Improcedibile
Sentenza 17 febbraio 2010
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/02/2010, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00932/2010 REG.DEC.
N. 07930/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 7930 del 2005, proposto da Comune di Mignanego in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Damonte e Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso la seconda in Roma, corso Vittorio Emanuele 349;
contro
-Regione Liguria in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. Barbara Baroli e Orlando Sivieri, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, piazza della Liberta' 13;
-Provincia di Genova in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Giovanetti e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, viale Giulio Cesare 14;
-Azienda Mobilita' e Trasporti S.p.A., Comune di Genova;
per la riforma
della sentenza del TAR LIGURIA GENOVA SEZIONE II n. 00883/2005;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2009 il Cons. Roberto Capuzzi e udito per la Regione l’ avvocato Sivieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Mignanego proponeva innanzi al TAR Liguria ricorso chiedendo il ripristino di 23 corse giornaliere asseritamente soppresse da parte della Azienda Mobilità e Trasporti s.p.a. nella sua qualità di concessionaria nella Provincia di Genova del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano.
Con sentenza della Sezione II n.833 del 28 aprile 2005 il TAR respingeva il ricorso ritenendolo infondato nel merito e compensando le spese di giudizio.
Ha prodotto ricorso in appello il Comune di Mignanego sostenendo plurimi profili di erroneità della sentenza.
Si è costituita in giudizio la Regione Liguria chiedendo il rigetto dell’appello con la conferma della sentenza impugnata.
Il Comune di Mignanego con nota a firma del Sindaco depositata il 30 novembre 2009 in vista della udienza del 1° dicembre 2009 ha comunicato di non avere più interesse alla decisione.
Al Collegio non resta che dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Spese ed onorari compensati nel grado
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta definitivamente decidendo dichira improcedibile il ricorso in epigrafe indicato.
Compensa spese ed onorari del grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Marco Lipari, Consigliere
Aniello Cerreto, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione