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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/12/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5070/2024 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore - rappresentato e difeso dall'Avv. R. Giussani CONTRO
CP_1
- Convenuta - rappresentata e difesa dall'Avv. R. Ferrari in punto a: assicurazione vita, adempimento contrattuale. All'udienza del 2/12/2025 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa in via principale dichiarare che la polineuropatia sensitivo-motoria alla signora è stata diagnosticata in Parte_1 data 10 dicembre 2018 e che l'invalidità è stata definitivamente accertata nel 85% in data 8 giugno CP 2022 come da verbale di accertamento definitivo da parte dell' dell'invalidità del 85% e che conseguentemente la denuncia di sinistro è stata tempestiva dichiarare della polizza CP_3 confluita in n. 11309447 stipulata dalla signora in data 19 ottobre 2017 e CP_4 Parte_1 conseguentemente condannare a corrispondere alla signora l'indennizzo CP_1 Parte_1 riveniente dalla somma capitale assicurata di €. 55.587,00 liquidata in base alla percentuale del 85%
o in quella diversa dovesse essere accertata in corso di causa all'esito della CTU oltre all'assegno mensile di €. 1.111,73 per il periodo massimo di 10 anni vista la natura degenerativa della patologia. In via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la tardività colposa della denuncia di sinistro da parte della signora accertare e dichiarare che per la l'eventuale Parte_1 CP_1 tardività della denuncia non ha comportato alcun pregiudizio alla compagnia assicuratrice, e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare corrispondere alla signora CP_1 [...] l'indennizzo come determinato secondo le condizioni di polizza oltre alla corresponsione Pt_1 dell'importo mensile di €. 1.111,73 per il periodo massimo consentito dalla polizza pari a 10 anni, stante il carattere degenerativo della malattia In via ulteriormente subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la tardività colposa della denuncia di sinistro da parte della signora e che la tardività ha comportato un pregiudizio per la Parte_1
, dichiarare tenuta e condannare a corrispondere alla signora CP_1 CP_1 Parte_1 l'indennizzo previsto con una riduzione contenuta nel 10%, posto che in ogni caso al momento della valutazione delle condizioni di salute della signora anche nel 2018, avrebbe dovuto tenersi Pt_1 conto del giudizio prognostico, data la natura degenerativa della mattia, e con ragionevole probabilità la valutazione avrebbe portato alla determinazione di un grado di invalidità prossimo a quello poi accertato nel 2022. In via ulteriormente subordinata Nel caso in cui venga accertato che alla data del sinistro i massimali di polizza erano quelli di cui alla polizza 113094447 Allianz 1 e più precisamente i.p.m €. 50.000,00 con franchigia del 66% e rendita vitalizia €. 1.000,00 mensili con franchigia del 66% condannare a corrispondere alla CP_1 signora l'indennizzo riveniente dalla somma capitale assicurata di €. 50.000,00 Parte_1 liquidata in base alla percentuale del 85% o in quella diversa dovesse essere accertata in corso di causa all'esito della CTU oltre all'assegno mensile di €. 1.000,00 mensile per il periodo massimo di 10 anni vista la natura degenerativa della patologia. In via istruttoria Ammettersi CTU medico legale diretta ad accertare che la polineuropatia sensitivo motoria assonale è stata diagnosticata nel 2018 e a determinare il grado di invalidità conseguente la patologia degenerativa diagnosticata. Si nomina quale Consulente tecnico di parte il Dott. con studio in Reggio Emilia Persona_1 Via Roma 53 tel. 0522457227 Con riserva di dedurre e produrre in relazione alle difese avversarie Con vittoria di compensi e spese”;
per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, premesse le più opportune declaratorie in fatto e in diritto, rigettare tutte le domande attoree, siccome infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali e accessori come per legge”.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 17/10/2024 conveniva Parte_1 in giudizio avanti l'intestato Tribunale la compagnia di assicurazioni convenuta per sentirla condannare all'adempimento delle prestazioni prevista da una polizza di assicurazione vita e, quindi, al pagamento della somma di €. 55.587,00 corrispondente all'indennizzo, oltre all'assegno mensile di €. 1.111,73 per il periodo massimo di dieci anni.
2. Parte convenuta si costituiva in giudizio contestando gli assunti di parte attrice e chiedendo nel merito il rigetto di tutte le domande attoree e in via istruttoria l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, istanza poi non riproposta nelle conclusioni precisate con apposito foglio depositato.
3. All'udienza del 2/12/2025 la causa veniva quindi rimessa a decisione, sulle conclusioni precisate come sopra trascritte e il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 Motivi della decisione.
4. Parte attrice allega: che ha stipulato in data 19 ottobre 2017 presso l'agenzia di Carpi di la CP_1
Polizza Ultra salute n. 11309447 (doc. n.1 att.); che tra gli ambiti di rischio di polizza vi è l'invalidità permanente da malattia con una franchigia del 66% sia in relazione all'indennizzo da liquidare, sia in ordine alla garanzia aggiuntiva che prevede un assegno mensile per un massimo di dieci anni;
che tali condizioni consentono di affermare che l'operatività della garanzia avviene quando l'invalidità permanente è superiore al 66%; che nel 2018 le è stata diagnosticata una “polineuropatia” in riferimento alla quale l' , a seguito degli iter procedimentali, nel giugno del 2022 ha comunicato il CP_2 verbale di accertamento definitivo dell'invalidità che viene riconosciuta nella misura del 85% (doc. n. 2 att.); che a seguito di detta comunicazione, ha presentato denuncia di sinistro presso l' di Carpi, con apertura del sinistro n. 05.985.946.116.0011; Controparte_5 che a distanza di oltre un anno la compagnia, con comunicazione dell'11/8/2023 (doc.
n. 3 att.) ha comunicato che non è possibile dare corso alla liquidazione per tardività della denuncia e per insorgenza della malattia prima della decorrenza della polizza;
che, in particolare, da successivo scambio di corrispondenza (doc. n. 5 att.), la compagnia ha confermato il rifiuto delle prestazioni richieste per tardività della denuncia, perché il quadro clinico risulta stabilizzato nel 2018.
5. Parte convenuta eccepisce: che la patologia è stata denunciata dall'Assicurata il 4.8.2022 (doc. n° 6 conv, ), con conseguente apertura del sinistro n° 985.946.116 (doc. n° 5 conv.); che dalle indagini medico legali espletate dal perito assicurativo Dott. e Persona_2 dalla Consulenza Medica Centrale, è emerso che la patologia denunciata
(polineuropatia sensitivo - motoria) è insorta anteriormente al 19.10.2017, data di stipula della polizza;
3 che la cartella clinica relativa al ricovero del 10.11.2017 (doc. n° 6 conv.), documenta l'esordio dei disturbi della marcia e turbe nell'equilibrio, ben cinque anni prima rispetto al ricovero stesso;
che la fase acuta della patologia risulta già conclusa nel Dicembre del 2018, quando il quadro clinico venne ritenuto stabile dal Dott. , Specialista in Persona_3
Neurologia, in occasione della visita del 10.12.2018 (doc. n° 8 conv.); che, pertanto, la non indennizzabilità del sinistro deriva dall'insorgenza della malattia in epoca antecedente rispetto all'effetto della polizza e dalla tardività della denuncia, perché in base all'art. 19 delle C.G.A., l' deve presentare la denuncia Parte_2 quando il medico curante ritenga che la malattia abbia concluso la fase acuta e che possa comportare una invalidità permanente;
nel caso di specie, dunque, l'assicurata avrebbe dovuto denunciare la patologia nel 2018 (e non a seguito del riconoscimento dell'invalidità civile, avvenuto nell'agosto del 2022); che, inoltre, se l'assicurata avesse denunciato nei termini (art. 19 delle C.G.A.),
l'invalidità permanente residuata sarebbe stata valutata al di sotto della franchigia del
66%.
6. Nel merito, l'eccezione di parte convenuta si fonda sul disposto dell'art. 19 delle condizioni generali di contratto che, al primo comma, prevede in capo all'assicurato l'onere di denuncia scritta quando il medico curante ritenga che la malattia oggetto di denuncia abbia concluso la sua fase acuta e che possa comportare una invalidità permanente.
Nella specie va, anzitutto, considerato che l'assicurata, per affermazione e documentazione non contestate, è affetta da una “polineuropatia sensitivo-motoria assonale congenita con danno assonale, sindrome fibromialgica”; dunque, una malattia degenerativa, con manifestazioni che possono essere croniche e progressive, per l'attivazione di un processo degenerativo danneggia le fibre nervose dei nervi periferici.
Pertanto, con riferimento alla patologia in questione non ha senso parlare di una fase acuta nel senso previsto dalla norma contrattuale invocata da parte convenuta, perché, non essendo la malattia mai definitivamente superata, si tratta di
4 patologie che si riacutizzano alternando fasi di relativa stabilità ad altre di acuzie;
quindi, in simili patologie, soggette a riacutizzazione, il disposto contrattuale in questione è inapplicabile.
7. Inoltre, nel caso di specie va ulteriormente considerato quanto evidenziato da parte attrice, ossia che:
l'assicuratore afferma che “dalle indagini espletate dal dott. e dalla Persona_2
Consulenza Medica Centrale è emerso che la patologia denunciata (polineuropatia sensitivo-motoria) è insorta anteriormente al 19.10.2017, data di stipula della polizza”, ma l'affermazione non trova sostegno documentale, e nemmeno tecnico, non producendo parte convenuta relazione medico legale;
la prova dell'insorgenza della malattia non può essere riferita alla cartella clinica del
10.11.2017 -che documenta l'esordio dei disturbi della marcia e turbe nell'equilibrio- risalente a cinque anni prima;
la riconducibilità dei disturbi della marcia e delle turbe nell'equilibrio alla polineuropatia è parimenti priva di sostegno probatorio ed è contrastata, anzi, dalla stessa tesi di parte convenuta circa la “stabilizzazione della fase acuta” già nel 2018.
Dalle circostanze esposte si traggono due conseguenze, in quanto sul piano giuridico ne risulta la piena operatività della polizza Ultra salute stipulata tra le parti in data 19 ottobre 2017, e sul piano probatorio parte attrice ha assolto all'onere della prova in ordine alla circostanza che malattia di cui è affetta è insorta successivamente alla stipula della polizza assicurativa.
8. L'eccezione di tardività della denuncia di sinistro è infondata in quanto nel caso in esame l'assicurata ha comunicato il sinistro all'assicuratore quando ha avuto contezza del grado di invalidità rilevante ai fini di polizza, e ciò è avvenuto nel Giugno del
2022, quando l' ha comunicato il verbale di giudizio definitivo determinando il CP_2 grado di invalidità nel 85% (doc. n. 2 att.).
Anche in questo caso le allegazioni dell'assicuratore convenuto si fondano sull'interpretazione dell'art. 19 delle condizioni generali di contratto già esaminata al
5 par. 6 e che, come si è già visto, è inapplicabile in simili patologie e, comunque, è di portata e significato diversi da quelli allegati.
Infatti, l'assicuratore convenuto -cfr. comunicazione in data 8/5/2024 (doc. n.
8)- equipara la conclusione della “fase acuta” della malattia con la stabilità del quadro clinico, e sostiene che, essendo definita come stabilizzata la malattia già al
10.02.2018, a quell'epoca i postumi permanenti erano ricompresi nella franchigia del
66%, con la conseguenza che il sinistro non sarebbe comunque stato risarcibile.
In realtà, da nessun elemento di causa si ricava che se la denuncia fosse stata fatta nel 2018 i postumi invalidanti sarebbero rientrati nella franchigia del 66%; anche tale affermazione è rimasta priva di sostegno probatorio, in assenza di alcuna documentazione medico legale da parte dell'assicuratore; ma, soprattutto, è evidente che l'art. 19 ricordato non piò essere utilizzato per vanificare la funzione indennitaria del contratto stipulato dalle parti;
l'interpretazione, infatti, del disposto dell'art. 19 menzionato, relativo all'onere di denuncia scritta quando l'assicurato ritiene che la malattia “possa comportare una invalidità permanente” non può che essere riferita a quella di una percentuale di invalidità rilevante ai fini di polizza;
ogni diversa interpretazione confligge con la finalità stessa del rapporto assicurativo per invalidità permanente da malattia, non potendo l'onere di denuncia scritta essere utilizzato a danno del contraente per contestargli la tardività della mancata segnalazione di un'invalidità irrilevante, perché inferiore ai limiti che danno diritto alle prestazioni di polizza.
Al riguardo sono pertinenti le deduzioni di parte attrice circa il fatto che il principio informatore dell'ambito di rischio “Invalidità permanente da malattia” della polizza ultra salute è quello di tutelare l'assicurato nei casi in cui una malattia grave,
o una patologia, ne riducano in modo importante la capacità lavorativa e/o comunque quella di condurre una vita normale, tanto che, se una malattia insorge in costanza di polizza, ovvero se c'è un aggravamento della stessa, l'assicurato ha diritto all'indennizzo e, ove ve ne siamo in presupposti, ad un'integrazione dello stesso.
9. L'eccezione di reticenza dell'assicurato all'atto della stipula della polizza è infondata in quanto formulata in mod del tutto generico: l'assicuratore non esplica in
6 quale modo l'assicurata sia stata reticente rispetto agli accertamenti eseguiti, al momento della compilazione del questionario in sede di stipula della polizza, il quale, oltretutto, è alquanto generico.
Al riguardo sono pertinenti le deduzioni di parte attrice circa il fatto che parte convenuta "non è stata in grado di dire quali sarebbero state le dichiarazioni reticenti, né tanto meno è stata in grado di affermare che, in presenza di dichiarazioni diverse, non avrebbe stipulato la polizza malattia”.
Tra l'altro, nel questionario in esame, al punto 8 è indicato un elenco di malattie da dichiarare, specificamente indicate, tra le quali non è compresa la polineuropatia.
10. L'eccezione di inoperatività della polizza Ultra salute n. 790291876, in quanto entrata in vigore il 4.12.2022, con sostituzione da parte della polizza n. 11309447, è parzialmente fondata, in quanto, in caso -come quello in esame- di sostituzione tra due coperture assicurative senza soluzione di continuità a norma dell'art. 15 delle condizioni generali di contratto, l'indennità è valutata “sulla minore delle due somme assicurate previste”.
Pertanto, nel caso in esame parte attrice ha diritto alle prestazioni previste dalle condizioni della polizza successiva, i cui capitali sono € 50.000,00 per l'invalidità permanente, con franchigia del 66%, che nel caso di specie è interamente CP_ dovuta, essendo accertata invalidità dell'85% da parte dell' e una rendita vitalizia di € 1.000,00 al mese per dieci anni, sempre con franchigia del 66% e, quindi, interamente dovuta.
Infatti, l'art. 12.1.2 delle condizioni generali di assicurazione prevede che, in caso di franchigia del 66% l'impresa non corrisponde alcun indennizzo quando l'invalidità permanente accertata è di grado inferiore al 66% della totale, se invece essa risulta di grado pari o superiore al 66% della totale l'indennità viene corrisposta nella misura del 100% della somma assicurata.
Vanno, pertanto, accolte le domande di parte attrice nella misura di cui alla domanda subordinata.
7 11. Nei termini esposti nella soprastante motivazione, non sussiste dubbio sul fatto che le somma richieste spettino a parte attrice, oltre interessi in misura legale dalla data di messa in mora -coincidente nella specie con la notifica dell'atto di citazione- fino a quella di effettivo saldo.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese processuali, che -per valore dichiarato indeterminato e bassa complessità, con esclusione della fase istruttoria- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, dichiara tenuta e condanna a corrispondere a , a CP_1 Parte_1 CP_ seguito di accertamento definitivo da parte dell' dell'invalidità del 85% per polineuropatia sensitivo-motoria, le seguenti prestazioni: pagamento della somma di € 50.000,00, oltre interessi legali dalla data del17/10/2024 fino a quella di saldo effettivo;
pagamento di rendita vitalizia per dieci anni mediante assegno mensile della somma di € 1.000,00; dichiara tenuta e condanna a rifondere le spese CP_1 Parte_1 processuali, che liquida nella misura di complessivi € 3.341,90, di cui € 435,90 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in Modena, il 23/12/2025, e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5070/2024 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore - rappresentato e difeso dall'Avv. R. Giussani CONTRO
CP_1
- Convenuta - rappresentata e difesa dall'Avv. R. Ferrari in punto a: assicurazione vita, adempimento contrattuale. All'udienza del 2/12/2025 la causa è stata assegnata a decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa in via principale dichiarare che la polineuropatia sensitivo-motoria alla signora è stata diagnosticata in Parte_1 data 10 dicembre 2018 e che l'invalidità è stata definitivamente accertata nel 85% in data 8 giugno CP 2022 come da verbale di accertamento definitivo da parte dell' dell'invalidità del 85% e che conseguentemente la denuncia di sinistro è stata tempestiva dichiarare della polizza CP_3 confluita in n. 11309447 stipulata dalla signora in data 19 ottobre 2017 e CP_4 Parte_1 conseguentemente condannare a corrispondere alla signora l'indennizzo CP_1 Parte_1 riveniente dalla somma capitale assicurata di €. 55.587,00 liquidata in base alla percentuale del 85%
o in quella diversa dovesse essere accertata in corso di causa all'esito della CTU oltre all'assegno mensile di €. 1.111,73 per il periodo massimo di 10 anni vista la natura degenerativa della patologia. In via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la tardività colposa della denuncia di sinistro da parte della signora accertare e dichiarare che per la l'eventuale Parte_1 CP_1 tardività della denuncia non ha comportato alcun pregiudizio alla compagnia assicuratrice, e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare corrispondere alla signora CP_1 [...] l'indennizzo come determinato secondo le condizioni di polizza oltre alla corresponsione Pt_1 dell'importo mensile di €. 1.111,73 per il periodo massimo consentito dalla polizza pari a 10 anni, stante il carattere degenerativo della malattia In via ulteriormente subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata la tardività colposa della denuncia di sinistro da parte della signora e che la tardività ha comportato un pregiudizio per la Parte_1
, dichiarare tenuta e condannare a corrispondere alla signora CP_1 CP_1 Parte_1 l'indennizzo previsto con una riduzione contenuta nel 10%, posto che in ogni caso al momento della valutazione delle condizioni di salute della signora anche nel 2018, avrebbe dovuto tenersi Pt_1 conto del giudizio prognostico, data la natura degenerativa della mattia, e con ragionevole probabilità la valutazione avrebbe portato alla determinazione di un grado di invalidità prossimo a quello poi accertato nel 2022. In via ulteriormente subordinata Nel caso in cui venga accertato che alla data del sinistro i massimali di polizza erano quelli di cui alla polizza 113094447 Allianz 1 e più precisamente i.p.m €. 50.000,00 con franchigia del 66% e rendita vitalizia €. 1.000,00 mensili con franchigia del 66% condannare a corrispondere alla CP_1 signora l'indennizzo riveniente dalla somma capitale assicurata di €. 50.000,00 Parte_1 liquidata in base alla percentuale del 85% o in quella diversa dovesse essere accertata in corso di causa all'esito della CTU oltre all'assegno mensile di €. 1.000,00 mensile per il periodo massimo di 10 anni vista la natura degenerativa della patologia. In via istruttoria Ammettersi CTU medico legale diretta ad accertare che la polineuropatia sensitivo motoria assonale è stata diagnosticata nel 2018 e a determinare il grado di invalidità conseguente la patologia degenerativa diagnosticata. Si nomina quale Consulente tecnico di parte il Dott. con studio in Reggio Emilia Persona_1 Via Roma 53 tel. 0522457227 Con riserva di dedurre e produrre in relazione alle difese avversarie Con vittoria di compensi e spese”;
per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, premesse le più opportune declaratorie in fatto e in diritto, rigettare tutte le domande attoree, siccome infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali e accessori come per legge”.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 17/10/2024 conveniva Parte_1 in giudizio avanti l'intestato Tribunale la compagnia di assicurazioni convenuta per sentirla condannare all'adempimento delle prestazioni prevista da una polizza di assicurazione vita e, quindi, al pagamento della somma di €. 55.587,00 corrispondente all'indennizzo, oltre all'assegno mensile di €. 1.111,73 per il periodo massimo di dieci anni.
2. Parte convenuta si costituiva in giudizio contestando gli assunti di parte attrice e chiedendo nel merito il rigetto di tutte le domande attoree e in via istruttoria l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, istanza poi non riproposta nelle conclusioni precisate con apposito foglio depositato.
3. All'udienza del 2/12/2025 la causa veniva quindi rimessa a decisione, sulle conclusioni precisate come sopra trascritte e il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 Motivi della decisione.
4. Parte attrice allega: che ha stipulato in data 19 ottobre 2017 presso l'agenzia di Carpi di la CP_1
Polizza Ultra salute n. 11309447 (doc. n.1 att.); che tra gli ambiti di rischio di polizza vi è l'invalidità permanente da malattia con una franchigia del 66% sia in relazione all'indennizzo da liquidare, sia in ordine alla garanzia aggiuntiva che prevede un assegno mensile per un massimo di dieci anni;
che tali condizioni consentono di affermare che l'operatività della garanzia avviene quando l'invalidità permanente è superiore al 66%; che nel 2018 le è stata diagnosticata una “polineuropatia” in riferimento alla quale l' , a seguito degli iter procedimentali, nel giugno del 2022 ha comunicato il CP_2 verbale di accertamento definitivo dell'invalidità che viene riconosciuta nella misura del 85% (doc. n. 2 att.); che a seguito di detta comunicazione, ha presentato denuncia di sinistro presso l' di Carpi, con apertura del sinistro n. 05.985.946.116.0011; Controparte_5 che a distanza di oltre un anno la compagnia, con comunicazione dell'11/8/2023 (doc.
n. 3 att.) ha comunicato che non è possibile dare corso alla liquidazione per tardività della denuncia e per insorgenza della malattia prima della decorrenza della polizza;
che, in particolare, da successivo scambio di corrispondenza (doc. n. 5 att.), la compagnia ha confermato il rifiuto delle prestazioni richieste per tardività della denuncia, perché il quadro clinico risulta stabilizzato nel 2018.
5. Parte convenuta eccepisce: che la patologia è stata denunciata dall'Assicurata il 4.8.2022 (doc. n° 6 conv, ), con conseguente apertura del sinistro n° 985.946.116 (doc. n° 5 conv.); che dalle indagini medico legali espletate dal perito assicurativo Dott. e Persona_2 dalla Consulenza Medica Centrale, è emerso che la patologia denunciata
(polineuropatia sensitivo - motoria) è insorta anteriormente al 19.10.2017, data di stipula della polizza;
3 che la cartella clinica relativa al ricovero del 10.11.2017 (doc. n° 6 conv.), documenta l'esordio dei disturbi della marcia e turbe nell'equilibrio, ben cinque anni prima rispetto al ricovero stesso;
che la fase acuta della patologia risulta già conclusa nel Dicembre del 2018, quando il quadro clinico venne ritenuto stabile dal Dott. , Specialista in Persona_3
Neurologia, in occasione della visita del 10.12.2018 (doc. n° 8 conv.); che, pertanto, la non indennizzabilità del sinistro deriva dall'insorgenza della malattia in epoca antecedente rispetto all'effetto della polizza e dalla tardività della denuncia, perché in base all'art. 19 delle C.G.A., l' deve presentare la denuncia Parte_2 quando il medico curante ritenga che la malattia abbia concluso la fase acuta e che possa comportare una invalidità permanente;
nel caso di specie, dunque, l'assicurata avrebbe dovuto denunciare la patologia nel 2018 (e non a seguito del riconoscimento dell'invalidità civile, avvenuto nell'agosto del 2022); che, inoltre, se l'assicurata avesse denunciato nei termini (art. 19 delle C.G.A.),
l'invalidità permanente residuata sarebbe stata valutata al di sotto della franchigia del
66%.
6. Nel merito, l'eccezione di parte convenuta si fonda sul disposto dell'art. 19 delle condizioni generali di contratto che, al primo comma, prevede in capo all'assicurato l'onere di denuncia scritta quando il medico curante ritenga che la malattia oggetto di denuncia abbia concluso la sua fase acuta e che possa comportare una invalidità permanente.
Nella specie va, anzitutto, considerato che l'assicurata, per affermazione e documentazione non contestate, è affetta da una “polineuropatia sensitivo-motoria assonale congenita con danno assonale, sindrome fibromialgica”; dunque, una malattia degenerativa, con manifestazioni che possono essere croniche e progressive, per l'attivazione di un processo degenerativo danneggia le fibre nervose dei nervi periferici.
Pertanto, con riferimento alla patologia in questione non ha senso parlare di una fase acuta nel senso previsto dalla norma contrattuale invocata da parte convenuta, perché, non essendo la malattia mai definitivamente superata, si tratta di
4 patologie che si riacutizzano alternando fasi di relativa stabilità ad altre di acuzie;
quindi, in simili patologie, soggette a riacutizzazione, il disposto contrattuale in questione è inapplicabile.
7. Inoltre, nel caso di specie va ulteriormente considerato quanto evidenziato da parte attrice, ossia che:
l'assicuratore afferma che “dalle indagini espletate dal dott. e dalla Persona_2
Consulenza Medica Centrale è emerso che la patologia denunciata (polineuropatia sensitivo-motoria) è insorta anteriormente al 19.10.2017, data di stipula della polizza”, ma l'affermazione non trova sostegno documentale, e nemmeno tecnico, non producendo parte convenuta relazione medico legale;
la prova dell'insorgenza della malattia non può essere riferita alla cartella clinica del
10.11.2017 -che documenta l'esordio dei disturbi della marcia e turbe nell'equilibrio- risalente a cinque anni prima;
la riconducibilità dei disturbi della marcia e delle turbe nell'equilibrio alla polineuropatia è parimenti priva di sostegno probatorio ed è contrastata, anzi, dalla stessa tesi di parte convenuta circa la “stabilizzazione della fase acuta” già nel 2018.
Dalle circostanze esposte si traggono due conseguenze, in quanto sul piano giuridico ne risulta la piena operatività della polizza Ultra salute stipulata tra le parti in data 19 ottobre 2017, e sul piano probatorio parte attrice ha assolto all'onere della prova in ordine alla circostanza che malattia di cui è affetta è insorta successivamente alla stipula della polizza assicurativa.
8. L'eccezione di tardività della denuncia di sinistro è infondata in quanto nel caso in esame l'assicurata ha comunicato il sinistro all'assicuratore quando ha avuto contezza del grado di invalidità rilevante ai fini di polizza, e ciò è avvenuto nel Giugno del
2022, quando l' ha comunicato il verbale di giudizio definitivo determinando il CP_2 grado di invalidità nel 85% (doc. n. 2 att.).
Anche in questo caso le allegazioni dell'assicuratore convenuto si fondano sull'interpretazione dell'art. 19 delle condizioni generali di contratto già esaminata al
5 par. 6 e che, come si è già visto, è inapplicabile in simili patologie e, comunque, è di portata e significato diversi da quelli allegati.
Infatti, l'assicuratore convenuto -cfr. comunicazione in data 8/5/2024 (doc. n.
8)- equipara la conclusione della “fase acuta” della malattia con la stabilità del quadro clinico, e sostiene che, essendo definita come stabilizzata la malattia già al
10.02.2018, a quell'epoca i postumi permanenti erano ricompresi nella franchigia del
66%, con la conseguenza che il sinistro non sarebbe comunque stato risarcibile.
In realtà, da nessun elemento di causa si ricava che se la denuncia fosse stata fatta nel 2018 i postumi invalidanti sarebbero rientrati nella franchigia del 66%; anche tale affermazione è rimasta priva di sostegno probatorio, in assenza di alcuna documentazione medico legale da parte dell'assicuratore; ma, soprattutto, è evidente che l'art. 19 ricordato non piò essere utilizzato per vanificare la funzione indennitaria del contratto stipulato dalle parti;
l'interpretazione, infatti, del disposto dell'art. 19 menzionato, relativo all'onere di denuncia scritta quando l'assicurato ritiene che la malattia “possa comportare una invalidità permanente” non può che essere riferita a quella di una percentuale di invalidità rilevante ai fini di polizza;
ogni diversa interpretazione confligge con la finalità stessa del rapporto assicurativo per invalidità permanente da malattia, non potendo l'onere di denuncia scritta essere utilizzato a danno del contraente per contestargli la tardività della mancata segnalazione di un'invalidità irrilevante, perché inferiore ai limiti che danno diritto alle prestazioni di polizza.
Al riguardo sono pertinenti le deduzioni di parte attrice circa il fatto che il principio informatore dell'ambito di rischio “Invalidità permanente da malattia” della polizza ultra salute è quello di tutelare l'assicurato nei casi in cui una malattia grave,
o una patologia, ne riducano in modo importante la capacità lavorativa e/o comunque quella di condurre una vita normale, tanto che, se una malattia insorge in costanza di polizza, ovvero se c'è un aggravamento della stessa, l'assicurato ha diritto all'indennizzo e, ove ve ne siamo in presupposti, ad un'integrazione dello stesso.
9. L'eccezione di reticenza dell'assicurato all'atto della stipula della polizza è infondata in quanto formulata in mod del tutto generico: l'assicuratore non esplica in
6 quale modo l'assicurata sia stata reticente rispetto agli accertamenti eseguiti, al momento della compilazione del questionario in sede di stipula della polizza, il quale, oltretutto, è alquanto generico.
Al riguardo sono pertinenti le deduzioni di parte attrice circa il fatto che parte convenuta "non è stata in grado di dire quali sarebbero state le dichiarazioni reticenti, né tanto meno è stata in grado di affermare che, in presenza di dichiarazioni diverse, non avrebbe stipulato la polizza malattia”.
Tra l'altro, nel questionario in esame, al punto 8 è indicato un elenco di malattie da dichiarare, specificamente indicate, tra le quali non è compresa la polineuropatia.
10. L'eccezione di inoperatività della polizza Ultra salute n. 790291876, in quanto entrata in vigore il 4.12.2022, con sostituzione da parte della polizza n. 11309447, è parzialmente fondata, in quanto, in caso -come quello in esame- di sostituzione tra due coperture assicurative senza soluzione di continuità a norma dell'art. 15 delle condizioni generali di contratto, l'indennità è valutata “sulla minore delle due somme assicurate previste”.
Pertanto, nel caso in esame parte attrice ha diritto alle prestazioni previste dalle condizioni della polizza successiva, i cui capitali sono € 50.000,00 per l'invalidità permanente, con franchigia del 66%, che nel caso di specie è interamente CP_ dovuta, essendo accertata invalidità dell'85% da parte dell' e una rendita vitalizia di € 1.000,00 al mese per dieci anni, sempre con franchigia del 66% e, quindi, interamente dovuta.
Infatti, l'art. 12.1.2 delle condizioni generali di assicurazione prevede che, in caso di franchigia del 66% l'impresa non corrisponde alcun indennizzo quando l'invalidità permanente accertata è di grado inferiore al 66% della totale, se invece essa risulta di grado pari o superiore al 66% della totale l'indennità viene corrisposta nella misura del 100% della somma assicurata.
Vanno, pertanto, accolte le domande di parte attrice nella misura di cui alla domanda subordinata.
7 11. Nei termini esposti nella soprastante motivazione, non sussiste dubbio sul fatto che le somma richieste spettino a parte attrice, oltre interessi in misura legale dalla data di messa in mora -coincidente nella specie con la notifica dell'atto di citazione- fino a quella di effettivo saldo.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese processuali, che -per valore dichiarato indeterminato e bassa complessità, con esclusione della fase istruttoria- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, dichiara tenuta e condanna a corrispondere a , a CP_1 Parte_1 CP_ seguito di accertamento definitivo da parte dell' dell'invalidità del 85% per polineuropatia sensitivo-motoria, le seguenti prestazioni: pagamento della somma di € 50.000,00, oltre interessi legali dalla data del17/10/2024 fino a quella di saldo effettivo;
pagamento di rendita vitalizia per dieci anni mediante assegno mensile della somma di € 1.000,00; dichiara tenuta e condanna a rifondere le spese CP_1 Parte_1 processuali, che liquida nella misura di complessivi € 3.341,90, di cui € 435,90 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge. Così deciso in Modena, il 23/12/2025, e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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