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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/10/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da e Parte_1
Parte_2
quali eredi di deceduta in Genova il 6-11-2017, Persona_1
domiciliati entrambi in Genova alla via XX Settembre 32-11, presso la persona e lo studio dell'Avvocato Gian Paolo DE LEO ( cod. fisc.: – C.F._1
comunicazioni inviabili agli indirizzi p.e.c. Email_1
oppure telefax 010590863), che li rappresenta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso contro
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, domiciliato in Genova piazza della Vittoria 6 rosso Con cod. fisc.: – p.e.c. da Elenco Pubblico : P.IVA_1
Email_2
E
. nonché t
[...] Email_4
MOTIVAZIONE
1
Il ricorso è fondato e se ne impone l'accoglimento.
I ricorrenti, eredi di titolare di pensione Sociale, hanno convenuto in Persona_2
giudizio l per sentir accertare che nulla era dovuto all in relazione CP_1 CP_1
all'Indebito loro comunicato con nota con nota del 15.4.2024 ed afferente alla pensione sociale della loro de cuius per gli anni 2004- 2006.
Invocavano l'applicazione dei principi dell'indebito assistenziale e quindi sostanzialmente rilevavano la ripetibilità delle somma solo successivamente alla comunicazione dell'indebito; eccepivano, in ogni caso, la prescrizione decennale del debito.
Si costituiva l' , invocando per contro l'applicazione dei principi sull'indebito CP_1
previdenziale e segnatamente l'art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, che consente all' di procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1
pensionati incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni previdenziali e di provvedere al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo.
Rilava altresì che l'indebito era stato comunicato una prima volta alla stessa de cuius con lettera del 7.6.2006 e quindi del 22.4.2015 ( quest'ultima conosciuta dai ricorrenti in sede di esame del fascicolo ammnistrativo e quindi anche dagli stessi prodotta) .
Sulla base di tali difese, la causa può essere decisa allo stato degli atti.
Deve in primo luogo essere chiarito che la pensione sociale ( oggi assegno sociale) è una prestazione che lo Stato riconosce in presenza di alcuni requisiti del tutto svincolati dall'esistenza di un pregresso rapporto di lavoro e dal versamento di contribuzione
(Cfr. Cass. 2 luglio 2021 n. 18820 e Cass. 20 maggio 2021 n. 13917),
2 La prestazione mira, infatti, a sostenere le persone che abbiano compiuto 67 anni e che si trovino in condizioni reddituali modeste, sostanzialmente al fine di consentire loro di far fronte ai bisogni primari della vita.
Non può quindi esservi dubbio che deve farsi applicazione dei principi relativi all'indebito assistenziale .
“Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
7. In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso ai venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018).
18. Il ricorrente sostiene che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la regola sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto dell'art. 42, co. 5, d.l. 269/2003, conv. in L. 326/2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che «non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali». Sicché, secondo l'ente erogatore, dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c.
19. Tale conclusione, in conformità con quanto già espresso da Cass. n. 28771 del 2018 citata, non può però essere condivisa, in quanto le disposizioni richiamate non implicano un necessario contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, previsioni da ravvisare secondo la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione nel quadro normativo costituito dal D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, dal D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito 3 nella L. n. 291 del 1988 (cfr. Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048; Cass. n. 1446 del 2008; Cass 26 aprile 2002, n. 6091).
La disposizione in commento, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa, ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste.
Dunque non può dirsi che la disposizione in questione abbia l'effetto di escludere l'indebito derivante dal venir meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale.
Anzi, dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate si trae conferma del principio secondo il quale l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito “.
Applicati tali principi può concludersi che l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge per la sua erogazione, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens, tra queste il dolo del beneficiario.
La ripetizione sarà possibile dunque in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento.
In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione altre disposizioni, quali l'art 3 ter del D.L. n. 850 del 1976 convertito in L. n. 29 del 1977, l'art. 3, comma 9, del D.L. n. 173 del 1988, convertito nella L. n. 291 del 1988.
Il D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977 prevede che “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento” ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 29 del 1988 dispone:
“con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne
4 la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”.
Dall'insieme di tali disposizioni si evince che non è ammessa una ripetizione retroattiva delle somme erogate prima del provvedimento di accertamento dell'indebito, a differenza di quanto prevede l'art 2033 cod civ. Tale norma infatti consente la ripetizione delle somme corrisposte sine titulo, in ogni caso , salvo i limiti della prescrizione.
“Conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” ( Corte di Cassazione 3915/2021 , Cassazione 28771/2018) .
Applicati tali principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
L' ha depositato la comunicazione del 7 giugno 2006 e del 22.54.2015 senza CP_1 avviso di ricevimento, di guisa che non vi è prova che tali comunicazioni abbiano raggiunto i loro effetti.
Ne deriva che la prima comunicazione utile è quella del 15.4.2024 inviata agli eredi odierni ricorrenti, non solo successiva all'indebito afferente agli anni 2004 – 2005, ma altresì inidonea ad interrompere la prescrizione decennale dell'indebito.
Ne deriva che nulla è dovuto dai ricorrenti all' per l'indebito per cui è causa. CP_1
Alla soccombenza dell' consegue la condanna al pagamento delle spese di lite. CP_1
Il Giudice definendo il giudizio,
1. dichiara l'irripetibilità dell'indebito afferente agli anni 2004-2006 e relativo alla pensione PS cat. PS 02030696 di cui era titolare la sig. ra Persona_1
2. condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore a CP_1 rifondere i ricorrenti delle spese di lite che si liquidano in euro 1312,00 , oltre spese generali , oltre IVA, CPA e Contributo Unificato nella misura di euro 43,00, con distrazione in favore del difensore antistatario. Genova, 30/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI 5 6
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da e Parte_1
Parte_2
quali eredi di deceduta in Genova il 6-11-2017, Persona_1
domiciliati entrambi in Genova alla via XX Settembre 32-11, presso la persona e lo studio dell'Avvocato Gian Paolo DE LEO ( cod. fisc.: – C.F._1
comunicazioni inviabili agli indirizzi p.e.c. Email_1
oppure telefax 010590863), che li rappresenta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso contro
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, domiciliato in Genova piazza della Vittoria 6 rosso Con cod. fisc.: – p.e.c. da Elenco Pubblico : P.IVA_1
Email_2
E
. nonché t
[...] Email_4
MOTIVAZIONE
1
Il ricorso è fondato e se ne impone l'accoglimento.
I ricorrenti, eredi di titolare di pensione Sociale, hanno convenuto in Persona_2
giudizio l per sentir accertare che nulla era dovuto all in relazione CP_1 CP_1
all'Indebito loro comunicato con nota con nota del 15.4.2024 ed afferente alla pensione sociale della loro de cuius per gli anni 2004- 2006.
Invocavano l'applicazione dei principi dell'indebito assistenziale e quindi sostanzialmente rilevavano la ripetibilità delle somma solo successivamente alla comunicazione dell'indebito; eccepivano, in ogni caso, la prescrizione decennale del debito.
Si costituiva l' , invocando per contro l'applicazione dei principi sull'indebito CP_1
previdenziale e segnatamente l'art. 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991, che consente all' di procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1
pensionati incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni previdenziali e di provvedere al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo.
Rilava altresì che l'indebito era stato comunicato una prima volta alla stessa de cuius con lettera del 7.6.2006 e quindi del 22.4.2015 ( quest'ultima conosciuta dai ricorrenti in sede di esame del fascicolo ammnistrativo e quindi anche dagli stessi prodotta) .
Sulla base di tali difese, la causa può essere decisa allo stato degli atti.
Deve in primo luogo essere chiarito che la pensione sociale ( oggi assegno sociale) è una prestazione che lo Stato riconosce in presenza di alcuni requisiti del tutto svincolati dall'esistenza di un pregresso rapporto di lavoro e dal versamento di contribuzione
(Cfr. Cass. 2 luglio 2021 n. 18820 e Cass. 20 maggio 2021 n. 13917),
2 La prestazione mira, infatti, a sostenere le persone che abbiano compiuto 67 anni e che si trovino in condizioni reddituali modeste, sostanzialmente al fine di consentire loro di far fronte ai bisogni primari della vita.
Non può quindi esservi dubbio che deve farsi applicazione dei principi relativi all'indebito assistenziale .
“Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
7. In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso ai venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018).
18. Il ricorrente sostiene che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la regola sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto dell'art. 42, co. 5, d.l. 269/2003, conv. in L. 326/2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che «non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali». Sicché, secondo l'ente erogatore, dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c.
19. Tale conclusione, in conformità con quanto già espresso da Cass. n. 28771 del 2018 citata, non può però essere condivisa, in quanto le disposizioni richiamate non implicano un necessario contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, previsioni da ravvisare secondo la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione nel quadro normativo costituito dal D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, dal D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito 3 nella L. n. 291 del 1988 (cfr. Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048; Cass. n. 1446 del 2008; Cass 26 aprile 2002, n. 6091).
La disposizione in commento, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa, ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste.
Dunque non può dirsi che la disposizione in questione abbia l'effetto di escludere l'indebito derivante dal venir meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale.
Anzi, dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate si trae conferma del principio secondo il quale l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito “.
Applicati tali principi può concludersi che l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge per la sua erogazione, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens, tra queste il dolo del beneficiario.
La ripetizione sarà possibile dunque in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento.
In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione altre disposizioni, quali l'art 3 ter del D.L. n. 850 del 1976 convertito in L. n. 29 del 1977, l'art. 3, comma 9, del D.L. n. 173 del 1988, convertito nella L. n. 291 del 1988.
Il D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977 prevede che “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento” ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 29 del 1988 dispone:
“con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne
4 la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”.
Dall'insieme di tali disposizioni si evince che non è ammessa una ripetizione retroattiva delle somme erogate prima del provvedimento di accertamento dell'indebito, a differenza di quanto prevede l'art 2033 cod civ. Tale norma infatti consente la ripetizione delle somme corrisposte sine titulo, in ogni caso , salvo i limiti della prescrizione.
“Conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” ( Corte di Cassazione 3915/2021 , Cassazione 28771/2018) .
Applicati tali principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
L' ha depositato la comunicazione del 7 giugno 2006 e del 22.54.2015 senza CP_1 avviso di ricevimento, di guisa che non vi è prova che tali comunicazioni abbiano raggiunto i loro effetti.
Ne deriva che la prima comunicazione utile è quella del 15.4.2024 inviata agli eredi odierni ricorrenti, non solo successiva all'indebito afferente agli anni 2004 – 2005, ma altresì inidonea ad interrompere la prescrizione decennale dell'indebito.
Ne deriva che nulla è dovuto dai ricorrenti all' per l'indebito per cui è causa. CP_1
Alla soccombenza dell' consegue la condanna al pagamento delle spese di lite. CP_1
Il Giudice definendo il giudizio,
1. dichiara l'irripetibilità dell'indebito afferente agli anni 2004-2006 e relativo alla pensione PS cat. PS 02030696 di cui era titolare la sig. ra Persona_1
2. condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore a CP_1 rifondere i ricorrenti delle spese di lite che si liquidano in euro 1312,00 , oltre spese generali , oltre IVA, CPA e Contributo Unificato nella misura di euro 43,00, con distrazione in favore del difensore antistatario. Genova, 30/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI 5 6