Trib. Modena, sentenza 23/12/2025, n. 1527
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Accertamento diagnosi e grado invalidità

    La patologia è di natura degenerativa e non ha una fase acuta definita, rendendo inapplicabile la clausola contrattuale sulla fase acuta. La denuncia è stata tempestiva in quanto effettuata dopo la consapevolezza del grado di invalidità rilevante ai fini della polizza.

  • Accolto
    Tempestività denuncia di sinistro

    La denuncia è tempestiva poiché effettuata a seguito del riconoscimento dell'invalidità civile dell'85% nel giugno 2022, momento in cui l'assicurata ha avuto contezza del grado di invalidità rilevante ai fini della polizza. L'interpretazione della compagnia assicuratrice sull'art. 19 delle CGA è ritenuta inapplicabile a patologie degenerative e non può essere utilizzata per contestare la tardività di una denuncia di invalidità non ancora rilevante ai fini della polizza.

  • Accolto
    Corresponsione assegno mensile

    In applicazione dell'art. 15 delle condizioni generali di contratto, in caso di sostituzione di polizze senza soluzione di continuità, l'indennità è valutata sulla minore delle due somme assicurate. La polizza successiva prevede una rendita vitalizia di € 1.000,00 al mese per dieci anni, con franchigia del 66%, interamente dovuta dato il grado di invalidità accertato. Pertanto, le domande subordinate sono accolte.

  • Accolto
    Indennizzo con riduzione contenuta nel 10% per tardività denuncia

    L'eccezione di tardività della denuncia è infondata. La patologia è degenerativa e non ha una fase acuta definita. La denuncia è stata effettuata quando l'assicurata ha avuto contezza del grado di invalidità rilevante ai fini della polizza. L'interpretazione dell'art. 19 delle CGA da parte della compagnia assicuratrice è ritenuta inapplicabile e non può essere utilizzata per contestare la tardività di una denuncia di invalidità non ancora rilevante ai fini della polizza.

  • Accolto
    Indennizzo con massimali polizza n. 113094447

    L'eccezione di inoperatività della polizza n. 11309447 è parzialmente fondata. In caso di sostituzione tra coperture assicurative senza soluzione di continuità, l'indennità è valutata sulla minore delle due somme assicurate. La polizza successiva prevede un capitale di € 50.000,00 per invalidità permanente e una rendita mensile di € 1.000,00 per dieci anni, entrambe con franchigia del 66%, interamente dovute dato il grado di invalidità accertato dell'85%.

  • Rigettato
    Insussistenza presupposti per l'accoglimento delle domande attoree

    Le eccezioni sollevate dalla convenuta, relative all'insorgenza della patologia prima della stipula della polizza, alla tardività della denuncia e alla reticenza dell'assicurata, sono state rigettate. Il Tribunale ha ritenuto la patologia di natura degenerativa, la denuncia tempestiva e l'eccezione di reticenza generica e infondata. La polizza è ritenuta operante e le prestazioni dovute.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Modena, sentenza 23/12/2025, n. 1527
    Giurisdizione : Trib. Modena
    Numero : 1527
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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