Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/04/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8545/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], Parte_1 C.F._1
il 11/06/1985, residente in [...]31 16100 GENOVA
ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
AUGIMERI MARCO (C.F. ), che la rappresenta C.F._2
e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a Parte_2 C.F._3
GENOVA (GE), il 08/01/1983, residente in [...]
53 16031 SORI ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. AUGIMERI MARCO (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 12/02/2015 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da accordo per negoziazione assistita sottoscritto in data 14.01.2024 e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in GENOVA il 12/02/2015 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 Per_
“1) I figli ed saranno affidati ad entrambi i genitori in modo Per_1
condiviso, con collocazione degli stessi presso la madre;
2) La casa coniugale sita in Genova, Via E. Raimondo 31, di proprietà di Pt_1
, resta assegnata alla moglie, che continuerà a viverci con i figli. Il Sig.
[...]
infatti, ha già trasferito la propria residenza e prelevato Parte_2 dall'abitazione coniugale tutti i propri effetti personali.
3) Il Sig. attualmente residente a [...], si impegna a trovare una Parte_2 abitazione più vicina all'ex casa coniugale.
4) Per quanto concerne il regime di frequentazione con i minori durante la settimana e nei fine settimana, lo stesso viene disciplinato secondo due modalità, dipendenti dall'attuale collocazione abitativa del Sig. Infatti Parte_2 quest'ultimo è attualmente residente in [...]e, dunque, con una collocazione piuttosto distante rispetto all'abitazione dei figli. Pertanto, sino a quando il Sig. non reperirà una nuova abitazione vicina ai figli il regime delle Parte_2
visite sarà il seguente:
- I bambini staranno con il papà a fine settimana alternati;
per il fine settimana si intende dal venerdì prima di cena (18.30 circa) alla domenica prima di cena
(18.30 circa) ed il padre li preleverà alle 18.30 circa del venerdì dall'abitazione materna e li riporterà alle 18.30 circa della domenica. Qualora il turno lavorativo notturno della Sig. ra cadesse di domenica, il padre li porterà Parte_1 presso l'abitazione materna alle 18.30 della domenica e pernotterà presso l'abitazione materna assieme ai figli sino alle ore 6.15 del lunedì, orario di arrivo della baby sitter.
- Durante la settimana, il padre terrà con sé i minori una serata nella settimana che si chiude con il “week end papà” e due serate nella settimana che si chiude con il “week end mamma”. Per serata con il papà si intende dalle 18.30 o comunque prima di cena sino alle 22.30 se non ha il turno di notte;
Parte_1
dalle 18.30 sino alle ore 6.15 del mattino successivo, pernottando presso l'abitazione materna, se ha il turno di notte. Parte_1
3 - Inoltre, sia nel corso della settimana che durante i fine settimana, sia di competenza materna che paterna, il padre terrà con sé i minori tutte le volte in cui avrà il turno di notte. Nel corso della settimana, durante i week Parte_1
end di competenza materna o la domenica del week end del padre, pernottando presso l'abitazione materna sino all'arrivo della baby sitter il giorno successivo;
il venerdì ed il sabato del week end di competenza del padre, pernottando con i minori presso la propria abitazione.
5) A far data da quando il Sig. si trasferirà presso un'abitazione Parte_2
vicina ai figli, il regime delle visite paterne sarà il seguente:
- I bambini staranno con il papà a fine settimana alternati;
per il fine settimana si intende dal venerdì prima di cena (18.30 circa) al lunedì della settimana successiva con accompagno dei minori a scuola ed il padre li preleverà alle
18.30 circa del venerdì dall'abitazione materna e li accompagnerà a scuola la mattina del lunedì;
- Durante la settimana, il padre terrà con sé i minori una serata nella settimana che si chiude con il “week end papà” e due serate nella settimana che si chiude con il “week end mamma”. Per serata con il papà si intende dalle 18.30 o comunque prima di cena con accompagno dei minori a scuola il giorno successivo.
- Inoltre, sia nel corso della settimana che durante i fine settimana, sia di competenza materna che paterna, il padre terrà con sé i minori pernottando con gli stessi presso la propria abitazione ed accompagnandoli a scuola il giorno successivo tutti i giorni in cui avrà il turno di notte. Parte_1
6) Al fine di dare attuazione a quanto stabilito al punto 5), il Sig. Parte_2 consapevole che il pernotto presso l'abitazione dell'ex coniuge, ogni qual volta la stessa si trovi a svolgere il turno di notte, debba costituire una soluzione meramente transitoria, si impegna ed obbliga a reperire una nuova abitazione di residenza, adeguata alle esigenze dei propri figli, nel minor tempo possibile.
7) Per quanto riguarda le festività i genitori concordano quanto segue:
4 - i compleanni saranno trascorsi in presenza di entrambi i genitori, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi;
- le festività seguiranno il criterio dell'alternanza; analogamente si cercherà di dividere in corso d'anno eventuali “ponti” festivi.
- i periodi di vacanze estive saranno previamente concordati tra i coniugi e ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per almeno due settimane anche non consecutive.
- i genitori, allorché i figli siano con loro, si impegnano a comunicare all'altro, durante i periodi di allontanamento da casa, il recapito (località, albergo, indirizzo e numero telefonico) dei minori, nonché reciprocamente a far mantenere i contatti telefonici del figlio con l'altro genitore, anche durante i periodi di vacanza o di assenza dalla residenza.
8) Le decisioni di maggior rilevanza per i figli, quali (in elenco non esaustivo) la loro salute, educazione ed istruzione, attività parascolastiche e sportive, dovranno essere prese di comune accordo dai genitori, che al riguardo si impegnano alla massima e più leale collaborazione. Nel rispetto del preminente interesse morale e materiale dei figli, si impegnano a informarsi reciprocamente in merito ad eventuali esigenze o problematiche relative ai medesimi e a evitare in loro presenza contrasti e diverbi.
9) In merito alla frequentazione dei minori con eventuali nuovi compagni i ricorrenti concordano di presentarli sono qualora trattasi di relazione stabile e duratura.
10) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di avere già definito ogni questione tra gli stessi pendente, rilasciando con la sottoscrizione del presente atto ogni più ampia quietanza liberatoria.
5 11) Con riferimento all'assegno di mantenimento in favore dei minori, il padre dovrà corrispondere alla madre l'importo di € 400,00 mensili oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT e sarà corrisposto mediante cessione del Sig.
[...]
in favore della Sig. ra della propria parte di assegno Parte_2 Parte_1 unico, oltre ad € 185,00 da versarsi mensilmente per arrivare alla complessiva somma di € 400,00. Resta inteso che in caso di diminuzione o di mancata percezione dell'assegno unico il Sig. sarà comunque tenuto a Parte_2 corrispondere la somma complessiva mensile di € 400,00 oltre rivalutazione
ISTAT.
12) Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra entrambi i genitori secondo le linee guida pubblicate dal Tribunale di Genova, sezione IV civile, elencate nel verbale della riunione del 15 settembre 2016, che i genitori dichiarano di conoscere e a cui fanno espresso e integrale rinvio.
13) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i propri figli”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2015, Numero 53, Parte I , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, nella camera di consiglio dell'11.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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