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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/06/2025, n. 2312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2312 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 4574 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c.
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Bruno Sellitti (c.f. C.F._2
ATTORE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Pasquale Coppola (c.f. C.F._4
CONVENUTO
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._5
dall'avv. Marco Cerchia (c.f. C.F._6
CONVENUTO
E
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_3 C.F._7
Mauro Amendola (c.f. (c.f. C.F._8 Parte_2
) e (c.f. ), eletti- C.F._9 Parte_3 C.F._10 vamente domiciliati in Aversa alla Via Filippo Saporito n. 56 presso lo studio dell'avv. Carlo Maria Palmiero
CONVENUTO
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_4 C.F._11
Domenico Pagliuca (c.f. ), domiciliato in Aversa, alla Via C.F._12
Ettore Corcioni n. 78, presso il suo studio
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo notificato nell'aprile 2023, espose Parte_1
che:
1) con contratto preliminare del 01/09/2016 si era impegnato a cedere al dott.
la quota di partecipazione da lui detenuta nel capitale sociale Controparte_1
della IA DD S.A.S., quota pari al 99,50 %;
2) con il medesimo contratto aveva assunto l'obbligo di vendere al dott. CP_1
, o a persona fisica o giuridica da lui designata, gli immobili siti in Napo-
[...]
li, al Viale Colli Aminei numeri 249/253, all'interno dei quali era esercitata l'attività di farmacia, consistenti in un corposo compendio immobiliare articolato su tre piani ed esteso alcune centinaia di metri quadrati;
3) più precisamente, il dott. si era impegnato a cedere la sua Parte_1
quota di partecipazione totalitaria, pari quindi al 100% del capitale sociale, della società con sede in Napoli, al Viale Kennedy 5, nel cui patrimonio CP_5
i predetti beni immobili erano stati conferiti;
4) il prezzo della cessione era stato stabilito in € 7.192.846,02, da pagarsi con le seguenti modalità: - € 26.000,00 contestualmente alla sottoscrizione del prelimi- nare;
- € 2.832.261,00 a mezzo di accollo della debitoria gravante in capo al ce- dente verso i propri fornitori;
- € 408.387,02 a mezzo di accollo della debitoria
2
R.g.a.c.c. 4574/2023 gravante in capo al cedente per debiti fiscali;
- € 2.368.198,00 a mezzo di accollo della debitoria gravante in capo al cedente verso gli istituti di credito;
- €
1.584.000,00 in favore del dott. in particolare, quest'ultima Parte_1
parte del corrispettivo doveva essere corrisposta in 11 anni, mediante 132 rate mensili, ciascuna dell'importo di € 12.000,00;
5) al contratto preliminare avevano fatto seguito due contratti definitivi, entrambi stipulati con atti pubblici ricevuti dal notaio in data 12/09/2016, Persona_1
con il primo dei quali il dott. aveva ceduto al dott. Parte_1 Controparte_1
la sua intera quota di partecipazione, pari al 99,50%, nella IA DD di
Salvatore DD Sas, mentre con il secondo egli aveva ceduto ai sigg.ri
[...]
, , , e Pt_4 Parte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
(tutti parenti del dott. e da lui indicati) la sua intera quota
[...] Controparte_1
di partecipazione, pari al 100,00% del capitale sociale, alla CP_5
6) con scrittura privata del 23/09/2016 il dott. ed il dott. Parte_1
si erano dati reciprocamente atto che, ferme le altre pattuizioni Controparte_1
relative agli accolli dei debiti, la parte di corrispettivo dovuta dal compratore al venditore era pari alla minor somma di € 1.440.000,00, da pagarsi in 10 anni, con
120 rate mensili, ciascuna di € 12.000,00, in seguito rimodulate, su richiesta del dott. , non in rate mensili anticipate di € 12.000,00 ma in rate Controparte_1
costanti di € 3.000,00 ogni dieci giorni, con conseguente incremento dell'originario termine decennale di pagamento.
L'attore aggiunse che il dott. , dopo aver inizialmente pagato le rate do- CP_1
vute fino al mese di gennaio 2018 per complessivi € 176.000,00, si era reso moro- so nel pagamento delle rate successive al mese di aprile 2018, sicché egli aveva agi- to per ottenere una misura cautelare a garanzia del pagamento del residuo capitale dovuto, e ciò sul presupposto della decadenza dal beneficio del termine dell' , senza però conseguirla. CP_1
3
R.g.a.c.c. 4574/2023 Il quindi espose che, chiesti ed ottenuti tre decreti ingiuntivi per il pa- Parte_1
gamento delle rate di prezzo via via rimaste impagate, le tre riunite opposizioni proposte da erano state decise con la sentenza numero 2521 Controparte_1
del 2023 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 09/03/2023, oramai coperta da giudicato, che, respingendo «tutte le domande, anche riconvenzionali, formu- late dal dott. e dalla IA DD SA (oggi Controparte_1 [...]
», aveva reso «incontrovertibile il diritto di credito del dott. Controparte_9
… pari, allo stato, ad oltre un milione di euro». Parte_1
L'attore aggiunse che «in previsione della sicura condanna il dott. CP_8
ha pensato bene di rendersi del tutto impossidente;
onde frustrare le aspetta-
[...]
tive di riscossione del credito del dott. , aveva «con atto per Parte_1
Notar del 19/02/2020 (…), quindi ben dopo l'avvio delle suddet- Persona_2
te azioni esecutive da parte dell'odierno attore, (…) venduto in blocco pressocché tutti i suoi beni, ai propri germani», , e Controparte_3 CP_4 [...]
, ai quali aveva trasferito, in comunione e pro indiviso tra loro, la Persona_3
quota pari ai 3/12 (tre dodicesimi) del diritto di piena proprietà delle unità im- mobiliari costituenti l'intero fabbricato da terra a cielo sito nel Comune di Caiva- no (NA) aventi accesso dalla traversa che si diparte dal civico n. 308 del Corso
Umberto (tre appartamenti e un locale deposito), la quota pari ai 3/12 (tre dodi- cesimi) del diritto di piena proprietà delle unità immobiliari costituenti l'intero fabbricato da terra a cielo, con annessa area scoperta pertinenziale, sito nel Co- mune di Caivano (NA) alla Via Fratelli Rosselli n. 14 (cinque locali deposito, tre appartamenti ed una tettoia), la quota pari ai 3/12 (tre dodicesimi) del diritto di piena proprietà delle unità immobiliari costituenti l'intero fabbricato da terra a cielo, con annessa area scoperta pertinenziale, sito nel Comune di Caivano (NA) alla Via Fratelli Rosselli (quattro locali deposito e tre appartamenti), la quota pari ai 3/12 (tre dodicesimi) del diritto di piena proprietà delle seguenti unità immobi-
4
R.g.a.c.c. 4574/2023 liari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Caivano (NA) alla Via Gu- glielmo Marconi n. 46 (già n. 44) (due appartamenti), la quota pari ai 3/12 (tre dodicesimi) del diritto di piena proprietà delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Casoria (NA) alla Via Crescenzo Casillo n. 25 (due locali commerciali e due locali deposito), la quota pari ai 3/6 (tre sesti) del diritto di piena proprietà della consistenza immobiliare sita nel Comune di Caivano
(NA) alla Via San Paolo rappresentata dal locale deposito a destinazione commer- ciale, con annessa area di corte in proprietà esclusiva, confinante con la Via San
Paolo e con particelle 385, 386, 245, 722 e 721, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Caivano con i seguenti dati: foglio 27, particella 79, subalterno 1,
Via San Paolo snc, piano T, categoria D/8, rendita Euro 3.215,00.
Il dott. affermò che «il predetto, a dir poco cospicuo, patrimonio im- Parte_1
mobiliare su descritto sarebbe stato venduto per la cifra ridicola di € 339.000,00».
Tanto esposto, l'attore impugnò l'atto dispositivo compiuto da Controparte_1
con l'azione di simulazione e l'azione revocatoria.
Dedusse che «si impone quindi – innanzitutto, ed a monte – la dichiarazione di inefficacia/nullità per simulazione assoluta Notar del Persona_2
19/02/2020 (Rep. 9866 Racc. 4369; doc. 15) e ciò ex art. 1414 c.c.», essendosi proceduto ad «una intestazione fittizia degli immobili al solo scopo di evitarne l'aggressione da parte del dott. ovvero ad «una donazione, Parte_1
come tale nulla anche per difetto di forma (assenza dei testimoni)».
Chiese in subordine che l'atto fosse revocato ex art. 2901 c.c., ricorrendone a suo avviso i relativi presupposti.
2. I quattro convenuti si sono costituiti, resistendo alle domande.
ha eccepito di essere a sua volta creditore verso il Controparte_1 Parte_1
degli importi dovuti in conseguenza delle maggiori passività che erano risultare gravare il patrimonio della IA DD S.A.S. e dei danni dal medesimo
5
R.g.a.c.c. 4574/2023 arrecati a quello della Ha negato il carattere simulato della vendita CP_5
ed ha affermato che essa era stata realmente voluta al fine di attuare la divisione del patrimonio immobiliare ereditato unitamente ai germani, dai quali aveva rice- vuto un corrispettivo più che congruo. Ha concluso per il rigetto delle domande.
Anche i tre germani di si sono costituiti, contestando di essere Controparte_1
a conoscenza sia delle controversie esistenti tra il e il loro fratello Parte_1 [...]
che, ancor più, della circostanza che quest'ultimo fosse debitore verso il Pt_6
primo. Essi hanno concluso negli stessi termini.
3. E' noto che l'azione di simulazione, assoluta o relativa, e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in via alternativa o su- bordinata nello stesso giudizio, con la differenza che, nel primo caso, l'attore ri- mette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre, nel secondo, richiede espres- samente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, so- lo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esa- mini l'altra (così, da ultimo, Cass. n. 7121 del 2024).
Le richieste dell'attore impongono, dunque, lo scrutinio in via preventiva dell'azione di simulazione assoluta.
3.1. In fatto occorre evidenziare quanto segue.
Al tempo in cui compì l'atto impugnato era incontrovertibil- Controparte_1
mente debitore del Parte_1
Secondo quanto sarà accertato dalla sentenza, che il ha dedotto essere Parte_1
passato in giudicato senza che abbia dedotto il contrario, pro- Controparte_1
nunciata dal Tribunale di Napoli in data 9 marzo 2023, n.ro 2521/2023, sulle riunite opposizioni proposte dal compratore delle quote della società titolare della farmacia e di quelle della società immobiliare, a quel tempo il venditore Parte_1
era già creditore delle rate di prezzo che il compratore non aveva corri-
[...]
6
R.g.a.c.c. 4574/2023 sposto e, non constando che quest'ultimo abbia in seguito ripreso a versarle alle scadenze pattuite, diverrà creditore anche delle ulteriori ingenti somme dovutegli.
Al contempo, la ricordata pronuncia ha escluso la fondatezza delle ragioni oppo- ste da a giustificazione della cessazione dei pagamenti, osser- Controparte_1
vando che «le opposizioni si fondano, al contrario, sull'asserito comportamento contrario a buona fede dell'opposto che avrebbe sottaciuto e nascosto alla
contro
- parte la vera entità della situazione debitoria della
[...]
sia nella fase precontrattuale che all'atto della Parte_7
sottoscrizione delle scritture private tra le parti e nel corso del rapporto», ma «co- me, tuttavia, emerge dall'accordo integrativo del 23.09.2016 stipulato tra le parti,
e non disconosciuto dall'opponente, il prezzo della cessione della farmacia era sta- to pattuito in euro 7.048.846,02 “al lordo della posizione debitoria tutta sia della che della Parte_7 CP_5
, con la specificazione che la situazione debitoria è stata indicata, a titolo
[...]
esemplificativo, nei documenti contrassegnati dall'allegato A della suddetta scrit- tura e che “l'elencazione ha carattere meramente indicativo, nel senso che deve es- sere ricompresa ogni debito, passività, onere etc. riferibile alla gestione della
[...]
che della Parte_8 CP_5
fino alla data della cessione”», con la conseguenza che «pertanto, le posizioni
[...]
debitorie indicate dalle stesse parti nell'allegato A non costituivano un elenco tas- sativo, ciò che più rileva ai fini del giudizio è l'ulteriore specificazione contenuta nella scrittura privata del 23.09.2016 secondo cui “Per effetto di tale pattuizione la somma dovuta in pagamento al dott. (di cui al par. IV che Parte_1
segue) non potrà mai essere inferiore a euro 1.440.000,00”», e concludendo che
«la fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, concernente esclusivamente questa specifica quota del prezzo della cessione, non può essere in alcun modo inficiata dall'eventuale maggiore esposizione debitoria della Parte_9
7
[...]
R.g.a.c.c. 4574/2023 e/o della Parte_7 CP_5
avendo le parti concordato che il dott. aveva in ogni caso di- Parte_1
ritto al pagamento della somma di euro 1.440.000,00. Pagamento che doveva es- sere effettuato, secondo accordo delle parti, attraverso il versamento di una som- ma pari a euro 12.000,00 entro il 10 di ogni mese per 120 rate». Ha aggiunto il giudice del tribunale partenopeo che «infondata è anche la domanda riconvenzio- nale proposta dal dr. per ottenere il risarcimento dei danni as- Controparte_1
seritamente sofferti a causa del comportamento scorretto e contrario a buona fede che il dr. avrebbe tenuto nel corso delle trattative e in sede Parte_1
di stipula della cessione. In nessuno dei tre giudizi riuniti, infatti, l'opponente ha prodotto documentazione idonea a provare tali asseriti danni, non risultando agli atti il pagamento da parte dell'opponente dei debiti indicati nell'allegato A né del- la maggior parte di quelli scoperti successivamente alla cessione. Ad abundantiam si osserva, che come già evidenziato, dalle scritture private sottoscritte dalle parti emerge che l'elencazione dei debiti oggetto dell'accollo da parte del cessionario, odierno opponente, non fosse tassativa e che, pertanto, tutti i debiti sorti nel cor- so dell'attività della IA DD Salvatore del dr. DD Parte_7
e della siano stati trasferiti in capo all'opponente in virtù
[...] CP_5
del suddetto accollo. E ciò a prescindere da ogni altra ed eventuale questione si fosse in qualche modo palesata».
All'acquisto delle quote, in particolare della società immobiliare, parteciparono, divenendone anch'essi titolari e quindi soci, alcuni stretti congiunti non solo di
(il figlio ), ma anche dei germani (le figlie e Controparte_1 CP_10 CP_4 Pt_4
) e (la moglie ), congiunti che divennero tito- Pt_5 CP_2 Controparte_6
lari in complesso dei ¾ del capitale sociale della CP_5
E' dunque pienamente condivisibile l'assunto dell'attore secondo cui alla com- plessiva vicenda all'origine dell'ingente suo credito ha partecipato il pressoché in-
8
R.g.a.c.c. 4574/2023 tero gruppo familiare facente capo al suo debitore;
né giova a Controparte_3
la circostanza che egli risulta l'unico a non aver preso parte, né direttamente né indirettamente, alle dinamiche contrattuali derivanti dalla dismissione che Per_4
seppe fece in favore di dell'impresa titolare della Parte_1 Controparte_1
farmacia e dell'immobile in cui essa era esercitata, non potendosene predicare l'ignoranza delle medesime a causa dello stretto legame familiare con tutti gli altri aventi causa ed anzi dovendosi per questa ragione presumere la piena conoscenza di tutte le relative vicende.
Non è, in altri termini, errato supporre che l'acquisto delle quote della IA
DD abbia sin dall'origine coinvolto ed interessato tutti i germani Pt_10
risultando documentalmente dimostrato che essi, per la quasi totalità, finan-
[...]
ziarono l'operazione e parteciparono alla gestione attraverso propri congiunti.
L'ultimo dato di estremo rilievo è rappresentato dal successivo compimento, da parte di (l'unico esponente della famiglia NO personal- Controparte_1
mente obbligato verso il , di una serie di ulteriori atti dismissivi del Parte_1
suo patrimonio, immobiliare e societario.
3.2. E' noto che, in tema di prova da parte dei terzi della simulazione assoluta di un contratto di compravendita, i giudici di legittimità sogliono affermare che «la prova della simulazione assoluta che i terzi o i creditori sono chiamati a fornire ex art. 1417 c.c. può fondarsi su elementi presuntivi che normalmente sono la rego- la» (così Cass. n. 18347 del 2024).
E' stato anche puntualizzato che «ove l'azione di simulazione, proposta dal credi- tore di una delle parti di una compravendita immobiliare, si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza all'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto;
tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla
9
R.g.a.c.c. 4574/2023 dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce in simulazione è terzo rispetto ai contraenti» (così
Cass. n. 18347 del 2024, cit.).
Inoltre, «in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta di un con- tratto, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico» (così
Cass. n. 22801 del 2014).
Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, la domanda di simulazione as- soluta merita l'accoglimento.
Agli elementi fattuali illustrati in precedenza si aggiungono le seguenti ulteriori considerazioni.
Il motivo, unanimemente addotto dai convenuti a giustificazione dell'atto disposi- tivo compiuto da e della partecipazione ad esso da parte dei Controparte_1
suoi germani, non è credibile.
La tesi, in altri termini, che con esso i germani avessero inteso procedere CP_1
allo scioglimento della comunione ereditaria è smentita dal rilievo che l'unico ef- fetto prodotto dalla vendita impugnata da fu la dismissione Parte_1
delle quote (per lo più pari ad 1/4) detenute da nel cospicuo Controparte_1
patrimonio immobiliare condiviso con i germani, per i quali però l'atto ebbe un mero effetto incrementativo delle relative partecipazioni, senza dunque l'attuazione di un reale effetto divisorio tra i quattro germani.
Non vi è, infine, prova alcuna del pagamento del prezzo, risultando dal contratto che alla parte acquirente furono consegnati «i seguenti 3 (tre) assegni bancari non trasferibili, ciascuno del medesimo importo di Euro 113.000,00 (centotredicimila virgola zero zero), tutti tratti in data odierna sulla banca Intesa Sanpaolo S.p.A. -
10
R.g.a.c.c. 4574/2023 Filiale di Caivano 01 in favore del venditore, e precisamente: - assegno n.
1066436847-08, - assegno n. 1072984872-11, - assegno n. 8348228022-04», ma non essendo stato (dedotto e) dimostrato dai convenuti, a fronte dell'espressa de- duzione del del carattere fittizio della vendita, che essi furono effetti- Parte_1
vamente incassati.
Rilievo, quest'ultimo, che priva di qualsiasi decisività l'assunto della congruità del prezzo pattuito, aspetto del quale è comunque lecito dubitare ove si tenga del numero e delle dimensioni delle unità immobiliari che ne furono oggetto e dei va- lori di stima sintetica proposti dal perito di parte.
La sintetica valutazione degli elencati fatti noti (unitamente alla considerazione che «ai fini dell'indagine sulla simulazione, le risultanze dell'atto pubblico non sono decisive, perché la sua efficacia probatoria riguarda la provenienza delle di- chiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presen- za, e non l'intrinseca verità delle dichiarazioni, né la rispondenza dei fatti alla vera intenzione delle parti. La conformità al reale interno volere di tali manifestazioni di volontà può, quindi, essere contrastata con ogni mezzo di prova nei casi con- templati dall'art. 1417 c.c., ivi compresa la prova per presunzioni»: cfr. Cass. n.
18347 del 2024) induce a concludere che mediante l'atto impugnato CP_1
intese, allorché aveva già cessato di onorare il pagamento delle rate di
[...]
prezzo (che nel contratto preliminare stipulato con il erano state quali- Parte_1
ficate in termini di rendita vitalizia), rate che comunque non risulta aver più paga- to in seguito, privare il creditore della possibilità di aggredire il suo cospicuo pa- trimonio immobiliare, compiendo un atto globalmente dismissivo cui seguirono, in palese protratta attuazione del medesimo disegno, altri atti depauperativi della sua generica garanzia patrimoniale.
Ed induce a ritenere che gli acquirenti germani e CP_4 Pt_1 Parte_11
, che nei circa dieci anni seguiti al decesso del padre avevano lasciato pres-
[...]
11
R.g.a.c.c. 4574/2023 soché inalterata la comunione ereditaria (salvo effettuare modeste cessioni di sin- gole unità immobiliari nel corso del 2015, avvenute peraltro mediante cessioni a terzi, non dunque ai coeredi), consapevoli della situazione debitoria del fratello verso il derivante dall'acquisto della farmacia cui due di loro CP_1 Parte_1
avevano indirettamente partecipato mediante propri stretti congiunti, furono par- tecipi delle finalità autodepauperative perseguite dal fratello.
4. Le spese seguono la soccombenza.
Vertendosi in caso di prestazione giudiziale dell'avvocato resa a favore di un solo soggetto contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale senza la ne- cessità di esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti contro i quali è stato esercitato il patrocinio, il compenso va liquidato in applicazione dell'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014 e, dunque, mediante ri- duzione del 30% del compenso liquidabile per l'assistenza contro un solo soggetto e successivo aumento nella misura e nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 4 (Cass.
n. 2022 del 18047).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti di , ,
[...] Controparte_1 CP_4 Parte_12
e :
[...] Controparte_3
a) dichiara la simulazione assoluta del contratto di vendita stipulato con atto per notaio del 19/02/2020, rep. n. 9866 e racc. n. 4369, trascritto Persona_2
presso la Conservatoria dei RRII di Napoli 2 in data 12/3/2020, ai numeri di reg. gen. 11182 e reg. part. 8503;
b) condanna i convenuti in solido a rifondere le spese di lite a Parte_13
liquidandole in 545,00 € per esborsi, 15.000,00 € per compensi e 2.250,00 €
[...]
per rimborso spese forfetarie, oltre cp ed iva se dovuti;
distrae le somme in favore dell'avv. Bruno Sellitti.
12
R.g.a.c.c. 4574/2023 Così deciso in Aversa, il 12/03/2025.
13
R.g.a.c.c. 4574/2023
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 4574 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c.
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Bruno Sellitti (c.f. C.F._2
ATTORE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Pasquale Coppola (c.f. C.F._4
CONVENUTO
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._5
dall'avv. Marco Cerchia (c.f. C.F._6
CONVENUTO
E
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_3 C.F._7
Mauro Amendola (c.f. (c.f. C.F._8 Parte_2
) e (c.f. ), eletti- C.F._9 Parte_3 C.F._10 vamente domiciliati in Aversa alla Via Filippo Saporito n. 56 presso lo studio dell'avv. Carlo Maria Palmiero
CONVENUTO
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_4 C.F._11
Domenico Pagliuca (c.f. ), domiciliato in Aversa, alla Via C.F._12
Ettore Corcioni n. 78, presso il suo studio
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo notificato nell'aprile 2023, espose Parte_1
che:
1) con contratto preliminare del 01/09/2016 si era impegnato a cedere al dott.
la quota di partecipazione da lui detenuta nel capitale sociale Controparte_1
della IA DD S.A.S., quota pari al 99,50 %;
2) con il medesimo contratto aveva assunto l'obbligo di vendere al dott. CP_1
, o a persona fisica o giuridica da lui designata, gli immobili siti in Napo-
[...]
li, al Viale Colli Aminei numeri 249/253, all'interno dei quali era esercitata l'attività di farmacia, consistenti in un corposo compendio immobiliare articolato su tre piani ed esteso alcune centinaia di metri quadrati;
3) più precisamente, il dott. si era impegnato a cedere la sua Parte_1
quota di partecipazione totalitaria, pari quindi al 100% del capitale sociale, della società con sede in Napoli, al Viale Kennedy 5, nel cui patrimonio CP_5
i predetti beni immobili erano stati conferiti;
4) il prezzo della cessione era stato stabilito in € 7.192.846,02, da pagarsi con le seguenti modalità: - € 26.000,00 contestualmente alla sottoscrizione del prelimi- nare;
- € 2.832.261,00 a mezzo di accollo della debitoria gravante in capo al ce- dente verso i propri fornitori;
- € 408.387,02 a mezzo di accollo della debitoria
2
R.g.a.c.c. 4574/2023 gravante in capo al cedente per debiti fiscali;
- € 2.368.198,00 a mezzo di accollo della debitoria gravante in capo al cedente verso gli istituti di credito;
- €
1.584.000,00 in favore del dott. in particolare, quest'ultima Parte_1
parte del corrispettivo doveva essere corrisposta in 11 anni, mediante 132 rate mensili, ciascuna dell'importo di € 12.000,00;
5) al contratto preliminare avevano fatto seguito due contratti definitivi, entrambi stipulati con atti pubblici ricevuti dal notaio in data 12/09/2016, Persona_1
con il primo dei quali il dott. aveva ceduto al dott. Parte_1 Controparte_1
la sua intera quota di partecipazione, pari al 99,50%, nella IA DD di
Salvatore DD Sas, mentre con il secondo egli aveva ceduto ai sigg.ri
[...]
, , , e Pt_4 Parte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
(tutti parenti del dott. e da lui indicati) la sua intera quota
[...] Controparte_1
di partecipazione, pari al 100,00% del capitale sociale, alla CP_5
6) con scrittura privata del 23/09/2016 il dott. ed il dott. Parte_1
si erano dati reciprocamente atto che, ferme le altre pattuizioni Controparte_1
relative agli accolli dei debiti, la parte di corrispettivo dovuta dal compratore al venditore era pari alla minor somma di € 1.440.000,00, da pagarsi in 10 anni, con
120 rate mensili, ciascuna di € 12.000,00, in seguito rimodulate, su richiesta del dott. , non in rate mensili anticipate di € 12.000,00 ma in rate Controparte_1
costanti di € 3.000,00 ogni dieci giorni, con conseguente incremento dell'originario termine decennale di pagamento.
L'attore aggiunse che il dott. , dopo aver inizialmente pagato le rate do- CP_1
vute fino al mese di gennaio 2018 per complessivi € 176.000,00, si era reso moro- so nel pagamento delle rate successive al mese di aprile 2018, sicché egli aveva agi- to per ottenere una misura cautelare a garanzia del pagamento del residuo capitale dovuto, e ciò sul presupposto della decadenza dal beneficio del termine dell' , senza però conseguirla. CP_1
3
R.g.a.c.c. 4574/2023 Il quindi espose che, chiesti ed ottenuti tre decreti ingiuntivi per il pa- Parte_1
gamento delle rate di prezzo via via rimaste impagate, le tre riunite opposizioni proposte da erano state decise con la sentenza numero 2521 Controparte_1
del 2023 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 09/03/2023, oramai coperta da giudicato, che, respingendo «tutte le domande, anche riconvenzionali, formu- late dal dott. e dalla IA DD SA (oggi Controparte_1 [...]
», aveva reso «incontrovertibile il diritto di credito del dott. Controparte_9
… pari, allo stato, ad oltre un milione di euro». Parte_1
L'attore aggiunse che «in previsione della sicura condanna il dott. CP_8
ha pensato bene di rendersi del tutto impossidente;
onde frustrare le aspetta-
[...]
tive di riscossione del credito del dott. , aveva «con atto per Parte_1
Notar del 19/02/2020 (…), quindi ben dopo l'avvio delle suddet- Persona_2
te azioni esecutive da parte dell'odierno attore, (…) venduto in blocco pressocché tutti i suoi beni, ai propri germani», , e Controparte_3 CP_4 [...]
, ai quali aveva trasferito, in comunione e pro indiviso tra loro, la Persona_3
quota pari ai 3/12 (tre dodicesimi) del diritto di piena proprietà delle unità im- mobiliari costituenti l'intero fabbricato da terra a cielo sito nel Comune di Caiva- no (NA) aventi accesso dalla traversa che si diparte dal civico n. 308 del Corso
Umberto (tre appartamenti e un locale deposito), la quota pari ai 3/12 (tre dodi- cesimi) del diritto di piena proprietà delle unità immobiliari costituenti l'intero fabbricato da terra a cielo, con annessa area scoperta pertinenziale, sito nel Co- mune di Caivano (NA) alla Via Fratelli Rosselli n. 14 (cinque locali deposito, tre appartamenti ed una tettoia), la quota pari ai 3/12 (tre dodicesimi) del diritto di piena proprietà delle unità immobiliari costituenti l'intero fabbricato da terra a cielo, con annessa area scoperta pertinenziale, sito nel Comune di Caivano (NA) alla Via Fratelli Rosselli (quattro locali deposito e tre appartamenti), la quota pari ai 3/12 (tre dodicesimi) del diritto di piena proprietà delle seguenti unità immobi-
4
R.g.a.c.c. 4574/2023 liari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Caivano (NA) alla Via Gu- glielmo Marconi n. 46 (già n. 44) (due appartamenti), la quota pari ai 3/12 (tre dodicesimi) del diritto di piena proprietà delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Casoria (NA) alla Via Crescenzo Casillo n. 25 (due locali commerciali e due locali deposito), la quota pari ai 3/6 (tre sesti) del diritto di piena proprietà della consistenza immobiliare sita nel Comune di Caivano
(NA) alla Via San Paolo rappresentata dal locale deposito a destinazione commer- ciale, con annessa area di corte in proprietà esclusiva, confinante con la Via San
Paolo e con particelle 385, 386, 245, 722 e 721, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Caivano con i seguenti dati: foglio 27, particella 79, subalterno 1,
Via San Paolo snc, piano T, categoria D/8, rendita Euro 3.215,00.
Il dott. affermò che «il predetto, a dir poco cospicuo, patrimonio im- Parte_1
mobiliare su descritto sarebbe stato venduto per la cifra ridicola di € 339.000,00».
Tanto esposto, l'attore impugnò l'atto dispositivo compiuto da Controparte_1
con l'azione di simulazione e l'azione revocatoria.
Dedusse che «si impone quindi – innanzitutto, ed a monte – la dichiarazione di inefficacia/nullità per simulazione assoluta Notar del Persona_2
19/02/2020 (Rep. 9866 Racc. 4369; doc. 15) e ciò ex art. 1414 c.c.», essendosi proceduto ad «una intestazione fittizia degli immobili al solo scopo di evitarne l'aggressione da parte del dott. ovvero ad «una donazione, Parte_1
come tale nulla anche per difetto di forma (assenza dei testimoni)».
Chiese in subordine che l'atto fosse revocato ex art. 2901 c.c., ricorrendone a suo avviso i relativi presupposti.
2. I quattro convenuti si sono costituiti, resistendo alle domande.
ha eccepito di essere a sua volta creditore verso il Controparte_1 Parte_1
degli importi dovuti in conseguenza delle maggiori passività che erano risultare gravare il patrimonio della IA DD S.A.S. e dei danni dal medesimo
5
R.g.a.c.c. 4574/2023 arrecati a quello della Ha negato il carattere simulato della vendita CP_5
ed ha affermato che essa era stata realmente voluta al fine di attuare la divisione del patrimonio immobiliare ereditato unitamente ai germani, dai quali aveva rice- vuto un corrispettivo più che congruo. Ha concluso per il rigetto delle domande.
Anche i tre germani di si sono costituiti, contestando di essere Controparte_1
a conoscenza sia delle controversie esistenti tra il e il loro fratello Parte_1 [...]
che, ancor più, della circostanza che quest'ultimo fosse debitore verso il Pt_6
primo. Essi hanno concluso negli stessi termini.
3. E' noto che l'azione di simulazione, assoluta o relativa, e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in via alternativa o su- bordinata nello stesso giudizio, con la differenza che, nel primo caso, l'attore ri- mette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre, nel secondo, richiede espres- samente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, so- lo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esa- mini l'altra (così, da ultimo, Cass. n. 7121 del 2024).
Le richieste dell'attore impongono, dunque, lo scrutinio in via preventiva dell'azione di simulazione assoluta.
3.1. In fatto occorre evidenziare quanto segue.
Al tempo in cui compì l'atto impugnato era incontrovertibil- Controparte_1
mente debitore del Parte_1
Secondo quanto sarà accertato dalla sentenza, che il ha dedotto essere Parte_1
passato in giudicato senza che abbia dedotto il contrario, pro- Controparte_1
nunciata dal Tribunale di Napoli in data 9 marzo 2023, n.ro 2521/2023, sulle riunite opposizioni proposte dal compratore delle quote della società titolare della farmacia e di quelle della società immobiliare, a quel tempo il venditore Parte_1
era già creditore delle rate di prezzo che il compratore non aveva corri-
[...]
6
R.g.a.c.c. 4574/2023 sposto e, non constando che quest'ultimo abbia in seguito ripreso a versarle alle scadenze pattuite, diverrà creditore anche delle ulteriori ingenti somme dovutegli.
Al contempo, la ricordata pronuncia ha escluso la fondatezza delle ragioni oppo- ste da a giustificazione della cessazione dei pagamenti, osser- Controparte_1
vando che «le opposizioni si fondano, al contrario, sull'asserito comportamento contrario a buona fede dell'opposto che avrebbe sottaciuto e nascosto alla
contro
- parte la vera entità della situazione debitoria della
[...]
sia nella fase precontrattuale che all'atto della Parte_7
sottoscrizione delle scritture private tra le parti e nel corso del rapporto», ma «co- me, tuttavia, emerge dall'accordo integrativo del 23.09.2016 stipulato tra le parti,
e non disconosciuto dall'opponente, il prezzo della cessione della farmacia era sta- to pattuito in euro 7.048.846,02 “al lordo della posizione debitoria tutta sia della che della Parte_7 CP_5
, con la specificazione che la situazione debitoria è stata indicata, a titolo
[...]
esemplificativo, nei documenti contrassegnati dall'allegato A della suddetta scrit- tura e che “l'elencazione ha carattere meramente indicativo, nel senso che deve es- sere ricompresa ogni debito, passività, onere etc. riferibile alla gestione della
[...]
che della Parte_8 CP_5
fino alla data della cessione”», con la conseguenza che «pertanto, le posizioni
[...]
debitorie indicate dalle stesse parti nell'allegato A non costituivano un elenco tas- sativo, ciò che più rileva ai fini del giudizio è l'ulteriore specificazione contenuta nella scrittura privata del 23.09.2016 secondo cui “Per effetto di tale pattuizione la somma dovuta in pagamento al dott. (di cui al par. IV che Parte_1
segue) non potrà mai essere inferiore a euro 1.440.000,00”», e concludendo che
«la fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, concernente esclusivamente questa specifica quota del prezzo della cessione, non può essere in alcun modo inficiata dall'eventuale maggiore esposizione debitoria della Parte_9
7
[...]
R.g.a.c.c. 4574/2023 e/o della Parte_7 CP_5
avendo le parti concordato che il dott. aveva in ogni caso di- Parte_1
ritto al pagamento della somma di euro 1.440.000,00. Pagamento che doveva es- sere effettuato, secondo accordo delle parti, attraverso il versamento di una som- ma pari a euro 12.000,00 entro il 10 di ogni mese per 120 rate». Ha aggiunto il giudice del tribunale partenopeo che «infondata è anche la domanda riconvenzio- nale proposta dal dr. per ottenere il risarcimento dei danni as- Controparte_1
seritamente sofferti a causa del comportamento scorretto e contrario a buona fede che il dr. avrebbe tenuto nel corso delle trattative e in sede Parte_1
di stipula della cessione. In nessuno dei tre giudizi riuniti, infatti, l'opponente ha prodotto documentazione idonea a provare tali asseriti danni, non risultando agli atti il pagamento da parte dell'opponente dei debiti indicati nell'allegato A né del- la maggior parte di quelli scoperti successivamente alla cessione. Ad abundantiam si osserva, che come già evidenziato, dalle scritture private sottoscritte dalle parti emerge che l'elencazione dei debiti oggetto dell'accollo da parte del cessionario, odierno opponente, non fosse tassativa e che, pertanto, tutti i debiti sorti nel cor- so dell'attività della IA DD Salvatore del dr. DD Parte_7
e della siano stati trasferiti in capo all'opponente in virtù
[...] CP_5
del suddetto accollo. E ciò a prescindere da ogni altra ed eventuale questione si fosse in qualche modo palesata».
All'acquisto delle quote, in particolare della società immobiliare, parteciparono, divenendone anch'essi titolari e quindi soci, alcuni stretti congiunti non solo di
(il figlio ), ma anche dei germani (le figlie e Controparte_1 CP_10 CP_4 Pt_4
) e (la moglie ), congiunti che divennero tito- Pt_5 CP_2 Controparte_6
lari in complesso dei ¾ del capitale sociale della CP_5
E' dunque pienamente condivisibile l'assunto dell'attore secondo cui alla com- plessiva vicenda all'origine dell'ingente suo credito ha partecipato il pressoché in-
8
R.g.a.c.c. 4574/2023 tero gruppo familiare facente capo al suo debitore;
né giova a Controparte_3
la circostanza che egli risulta l'unico a non aver preso parte, né direttamente né indirettamente, alle dinamiche contrattuali derivanti dalla dismissione che Per_4
seppe fece in favore di dell'impresa titolare della Parte_1 Controparte_1
farmacia e dell'immobile in cui essa era esercitata, non potendosene predicare l'ignoranza delle medesime a causa dello stretto legame familiare con tutti gli altri aventi causa ed anzi dovendosi per questa ragione presumere la piena conoscenza di tutte le relative vicende.
Non è, in altri termini, errato supporre che l'acquisto delle quote della IA
DD abbia sin dall'origine coinvolto ed interessato tutti i germani Pt_10
risultando documentalmente dimostrato che essi, per la quasi totalità, finan-
[...]
ziarono l'operazione e parteciparono alla gestione attraverso propri congiunti.
L'ultimo dato di estremo rilievo è rappresentato dal successivo compimento, da parte di (l'unico esponente della famiglia NO personal- Controparte_1
mente obbligato verso il , di una serie di ulteriori atti dismissivi del Parte_1
suo patrimonio, immobiliare e societario.
3.2. E' noto che, in tema di prova da parte dei terzi della simulazione assoluta di un contratto di compravendita, i giudici di legittimità sogliono affermare che «la prova della simulazione assoluta che i terzi o i creditori sono chiamati a fornire ex art. 1417 c.c. può fondarsi su elementi presuntivi che normalmente sono la rego- la» (così Cass. n. 18347 del 2024).
E' stato anche puntualizzato che «ove l'azione di simulazione, proposta dal credi- tore di una delle parti di una compravendita immobiliare, si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza all'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto;
tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla
9
R.g.a.c.c. 4574/2023 dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce in simulazione è terzo rispetto ai contraenti» (così
Cass. n. 18347 del 2024, cit.).
Inoltre, «in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta di un con- tratto, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico» (così
Cass. n. 22801 del 2014).
Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, la domanda di simulazione as- soluta merita l'accoglimento.
Agli elementi fattuali illustrati in precedenza si aggiungono le seguenti ulteriori considerazioni.
Il motivo, unanimemente addotto dai convenuti a giustificazione dell'atto disposi- tivo compiuto da e della partecipazione ad esso da parte dei Controparte_1
suoi germani, non è credibile.
La tesi, in altri termini, che con esso i germani avessero inteso procedere CP_1
allo scioglimento della comunione ereditaria è smentita dal rilievo che l'unico ef- fetto prodotto dalla vendita impugnata da fu la dismissione Parte_1
delle quote (per lo più pari ad 1/4) detenute da nel cospicuo Controparte_1
patrimonio immobiliare condiviso con i germani, per i quali però l'atto ebbe un mero effetto incrementativo delle relative partecipazioni, senza dunque l'attuazione di un reale effetto divisorio tra i quattro germani.
Non vi è, infine, prova alcuna del pagamento del prezzo, risultando dal contratto che alla parte acquirente furono consegnati «i seguenti 3 (tre) assegni bancari non trasferibili, ciascuno del medesimo importo di Euro 113.000,00 (centotredicimila virgola zero zero), tutti tratti in data odierna sulla banca Intesa Sanpaolo S.p.A. -
10
R.g.a.c.c. 4574/2023 Filiale di Caivano 01 in favore del venditore, e precisamente: - assegno n.
1066436847-08, - assegno n. 1072984872-11, - assegno n. 8348228022-04», ma non essendo stato (dedotto e) dimostrato dai convenuti, a fronte dell'espressa de- duzione del del carattere fittizio della vendita, che essi furono effetti- Parte_1
vamente incassati.
Rilievo, quest'ultimo, che priva di qualsiasi decisività l'assunto della congruità del prezzo pattuito, aspetto del quale è comunque lecito dubitare ove si tenga del numero e delle dimensioni delle unità immobiliari che ne furono oggetto e dei va- lori di stima sintetica proposti dal perito di parte.
La sintetica valutazione degli elencati fatti noti (unitamente alla considerazione che «ai fini dell'indagine sulla simulazione, le risultanze dell'atto pubblico non sono decisive, perché la sua efficacia probatoria riguarda la provenienza delle di- chiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presen- za, e non l'intrinseca verità delle dichiarazioni, né la rispondenza dei fatti alla vera intenzione delle parti. La conformità al reale interno volere di tali manifestazioni di volontà può, quindi, essere contrastata con ogni mezzo di prova nei casi con- templati dall'art. 1417 c.c., ivi compresa la prova per presunzioni»: cfr. Cass. n.
18347 del 2024) induce a concludere che mediante l'atto impugnato CP_1
intese, allorché aveva già cessato di onorare il pagamento delle rate di
[...]
prezzo (che nel contratto preliminare stipulato con il erano state quali- Parte_1
ficate in termini di rendita vitalizia), rate che comunque non risulta aver più paga- to in seguito, privare il creditore della possibilità di aggredire il suo cospicuo pa- trimonio immobiliare, compiendo un atto globalmente dismissivo cui seguirono, in palese protratta attuazione del medesimo disegno, altri atti depauperativi della sua generica garanzia patrimoniale.
Ed induce a ritenere che gli acquirenti germani e CP_4 Pt_1 Parte_11
, che nei circa dieci anni seguiti al decesso del padre avevano lasciato pres-
[...]
11
R.g.a.c.c. 4574/2023 soché inalterata la comunione ereditaria (salvo effettuare modeste cessioni di sin- gole unità immobiliari nel corso del 2015, avvenute peraltro mediante cessioni a terzi, non dunque ai coeredi), consapevoli della situazione debitoria del fratello verso il derivante dall'acquisto della farmacia cui due di loro CP_1 Parte_1
avevano indirettamente partecipato mediante propri stretti congiunti, furono par- tecipi delle finalità autodepauperative perseguite dal fratello.
4. Le spese seguono la soccombenza.
Vertendosi in caso di prestazione giudiziale dell'avvocato resa a favore di un solo soggetto contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale senza la ne- cessità di esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti contro i quali è stato esercitato il patrocinio, il compenso va liquidato in applicazione dell'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014 e, dunque, mediante ri- duzione del 30% del compenso liquidabile per l'assistenza contro un solo soggetto e successivo aumento nella misura e nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 4 (Cass.
n. 2022 del 18047).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti di , ,
[...] Controparte_1 CP_4 Parte_12
e :
[...] Controparte_3
a) dichiara la simulazione assoluta del contratto di vendita stipulato con atto per notaio del 19/02/2020, rep. n. 9866 e racc. n. 4369, trascritto Persona_2
presso la Conservatoria dei RRII di Napoli 2 in data 12/3/2020, ai numeri di reg. gen. 11182 e reg. part. 8503;
b) condanna i convenuti in solido a rifondere le spese di lite a Parte_13
liquidandole in 545,00 € per esborsi, 15.000,00 € per compensi e 2.250,00 €
[...]
per rimborso spese forfetarie, oltre cp ed iva se dovuti;
distrae le somme in favore dell'avv. Bruno Sellitti.
12
R.g.a.c.c. 4574/2023 Così deciso in Aversa, il 12/03/2025.
13
R.g.a.c.c. 4574/2023
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello