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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/06/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 792/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 792/2024, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); elettivamente domiciliati in Como, Piazza Perretta n. 8, presso lo studio C.F._2 dell'avv. Valerio Ruggiero, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
Elisa Barone;
appellanti
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, Controparte_1 P.IVA_1
Piazza Belgioioso n. 22, presso lo studio dell'avv. Manuela Caccialanza, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Alessandro Villani;
appellata
Avente ad oggetto: contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero pagina 1 di 22 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1 Parte_2
“Voglia la Corte D'Appello accogliere le conclusioni di seguito indicate:
- rigettare l'eccezione pregiudiziale avanzata dall'appellata, rilevando l'assoluto rispetto, da parte degli appellanti, dei criteri stabiliti dall'art. 342 c.p.c.;
Nel merito: accertare come gli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo fondiario n. 13104 di rep., n. 8685
di racc. del 19 giugno 2007 stipulato fra e la Sig.ra ed il Sig. Controparte_1 Parte_2
data la loro formulazione non chiara e trasparente, in quanto scarsamente Parte_1 intellegibile per i mutuatari, violano il disposto di cui all'art. 35, comma 1, cod. cons. e, per l'effetto, ritenerne l'abusività dichiarando la nullità degli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo fondiario n. 13104 di rep., n. 8685 di racc. del 19 giugno 2007, rideterminando l'esatto dare/avere tra le parti, con applicazione, in virtù della dichiarata nullità degli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis, del tasso di interesse legale ai sensi dell'art. 1284 c.c. e/o comunque altro tasso ritenuto applicabile e più favorevole ai mutuatari (considerando che i predetti mutuatari, oltre somme per indicizzazioni, hanno corrisposto a titolo di interessi alla data del 21.01.2024 la somma di €.
89.964,95 e ad oggi hanno rispettato i pagamenti di cui al piano di ammortamento, pagando anche somme per indicizzazione ed €. 26.344,37 per volontaria estinzione parziale anticipata il
21.05.2024). in via istruttoria:
ammettersi CTU tecnico-contabile affinché il consulente dica se nella fattispecie, dall'esame delle caratteristiche contrattuali, siano rilevabili anomalie e costi occulti per indeterminatezza della pattuizione, violazione della normativa civilistica e della normativa speciale (TUB), ricalcolando il piano di ammortamento sulle basi del mutuo fondiario, scevro delle clausole vessatorie ed abusive, con restituzione ai mutuatari di tutte le somme indebitamente versate”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
IN VIA PREGIUDIZIALE
pagina 2 di 22 - Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai Signori e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 140 /2024 pubblicata in data 6 febbraio 2024
[...]
(R.G. n. 123/2022 - G.U. Dott. Paolo Bertollini) e notificata in data 7 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., per tutti i motivi di cui in atti;
NEL MERITO
- Respingere integralmente le domande formulate dai Signori e Parte_1 Parte_2 in quanto infondate in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del
Tribunale di Como n. 140/2024, pubblicata in data 6 febbraio 2024 (R.G. n. 123/2022 - G.U. Dott.
Paolo Bertollini) e notificata in data 7 febbraio 2024, per tutti i motivi di cui in atti;
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento dell'emissione della sentenza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Como, Parte_1 Parte_2
, affinché venisse accertata: Controparte_2
(i) la nullità del contratto di mutuo fondiario concluso fra le parti in data 19.06.2007, per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 Tub;
(ii) la nullità delle clausole nn. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto, per violazione dell'art. 35
Codice del Consumo, in quanto, né chiare, né comprensibili;
(iii) la nullità per indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse;
la violazione del divieto di anatocismo in conseguenza del piano di ammortamento alla francese e la nullità del contratto per la difforme applicazione del Taeg rispetto a quanto pattuito;
(iv) per l'effetto, con condanna della convenuta alla restituzione di quanto già versato, a titolo di interessi, e pari ad euro 84.455,63, ovvero a quella diversa somma che venisse accertata in corso di causa.
2. A fondamento delle proposte domande, gli attori, essenzialmente, deducevano che:
pagina 3 di 22 - in data 28.07.2005, avevano acquistato un immobile nel Comune di Cadorago, via Ariosto
n. 2/A, al prezzo di euro 182.000.00 e, a tale fine, avevano concluso con un CP_3 contratto di mutuo assistito da garanzia ipotecaria sull'immobile;
- successivamente, in data 19.6.2007, i medesimi attori avevano stipulato altro contratto di mutuo fondiario – con la convenuta – per complessivi euro 170.000,00, da CP_4
rimborsare in venti anni, per un totale di duecentoquaranta rate, assistito da garanzia ipotecaria sullo stesso immobile: tali somme venivano impiegate per estinguere il primo contratto di mutuo concluso con;
CP_3
- il rapporto con la convenuta proseguiva sino a quando gli odierni appellanti avevano deciso di estinguere anticipatamente il contratto e la a detti fini, aveva chiesto loro il CP_4
versamento di complessivi euro 125.149,18.
3. Integrato il contraddittorio fra le parti, con sentenza n. 140/2024 pubblicata dal Tribunale di
Como in data 6 febbraio 2024, veniva così disposto:
“1) Rigetta le domande proposte da e da nei confronti di Parte_1 Parte_2
; Controparte_1
2) condanna gli attori alla rifusione delle spese processuali, in favore della convenuta, che liquida in euro 6713,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
4. Il Tribunale di Como evidenziava, essenzialmente, quanto segue.
(i) quanto alla dedotta violazione del limite di finanziabilità, si dava atto della “rinuncia” alla relativa domanda, in quanto non più riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni;
(ii) quanto alla prospettata nullità delle citate clausole contrattuali (gli artt. 4, 4bis, 7 e 7 bis), pur dandosi atto del provvedimento n. 27214/2018 dell' con il quale si era ritenuto che le CP_5
stesse non esponessero in modo chiaro e intelligibile il funzionamento del contratto, veniva evidenziato che “un eventuale difetto di chiarezza e trasparenza (peraltro, già escluso, con specifico riferimento alle clausole in esame e con motivazione rafforzata, dalla giurisprudenza di
merito immediatamente successiva alla citata pronuncia di legittimità – tra cui Trib. Roma, sentenze del 1.10.2023 e del 31.10.2022, nonché Corte Appello di Milano, sent. 4.5.2023) non
possa, di per sé, inficiare la validità delle clausole inserite nei contratti c.d. business to consumer, pagina 4 di 22 potendo il giudice addivenire alla declaratoria di nullità per vessatorietà solo laddove ravvisi un
“significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” (art. 33, comma 1, cod. cons)” – (pg. 10 sentenza).
Nel caso di specie, il meccanismo contrattuale, così come congegnato, non appariva integrare detto significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, (con rimando espresso a C.A. Milano, sentenza 4.5.2023, ove si era affermato che: “La c.d. doppia indicizzazione prevista nel contratto genera un'alea contrattuale - di natura bilaterale - in quanto posta a carico di entrambe le parti, atteso che l'apprezzamento o il deprezzamento del avrebbe potuto determinare Parte_3 una aggravio o un beneficio economico, tanto per il cliente, quanto per la banca”).
(iii) In ordine agli ulteriori profili di nullità dedotti da parte attrice, il Tribunale di Como riteneva che tutte le questioni proposte fossero non fondate, in quanto: la misura nominale del tasso di interesse era indicata nel contratto;
il piano di ammortamento alla francese (ovvero “quel sistema di ammortamento che prevede un rimborso del mutuo a rate costanti, ciascuna delle quali è
comprensiva di una quota di interessi decrescente e di una quota di capitale crescente”) non determina la violazione del divieto di anatocismo (“gli interessi sono infatti calcolati sulla quota residua capitale e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicchè non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello in concreto applicato”) – (così, pg. 14 sentenza).
Infine, quanto alla difformità del Taeg applicato rispetto al Taeg previsto nel contratto, si riteneva che l'art.125 bis, comma 6, Tub - introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e secondo cui sono nulle le clausole del contratto relative ai costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel calcolo del Taeg - non fosse applicabile ratione temporis
al rapporto contrattuale in esame, in quanto concluso in data 19.6.2007.
5. e hanno proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
140/2024, di cui chiedono la riforma, per i seguenti motivi:
I^ MOTIVO: “In ordine all'art. 38 Tub”;
II^ MOTIVO: “In ordine all'autonomia negoziale”;
III^ MOTIVO: “In ordine all'interpretazione della decisione della Corte di Cassazione n. 23655 del 2021”;
pagina 5 di 22 IV^ MOTIVO: “In ordine all'art. 34 del Codice del Consumo”;
V^ MOTIVO: “In ordine alla richiesta di CTU”;
VI^ MOTIVO: “In ordine all'applicabilità dell'art. 125 bis Tub”.
6. si è costituita in appello e ha concluso, in via preliminare, per Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, per il suo rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
7. Alla prima udienza di comparizione celebrata in data 18.09.2024, venivano assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusivi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e la causa veniva avviata all'udienza del 9.4.2025, per la rimessione al Collegio.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio svoltasi in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Deve essere preliminarmente affrontata la questione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata, per non avere l'appellante indicato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le specifiche ragioni di dissenso alla decisione assunta dal primo giudice e la loro idoneità a determinare la modifica della statuizione impugnata (così, pgg. 20 e 21 comparsa appello).
La Corte ritiene che la questione proposta sia infondata.
L'art. 342 c.p.c., così come modificato dall'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e applicabile ratione temporis al caso in decisione, prevede che: “L'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che intende impugnare;
2) le censure proposte alla ricostruzione
dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'attuale formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione data dalla
Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
pagina 6 di 22 A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.1
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.2
Tenuto conto dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza.
I. Passando al merito, con il primo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata sotto tre distinti profili:
(i) innanzi tutto, per la “vessatorietà” delle citate clausole contrattuali, in quanto né chiare, né comprensibili;
(ii) inoltre, per l'inidoneità del documento informativo a dare chiarezza al meccanismo contrattuale;
(iii) infine, per l'omesso accertamento, da parte della della propensione al rischio dei CP_4 clienti, con violazione dell'art. 21 Tuf.
Il primo motivo di appello può essere esaminato unitamente agli altri motivi proposti (dal numero 2
al n.5), in quanto logicamente connessi, con i quali si censura la validità del contratto o di singole clausole contrattuali, per profili attinenti alla disciplina consumeristica.
In particolare, con il secondo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata, sempre sotto il profilo della carenza di chiarezza e di comprensibilità, richiamandosi – a tale riguardo - il 2 cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; pagina 7 di 22 provvedimento dell' . 27214/2018 e la sentenza del Tar Lazio, n. 11033/2023, che lo ha CP_5
confermato.
Con il terzo motivo, sempre sotto tale profilo, si richiama il dictum di Cass. Civ. n. 23655/2021,
con la quale è stato affermato il seguente principio di diritto:
“in tema di contratti conclusi fra professionisti e consumatori le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere qualificate vessatorie o abusive e, pertanto, affette da
nullità se determinanti a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile”.
Con il quarto motivo, la decisione del primo Giudice viene impugnata per violazione dell'art 34
Codice del Consumo, in tema di accertamento della vessatorietà delle clausole, ribadendosi la non chiarezza e la non comprensibilità delle stesse, tanto che gli appellanti non furono nelle condizioni di comprendere la “convenienza dell'affare”.
Con il quinto motivo, si chiede che venga ammessa CTU, onde indagare i profili di nullità dedotti in primo grado.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che i motivi di appello in esame siano infondati, per le seguenti principali ragioni.
I.A. Appare, preliminarmente, opportuno trascrivere i contenuti delle quattro clausole contrattuali oggetto di contestazione.
L'art. 4) del contratto 19.06.20073 – titolato “Interessi” – prevedeva quanto segue:
“Le parti convengono che il presente mutuo è in EURO indicizzato al FRANCO SVIZZERO secondo le modalità di seguito indicate e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento ad un tasso di interesse stabilito nella misura iniziale del 0,395%
mensile pari ad un dodicesimo del tasso nominale annuo del 4,740% (tasso di interesse convenzionale). 3 cfr. doc. n. 3 appellanti;
pagina 8 di 22 Si pattuisce espressamente che il tasso di cambio franco svizzero/euro è stato determinato convenzionalmente in HI ZE 1,6749 per un euro (tasso di cambio convenzionale)”.
L'art. 4 prevedeva altresì un meccanismo di “conguaglio”, in base al quale:
“Fermo restando il piano di ammortamento, nel corso dei mesi di giugno e dicembre, la banca determinerà:
A) Per il primo semestre, o frazione, scadente il 31 maggio o il 3 novembre:
a1) l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al “tasso di interesse convenzionale” e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate)
[...]
sei mesi rilevato per valuta l'ultimo giorno lavorativo del mese di erogazione, sulla Pt_3 pagina LIBOR01 del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 ore”, maggiorato di 1,300 (uno virgola trecento) punti percentuali”;
a2) l'eventuale differenza tra il “tasso di cambio convenzionale” Svizzero /Euro e quello Pt_3
rilevato per la valuta, rispettivamente, il 31 maggio o il 30 novembre, sulla pagina FXBX del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 ore […]
La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in HI ZE (calcolato al tasso di cambio convenzionale) di quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date del 1° giugno e del 1° dicembre”.
Analogo meccanismo era previsto, all'art. 4, lett. B), per i conguagli da effettuarsi nei semestri successivi, prevedendosi altresì che, ad ogni scadenza, l'importo risultante dalle operazioni indicate
“costituirà il conguaglio positivo o negativo”: nel primo caso, lo stesso sarà accreditato “in uno speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la ; nel secondo, CP_4
“l'importo corrispondente sarà addebitato sul rapporto di deposito fruttifero indicato, fino alla concorrenza del saldo eventualmente disponibile”.
L'art. 4 bis – rubricato “Deposito fruttifero” – individuava pattuizioni specifiche e aggiuntive finalizzate alla disciplina degli interessi applicabili, degli oneri e spese, dell'estinzione o della conversione del contratto.
pagina 9 di 22 L'art. 7) – rubricato “Estinzione anticipata” – prevedeva che, a determinate condizioni4 e con le modalità indicate5, la parte mutuataria potesse estinguere anticipatamente il mutuo.
In tale caso, “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale” e successivamente verranno convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero /euro rilevata sulla pagina FXBX del circuito Reuter e pubblicizzata su “Il
Sole 24 ore” nel giorno dell'operazione di rimborso”.
L'art. 7 bis – rubricato “Conversione” – stabiliva, altresì, le modalità e le condizioni in base alle quali potesse avvenire la “conversione del tasso riferito al franco svizzero in uno riferito all'euro”, nonché i criteri per la determinazione del nuovo piano di ammortamento, che, di regola, doveva rispettare le scadenze originarie.
I.B. Ciò premesso, si osserva come il provvedimento dell'AGCM n. 27214, adottato il 13 giugno
2018 e citato da parte appellante, avesse, tra l'altro, stigmatizzato l'assenza di chiarezza e di trasparenza di detta disciplina contrattuale, in violazione degli artt. 33 e 35 Codice del Consumo, in quanto ritenuta scarsamente intelligibile da un punto di vista grammaticale e lessicale6. 4 In particolare:
a) l'avvenuto pagamento, da parte del mutuatario, degli eventuali arretrati, delle spese giudiziali e di quant'altro dovuto a detto titolo;
b) l'avvenuto versamento degli interessi, comunque maturati sino al giorno dell'estinzione; 5 L'invio di lettera raccomandata almeno sessanta giorni prima della scadenza della rata in corrispondenza della quale il mutuatario intende effettuare l'estinzione;
pagina 10 di 22 Tale decisione veniva, dapprima, confermata dal Tar Lazio con sentenza n. 8845/2023 e, di recente, risulta annullata dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con sentenza n. 1699/2025 pubblicata in data 26 febbraio 2025 (prodotta sub doc. n. 46 da parte appellata;
peraltro, senza l'attestazione del passaggio in giudicato).
In sintesi, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le clausole contrattuali esaminate (così come in precedenza riportate) rendano chiaro il meccanismo della doppia indicizzazione, tanto che “anche ad un soggetto non esperto in materia finanziaria e valutaria, quale il consumatore tutelato dalla disciplina applicata, è dato cogliere il significato sostanziale della previsione contrattuale, in base
alle clausole stesse ed alla relativa formulazione, cioè di un mutuo a tasso variabile, determinato attraverso indici più aleatori, con un vantaggio che, a seconda dell'andamento valutario (soggetto
a variazioni giornaliere, nonché a valutazione o svalutazioni, secondo nozioni ampiamente notorie anche per un semplice livello informativo medio di un consumatore che si appresta a stipulare un impegnativo contratto di mutuo), può andare all'una o all'altra parte del contratto”.
Inoltre, si è rilevato come il piano di ammortamento sia preciso e non meramente “indicativo”, in quanto specifica i criteri utilizzati per la sua predisposizione e, in ogni caso, come l'evidente complessità tecnica del testo contrattuale non escluda la chiarezza dell'impegno del consumatore all'assunzione di un rischio direttamente correlato all'andamento di una valuta di un Paese terzo.
Infine, “la doverosa chiarezza delle condizioni economiche, così come richiesta dalla giurisprudenza europea, non può essere intesa nel senso di imporre alla Banca l'indicazione – per
gli anni a venire o, comunque, nel lungo periodo – delle oscillazioni (o delle probabili oscillazioni) del tasso di interesse e del tasso di cambio, ciò in quanto sul piano giuridico il contratto in esame si connota per un'evidente e chiara alea – che, come sopra già evidenziato, è bilaterale, in quanto
- del fatto che il consumatore non fosse reso edotto dei rischi di tipo economico (relativi alla variabilità del tasso di interesse e del tasso di cambio) ai quali poteva essere esposto durante il rapporto contrattuale, così come in fase di conclusione, a termine o anticipata, del rapporto;
- quindi, degli effetti di tale disciplina nel caso di rimborso anticipato, non essendo chiaro il meccanismo di calcolo del “capitale restituito” e del “debito residuo”;
- del fatto che il piano di ammortamento fosse solo “indicativo”, essendo costruito sulla base del tasso iniziale;
pagina 11 di 22 posta a carico di entrambe le parti – oltre che pienamente valutabile dal consumatore, il quale,
quando ha sottoscritto il contratto, era reso edotto del suo tenore e della sua operatività”.
Infine, si è osservato che “il mutare del quantum della rata si basa su variazioni che non dipendono dalla condotta del professionista, ma dagli andamenti macroeconomici del mercato, non prevedibili ex ante, neppure con la diligenza qualificata dell'operatore professionale;
né qualsiasi redazione delle clausole avrebbe potuto prevedere l'evoluzione dell'andamento. Ciò che costituiva oggetto delle clausole, cioè il legame dell'indicizzazione a voci soggette a nota aleatorietà quali il rapporto di cambio fra valute ben diverse, era invece chiaramente
comprensibile, per come formulato al meglio delle possibilità prospettabili, proprio dal consumatore medio, che opta per un mutuo a tasso variabile con criteri di indicizzazione del tasso
e quindi della conseguente rata, all'evidenza aleatori, sia nel bene che nel male per l'uno contraente e viceversa”.
I.C. Ciò premesso, questa Corte ritiene opportuno rilevare come sia noto il dibattito interpretativo, delineatosi nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento al “valore” che debba essere assegnato alla pronuncia dell' e richiamata in premessa (quale questione CP_5
che si rende necessario affrontare, non avendosi certezza in ordine al passaggio in giudicato della sentenza di annullamento della decisione indicata).
(i) Invero, secondo un certo orientamento, la stessa viene ritenuta “prova privilegiata” della non chiarezza e non comprensibilità delle clausole indicate, nel giudizio civile fra il consumatore e il professionista, valorizzandosi il principio di effettività e di unitarietà dell'ordinamento, così che tale valutazione “deve ritenersi presuntivamente corretta”, generando un “dovere di motivazione rafforzata e di specifica confutazione in capo al giudice ordinario adito ai sensi dell'art. 37 bis, comma 4, del Codice del Consumo e chiamato ad occuparsi dello stesso tessuto contrattuale colpito dal provvedimento amministrativo” (Cass. Civ., sentenza 31 agosto 2021, n. 23655).
(ii) Secondo una diversa interpretazione, invece, la pronuncia dell'AGCM – assunta nella materia qui di interesse – non può essere paragonata al valore assegnato, ex lege, alla decisione del Garante
in materia di antitrust e, quindi, di prova privilegiata della sussistenza del comportamento accertato pagina 12 di 22 o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso7 (così, in tema di concorrenza,
Cass. Civ. n. 13846/2019; n. 18176/2019; n. 9116/2014; n. 7039/2012; n. 3640/2009).
Ciò, in quanto nessuna disposizione dell'ordinamento contempla tale previsione8 e, in quel caso – a differenza di quello in decisione – il giudizio di risarcimento del danno si fonda su detta condotta anticoncorrenziale, la cui dimostrazione, da parte dell'imprenditore ad essa estraneo e che dispone di un limitato bagaglio informativo, risulterebbe, altrimenti, estremamente ardua.
Inoltre, nel giudizio proposto ex art. 37 bis cit., il consumatore è tenuto a sottoporre al Giudicante civile – più che un “fatto” (i.e. il fatto illecito da abuso di posizione dominante o da intesa anticoncorrenziale) – la “valutazione” della vessatorietà delle clausole contenute nel testo contrattuale e di cui è il medesimo è parte.
Di conseguenza – si afferma – “nel giudizio di legittimità la pronuncia del giudice investito della domanda di nullità potrà essere censurata non per il suo mancato conformarsi agli accertamenti dell' e dei giudici amministrativi, ma per vizi suoi propri […]” (si rimanda, in termini, CP_5
Cass. Civ., I, sentenza 22 gennaio 2025, n. 1580).
I.D. Orbene, fatta tale premessa, questa Corte osserva che, quand'anche si ritenesse (così come ritenuto da parte appellante) che la pronuncia del Garante (laddove l'annullamento disposto dal
Giudice amministrativo non fosse, nelle more, passato in giudicato) sia “prova privilegiata” della carenza di chiarezza e di comprensibilità del testo contrattuale (con particolare riferimento alle 7 Così come, al contrario, è previsto in materia di concorrenza dal disposto di cui all'art. 7 d. lgs. 3/2017 – titolato “Effetti delle decisioni dell'autorità garante della concorrenza” –, in base al quale:
“1. Ai fini dell'azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato […] non più soggetta ad impugnazione avanti al giudice del ricorso o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato”, prevedendosi, altresì, che ciò non riguarda il “nesso causale e l'esistenza del danno”.
pagina 13 di 22 citate clausole nn. 4), 4bis), 7) e 7 bis), questa Corte – così come ha già ritenuto in diversi precedenti analoghi9 con valutazioni che intende confermare – ritiene di doversi discostare dalle conclusioni raggiunte dal Garante, per le seguenti principali considerazioni.
Innanzi tutto, si ritiene che il contratto di mutuo concluso fra le parti in data 19 giugno 2007 fosse chiaro e adeguatamente comprensibile sul piano testuale per il consumatore, in quanto le clausole sopra indicate indicano, in modo analitico:
- i criteri di c.d. doppia indicizzazione, tanto in relazione al tasso di interesse convenzionale, quanto al tasso di cambio, sia nella loro componente “storica”, cioè determinata al momento di conclusione del contratto;
sia in relazione alle modalità di calcolo da seguire per determinare i valori “attuali”, alle scadenze predeterminate nel contratto;
- ciò deve avvenire mediante il necessario raffronto, quanto al tasso di interesse, con il tasso
LIBOR a sei mesi e, quanto al tasso di cambio, con i valori tempo per tempo rilevati della valuta estera di riferimento (cfr. art. 4);
- i criteri da applicare per i “conguagli semestrali”, finalizzati a verificare l'effettivo andamento delle due variabili indicate, di cui il consumatore risulta essere stato informato periodicamente dalla con l'accreditamento o l'addebitamento della differenza sul CP_6
conto speciale fruttifero accessorio al contratto (cfr. art. 4 bis);
- il meccanismo di estinzione del contratto (art. 7), del tutto analogo, quanto ad operatività, all'ipotesi di conversione del contratto, concluso in franchi svizzeri, in altra valuta
(quest'ultimo disciplinato dall'art. 7 bis cit.).
Invero - per potere effettuare la “conversione del contratto” - la deve, dapprima, calcolare il CP_4
capitale residuo del mutuo, a una determinata data, applicando il parametro di indicizzazione valutaria al franco svizzero;
ciò, analogamente, accade nel caso della sua “estinzione”, ove si deve calcolare il capitale residuo nel momento in cui l'estinzione viene esercitata.
Quest'ultima, pertanto, si realizzerà: 9 Cfr., tra molte, C.A. Milano, sentenze nn. 142/2025; 3039/2024; 1185/2024; 221/2023;
pagina 14 di 22 - dapprima, con la conversione, in franchi svizzeri, del capitale residuo previsto nel piano di ammortamento allegato al contratto, applicando il tasso di cambio convenzionale determinato al momento della stipulazione.
Ciò in quanto il capitale mutuato è stato, in origine, calcolato in franchi svizzeri e convertito in
Euro sulla base del tasso di cambio convenzionale: il cliente ha continuato a pagare rate costanti,
così come previste dal piano di ammortamento, sulla base del medesimo tasso di cambio storico11, che, pertanto, deve essere utilizzato per determinare il “capitale residuo” ad una certa data.
- Secondariamente, si deve convertire il capitale così calcolato sulla base del tasso di cambio rilevato al momento dell'estinzione.
Trattasi, nella sostanza, dello stesso meccanismo di indicizzazione che la semestralmente, CP_4
utilizza per effettuare i conguagli, accreditando o addebitando il saldo netto sullo speciale deposito fruttifero.
Da esso si differenzia solo in quanto – nell'ipotesi di estinzione – l'unico indice di riferimento è quello relativo al “tasso di cambio”, non anche al tasso di interesse, trattandosi di operazione relativa al solo capitale (cfr., in tale senso, art.
7.5. contratto).
- In ultimo, dalla somma così ottenuta, deve essere sottratta o aggiunta la somma (attiva o passiva) giacente sul detto deposito fruttifero, ottenendo l'importo che il cliente deve restituire per estinguere anticipatamente il mutuo.
Secondo i principi generali, già in precedenza evidenziati, risulterà che:
- laddove il tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione anticipata sia più favorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” (o “tasso di cambio storico”), l'equivalente in
Euro del capitale residuo sarà senz'altro inferiore all'equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento allegato al contratto;
- nel caso contrario, il capitale residuo risulterà di importo maggiore. 11 Fatti salvi i conguagli semestrali che, peraltro, non incidono direttamente sull'ammontare delle rate, in quanto addebitati o accreditati sul deposito fruttifero a parte;
pagina 15 di 22 I.E. Per tali principali considerazioni, questa Corte ritiene che il contratto di mutuo per cui è
giudizio si sottragga alle censure di non chiarezza e non comprensibilità sollevate da parte appellante.
Si ritiene, infatti, che il meccanismo di funzionamento del contratto – così come descritto nelle sue linee essenziali – tanto in relazione al generale meccanismo di indicizzazione, quanto ai conguagli o all'ipotesi di estinzione anticipata, fosse chiaro e valutabile, da un consumatore mediamente attento e informato, nelle sue componenti, finanziarie ed economiche, nel rispetto dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia UE (in base alla quale le clausole contrattuali devono essere chiare, non solo dal punto di vista grammaticale, ma devono anche mettere in grado il consumatore di valutare le conseguenze economiche dell'impegno assunto. In tale senso, sentenza 9 luglio 2015, C- Per_1
318/14).
I.F. In ogni caso e in disparte quanto sopra, occorre osservare che – in generale – il difetto di chiarezza del testo contrattuale non sia, per ciò solo – diversamente da quanto appare ribadire parte appellante anche in questa fase di gravame – prova della vessatorietà delle clausole denunciate, in quanto deve tenersi distinta:
- la valutazione di comprensibilità del regolamento contrattuale;
- la sussistenza di uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi posti a carico di ciascuna parte (art. 33,
1° comma, Codice Consumo).
Si richiama, sul punto, la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 1580/2025 cit., laddove –
sul punto – ha affermato quanto segue:
“[…] l'accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola deve essere tenuto distinto dal giudizio circa la vessatorietà, o abusività, della stessa.
Come è evidente, la mancanza di trasparenza della disposizione contrattuale che attiene alla
componente economica del contratto non implica che essa veicoli un significativo squilibrio delle
prestazioni e non comporta, in conseguenza, che essa debba considerarsi vessatoria.
Può certamente ipotizzarsi che l'assenza di trasparenza sia indice della volontà del professionista di occultare un regolamento contrattuale sbilanciato ai danni del consumatore: ma poiché i concetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività della stessa devono tenersi distinti,
pagina 16 di 22 non può affermarsi che una disposizione non chiara e non comprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla, a norma dell'art. 36, comma 1, cod. cons.
Non esisterebbe, del resto, alcuna ragione per privare di efficacia, attraverso la disciplina di cui
agli artt. 33 ss. cod. cons., una clausola non trasparente ma improduttiva di alcuno squilibrio tra i contraenti.
Appare pertanto non superabile l'affermazione della Corte di merito secondo cui l'accertamento dell'AGCM, in quanto incidente sulla chiarezza delle clausole impugnate, e non sulla loro vessatorietà, non poteva determinarne la nullità. Tanto è sufficiente per escludere l'accoglimento del motivo di ricorso”12.
Premesso quanto sopra, questa Corte esclude che – nel caso in esame – possa ravvisarsi un
“significativo squilibrio fra i diritti e obblighi delle parti”, atteso che la “doppia indicizzazione”
(finanziaria e valutaria) prevista nel contratto generava un'alea contrattuale a carico di entrambe le parti, poiché l'apprezzamento o il deprezzamento del franco svizzero poteva determinare un aggravio o un beneficio economico, tanto per il cliente, quanto per la Banca.
Nel caso concreto, è pacifico che, in una prima fase di esecuzione del contratto, il rapporto di cambio CH/Euro e il rapporto LIBOR a sei mesi/Euribor siano risultati favorevoli per i consumatori;
poi, con l'apprezzamento del franco svizzero sull'euro e il superamento del tasso
Libor a sei mesi sul tasso Euribor, si è avuto un aggravio economico per questi ultimi.
Peraltro, tale circostanza non risulta la conseguenza di una previsione contrattuale ab origine iniqua, ai danni di quest'ultimo e non percepita per l'oscurità del testo contrattuale, ma per il mutamento - sopravvenuto e indipendente dalla volontà delle parti - del mercato valutario e finanziario.
Così come affermato dalla giurisprudenza comunitaria indicata in precedenza, i doveri di informazione e la chiara comprensibilità delle clausole del contratto di mutuo, nel senso già
precisato, devono essere valutati al momento di conclusione del contratto, ma non affermano,
pagina 17 di 22 neppure implicitamente, che siano a carico della le fluttuazioni valutarie ragionevolmente CP_4
non prevedibili già a tale momento.
I.G. Né, sotto diverso profilo, appare astrattamente prospettabile la violazione, da parte della
Banca, dell'art. 21 Tuf, per l'omesso accertamento della propensione al rischio degli odierni appellanti.
La questione proposta è infondata, atteso che le parti hanno concluso un contratto di mutuo
fondiario e – ad avviso di questa Corte – la doppia indicizzazione ivi prevista e la previsione di conguagli semestrali non valgono, per ciò soli, a snaturare la sua causa tipica.
Invero, secondo l'orientamento già seguito da questa Corte, laddove le parti intendano riportare il valore di una prestazione contrattuale a un indice monetario, determinato o comunque determinabile, il contratto così' concluso non può valutarsi i termini di “contratto finanziario derivato”.
Invero, quest'ultimo – così come autorevolmente evidenziato da SS.UU. Civil13i n. 5657/2023 – si connota per:
1) la differenzialità, avendo le parti il comune intento di trarre vantaggio dalla differenza di due determinati valori finanziari alle scadenze prestabilite: ciò rappresenta il “cuore” dell'operazione finanziaria in derivati, a differenza di quanto accade nel contratto di mutuo in esame, ove la causa resta quella tipica, cioè la dazione di una determinata somma di denaro (di cui il mutuatario beneficia immediatamente), con l'obbligo di restituzione alla scadenza;
2) l'esistenza di un capitale nozionale, cioè di una somma di denaro presa quale base di calcolo dei reciproci flussi finanziari: si tratta di un requisito assente nel mutuo ove – anche a volere individuare la “base di calcolo” nelle somme mutuate e da restituire – si tratta pur pagina 18 di 22 sempre di una base di calcolo “reale” e non meramente finanziaria, in quanto il mutuatario ha già ricevuto le somme concordate.
Quindi, conclusivamente, il contratto di mutuo fondiario mantiene la sua causa tipica, anche laddove determinate prestazioni siano ancorate a indici variabili e incerti (come le oscillazioni del tasso di interesse e della valuta estera).
L'inserimento di detto elemento di aleatorietà non vale, per ciò solo, a mutare radicalmente la causa commutativa del contratto.14
Né, infine, la convenzione in base alla quale le parti decidano di regolare periodicamente le reciproche obbligazioni di dare ed avere (i cc.dd. conguagli) può portare ad affermare il contrario, trattandosi di una mera modalità dell'adempimento dell'obbligo restitutorio posto a carico del mutuatario.
I.H. Infine, quanto alla dedotta violazione dei doveri informativi, questa Corte evidenzia come le chiare previsioni contrattuali siano state accompagnate dalla consegna del documento di sintesi
allegato al contratto e del foglio informativo (doc. n. 68 , così come confermato dal CP_4 mutuatario all'art. 10) del contratto (titolato “Trasparenza”, ove era così indicato: “[…] la Parte mutuataria dichiara di aver ricevuto copia dell'avviso delle principali norme sulla trasparenza e dei fogli informativi …”). Durante l'esecuzione del contratto, la risulta avere inviato i conguagli semestrali (doc. n. 69 CP_4
e le “lettere annuali di trasparenza” (doc. n. 70 , con la precisa indicazione del CP_4 CP_4
tasso di cambio e del tasso di interesse in concreto applicato.
Per tali principali ragioni, la doglianza proposta appare da respingere, in quanto risulta non fondata.
II. Con il sesto motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per l'erronea applicazione dell'art. 125 bis TUB, così come modificato dal d.lgs. 141/2010, in quanto il TAEG effettivo era difforme da quello indicato nel contratto.
Questa Corte ritiene che la censura in esame sia infondata.
II.A. La Corte premette come, ai sensi dell'art. 121, comma 1°, lett. e), nei contratti di credito ai consumatori, debba essere indicato il “costo totale del credito” (comprensivo degli interessi, spese, ad eccezione di quelle notarili, commissioni e imposte che il consumatore deve sostenere e di cui il finanziatore è a conoscenza).
Il novellato art. 125 bis, comma 6, TUB, introdotto dal d.lgs.141/2010 cit., prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a
quanto previsto ai sensi dell'art.121, comma 1 lett. e, non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 12415. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Il comma 7° dell'art. 125 bis cit. disciplina i criteri sostitutivi nell'ipotesi di nullità della clausola.
II.B. Con riferimento al caso in decisione, si osserva come il contratto di mutuo fondiario sia stato concluso fra le parti in data 19 giugno 2007 e, quindi, prima dell'entrata in vigore della citata novella legislativa, che è del 19.9.2010.
Correttamente, dunque, il Tribunale di Como ha ritenuto che al contratto in esame non si applichi la disciplina invocata dall'appellante.
Invero, la novella citata si considera aver avuto portata innovativa, poiché ha elevato a “causa di nullità” ciò che, altrimenti, integrerebbe soltanto la violazione del dovere informativo e di trasparenza (quindi, la violazione di un obbligo di condotta) posto a carico della obbligo CP_4 15 Tale norma disciplina gli “Obblighi precontrattuali” posti a carico del finanziatore e finalizzati a che il consumatore possa prendere una decisione informata e consapevole;
pagina 20 di 22 che, in quanto tale, potrebbe dare luogo a una responsabilità contrattuale o pre – contrattuale e all'eventuale risarcimento del danno, sussistendone i presupposti.
Tali, infatti, sono le tutele accordate, nel caso di non corretta indicazione del TAEG /ISC, al cliente non consumatore (così, fra molte, Cass. Civ, I, 14 febbraio 2023, n. 4597: “l'erronea indicazione Par dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla
validità del contratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale”).
Conclusivamente, la disciplina indicata non appare applicabile ratione temporis al caso in decisione, con conseguente rigetto della censura in esame.
II.C. In disparte quanto sopra, sotto altro profilo, si segnala come la disciplina invocata da parte appellante – quand'anche ritenuta rilevante nella fattispecie controversa – consti di rilevanti eccezioni (così, art. 122 TUB), escludendosi dal perimetro applicativo della norma citata (cioè dell'art. 125 bis TUB), tra l'altro, i finanziamenti di importo superiore ad euro 75.000,00 (sub lett.
a) e i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili (sub lett. f): trattasi di eccezioni che appaiono sussistenti nel caso di specie, in quanto la somma mutuata era pari ad euro 170.000,00 ed era garantita da ipoteca “avente una durata superiore ai cinque anni” (inciso poi soppresso in virtù del d.lgs. 21 aprile 2016, n. 72).
III. Conclusivamente, per tutte le considerazioni esposte, l'appello viene respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, applicati i parametri medi, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della causa, a complessità media, alle questioni trattate e all'attività difensiva concretamente profusa, che esclude la fase istruttoria.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
pagina 21 di 22 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da e da nei confronti di Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Controparte_7
140/2024 pubblicata dal Tribunale di Como in data 6 febbraio 2024;
- condanna e in solido fra loro, alla rifusione delle Parte_1 Parte_2
ulteriori spese del grado, che liquida in euro 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. SS.UU. Civili sentenza 16 novembre 2017, n. 27199; 6 Essenzialmente, l' accertava la violazione della disciplina consumeristica già indicata, per la scarsa CP_5
comprensione:
- del meccanismo della doppia indicizzazione, finanziaria e valutaria, non indicando le operazioni matematiche da seguire;
- del meccanismo di funzionamento del deposito fruttifero e della sua rivalutazione monetaria;
8 In particolare, alcun riferimento in tale senso si rintraccia nell'art. 37 bis Codice del Consumo, ove – anzi – al comma 4° si prevede espressamente che “E' fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno”; 10 cfr. docc. nn. 56, 57 Banca: conguagli semestrali e lettere annuali di trasparenza;
12 Con tale pronuncia è stata confermata C.A. Milano, sentenza n. 621/2020, che aveva affrontato un caso analogo a quello in decisione;
13 In un caso simile a quello in esame ove (sia pure in relazione a un contratto di leasing e non di mutuo) le parti avevano pattuito la determinazione del canone, a carico dell'utilizzatore, mediante la doppia indicizzazione, ancorando il tasso di interesse al tasso LIBOR 3 mesi – CH e il tasso di cambio al franco svizzero; anche in tale caso, si prevedevano rate costanti e si prevedeva che, a certe scadenze, si dovessero verificare i valori indicati, in considerazione delle oscillazioni nelle more verificatesi;
14 E' chiaro l'ulteriore esempio fatto da SS.U. Civili, onde escludere la fondatezza della contraria interpretazione, laddove si è evidenziato che:
“Allo stesso modo, costituisce un puro artificio la tesi (anch'essa sostenuta in dottrina) secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una “inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore” di una option floor, e dunque un contratto derivato. Infatti, la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c.”. pagina 19 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 792/2024, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); elettivamente domiciliati in Como, Piazza Perretta n. 8, presso lo studio C.F._2 dell'avv. Valerio Ruggiero, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
Elisa Barone;
appellanti
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in Milano, Controparte_1 P.IVA_1
Piazza Belgioioso n. 22, presso lo studio dell'avv. Manuela Caccialanza, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Alessandro Villani;
appellata
Avente ad oggetto: contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero pagina 1 di 22 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1 Parte_2
“Voglia la Corte D'Appello accogliere le conclusioni di seguito indicate:
- rigettare l'eccezione pregiudiziale avanzata dall'appellata, rilevando l'assoluto rispetto, da parte degli appellanti, dei criteri stabiliti dall'art. 342 c.p.c.;
Nel merito: accertare come gli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo fondiario n. 13104 di rep., n. 8685
di racc. del 19 giugno 2007 stipulato fra e la Sig.ra ed il Sig. Controparte_1 Parte_2
data la loro formulazione non chiara e trasparente, in quanto scarsamente Parte_1 intellegibile per i mutuatari, violano il disposto di cui all'art. 35, comma 1, cod. cons. e, per l'effetto, ritenerne l'abusività dichiarando la nullità degli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo fondiario n. 13104 di rep., n. 8685 di racc. del 19 giugno 2007, rideterminando l'esatto dare/avere tra le parti, con applicazione, in virtù della dichiarata nullità degli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis, del tasso di interesse legale ai sensi dell'art. 1284 c.c. e/o comunque altro tasso ritenuto applicabile e più favorevole ai mutuatari (considerando che i predetti mutuatari, oltre somme per indicizzazioni, hanno corrisposto a titolo di interessi alla data del 21.01.2024 la somma di €.
89.964,95 e ad oggi hanno rispettato i pagamenti di cui al piano di ammortamento, pagando anche somme per indicizzazione ed €. 26.344,37 per volontaria estinzione parziale anticipata il
21.05.2024). in via istruttoria:
ammettersi CTU tecnico-contabile affinché il consulente dica se nella fattispecie, dall'esame delle caratteristiche contrattuali, siano rilevabili anomalie e costi occulti per indeterminatezza della pattuizione, violazione della normativa civilistica e della normativa speciale (TUB), ricalcolando il piano di ammortamento sulle basi del mutuo fondiario, scevro delle clausole vessatorie ed abusive, con restituzione ai mutuatari di tutte le somme indebitamente versate”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:
IN VIA PREGIUDIZIALE
pagina 2 di 22 - Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai Signori e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 140 /2024 pubblicata in data 6 febbraio 2024
[...]
(R.G. n. 123/2022 - G.U. Dott. Paolo Bertollini) e notificata in data 7 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., per tutti i motivi di cui in atti;
NEL MERITO
- Respingere integralmente le domande formulate dai Signori e Parte_1 Parte_2 in quanto infondate in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del
Tribunale di Como n. 140/2024, pubblicata in data 6 febbraio 2024 (R.G. n. 123/2022 - G.U. Dott.
Paolo Bertollini) e notificata in data 7 febbraio 2024, per tutti i motivi di cui in atti;
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento dell'emissione della sentenza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Como, Parte_1 Parte_2
, affinché venisse accertata: Controparte_2
(i) la nullità del contratto di mutuo fondiario concluso fra le parti in data 19.06.2007, per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 Tub;
(ii) la nullità delle clausole nn. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto, per violazione dell'art. 35
Codice del Consumo, in quanto, né chiare, né comprensibili;
(iii) la nullità per indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse;
la violazione del divieto di anatocismo in conseguenza del piano di ammortamento alla francese e la nullità del contratto per la difforme applicazione del Taeg rispetto a quanto pattuito;
(iv) per l'effetto, con condanna della convenuta alla restituzione di quanto già versato, a titolo di interessi, e pari ad euro 84.455,63, ovvero a quella diversa somma che venisse accertata in corso di causa.
2. A fondamento delle proposte domande, gli attori, essenzialmente, deducevano che:
pagina 3 di 22 - in data 28.07.2005, avevano acquistato un immobile nel Comune di Cadorago, via Ariosto
n. 2/A, al prezzo di euro 182.000.00 e, a tale fine, avevano concluso con un CP_3 contratto di mutuo assistito da garanzia ipotecaria sull'immobile;
- successivamente, in data 19.6.2007, i medesimi attori avevano stipulato altro contratto di mutuo fondiario – con la convenuta – per complessivi euro 170.000,00, da CP_4
rimborsare in venti anni, per un totale di duecentoquaranta rate, assistito da garanzia ipotecaria sullo stesso immobile: tali somme venivano impiegate per estinguere il primo contratto di mutuo concluso con;
CP_3
- il rapporto con la convenuta proseguiva sino a quando gli odierni appellanti avevano deciso di estinguere anticipatamente il contratto e la a detti fini, aveva chiesto loro il CP_4
versamento di complessivi euro 125.149,18.
3. Integrato il contraddittorio fra le parti, con sentenza n. 140/2024 pubblicata dal Tribunale di
Como in data 6 febbraio 2024, veniva così disposto:
“1) Rigetta le domande proposte da e da nei confronti di Parte_1 Parte_2
; Controparte_1
2) condanna gli attori alla rifusione delle spese processuali, in favore della convenuta, che liquida in euro 6713,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
4. Il Tribunale di Como evidenziava, essenzialmente, quanto segue.
(i) quanto alla dedotta violazione del limite di finanziabilità, si dava atto della “rinuncia” alla relativa domanda, in quanto non più riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni;
(ii) quanto alla prospettata nullità delle citate clausole contrattuali (gli artt. 4, 4bis, 7 e 7 bis), pur dandosi atto del provvedimento n. 27214/2018 dell' con il quale si era ritenuto che le CP_5
stesse non esponessero in modo chiaro e intelligibile il funzionamento del contratto, veniva evidenziato che “un eventuale difetto di chiarezza e trasparenza (peraltro, già escluso, con specifico riferimento alle clausole in esame e con motivazione rafforzata, dalla giurisprudenza di
merito immediatamente successiva alla citata pronuncia di legittimità – tra cui Trib. Roma, sentenze del 1.10.2023 e del 31.10.2022, nonché Corte Appello di Milano, sent. 4.5.2023) non
possa, di per sé, inficiare la validità delle clausole inserite nei contratti c.d. business to consumer, pagina 4 di 22 potendo il giudice addivenire alla declaratoria di nullità per vessatorietà solo laddove ravvisi un
“significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” (art. 33, comma 1, cod. cons)” – (pg. 10 sentenza).
Nel caso di specie, il meccanismo contrattuale, così come congegnato, non appariva integrare detto significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, (con rimando espresso a C.A. Milano, sentenza 4.5.2023, ove si era affermato che: “La c.d. doppia indicizzazione prevista nel contratto genera un'alea contrattuale - di natura bilaterale - in quanto posta a carico di entrambe le parti, atteso che l'apprezzamento o il deprezzamento del avrebbe potuto determinare Parte_3 una aggravio o un beneficio economico, tanto per il cliente, quanto per la banca”).
(iii) In ordine agli ulteriori profili di nullità dedotti da parte attrice, il Tribunale di Como riteneva che tutte le questioni proposte fossero non fondate, in quanto: la misura nominale del tasso di interesse era indicata nel contratto;
il piano di ammortamento alla francese (ovvero “quel sistema di ammortamento che prevede un rimborso del mutuo a rate costanti, ciascuna delle quali è
comprensiva di una quota di interessi decrescente e di una quota di capitale crescente”) non determina la violazione del divieto di anatocismo (“gli interessi sono infatti calcolati sulla quota residua capitale e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicchè non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello in concreto applicato”) – (così, pg. 14 sentenza).
Infine, quanto alla difformità del Taeg applicato rispetto al Taeg previsto nel contratto, si riteneva che l'art.125 bis, comma 6, Tub - introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e secondo cui sono nulle le clausole del contratto relative ai costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel calcolo del Taeg - non fosse applicabile ratione temporis
al rapporto contrattuale in esame, in quanto concluso in data 19.6.2007.
5. e hanno proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
140/2024, di cui chiedono la riforma, per i seguenti motivi:
I^ MOTIVO: “In ordine all'art. 38 Tub”;
II^ MOTIVO: “In ordine all'autonomia negoziale”;
III^ MOTIVO: “In ordine all'interpretazione della decisione della Corte di Cassazione n. 23655 del 2021”;
pagina 5 di 22 IV^ MOTIVO: “In ordine all'art. 34 del Codice del Consumo”;
V^ MOTIVO: “In ordine alla richiesta di CTU”;
VI^ MOTIVO: “In ordine all'applicabilità dell'art. 125 bis Tub”.
6. si è costituita in appello e ha concluso, in via preliminare, per Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, per il suo rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
7. Alla prima udienza di comparizione celebrata in data 18.09.2024, venivano assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusivi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e la causa veniva avviata all'udienza del 9.4.2025, per la rimessione al Collegio.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio svoltasi in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Deve essere preliminarmente affrontata la questione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata, per non avere l'appellante indicato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le specifiche ragioni di dissenso alla decisione assunta dal primo giudice e la loro idoneità a determinare la modifica della statuizione impugnata (così, pgg. 20 e 21 comparsa appello).
La Corte ritiene che la questione proposta sia infondata.
L'art. 342 c.p.c., così come modificato dall'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e applicabile ratione temporis al caso in decisione, prevede che: “L'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che intende impugnare;
2) le censure proposte alla ricostruzione
dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'attuale formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione data dalla
Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
pagina 6 di 22 A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.1
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.2
Tenuto conto dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza.
I. Passando al merito, con il primo motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata sotto tre distinti profili:
(i) innanzi tutto, per la “vessatorietà” delle citate clausole contrattuali, in quanto né chiare, né comprensibili;
(ii) inoltre, per l'inidoneità del documento informativo a dare chiarezza al meccanismo contrattuale;
(iii) infine, per l'omesso accertamento, da parte della della propensione al rischio dei CP_4 clienti, con violazione dell'art. 21 Tuf.
Il primo motivo di appello può essere esaminato unitamente agli altri motivi proposti (dal numero 2
al n.5), in quanto logicamente connessi, con i quali si censura la validità del contratto o di singole clausole contrattuali, per profili attinenti alla disciplina consumeristica.
In particolare, con il secondo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata, sempre sotto il profilo della carenza di chiarezza e di comprensibilità, richiamandosi – a tale riguardo - il 2 cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; pagina 7 di 22 provvedimento dell' . 27214/2018 e la sentenza del Tar Lazio, n. 11033/2023, che lo ha CP_5
confermato.
Con il terzo motivo, sempre sotto tale profilo, si richiama il dictum di Cass. Civ. n. 23655/2021,
con la quale è stato affermato il seguente principio di diritto:
“in tema di contratti conclusi fra professionisti e consumatori le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere qualificate vessatorie o abusive e, pertanto, affette da
nullità se determinanti a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile”.
Con il quarto motivo, la decisione del primo Giudice viene impugnata per violazione dell'art 34
Codice del Consumo, in tema di accertamento della vessatorietà delle clausole, ribadendosi la non chiarezza e la non comprensibilità delle stesse, tanto che gli appellanti non furono nelle condizioni di comprendere la “convenienza dell'affare”.
Con il quinto motivo, si chiede che venga ammessa CTU, onde indagare i profili di nullità dedotti in primo grado.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che i motivi di appello in esame siano infondati, per le seguenti principali ragioni.
I.A. Appare, preliminarmente, opportuno trascrivere i contenuti delle quattro clausole contrattuali oggetto di contestazione.
L'art. 4) del contratto 19.06.20073 – titolato “Interessi” – prevedeva quanto segue:
“Le parti convengono che il presente mutuo è in EURO indicizzato al FRANCO SVIZZERO secondo le modalità di seguito indicate e che il piano di ammortamento allegato è stato predisposto con riferimento ad un tasso di interesse stabilito nella misura iniziale del 0,395%
mensile pari ad un dodicesimo del tasso nominale annuo del 4,740% (tasso di interesse convenzionale). 3 cfr. doc. n. 3 appellanti;
pagina 8 di 22 Si pattuisce espressamente che il tasso di cambio franco svizzero/euro è stato determinato convenzionalmente in HI ZE 1,6749 per un euro (tasso di cambio convenzionale)”.
L'art. 4 prevedeva altresì un meccanismo di “conguaglio”, in base al quale:
“Fermo restando il piano di ammortamento, nel corso dei mesi di giugno e dicembre, la banca determinerà:
A) Per il primo semestre, o frazione, scadente il 31 maggio o il 3 novembre:
a1) l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al “tasso di interesse convenzionale” e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate)
[...]
sei mesi rilevato per valuta l'ultimo giorno lavorativo del mese di erogazione, sulla Pt_3 pagina LIBOR01 del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 ore”, maggiorato di 1,300 (uno virgola trecento) punti percentuali”;
a2) l'eventuale differenza tra il “tasso di cambio convenzionale” Svizzero /Euro e quello Pt_3
rilevato per la valuta, rispettivamente, il 31 maggio o il 30 novembre, sulla pagina FXBX del circuito Reuter e pubblicato su “Il Sole 24 ore […]
La differenza così determinata sarà applicata all'equivalente in HI ZE (calcolato al tasso di cambio convenzionale) di quanto liquidato alla parte mutuataria in linea capitale ed interessi nel corso dei sei mesi o frazione che precedono le date del 1° giugno e del 1° dicembre”.
Analogo meccanismo era previsto, all'art. 4, lett. B), per i conguagli da effettuarsi nei semestri successivi, prevedendosi altresì che, ad ogni scadenza, l'importo risultante dalle operazioni indicate
“costituirà il conguaglio positivo o negativo”: nel primo caso, lo stesso sarà accreditato “in uno speciale rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la ; nel secondo, CP_4
“l'importo corrispondente sarà addebitato sul rapporto di deposito fruttifero indicato, fino alla concorrenza del saldo eventualmente disponibile”.
L'art. 4 bis – rubricato “Deposito fruttifero” – individuava pattuizioni specifiche e aggiuntive finalizzate alla disciplina degli interessi applicabili, degli oneri e spese, dell'estinzione o della conversione del contratto.
pagina 9 di 22 L'art. 7) – rubricato “Estinzione anticipata” – prevedeva che, a determinate condizioni4 e con le modalità indicate5, la parte mutuataria potesse estinguere anticipatamente il mutuo.
In tale caso, “ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in franchi svizzeri in base al “tasso di cambio convenzionale” e successivamente verranno convertiti in euro in base alla quotazione del tasso di cambio franco svizzero /euro rilevata sulla pagina FXBX del circuito Reuter e pubblicizzata su “Il
Sole 24 ore” nel giorno dell'operazione di rimborso”.
L'art. 7 bis – rubricato “Conversione” – stabiliva, altresì, le modalità e le condizioni in base alle quali potesse avvenire la “conversione del tasso riferito al franco svizzero in uno riferito all'euro”, nonché i criteri per la determinazione del nuovo piano di ammortamento, che, di regola, doveva rispettare le scadenze originarie.
I.B. Ciò premesso, si osserva come il provvedimento dell'AGCM n. 27214, adottato il 13 giugno
2018 e citato da parte appellante, avesse, tra l'altro, stigmatizzato l'assenza di chiarezza e di trasparenza di detta disciplina contrattuale, in violazione degli artt. 33 e 35 Codice del Consumo, in quanto ritenuta scarsamente intelligibile da un punto di vista grammaticale e lessicale6. 4 In particolare:
a) l'avvenuto pagamento, da parte del mutuatario, degli eventuali arretrati, delle spese giudiziali e di quant'altro dovuto a detto titolo;
b) l'avvenuto versamento degli interessi, comunque maturati sino al giorno dell'estinzione; 5 L'invio di lettera raccomandata almeno sessanta giorni prima della scadenza della rata in corrispondenza della quale il mutuatario intende effettuare l'estinzione;
pagina 10 di 22 Tale decisione veniva, dapprima, confermata dal Tar Lazio con sentenza n. 8845/2023 e, di recente, risulta annullata dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con sentenza n. 1699/2025 pubblicata in data 26 febbraio 2025 (prodotta sub doc. n. 46 da parte appellata;
peraltro, senza l'attestazione del passaggio in giudicato).
In sintesi, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le clausole contrattuali esaminate (così come in precedenza riportate) rendano chiaro il meccanismo della doppia indicizzazione, tanto che “anche ad un soggetto non esperto in materia finanziaria e valutaria, quale il consumatore tutelato dalla disciplina applicata, è dato cogliere il significato sostanziale della previsione contrattuale, in base
alle clausole stesse ed alla relativa formulazione, cioè di un mutuo a tasso variabile, determinato attraverso indici più aleatori, con un vantaggio che, a seconda dell'andamento valutario (soggetto
a variazioni giornaliere, nonché a valutazione o svalutazioni, secondo nozioni ampiamente notorie anche per un semplice livello informativo medio di un consumatore che si appresta a stipulare un impegnativo contratto di mutuo), può andare all'una o all'altra parte del contratto”.
Inoltre, si è rilevato come il piano di ammortamento sia preciso e non meramente “indicativo”, in quanto specifica i criteri utilizzati per la sua predisposizione e, in ogni caso, come l'evidente complessità tecnica del testo contrattuale non escluda la chiarezza dell'impegno del consumatore all'assunzione di un rischio direttamente correlato all'andamento di una valuta di un Paese terzo.
Infine, “la doverosa chiarezza delle condizioni economiche, così come richiesta dalla giurisprudenza europea, non può essere intesa nel senso di imporre alla Banca l'indicazione – per
gli anni a venire o, comunque, nel lungo periodo – delle oscillazioni (o delle probabili oscillazioni) del tasso di interesse e del tasso di cambio, ciò in quanto sul piano giuridico il contratto in esame si connota per un'evidente e chiara alea – che, come sopra già evidenziato, è bilaterale, in quanto
- del fatto che il consumatore non fosse reso edotto dei rischi di tipo economico (relativi alla variabilità del tasso di interesse e del tasso di cambio) ai quali poteva essere esposto durante il rapporto contrattuale, così come in fase di conclusione, a termine o anticipata, del rapporto;
- quindi, degli effetti di tale disciplina nel caso di rimborso anticipato, non essendo chiaro il meccanismo di calcolo del “capitale restituito” e del “debito residuo”;
- del fatto che il piano di ammortamento fosse solo “indicativo”, essendo costruito sulla base del tasso iniziale;
pagina 11 di 22 posta a carico di entrambe le parti – oltre che pienamente valutabile dal consumatore, il quale,
quando ha sottoscritto il contratto, era reso edotto del suo tenore e della sua operatività”.
Infine, si è osservato che “il mutare del quantum della rata si basa su variazioni che non dipendono dalla condotta del professionista, ma dagli andamenti macroeconomici del mercato, non prevedibili ex ante, neppure con la diligenza qualificata dell'operatore professionale;
né qualsiasi redazione delle clausole avrebbe potuto prevedere l'evoluzione dell'andamento. Ciò che costituiva oggetto delle clausole, cioè il legame dell'indicizzazione a voci soggette a nota aleatorietà quali il rapporto di cambio fra valute ben diverse, era invece chiaramente
comprensibile, per come formulato al meglio delle possibilità prospettabili, proprio dal consumatore medio, che opta per un mutuo a tasso variabile con criteri di indicizzazione del tasso
e quindi della conseguente rata, all'evidenza aleatori, sia nel bene che nel male per l'uno contraente e viceversa”.
I.C. Ciò premesso, questa Corte ritiene opportuno rilevare come sia noto il dibattito interpretativo, delineatosi nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento al “valore” che debba essere assegnato alla pronuncia dell' e richiamata in premessa (quale questione CP_5
che si rende necessario affrontare, non avendosi certezza in ordine al passaggio in giudicato della sentenza di annullamento della decisione indicata).
(i) Invero, secondo un certo orientamento, la stessa viene ritenuta “prova privilegiata” della non chiarezza e non comprensibilità delle clausole indicate, nel giudizio civile fra il consumatore e il professionista, valorizzandosi il principio di effettività e di unitarietà dell'ordinamento, così che tale valutazione “deve ritenersi presuntivamente corretta”, generando un “dovere di motivazione rafforzata e di specifica confutazione in capo al giudice ordinario adito ai sensi dell'art. 37 bis, comma 4, del Codice del Consumo e chiamato ad occuparsi dello stesso tessuto contrattuale colpito dal provvedimento amministrativo” (Cass. Civ., sentenza 31 agosto 2021, n. 23655).
(ii) Secondo una diversa interpretazione, invece, la pronuncia dell'AGCM – assunta nella materia qui di interesse – non può essere paragonata al valore assegnato, ex lege, alla decisione del Garante
in materia di antitrust e, quindi, di prova privilegiata della sussistenza del comportamento accertato pagina 12 di 22 o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso7 (così, in tema di concorrenza,
Cass. Civ. n. 13846/2019; n. 18176/2019; n. 9116/2014; n. 7039/2012; n. 3640/2009).
Ciò, in quanto nessuna disposizione dell'ordinamento contempla tale previsione8 e, in quel caso – a differenza di quello in decisione – il giudizio di risarcimento del danno si fonda su detta condotta anticoncorrenziale, la cui dimostrazione, da parte dell'imprenditore ad essa estraneo e che dispone di un limitato bagaglio informativo, risulterebbe, altrimenti, estremamente ardua.
Inoltre, nel giudizio proposto ex art. 37 bis cit., il consumatore è tenuto a sottoporre al Giudicante civile – più che un “fatto” (i.e. il fatto illecito da abuso di posizione dominante o da intesa anticoncorrenziale) – la “valutazione” della vessatorietà delle clausole contenute nel testo contrattuale e di cui è il medesimo è parte.
Di conseguenza – si afferma – “nel giudizio di legittimità la pronuncia del giudice investito della domanda di nullità potrà essere censurata non per il suo mancato conformarsi agli accertamenti dell' e dei giudici amministrativi, ma per vizi suoi propri […]” (si rimanda, in termini, CP_5
Cass. Civ., I, sentenza 22 gennaio 2025, n. 1580).
I.D. Orbene, fatta tale premessa, questa Corte osserva che, quand'anche si ritenesse (così come ritenuto da parte appellante) che la pronuncia del Garante (laddove l'annullamento disposto dal
Giudice amministrativo non fosse, nelle more, passato in giudicato) sia “prova privilegiata” della carenza di chiarezza e di comprensibilità del testo contrattuale (con particolare riferimento alle 7 Così come, al contrario, è previsto in materia di concorrenza dal disposto di cui all'art. 7 d. lgs. 3/2017 – titolato “Effetti delle decisioni dell'autorità garante della concorrenza” –, in base al quale:
“1. Ai fini dell'azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato […] non più soggetta ad impugnazione avanti al giudice del ricorso o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato”, prevedendosi, altresì, che ciò non riguarda il “nesso causale e l'esistenza del danno”.
pagina 13 di 22 citate clausole nn. 4), 4bis), 7) e 7 bis), questa Corte – così come ha già ritenuto in diversi precedenti analoghi9 con valutazioni che intende confermare – ritiene di doversi discostare dalle conclusioni raggiunte dal Garante, per le seguenti principali considerazioni.
Innanzi tutto, si ritiene che il contratto di mutuo concluso fra le parti in data 19 giugno 2007 fosse chiaro e adeguatamente comprensibile sul piano testuale per il consumatore, in quanto le clausole sopra indicate indicano, in modo analitico:
- i criteri di c.d. doppia indicizzazione, tanto in relazione al tasso di interesse convenzionale, quanto al tasso di cambio, sia nella loro componente “storica”, cioè determinata al momento di conclusione del contratto;
sia in relazione alle modalità di calcolo da seguire per determinare i valori “attuali”, alle scadenze predeterminate nel contratto;
- ciò deve avvenire mediante il necessario raffronto, quanto al tasso di interesse, con il tasso
LIBOR a sei mesi e, quanto al tasso di cambio, con i valori tempo per tempo rilevati della valuta estera di riferimento (cfr. art. 4);
- i criteri da applicare per i “conguagli semestrali”, finalizzati a verificare l'effettivo andamento delle due variabili indicate, di cui il consumatore risulta essere stato informato periodicamente dalla con l'accreditamento o l'addebitamento della differenza sul CP_6
conto speciale fruttifero accessorio al contratto (cfr. art. 4 bis);
- il meccanismo di estinzione del contratto (art. 7), del tutto analogo, quanto ad operatività, all'ipotesi di conversione del contratto, concluso in franchi svizzeri, in altra valuta
(quest'ultimo disciplinato dall'art. 7 bis cit.).
Invero - per potere effettuare la “conversione del contratto” - la deve, dapprima, calcolare il CP_4
capitale residuo del mutuo, a una determinata data, applicando il parametro di indicizzazione valutaria al franco svizzero;
ciò, analogamente, accade nel caso della sua “estinzione”, ove si deve calcolare il capitale residuo nel momento in cui l'estinzione viene esercitata.
Quest'ultima, pertanto, si realizzerà: 9 Cfr., tra molte, C.A. Milano, sentenze nn. 142/2025; 3039/2024; 1185/2024; 221/2023;
pagina 14 di 22 - dapprima, con la conversione, in franchi svizzeri, del capitale residuo previsto nel piano di ammortamento allegato al contratto, applicando il tasso di cambio convenzionale determinato al momento della stipulazione.
Ciò in quanto il capitale mutuato è stato, in origine, calcolato in franchi svizzeri e convertito in
Euro sulla base del tasso di cambio convenzionale: il cliente ha continuato a pagare rate costanti,
così come previste dal piano di ammortamento, sulla base del medesimo tasso di cambio storico11, che, pertanto, deve essere utilizzato per determinare il “capitale residuo” ad una certa data.
- Secondariamente, si deve convertire il capitale così calcolato sulla base del tasso di cambio rilevato al momento dell'estinzione.
Trattasi, nella sostanza, dello stesso meccanismo di indicizzazione che la semestralmente, CP_4
utilizza per effettuare i conguagli, accreditando o addebitando il saldo netto sullo speciale deposito fruttifero.
Da esso si differenzia solo in quanto – nell'ipotesi di estinzione – l'unico indice di riferimento è quello relativo al “tasso di cambio”, non anche al tasso di interesse, trattandosi di operazione relativa al solo capitale (cfr., in tale senso, art.
7.5. contratto).
- In ultimo, dalla somma così ottenuta, deve essere sottratta o aggiunta la somma (attiva o passiva) giacente sul detto deposito fruttifero, ottenendo l'importo che il cliente deve restituire per estinguere anticipatamente il mutuo.
Secondo i principi generali, già in precedenza evidenziati, risulterà che:
- laddove il tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione anticipata sia più favorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” (o “tasso di cambio storico”), l'equivalente in
Euro del capitale residuo sarà senz'altro inferiore all'equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento allegato al contratto;
- nel caso contrario, il capitale residuo risulterà di importo maggiore. 11 Fatti salvi i conguagli semestrali che, peraltro, non incidono direttamente sull'ammontare delle rate, in quanto addebitati o accreditati sul deposito fruttifero a parte;
pagina 15 di 22 I.E. Per tali principali considerazioni, questa Corte ritiene che il contratto di mutuo per cui è
giudizio si sottragga alle censure di non chiarezza e non comprensibilità sollevate da parte appellante.
Si ritiene, infatti, che il meccanismo di funzionamento del contratto – così come descritto nelle sue linee essenziali – tanto in relazione al generale meccanismo di indicizzazione, quanto ai conguagli o all'ipotesi di estinzione anticipata, fosse chiaro e valutabile, da un consumatore mediamente attento e informato, nelle sue componenti, finanziarie ed economiche, nel rispetto dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia UE (in base alla quale le clausole contrattuali devono essere chiare, non solo dal punto di vista grammaticale, ma devono anche mettere in grado il consumatore di valutare le conseguenze economiche dell'impegno assunto. In tale senso, sentenza 9 luglio 2015, C- Per_1
318/14).
I.F. In ogni caso e in disparte quanto sopra, occorre osservare che – in generale – il difetto di chiarezza del testo contrattuale non sia, per ciò solo – diversamente da quanto appare ribadire parte appellante anche in questa fase di gravame – prova della vessatorietà delle clausole denunciate, in quanto deve tenersi distinta:
- la valutazione di comprensibilità del regolamento contrattuale;
- la sussistenza di uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi posti a carico di ciascuna parte (art. 33,
1° comma, Codice Consumo).
Si richiama, sul punto, la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 1580/2025 cit., laddove –
sul punto – ha affermato quanto segue:
“[…] l'accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola deve essere tenuto distinto dal giudizio circa la vessatorietà, o abusività, della stessa.
Come è evidente, la mancanza di trasparenza della disposizione contrattuale che attiene alla
componente economica del contratto non implica che essa veicoli un significativo squilibrio delle
prestazioni e non comporta, in conseguenza, che essa debba considerarsi vessatoria.
Può certamente ipotizzarsi che l'assenza di trasparenza sia indice della volontà del professionista di occultare un regolamento contrattuale sbilanciato ai danni del consumatore: ma poiché i concetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività della stessa devono tenersi distinti,
pagina 16 di 22 non può affermarsi che una disposizione non chiara e non comprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla, a norma dell'art. 36, comma 1, cod. cons.
Non esisterebbe, del resto, alcuna ragione per privare di efficacia, attraverso la disciplina di cui
agli artt. 33 ss. cod. cons., una clausola non trasparente ma improduttiva di alcuno squilibrio tra i contraenti.
Appare pertanto non superabile l'affermazione della Corte di merito secondo cui l'accertamento dell'AGCM, in quanto incidente sulla chiarezza delle clausole impugnate, e non sulla loro vessatorietà, non poteva determinarne la nullità. Tanto è sufficiente per escludere l'accoglimento del motivo di ricorso”12.
Premesso quanto sopra, questa Corte esclude che – nel caso in esame – possa ravvisarsi un
“significativo squilibrio fra i diritti e obblighi delle parti”, atteso che la “doppia indicizzazione”
(finanziaria e valutaria) prevista nel contratto generava un'alea contrattuale a carico di entrambe le parti, poiché l'apprezzamento o il deprezzamento del franco svizzero poteva determinare un aggravio o un beneficio economico, tanto per il cliente, quanto per la Banca.
Nel caso concreto, è pacifico che, in una prima fase di esecuzione del contratto, il rapporto di cambio CH/Euro e il rapporto LIBOR a sei mesi/Euribor siano risultati favorevoli per i consumatori;
poi, con l'apprezzamento del franco svizzero sull'euro e il superamento del tasso
Libor a sei mesi sul tasso Euribor, si è avuto un aggravio economico per questi ultimi.
Peraltro, tale circostanza non risulta la conseguenza di una previsione contrattuale ab origine iniqua, ai danni di quest'ultimo e non percepita per l'oscurità del testo contrattuale, ma per il mutamento - sopravvenuto e indipendente dalla volontà delle parti - del mercato valutario e finanziario.
Così come affermato dalla giurisprudenza comunitaria indicata in precedenza, i doveri di informazione e la chiara comprensibilità delle clausole del contratto di mutuo, nel senso già
precisato, devono essere valutati al momento di conclusione del contratto, ma non affermano,
pagina 17 di 22 neppure implicitamente, che siano a carico della le fluttuazioni valutarie ragionevolmente CP_4
non prevedibili già a tale momento.
I.G. Né, sotto diverso profilo, appare astrattamente prospettabile la violazione, da parte della
Banca, dell'art. 21 Tuf, per l'omesso accertamento della propensione al rischio degli odierni appellanti.
La questione proposta è infondata, atteso che le parti hanno concluso un contratto di mutuo
fondiario e – ad avviso di questa Corte – la doppia indicizzazione ivi prevista e la previsione di conguagli semestrali non valgono, per ciò soli, a snaturare la sua causa tipica.
Invero, secondo l'orientamento già seguito da questa Corte, laddove le parti intendano riportare il valore di una prestazione contrattuale a un indice monetario, determinato o comunque determinabile, il contratto così' concluso non può valutarsi i termini di “contratto finanziario derivato”.
Invero, quest'ultimo – così come autorevolmente evidenziato da SS.UU. Civil13i n. 5657/2023 – si connota per:
1) la differenzialità, avendo le parti il comune intento di trarre vantaggio dalla differenza di due determinati valori finanziari alle scadenze prestabilite: ciò rappresenta il “cuore” dell'operazione finanziaria in derivati, a differenza di quanto accade nel contratto di mutuo in esame, ove la causa resta quella tipica, cioè la dazione di una determinata somma di denaro (di cui il mutuatario beneficia immediatamente), con l'obbligo di restituzione alla scadenza;
2) l'esistenza di un capitale nozionale, cioè di una somma di denaro presa quale base di calcolo dei reciproci flussi finanziari: si tratta di un requisito assente nel mutuo ove – anche a volere individuare la “base di calcolo” nelle somme mutuate e da restituire – si tratta pur pagina 18 di 22 sempre di una base di calcolo “reale” e non meramente finanziaria, in quanto il mutuatario ha già ricevuto le somme concordate.
Quindi, conclusivamente, il contratto di mutuo fondiario mantiene la sua causa tipica, anche laddove determinate prestazioni siano ancorate a indici variabili e incerti (come le oscillazioni del tasso di interesse e della valuta estera).
L'inserimento di detto elemento di aleatorietà non vale, per ciò solo, a mutare radicalmente la causa commutativa del contratto.14
Né, infine, la convenzione in base alla quale le parti decidano di regolare periodicamente le reciproche obbligazioni di dare ed avere (i cc.dd. conguagli) può portare ad affermare il contrario, trattandosi di una mera modalità dell'adempimento dell'obbligo restitutorio posto a carico del mutuatario.
I.H. Infine, quanto alla dedotta violazione dei doveri informativi, questa Corte evidenzia come le chiare previsioni contrattuali siano state accompagnate dalla consegna del documento di sintesi
allegato al contratto e del foglio informativo (doc. n. 68 , così come confermato dal CP_4 mutuatario all'art. 10) del contratto (titolato “Trasparenza”, ove era così indicato: “[…] la Parte mutuataria dichiara di aver ricevuto copia dell'avviso delle principali norme sulla trasparenza e dei fogli informativi …”). Durante l'esecuzione del contratto, la risulta avere inviato i conguagli semestrali (doc. n. 69 CP_4
e le “lettere annuali di trasparenza” (doc. n. 70 , con la precisa indicazione del CP_4 CP_4
tasso di cambio e del tasso di interesse in concreto applicato.
Per tali principali ragioni, la doglianza proposta appare da respingere, in quanto risulta non fondata.
II. Con il sesto motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per l'erronea applicazione dell'art. 125 bis TUB, così come modificato dal d.lgs. 141/2010, in quanto il TAEG effettivo era difforme da quello indicato nel contratto.
Questa Corte ritiene che la censura in esame sia infondata.
II.A. La Corte premette come, ai sensi dell'art. 121, comma 1°, lett. e), nei contratti di credito ai consumatori, debba essere indicato il “costo totale del credito” (comprensivo degli interessi, spese, ad eccezione di quelle notarili, commissioni e imposte che il consumatore deve sostenere e di cui il finanziatore è a conoscenza).
Il novellato art. 125 bis, comma 6, TUB, introdotto dal d.lgs.141/2010 cit., prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a
quanto previsto ai sensi dell'art.121, comma 1 lett. e, non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 12415. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Il comma 7° dell'art. 125 bis cit. disciplina i criteri sostitutivi nell'ipotesi di nullità della clausola.
II.B. Con riferimento al caso in decisione, si osserva come il contratto di mutuo fondiario sia stato concluso fra le parti in data 19 giugno 2007 e, quindi, prima dell'entrata in vigore della citata novella legislativa, che è del 19.9.2010.
Correttamente, dunque, il Tribunale di Como ha ritenuto che al contratto in esame non si applichi la disciplina invocata dall'appellante.
Invero, la novella citata si considera aver avuto portata innovativa, poiché ha elevato a “causa di nullità” ciò che, altrimenti, integrerebbe soltanto la violazione del dovere informativo e di trasparenza (quindi, la violazione di un obbligo di condotta) posto a carico della obbligo CP_4 15 Tale norma disciplina gli “Obblighi precontrattuali” posti a carico del finanziatore e finalizzati a che il consumatore possa prendere una decisione informata e consapevole;
pagina 20 di 22 che, in quanto tale, potrebbe dare luogo a una responsabilità contrattuale o pre – contrattuale e all'eventuale risarcimento del danno, sussistendone i presupposti.
Tali, infatti, sono le tutele accordate, nel caso di non corretta indicazione del TAEG /ISC, al cliente non consumatore (così, fra molte, Cass. Civ, I, 14 febbraio 2023, n. 4597: “l'erronea indicazione Par dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla
validità del contratto (vedi S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale”).
Conclusivamente, la disciplina indicata non appare applicabile ratione temporis al caso in decisione, con conseguente rigetto della censura in esame.
II.C. In disparte quanto sopra, sotto altro profilo, si segnala come la disciplina invocata da parte appellante – quand'anche ritenuta rilevante nella fattispecie controversa – consti di rilevanti eccezioni (così, art. 122 TUB), escludendosi dal perimetro applicativo della norma citata (cioè dell'art. 125 bis TUB), tra l'altro, i finanziamenti di importo superiore ad euro 75.000,00 (sub lett.
a) e i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili (sub lett. f): trattasi di eccezioni che appaiono sussistenti nel caso di specie, in quanto la somma mutuata era pari ad euro 170.000,00 ed era garantita da ipoteca “avente una durata superiore ai cinque anni” (inciso poi soppresso in virtù del d.lgs. 21 aprile 2016, n. 72).
III. Conclusivamente, per tutte le considerazioni esposte, l'appello viene respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, applicati i parametri medi, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della causa, a complessità media, alle questioni trattate e all'attività difensiva concretamente profusa, che esclude la fase istruttoria.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
pagina 21 di 22 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da e da nei confronti di Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Controparte_7
140/2024 pubblicata dal Tribunale di Como in data 6 febbraio 2024;
- condanna e in solido fra loro, alla rifusione delle Parte_1 Parte_2
ulteriori spese del grado, che liquida in euro 8.470,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. SS.UU. Civili sentenza 16 novembre 2017, n. 27199; 6 Essenzialmente, l' accertava la violazione della disciplina consumeristica già indicata, per la scarsa CP_5
comprensione:
- del meccanismo della doppia indicizzazione, finanziaria e valutaria, non indicando le operazioni matematiche da seguire;
- del meccanismo di funzionamento del deposito fruttifero e della sua rivalutazione monetaria;
8 In particolare, alcun riferimento in tale senso si rintraccia nell'art. 37 bis Codice del Consumo, ove – anzi – al comma 4° si prevede espressamente che “E' fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno”; 10 cfr. docc. nn. 56, 57 Banca: conguagli semestrali e lettere annuali di trasparenza;
12 Con tale pronuncia è stata confermata C.A. Milano, sentenza n. 621/2020, che aveva affrontato un caso analogo a quello in decisione;
13 In un caso simile a quello in esame ove (sia pure in relazione a un contratto di leasing e non di mutuo) le parti avevano pattuito la determinazione del canone, a carico dell'utilizzatore, mediante la doppia indicizzazione, ancorando il tasso di interesse al tasso LIBOR 3 mesi – CH e il tasso di cambio al franco svizzero; anche in tale caso, si prevedevano rate costanti e si prevedeva che, a certe scadenze, si dovessero verificare i valori indicati, in considerazione delle oscillazioni nelle more verificatesi;
14 E' chiaro l'ulteriore esempio fatto da SS.U. Civili, onde escludere la fondatezza della contraria interpretazione, laddove si è evidenziato che:
“Allo stesso modo, costituisce un puro artificio la tesi (anch'essa sostenuta in dottrina) secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una “inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore” di una option floor, e dunque un contratto derivato. Infatti, la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c.”. pagina 19 di 22