TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 14775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14775 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Quarta Sezione Civile
Il giudice ND CO ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 34296 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
C.F. , e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Davide Binda C.F._2
PARTE OPPONENTE
e
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
Mattei
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.)
FATTO - Con atto di citazione in opposizione a precetto i signori e Pt_1 Pt_2 proponevano opposizione avverso l'atto di precetto notificato dalla
[...] con cui veniva intimato di pagare la somma complessiva di € Controparte_1
142.620,21, in dipendenza del contratto per notaio dott.ssa del Persona_1
06.10.2015 rep. n° 182344 racc. 20637 con cui la aveva concesso a CP_1 Pt_1
e ai sensi dell'art 38 e ss D.Lgs 385/93 T.U. mutuo fondiario
[...] Parte_2
n. 478596 di €. 156.000,00, erogato in pari data.
Gli opponenti invocavano la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e a fondamento dell'opposizione eccepivano:
- la nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza e per carenza della prova del credito in forza del quale si procede. Assumevano, in particolare, che la Banca procedente non avrebbe precisato l'importo ed il numero delle rate mensili insolute, né se trattasi di mutuo a tasso fisso, a tasso variabile e/o a tasso misto ed il sistema di ammortamento applicato;
- la nullità degli atti di precetto stante l'irritualità ed improcedibilità della procedura esecutiva per mancata spedizione della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e per totale assenza dei requisiti per la risoluzione del contratto –
Violazione dell'art.40, comma 2 del TULB. Precisavano che, ai fini della risoluzione del contratto, gli estremi del mancato pagamento di una rata del mutuo possono ritenersi realizzati solo quando siano decorsi oltre 180 giorni dalla data di scadenza, termine che non sarebbe stato rispettato dalla Banca opposta.
Tanto premesso, così concludevano in atto di citazione: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via principale: previa sospensione dell'esecuzione del contratto di mutuo sotteso ai precetti e dei precetti stessi, stante il fatto che l'opposizione risulta fondata su prova scritta e il grave pregiudizio che si trovano a subire gli opponenti, dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato ai sigg.ri ed in data 17 luglio 2024, per le Parte_1 Parte_2 motivazioni di cui al presente atto, con ogni più ovvia conseguenza di legge, accertare la mancata prova della redazione, invio e notifica della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e, dunque, accertare l'impossibilità per l'istituto di credito opposto di procedere esecutivamente per il recupero di somme di cui a contratto non decaduto e di cui a rate al momento non scadute e/o non decadute;
in via alternativa e subordinata: accertare al ribasso le somme ad oggi eventualmente dovute dai sigg.ri Parte_1 ed anche alla stregua di consulenza tecnica di ufficio
[...] Parte_2 tecnico/contabile della quale si chiede sin da ora l'ammissione, alla luce degli estratti conto contabili dei quali si chiede di ordinare l'esibizione a cura della opposta in originale, nonché la produzione a cura dell'istituto di credito precettante, limitando gli atti di precetto all'importo di cui alle sole rate scadute alla data di notifica dello stesso;
In ogni caso: il tutto sempre con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
A fronte della notifica dell'atto di citazione, si costituiva in giudizio la Controparte_1
di affermando l'infondatezza della proposta opposizione e della
[...] CP_1 pedissequa domanda di sospensione.
Pag. 2 di 5 Premetteva, in fatto, di aver comunicato agli odierni opponenti in data 05.03.2024 la decadenza dal beneficio del termine (allegato 5), in forza del mancato pagamento delle rate di mutuo per un importo totale di € 142.620,21.
Eccepiva inoltre, in via preliminare, la tardività della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per scadenza del termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione dell'atto di precetto.
In ordine alla eccepita mancanza di prova del credito, rilevava come l'onere di provare di aver provveduto alla estinzione, ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito, gravi sul debitore.
Precisava, ancora, di aver intimato la risoluzione del contratto di mutuo quando, ai sensi dell'art. 40 TUB, si era verificato il mancato pagamento delle rate di mutuo con decorrenza di oltre 180 giorni dalla data del mancato pagamento. In particolare, con lettera del 05.03.2024, la comunicava ai mutuatari il mancato pagamento delle rate CP_1 scadenti dal 30.08.2023 alla data del 29.02.2024 (per un totale di 188 giorni).
Tanto premesso, così concludeva in comparsa di costituzione e risposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda ed istanza formulata da parte attrice con la citazione in opposizione: - In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto per difetto assoluto dei presupposti sia in ordine al periculum che in ordine al fumus;
- In via pregiudiziale dichiarare inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi in quanto proposta tardivamente;
- Nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto
e, comunque, non provata. - Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
All'udienza del 24.09.2025, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c.
DIRITTO – L'opposizione è insuscettibile di accoglimento.
Invero, in merito all'eccepita carenza e mancanza di prova del credito, va osservato che parte opposta ha depositato, unitamente all'atto di precetto notificato, idonea documentazione attestante la sussistenza del proprio diritto di credito, tra cui copia del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento. Orbene, avendo il creditore fornito prova della fonte negoziale e legale della propria pretesa, gravava sul debitore
“l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli
Pag. 3 di 5 altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa”
(Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006,
n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Il debitore opponente, tuttavia, non ha fornito prova alcuna della sussistenza di eventuali fatti estintivi del diritto vantato dalla banca procedente o dell'eventuale avvenuto adempimento, con conseguente infondatezza del motivo di opposizione.
Del pari infondato è l'ulteriore motivo di opposizione in ordine alla lamentata violazione dell'art.40, comma 2, del TUB. Come già osservato in esito alla fase cautelare del presente giudizio, il richiamato articolo del TUB prevede che:
- al di sotto dei 30 giorni, il ritardo nel pagamento è privo di conseguenze;
nella lettera della legge, non costituisce neppure un ritardo;
- il ritardo superiore a 30 giorni, purché non superi i 180 giorni dalla scadenza della rata, non autorizza ancora la banca a risolvere il contratto, purché non si tratti di episodio reiterato, anche non consecutivamente, per almeno sette volte;
- un vero e proprio “mancato” pagamento – come tale legittimante la risoluzione – può realizzarsi solo una volta che sia inutilmente trascorso il termine di 180 giorni dalla scadenza della rata.
Nel caso di specie, la ha comunicato ai mutuatari, con lettera del 05.03.2024, CP_1
l'avvenuta risoluzione del contratto per il mancato pagamento delle rate scadenti dal
30.08.2023 alla data del 29.02.2024 (dal 30 agosto al 5 marzo decorrono 188 giorni).
La risoluzione del contratto da parte della creditrice opposta va, pertanto, ritenuta legittima, in quanto effettuata in conformità alla normativa che l'opponente assume violata.
In base al principio della “ragione più liquida”, dettata da esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio che consigliano un approccio interpretativo traducentesi nella “verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.276c.p.c.”(così, da ultimo, Cass.
Sez. 5, ord. 9 gennaio 2019, n. 363), può essere omesso l'esame delle altre questioni sollevate.
Pag. 4 di 5 Deve in conclusione respingersi la proposta opposizione, con ogni conseguente effetto in merito alla condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in assenza di questioni di fatto o di diritto di particolare rilevanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ rigetta l'opposizione al precetto oggetto del presente giudizio;
✓ condanna e a rimborsare, in favore di Parte_1 Parte_2 controparte, le spese di giudizio che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre la C.P.A. 4%, l'I.V.A. 22% e le spese generali 15% come per
Legge.
Tribunale di Roma, 24 ottobre 2025
Il Giudice
ND CO
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Quarta Sezione Civile
Il giudice ND CO ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 34296 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
C.F. , e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Davide Binda C.F._2
PARTE OPPONENTE
e
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
Mattei
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.)
FATTO - Con atto di citazione in opposizione a precetto i signori e Pt_1 Pt_2 proponevano opposizione avverso l'atto di precetto notificato dalla
[...] con cui veniva intimato di pagare la somma complessiva di € Controparte_1
142.620,21, in dipendenza del contratto per notaio dott.ssa del Persona_1
06.10.2015 rep. n° 182344 racc. 20637 con cui la aveva concesso a CP_1 Pt_1
e ai sensi dell'art 38 e ss D.Lgs 385/93 T.U. mutuo fondiario
[...] Parte_2
n. 478596 di €. 156.000,00, erogato in pari data.
Gli opponenti invocavano la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e a fondamento dell'opposizione eccepivano:
- la nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza e per carenza della prova del credito in forza del quale si procede. Assumevano, in particolare, che la Banca procedente non avrebbe precisato l'importo ed il numero delle rate mensili insolute, né se trattasi di mutuo a tasso fisso, a tasso variabile e/o a tasso misto ed il sistema di ammortamento applicato;
- la nullità degli atti di precetto stante l'irritualità ed improcedibilità della procedura esecutiva per mancata spedizione della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e per totale assenza dei requisiti per la risoluzione del contratto –
Violazione dell'art.40, comma 2 del TULB. Precisavano che, ai fini della risoluzione del contratto, gli estremi del mancato pagamento di una rata del mutuo possono ritenersi realizzati solo quando siano decorsi oltre 180 giorni dalla data di scadenza, termine che non sarebbe stato rispettato dalla Banca opposta.
Tanto premesso, così concludevano in atto di citazione: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via principale: previa sospensione dell'esecuzione del contratto di mutuo sotteso ai precetti e dei precetti stessi, stante il fatto che l'opposizione risulta fondata su prova scritta e il grave pregiudizio che si trovano a subire gli opponenti, dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato ai sigg.ri ed in data 17 luglio 2024, per le Parte_1 Parte_2 motivazioni di cui al presente atto, con ogni più ovvia conseguenza di legge, accertare la mancata prova della redazione, invio e notifica della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e, dunque, accertare l'impossibilità per l'istituto di credito opposto di procedere esecutivamente per il recupero di somme di cui a contratto non decaduto e di cui a rate al momento non scadute e/o non decadute;
in via alternativa e subordinata: accertare al ribasso le somme ad oggi eventualmente dovute dai sigg.ri Parte_1 ed anche alla stregua di consulenza tecnica di ufficio
[...] Parte_2 tecnico/contabile della quale si chiede sin da ora l'ammissione, alla luce degli estratti conto contabili dei quali si chiede di ordinare l'esibizione a cura della opposta in originale, nonché la produzione a cura dell'istituto di credito precettante, limitando gli atti di precetto all'importo di cui alle sole rate scadute alla data di notifica dello stesso;
In ogni caso: il tutto sempre con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
A fronte della notifica dell'atto di citazione, si costituiva in giudizio la Controparte_1
di affermando l'infondatezza della proposta opposizione e della
[...] CP_1 pedissequa domanda di sospensione.
Pag. 2 di 5 Premetteva, in fatto, di aver comunicato agli odierni opponenti in data 05.03.2024 la decadenza dal beneficio del termine (allegato 5), in forza del mancato pagamento delle rate di mutuo per un importo totale di € 142.620,21.
Eccepiva inoltre, in via preliminare, la tardività della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per scadenza del termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione dell'atto di precetto.
In ordine alla eccepita mancanza di prova del credito, rilevava come l'onere di provare di aver provveduto alla estinzione, ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito, gravi sul debitore.
Precisava, ancora, di aver intimato la risoluzione del contratto di mutuo quando, ai sensi dell'art. 40 TUB, si era verificato il mancato pagamento delle rate di mutuo con decorrenza di oltre 180 giorni dalla data del mancato pagamento. In particolare, con lettera del 05.03.2024, la comunicava ai mutuatari il mancato pagamento delle rate CP_1 scadenti dal 30.08.2023 alla data del 29.02.2024 (per un totale di 188 giorni).
Tanto premesso, così concludeva in comparsa di costituzione e risposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda ed istanza formulata da parte attrice con la citazione in opposizione: - In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto per difetto assoluto dei presupposti sia in ordine al periculum che in ordine al fumus;
- In via pregiudiziale dichiarare inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi in quanto proposta tardivamente;
- Nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto
e, comunque, non provata. - Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
All'udienza del 24.09.2025, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c.
DIRITTO – L'opposizione è insuscettibile di accoglimento.
Invero, in merito all'eccepita carenza e mancanza di prova del credito, va osservato che parte opposta ha depositato, unitamente all'atto di precetto notificato, idonea documentazione attestante la sussistenza del proprio diritto di credito, tra cui copia del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento. Orbene, avendo il creditore fornito prova della fonte negoziale e legale della propria pretesa, gravava sul debitore
“l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli
Pag. 3 di 5 altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa”
(Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006,
n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Il debitore opponente, tuttavia, non ha fornito prova alcuna della sussistenza di eventuali fatti estintivi del diritto vantato dalla banca procedente o dell'eventuale avvenuto adempimento, con conseguente infondatezza del motivo di opposizione.
Del pari infondato è l'ulteriore motivo di opposizione in ordine alla lamentata violazione dell'art.40, comma 2, del TUB. Come già osservato in esito alla fase cautelare del presente giudizio, il richiamato articolo del TUB prevede che:
- al di sotto dei 30 giorni, il ritardo nel pagamento è privo di conseguenze;
nella lettera della legge, non costituisce neppure un ritardo;
- il ritardo superiore a 30 giorni, purché non superi i 180 giorni dalla scadenza della rata, non autorizza ancora la banca a risolvere il contratto, purché non si tratti di episodio reiterato, anche non consecutivamente, per almeno sette volte;
- un vero e proprio “mancato” pagamento – come tale legittimante la risoluzione – può realizzarsi solo una volta che sia inutilmente trascorso il termine di 180 giorni dalla scadenza della rata.
Nel caso di specie, la ha comunicato ai mutuatari, con lettera del 05.03.2024, CP_1
l'avvenuta risoluzione del contratto per il mancato pagamento delle rate scadenti dal
30.08.2023 alla data del 29.02.2024 (dal 30 agosto al 5 marzo decorrono 188 giorni).
La risoluzione del contratto da parte della creditrice opposta va, pertanto, ritenuta legittima, in quanto effettuata in conformità alla normativa che l'opponente assume violata.
In base al principio della “ragione più liquida”, dettata da esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio che consigliano un approccio interpretativo traducentesi nella “verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.276c.p.c.”(così, da ultimo, Cass.
Sez. 5, ord. 9 gennaio 2019, n. 363), può essere omesso l'esame delle altre questioni sollevate.
Pag. 4 di 5 Deve in conclusione respingersi la proposta opposizione, con ogni conseguente effetto in merito alla condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in assenza di questioni di fatto o di diritto di particolare rilevanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ rigetta l'opposizione al precetto oggetto del presente giudizio;
✓ condanna e a rimborsare, in favore di Parte_1 Parte_2 controparte, le spese di giudizio che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre la C.P.A. 4%, l'I.V.A. 22% e le spese generali 15% come per
Legge.
Tribunale di Roma, 24 ottobre 2025
Il Giudice
ND CO
Pag. 5 di 5