Ordinanza cautelare 10 gennaio 2020
Sentenza 29 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 29/09/2021, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/09/2021
N. 01151/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01411/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1411 del 2019, proposto da
-O-OMISSIS-ISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Attilio De -OMISSIS-artin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-inistero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , nella sede in Venezia, San -OMISSIS-arco 63;
-O-OMISSIS-ISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore ;
per l'annullamento
del provvedimento disciplinare foglio n. -OMISSIS-_-O-OMISSIS-ISSIS-con il quale è stata irrogata al ricorrente, -O-OMISSIS-ISSIS-, la sanzione disciplinare della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari” ai sensi degli articoli 861, comma I^, lett. d) e 867, comma V^, del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66;
di qualsivoglia ulteriore atto o provvedimento, al precedente connesso per presupposizione e/o pregiudizialità, anche se non conosciuti dall’odierno ricorrente ivi comprese le risultanze della istituita -O-OMISSIS-ISSIS-ha ritenuto l’inquisito “non meritevole di conservare il grado”, atto endoprocedimentale non a conoscenza dell’odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-inistero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2021, tenuta in videoconferenza, il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, militare in forza -OMISSIS-veniva sospeso precauzionalmente dal servizio, dopo essere stato rinviato a giudizio avanti il -OMISSIS-, per i reati di minaccia e truffa in concorso (nella commissione dei quali avrebbe abusato del ruolo rivestito).
Condannato in primo grado in relazione alla sola imputazione di truffa (essendo invece prosciolto, quanto al reato di minaccia – -OMISSIS-, -OMISSIS-), veniva assoggettato a sospensione facoltativa con provvedimento del -OMISSIS-.
Infine, con sentenza -OMISSIS-, accertata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, dichiarava il non doversi procedere nei confronti dell’interessato, rilevando, nel contempo, che non sussistevano i presupposti per un suo proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Detta sentenza, munita dell’attestazione di irrevocabilità (che era apposta il -OMISSIS-), veniva acquisita dall’Amministrazione-OMISSIS- (il riferimento -OMISSIS-, contenuto nella nota di contestazione degli addebiti, costituisce un evidente refuso).
Il -OMISSIS- “-OMISSIS-”, ai sensi dell’art. 1378 del D. Lgs. n. 66 del 2010, disponeva quindi l’avvio del procedimento disciplinare, cui seguiva la notificazione all’interessato, avvenuta il -OMISSIS-, della contestazione degli addebiti, nella quale veniva dettagliatamente descritta la condotta oggetto dell’imputazione di truffa, consistente nell’aver carpito, anche grazie allo speciale status rivestito dal militare, la fiducia della persona offesa, inducendola a consegnare una cospicua somma di denaro, poi indebitamente trattenuta, adducendone l’avvenuto sequestro da parte della -OMISSIS-, sequestro mai verificatosi che veniva comprovato mediante l’esibizione di un falso verbale.
Tale comportamento era ritenuto contrario “ ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l’agire del militare ” oltre che “ incompatibile con le finalità dell’Arma dei carabinieri ” e tale da arrecare “ un gravissimo nocumento al prestigio dell’Istituzione ”.
All’esito del procedimento, con il provvedimento in questa sede impugnato (unitamente agli atti presupposti), veniva irrogata a carico del ricorrente la sanzione della perdita del grado per rimozione.
2. A fondamento dell’impugnazione, il ricorrente contesta la violazione dell'art. 1393 del D.Lgs. n. 66 del 2010, ritenendo che il procedimento disciplinare avrebbe dovuto essere immediatamente instaurato sin dal momento della piena conoscenza dell’illecito da parte dell’Amministrazione (piena conoscenza che risalirebbe al -OMISSIS-), a prescindere dalla consistenza delittuosa della condotta e dal parallelo fluire del giudizio penale. L’azione disciplinare, avviata soltanto dopo l’intervenuta irrevocabilità della sentenza d’appello, andrebbe considerata perenta, perché non avviata entro il termine di sessanta giorni (art. 1392, D. Lgs. n. 66 del 2010, testo vigente) dalla notizia del fatto contestato (1° motivo). Il ricorrente lamenta inoltre la mancanza di un’autonoma valutazione dei fatti, poiché l’Amministrazione avrebbe sostanzialmente recepito gli esiti del giudizio penale e gli articoli (fortemente contestati nel loro contenuto) apparsi sulla stampa locale (2° motivo); l’entità della sanzione, ritenuta sproporzionata rispetto alla effettiva gravità del fatto (3° motivo); la mancata valutazione dei precedenti di servizio e delle pregresse valutazioni, nonché delle giustificazioni prodotte dall’incolpato nel corso del procedimento disciplinare (4° e 5° motivo).
3. Costituitasi in giudizio, la difesa erariale ha resistito con memoria di forma.
4. Chiamata all’udienza pubblica del 24 febbraio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato in relazione a ciascuno dei motivi dedotti a fondamento dell’impugnativa.
5.1 Quanto al primo profilo di censura, rileva il Collegio che, nella fattispecie, trova applicazione ratione temporis l'originario regime della necessaria pregiudizialità penale, sicché l'Amministrazione non avrebbe neppure potuto avviare il procedimento sanzionatorio in assenza di una sentenza irrevocabile.
Questo Tribunale ha invero già osservato (T.A.R. -OMISSIS-, Sez. I, 10 aprile 2020, n. 345) come l'art. 1393 del Codice dell'Ordinamento -OMISSIS-ilitare, che regola i rapporti tra il giudizio disciplinare e il giudizio penale, abbia subito nel tempo due modifiche normative - per effetto della legge 7 agosto 2015, n. 124 e successivamente in base al D.lgs. 26 aprile 2016, n. 91 – a partire dalle quali è venuto meno il principio della pregiudizialità penale.
In applicazione del principio tempus regit actum deve di conseguenza ritenersi – sempre secondo il costante indirizzo di questo Tribunale - che " lo ius superveniens non possa che trovare applicazione per i procedimenti disciplinari relativi a fatti occorsi e venuti a conoscenza dell'Amministrazione datrice di lavoro dopo l'entrata in vigore dello stesso ius superveniens. Le fattispecie già conosciute alla data di introduzione della nuova normativa, e rispetto alle quali l'Amministrazione si sia già determinata ad attendere la conclusione del procedimento penale in ossequio al principio (all'epoca in vigore) di pregiudizialità penale (necessaria), continueranno a essere regolate dalle disposizioni previgenti.
La giurisprudenza amministrativa - il cui orientamento Collegio condivide - ha infatti chiarito che la nuova disciplina non può che applicarsi ai soli fatti aventi rilievo disciplinare verificatisi dopo la sua entrata in vigore; i fatti verificatisi in epoca anteriore, invece, restano regolati dalla precedente formulazione del cit. art. 1393 (dovendosi per essi attendere la definizione del procedimento penale) (cfr. Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 23 maggio 2018, n. 883; Tar Lazio, Latina, Sez. I, 3 agosto 2017, n. 416).
Una diversa interpretazione postulerebbe, in sostanza, la retroattività dello ius superveniens, ciò che, in assenza di specifica indicazione da parte del legislatore, non è ammissibile alla luce dell'art. 11, comma 1, delle disposizioni preliminari al codice civile " (in tali termini, cfr. Tar -OMISSIS-, Sez. I, 12 ottobre 2018, n. 937).
Alla fattispecie disciplinare oggetto del presente giudizio, regolata dal principio della pregiudizialità penale necessaria in base alla normativa in vigore al tempo dei fatti di causa (verificatisi nel -OMISSIS-, e quindi prima che il legislatore intervenisse a mitigare, senza però sopprimere del tutto, il suddetto rapporto di pregiudizialità) e della relativa conoscenza da parte dell'Amministrazione, non è pertanto applicabile il termine di sessanta giorni di cui al citato art. 1392, comma 2, del Codice dell'ordinamento -OMISSIS-ilitare.
Le conclusioni non muterebbero comunque, quand’anche fosse ritenuto applicabile alla fattispecie il nuovo testo dell’art. 1393, comma 1 del D. Lgs. n. 66 del 2010.
La norma stabilisce che “ per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357, l’autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale ”.
Proprio alla luce di tale disposizione, si deve considerare che la particolare complessità della vicenda, testimoniata dall’elevato numero dei compartecipi, dalla diversificazione dei ruoli assunti da ciascuno nella commissione dei delitti e dalla difficoltosa delimitazione delle rispettive responsabilità, non avrebbe comunque permesso nel concreto di prescindere dalle più incisive risultanze dell’accertamento penale, ai fini dell’acquisizione degli elementi conoscitivi oggetto del vaglio disciplinare, così da confermare piuttosto che affievolire il nesso di pregiudizialità contestato dal ricorrente.
5.2 Quanto al secondo, al terzo, al quarto e al quinto profilo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perché polarizzati attorno a comuni rilievi motivazionali, si deve osservare che la sanzione è stata applicata al militare a seguito di un’approfondita ed adeguata istruttoria (come emerge dalla documentazione versata in atti) all’esito della quale l’Amministrazione ha tenuto conto, oltre che dei precedenti di servizio (motivo 4), delle osservazioni rese dall'interessato (motivo 5), della speciale gravità del fatto nonché del suo consistente disvalore.
Va subito soggiunto, in merito, che il ricorrente non ha in realtà introdotto alcuna seria contestazione riguardante la ricostruzione dei fatti addebitatigli, essendosi piuttosto limitato a dibattere della configurabilità dell’aggravante contestata e della derubricazione del titolo delittuoso (da truffa aggravata a truffa semplice, procedibile a querela di parte), senza però scalfire l’intrinseca rilevanza disciplinare della condotta (motivo 2).
Quanto all'aspetto della proporzionalità della sanzione inflitta rispetto alla gravità della condotta contestata, ritiene il Collegio che non siano condivisibili i prospettati vizi di illegittimità dell'atto per eccesso di potere.
Va richiamato (riguardo al motivo 3) il consolidato orientamento secondo cui è incontestabile l'ampia discrezionalità che connota le valutazioni dell'Amministrazione in ordine alla sanzione disciplinare applicata nel concreto (cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. IV, 15 marzo 2012, n. 1452).
Nella specie, non appare né illogica né irragionevole la scelta di irrogare la sanzione della perdita di grado per rimozione, avendo l’interessato tenuto una condotta non conforme ai compiti istituzionali e all’immagine -OMISSIS-, “ in quanto contraria alla missione del Corpo che ha come fine quello di contrastare e reprimere la commissione di illeciti ” (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 3 febbraio 2020, n. 195)
6. Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Le spese vanno compensate sussistendone giusti motivi considerata la particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.-OMISSIS-.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS- (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, tenuta in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.