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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/01/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
7820/2021 N. R.G.
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7820/2021
All'udienza del 23/1/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., innanzi al Giudice Dott. Mattia Caputo, sono comparsi, mediante deposito di note di trattazione scritta: per parte appellante l'Avvocato NICOLA MOSTARDINI;
per parte appellata l'Avvocato dello Stato MICHELA DORONZO.
I difensori delle parti concludono come da scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza, stante l'accettazione della trattazione della causa con la modalità scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., non avendo proposto opposizione avverso tale modalità di celebrazione dell'udienza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 429
c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
N.R.G.A.C. 7820/2021 – Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 7820/2021, avente ad oggetto: appello
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., e (P.IVA: Parte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate P.IVA_2
e difese, giuste procure allegate in calce al ricorso in appello, dall'Avv.
Nicola Mostardini del Foro di Firenze, presso il cui studio, sito in Firenze alla piazza Galileo Ferraris, n. 2, elettivamente domiciliano;
- PARTE APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di , presso la quale ope legis domicilia al CP_1
Corso Vittorio Emanuele, n. 58;
- PARTE APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/10/2021 la e la Parte_1
hanno proposto appello avverso la sentenza Parte_2
N.R.G.A.C. 7820/2021 – Sentenza n. 136/2021 del Giudice di Pace di Amalfi, depositata il 28/6/2021 e mai notificata, con la quale veniva respinta l'opposizione proposta ex art. 6, L. n. 150/2011 dalle stesse avverso l'ordinanza-ingiunzione n.
010A/2021, emessa dal Controparte_2
il 20/1/2021 e notificata in data
[...]
8/9 febbraio 2021, in forza della quale era stata loro comminata solidalmente la sanzione di € 3.710,33 sulla base di una presunta attività di locazione abusiva, non risultando sulla licenza di navigazione alcuna annotazione che autorizzasse la ad esercitare Parte_1
attività commerciali.
A sostegno del gravame le appellanti premettevano in punto di fatto di aver ricevuto, la in qualità di trasgressore e la Parte_1 [...]
quale obbligata in solido, l'ingiunzione di pagamento n. Parte_2
010A/2021, emessa dalla , Controparte_1
nonostante la memoria difensiva ex art. 18, L. n. 689/1981 e l'audizione allegate al ricorso di primo grado, sulla base del verbale elevato loro il
20/08/2020 dalla Guardia Costiera-Ufficio Locale Marittimo di Amalfi per violazione degli artt. 2, co. 2 e 4, 42, co. 1, D.lgs. n. 171/2005, nonché artt. 7, co. 1 e 3, 24, co. 1, 2 e 4, Decreto del Ministero
[...]
n. 146/2008. Controparte_2
Parte appellante esponeva di avere, pertanto, convenuto la dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
Amalfi per contestare l'assunto secondo cui la Parte_1
avrebbe concesso in sublocazione l'imbarcazione da diporto a vela tipo catamarano, denominata “SIGA' SIGA'” iscritta al nr. 6SA-114/D dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, alla Sig.ra CP_3
in mancanza della prescritta qualifica di armatore, venendosi a
[...]
configurare l'illecito della locazione abusiva ai sensi della normativa in
N.R.G.A.C. 7820/2021 – Sentenza materia nautica, all'uopo deducendo: che la predetta Società, in qualità di Tour Operator, svolgerebbe attività ben diversa dalla navigazione, di talché non sarebbe soggetta alla disciplina di cui al D.lgs. n. 171/2005; che, quanto alla l'annotazione del Parte_3
24/5/2019 sulla licenza di navigazione allegata al ricorso ne proverebbe la nomina ad utilizzatrice dell'imbarcazione e, dunque, a società armatrice.
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 3/5/2021 il Giudice di Pace di Amalfi, con sentenza n. 136/2021, rigettava l'opposizione proposta dalle società appellanti, così motivando: “La vicenda per cui è giudizio rientra nella disciplina di cui al Codice della Nautica di Diporto
(D.LGS. n. 171/2005 e successive modifiche e/o integrazioni). La licenza di navigazione dell'unità di diporto denominata “SIGA' SIGA'” non prevede alcuna autorizzazione alla locazione. La Parte_2
utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, non può, pertanto, in assenza di autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima, procedere all'uso commerciale della stessa, configurandosi in caso di violazione un'attività di locazione abusiva”.
Parte appellante denunciava l'erroneità della suddetta determinazione, articolando in due motivi di appello la censura di omesso esame della documentazione versata in atti, travisamento dei fatti e delle circostanze emerse nel giudizio ed errata interpretazione della fattispecie concreta, deducendo: col primo motivo di appello, che l'anzidetta parte motiva della sentenza gravata andrebbe riformata in quanto contraddetta dalla documentazione versata in atti e, segnatamente, dalla licenza di navigazione allegata (cfr. all. 2 al ricorso in appello), dalla quale si evincerebbe con chiarezza la legittimazione della Parte_2
nella qualità di utilizzatrice-armatrice della unità da diporto per cui è
N.R.G.A.C. 7820/2021 – Sentenza causa, a svolgere attività commerciale ai sensi dell'art. 2 del Codice della
Nautica; con il secondo motivo di appello che, nel respingere l'opposizione sulla base della sola ed errata negazione della legittimazione della il Giudice di Pace di Amalfi Parte_2
avrebbe omesso qualsiasi motivazione circa la posizione della Parte_1
Di contro, per operare correttamente, il Giudice di prime cure
[...]
avrebbe dovuto risolvere la diversa e preminente questione, ovvero se un'impresa che svolga attività di nel settore del turismo CP_4
nautico, là dove organizzi, approvvigionandosi di imbarcazioni di soggetti terzi, un viaggio per il cliente-turista, debba o meno provvedere all'annotazione nei registri di iscrizione ex art. 2, D.lgs. n. 171/2005 e debba, quindi, assumere la qualifica di armatore. Al riguardo, le appellanti deducevano: che, del tutto legittimamente, la Parte_1
si era procurata, in forza del contratto di approvvigionamento
[...]
sottoscritto con la società armatrice la Parte_2
disponibilità per la commercializzazione dell'imbarcazione di tipo catamarano Bali 4.1. denominata “SIGA' SIGA'”, onde concludere con la sig.ra un contratto di vendita di pacchetto turistico Controparte_3
nautico, come tale rientrante nell'oggetto sociale della sua attività di che, in virtù della sua qualifica e dell'attività esercitata, CP_4
la non si sarebbe limitata a concedere al proprio Parte_1
cliente la sublocazione dell'imbarcazione, atteso che l'elemento imbarcazione, ceduto dall'armatore al cliente/turista, costituirebbe soltanto uno dei componenti del servizio turistico offerto, nel cui ambito sarebbero da rinvenirsi tutte le singole attività preparatorie e successive, finalizzate alla stipula ed alla esecuzione dei contratti di viaggio;
che, in quest'ottica, offrendo pacchetti turistici e non la mera locazione o sublocazione di imbarcazioni, organizzando viaggi turistici tramite beni
N.R.G.A.C. 7820/2021 – Sentenza altrui e, dunque, fungendo da mero intermediario di natura commerciale, la predetta società sarebbe soggetta alla disciplina di cui agli artt. 32 e ss. del D.lgs. n. 79/2011 (Codice del Turismo) e non già a quella di cui al Codice della Nautica da Diporto di talché, diversamente da quanto dicasi per il proprietario o per l'armatore dell'unità oggetto del contratto commerciale, non sarebbe stata obbligata, in virtù della sua qualifica e dell'attività esercitata, ad iscriversi negli appositi registri, né ad effettuare alcuna annotazione.
In virtù di quanto innanzi esposto la e la Parte_1 [...]
hanno formulato le seguenti conclusioni: previa Parte_2
sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 136/2021 del
Giudice di Pace di Amalfi, annullare l'Ordinanza-Ingiunzione n.
010A/2021 emessa dalla;
con Controparte_1
vittoria delle spese di lite ed accessori di legge del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la per Controparte_1
contestare integralmente la fondatezza del gravame, deducendo: quanto al primo motivo di appello, che l'imbarcazione data in locazione finanziaria, ancorché destinata ad uso locatizio, non potrebbe essere fatta oggetto di uso commerciale dall'utilizzatore allorquando lo stesso non acquisisca preventivamente la qualifica di armatore, ai sensi dell'art. 24, co. 4 del Decreto del Ministero dei Trasporti n. 146/2008, di talché la società nella qualità di mera utilizzatrice Parte_2
e non già di armatore, non risultando dall'estratto del Registro delle
Imbarcazioni da Diporto dell'unità per cui è causa alcuna dichiarazione in tal senso, non avrebbe potuto provvedere all'espletamento di tutta quella serie di formalità previste dal Codice della Nautica da Diporto ai
N.R.G.A.C. 7820/2021 – Sentenza fini della legittimità della locazione de qua; che, peraltro, dal contratto di locazione finanziaria stipulato dalla con la Parte_2
proprietaria dell'imbarcazione, la ICCREA BANCA IMPRESA S.P.A., si evincerebbe il divieto per la prima di sublocare, locare o cedere in comodato l'unità da diporto senza il previo consenso scritto della seconda;
che, quanto al secondo motivo di appello, sarebbe del tutto inconferente il richiamo alla disciplina del Codice del Turismo, a nulla rilevando l'attività di Tour Operator esercitata dalla in Parte_1
quanto a venire in rilievo sarebbe l'attività di locazione o noleggio dell'imbarcazione de qua che, qualificata come uso commerciale, sarebbe consentita esclusivamente a quei soggetti che abbiano la qualifica di armatore e previo espletamento della procedura di annotazione di cui all'art. 24 del Decreto Ministeriale n. 146/2008; che peraltro, in via gradata, anche a voler ritenere ammesso e lecito l'uso commerciale da parte della non si rinverrebbe Parte_2
comunque la presentazione – dovuta – di una nuova domanda di annotazione dell'uso commerciale che la avrebbe Parte_1
svolto in seguito alla locazione stipulata con la prima;
in ultimo, che sarebbe da ritenersi inammissibile e, dunque, inutilizzabile la documentazione prodotta dalle Società appellanti per la prima volta nel presente grado di giudizio, con specifico riguardo ai documenti nn.
2,3,4,5,6,7,8,9 allegati al ricorso in appello, trattandosi di prove documentali nuove ma di formazione antecedente all'instaurazione del giudizio di primo grado.
In virtù di quanto innanzi esposto, la Controparte_1
ha formulato le seguenti conclusioni: respingersi l'appello e,
[...]
per l'effetto, confermarsi la sentenza gravata;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge del presente grado di giudizio.
N.R.G.A.C. 7820/2021 – Sentenza SULLA FONDATEZZA DELL'APPELLO
In via del tutto preliminare, va rilevato che l'appello è stato proposto entro il termine c.d. “lungo” di impugnazione di cui all'articolo 327, co.
1, c.p.c., non essendo stata la sentenza gravata notificata e, come tale, è tempestivo ed ammissibile.
Venendo al merito del gravame, esso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo di appello, parte appellante denuncia l'omesso esame della documentazione versata in atti, il travisamento dei fatti e delle circostanze emerse nel giudizio di primo grado, nonché l'errata interpretazione della fattispecie concreta nella misura in cui, nonostante le risultanze agli atti, il Giudice di prime cure avrebbe errato in parte motiva nel ritenere che “la licenza di navigazione dell'unità da diporto denominata “SIGA' SIGA'” non prevede alcuna autorizzazione alla locazione. La utilizzatore a titolo di locazione finanziaria Parte_2
non può, pertanto, in assenza di autorizzazione da parte dell'Autorità
Marittima, procedere all'uso commerciale della stessa, configurandosi in caso di violazione un'attività di locazione abusiva”.
In particolare, le società appellanti lamentano che la conclusione cui è pervenuto il Giudice di Pace di Amalfi sarebbe contraddetta dalla
Licenza di Navigazione allegata, dalla quale si evincerebbe la legittimazione in capo alla nella qualità di Parte_2
utilizzatrice-armatrice dell'unità da diporto “SIGA' SIGA'”, allo svolgimento dell'attività commerciale di cui all'art. 2, D.lgs. n.
171/2005.
Con il secondo motivo di gravame, alle censure di cui sopra parte appellante affida la denuncia dell'omessa pronuncia, da parte del
Giudice di prime cure, sulla violazione contestata dalla Controparte_5
7820/2021 – Sentenza
[...] PORTO DI SALERNO con l'ordinanza-ingiunzione opposta in primo grado e, dunque, sulla questione centrale del giudizio “se un'impresa che svolga attività di – qual è la società – nel CP_4 Parte_1
settore del Turismo nautico, laddove organizzi, approvvigionandosi di imbarcazioni di terzi soggetti, un viaggio per un cliente-turista, debba o meno provvedere all'annotazione nei registri di iscrizione ex art. 2 del
D.lgs. 171/2005” e debba, quindi, assumere la qualifica di “armatore”.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, posto che entrambi vertono, rispettivamente, in relazione all'operato legittimo della e della Parte_2
sulle questioni dell'attività di uso commerciale e della Parte_1
qualifica di “armatore”.
A tale riguardo, si osserva che in una vicenda perfettamente sovrapponibile al caso di specie la Suprema Corte ha chiarito che “dal combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lett. a) ("L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando: a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio") e comma 2 ("L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nei relativi registri di iscrizione, con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità") D.Lgs. n. 171 del 2005, risulta evidente che, una volta assunta la qualità di conduttrice dell'imbarcazione la Parte_1
si impegnava a svolgere attività commerciale tramite
[...]
l'imbarcazione in uso, assumendone la responsabilità e i rischi
(D.Lgs. n. 171 del 2005, art. 42, comma 2): tanto basta ad acquisire la qualità di armatore, unitamente alla proprietaria che ne perde temporaneamente la disponibilità (diversamente da quanto avviene con contratto di noleggio: D.Lgs. n. 171 del 2005, art. 47, comma 1), con gli oneri di annotazione prescritti dalla
N.R.G.A.C. 7820/2021 – Sentenza medesima disciplina. Ciò a prescindere dall'eventuale concorso di altre prestazioni accessorie di carattere alberghiero con finalità turistiche” (cfr. Cass. Civ., sez. II, n. 24545/2023, di conferma della sentenza resa dal Tribunale di Trapani, n. 441/2019).
Elemento centrale risulta, dunque, la concessione in disponibilità o in godimento dell'unità da diporto in favore di soggetti che ne beneficiano verso il pagamento di un corrispettivo nei confronti del il CP_4
quale assume, ai sensi dell'art. 42, co. 2, D.lgs. m. 171/2005, la responsabilità ed i rischi dell'imbarcazione in uso, non assumendo rilievo alcuno la circostanza dell'eventuale concorso di altre prestazioni accessorie di carattere alberghiero.
Ciò, anche alla luce della doverosa considerazione per cui la normativa di cui al Codice del Turismo – invocata dall'appellante a fondamento della propria pretesa –, nella misura in cui regola i rapporti privatistici tra le imprese esercenti servizi turistici ed i consumatori, non può di per sé elidere le sopracitate disposizioni, la cui ratio è da rinvenirsi nella tutela di interessi di rango pubblicistico, afferendo ai rapporti tra i gestori delle imbarcazioni e la P.A.
Devono pienamente condividersi, in tal senso, le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Trapani secondo cui è “proprio con riferimento al diverso livello di tutela cui si pongono le disposizioni la cui violazione è stata contestata nella specie che risulta corretta la valorizzazione, da parte della Autorità appellata, dell'elemento distintivo e caratterizzante
l'uso in concreto riconosciuto dell'imbarcazione per cui è causa, di carattere sicuramente commerciale: e ciò a prescindere dal fatto che esso potesse qualificarsi (sub)locazione o noleggio di unità da diporto (cfr. articoli 42 e 47 D.lgs 171/2005)” (cit.).
Dall'applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie
N.R.G.A.C. 7820/2021 – Sentenza deriva, pertanto, che la nella qualità di armatore della Parte_1
“SIGA' SIGA'”, avrebbe dovuto provvedere alle annotazioni nei relativi registri di iscrizione prescritte dagli artt. 2, D.lgs. n. 171/2005 e 24,
Decreto Ministeriale n. 146/2008, di talché l'ordinanza-ingiunzione opposta in primo grado deve ritenersi, sotto questo profilo, pienamente legittima.
Ciò posto, in relazione alla legittimità dell'obbligazione solidale di pagamento imputata dalla in Controparte_1
capo alla si ritiene sufficiente osservare che, sulla Parte_2
base della documentazione prodotta in primo grado e degli scritti difensivi depositati telematicamente dalle parti in questa sede, la parte appellante non ha mai contestato l'assunto secondo cui il contratto di locazione finanziaria stipulato tra l'anzidetta società e la ICCREA
BANCA IMPRESA S.P.A., nella qualità di proprietaria dell'imbarcazione, prevedeva il divieto per l'utilizzatrice di sublocare, locare o cedere in comodato l'unità da diporto senza il previo consenso scritto del concedente.
Né, tantomeno, dalle risultanze agli atti può evincersi l'espletamento, da parte della delle formalità previste dall'art. 24, co. Parte_2
1, 2 e 4 del Decreto del Ministero dei Trasporti n. 146/2008 ai fini della legittimità della locazione, di talché devono condividersi le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure circa il carattere abusivo della locazione operata, in assenza della prescritta autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'appello è infondato, in fatto ed in diritto, e va rigettato e, per l'effetto, la sentenza n.
136/2021 del Giudice di Pace di Amalfi, ancorché con motivazione parzialmente diversa, va confermata.
N.R.G.A.C. 7820/2021 – Sentenza SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, stante il rigetto dell'appello, sono quindi poste a carico della e della in Parte_1 Parte_2
solido tra loro e, tenuto conto della natura della controversia, del valore
(€ 2.754,00) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 1.278,00 a titolo di compensi professionali (di cui, €
213,00 per la fase di studio;
€ 213,00 per la fase introduttiva;
€ 426,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 426,00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge.
Visto l'esito dell'appello e considerato il disposto dell'art. 13, co.
1- quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17,
L. n. 228/2012, che prevede l'obbligo del versamento, per la parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione negativa del gravame – come nel caso di specie – previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 20/1/2013 (cfr.
Cass. Civ., SS.UU. n. 9938/2014 e Circolare del Ministero della
Giustizia del 6/7/2015), le appellanti e Parte_1 [...]
sono tenute alla refusione del doppio del Parte_2
contributo unificato, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 136/2021 del
Giudice di Pace di Amalfi;
N.R.G.A.C. 7820/2021 – Sentenza 2) Condanna le e al Controparte_6 Parte_2
pagamento, in favore della , delle Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato da parte della e della Parte_1 [...]
Parte_2
4) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, stante l'acquiescenza da esse prestata alla celebrazione dell'udienza con la trattazione scritta, non essendosi opposte alla stessa ai sensi dell'articolo 127 ter, co. 2,
c.p.c.
Così deciso in Salerno il 23/1/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
N.R.G.A.C. 7820/2021 – Sentenza
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7820/2021
All'udienza del 23/1/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., innanzi al Giudice Dott. Mattia Caputo, sono comparsi, mediante deposito di note di trattazione scritta: per parte appellante l'Avvocato NICOLA MOSTARDINI;
per parte appellata l'Avvocato dello Stato MICHELA DORONZO.
I difensori delle parti concludono come da scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza, stante l'accettazione della trattazione della causa con la modalità scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., non avendo proposto opposizione avverso tale modalità di celebrazione dell'udienza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 429
c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
N.R.G.A.C. 7820/2021 – Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 7820/2021, avente ad oggetto: appello
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., e (P.IVA: Parte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate P.IVA_2
e difese, giuste procure allegate in calce al ricorso in appello, dall'Avv.
Nicola Mostardini del Foro di Firenze, presso il cui studio, sito in Firenze alla piazza Galileo Ferraris, n. 2, elettivamente domiciliano;
- PARTE APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di , presso la quale ope legis domicilia al CP_1
Corso Vittorio Emanuele, n. 58;
- PARTE APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/10/2021 la e la Parte_1
hanno proposto appello avverso la sentenza Parte_2
N.R.G.A.C. 7820/2021 – Sentenza n. 136/2021 del Giudice di Pace di Amalfi, depositata il 28/6/2021 e mai notificata, con la quale veniva respinta l'opposizione proposta ex art. 6, L. n. 150/2011 dalle stesse avverso l'ordinanza-ingiunzione n.
010A/2021, emessa dal Controparte_2
il 20/1/2021 e notificata in data
[...]
8/9 febbraio 2021, in forza della quale era stata loro comminata solidalmente la sanzione di € 3.710,33 sulla base di una presunta attività di locazione abusiva, non risultando sulla licenza di navigazione alcuna annotazione che autorizzasse la ad esercitare Parte_1
attività commerciali.
A sostegno del gravame le appellanti premettevano in punto di fatto di aver ricevuto, la in qualità di trasgressore e la Parte_1 [...]
quale obbligata in solido, l'ingiunzione di pagamento n. Parte_2
010A/2021, emessa dalla , Controparte_1
nonostante la memoria difensiva ex art. 18, L. n. 689/1981 e l'audizione allegate al ricorso di primo grado, sulla base del verbale elevato loro il
20/08/2020 dalla Guardia Costiera-Ufficio Locale Marittimo di Amalfi per violazione degli artt. 2, co. 2 e 4, 42, co. 1, D.lgs. n. 171/2005, nonché artt. 7, co. 1 e 3, 24, co. 1, 2 e 4, Decreto del Ministero
[...]
n. 146/2008. Controparte_2
Parte appellante esponeva di avere, pertanto, convenuto la dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
Amalfi per contestare l'assunto secondo cui la Parte_1
avrebbe concesso in sublocazione l'imbarcazione da diporto a vela tipo catamarano, denominata “SIGA' SIGA'” iscritta al nr. 6SA-114/D dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, alla Sig.ra CP_3
in mancanza della prescritta qualifica di armatore, venendosi a
[...]
configurare l'illecito della locazione abusiva ai sensi della normativa in
N.R.G.A.C. 7820/2021 – Sentenza materia nautica, all'uopo deducendo: che la predetta Società, in qualità di Tour Operator, svolgerebbe attività ben diversa dalla navigazione, di talché non sarebbe soggetta alla disciplina di cui al D.lgs. n. 171/2005; che, quanto alla l'annotazione del Parte_3
24/5/2019 sulla licenza di navigazione allegata al ricorso ne proverebbe la nomina ad utilizzatrice dell'imbarcazione e, dunque, a società armatrice.
Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 3/5/2021 il Giudice di Pace di Amalfi, con sentenza n. 136/2021, rigettava l'opposizione proposta dalle società appellanti, così motivando: “La vicenda per cui è giudizio rientra nella disciplina di cui al Codice della Nautica di Diporto
(D.LGS. n. 171/2005 e successive modifiche e/o integrazioni). La licenza di navigazione dell'unità di diporto denominata “SIGA' SIGA'” non prevede alcuna autorizzazione alla locazione. La Parte_2
utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, non può, pertanto, in assenza di autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima, procedere all'uso commerciale della stessa, configurandosi in caso di violazione un'attività di locazione abusiva”.
Parte appellante denunciava l'erroneità della suddetta determinazione, articolando in due motivi di appello la censura di omesso esame della documentazione versata in atti, travisamento dei fatti e delle circostanze emerse nel giudizio ed errata interpretazione della fattispecie concreta, deducendo: col primo motivo di appello, che l'anzidetta parte motiva della sentenza gravata andrebbe riformata in quanto contraddetta dalla documentazione versata in atti e, segnatamente, dalla licenza di navigazione allegata (cfr. all. 2 al ricorso in appello), dalla quale si evincerebbe con chiarezza la legittimazione della Parte_2
nella qualità di utilizzatrice-armatrice della unità da diporto per cui è
N.R.G.A.C. 7820/2021 – Sentenza causa, a svolgere attività commerciale ai sensi dell'art. 2 del Codice della
Nautica; con il secondo motivo di appello che, nel respingere l'opposizione sulla base della sola ed errata negazione della legittimazione della il Giudice di Pace di Amalfi Parte_2
avrebbe omesso qualsiasi motivazione circa la posizione della Parte_1
Di contro, per operare correttamente, il Giudice di prime cure
[...]
avrebbe dovuto risolvere la diversa e preminente questione, ovvero se un'impresa che svolga attività di nel settore del turismo CP_4
nautico, là dove organizzi, approvvigionandosi di imbarcazioni di soggetti terzi, un viaggio per il cliente-turista, debba o meno provvedere all'annotazione nei registri di iscrizione ex art. 2, D.lgs. n. 171/2005 e debba, quindi, assumere la qualifica di armatore. Al riguardo, le appellanti deducevano: che, del tutto legittimamente, la Parte_1
si era procurata, in forza del contratto di approvvigionamento
[...]
sottoscritto con la società armatrice la Parte_2
disponibilità per la commercializzazione dell'imbarcazione di tipo catamarano Bali 4.1. denominata “SIGA' SIGA'”, onde concludere con la sig.ra un contratto di vendita di pacchetto turistico Controparte_3
nautico, come tale rientrante nell'oggetto sociale della sua attività di che, in virtù della sua qualifica e dell'attività esercitata, CP_4
la non si sarebbe limitata a concedere al proprio Parte_1
cliente la sublocazione dell'imbarcazione, atteso che l'elemento imbarcazione, ceduto dall'armatore al cliente/turista, costituirebbe soltanto uno dei componenti del servizio turistico offerto, nel cui ambito sarebbero da rinvenirsi tutte le singole attività preparatorie e successive, finalizzate alla stipula ed alla esecuzione dei contratti di viaggio;
che, in quest'ottica, offrendo pacchetti turistici e non la mera locazione o sublocazione di imbarcazioni, organizzando viaggi turistici tramite beni
N.R.G.A.C. 7820/2021 – Sentenza altrui e, dunque, fungendo da mero intermediario di natura commerciale, la predetta società sarebbe soggetta alla disciplina di cui agli artt. 32 e ss. del D.lgs. n. 79/2011 (Codice del Turismo) e non già a quella di cui al Codice della Nautica da Diporto di talché, diversamente da quanto dicasi per il proprietario o per l'armatore dell'unità oggetto del contratto commerciale, non sarebbe stata obbligata, in virtù della sua qualifica e dell'attività esercitata, ad iscriversi negli appositi registri, né ad effettuare alcuna annotazione.
In virtù di quanto innanzi esposto la e la Parte_1 [...]
hanno formulato le seguenti conclusioni: previa Parte_2
sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 136/2021 del
Giudice di Pace di Amalfi, annullare l'Ordinanza-Ingiunzione n.
010A/2021 emessa dalla;
con Controparte_1
vittoria delle spese di lite ed accessori di legge del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la per Controparte_1
contestare integralmente la fondatezza del gravame, deducendo: quanto al primo motivo di appello, che l'imbarcazione data in locazione finanziaria, ancorché destinata ad uso locatizio, non potrebbe essere fatta oggetto di uso commerciale dall'utilizzatore allorquando lo stesso non acquisisca preventivamente la qualifica di armatore, ai sensi dell'art. 24, co. 4 del Decreto del Ministero dei Trasporti n. 146/2008, di talché la società nella qualità di mera utilizzatrice Parte_2
e non già di armatore, non risultando dall'estratto del Registro delle
Imbarcazioni da Diporto dell'unità per cui è causa alcuna dichiarazione in tal senso, non avrebbe potuto provvedere all'espletamento di tutta quella serie di formalità previste dal Codice della Nautica da Diporto ai
N.R.G.A.C. 7820/2021 – Sentenza fini della legittimità della locazione de qua; che, peraltro, dal contratto di locazione finanziaria stipulato dalla con la Parte_2
proprietaria dell'imbarcazione, la ICCREA BANCA IMPRESA S.P.A., si evincerebbe il divieto per la prima di sublocare, locare o cedere in comodato l'unità da diporto senza il previo consenso scritto della seconda;
che, quanto al secondo motivo di appello, sarebbe del tutto inconferente il richiamo alla disciplina del Codice del Turismo, a nulla rilevando l'attività di Tour Operator esercitata dalla in Parte_1
quanto a venire in rilievo sarebbe l'attività di locazione o noleggio dell'imbarcazione de qua che, qualificata come uso commerciale, sarebbe consentita esclusivamente a quei soggetti che abbiano la qualifica di armatore e previo espletamento della procedura di annotazione di cui all'art. 24 del Decreto Ministeriale n. 146/2008; che peraltro, in via gradata, anche a voler ritenere ammesso e lecito l'uso commerciale da parte della non si rinverrebbe Parte_2
comunque la presentazione – dovuta – di una nuova domanda di annotazione dell'uso commerciale che la avrebbe Parte_1
svolto in seguito alla locazione stipulata con la prima;
in ultimo, che sarebbe da ritenersi inammissibile e, dunque, inutilizzabile la documentazione prodotta dalle Società appellanti per la prima volta nel presente grado di giudizio, con specifico riguardo ai documenti nn.
2,3,4,5,6,7,8,9 allegati al ricorso in appello, trattandosi di prove documentali nuove ma di formazione antecedente all'instaurazione del giudizio di primo grado.
In virtù di quanto innanzi esposto, la Controparte_1
ha formulato le seguenti conclusioni: respingersi l'appello e,
[...]
per l'effetto, confermarsi la sentenza gravata;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge del presente grado di giudizio.
N.R.G.A.C. 7820/2021 – Sentenza SULLA FONDATEZZA DELL'APPELLO
In via del tutto preliminare, va rilevato che l'appello è stato proposto entro il termine c.d. “lungo” di impugnazione di cui all'articolo 327, co.
1, c.p.c., non essendo stata la sentenza gravata notificata e, come tale, è tempestivo ed ammissibile.
Venendo al merito del gravame, esso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo di appello, parte appellante denuncia l'omesso esame della documentazione versata in atti, il travisamento dei fatti e delle circostanze emerse nel giudizio di primo grado, nonché l'errata interpretazione della fattispecie concreta nella misura in cui, nonostante le risultanze agli atti, il Giudice di prime cure avrebbe errato in parte motiva nel ritenere che “la licenza di navigazione dell'unità da diporto denominata “SIGA' SIGA'” non prevede alcuna autorizzazione alla locazione. La utilizzatore a titolo di locazione finanziaria Parte_2
non può, pertanto, in assenza di autorizzazione da parte dell'Autorità
Marittima, procedere all'uso commerciale della stessa, configurandosi in caso di violazione un'attività di locazione abusiva”.
In particolare, le società appellanti lamentano che la conclusione cui è pervenuto il Giudice di Pace di Amalfi sarebbe contraddetta dalla
Licenza di Navigazione allegata, dalla quale si evincerebbe la legittimazione in capo alla nella qualità di Parte_2
utilizzatrice-armatrice dell'unità da diporto “SIGA' SIGA'”, allo svolgimento dell'attività commerciale di cui all'art. 2, D.lgs. n.
171/2005.
Con il secondo motivo di gravame, alle censure di cui sopra parte appellante affida la denuncia dell'omessa pronuncia, da parte del
Giudice di prime cure, sulla violazione contestata dalla Controparte_5
7820/2021 – Sentenza
[...] PORTO DI SALERNO con l'ordinanza-ingiunzione opposta in primo grado e, dunque, sulla questione centrale del giudizio “se un'impresa che svolga attività di – qual è la società – nel CP_4 Parte_1
settore del Turismo nautico, laddove organizzi, approvvigionandosi di imbarcazioni di terzi soggetti, un viaggio per un cliente-turista, debba o meno provvedere all'annotazione nei registri di iscrizione ex art. 2 del
D.lgs. 171/2005” e debba, quindi, assumere la qualifica di “armatore”.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, posto che entrambi vertono, rispettivamente, in relazione all'operato legittimo della e della Parte_2
sulle questioni dell'attività di uso commerciale e della Parte_1
qualifica di “armatore”.
A tale riguardo, si osserva che in una vicenda perfettamente sovrapponibile al caso di specie la Suprema Corte ha chiarito che “dal combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lett. a) ("L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando: a) è oggetto di contratti di locazione e di noleggio") e comma 2 ("L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nei relativi registri di iscrizione, con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità") D.Lgs. n. 171 del 2005, risulta evidente che, una volta assunta la qualità di conduttrice dell'imbarcazione la Parte_1
si impegnava a svolgere attività commerciale tramite
[...]
l'imbarcazione in uso, assumendone la responsabilità e i rischi
(D.Lgs. n. 171 del 2005, art. 42, comma 2): tanto basta ad acquisire la qualità di armatore, unitamente alla proprietaria che ne perde temporaneamente la disponibilità (diversamente da quanto avviene con contratto di noleggio: D.Lgs. n. 171 del 2005, art. 47, comma 1), con gli oneri di annotazione prescritti dalla
N.R.G.A.C. 7820/2021 – Sentenza medesima disciplina. Ciò a prescindere dall'eventuale concorso di altre prestazioni accessorie di carattere alberghiero con finalità turistiche” (cfr. Cass. Civ., sez. II, n. 24545/2023, di conferma della sentenza resa dal Tribunale di Trapani, n. 441/2019).
Elemento centrale risulta, dunque, la concessione in disponibilità o in godimento dell'unità da diporto in favore di soggetti che ne beneficiano verso il pagamento di un corrispettivo nei confronti del il CP_4
quale assume, ai sensi dell'art. 42, co. 2, D.lgs. m. 171/2005, la responsabilità ed i rischi dell'imbarcazione in uso, non assumendo rilievo alcuno la circostanza dell'eventuale concorso di altre prestazioni accessorie di carattere alberghiero.
Ciò, anche alla luce della doverosa considerazione per cui la normativa di cui al Codice del Turismo – invocata dall'appellante a fondamento della propria pretesa –, nella misura in cui regola i rapporti privatistici tra le imprese esercenti servizi turistici ed i consumatori, non può di per sé elidere le sopracitate disposizioni, la cui ratio è da rinvenirsi nella tutela di interessi di rango pubblicistico, afferendo ai rapporti tra i gestori delle imbarcazioni e la P.A.
Devono pienamente condividersi, in tal senso, le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Trapani secondo cui è “proprio con riferimento al diverso livello di tutela cui si pongono le disposizioni la cui violazione è stata contestata nella specie che risulta corretta la valorizzazione, da parte della Autorità appellata, dell'elemento distintivo e caratterizzante
l'uso in concreto riconosciuto dell'imbarcazione per cui è causa, di carattere sicuramente commerciale: e ciò a prescindere dal fatto che esso potesse qualificarsi (sub)locazione o noleggio di unità da diporto (cfr. articoli 42 e 47 D.lgs 171/2005)” (cit.).
Dall'applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie
N.R.G.A.C. 7820/2021 – Sentenza deriva, pertanto, che la nella qualità di armatore della Parte_1
“SIGA' SIGA'”, avrebbe dovuto provvedere alle annotazioni nei relativi registri di iscrizione prescritte dagli artt. 2, D.lgs. n. 171/2005 e 24,
Decreto Ministeriale n. 146/2008, di talché l'ordinanza-ingiunzione opposta in primo grado deve ritenersi, sotto questo profilo, pienamente legittima.
Ciò posto, in relazione alla legittimità dell'obbligazione solidale di pagamento imputata dalla in Controparte_1
capo alla si ritiene sufficiente osservare che, sulla Parte_2
base della documentazione prodotta in primo grado e degli scritti difensivi depositati telematicamente dalle parti in questa sede, la parte appellante non ha mai contestato l'assunto secondo cui il contratto di locazione finanziaria stipulato tra l'anzidetta società e la ICCREA
BANCA IMPRESA S.P.A., nella qualità di proprietaria dell'imbarcazione, prevedeva il divieto per l'utilizzatrice di sublocare, locare o cedere in comodato l'unità da diporto senza il previo consenso scritto del concedente.
Né, tantomeno, dalle risultanze agli atti può evincersi l'espletamento, da parte della delle formalità previste dall'art. 24, co. Parte_2
1, 2 e 4 del Decreto del Ministero dei Trasporti n. 146/2008 ai fini della legittimità della locazione, di talché devono condividersi le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure circa il carattere abusivo della locazione operata, in assenza della prescritta autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'appello è infondato, in fatto ed in diritto, e va rigettato e, per l'effetto, la sentenza n.
136/2021 del Giudice di Pace di Amalfi, ancorché con motivazione parzialmente diversa, va confermata.
N.R.G.A.C. 7820/2021 – Sentenza SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, stante il rigetto dell'appello, sono quindi poste a carico della e della in Parte_1 Parte_2
solido tra loro e, tenuto conto della natura della controversia, del valore
(€ 2.754,00) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 1.278,00 a titolo di compensi professionali (di cui, €
213,00 per la fase di studio;
€ 213,00 per la fase introduttiva;
€ 426,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 426,00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge.
Visto l'esito dell'appello e considerato il disposto dell'art. 13, co.
1- quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17,
L. n. 228/2012, che prevede l'obbligo del versamento, per la parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione negativa del gravame – come nel caso di specie – previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 20/1/2013 (cfr.
Cass. Civ., SS.UU. n. 9938/2014 e Circolare del Ministero della
Giustizia del 6/7/2015), le appellanti e Parte_1 [...]
sono tenute alla refusione del doppio del Parte_2
contributo unificato, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 136/2021 del
Giudice di Pace di Amalfi;
N.R.G.A.C. 7820/2021 – Sentenza 2) Condanna le e al Controparte_6 Parte_2
pagamento, in favore della , delle Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.278,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato da parte della e della Parte_1 [...]
Parte_2
4) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, stante l'acquiescenza da esse prestata alla celebrazione dell'udienza con la trattazione scritta, non essendosi opposte alla stessa ai sensi dell'articolo 127 ter, co. 2,
c.p.c.
Così deciso in Salerno il 23/1/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
N.R.G.A.C. 7820/2021 – Sentenza