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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.2163/ 2023 introdotta
D A
), rappresentata e difesa dall'avv. INSALATA Parte_1 C.F._1
GIULIO;
-ricorrente-
CONTRO
C.F. , con sede legale in Roma Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo;
-resistente-
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 1.8.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale al fine di: “Dichiarare il diritto della Sig.ra d ottenere la liquidazione dell'indennità Pt_1
di accompagnamento già riconosciuta con decreto di omologa reso nel giudizio n. 2490/20; -
Conseguentemente condannare l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento dei ratei arretrati in favore della ricorrente, quantificati, ad oggi, in €7.291,30 o ad altra somma maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge;
- Condannare il predetto convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario”.
1 A fondamento delle proprie domande deduceva che a seguito di ricorso giudiziale introduttivo del giudizio contrassegnato dal n. 2490/20 R.G., il Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, Giudice Dott.
Domenico Vernillo, emetteva decreto pubblicato il 6.03.2023, con il quale venivano omologate le conclusioni del CTU, Dott. riconoscendo che la Sig.ra si trovava nelle Persona_1 Pt_1
condizioni sanitarie utili a percepire l'indennità di accompagnamento dal marzo 2020 al 6.05.2021; che detto decreto veniva notificato presso la sede provinciale il 6.03.2023 e, nei giorni seguenti, veniva trasmessa a mezzo pec autocertificazione sostitutiva di mod. AP70 contenente codice Iban ed autodichiarazione di non ricovero;
che inutilmente decorrevano 120 giorni dalla notifica, previsti all'Amministrazione per la liquidazione del suddetto beneficio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l' Controparte_2 convenuto in giudizio, il quale eccepiva l'intervenuto pagamento del beneficio de quo e concludeva per la cessata materia del contendere.
Con note ex art. 127 ter c.p.c., la parte ricorrente deduceva l'intervenuto pagamento della prestazione de qua e aderiva alla richiesta di cessata materia.
Questo Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate, preso atto dell'intervenuto pagamento da parte dell' delle somme richieste a titolo di indennità di accompagnamento, rileva che la CP_1
situazione fattuale ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., impedendo così la prosecuzione del presente giudizio.
Appare quindi, ben chiaro che, nel caso di specie, è intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir me-no la ragione d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito. La stessa Suprema Corte di Cassa-zione (Cass. civ., sez. 1°, 26/5/99, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti (così come nel caso di specie) che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda o eccezione.
La parte resistente va condannata al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite liquidate come in dispositivo, stante la soccombenza virtuale della prima che con il pagamento dell'importo per cui è causa , ha riconosciuto la fondatezza dell'avversa pretesa;
né ella ha provato la sussistenza di una causa ad essa non imputabile idonea a giustificare l'incontestato ritardo nella liquidazione della prestazione de qua.
2
P.Q.M.
Il Giudice Unico del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' , in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
1313,00, oltre accessori, con attribuzione.
Così deciso in Avellino, il 06.02.2025
Il Giudice Unico del Lavoro
Dr. Monica d'Agostino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n.2163/ 2023 introdotta
D A
), rappresentata e difesa dall'avv. INSALATA Parte_1 C.F._1
GIULIO;
-ricorrente-
CONTRO
C.F. , con sede legale in Roma Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo;
-resistente-
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso depositato in data 1.8.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale al fine di: “Dichiarare il diritto della Sig.ra d ottenere la liquidazione dell'indennità Pt_1
di accompagnamento già riconosciuta con decreto di omologa reso nel giudizio n. 2490/20; -
Conseguentemente condannare l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento dei ratei arretrati in favore della ricorrente, quantificati, ad oggi, in €7.291,30 o ad altra somma maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge;
- Condannare il predetto convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario”.
1 A fondamento delle proprie domande deduceva che a seguito di ricorso giudiziale introduttivo del giudizio contrassegnato dal n. 2490/20 R.G., il Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, Giudice Dott.
Domenico Vernillo, emetteva decreto pubblicato il 6.03.2023, con il quale venivano omologate le conclusioni del CTU, Dott. riconoscendo che la Sig.ra si trovava nelle Persona_1 Pt_1
condizioni sanitarie utili a percepire l'indennità di accompagnamento dal marzo 2020 al 6.05.2021; che detto decreto veniva notificato presso la sede provinciale il 6.03.2023 e, nei giorni seguenti, veniva trasmessa a mezzo pec autocertificazione sostitutiva di mod. AP70 contenente codice Iban ed autodichiarazione di non ricovero;
che inutilmente decorrevano 120 giorni dalla notifica, previsti all'Amministrazione per la liquidazione del suddetto beneficio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l' Controparte_2 convenuto in giudizio, il quale eccepiva l'intervenuto pagamento del beneficio de quo e concludeva per la cessata materia del contendere.
Con note ex art. 127 ter c.p.c., la parte ricorrente deduceva l'intervenuto pagamento della prestazione de qua e aderiva alla richiesta di cessata materia.
Questo Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate, preso atto dell'intervenuto pagamento da parte dell' delle somme richieste a titolo di indennità di accompagnamento, rileva che la CP_1
situazione fattuale ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., impedendo così la prosecuzione del presente giudizio.
Appare quindi, ben chiaro che, nel caso di specie, è intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir me-no la ragione d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito. La stessa Suprema Corte di Cassa-zione (Cass. civ., sez. 1°, 26/5/99, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti (così come nel caso di specie) che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
Consegue da ciò la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda o eccezione.
La parte resistente va condannata al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite liquidate come in dispositivo, stante la soccombenza virtuale della prima che con il pagamento dell'importo per cui è causa , ha riconosciuto la fondatezza dell'avversa pretesa;
né ella ha provato la sussistenza di una causa ad essa non imputabile idonea a giustificare l'incontestato ritardo nella liquidazione della prestazione de qua.
2
P.Q.M.
Il Giudice Unico del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' , in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
1313,00, oltre accessori, con attribuzione.
Così deciso in Avellino, il 06.02.2025
Il Giudice Unico del Lavoro
Dr. Monica d'Agostino
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