Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 26/06/2025, n. 4767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4767 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 04767/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02651/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2651 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Immacolata Ilardi, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Cercola, Via Rubinacci n. 2 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS-/FUN/I/1630 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno – Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 15/02/2022 notificato in data 10/03/2022 con il quale è stata inflitta al Vice Questore della Polizia Di stato dott. -OMISSIS-, per la violazione della fattispecie prevista dall’art. 4, n. 18 del DPR 25/10/1981 n. 737, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 2/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, per la mancanza che, ai soli fini matricolari, sinteticamente si riporta nella seguente motivazione: “ vice questore di Polizia di Stato, poneva in essere una condotta caratterizzata da indebita ingerenza, intervenendo nell’attività di altri uffici di Pubblica Sicurezza con numerose telefonate per questioni private inerenti la locazione di un immobile di sua proprietà, limitandosi a redigere una relazione al proprio Questore solamente a distanza di molti giorni dall’accaduto. Inoltre, nella gestione della locazione di un altro immobile di sua proprietà, non provvedeva alla registrazione del contratto, dichiarando di adempiere solo agli oneri fiscali, peraltro dopo che la vicenda era già emersa. Nella circostanza assumeva un comportamento non conforme al decoro delle funzioni rivestite e non rispondente ai canoni di correttezza e deontologia professionale che devono sempre ispirare il modus agendi di un funzionario della Polizia di Stato ”, nonché di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 10 giugno 2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 8 maggio 2022 e depositato in data 26 maggio 2022 il deducente ha rappresentato quanto segue.
In data 8 aprile 2021 è stato avviato nei confronti del ricorrente il procedimento disciplinare n. 33-C/1630 (con affidamento dell’incarico di condurre l’inchiesta ex art. 19 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737).
Il 15 aprile 2021 al ricorrente sono stati contestati gli addebiti relativi alla inchiesta disciplinare di cui sopra, ed in particolare l’infrazione disciplinare di cui all’art. 6, n. 1 in relazione all’art. 4, nn. 3 e 18, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, con l’invito a presentare giustificazioni entro dieci giorni; nei termini indicati il ricorrente ha presentato le proprie giustificazioni.
In data 18 maggio 2021, stante la complessità degli accertamenti istruttori espletati e la necessità di svolgere anche specifiche attività integrative richieste dall’interessato, è stata richiesta la proroga di ulteriori giorni quindici per la consegna della relazione conclusiva; nella medesima data il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha concesso la richiesta proroga.
La relazione istruttoria conclusiva è stata depositata in data 1 giugno 2021; da tale relazione conclusiva risultavano sussistere gli addebiti originariamente contestati al deducente, per cui il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza -OMISSIS-, in data 13 agosto 2021, ha ritenuto di acquisire il parere del Consiglio Centrale di Disciplina.
Il Consiglio Centrale di Disciplina in data 3 novembre 2021 ha preso visione degli atti del procedimento disciplinare de quo , e con nota NC/CCD/13515 RIS del 3 novembre 2021 notificata in data 4 novembre 2021, ha convocato il deducente per il 18 novembre 2021.
In data 10 marzo 2022 è stato notificato al ricorrente il decreto n. -OMISSIS-/FUN/I/1630 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno – Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 15 febbraio 2022, con il quale è stata inflitta, per la violazione della fattispecie prevista dall’art. 4, n. 18, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 2/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.
Con l’atto introduttivo del giudizio il deducente ha avanzato la domanda in epigrafe.
1.1. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno che, con memoria depositata in data 12 marzo 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.2. La parte ricorrente, con memoria depositata in data 23 marzo 2025, ha insistito per l’integrale accoglimento del ricorso, e quindi, per l’annullamento del decreto impugnato.
1.3. All’udienza straordinaria del giorno 10 giugno 2025, presente il difensore della parte ricorrente, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, nonché dell’art. 24 della Costituzione, dell’art. 103 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 e dell’art. 31 del DPR 737/81, nonché per eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti, sproporzione, ingiustizia grave e manifesta, sviamento .
Per il deducente, in sintesi, tra le note del Questore di Napoli n. 2.8.3/9126 e n. 2.8.3/9128, entrambe del 29 maggio 2020, e la successiva nota di riscontro del 16 giugno 2020 n. 2.8.3/9268, concernenti il comportamento del deducente in occasione della locazione di alcune unità immobiliari di sua proprietà e la contestazione dell’addebito notificata in data 15 aprile 2021 sono passati circa dieci mesi, ovvero un tempo che va ben oltre quella immediatezza della contestazione dell’addebito prevista dall’art. 103 del richiamato D.P.R. (applicabile per espressa previsione dell’art. 31 del d.P.R. 737/1981 agli impiegati della Polizia di Stato).
Osserva il deducente che l’approfondito esame della documentazione e dei fatti oggetto di contestazione deve comunque essere effettuato in un tempo celere (conforme al “subito” della norma), e comunque in un tempo ben più breve di quello occorso nella fattispecie all’Amministrazione per giungere alla contestazione degli addebiti: ed infatti, nel caso specifico, gli incombenti istruttori sono stati concretamente disposti solo dopo dieci mesi dalle note del Questore di Napoli, in evidente violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento dell’azione della Pubblica Amministrazione oltre che del diritto di difesa dal ricorrente.
Infatti, lamenta l’esponente, un tempo così lungo non può che essere stato lesivo del diritto di difesa del ricorrente, sottoposto sine die ad accertamenti ed indagini senza comprenderne il motivo e senza potervi porre, ove possibile, rimedio; né può valere il principio secondo cui l’attivazione dell’azione disciplinare è rispettosa dei tempi indicati dall’art. 103 citato, anche se i necessari e prodromici accertamenti istruttori hanno impegnato la P.A. in accertamenti complessi e temporalmente significativi, posto che l’oggettiva inerzia della P.A., non giustificata da alcuna esigenza procedurale, che non ha predisposto adeguati accertamenti istruttori al momento stesso della conoscenza del fatto, non può costituire una giustificazione in grado di dilatare i tempi della successiva contestazione disciplinare.
Aggiunge il deducente che lo speciale sistema sanzionatorio, previsto dall’art. 12 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 per gli appartenenti alla Polizia di Stato, sebbene non preveda che la contestazione disciplinare all’operatore di polizia debba avvenire in un termine perentorio, per espresso rinvio normativo, deve essere combinato con la previsione dell’art. 103 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in forza del quale la contestazione degli addebiti deve avvenire “subito”; è opinione ormai consolidata e pacifica che ciò significhi una ragionevole prontezza e tempestività nella contestazione, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti preliminari, nonché allo svolgimento effettivo dell’iter procedimentale, mentre nel caso in esame la P.A. ha, inspiegabilmente e illogicamente, procrastinato per oltre dieci mesi, gli accertamenti istruttori in merito ai fatti contestati.
Lamenta l’esponente che la tardiva predisposizione di accertamenti istruttori ha, quindi, solo aggravato l’iter procedimentale e violato il principio di celerità dei procedimenti amministrativi, atteso che la P.A. non può utilizzare metodi e sistemi dilatori, non necessari, né indispensabili alla definizione del provvedimento nei termini e secondo la funzionalità ad essa propria; l’aver procrastinato, senza alcuna plausibile ragione logico giuridica, i termini della opportuna verifica dei fatti, non può, poi, costituire la giustificazione per la tardiva contestazione disciplinare. La sola percezione del fatto impone alla P.A. di attivarsi ed operare scelte immediate che possono e, in alcuni casi, devono comportare ulteriori approfondimenti istruttori, ma la tempistica per tale conseguente attività non può essere lasciata al mero arbitrio dell’Amministrazione.
In conclusione, per l’esponente, consentire che l’avvio dell’azione disciplinare sia affidata alle mere scelte temporali della P.A., significa pregiudicare oltremodo i diritti della parte, in spregio anche ai principi di valore costituzionale che presiedono ogni attività amministrativa con valenza limitativa della sfera giuridica altrui.
1.1. Il motivo è infondato.
1.1.1. L’art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 prevede che “ Il capo dell'ufficio che a norma dell'art. 100 è competente ad irrogare la censura deve compiere gli accertamenti del caso e, ove ritenga che sia da irrogare una sanzione più grave della censura, rimette gli atti all'ufficio del personale. L'ufficio del personale che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare commessa da un impiegato svolge gli opportuni accertamenti preliminari e, ove ritenga che il fatto sia punibile con la sanzione della censura, rimette gli atti al competente capo ufficio; negli altri casi contesta subito gli addebiti all'impiegato invitandolo a presentare le giustificazioni ”.
La giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che, ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, nei procedimenti preordinati all’applicazione di sanzioni disciplinari a carico del personale della Polizia di Stato, il termine, pur sollecito, per la contestazione degli addebiti ha carattere ordinatorio; in particolare, il Regolamento di Disciplina per il personale appartenente alla Polizia di Stato non prevede uno specifico termine per l’avvio del procedimento disciplinare; in forza del rinvio previsto dall’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, si applica l’art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il quale prevede - come visto - che la contestazione degli addebiti avvenga “subito”, ponendo così un principio di ordine generale, che lascia impregiudicata, a favore dell’Amministrazione, la sequenza temporale necessaria per la valutazione delle singole situazioni secondo la gravità dell’infrazione e la complessità degli accertamenti e il tempo occorrente per gli accertamenti non può ritenersi lesivo del diritto di difesa, essendo, altresì, preordinato a consentire all’Amministrazione di maturare una ponderata decisione sul “se” esercitare, o meno, l’azione disciplinare (cfr., ex multis , T.A.R. Sardegna, sez. I, 3 giugno 2025, n. 497 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
Orbene, costituisce ius receptum che - quanto alla tempestività dell'inizio di un procedimento disciplinare - l'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 deve essere interpretato nel senso che il Legislatore non ha inteso vincolare l'Amministrazione all'osservanza di un termine fisso (cfr. Cons. Stato, sez. I, 5 maggio 2025, n. 434).
Ed invero, la locuzione “subito” prevista dal richiamato dettato normativo va interpretata come termine ordinatorio e non perentorio; ciò rappresenta un’ulteriore tutela per il soggetto nei cui confronti è intentato il singolo procedimento disciplinare, il quale, tutelato dall’accertamento specifico e caso per caso compiuto dall’Amministrazione vedrà una garanzia ulteriore del suo diritto di difesa (cfr. cit. T.A.R. Sardegna, sez. I, 3 giugno 2025, n. 497).
In definitiva, il principio di immediatezza della contestazione disciplinare va inteso in senso relativo (cfr., ex multis , T.A.R. Toscana, sez. I, 14 maggio 2025, n. 856); la norma generale (art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) presenta, infatti, una mera valenza sollecitatoria, che non vincola l’Amministrazione all’osservanza di un termine rigido e ciò non può ritenersi lesivo del diritto di difesa, in quanto è preordinato a consentire la maturazione di una ponderata decisione in ordine all’ an dell’esercizio dell’azione disciplinare (cfr., ex multis , T.A.R. Veneto, sez. III, 30 luglio 2024, n. 2015).
1.1.2. Nel caso di specie, l’Amministrazione risulta essersi conformata al dettato dell’art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile ai sensi del rinvio formulato dall’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Ed invero, dovendosi valutare la tempestività della contestazione dell’addebito in ragione delle peculiari circostanze di fatto, occorre osservare che nel maggio 2020 sono emersi i primi elementi a carico dell’interessato; sono stati poi effettuati articolati e complessi accertamenti - che hanno condotto alla emersione della circostanza di un elevato numero di immobili (ventinove in Napoli) intestati al ricorrente - ed è stata effettuata la ricostruzione dei plurimi rapporti di locazione/concessione di disponibilità a terzi di alcune delle dette unità immobiliari, ricostruzione che ha fatto emergere alcune anomalie; peraltro, nel dicembre 2020 è intervenuta una ulteriore segnalazione a carico dell’interessato.
Va infine osservato che la determinazione sanzionatoria non ha riguardato solo la condotta caratterizzata da indebita ingerenza per questioni private inerenti la locazione di un immobile di proprietà (con redazione di una relazione solamente a distanza di molti giorni dall’accaduto), ma anche la mancata registrazione - nella gestione della locazione di altro immobile di proprietà - del contratto, dichiarando di adempiere solo agli oneri fiscali, peraltro dopo che la vicenda era già emersa.
La censura, dunque, non merita favorevole valutazione.
2. Con il secondo motivo di gravame sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, dell’art. 120 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 – Intempestività della conclusione del procedimento disciplinare – Nullità della sanzione irrogata per estinzione del procedimento disciplinare, nonché per eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti, sproporzione, ingiustizia grave e manifesta, sviamento .
Per l’esponente, in sintesi, l’art. 120 del d.P.R. 3/1957 espressamente stabilisce che il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto, anche interno, sia stato compiuto; il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato. La disposizione ha la finalità di evitare che l'incolpato resti sottoposto ad un procedimento disciplinare pendente per un tempo indeterminato, così bilanciando l'interesse dell'Amministrazione alla repressione di condotte lesive del proprio ordinamento con l'interesse del dipendente ad una rapida definizione della propria posizione, in termini positivi o, se negativi, eventualmente suscettibili di tutela in sede giurisdizionale.
Nel caso in esame, il procedimento disciplinare a carico del deducente è stato avviato l’8 aprile 2021, la relazione conclusiva è stata depositata in data 1 giugno 2021, mentre la convocazione del ricorrente presso il Consiglio Centrale di Disciplina ed il successivo provvedimento disciplinare sono intervenuti oltre i 90 giorni di cui all’art. 120 del citato d.P.R. 3/1957.
Più precisamente, per il ricorrente, tra la richiesta del parere del Consiglio Centrale di Disciplina datata 13 agosto 2021 e la data di convocazione presso il detto Consiglio sono passati 97 giorni, con la conseguente decadenza dell’azione disciplinare e la estinzione del relativo procedimento.
2.1. Il motivo è infondato.
2.1.1. L’art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 stabilisce che “ Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto. Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato. L'estinzione determina, altresì, la revoca della sospensione cautelare e dell'esclusione dagli esami e dagli scrutini con gli effetti previsti dagli artt. 94, 95 e 97. Nello stato matricolare dell'impiegato non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto ”.
Per la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, ai fini dell’interruzione hanno rilevanza tutti gli atti del procedimento, anche se di carattere “interno”, che esprimono inequivocabilmente la volontà dell'amministrazione di portarlo a conclusione (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 3 gennaio 2024, n. 128; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 10 marzo 2025, n. 1914; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 3 dicembre 2021, n. 2685).
2.1.2. Nella fattispecie in esame non può ritenersi decaduta l’azione disciplinare in ragione dei vari atti posti in essere dall’Amministrazione resistente, dopo la richiesta del parere del Consiglio Centrale di Disciplina datata 13 agosto 2021, ed in particolare:
- è del 3 novembre 2021 il verbale della seduta del Consiglio Centrale di Disciplina e, sempre del 3 novembre 2021, è la nota di convocazione della seconda riunione del medesimo Consiglio Centrale di Disciplina;
- in data 18 novembre 2021 ha avuto luogo la seconda riunione dell’organo collegiale;
- la deliberazione dell’organo collegiale, all’esito della seduta, è stata trasmessa con nota prot. n. 0005778 in data 4 febbraio 2022;
- in data 15 febbraio 2022 è stato adottato il decreto oggetto di impugnazione;
- in data 10 marzo 2022 è intervenuta la notifica del provvedimento avversato all’interessato.
In conclusione, la contestazione articolata dalla parte ricorrente è priva di base, anche con riguardo agli ulteriori rilievi espressi nella memoria depositata 23 marzo 2025 (ed invero, le ulteriori censure sono inammissibili, sia nell'ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità di ampliare il thema decidendum : cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2025, n. 2285) la cui infondatezza, comunque, risalta alla luce della sopra riportata ricostruzione cronologica.
3. Con il terzo motivo di gravame sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, nonché dell’art. 3 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti, sproporzione, ingiustizia grave e manifesta, sviamento .
Lamenta l’esponente, in sintesi, che nella irrogazione della sanzione l’Amministrazione resistente era tenuta a valutare in fase istruttoria le deduzioni dell’interessato ai fini del legittimo esercizio del proprio potere disciplinare.
In particolare, per l’esponente, l’adozione del provvedimento sanzionatorio senza una specifica confutazione delle osservazioni difensive, ovvero senza alcun riferimento in motivazione delle circostanze fattuali avversate, profila il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto l’attività espletata si appalesa come incompleta e lacunosa, svolta senza assumere gli elementi giuridici e valutare appieno le circostanze introdotte nel procedimento; solo se l’Amministrazione enuncia compiutamente le ragioni che intende assumere a fondamento del suo pronunciamento, specie se sanzionatorio, integrando nella determinazione conclusiva le argomentazioni finalizzate a rigettare la fondatezza delle osservazioni formulate dall’interessato nell’ambito del contraddittorio attivato, assolve la funzione del contraddittorio sostanziale, consentendo un effettivo ed utile confronto dialettico con l’interessato prima della formalizzazione dell’atto disciplinare, ed evitando che tale onere di giustizia risulti compromesso.
L’omessa valutazione da parte dell’Autorità emanante delle deduzioni prodotte nel corso del procedimento dall’interessato, lamenta il deducente, si traduce in un vizio del provvedimento, atteso che grava sull’Amministrazione, pena la vanificazione delle ragioni sottese al principio di partecipazione e del contraddittorio procedimentale, l’obbligo di esplicitare i motivi del mancato adeguamento alle osservazioni difensive svolte dai soggetti intervenuti nel procedimento, che in ambito disciplinare richiede la dimostrazione dei fatti addebitabili e dell’elemento soggettivo.
Nel caso di specie, osserva la parte ricorrente, oltre alla circostanza che il procedimento disciplinare è stato introitato sulla base della gestione delle locazioni di immobili di proprietà - gestione che, per stessa ammissione del Consiglio Centrale di Disciplina, non rileva né può rilevare ai fini disciplinari - è mancata la dimostrazione del processo valutativo delle osservazioni e giustificazioni prodotte dal ricorrente a sua discolpa, ed in particolare la circostanza che la sua ingerenza nell’attività di servizio di altro Commissariato era stata determinata dall’esigenza di assicurare il giusto andamento dell’azione di polizia a prescindere da un proprio interesse personale.
E’ venuta meno, lamenta il ricorrente, la funzione della partecipazione da parte dell’interessato a propria difesa, che comporta un rilievo invalidante del provvedimento finale; il mancato esame delle osservazioni e le controdeduzioni formulate dall’interessato a seguito dell’invito a dedurre ha comportato l’irrogazione di una sanzione amministrativa priva della motivazione relativa all’esistenza dell’elemento soggettivo sotto il profilo della colpa, atteso che il ricorrente aveva agito al solo scopo di assicurare la giusta azione di polizia.
3.1. Il motivo è infondato.
Una piana lettura della delibera del Consiglio Centrale di Disciplina della seduta conclusiva del 18 novembre 2021 – “ il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto ” nel decreto impugnato (cfr. pag. 1) – evidenzia, oltre alla attenta ricostruzione della complessa ed articolata vicenda, il puntuale richiamo nonché l’esame ed il rigetto delle argomentazioni difensive addotte dall’incolpato; inoltre, nella stessa delibera – si ribadisce, espressamente richiamata nel decreto impugnato (cfr. pag. 1) - risultano evidenziate in modo chiaro ed intellegibile le ragioni sulle quali si fonda la determinazione sanzionatoria in sede disciplinare.
Ne consegue, in conclusione, l’infondatezza della articolata censura.
4. Con l’ultimo motivo di gravame sono stati dedotti i vizi di Eccesso di potere – Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 punto 18 del DPR 25.10.1981 n. 737 – Travisamento dei fatti – Ingiustizia grave e manifesta .
Per l’esponente, in sintesi, il provvedimento impugnato appare erroneo anche in ordine alla violazione della fattispecie individuata dall’Amministrazione per sanzionare la condotta del ricorrente: infatti, l’art. 4 n. 18 del d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, punisce qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi e comunque non conforme al decoro delle funzioni agli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della P.S..
Argomenta l’esponente che trattasi di una norma aperta, che non indica espressamente il comportamento o la condotta in concreto idonea ad integrare una violazione ai doveri di un appartenente alla Polizia di Stato; la fattispecie, peraltro, è da porre in stretta correlazione a quelle di cui ai nrr. 3 e 6 dell’art. 3 del D.P.R. 737/1981 quando la condotta assuma un livello di gravità superiore in quanto ipotizza e persegue qualsiasi comportamento tenuto anche al di fuori dal servizio, comunque non conforme al decoro delle funzioni.
In altri termini la norma è posta a salvaguardia del buon andamento e del prestigio dell’Amministrazione in ordine a quei comportamenti posti in essere dagli appartenenti, anche liberi dal servizio, comunque non conformi al decoro delle funzioni (ad esempio, il difetto di rettitudine o il contegno poco dignitoso in pubblico o l’assenza ingiustificata dal domicilio dichiarato durante la fase di congedo straordinario); ed ancora, la fattispecie persegue le cattive condotte intese come quelle che diano luogo a pubblico scandalo o siano lesive del prestigio dell’Amministrazione, nell’ipotesi in cui i fatti relativi alla vita privata hanno riverberi negativi sul rapporto di servizio.
Per il deducente, l’Amministrazione ricorre a tale fattispecie quando non è nelle condizioni di individuare l’esatta violazione disciplinare commessa e che, in altra ipotesi, non sarebbe punita in quanto risulta impossibile una analitica elencazione dei singoli comportamenti non consentiti.
Nel caso in esame, lamenta l’esponente, l’Amministrazione è incorsa in un grossolano errore atteso che la condotta oggetto di valutazione in sede disciplinare non rientra se non con una evidente forzatura tra quelle punite dalla norma in esame; il ricorrente, infatti, ha redatto apposita relazione di servizio in quanto indotto dalla “strana” rilevanza attribuita all’episodio (infatti, aver telefonato più volte per agevolare un controllo di polizia non appare elemento suscettibile di annotazione); così come appare sproporzionata ed irrilevante una sanzione riconducibile al ritardo nel pagamento di un tributo, di una tassa o di un qualsiasi onere posto a carico di un comune cittadino o di un appartenente dal momento che il ritardato pagamento rientra tra le opzioni o le facoltà previste dalla legge e per questo sottoposte al pagamento di una semplice mora o di interessi.
Sul punto, secondo il deducente, merita menzione lo stridente contrasto tra il pagamento puntuale e la regolarità dei numerosi contratti di locazione (circa 30) in essere rispetto ai quali l’Amministrazione non ha rilevato alcunché di anomalo.
In conclusione, per l’esponente l’atto impugnato risulta viziato e va riformato perché erroneo in punto di diritto o quantomeno sproporzionato nella sua portata.
4.1. Il motivo è infondato.
4.1.1. Occorre osservare, in via preliminare, che l’atto impugnato si fonda su due contegni ritenuti meritevoli di sanzione:
a) la condotta caratterizzata da indebita ingerenza, intervenendo nell’attività di altri uffici di Pubblica Sicurezza con numerose telefonate per questioni private inerenti la locazione di un immobile di sua proprietà, limitandosi a redigere una relazione al proprio Questore solamente a distanza di molti giorni dall’accaduto;
b) la mancata registrazione - nella gestione della locazione di un altro immobile di proprietà - del contratto, dichiarando di adempiere solo agli oneri fiscali, peraltro dopo che la vicenda era già emersa.
4.1.2. Premesso quanto sopra, va evidenziato che l’art. 4, comma secondo, n. 18, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 costituisce, a ben vedere, una vera e propria norma di chiusura, prevedendo la sanzionabilità di “ qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza ”.
L’espressione “ decoro delle funzioni ”, che non a caso fa espresso riferimento anche alle condotte poste in essere al di fuori dal servizio, va intesa in un’accezione alquanto ampia; viene in rilievo, dunque, una fattispecie aperta in grado di ricomprendere anche condotte poste in essere al di fuori del servizio, che non risultino conformi al decoro delle funzioni che caratterizza il ruolo rivestito dagli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. I, 3 giugno 2025, n. 497).
In ragione della pluralità e della natura delle condotte oggetto di rilievo disciplinare e della particolare ampiezza della disposizione sopra richiamata il motivo di ricorso si rivela infondato, dovendosi anche ricordare che per costante giurisprudenza l'individuazione della sanzione da irrogare nel caso concreto spetta a chi dispone del potere/dovere disciplinare ed è frutto di una valutazione discrezionale, competendo al giudice amministrativo esclusivamente la verifica circa la presenza di errori manifesti o di vizi macroscopici che possono inficiare il procedimento o il provvedimento disciplinare (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 13 febbraio 2025, n. 99 ed ivi precedenti giurisprudenziali), ipotesi non sussistenti nel caso in esame.
5. In conclusione, per le ragioni sopra evidenziate il ricorso deve essere respinto.
6. La natura interpretativa delle questioni esaminate ed i peculiari interessi sottesi alla vicenda contenziosa giustificano la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giuseppe Antonio Dato | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.