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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/12/2024, n. 2744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2744 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Simona Monforte Giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 964/2024 R.G., posta in decisione, all'udienza del 18 novembre 2024 promossa da
c.f. , elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Natalia Raineri che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
C O N T R O
c.f. , elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. Maria Claudia Giordano che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 novembre 2024 le parti hanno concluso come da verbale.
Visto del P.M. in data 26 marzo 2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 04 marzo 2024 esponeva Parte_1 che, con sentenza del 10 settembre 2020, era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e che erano stati regolati i rapporti fra le Controparte_1 parti sia sotto il profilo economico che in relazione alla prole.
Esponeva il ricorrente che le proprie condizioni economiche erano peggiorate in quanto nel
2021 aveva costituito un nuovo nucleo familiare, contraendo nuovo matrimonio, da cui era nato il figlio nel 2023; che, a ciò si aggiungeva il mantenimento del figlio Per_1 Per_2 nato nel 2020, e che pertanto, era necessario rivedere gli aspetti economici e chiedeva che il contributo per il mantenimento dei due figli e fosse ridotto ad euro Per_3 Per_4
300,00 (150,00 per ciascun figlio).
Fondava, inoltre, la sua domanda sul fatto che la fosse stata assunta nel giugno CP_1 del 2023 con un contratto part-time a tempo indeterminato e che la stessa avesse intrapreso una stabile relazione con un'altra persona che ben avrebbe potuto supportarla nella gestione economica della famiglia;
rappresentava ancora che il figlio era divenuto nelle Per_3 more maggiorenne e, in forza di questo, si giustificava una riduzione del contributo al suo mantenimento.
Con decreto del 23 marzo 2024 veniva fissata l'udienza ex art. 473-bis.21 cpc.
Stante la mancata comparizione di parte resistente, la causa veniva rinviata e con comparsa del 29 maggio 2024 si costituiva parte resistente opponendosi alle domande formulate da parte ricorrente e chiedendone il rigetto.
Deduceva la resistente che la stessa non aveva instaurato alcuna convivenza, che alcuni degli eventi dedotti dal erano antecedenti agli accordi di divorzio (la relazione con Parte_1
l'attuale compagna e la nascita del figlio ) e che, anzi, i due figli, proprio in Per_2 considerazione della loro età, avevano esigenze aggiuntive rispetto agli accordi presi in sede di divorzio;
chiedeva, pertanto, che fossero confermate le condizioni di divorzio di cui alla sentenza del 10 settembre 2020.
Alla udienza del 18 novembre 2024, il Giudice procedeva alla audizione delle parti e formulava proposta conciliativa nei seguenti termini “riduzione del contributo per il mantenimento dei figli ad € 500,00 mensili oltre aggiornamento istat annuale e con previsione che la percepisca l'intero importo dell'assegno unico”. CP_1
La si dichiarava disponibile ad accettare la proposta, mentre il la CP_1 Parte_1 rifiutava, ma contestualmente si dichiarava disponibile ad accettare la previsione di un contributo di euro 400,00 mensili oltre l'importo dell'assegno unico.
Su richiesta delle parti la causa veniva rimessa in decisione.
Tutto ciò premesso, in ordine al contributo al mantenimento dei figli, l'art. 473 bis. 29 c.p.c. prevede che i provvedimenti a tutela dei minori e quelli in materia di contributi economici possono essere in ogni tempo modificati “qualora sopravvengano giustificati motivi”, intendendo per tali fatti sopravvenuti alla precedente pronuncia, idonei a giustificare una revisione dell'assetto di interessi da questa definito.
I “motivi sopravvenuti” possono consistere in mutamenti delle condizioni patrimoniali di entrambi i coniugi o di entrambi i genitori o anche di uno solo, in quanto idonei a variare i termini della situazione di fatto e ad alterare l'equilibrio economico preesistente o anche in mutamenti nelle esigenze della prole o nella sua collocazione.
In ogni caso, in sede di giudizio di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio in precedenza raggiunto ed ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. civ. n. 7650/2024). D'altra parte, è nella natura stessa del giudizio di revisione, indagare la novità o meno delle circostanze fattuali dedotte dalla parte e poste a fondamento della nuova domanda.
La determinazione del contributo per il mantenimento dei figli deve essere effettuata tenendo conto dei seguenti dati: il ricorrente nell'anno 2021 ha dichiarato un reddito pari ad euro
23.969,90, nel 2022 pari ad euro 26.345,25 e nel 2023 pari ad euro 27.267,34. Da ciò risulta che la disponibilità mensile media del ammonta a circa 1.860,00 euro netti. Parte_1
A fronte di questo dato numerico, rilevando preminentemente nella quantificazione del contributo di mantenimento gli interessi e le necessità dei figli, si ritiene coerente con le esigenze dei figli e con i nuovi elementi dedotti dal disporre un contributo Parte_1 mensile a suo carico per il mantenimento di e nella misura di euro 500,00 Per_3 Per_4
(250,00 ciascuno) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
Infatti, mentre la nascita del figlio avvenuta in data 26 gennaio 2023 – e dunque dopo Per_1 la pronuncia di divorzio – è un elemento sopravvenuto, idoneo a realizzare una effettiva variazione del pregresso assetto patrimoniale realizzato con la convenzione e che pertanto giustifica la leggera diminuzione del contributo dovuto dal , lo stesso non può Parte_1 dirsi per la nascita di che era un elemento di cui le parti avevano già tenuto conto Per_2 nelle precedenti pattuizioni, poste a fondamento del giudizio di divorzio.
Invero, anche la disabilità della nuova moglie del è un dato noto dal 2010. Parte_1
Nel 2022, infatti, le è stato riconosciuto un aggravamento di una situazione patologica preesistente (invalidità con riduzione della capacità lavorativa al 65%) che, tuttavia, non consente di escluderne in toto la capacità lavorativa (dal verbale si legge “buone condizioni generali […] deambulazione e passaggi posturali autonomi senza ausili” p. 2 all. n. 6).
Allo stesso modo, prive di pregio sono le doglianze di parte ricorrente relative alla dedotta convivenza more uxorio instaurata dalla Infatti, come noto, questa circostanza – CP_1 nel caso in esame rimasta sguarnita di prova – anche laddove si fosse verificata, non avrebbe comunque influito sul diritto al mantenimento dei figli, che prescinde dalle relazioni successivamente instaurate dai genitori.
Per le ragioni suesposte, tenuto che il ricorrente deve potere garantire a tutti i figli il medesimo trattamento, ritiene il Collegio che il debba continuare a contribuire Parte_1 al mantenimento dei figli e nella misura di euro 500,00 mensili (250,00 Per_3 Per_4 ciascuno) rivalutabili annualmente secondo indici I.S.TA.T., oltre al contributo del 50% per le spese straordinarie.
In assenza di accordo nulla può disporsi sull'assegno unico, ben potendo comunque le parti provvedere in via autonoma in ordine alle concrete modalità di percezione.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico di parte ricorrente, risultata soccombente sulle domande principali e vanno liquidate, come affermato dalla Suprema
Corte, determinando il valore della causa ex art. 13 comma 1 cpc e, dunque, avuto riguardo allo scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00. Attesa la modesta complessità della controversia possono essere liquidati gli importi minimi nei seguenti termini: fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo:€ 389,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 840,00; fase decisionale, valore minimo:€ 851,00, Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00. Delle stesse, stante la ammissione al patrocinio a spese dello Stato della resistente, deve essere disposta la distrazione in favore dell'Erario ex art. 133 tu in materia di spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 Controparte_1 con ricorso depositato in data 04 marzo 2024, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, così provvede:
1) Dispone la modifica delle condizioni previste nella sentenza di divorzio n.
1253/2020 pubblicata il 10 settembre 2020 nel proc. civ. n. 1868/2020 R.G. e per l'effetto ridetermina in € 500,00 mensili, oltre rivalutazione I.S.T.A.T., il contributo a carico del per il mantenimento dei figli e Parte_1 Per_3
; Per_4
2) Condanna alla rifusione delle spese che liquida in euro Parte_1
2.540,00 per compensi professionali, oltre i.v.a e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dell'Erario ex art. 133 tu in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì
03/12/2024.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale
funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Simona Monforte Giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 964/2024 R.G., posta in decisione, all'udienza del 18 novembre 2024 promossa da
c.f. , elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Natalia Raineri che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
C O N T R O
c.f. , elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. Maria Claudia Giordano che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 novembre 2024 le parti hanno concluso come da verbale.
Visto del P.M. in data 26 marzo 2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 04 marzo 2024 esponeva Parte_1 che, con sentenza del 10 settembre 2020, era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e che erano stati regolati i rapporti fra le Controparte_1 parti sia sotto il profilo economico che in relazione alla prole.
Esponeva il ricorrente che le proprie condizioni economiche erano peggiorate in quanto nel
2021 aveva costituito un nuovo nucleo familiare, contraendo nuovo matrimonio, da cui era nato il figlio nel 2023; che, a ciò si aggiungeva il mantenimento del figlio Per_1 Per_2 nato nel 2020, e che pertanto, era necessario rivedere gli aspetti economici e chiedeva che il contributo per il mantenimento dei due figli e fosse ridotto ad euro Per_3 Per_4
300,00 (150,00 per ciascun figlio).
Fondava, inoltre, la sua domanda sul fatto che la fosse stata assunta nel giugno CP_1 del 2023 con un contratto part-time a tempo indeterminato e che la stessa avesse intrapreso una stabile relazione con un'altra persona che ben avrebbe potuto supportarla nella gestione economica della famiglia;
rappresentava ancora che il figlio era divenuto nelle Per_3 more maggiorenne e, in forza di questo, si giustificava una riduzione del contributo al suo mantenimento.
Con decreto del 23 marzo 2024 veniva fissata l'udienza ex art. 473-bis.21 cpc.
Stante la mancata comparizione di parte resistente, la causa veniva rinviata e con comparsa del 29 maggio 2024 si costituiva parte resistente opponendosi alle domande formulate da parte ricorrente e chiedendone il rigetto.
Deduceva la resistente che la stessa non aveva instaurato alcuna convivenza, che alcuni degli eventi dedotti dal erano antecedenti agli accordi di divorzio (la relazione con Parte_1
l'attuale compagna e la nascita del figlio ) e che, anzi, i due figli, proprio in Per_2 considerazione della loro età, avevano esigenze aggiuntive rispetto agli accordi presi in sede di divorzio;
chiedeva, pertanto, che fossero confermate le condizioni di divorzio di cui alla sentenza del 10 settembre 2020.
Alla udienza del 18 novembre 2024, il Giudice procedeva alla audizione delle parti e formulava proposta conciliativa nei seguenti termini “riduzione del contributo per il mantenimento dei figli ad € 500,00 mensili oltre aggiornamento istat annuale e con previsione che la percepisca l'intero importo dell'assegno unico”. CP_1
La si dichiarava disponibile ad accettare la proposta, mentre il la CP_1 Parte_1 rifiutava, ma contestualmente si dichiarava disponibile ad accettare la previsione di un contributo di euro 400,00 mensili oltre l'importo dell'assegno unico.
Su richiesta delle parti la causa veniva rimessa in decisione.
Tutto ciò premesso, in ordine al contributo al mantenimento dei figli, l'art. 473 bis. 29 c.p.c. prevede che i provvedimenti a tutela dei minori e quelli in materia di contributi economici possono essere in ogni tempo modificati “qualora sopravvengano giustificati motivi”, intendendo per tali fatti sopravvenuti alla precedente pronuncia, idonei a giustificare una revisione dell'assetto di interessi da questa definito.
I “motivi sopravvenuti” possono consistere in mutamenti delle condizioni patrimoniali di entrambi i coniugi o di entrambi i genitori o anche di uno solo, in quanto idonei a variare i termini della situazione di fatto e ad alterare l'equilibrio economico preesistente o anche in mutamenti nelle esigenze della prole o nella sua collocazione.
In ogni caso, in sede di giudizio di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio in precedenza raggiunto ed ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. civ. n. 7650/2024). D'altra parte, è nella natura stessa del giudizio di revisione, indagare la novità o meno delle circostanze fattuali dedotte dalla parte e poste a fondamento della nuova domanda.
La determinazione del contributo per il mantenimento dei figli deve essere effettuata tenendo conto dei seguenti dati: il ricorrente nell'anno 2021 ha dichiarato un reddito pari ad euro
23.969,90, nel 2022 pari ad euro 26.345,25 e nel 2023 pari ad euro 27.267,34. Da ciò risulta che la disponibilità mensile media del ammonta a circa 1.860,00 euro netti. Parte_1
A fronte di questo dato numerico, rilevando preminentemente nella quantificazione del contributo di mantenimento gli interessi e le necessità dei figli, si ritiene coerente con le esigenze dei figli e con i nuovi elementi dedotti dal disporre un contributo Parte_1 mensile a suo carico per il mantenimento di e nella misura di euro 500,00 Per_3 Per_4
(250,00 ciascuno) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT.
Infatti, mentre la nascita del figlio avvenuta in data 26 gennaio 2023 – e dunque dopo Per_1 la pronuncia di divorzio – è un elemento sopravvenuto, idoneo a realizzare una effettiva variazione del pregresso assetto patrimoniale realizzato con la convenzione e che pertanto giustifica la leggera diminuzione del contributo dovuto dal , lo stesso non può Parte_1 dirsi per la nascita di che era un elemento di cui le parti avevano già tenuto conto Per_2 nelle precedenti pattuizioni, poste a fondamento del giudizio di divorzio.
Invero, anche la disabilità della nuova moglie del è un dato noto dal 2010. Parte_1
Nel 2022, infatti, le è stato riconosciuto un aggravamento di una situazione patologica preesistente (invalidità con riduzione della capacità lavorativa al 65%) che, tuttavia, non consente di escluderne in toto la capacità lavorativa (dal verbale si legge “buone condizioni generali […] deambulazione e passaggi posturali autonomi senza ausili” p. 2 all. n. 6).
Allo stesso modo, prive di pregio sono le doglianze di parte ricorrente relative alla dedotta convivenza more uxorio instaurata dalla Infatti, come noto, questa circostanza – CP_1 nel caso in esame rimasta sguarnita di prova – anche laddove si fosse verificata, non avrebbe comunque influito sul diritto al mantenimento dei figli, che prescinde dalle relazioni successivamente instaurate dai genitori.
Per le ragioni suesposte, tenuto che il ricorrente deve potere garantire a tutti i figli il medesimo trattamento, ritiene il Collegio che il debba continuare a contribuire Parte_1 al mantenimento dei figli e nella misura di euro 500,00 mensili (250,00 Per_3 Per_4 ciascuno) rivalutabili annualmente secondo indici I.S.TA.T., oltre al contributo del 50% per le spese straordinarie.
In assenza di accordo nulla può disporsi sull'assegno unico, ben potendo comunque le parti provvedere in via autonoma in ordine alle concrete modalità di percezione.
Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico di parte ricorrente, risultata soccombente sulle domande principali e vanno liquidate, come affermato dalla Suprema
Corte, determinando il valore della causa ex art. 13 comma 1 cpc e, dunque, avuto riguardo allo scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00. Attesa la modesta complessità della controversia possono essere liquidati gli importi minimi nei seguenti termini: fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo:€ 389,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 840,00; fase decisionale, valore minimo:€ 851,00, Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00. Delle stesse, stante la ammissione al patrocinio a spese dello Stato della resistente, deve essere disposta la distrazione in favore dell'Erario ex art. 133 tu in materia di spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 Controparte_1 con ricorso depositato in data 04 marzo 2024, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, così provvede:
1) Dispone la modifica delle condizioni previste nella sentenza di divorzio n.
1253/2020 pubblicata il 10 settembre 2020 nel proc. civ. n. 1868/2020 R.G. e per l'effetto ridetermina in € 500,00 mensili, oltre rivalutazione I.S.T.A.T., il contributo a carico del per il mantenimento dei figli e Parte_1 Per_3
; Per_4
2) Condanna alla rifusione delle spese che liquida in euro Parte_1
2.540,00 per compensi professionali, oltre i.v.a e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dell'Erario ex art. 133 tu in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì
03/12/2024.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale
funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.