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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/09/2025, n. 4735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4735 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13175/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13175/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTI
Oggi 30 settembre 2025 ad ore 10.23 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. CIULLA LUCIANO e l'Avv.ORTISI GAETANA LORENZA Parte_1 Per l'avv. RADICE ANDREA oggi sostituito dall'avv. MARIA Controparte_1 LEONARDI Per l'avv. RADICE ANDREA oggi sostituito dall'avv. MARIA Controparte_1 LEONARDI
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate. In particolare, l'Avv. Ciulla e l'Avv. Ortisi si riportano alle note depositate e chiedono che la causa venga decisa. L'Avv. Leonardi
osserva che contrariamente a quanto affermato da controparte il contratto di comodato è a tempo indeterminato, come confermato dalle Sezioni Unite n.3168/2011, richiamate da controparte, nessun pregio hanno le ulteriori sentenze richiamate in quanto non attinenti al caso di specie. Si riporta alle difese spiegate con le note depositate in atti chiedendo la restituzione immediata dell'immobile. L'Avv.
pagina 1 di 7 Ciulla e l'Avv. Ortisi, contestano quanto sopra detto rilevando che il contratto è un contratto a termine evincibile dal contenuto del contratto stesso e si riportano alle note depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13175/2024 promossa da:
(cf. ), nato a [...], il [...] elett. dom. Parte_1 C.F._1
in Catania, Corso delle Province, 116, presso lo studio dell'Avv. Luciano Ciulla, rappr. e dif. dall'Avv.
LUCIANO CIULLA (C. F. ) e dall'avv. GAETANA LORENZA ORTISI CodiceFiscale_2
(C.F. ) giusta procura in atti C.F._3
RICORRENTE
Contro
pagina 2 di 7 (cf. ), nata a [...], il [...], e Controparte_1 C.F._4
, nata a [...], il [...], elett. dom. C/O AVV. NATALE Controparte_1
NAPOLI VIA UMBERTO 311 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv.RADICE ANDREA
(cf ) giusta procura in atti C.F._5
RESISTENTI
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
rappresentava che, con contratto stipulato l'8/02/2005, l'avv. Paolo Lombardo Parte_1
Indelicato concedeva in comodato all'Avv. l'immobile di sua proprietà sito in Catania, Parte_1
Via Simili n. 63 concedendo al resistente l'utilizzo dei locali, arredi e libri descritti nel contratto, a condizione che l'avv. continuasse ad esercitare la professione e risultasse iscritto all'Ordine degli Pt_1
Avvocati di Catania. Tale immobile veniva ereditato dalle odierne resistenti quali eredi di Persona_1 deceduta nel 2016, a propria volta erede del marito avv. Paolo Lombardo Indelicato,
[...] deceduto nel 2007. Trattandosi di un contratto a termine in relazione all'uso cui è destinato ed opponibile a terzi, chiedeva: Ritenere e Dichiarare le convenute e Controparte_1 CP_1
tenute a rispettare le condizioni disposte dal comodante avv. Palo Lombardo a favore del
[...] comodatario avv. odierno attore, con il comodato stipulato il giorno 8/2/2005 di Parte_1 detenzione dell'immobile sito a Catania, Via G. Simili, 63, piano primo, adibito a studio legale fino a quando il comodatario avv. sarà iscritto all'Albo degli Avvocati di Catania, come già Parte_1 accertato dalla sentenza n.2128 del 15/5/2023 di Codesta Sezione del Tribunale, passata in giudicato:
Ritenere e Dichiarare, altresì, che le convenute non possono pervenire ad alcun atto di disposizione del predetto immobile detenuto in comodato dall'avv. che non sia espressamente Parte_1 condizionato e sottoposto alla clausola a favore del comodatario di detenzione dell'appartamento oggetto del comodatario fino al termine della sua professione legale, ritenendo e dichiarando tenute le convenute in caso di denegata ottemperanza dell'obbligo predetto al risarcimento del danno provocato in misura omnia comprensiva, tra interruzione della professione e costi di un immobile sostitutivo non inferiore ad euro duecentomila. Spese e compensi a carico delle convenute.
Si costituivano e le quali contestavano le domande avanzate Controparte_1 Controparte_1
e deducevano che avendo interesse a vendere l'immobile ereditato, sollecitavano più volte il ricorrente al rilascio dell'immobile. Stante il rifiuto opposto depositavano ricorso ex art.700 c.p.c., in data
11.12.2023, dapprima rigettato e poi riformato a seguito di reclamo con ordinanza collegiale del pagina 3 di 7 17.05.2024. Seguivano, quindi, ulteriori richieste di accesso all'immobile anche al fine dell'ottenimento di un mutuo da parte del probabile acquirente, ma nonostante le richieste delle proprietarie, il ricorrente opponeva rifiuto se non condizionando la futura vendita alla detenzione dell'immobile fino alla sua iscrizione all'Albo degli Avvocati di Catania. Sicchè, chiedevano il rigetto delle domande avanzate e in via riconvenzionale la restituzione dell'immobile ex art.1810 c.c. In subordine, chiedevano dichiararsi la risoluzione del contratto in oggetto per grave inadempimento del ricorrente, con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art.614 c.p.c. in caso di ritardo nell'adempimento; nonché, chiedevano accertare il diritto ad ottenere la cancellazione della annotazione di pendenza di lite trascritta il 12.05.2017, con condanna del ricorrente alla cancellazione della stessa a proprie cure e spese e con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art.614 c.p.c. in caso di ritardo nell'adempimento.
Con ordinanza del 07.04.2025, a seguito di ricorso cautelare in corso di causa avanzato dalle resistenti,
è stato ordinato al ricorrente di consentire l'accesso all'immobile sito in Catania Via Simili n. 63 alle ricorrenti o propri delegati, in particolare, periti, esperti, stimatori e tecnici, congiuntamente o disgiuntamente dall'agente immobiliare . CP_2
La causa, è stata istruita documentalmente e viene decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 429 cpc.
Innanzitutto, appare incontestato e pacifico che, con contratto del 08.02.2005, l'avv. Paolo Lombardo
Indelicato concedeva in comodato all'Avv. l'immobile di sua proprietà sito in Catania, Parte_1
Via Simili n. 63. Tale comodato veniva concesso fino a quando l'Avv. eserciterà la Parte_1 professione di Avvocato e resterà iscritto nell'Albo degli Avvocati di Catania. Inoltre, tale contratto prevede espressamente la rinuncia del comodante per sé e per i suoi aventi causa alla restituzione dei beni prevista dal secondo comma dell'art.1809 c.c. prima della scadenza del termine come sopra indicato.
Ciò posto, in punto di diritto, non può che confermarsi quanto affermato con ordinanza del 07.04.2025, confermata, in sede di reclamo, con ordinanza collegiale depositata il 04.08.2025. Invero, in punto di diritto, l'apposizione di un termine espresso o tacito, in vista del quale l'obbligo di restituzione possa trovare modo di essere adempiuto, costituisce un requisito imprescindibile del modello negoziale messo a punto dal codice civile, posto che, diversamente, un godimento che si prolunga nel tempo senza l'indicazione di un termine finale si porrebbe, da un lato, in contrasto con i principi generali in tema di contratti di durata senza prefissione di un termine di scadenza, per i quali è normalmente previsto il recesso ad nutum, e, dall'altro, con il carattere di gratuità del negozio che mal si concilia con un sacrificio illimitato del comodante (cfr. Cass., Sez. III, 13/11/1989, n. 4790). Tale termine, pertanto, deve essere correlato ad un evento certo nel suo futuro verificarsi, un evento che, per quanto possa pagina 4 di 7 essere incertus quando, non può essere in ogni caso incertus an. Ed invero l'obbligo di restituzione non può prescindere dalla fissazione di un termine, che, in quanto tale, deve per definizione essere certo nel suo futuro verificarsi: la fissazione di un termine incertus an è contraddittoria in radice, essendo la certezza dell'accadimento requisito caratterizzante del termine, rispetto alla condizione (v. Cass., Sez. I,
22/03/1994, n. 2750). Ne deriva che non è ammissibile un comodato senza termine, tanto che, sebbene il termine finale possa essere determinato in funzione dell'uso cui la cosa è destinata, la circostanza che l'uso non abbia in sé una durata predeterminata nel tempo qualifica il rapporto come a tempo indeterminato, sicché il comodato deve intendersi a titolo precario e deve ritenersi che il comodante possa recedere da esso ad nutum a mente dell'art. 1810 c.c. (cfr., Cass. Civ., n. 9796/2019; Cass. Civ.,
Cass., Sez. U, 9/02/2011, n. 3168). Infatti, nel contratto di comodato il termine finale può, a norma dell'art. 1810 cod. civ., risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata, se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano "ab origine" di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile "ad nutum" da parte del comodante, a norma del medesimo art. 1810 (Cass. Civ., n.15877/2013).
Nella specie, la durata del contratto di comodato in oggetto è subordinata al persistente esercizio della professione di Avvocato e alla iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Catania del ricorrente. Tale termine appare incertus sia nell'an che nel quando, ben potendo dipendere anche dalla volontà del comodatario sia l'esercizio della professione forense che l'iscrizione all'albo.
Sicchè, pur ammettendo che il termine deriva dall'uso a cui è destinato il bene oggetto di comodato, termine che deve essere rispettato anche dagli eredi del comodante, tuttavia tale uso non ha in sè connaturata una durata predeterminata nel tempo e quand'anche possa ritenersi un evento certo nell'an, proprio l'espressa rinuncia del comodante per sé e per i suoi aventi causa alla restituzione dei beni prevista dal secondo comma dell'art.1809 comma 2 c.c., determina a maggior ragione la riconducibilità del contratto in oggetto a quello precario ex art.1810 c.c. consentendone il recesso ad nutum.
Infatti, in un caso analogo, la Suprema Corte si è pronunciata ritenendo meritevole di tutela una figura atipica di comodato che rende negoziabile non tanto il profilo temporale del rapporto, ma il potere di restituzione, sottraendolo alla regola dell'esercizio discrezionale e facendo sì che il comodante possa farne uso solo al ricorrere delle condizioni convenute dalle parti, rifluendo naturalmente nell'alveo del comodato a cui si applica l'art. 1810 c.c., ma da esso si dissocia, in ciò manifestando la sua atipicità, poiché il potere di restituzione non è liberamente esercitabile dal comodante, affidando al giudice di merito il compito di verificare se l'assetto di interessi individuato dalle parti non sia riconducibile a un pagina 5 di 7 accordo negoziale di natura atipica, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. (cfr. Cass. Civ.,
n.9796/2019). Orbene, nel caso che occupa, pur ritenendo l'esistenza di un contratto atipico di comodato, non si rinviene l'interesse meritevole di tutela ai sensi dell'art.1322 c.c., poiché si traduce in un fittizio atto di liberalità che pregiudica il diritto di godimento dei proprietari sine die, condizionato all'arbitrio del comodatario, ovvero vita natural durante, senza che nemmeno sia possibile per il comodante, o i suoi aventi causa, recedere in caso di sopravvenuto, urgente ed impreveduto bisogno ex art.1809 comma 2 c.c., come previsto in caso di contratto di comodato a termine, avendo rinunciato anche a questa facoltà.
In buona sostanza dalla pronuncia in esame si evince che il contratto di comodato pur atipico che condiziona la facoltà di ottenere la restituzione dell'immobile da parte del comodante non può essere compresso a tal punto da pregiudicare il diritto di disporre del bene ad libitum, come nella specie, non sussistendo interessi meritevoli di tutela come indicati nella sentenza sopra richiamata. Sicchè, in questo caso, il contratto di comodato appare riconducibile al contratto senza determinazione di durata, ex art.1810 c.c. che consente al comodante di ottenere la restituzione dell'immobile ad nutum.
D'altro canto, il contratto di comodato di immobile, stipulato dall'alienante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento, non è opponibile all'acquirente del bene, non estendendosi a rapporti diversi dalla locazione le disposizioni, di natura eccezionale, di cui all'art. 1599 c.c. (cfr., Cass. Civ., n.664/2016), a nulla rilevando la sentenza passata in giudicato n.2128/2023 del 15.05.2023 del Tribunale di Catania, la quale si è limitata ad accertare l'autenticità della sottoscrizione apposta nel contratto di comodato, che non è oggetto di discussione tra le parti nel presente procedimento. Pertanto, è ovvio che le proprietarie dell'immobile in oggetto ben possono alienarlo senza che alcuna condizione di opponibilità a terzi del contratto di comodato possa essere posta, essendo poi il terzo a decidere in ordine alla facoltà di godimento del bene. Da ciò ne deriva anche l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno, in quanto danno futuro, non esistente, né attuale, né appare quantificabile nella specie.
Sicchè, le domande avanzate dal ricorrente vanno rigettate. Diversamente, devono essere accolte le domande riconvenzionali avanzate dalle resistenti. Pertanto, ai sensi dell'art. 1810 c.c., ed in via assorbente rispetto alla domanda avanzata in via subordinata di risoluzione contrattuale, deve essere disposta la restituzione del bene in oggetto.
Parimenti, con riguardo alla domanda di cancellazione della trascrizione del 12.05.2017 relativa alla domanda giudiziale di cui alla sentenza n.2128/23 del 15.05.2023, passata in giudicato, deve osservarsi che trattasi di domanda di accertamento giudiziale della autenticità della sottoscrizione di scrittura privata, ai sensi dell'art.2652 n.3 c.c., che, tuttavia, non concerne un atto soggetto a trascrizione ex art.2643 e segg c.c., quale il contratto di comodato in oggetto. Sicchè, se ne può disporre la pagina 6 di 7 cancellazione ex art.2668 c.c. (si veda, Cass. civ. n. 3933/1982, secondo cui, la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale, che si assume illegittimamente eseguita al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, può essere richiesta anche in un giudizio autonomo rispetto a quello originato dalla domanda trascritta, la legge non stabilendo alcuna riserva a favore del giudice di quest'ultima domanda in ordine all'emanazione del provvedimento di cancellazione della trascrizione ed essendo, d'altra parte, l'indagine relativa alla rispondenza della domanda trascritta alla fattispecie, in cui la trascrizione è prevista, del tutto diversa e distinta da quella concernente la fondatezza o meno della domanda medesima).
Stante la complessità e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate non sussistono i presupposti per la condanna ex art.96 c.p.c., nonché i presupposti per accogliere la domanda ex art.614 bis c.p.c.
Stante la soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte resistente che liquida, tenuto conto della attività processuale espletata e del valore della controversia, tabella n.2,10 e 25 bis, V e IV scaglione, decurtate della fase istruttoria non espletata, nella complessiva somma di euro 11.494,00, per compensi, comprensivo della fase cautelare e della mediazione, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ai sensi del D.M. 55/2014.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta le domande avanzate da con atto di citazione del 16.12.2024; Parte_1
In accoglimento delle domande riconvenzionali avanzate da e Controparte_1 CP_1
condanna il ricorrente a restituire l'immobile in oggetto entro la data del 28.11.2025;
[...]
Ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del 12.05.2017, reg. part. n.12706, reg. gen. n.16833 al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente, previo passaggio in giudicato della presente sentenza, a cure e spese del ricorrente;
Rigetta per il resto;
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti resistenti che liquida nella complessiva somma di euro 11.494,00, per compensi, comprensivo della fase cautelare e della mediazione, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ai sensi del D.M. 55/2014.
Verbale chiuso alle ore 10.32.
Il Giudice
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13175/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTI
Oggi 30 settembre 2025 ad ore 10.23 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. CIULLA LUCIANO e l'Avv.ORTISI GAETANA LORENZA Parte_1 Per l'avv. RADICE ANDREA oggi sostituito dall'avv. MARIA Controparte_1 LEONARDI Per l'avv. RADICE ANDREA oggi sostituito dall'avv. MARIA Controparte_1 LEONARDI
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate. In particolare, l'Avv. Ciulla e l'Avv. Ortisi si riportano alle note depositate e chiedono che la causa venga decisa. L'Avv. Leonardi
osserva che contrariamente a quanto affermato da controparte il contratto di comodato è a tempo indeterminato, come confermato dalle Sezioni Unite n.3168/2011, richiamate da controparte, nessun pregio hanno le ulteriori sentenze richiamate in quanto non attinenti al caso di specie. Si riporta alle difese spiegate con le note depositate in atti chiedendo la restituzione immediata dell'immobile. L'Avv.
pagina 1 di 7 Ciulla e l'Avv. Ortisi, contestano quanto sopra detto rilevando che il contratto è un contratto a termine evincibile dal contenuto del contratto stesso e si riportano alle note depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13175/2024 promossa da:
(cf. ), nato a [...], il [...] elett. dom. Parte_1 C.F._1
in Catania, Corso delle Province, 116, presso lo studio dell'Avv. Luciano Ciulla, rappr. e dif. dall'Avv.
LUCIANO CIULLA (C. F. ) e dall'avv. GAETANA LORENZA ORTISI CodiceFiscale_2
(C.F. ) giusta procura in atti C.F._3
RICORRENTE
Contro
pagina 2 di 7 (cf. ), nata a [...], il [...], e Controparte_1 C.F._4
, nata a [...], il [...], elett. dom. C/O AVV. NATALE Controparte_1
NAPOLI VIA UMBERTO 311 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv.RADICE ANDREA
(cf ) giusta procura in atti C.F._5
RESISTENTI
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
rappresentava che, con contratto stipulato l'8/02/2005, l'avv. Paolo Lombardo Parte_1
Indelicato concedeva in comodato all'Avv. l'immobile di sua proprietà sito in Catania, Parte_1
Via Simili n. 63 concedendo al resistente l'utilizzo dei locali, arredi e libri descritti nel contratto, a condizione che l'avv. continuasse ad esercitare la professione e risultasse iscritto all'Ordine degli Pt_1
Avvocati di Catania. Tale immobile veniva ereditato dalle odierne resistenti quali eredi di Persona_1 deceduta nel 2016, a propria volta erede del marito avv. Paolo Lombardo Indelicato,
[...] deceduto nel 2007. Trattandosi di un contratto a termine in relazione all'uso cui è destinato ed opponibile a terzi, chiedeva: Ritenere e Dichiarare le convenute e Controparte_1 CP_1
tenute a rispettare le condizioni disposte dal comodante avv. Palo Lombardo a favore del
[...] comodatario avv. odierno attore, con il comodato stipulato il giorno 8/2/2005 di Parte_1 detenzione dell'immobile sito a Catania, Via G. Simili, 63, piano primo, adibito a studio legale fino a quando il comodatario avv. sarà iscritto all'Albo degli Avvocati di Catania, come già Parte_1 accertato dalla sentenza n.2128 del 15/5/2023 di Codesta Sezione del Tribunale, passata in giudicato:
Ritenere e Dichiarare, altresì, che le convenute non possono pervenire ad alcun atto di disposizione del predetto immobile detenuto in comodato dall'avv. che non sia espressamente Parte_1 condizionato e sottoposto alla clausola a favore del comodatario di detenzione dell'appartamento oggetto del comodatario fino al termine della sua professione legale, ritenendo e dichiarando tenute le convenute in caso di denegata ottemperanza dell'obbligo predetto al risarcimento del danno provocato in misura omnia comprensiva, tra interruzione della professione e costi di un immobile sostitutivo non inferiore ad euro duecentomila. Spese e compensi a carico delle convenute.
Si costituivano e le quali contestavano le domande avanzate Controparte_1 Controparte_1
e deducevano che avendo interesse a vendere l'immobile ereditato, sollecitavano più volte il ricorrente al rilascio dell'immobile. Stante il rifiuto opposto depositavano ricorso ex art.700 c.p.c., in data
11.12.2023, dapprima rigettato e poi riformato a seguito di reclamo con ordinanza collegiale del pagina 3 di 7 17.05.2024. Seguivano, quindi, ulteriori richieste di accesso all'immobile anche al fine dell'ottenimento di un mutuo da parte del probabile acquirente, ma nonostante le richieste delle proprietarie, il ricorrente opponeva rifiuto se non condizionando la futura vendita alla detenzione dell'immobile fino alla sua iscrizione all'Albo degli Avvocati di Catania. Sicchè, chiedevano il rigetto delle domande avanzate e in via riconvenzionale la restituzione dell'immobile ex art.1810 c.c. In subordine, chiedevano dichiararsi la risoluzione del contratto in oggetto per grave inadempimento del ricorrente, con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art.614 c.p.c. in caso di ritardo nell'adempimento; nonché, chiedevano accertare il diritto ad ottenere la cancellazione della annotazione di pendenza di lite trascritta il 12.05.2017, con condanna del ricorrente alla cancellazione della stessa a proprie cure e spese e con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art.614 c.p.c. in caso di ritardo nell'adempimento.
Con ordinanza del 07.04.2025, a seguito di ricorso cautelare in corso di causa avanzato dalle resistenti,
è stato ordinato al ricorrente di consentire l'accesso all'immobile sito in Catania Via Simili n. 63 alle ricorrenti o propri delegati, in particolare, periti, esperti, stimatori e tecnici, congiuntamente o disgiuntamente dall'agente immobiliare . CP_2
La causa, è stata istruita documentalmente e viene decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 429 cpc.
Innanzitutto, appare incontestato e pacifico che, con contratto del 08.02.2005, l'avv. Paolo Lombardo
Indelicato concedeva in comodato all'Avv. l'immobile di sua proprietà sito in Catania, Parte_1
Via Simili n. 63. Tale comodato veniva concesso fino a quando l'Avv. eserciterà la Parte_1 professione di Avvocato e resterà iscritto nell'Albo degli Avvocati di Catania. Inoltre, tale contratto prevede espressamente la rinuncia del comodante per sé e per i suoi aventi causa alla restituzione dei beni prevista dal secondo comma dell'art.1809 c.c. prima della scadenza del termine come sopra indicato.
Ciò posto, in punto di diritto, non può che confermarsi quanto affermato con ordinanza del 07.04.2025, confermata, in sede di reclamo, con ordinanza collegiale depositata il 04.08.2025. Invero, in punto di diritto, l'apposizione di un termine espresso o tacito, in vista del quale l'obbligo di restituzione possa trovare modo di essere adempiuto, costituisce un requisito imprescindibile del modello negoziale messo a punto dal codice civile, posto che, diversamente, un godimento che si prolunga nel tempo senza l'indicazione di un termine finale si porrebbe, da un lato, in contrasto con i principi generali in tema di contratti di durata senza prefissione di un termine di scadenza, per i quali è normalmente previsto il recesso ad nutum, e, dall'altro, con il carattere di gratuità del negozio che mal si concilia con un sacrificio illimitato del comodante (cfr. Cass., Sez. III, 13/11/1989, n. 4790). Tale termine, pertanto, deve essere correlato ad un evento certo nel suo futuro verificarsi, un evento che, per quanto possa pagina 4 di 7 essere incertus quando, non può essere in ogni caso incertus an. Ed invero l'obbligo di restituzione non può prescindere dalla fissazione di un termine, che, in quanto tale, deve per definizione essere certo nel suo futuro verificarsi: la fissazione di un termine incertus an è contraddittoria in radice, essendo la certezza dell'accadimento requisito caratterizzante del termine, rispetto alla condizione (v. Cass., Sez. I,
22/03/1994, n. 2750). Ne deriva che non è ammissibile un comodato senza termine, tanto che, sebbene il termine finale possa essere determinato in funzione dell'uso cui la cosa è destinata, la circostanza che l'uso non abbia in sé una durata predeterminata nel tempo qualifica il rapporto come a tempo indeterminato, sicché il comodato deve intendersi a titolo precario e deve ritenersi che il comodante possa recedere da esso ad nutum a mente dell'art. 1810 c.c. (cfr., Cass. Civ., n. 9796/2019; Cass. Civ.,
Cass., Sez. U, 9/02/2011, n. 3168). Infatti, nel contratto di comodato il termine finale può, a norma dell'art. 1810 cod. civ., risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata, se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo, mentre in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano "ab origine" di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile "ad nutum" da parte del comodante, a norma del medesimo art. 1810 (Cass. Civ., n.15877/2013).
Nella specie, la durata del contratto di comodato in oggetto è subordinata al persistente esercizio della professione di Avvocato e alla iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Catania del ricorrente. Tale termine appare incertus sia nell'an che nel quando, ben potendo dipendere anche dalla volontà del comodatario sia l'esercizio della professione forense che l'iscrizione all'albo.
Sicchè, pur ammettendo che il termine deriva dall'uso a cui è destinato il bene oggetto di comodato, termine che deve essere rispettato anche dagli eredi del comodante, tuttavia tale uso non ha in sè connaturata una durata predeterminata nel tempo e quand'anche possa ritenersi un evento certo nell'an, proprio l'espressa rinuncia del comodante per sé e per i suoi aventi causa alla restituzione dei beni prevista dal secondo comma dell'art.1809 comma 2 c.c., determina a maggior ragione la riconducibilità del contratto in oggetto a quello precario ex art.1810 c.c. consentendone il recesso ad nutum.
Infatti, in un caso analogo, la Suprema Corte si è pronunciata ritenendo meritevole di tutela una figura atipica di comodato che rende negoziabile non tanto il profilo temporale del rapporto, ma il potere di restituzione, sottraendolo alla regola dell'esercizio discrezionale e facendo sì che il comodante possa farne uso solo al ricorrere delle condizioni convenute dalle parti, rifluendo naturalmente nell'alveo del comodato a cui si applica l'art. 1810 c.c., ma da esso si dissocia, in ciò manifestando la sua atipicità, poiché il potere di restituzione non è liberamente esercitabile dal comodante, affidando al giudice di merito il compito di verificare se l'assetto di interessi individuato dalle parti non sia riconducibile a un pagina 5 di 7 accordo negoziale di natura atipica, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. (cfr. Cass. Civ.,
n.9796/2019). Orbene, nel caso che occupa, pur ritenendo l'esistenza di un contratto atipico di comodato, non si rinviene l'interesse meritevole di tutela ai sensi dell'art.1322 c.c., poiché si traduce in un fittizio atto di liberalità che pregiudica il diritto di godimento dei proprietari sine die, condizionato all'arbitrio del comodatario, ovvero vita natural durante, senza che nemmeno sia possibile per il comodante, o i suoi aventi causa, recedere in caso di sopravvenuto, urgente ed impreveduto bisogno ex art.1809 comma 2 c.c., come previsto in caso di contratto di comodato a termine, avendo rinunciato anche a questa facoltà.
In buona sostanza dalla pronuncia in esame si evince che il contratto di comodato pur atipico che condiziona la facoltà di ottenere la restituzione dell'immobile da parte del comodante non può essere compresso a tal punto da pregiudicare il diritto di disporre del bene ad libitum, come nella specie, non sussistendo interessi meritevoli di tutela come indicati nella sentenza sopra richiamata. Sicchè, in questo caso, il contratto di comodato appare riconducibile al contratto senza determinazione di durata, ex art.1810 c.c. che consente al comodante di ottenere la restituzione dell'immobile ad nutum.
D'altro canto, il contratto di comodato di immobile, stipulato dall'alienante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento, non è opponibile all'acquirente del bene, non estendendosi a rapporti diversi dalla locazione le disposizioni, di natura eccezionale, di cui all'art. 1599 c.c. (cfr., Cass. Civ., n.664/2016), a nulla rilevando la sentenza passata in giudicato n.2128/2023 del 15.05.2023 del Tribunale di Catania, la quale si è limitata ad accertare l'autenticità della sottoscrizione apposta nel contratto di comodato, che non è oggetto di discussione tra le parti nel presente procedimento. Pertanto, è ovvio che le proprietarie dell'immobile in oggetto ben possono alienarlo senza che alcuna condizione di opponibilità a terzi del contratto di comodato possa essere posta, essendo poi il terzo a decidere in ordine alla facoltà di godimento del bene. Da ciò ne deriva anche l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno, in quanto danno futuro, non esistente, né attuale, né appare quantificabile nella specie.
Sicchè, le domande avanzate dal ricorrente vanno rigettate. Diversamente, devono essere accolte le domande riconvenzionali avanzate dalle resistenti. Pertanto, ai sensi dell'art. 1810 c.c., ed in via assorbente rispetto alla domanda avanzata in via subordinata di risoluzione contrattuale, deve essere disposta la restituzione del bene in oggetto.
Parimenti, con riguardo alla domanda di cancellazione della trascrizione del 12.05.2017 relativa alla domanda giudiziale di cui alla sentenza n.2128/23 del 15.05.2023, passata in giudicato, deve osservarsi che trattasi di domanda di accertamento giudiziale della autenticità della sottoscrizione di scrittura privata, ai sensi dell'art.2652 n.3 c.c., che, tuttavia, non concerne un atto soggetto a trascrizione ex art.2643 e segg c.c., quale il contratto di comodato in oggetto. Sicchè, se ne può disporre la pagina 6 di 7 cancellazione ex art.2668 c.c. (si veda, Cass. civ. n. 3933/1982, secondo cui, la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale, che si assume illegittimamente eseguita al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, può essere richiesta anche in un giudizio autonomo rispetto a quello originato dalla domanda trascritta, la legge non stabilendo alcuna riserva a favore del giudice di quest'ultima domanda in ordine all'emanazione del provvedimento di cancellazione della trascrizione ed essendo, d'altra parte, l'indagine relativa alla rispondenza della domanda trascritta alla fattispecie, in cui la trascrizione è prevista, del tutto diversa e distinta da quella concernente la fondatezza o meno della domanda medesima).
Stante la complessità e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate non sussistono i presupposti per la condanna ex art.96 c.p.c., nonché i presupposti per accogliere la domanda ex art.614 bis c.p.c.
Stante la soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte resistente che liquida, tenuto conto della attività processuale espletata e del valore della controversia, tabella n.2,10 e 25 bis, V e IV scaglione, decurtate della fase istruttoria non espletata, nella complessiva somma di euro 11.494,00, per compensi, comprensivo della fase cautelare e della mediazione, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ai sensi del D.M. 55/2014.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta le domande avanzate da con atto di citazione del 16.12.2024; Parte_1
In accoglimento delle domande riconvenzionali avanzate da e Controparte_1 CP_1
condanna il ricorrente a restituire l'immobile in oggetto entro la data del 28.11.2025;
[...]
Ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del 12.05.2017, reg. part. n.12706, reg. gen. n.16833 al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente, previo passaggio in giudicato della presente sentenza, a cure e spese del ricorrente;
Rigetta per il resto;
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti resistenti che liquida nella complessiva somma di euro 11.494,00, per compensi, comprensivo della fase cautelare e della mediazione, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ai sensi del D.M. 55/2014.
Verbale chiuso alle ore 10.32.
Il Giudice
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
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