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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/04/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale, dott. Carmelo Mazzeo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1693/2017 R.G. vertente tra nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Leggio, giusta procura in atti,
elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Messina, Via XXIV Maggio
n. 67;
– attore –
E
( cod. fisc.: ) , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via XXVII Luglio, 103, presso lo studio dell'avv. Giovanni Alessandro,
che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
– convenuta –
E
nato a [...] il [...]; Controparte_2
– convenuto contumace –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
conveniva in giudizio la e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
esponendo che, in data 17 maggio 2012, in Messina, alle ore 19:00 circa, mentre stava attraversando, a piedi, sulle strisce pedonali, la Via Principe Umberto, veniva investito dallo scooter Honda SH 150 tg. DL 98799, di proprietà di CP_2
da lui condotto e assicurato con la società . Aggiungeva che, a
[...] CP_3
seguito dell'urto, veniva sbattuto su una vettura parcheggiata sul margine destro della carreggiata.
L'attore deduceva che, in conseguenza del sinistro, riportava lesioni personali con esiti invalidanti, permanenti e temporanei.
Ciò premesso, chiedeva di accertare che la responsabilità del sinistro fosse interamente addebitabile al e chiedeva, conseguentemente, il risarcimento CP_2
di tutti i danni subiti. Si costituiva solo la che replicava e chiedeva il rigetto delle Controparte_1
domande attoree poiché infondate.
Veniva disposto l'interrogatorio formale del che, però, non si CP_2
presentava senza giustificato motivo.
Venivano espletate la prova testimoniale e, successivamente, la consulenza tecnica d'ufficio sulla persona dell'attore.
All'udienza del 7 aprile 2025, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice
poneva la causa in decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge
29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto legge 2 marzo 2024 n. 56.
Deve essere, preliminarmente, dichiarata la contumacia di Controparte_2
Nel merito, la domanda attorea è fondata alla luce degli esaurienti riscontri probatori raccolti.
Invero, l'esatta dinamica del sinistro, come descritta in citazione, ha trovato ampia ed adeguata conferma nelle deposizioni testimoniali, il che consente anche di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale.
In particolare, il teste ha dichiarato: “Confermo la Testimone_1
circostanza di cui alla lettera A della memoria datata 12.02.2028 a firma dell'avv.
fatti sono sette o otto anni fa tardi pomeriggio mese di Persona_1
Maggio. Io stavo andando verso casa, direzione Cristo Re, e ho visto che … il sig.
da me conosciuto di vista, veniva investito da un motorino Parte_1 mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, il quale veniva colpito con lo sterzo dello scooter dietro la schiena, cadendo con la faccia … su una macchina parcheggiata dal lato piazza…Preciso che il sig. era quasi verso la fine delle Pt_1
strisce pedonali, tanto è che ha sbattuto … con la faccia su una vettura …
parcheggiata. Non ricordo il modello nè del ciclomotore nè della macchina su cui è
andato a sbattere il . Ricordo comunque che si trattava di uno scooter con la Pt_1
targa. Non ricordo il punto esatto in cui il ha impattato con la faccia su Pt_1
quale parte della macchina…Il sig. lamentava dolori alla faccia e veniva Pt_1
trasportato al Pronto Soccorso …., aiutato a salire su una macchina che se non sbaglio era di una persona che era sul posto. Non so dire … se il Pt_1
sanguinasse, posso solo dire che si lamentava per il dolore. Preciso che sul mezzo a dure ruote vi era solo il conducente. Mentre mi trovavo sul posto non è intervenuta nessuna autorità né un'autombulanza”
A sua volta il teste ha riferito che: “… In merito alla Testimone_2
circostanza di parte attrice, articolata in memoria ex art.183 n.1 c.p.c. del
12/02/2018, in relazione al capitolo a) è vera la circostanza. Io ero presente nella
Piazza XX Settembre, nei pressi di un supermercato…Il stava attraversando Pt_1
la strada sulle strisce pedonali, nei pressi dell'Orto Botanico, quando è
sopraggiunto uno scooter, condotto da un ragazzo, che colpiva il sulla spalla Pt_1
o di fianco, non ricordo quale lato, ed in seguito all'impatto il veniva Pt_1
scaraventato su una vettura parcheggiata, sbattendo con la faccia. Posso solo dire che dopo il sinistro, il è stato caricato sopra una macchina e condotto in Pt_1 Ospedale. Non so che danni ha riportato. Ho visto che gli usciva sangue dalla faccia. Mi trovavo a circa cinque metri dal luogo del sinistro. Rispetto al punto in cui mi trovavo, ho visto che l'incidente si è svolto sulla mia destra. Al momento dell'impatto il aveva quasi completato l'attraversamento pedonale. Quando Pt_1
il è stato colpito è andato a sbattere contro la parte centrale dell'autovettura, Pt_1
vicino al lato giuda. Dopo l'urto non è intervenuta alcuna autombulanza né alcuna autorità…Non ho visto se il conducente dello scooter abbia frenato o abbia effettuato qualche manovra per evitare il pedone.”
Alla luce di quanto esposto, non vi è dubbio che sussista la prova rigorosa dei fatti in base ai quali fondare la totale responsabilità del convenuto , CP_2
proprietario e conducente dello scooter Honda SH 150, per l'incidente per cui è
causa.
Infatti, entrambi i predetti testimoni hanno confermato, con dichiarazioni assolutamente concordanti e dettagliate, che il , mentre stava attraversando a Pt_1
piedi il Viale Principe Umberto, proprio nella parte terminale delle strisce pedonali, veniva investito dallo scooter Honda SH 150 tg. DL 98799, di proprietà
di e dallo stesso condotto. Costui, nel percorrere la medesima Controparte_2
via, non si avvedeva, colpevolmente, della presenza del pedone che stava completando l'attraversamento delle strisce pedonali -il che comprova ulteriormente l'elemento soggettivo- e lo investiva. A causa dell'urto, il Pt_1
cadeva in avanti ed andava a sbattere con il viso sullo sportello lato guida di una vettura parcheggiata sul margine destro della carreggiata, lato mare, nei pressi del luogo del sinistro.
E', quindi, dimostrata la responsabilità del convenuto Controparte_2
conducente del motociclo Honda SH, ai sensi dell'art.2054, primo comma, c.c.
nella determinazione del sinistro de quo, non avendo costui fornito alcuna prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
E' comprovata anche la corretta condotta del , il quale, nel pieno Pt_1
rispetto delle norme del Codice della Strada, stava attraversando la pubblica via sulle strisce pedonali, anzi ne stava completando l'attraversamento.
Con riguardo, poi, all'attendibilità delle testimonianze, depongono le seguenti circostanze: l'assenza di legami di parentela tra i due testi e il danneggiato (a nulla rilevando il pregresso rapporto di conoscenza), la presenza fisica dei testi sui luoghi
(che esclude, dunque, che si tratti di una testimonianza “de relato”), nonché la sufficiente precisione nella narrazione dei fatti avvenuti.
Ciò detto, non è rilevante e significativo, al fine di dubitare sulla effettiva verificazione del fatto, che l'attore non abbia riportato lesioni anche agli arti inferiori, posto che, innanzitutto, non è emerso alcun fondato elemento -si ribadisce- per escludere l'attendibilità dei testimoni e considerato, poi, che la dinamica dell'incidente non doveva comportare, necessariamente, che l'attore subisse lesioni in parti diverse del corpo rispetto a quella (mandibola sinistra) che andò a sbattere con la macchina parcheggiata, fratturandosi. Nessuna rilevante circostanza, inoltre, è stata omessa nel racconto fatto dai due testimoni, le cui dimenticanze riguardano aspetti del tutto irrilevanti dell'evento dannoso -avvenuto, peraltro, quasi sette anni prima della deposizione testimoniale- e nessuna prova contraria, soprattutto, è stata fornita dai convenuti.
Parte attrice ha adeguatamente adempiuto, quindi, all'onere probatorio sulla stessa incombente.
Si deve procedere, a questo punto, all'accertamento ed alla valutazione dei danni subiti in conseguenza dell'incidente stradale.
A tal fine, possono condividersi le conclusioni del c.t.u. che, sulla scorta della copiosa documentazione allegata dall'attore, dopo avere dettagliatamente descritto l'iter diagnostico e sanitario del paziente, ha affermato la piena compatibilità tra le lesioni riportate dal (frattura all'emimandibola sinistra) ed il sinistro subito. Pt_1
In particolare, il consulente ha affermato che, nella fattispecie, “l'evento si rapporta ad un trauma contusivo da impatto compatibile con la dinamica descritta in anamnesi. Condivisibili furono le scelte terapeutiche chirurgiche poste in essere e congruo il periodo di cure certificate. Allo stato, si può escludere che in esito all'evento traumatico si sia realizzato un danno odontoiatrico, atteso che le strutture in questione risultano essere state già oggetto d'interventi protesici per patologia non rapportabile all'occorso traumatico per cui è causa” (sul punto, il ha Pt_1
specificamente dichiarato al c.t.u. di non essersi sottoposto a cure odontoiatriche in esito al patito trauma). Nella consulenza, si precisa, poi, che sono “Da correlare, invece, all'evento traumatico, oltre ai ben descritti siti di frattura mandibolare osteosintetizzati con placche e viti, ancora in sede, l'osservato disturbo neurogeno all'emilabbro inferiore sinistro, quale non escludibile coinvolgimento post-traumatico del nervo alveolare omolaterale. Le condizioni menomative così identificate, integrano la sussistenza di un danno biologico permanente in misura pari al 7% (sette per cento), nonchè un periodo di ITA di giorni venti ed un complessivo periodo di ITP di giorni novanta,
nella percentuale del 50 %”.
Le conclusioni della CTU vanno condivise in quanto adeguatamente motivate, a seguito dello scrupoloso esame degli atti di causa e del periziando, e non specificamente contestate.
Sulla base di tali conclusioni, spetta, pertanto, al danneggiato Parte_1
il risarcimento del danno non patrimoniale (ex art. 2059 c.c.) complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. e alla sofferenza morale ad esso correlata, liquidato in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. e, trattandosi di lesioni micropermanenti,
mediante le tabelle di cui all'art. 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (cod.
ass.).
Venendo alla liquidazione del danno come sopra descritto, va ricordato che, a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite del 2008 (26972, 26973, 26974 e 26975),
il danno non patrimoniale è stato "ripensato" in modo unitario ed onnicomprensivo delle precedenti figure di creazione giurisprudenziale: esso viene ricostruito come categoria unitaria, tipica, in cui la tutela risarcitoria al di fuori dei casi determinati dalla legge è concessa soltanto se si accerta la lesione di un diritto inviolabile della persona, nella specie il danno alla salute.
Deve, poi, rilevarsi che, secondo la recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, gli artt. 138 e 139 cod. ass., come modificati dall'art. 1 comma 17 L. n.
124 del 2017, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale" distinguono il danno dinamico relazionale conseguente alle lesioni dal danno morale.
In particolare, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato
(che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché,
ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. 26985/2023 e
9006/2022).
Si è, al riguardo, precisato che non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, sostanziandosi nella sofferenza interiore (dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ecc.), sicché ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi debbono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione, anche nell'ambito del sistema delle micropermanenti (Cass. 7766/2016).
Deve allora ribadirsi che il danno da sofferenza interiore deve formare oggetto di specifica valutazione e liquidazione ogniqualvolta i relativi presupposti siano stati dedotti ed adeguatamente provati.
Vale al riguardo osservare come la stessa Corte Cost. n. 235 del 2014 abbia sottolineato che la norma di cui all'art. 139 cod. ass. "non è chiusa, come paventano i remittenti, alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico, secondo la previsione e nei limiti di cui alla disposizione del comma 3 (aumento del 20%)".
Il giudice della legittimità costituzionale delle leggi ha altresì significativamente sottolineato come "l'introdotto meccanismo standard di quantificazione del danno -
attinente al solo, specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi nove gradi della tabella - lascia comunque spazio al giudice per personalizzare l'importo risarcitorio risultante dall'applicazione delle suddette predisposte tabelle eventualmente maggiorandolo fino a un quinto in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato".
Deve dunque ribadirsi che il danno biologico da micropermanenti (definito dall'art. 139 cod. ass. come "lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato") può essere "aumentato in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato", secondo la testuale disposizione della norma.
Ciò detto, all'attore va riconosciuta la somma di € 12.976,92, di cui € 9.386,32 a titolo di danno biologico per invalidità permanente (importo ottenuto riconoscendo il
7% di invalidità permanente ad un soggetto di anni 61 al momento del sinistro) e €
3.590,60 per il danno biologico da inabilità temporanea (totale per giorni 20 ed al 50
% per giorni 90), senza riconoscere il danno morale, in assenza di adeguata prova, ma attribuendo la personalizzazione ed il conseguente aumento nella misura del 10 %, in considerazione dei particolari disagi sopportati nella immediatezza del trauma,
relativi alle difficoltà ed ai problemi nella alimentazione, dovuti alla frattura della mandibola e durati alcuni mesi.
Sulla complessiva somma così determinata di euro 14.274,61, quale debito di valore, devono altresì essere riconosciuti gli interessi legali che decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma, come sopra liquidata, devalutata all'epoca del sinistro (17 maggio 2012) e poi progressivamente rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat, fino alla presente sentenza. Pertanto, la società e devono essere condannati a CP_3 Controparte_2
pagare, in solido, a la complessiva somma di euro 14.274,61 a titolo Parte_1
di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione per come sopra spiegato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
Quelle relative alla c.t.u., già liquidate, vengono poste, definitivamente, a carico dei convenuti, in solido.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio recente il n.
1693/2017 R.G., condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e al pagamento, in solido, in favore di Controparte_2
della somma di euro 14.274,61, oltre interessi e rivalutazione per Parte_1
come indicato in motivazione.
Condanna, altresì, i predetti al pagamento, in solido, in favore dell'attore delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Pone definitivamente a carico dei predetti convenuti, in solido, le spese della
CTU.
Messina, 7 aprile 2025. IL GIUDICE
Dott. Carmelo Mazzeo