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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/06/2025, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2870/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dr. Elena Mara Grazioli Consigliere dr. Maria Carla Rossi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2870/2024 promossa in grado d'appello, da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA LUCA 12 Parte_1 C.F._1
88064 CHIARAVALLE presso lo studio dell'avv. PONTEDURO SPARTACO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. VOCI ANNA MARIA ( ) C.F._2
VIA ALESSI, 3 88069 SQUILLACE;
IN QUALITA' DI EREDE DI Parte_2 Parte_1
BENITO (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA LUCA 12 88064 C.F._3
CHIARAVALLE presso lo studio dell'avv. PONTEDURO SPARTACO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. VOCI ANNA MARIA ( ) VIA C.F._2
ALESSI 3 88069 SQUILLACE;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZA CP_1 C.F._4
LIBERTA' N. 9 22070 APPIANO GENTILE presso lo studio dell'avv. ALFIERI CHIARA, che la rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 4 APPELLATA
avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare – causa assegnata in decisione dietro trattazione scritta con ordinanza del 17.6.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettive note scritte.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e , quest'ultima nella dedotta qualità di erede del Parte_1 Parte_2
primo (deceduto il 29.5.2024), hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n.
401/2024 pubblicata il 9.4.2024 non notificata, con la quale il suddetto Tribunale ha così provveduto:
“a) dichiara inammissibile il reclamo e per l'effetto conferma l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva;
b) compensa le spese;
c) dichiara tenuta la parte reclamante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002)”, chiedendone l'integrale riforma.
L'impugnazione è stata introdotta con atto di citazione notificato alla controparte in CP_1
data 7.10.2024 e la causa è stata iscritta a ruolo in data 16.10.2025.
L'appellata si è costituita in giudizio formulando eccezione di difetto di procura in capo ai procuratori della parte appellante, contestando la qualità di erede del in capo a Parte_1 Parte_2
e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'impugnazione.
[...]
Instaurato il contraddittorio processuale la causa veniva rinviata all'udienza del 17.6.2024 ex art. 352
c.p.c. con assegnazione dei termini previsti dalla citata norma.
Alla predetta udienza, svoltasi in trattazione scritta, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e poi decisa nella camera di consiglio odierna.
&&&
L'appello va dichiarato inammissibile.
Osserva preliminarmente la Corte che:
- non vi è dubbio che l'opposizione proposta da in primo grado rientri nel Parte_1 novero delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione del diritto del creditore di procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente;
pagina 2 di 4 - a tali procedimenti non è applicabile la sospensione feriale dei termini ex art. 3 della L.
742/1969 (cfr Sent. Cass. Sez. VI civ. n. 29803 del 18.11.2019);
- il rilievo della tardività dell'appello, a mente del combinato disposto degli artt. 325 e 327 c.p.c.,
e della conseguente inammissibilità dell'impugnazione (nel caso di specie per violazione del termine “lungo” di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza: sentenza pubblicata il 9.4.2024
– appello notificato il 7.10.2024 ma depositato in Cancelleria per l'iscrizione a ruolo il
16.10.2024 v. infra) può essere effettuato anche d'ufficio;
- si tratta di questione procedurale, dunque, non soggiacente alla previsione di cui all'art. 101 2° comma cpv, c.p.c. (cfr. in termini Cass. 20354/20 nonché la sentenza sopra citata).
Nel caso di specie va ulteriormente rilevato (in conformità a Cass. civ. n. 21516/2021 del 27.7.2021 nonché Cass. civ. S.U. n. 22848/2013) che:
- si tratta di appello avverso una sentenza che ha dichiarato l'estinzione della procedura di opposizione all'esecuzione,
- con specifico riguardo al procedimento di reclamo di cui all'art. 630 c.p.c., la citata norma prevede:
“in materia di esecuzione forzata, l'appello avverso la sentenza che abbia provveduto sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. è destinato a svolgersi secondo le forma del rito camerale previsto dall'art. 130 disp. att. c.p.c. fin dal momento della proposizione del gravame, che va quindi introdotto con ricorso da depositarsi in cancelleria entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325 e 327 c.c.”;
- nonostante la pacifica qualificazione dell'azione come reclamo in tema di estinzione ai sensi dell'art. 630 c.p.c. il presente procedimento è stato introdotto con atto di citazione notificato in data 7.10.2024;
- in base ai principi di diritto sopra enunciati, trattandosi di procedimento retto dal rito camerale, da introdurre con ricorso, e dovendo essere lo stesso oggetto di conversione, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., a fronte dell'erronea introduzione del giudizio di secondo grado effettuata con citazione, anziché con ricorso, è da ritenersi rilevante ai fini della pendenza del giudizio di appello esclusivamente la data di deposito in cancelleria dell'atto introduttivo;
- ne consegue necessariamente che, in siffatta ipotesi, è la data di deposito dell'atto introduttivo nella cancelleria del Giudice di secondo grado (e non la data della relativa notificazione) a segnare il momento di proposizione del gravame ai fini della tempestività nella proposizione dell'impugnazione.
pagina 3 di 4 L'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato depositato in Cancelleria ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa soltanto in data 16.10.2025 e cioè ormai decorso il termine lungo dell'impugnazione, scadente il 9.10.2024, avuto riguardo, come si è detto, alla non applicabilità al presente procedimento della sospensione feriale dei termini.
L'appello va pertanto dichiarato inammissibile per tardività.
Conseguono, dunque, le statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellante.
Le stesse vengono liquidate in conformità ai parametri minimi per cause di minima difficoltà, di cui alle vigenti tabelle ministeriali, tenuto inoltre conto dell'attività difensiva in concreto svolta, priva nel caso che qui occupa della fase istruttoria.
Va poi dichiarata ex art. 13 comma I quater dpr 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante ulteriore importo, pari al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara l'inammissibilità per tardività dell'appello proposto da e da Parte_1
, nella dedotta qualità di erede di , nei Parte_2 Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 401/24 pubblicata il CP_1
9.4.2024, non notificata;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del grado a favore dell'appellato liquidate in € 4.888,00 oltre al 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di ulteriore importo, pari al contributo unificato già versato.
Così deciso in Milano il 24.6.2025
Il Consigliere est Il Presidente
Maria Carla Rossi Roberto Aponte
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dr. Elena Mara Grazioli Consigliere dr. Maria Carla Rossi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2870/2024 promossa in grado d'appello, da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA LUCA 12 Parte_1 C.F._1
88064 CHIARAVALLE presso lo studio dell'avv. PONTEDURO SPARTACO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. VOCI ANNA MARIA ( ) C.F._2
VIA ALESSI, 3 88069 SQUILLACE;
IN QUALITA' DI EREDE DI Parte_2 Parte_1
BENITO (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA LUCA 12 88064 C.F._3
CHIARAVALLE presso lo studio dell'avv. PONTEDURO SPARTACO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. VOCI ANNA MARIA ( ) VIA C.F._2
ALESSI 3 88069 SQUILLACE;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in PIAZZA CP_1 C.F._4
LIBERTA' N. 9 22070 APPIANO GENTILE presso lo studio dell'avv. ALFIERI CHIARA, che la rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 4 APPELLATA
avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare – causa assegnata in decisione dietro trattazione scritta con ordinanza del 17.6.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettive note scritte.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e , quest'ultima nella dedotta qualità di erede del Parte_1 Parte_2
primo (deceduto il 29.5.2024), hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n.
401/2024 pubblicata il 9.4.2024 non notificata, con la quale il suddetto Tribunale ha così provveduto:
“a) dichiara inammissibile il reclamo e per l'effetto conferma l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva;
b) compensa le spese;
c) dichiara tenuta la parte reclamante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002)”, chiedendone l'integrale riforma.
L'impugnazione è stata introdotta con atto di citazione notificato alla controparte in CP_1
data 7.10.2024 e la causa è stata iscritta a ruolo in data 16.10.2025.
L'appellata si è costituita in giudizio formulando eccezione di difetto di procura in capo ai procuratori della parte appellante, contestando la qualità di erede del in capo a Parte_1 Parte_2
e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'impugnazione.
[...]
Instaurato il contraddittorio processuale la causa veniva rinviata all'udienza del 17.6.2024 ex art. 352
c.p.c. con assegnazione dei termini previsti dalla citata norma.
Alla predetta udienza, svoltasi in trattazione scritta, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione e poi decisa nella camera di consiglio odierna.
&&&
L'appello va dichiarato inammissibile.
Osserva preliminarmente la Corte che:
- non vi è dubbio che l'opposizione proposta da in primo grado rientri nel Parte_1 novero delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione del diritto del creditore di procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente;
pagina 2 di 4 - a tali procedimenti non è applicabile la sospensione feriale dei termini ex art. 3 della L.
742/1969 (cfr Sent. Cass. Sez. VI civ. n. 29803 del 18.11.2019);
- il rilievo della tardività dell'appello, a mente del combinato disposto degli artt. 325 e 327 c.p.c.,
e della conseguente inammissibilità dell'impugnazione (nel caso di specie per violazione del termine “lungo” di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza: sentenza pubblicata il 9.4.2024
– appello notificato il 7.10.2024 ma depositato in Cancelleria per l'iscrizione a ruolo il
16.10.2024 v. infra) può essere effettuato anche d'ufficio;
- si tratta di questione procedurale, dunque, non soggiacente alla previsione di cui all'art. 101 2° comma cpv, c.p.c. (cfr. in termini Cass. 20354/20 nonché la sentenza sopra citata).
Nel caso di specie va ulteriormente rilevato (in conformità a Cass. civ. n. 21516/2021 del 27.7.2021 nonché Cass. civ. S.U. n. 22848/2013) che:
- si tratta di appello avverso una sentenza che ha dichiarato l'estinzione della procedura di opposizione all'esecuzione,
- con specifico riguardo al procedimento di reclamo di cui all'art. 630 c.p.c., la citata norma prevede:
“in materia di esecuzione forzata, l'appello avverso la sentenza che abbia provveduto sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. è destinato a svolgersi secondo le forma del rito camerale previsto dall'art. 130 disp. att. c.p.c. fin dal momento della proposizione del gravame, che va quindi introdotto con ricorso da depositarsi in cancelleria entro i termini perentori prescritti dagli artt. 325 e 327 c.c.”;
- nonostante la pacifica qualificazione dell'azione come reclamo in tema di estinzione ai sensi dell'art. 630 c.p.c. il presente procedimento è stato introdotto con atto di citazione notificato in data 7.10.2024;
- in base ai principi di diritto sopra enunciati, trattandosi di procedimento retto dal rito camerale, da introdurre con ricorso, e dovendo essere lo stesso oggetto di conversione, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., a fronte dell'erronea introduzione del giudizio di secondo grado effettuata con citazione, anziché con ricorso, è da ritenersi rilevante ai fini della pendenza del giudizio di appello esclusivamente la data di deposito in cancelleria dell'atto introduttivo;
- ne consegue necessariamente che, in siffatta ipotesi, è la data di deposito dell'atto introduttivo nella cancelleria del Giudice di secondo grado (e non la data della relativa notificazione) a segnare il momento di proposizione del gravame ai fini della tempestività nella proposizione dell'impugnazione.
pagina 3 di 4 L'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato depositato in Cancelleria ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa soltanto in data 16.10.2025 e cioè ormai decorso il termine lungo dell'impugnazione, scadente il 9.10.2024, avuto riguardo, come si è detto, alla non applicabilità al presente procedimento della sospensione feriale dei termini.
L'appello va pertanto dichiarato inammissibile per tardività.
Conseguono, dunque, le statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellante.
Le stesse vengono liquidate in conformità ai parametri minimi per cause di minima difficoltà, di cui alle vigenti tabelle ministeriali, tenuto inoltre conto dell'attività difensiva in concreto svolta, priva nel caso che qui occupa della fase istruttoria.
Va poi dichiarata ex art. 13 comma I quater dpr 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante ulteriore importo, pari al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara l'inammissibilità per tardività dell'appello proposto da e da Parte_1
, nella dedotta qualità di erede di , nei Parte_2 Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 401/24 pubblicata il CP_1
9.4.2024, non notificata;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del grado a favore dell'appellato liquidate in € 4.888,00 oltre al 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di ulteriore importo, pari al contributo unificato già versato.
Così deciso in Milano il 24.6.2025
Il Consigliere est Il Presidente
Maria Carla Rossi Roberto Aponte
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