Sentenza 6 novembre 2023
Massime • 1
In materia di protezione speciale o complementare, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.,T.U.I., nel testo vigente ratione temporis, ossia prima dell'entrata in vigore del D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l. 5.5.2023 n. 50, il parametro del vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un rilievo autonomo rispetto a quello del suo inserimento socio - lavorativo, atteso che il primo profilo inerisce al rispetto della vita familiare, mentre il secondo è riconducibile al diverso ambito del diritto al rispetto della vita privata. Ne consegue che la tutela dovrà accordarsi anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare, sempre che il suddetto vincolo – che non deve quindi necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con i requisiti relativi all'integrazione sociale e lavorativa - abbia le concrete connotazioni previste dalla norma, quanto a natura ed effettività, sì da integrare un radicamento affettivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/11/2023, n. 30736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30736 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2023 |