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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/07/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sent. N.
Sigg.: Cron. N.
Dott. Daniela FEDELE Presidente Rep. N.
Dott. Lucia CANNELLA Consigliere R. Gen. N. 825/2021
Camp. Civ. N. Dott. Massimo APRILE Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 825/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 22 luglio 2021 dall'avv. Marco Buzzanca in via telematica ex lege 53/94 e posta in decisione all'udienza collegiale del 3 maggio 2023
d a OGGETTO:
(c.f. Controparte_1 vendita di cose mobili e p. iva: )
P.IVA_1 codice: P.IVA_2
(c.f.: ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._2
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti BUZZANCA MARCO
(c.f.: ) e BUZZANCA MASSIMO (c.f.: C.F._3
) del Foro di Bergamo elettivamente C.F._4 pagina 1 di 21 domiciliati in BERGAMO VIA SANT'ORSOLA n. 10/e, presso gli avv.ti BUZZANCA MARCO e BUZZANCA MASSIMO vgtcome da procura a margine dell'atto di citazione in appello
APPELLANTI
c o n t r o
3 c.f. e p. iva: ) rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_3
dall' avv. GABRIELLI LUCIANO (c.f.: ) CodiceFiscale_5
del Foro di Bergamo elettivamente domiciliata in BERGAMO
VIA PICCININI n. 3 presso l' avv. GABRIELLI LUCIANO come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
(c.f.: ) rappresentato e CP_3 CodiceFiscale_6
difeso dagli avv.ti CASETTA PAOLO (c.f.: C.F._7
) e GRASSI SIMONE GIUSEPPE (c.f.:
[...] C.F._8
) del Foro di Bergamo elettivamente domiciliato in
[...]
BERGAMO VIA DEI PARTIGIANI n. 8 presso gli avv.ti
CASETTA PAOLO e GRASSI SIMONE GIUSEPPE come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione quarta civile, in data 23 aprile 2021 n. 729/2021.
CONCLUSIONI
degli appellanti
NEL MERITO:
- ritenere fondati i motivi esposti agli atti di causa e, per l'effetto, in pagina 2 di 21 parziale riforma dell'impugnata sentenza, previa conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto, siccome infondato in fatto ed in diritto, dichiararsi comunque che nulla è dovuto dagli opponenti (odierni appellanti) all'opposta (odierna appellata) 3 e, CP_2 conseguentemente, respingersi ogni domanda ed eccezione avversaria;
- per l'effetto, condannare gli odierni appellati 3 in persona CP_2 del suo legale rappresentante pro-tempore, e signor alla CP_3 restituzione, in favore degli odierni appellanti, delle somme da questi ultimi versate in loro favore in esecuzione dell'appellata sentenza del
Tribunale di Bergamo, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo;
IN OGNI CASO:
- respingere ogni eccezione e domanda avversaria in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto,
- con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, nonché di quello di primo grado svoltosi avanti al Tribunale di Bergamo;
- emettere ogni altra eventuale decisione o declaratoria del caso;
IN VIA ISTRUTTORIA:
(I) In primo luogo, nella denegata ipotesi in cui le risultanze processuali già acquisite non fossero ritenute sufficienti ai fini della riforma dell'impugnata sentenza nei termini richiesti, procedere con l'istruttoria della causa disponendo, ex art. 356 c.p.c., l'ammissione dell'interrogatorio formale del sig. e del legale appresentante della 3 CP_3 CP_2 nonché della prova per testimoni sui residui capitoli di prova dedotti dagli opponenti/appellanti nelle memorie ex art. 183 co. VI nn. 2 e 3 c.p.c., e non ammessi in primo grado, con i testi ivi indicati, così come riportati in nota iii alle pagg. 42-46 dell'atto d'appello.
(II) In secondo luogo, subordinatamente e nella denegata ipotesi in cui le prove orali dedotte dagli opponenti in primo grado ed odierni appellanti fossero ritenute inammissibili o, in ogni caso, le risultanze processuali pagina 3 di 21 acquisite non fossero ritenute sufficienti per la riforma della sentenza, disporre il deferimento del giuramento suppletorio all'appellato signor sui capitoli di seguito formulati ai nn. da 1) a 4) per il CP_3 deferimento del giuramento decisorio o su qualsiasi altra circostanza fosse da Codesto Spettabile Collegio ritenuta necessaria ai fini decisori.
(III) In terzo luogo, in via ulteriormente subordinata e di extrema ratio, la OR , nella sua qualità di legale rappresentante della Controparte_1 società , nonché di socia Controparte_1 amministratrice della medesima società, chiede di essere ammessa a deferire giuramento decisorio all'appellato signor sulle CP_3 circostanze di seguito indicate, evidentemente risolutive del presente giudizio, discendendo dalle medesime la decisione circa l'avvenuto pagamento da parte degli appellanti, nelle mani e per il tramite del signor di tutte le fatture emesse dalla 3 da quest'ultima CP_3 CP_2 monitoriamente azionate, nonché circa la non debenza della somma di cui alla fattura n. 187/17.
Il giuramento decisorio, infatti, deferibile in qualunque stato della causa ed anche in appello ex art. 345 c.p.c., “in quanto mezzo ordinato a troncare la lite mediante il supremo appello che una parte fa alla coscienza dell'avversario, dev'essere sempre ammesso “anche qualora i fatti dedotti siano stati accertati o esclusi dalle risultanze di causa e anche se sia stato deferito in via subordinata” (Cass. civ., sez. VI, 18/06/2019, n. 16216; Cass. civ., sez. II, 21/02/2017, n. 4425).
La OR , nella sua duplice qualità, ut supra, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata sub doc. L alle note di trattazione scritta del 10/12/2021 per l'udienza del 15/12/2021, nonché con separato atto dalla stessa sottoscritto ed allegato sub doc. M delle predette note, formalmente DEFERISCE il giuramento decisorio all'appellato sui seguenti capitoli: CP_3
1. “Giuro e giurando affermo o nego di aver ricevuto, in nome e per conto pagina 4 di 21 della 3 dalla società CP_2 Controparte_1
, e precisamente dalla OR , il pagamento in
[...] Controparte_1 contanti di tutte le fatture emesse negli anni 2016 e 2017 da 3 CP_2 nei confronti della predetta società e prodotte dagli appellanti sub docc. 4,
5, 6 nonché dalla convenuta opposta (docc. 1, 2, 3 fascicolo monitorio), che si rammostrano“;
2. “Giuro e giurando affermo o nego di aver scritto, in nome e per conto della 3 la dicitura “pagato”, unitamente alle date ed alle firme CP_2 riportate sulle fatture prodotte dagli appellanti sub docc. 4, 5, 6, che si rammostrano”;
3. “Giuro e giurando affermo o nego di aver scritto, in nome e per conto della 3 la dicitura “Merce in omaggio x apertura nuovo locale, CP_2 in attesa di rimborso”, unitamente alla firma, riportata sulla fattura n. 187 del 21/01/2017 emessa da 3 prodotta dagli appellanti sub doc. CP_2
5, che si rammostra”;
4. “Giuro e giurando affermo o nego che la carta intestata ed il timbro apposto sulle tre quietanze generali di pagamento prodotte dagli appellanti in copia sub docc. 7, 8, 9 ed in originale sub docc. 7/A, 8/A, 9/A, che si rammostrano, risultano conformi a quelli normalmente in uso presso la 3
. CP_2
(IV) In quarto luogo, si chiede, solo occorrendo, l'autorizzazione al deposito in Cancelleria degli originali dei documenti sub 4, 5 e 6 già prodotti in copia nel fascicolo di primo grado dagli opponenti-odierni appellanti, trattandosi della mera regolarizzazione formale del precedente deposito, non soggetta alle preclusioni dei nova in appello (Cass. civ., sez. I, 26/01/2016, n. 1366). dell' appellata 3 CP_2
Nel merito: dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello proposto con atto di citazione in appello del 22 luglio 2021 da CP_1 Controparte_1
ed i signori e
[...] Controparte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 729/2021 emessa dal Tribunale di Bergamo, Giudice pagina 5 di 21 Dott. Giovanni Panzeri, pubblicata in data 23 aprile 2021, a chiusura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 9027/2018
R.G. e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza.
In via subordinata di merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'avverso appello risultasse fondato, accertare e dichiarare il signor
[...] responsabile di fatto illecito ex artt. 2043 e 185 cpc e, CP_3 conseguentemente, condannare lo stesso a risarcire a 3 il CP_2 danno patrimoniale pari all'importo delle fatture azionate monitoriamente
(escluse le fatture 923 del 8 marzo 2017 e 1204, 1205, 1206, 1207 e 1208 del 13 aprile 2018 per complessivi € 5.781,87=), e dunque pari ad €
38.646,78= o a quella minore o maggiore somma che dovesse risultare in corso di causa, nonché il danno morale, per l'importo di € 5.000,00= o altro importo indicato equitativamente dal Giudice. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione.
In ogni caso: condannare gli appellanti ed il signor in solido o CP_3 meno, al pagamento delle spese processuali tutte.
In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di rimessione della causa in istruttoria e di ammissione degli avversi capitoli di prova per i motivi già richiamati. Si chiede, nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli avversari, prova contraria su tutti i capitoli ammessi con i testi già indicati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., nonché ammissione dei capitoli di prova dedotti nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c., con i testi ivi indicati. dell' appellato CP_3
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: voglia l'On.le Corte di Appello adita respingere l'appello proposto dalla società Parte_1
e dai signori e
[...] Controparte_1 CP_1
, in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando per l'effetto
[...] la sentenza di primo grado;
voglia, in particolare, dare atto della mancata reiterazione della domanda di garanzia proposta solo in primo grado dagli pagina 6 di 21 appellanti nei confronti del sig. e pertanto della decadenza CP_3 degli appellanti da tale domanda;
IN VIA SUBORDINATA: nell'ipotesi in cui venisse accolto l'appello, e ve- nisse revocata la condanna de e dei soci amministratori al CP_1 pagamento delle somme richieste da 3 si chiede, in ogni caso, CP_2 che venga rigettata la domanda formulata dalla stessa 3 nei CP_2 confronti dell'odierno comparente.
IN OGNI CASO: con la rifusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda posta all'attenzione del Collegio è relativa ad una opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
I fatti che hanno originato il contenzioso e l'iter processuale di primo grado, possono essere riassunti nei termini che seguono.
3 è una società rivenditrice di bibite ed altri prodotti CP_2
per bar e ristoranti ed ha eseguito diverse forniture in favore della . Controparte_1
Il rapporto commerciale fra le due società si è sviluppato regolarmente per diversi anni.
Nel 2018, dopo che i soci della avevano deciso di Controparte_1
rivolgersi ad altro fornitore, la 3 ha fatto ricorso alla CP_2
procedura monitoria nei confronti di suddetta società asserendo che non erano state pagate alcune fatture emesse negli anni
2016, 2017 e 2018.
Ottenuto il decreto ingiuntivo ed eseguita la notifica vi è stata l'opposizione di la quale ha sostenuto di nulla Controparte_1
pagina 7 di 21 dovere alla 3 per avere sempre regolarmente CP_2
eseguito i pagamenti delle fatture relative alle forniture ricevute.
Ha inoltre eseguito chiamata in garanzia dell'agente della
3Emme, , a mani del quale erano stati eseguiti i CP_3
pagamenti da parte de chiedendo di essere dallo Controparte_1
stesso manlevato in caso di rigetto dell'opposizione.
3 si è costituita affermando che nessun pagamento CP_2
era ad essa pervenuto, in particolare disconoscendo l'autenticità delle quietanze di pagamento rilasciate dal in occasione CP_3
dei vari pagamenti ricevuti.
A sua volta , anch'egli costituitosi in giudizio, ha CP_3
confermato di avere ricevuto i pagamenti per i quali aveva rilasciato le quietanze disconosciute dalla 3 CP_2
Il giudizio introdotto è stato istruito mediante produzione di documenti e con prova per interpello e testi ed è stato definito con la sentenza oggetto di gravame che ha parzialmente accolto l'opposizione, revocando quindi il decreto ingiuntivo, riducendo la condanna de ad euro 36.646,78, con condanna Controparte_1
dell'opponente alla rifusione delle spese sia nei confronti della 3 che di . CP_2 CP_3
Nel motivare la decisione il Tribunale ha indicato che vi era stato valido disconoscimento dell'autenticità delle quietanze da parte della 3 e che non ne aveva CP_2 Controparte_1
pagina 8 di 21 chiesto la verificazione.
Per tale motivo, dopo che è stata dichiarata raggiunta la prova dell'effettività delle forniture per le quali erano state emesse le fatture azionate con il ricorso per d.i., è stato ritenuto che l'opponente non ha fornito la prova del fatto estintivo della sua obbligazione di pagamento.
Avverso la decisione è stato proposto appello da Controparte_1
e dai soci e con atto di citazione Controparte_1 CP_1
articolato in quattro motivi con i quali ha ribadito la propria domanda svolta in primo grado nei confronti della 3 CP_2
di revoca del decreto ingiuntivo.
L'appellata 3 costituendosi, ha chiesto il rigetto del CP_2
gravame sostenendo la correttezza delle valutazioni eseguite dal tribunale.
Costituendosi a sua volta ha ribadito quanto già CP_3
indicato in primo grado circa i pagamenti eseguiti a sue mani da parte de da lui poi riversati nelle casse della 3 Controparte_1
svolgendo argomentazioni che avvalorano le tesi CP_2
difensive dell'appellante.
Ha inoltre evidenziato che con l'atto d'appello non è stata reiterata da parte de la domanda di manleva Controparte_1
formulata in primo grado nei suoi confronti, con la conseguenza che su di essa si è formato il giudicato costituito dall'implicito rigetto dell'istanza derivante dal rigetto dell'opposizione a d.i..
pagina 9 di 21 Per tale ragione è stata sostenuta la correttezza della condanna de alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1
CP_3
In conseguenza di ciò è stato chiesto il totale rigetto del gravame, peraltro in modo non molto coerente con le precedenti argomentazioni esposte in favore dell'appellante.
Con ordinanza del 15 dicembre 2021 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata decisione.
All'udienza del 3 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di giorni quaranta per il deposito di conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo (SULLA FONDATEZZA DELL'ECCEZIONE DI PAGAMENTO
SOLLEVATA DAGLI OPPONENTI;
VIZIATA, CARENTE ED ILLOGICA MOTIVAZIONE
DELLA SENTENZA, ANCHE IN PUNTO DI OMESSA VALUTAZIONE DI TUTTE LE
RISULTANZE PROCESSUALI;
MANCATA AMMISSIONE DELLE PROVE ORALI
(PAGG. 13-20 DELLA SENTENZA APPELLATA).
Con il primo motivo la sentenza viene censurata nella parte in cui è stato ritenuto che da parte de non sia stata Controparte_1
eseguita istanza di verificazione delle scritture disconosciute dalla 3 CP_2
Nello specifico si argomenta sostenendo che l'istanza di verificazione non richiede l'uso di formule sacramentali e può essere fatta anche con il ricorso alla richiesta di prove orali volte a dimostrare la fondatezza e veridicità di quanto contenuto nelle pagina 10 di 21 scritture disconosciute.
Ci si duole, quindi, della mancata ammissione delle prove che erano state formulate al fine suddetto.
Secondo motivo (SULLA FONDATEZZA DELL'ECCEZIONE SOLLEVATA DAGLI
OPPONENTI IN PUNTO ACCORDO DI NON DEBENZA DELLA FATTURA N. 187 DEL
21/01/2017; VIZIATA, CARENTE ED ILLOGICA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA,
ANCHE IN PUNTO DI OMESSA VALUTAZIONE DI TUTTE LE RISULTANZE
PROCESSUALI; MANCATA AMMISSIONE DELLE PROVE ORALI (PAGG. 20-22
DELLA SENTENZA APPELLATA).
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'opposizione a d.i. anche per quanto riguarda la fattura n. 187/17, sostenendo l'erroneità della decisione anche sotto il profilo della mancata ammissione delle prove che erano state richieste al fine di fornire la dimostrazione della non debenza degli importi portati da detta fattura.
Terzo motivo (SULLA CONDANNA ALLE SPESE LEGALI E, IN VIA DEL TUTTO
SUBORDINATA, SULLA RIMESSIONE DELLA CAUSA IN ISTRUTTORIA).
Con il terzo motivo, come logica conseguenza della richiesta di integrale accoglimento dell'opposizione a d.i., viene chiesta la riforma della sentenza per quanto riguarda la condanna alla rifusione delle spese in favore della 3 CP_2
Quarto motivo (SULL'ERRATA CONDANNA ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE
PROCESSUALI ANCHE NEI CONFRONTI DEL TERZO CHIAMATO CP_3
(PAG. 23 DELLA SENTENZA APPELLATA)
Con il quarto motivo, con argomentazioni analoghe a quelle indicate per il terzo, viene chiesta la riforma della sentenza per pagina 11 di 21 quanto riguarda la condanna alla rifusione delle spese in favore di . CP_3
* * *
Possono essere trattati congiuntamente i primi due motivi di gravame, stante la loro connessione.
Il tribunale ha ritenuto che vi sia stato valido disconoscimento delle quietanze rilasciate da e che, non essendo stata CP_3
proposta istanza di verificazione, il credito azionato deve ritenersi provato non essendo stata fornita, da parte dell'opponente a d.i., la prova che i pagamenti erano stati eseguiti.
Deve preliminarmente rilevarsi che le quietanze agli atti sono di due tipi.
Vi sono quelle rilasciate dal sulle fatture per le quali egli CP_3
riceveva il pagamento in contanti e le tre “generali” datate 1 febbraio 2018 intestate a ciascuno dei locali gestiti dalla società
, recanti in calce il timbro (con inchiostro blu) della CP_1
3Emme sovrastato da una sigla a penna.
Quest'ultime, già prodotte in originale in primo grado, sono state nuovamente depositate anche in appello previa apposita autorizzazione in tal senso.
Vanno valutati partitamente i disconoscimenti asseritamente eseguiti dalla 3Emme nei confronti delle quietanze rilasciate dal e nei confronti di quelle “generali” ad essa riconducibili. CP_3
pagina 12 di 21 Gli articoli del codice di rito che regolano le modalità con cui va fatto il disconoscimento (214 - 215) prevedono che la scrittura prodotta in giudizio si ha per riconosciuta "se la parte comparsa non la disconosce ... nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione".
Le tre quietanze del primo febbraio 2018 sono state allegate all'atto di citazione in opposizione a d.i. come documenti 7, 8 e 9.
La prima difesa utile della è la comparsa di CP_4
costituzione e risposta con contestuale istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di terzo avente n. 1 di istanza dep.
16/01/2019.
A pag. 5, verso la fine, si legge: "discorso diverso vale per le 3 dichiarazioni datate 1.2.2018 da ex adverso prodotte sub. docc.
7 - 8 e 9, che non sono mai state formate e/o sottoscritte nè dal legale rappresentante di è da nè da alcun altro CP_2 CP_3
soggetto munito di procura. Di esse si contesta sia la conformità della copia all'originale, sia la veridicità. Non sembra per il momento - salva produzione dell'originale - necessario invece procedere a disconoscimento ex art. 214 cpc, posto che controparte, non indica nemmeno chi ne sarebbe il sottoscrittore e costui non può essere i posto che lo stesso ha cessato il CP_3
rapporto di lavoro con lla fine del 2017". CP_2
Risulta quindi ex actis che la 3 per sua stessa CP_2
ammissione, non ha disconosciuto i documenti, che poi sono stati prodotti in originale e sono ora nel fascicolo dell'appello per pagina 13 di 21 essere stati qui depositati su apposita autorizzazione in tal senso.
Si aggiunga che il rilievo dato dalla stessa 3Emme al fatto che il aveva cessato il rapporto con detta società a fine 2017 è CP_3
elemento che depone più a favore della genuinità delle quietanze che recano in calce il timbro della società, piuttosto che della tesi contraria della sua contraffazione, apparendo piuttosto improbabile che soggetti non appartenenti alla società o aventi rapporti di dipendenza con la stessa avessero la disponibilità del suo timbro.
Con la conseguenza che dette quietanze hanno valore di dimostrazione che le forniture di cui è stato chiesto il pagamento sono state saldate.
Per quanto riguarda, invece, le quietanze rilasciate dal CP_3
sulle varie fatture pagate a sue mani ritiene la Corte che il disconoscimento fatto dalla 3Emme non sia stato correttamente eseguito e che da esso non possano trarsi le conseguenze ritenute dal tribunale.
Il soggetto che ha rilasciato le quietanze non è persona che rivestiva un ruolo nella non essendo stato né socio CP_4
né amministratore della stessa.
La costante giurisprudenza di legittimità statuisce che per avere validità e, soprattutto, per richiedere la proposizione di istanza di verificazione per annullarne gli effetti, è necessario che il pagina 14 di 21 disconoscimento di scritture riferibili ad una società sia fatto da soggetto che ne ha la rappresentanza organica (ex multis: Cass.
Civ. sez. terza 17 marzo / 19 luglio 2004 n. 13357).
Ove, invece, come nel caso di specie, la scrittura che si intende disconoscere provenga da soggetto che della società ha la sola rappresentanza commerciale, e quindi non ne sia il legale rappresentante, il relativo disconoscimento può essere liberamente valutato dal giudice (Cass. civ. sez. terza 1 luglio /
31 ottobre 2014 n. 23155).
è, quindi, soggetto terzo rispetto alle parti cui si CP_3
riferiscono le quietanze.
Questi, nelle sue difese ha sempre confermato sia di essere l'autore delle sottoscrizioni rilasciate in calce alle quietanze sia di avere effettivamente ricevuto i pagamenti cui esse si riferiscono e di avere sempre regolarmente provveduto a consegnare il denaro incassato alla CP_4
L'appellante nel corso del giudizio di primo grado ha chiesto l'ammissione di prove volte a fornire la dimostrazione dell'avvenuta corresponsione delle somme relative alle quietanze rilasciate da . CP_3
Ciò comporta innanzitutto che così facendo la parte CP_1
ha implicitamente indicato di volersi avvalere del
[...]
documento del quale è stata disconosciuta l'autenticità (Cass. civ. sez. terza 22 maggio / 24 luglio 2012 n. 12892).
pagina 15 di 21 La formulazione dei capitoli 7, 10 e 11 indicati in primo grado nella memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c. è stata articolata proprio al fine di dimostrare le modalità operative di in ordine alle giornate in cui egli si recava nei vari CP_3
esercizi commerciali, alle modalità con cui venivano eseguiti i pagamenti (in contanti) e a quelle con le quali egli rilasciava le quietanze.
A ciò si aggiunga il comportamento processuale tenuto in primo grado dalla CP_4
Costituendosi in giudizio a seguito della sua chiamata in causa da parte dell'appellante il terzo ha chiaramente ed CP_3
inequivocabilmente dichiarato che i pagamenti cui si riferiscono le quietanze da lui sottoscritte sono stati effettivamente eseguiti.
A fronte di tali chiare ammissioni la nella sua CP_4
prima difesa utile successiva alla costituzione del non ha CP_3
minimamente contestato le affermazioni di quest'ultimo, che devono ritenersi ammesse ex art. 115 c.p.c..
Si osserva, peraltro, che le stesse, per la loro particolarità, devono essere valutate con particolare attenzione ai fini del decidere.
, infatti, nel dichiarare la veridicità di quanto CP_3
risultante dalle quietanze da lui rilasciate si è esposto al rischio che gli contestasse di non avere riversato nelle sue CP_4
pagina 16 di 21 casse le somme volta per volta incassate dai vari acquirenti la sua merce.
Rischio poi avveratosi in quanto detta società ha presentato atto di querela nei suoi confronti per l'ipotesi di reato di appropriazione indebita.
La vicenda risulta, tuttavia, essersi risolta positivamente per il in quanto egli, con sentenza del Tribunale di Bergamo in CP_3
datata 11 maggio 2023, divenuta irrevocabile, risulta essere stato assolto dal reato a lui contestato.
Circostanza che costituisce ulteriore conferma dell'avvenuto pagamento dei vari debiti de in favore della 3 Controparte_1
CP_2
A ciò si aggiunga, infine, quanto emerso dalla prova per testi esperita.
S'intende fare riferimento alla deposizione della teste _1
, sentita all'udienza del 29 gennaio 2020, che ha
[...]
confermato di avere visto il OT sottoscrivere le quietanze.
Analoga indicazione è stata data dal teste Testimone_2
all'udienza del 7 ottobre 2020 e dal teste Testimone_3
all'udienza del 17 novembre 2020.
Ulteriore elemento da considerare è l'epoca alla quale si riferiscono le fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo.
Esse sono circa una cinquantina, suddivise per le forniture eseguite ai tre locali gestiti da , delle quali nove si CP_1
pagina 17 di 21 riferiscono al 2018 (anno in cui la società appellante ha deciso di rivolgersi ad altro fornitore) e le altre suddivise pressoché equamente fra il 2016 ed il 2017.
Si consideri che a febbraio 2017, da parte della è CP_4
stato riconosciuto ai suoi clienti il c.d. “premio fedeltà” che era riservato a quelli che erano in regola con i pagamenti delle fatture dell'anno precedente.
Ciò a significare che, per l'anno 2016, non vi erano fatture insolute.
Non è da escludere che la stessa cosa possa essersi verificata anche per l'anno 2017, ma l'avvenuta interruzione del rapporto commerciale fra e la 3Emme, avvenuta nel 2018, CP_1
anche per questioni temporali ne ha forse precluso il riconoscimento.
Nel contesto così delineato deve, quindi, ritenersi che le quietanze rilasciate da nelle varie fatture per le CP_3
quali egli ha incassato il corrispettivo hanno valore liberatorio in favore dei soggetti ai quali sono state rilasciate e che il credito azionato dalla 3Emme s.r.. è stato integralmente estinto.
Ciò anche in ragione del mancato disconoscimento, per quanto indicato in precedenza, delle tre quietanze “generali” dell' 1 febbraio 2018.
Al che consegue l'accoglimento dei primi due motivi.
* * * pagina 18 di 21 Ovvio corollario dell'accoglimento dei primi due motivi è la ritenuta fondatezza anche del terzo.
Per quanto riguarda il quarto se ne rileva la parziale fondatezza alla luce delle argomentazioni esposte in prosieguo.
* * *
L'accoglimento del gravame comporta il venir meno della necessità di disporre l'ammissione dei mezzi di prova formulati in via residuale dall'appellante.
* * *
All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellata 3
a rimborsare agli appellanti CP_2 Controparte_1
, e
[...] Controparte_1 Controparte_1 CP_1
ed al terzo chiamato le spese di entrambi i
[...] CP_3
gradi del giudizio alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore fra €. *26.000,01* ed €. *52.000,00*).
Sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese fra , Controparte_1
e ed il terzo chiamato Controparte_1 Controparte_1 CP_3
[...]
L' esposizione di tesi ed argomentazioni fatta dal del tutto CP_3
favorevoli agli appellanti, ribadite anche in fase d'appello, è stata tuttavia inficiata dalla richiesta di rigetto dell'appello per pagina 19 di 21 quanto riguarda la condanna alle spese disposta dal tribunale a carico degli appellanti.
La chiamata in garanzia svolta da quest'ultimi era stata fatta, inoltre, solo in via tuzioristica per l'ipotesi di mancato accoglimento dell'opposizione a d.i..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in totale riforma dell'impugnata decisione:
- accoglie l'opposizione proposta dagli appellanti nei confronti del decreto ingiuntivo n. 3327/2018 del 28 luglio / 2 agosto 2018 del Tribunale di Bergamo che viene revocato;
- condanna 3 e a restituire a CP_2 CP_3 [...]
, e Controparte_1 Controparte_1
gli importi da questi corrisposti a ciascuna Controparte_1
delle due suddette parti in esecuzione della condanna contenuta nella sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo;
- condanna 3 a rimborsare a CP_2 [...]
, e Controparte_1 Controparte_1 CP_1
le spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida
[...]
(cumulativamente per i tre soggetti), quanto al primo, in complessivi euro *7.616,00* di cui euro *1.701,00* per la “fase di studio”, euro *1.204,00* per la “fase introduttiva”, euro
*1.806,00* per la “fase istruttoria” ed euro *2.905,00* per la pagina 20 di 21 “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e, quanto al secondo, in complessivi euro *6.946,00* di cui euro
*2.058,00* per la “fase di studio”, euro *1.418,00* per la “fase introduttiva” ed euro *3.470,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario e del C.U. ed accessori di legge;
- condanna 3 a rimborsare a le spese di CP_2 CP_3
entrambi i gradi del giudizio che liquida, quanto al primo, in complessivi euro *7.616,00* di cui euro *1.701,00* per la “fase di studio”, euro *1.204,00* per la “fase introduttiva”, euro
*1.806,00* per la “fase istruttoria” ed euro *2.905,00* per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e, quanto al secondo, in complessivi euro *6.946,00* di cui euro
*2.058,00* per la “fase di studio”, euro *1.418,00* per la “fase introduttiva” ed euro *3.470,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario e del C.U. ed accessori di legge;
- compensa integralmente fra Controparte_1
, e e
[...] Controparte_1 Controparte_1
le spese di entrambi i gradi del giudizio. CP_3
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 luglio 2024
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
Massimo Aprile
IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
pagina 21 di 21
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sent. N.
Sigg.: Cron. N.
Dott. Daniela FEDELE Presidente Rep. N.
Dott. Lucia CANNELLA Consigliere R. Gen. N. 825/2021
Camp. Civ. N. Dott. Massimo APRILE Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 825/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 22 luglio 2021 dall'avv. Marco Buzzanca in via telematica ex lege 53/94 e posta in decisione all'udienza collegiale del 3 maggio 2023
d a OGGETTO:
(c.f. Controparte_1 vendita di cose mobili e p. iva: )
P.IVA_1 codice: P.IVA_2
(c.f.: ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._2
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti BUZZANCA MARCO
(c.f.: ) e BUZZANCA MASSIMO (c.f.: C.F._3
) del Foro di Bergamo elettivamente C.F._4 pagina 1 di 21 domiciliati in BERGAMO VIA SANT'ORSOLA n. 10/e, presso gli avv.ti BUZZANCA MARCO e BUZZANCA MASSIMO vgtcome da procura a margine dell'atto di citazione in appello
APPELLANTI
c o n t r o
3 c.f. e p. iva: ) rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_3
dall' avv. GABRIELLI LUCIANO (c.f.: ) CodiceFiscale_5
del Foro di Bergamo elettivamente domiciliata in BERGAMO
VIA PICCININI n. 3 presso l' avv. GABRIELLI LUCIANO come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
(c.f.: ) rappresentato e CP_3 CodiceFiscale_6
difeso dagli avv.ti CASETTA PAOLO (c.f.: C.F._7
) e GRASSI SIMONE GIUSEPPE (c.f.:
[...] C.F._8
) del Foro di Bergamo elettivamente domiciliato in
[...]
BERGAMO VIA DEI PARTIGIANI n. 8 presso gli avv.ti
CASETTA PAOLO e GRASSI SIMONE GIUSEPPE come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione quarta civile, in data 23 aprile 2021 n. 729/2021.
CONCLUSIONI
degli appellanti
NEL MERITO:
- ritenere fondati i motivi esposti agli atti di causa e, per l'effetto, in pagina 2 di 21 parziale riforma dell'impugnata sentenza, previa conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto, siccome infondato in fatto ed in diritto, dichiararsi comunque che nulla è dovuto dagli opponenti (odierni appellanti) all'opposta (odierna appellata) 3 e, CP_2 conseguentemente, respingersi ogni domanda ed eccezione avversaria;
- per l'effetto, condannare gli odierni appellati 3 in persona CP_2 del suo legale rappresentante pro-tempore, e signor alla CP_3 restituzione, in favore degli odierni appellanti, delle somme da questi ultimi versate in loro favore in esecuzione dell'appellata sentenza del
Tribunale di Bergamo, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo;
IN OGNI CASO:
- respingere ogni eccezione e domanda avversaria in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto,
- con vittoria delle spese di lite del presente giudizio, nonché di quello di primo grado svoltosi avanti al Tribunale di Bergamo;
- emettere ogni altra eventuale decisione o declaratoria del caso;
IN VIA ISTRUTTORIA:
(I) In primo luogo, nella denegata ipotesi in cui le risultanze processuali già acquisite non fossero ritenute sufficienti ai fini della riforma dell'impugnata sentenza nei termini richiesti, procedere con l'istruttoria della causa disponendo, ex art. 356 c.p.c., l'ammissione dell'interrogatorio formale del sig. e del legale appresentante della 3 CP_3 CP_2 nonché della prova per testimoni sui residui capitoli di prova dedotti dagli opponenti/appellanti nelle memorie ex art. 183 co. VI nn. 2 e 3 c.p.c., e non ammessi in primo grado, con i testi ivi indicati, così come riportati in nota iii alle pagg. 42-46 dell'atto d'appello.
(II) In secondo luogo, subordinatamente e nella denegata ipotesi in cui le prove orali dedotte dagli opponenti in primo grado ed odierni appellanti fossero ritenute inammissibili o, in ogni caso, le risultanze processuali pagina 3 di 21 acquisite non fossero ritenute sufficienti per la riforma della sentenza, disporre il deferimento del giuramento suppletorio all'appellato signor sui capitoli di seguito formulati ai nn. da 1) a 4) per il CP_3 deferimento del giuramento decisorio o su qualsiasi altra circostanza fosse da Codesto Spettabile Collegio ritenuta necessaria ai fini decisori.
(III) In terzo luogo, in via ulteriormente subordinata e di extrema ratio, la OR , nella sua qualità di legale rappresentante della Controparte_1 società , nonché di socia Controparte_1 amministratrice della medesima società, chiede di essere ammessa a deferire giuramento decisorio all'appellato signor sulle CP_3 circostanze di seguito indicate, evidentemente risolutive del presente giudizio, discendendo dalle medesime la decisione circa l'avvenuto pagamento da parte degli appellanti, nelle mani e per il tramite del signor di tutte le fatture emesse dalla 3 da quest'ultima CP_3 CP_2 monitoriamente azionate, nonché circa la non debenza della somma di cui alla fattura n. 187/17.
Il giuramento decisorio, infatti, deferibile in qualunque stato della causa ed anche in appello ex art. 345 c.p.c., “in quanto mezzo ordinato a troncare la lite mediante il supremo appello che una parte fa alla coscienza dell'avversario, dev'essere sempre ammesso “anche qualora i fatti dedotti siano stati accertati o esclusi dalle risultanze di causa e anche se sia stato deferito in via subordinata” (Cass. civ., sez. VI, 18/06/2019, n. 16216; Cass. civ., sez. II, 21/02/2017, n. 4425).
La OR , nella sua duplice qualità, ut supra, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata sub doc. L alle note di trattazione scritta del 10/12/2021 per l'udienza del 15/12/2021, nonché con separato atto dalla stessa sottoscritto ed allegato sub doc. M delle predette note, formalmente DEFERISCE il giuramento decisorio all'appellato sui seguenti capitoli: CP_3
1. “Giuro e giurando affermo o nego di aver ricevuto, in nome e per conto pagina 4 di 21 della 3 dalla società CP_2 Controparte_1
, e precisamente dalla OR , il pagamento in
[...] Controparte_1 contanti di tutte le fatture emesse negli anni 2016 e 2017 da 3 CP_2 nei confronti della predetta società e prodotte dagli appellanti sub docc. 4,
5, 6 nonché dalla convenuta opposta (docc. 1, 2, 3 fascicolo monitorio), che si rammostrano“;
2. “Giuro e giurando affermo o nego di aver scritto, in nome e per conto della 3 la dicitura “pagato”, unitamente alle date ed alle firme CP_2 riportate sulle fatture prodotte dagli appellanti sub docc. 4, 5, 6, che si rammostrano”;
3. “Giuro e giurando affermo o nego di aver scritto, in nome e per conto della 3 la dicitura “Merce in omaggio x apertura nuovo locale, CP_2 in attesa di rimborso”, unitamente alla firma, riportata sulla fattura n. 187 del 21/01/2017 emessa da 3 prodotta dagli appellanti sub doc. CP_2
5, che si rammostra”;
4. “Giuro e giurando affermo o nego che la carta intestata ed il timbro apposto sulle tre quietanze generali di pagamento prodotte dagli appellanti in copia sub docc. 7, 8, 9 ed in originale sub docc. 7/A, 8/A, 9/A, che si rammostrano, risultano conformi a quelli normalmente in uso presso la 3
. CP_2
(IV) In quarto luogo, si chiede, solo occorrendo, l'autorizzazione al deposito in Cancelleria degli originali dei documenti sub 4, 5 e 6 già prodotti in copia nel fascicolo di primo grado dagli opponenti-odierni appellanti, trattandosi della mera regolarizzazione formale del precedente deposito, non soggetta alle preclusioni dei nova in appello (Cass. civ., sez. I, 26/01/2016, n. 1366). dell' appellata 3 CP_2
Nel merito: dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello proposto con atto di citazione in appello del 22 luglio 2021 da CP_1 Controparte_1
ed i signori e
[...] Controparte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 729/2021 emessa dal Tribunale di Bergamo, Giudice pagina 5 di 21 Dott. Giovanni Panzeri, pubblicata in data 23 aprile 2021, a chiusura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 9027/2018
R.G. e, per l'effetto, confermare integralmente la predetta sentenza.
In via subordinata di merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'avverso appello risultasse fondato, accertare e dichiarare il signor
[...] responsabile di fatto illecito ex artt. 2043 e 185 cpc e, CP_3 conseguentemente, condannare lo stesso a risarcire a 3 il CP_2 danno patrimoniale pari all'importo delle fatture azionate monitoriamente
(escluse le fatture 923 del 8 marzo 2017 e 1204, 1205, 1206, 1207 e 1208 del 13 aprile 2018 per complessivi € 5.781,87=), e dunque pari ad €
38.646,78= o a quella minore o maggiore somma che dovesse risultare in corso di causa, nonché il danno morale, per l'importo di € 5.000,00= o altro importo indicato equitativamente dal Giudice. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione.
In ogni caso: condannare gli appellanti ed il signor in solido o CP_3 meno, al pagamento delle spese processuali tutte.
In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di rimessione della causa in istruttoria e di ammissione degli avversi capitoli di prova per i motivi già richiamati. Si chiede, nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli avversari, prova contraria su tutti i capitoli ammessi con i testi già indicati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., nonché ammissione dei capitoli di prova dedotti nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c., con i testi ivi indicati. dell' appellato CP_3
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: voglia l'On.le Corte di Appello adita respingere l'appello proposto dalla società Parte_1
e dai signori e
[...] Controparte_1 CP_1
, in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando per l'effetto
[...] la sentenza di primo grado;
voglia, in particolare, dare atto della mancata reiterazione della domanda di garanzia proposta solo in primo grado dagli pagina 6 di 21 appellanti nei confronti del sig. e pertanto della decadenza CP_3 degli appellanti da tale domanda;
IN VIA SUBORDINATA: nell'ipotesi in cui venisse accolto l'appello, e ve- nisse revocata la condanna de e dei soci amministratori al CP_1 pagamento delle somme richieste da 3 si chiede, in ogni caso, CP_2 che venga rigettata la domanda formulata dalla stessa 3 nei CP_2 confronti dell'odierno comparente.
IN OGNI CASO: con la rifusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda posta all'attenzione del Collegio è relativa ad una opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
I fatti che hanno originato il contenzioso e l'iter processuale di primo grado, possono essere riassunti nei termini che seguono.
3 è una società rivenditrice di bibite ed altri prodotti CP_2
per bar e ristoranti ed ha eseguito diverse forniture in favore della . Controparte_1
Il rapporto commerciale fra le due società si è sviluppato regolarmente per diversi anni.
Nel 2018, dopo che i soci della avevano deciso di Controparte_1
rivolgersi ad altro fornitore, la 3 ha fatto ricorso alla CP_2
procedura monitoria nei confronti di suddetta società asserendo che non erano state pagate alcune fatture emesse negli anni
2016, 2017 e 2018.
Ottenuto il decreto ingiuntivo ed eseguita la notifica vi è stata l'opposizione di la quale ha sostenuto di nulla Controparte_1
pagina 7 di 21 dovere alla 3 per avere sempre regolarmente CP_2
eseguito i pagamenti delle fatture relative alle forniture ricevute.
Ha inoltre eseguito chiamata in garanzia dell'agente della
3Emme, , a mani del quale erano stati eseguiti i CP_3
pagamenti da parte de chiedendo di essere dallo Controparte_1
stesso manlevato in caso di rigetto dell'opposizione.
3 si è costituita affermando che nessun pagamento CP_2
era ad essa pervenuto, in particolare disconoscendo l'autenticità delle quietanze di pagamento rilasciate dal in occasione CP_3
dei vari pagamenti ricevuti.
A sua volta , anch'egli costituitosi in giudizio, ha CP_3
confermato di avere ricevuto i pagamenti per i quali aveva rilasciato le quietanze disconosciute dalla 3 CP_2
Il giudizio introdotto è stato istruito mediante produzione di documenti e con prova per interpello e testi ed è stato definito con la sentenza oggetto di gravame che ha parzialmente accolto l'opposizione, revocando quindi il decreto ingiuntivo, riducendo la condanna de ad euro 36.646,78, con condanna Controparte_1
dell'opponente alla rifusione delle spese sia nei confronti della 3 che di . CP_2 CP_3
Nel motivare la decisione il Tribunale ha indicato che vi era stato valido disconoscimento dell'autenticità delle quietanze da parte della 3 e che non ne aveva CP_2 Controparte_1
pagina 8 di 21 chiesto la verificazione.
Per tale motivo, dopo che è stata dichiarata raggiunta la prova dell'effettività delle forniture per le quali erano state emesse le fatture azionate con il ricorso per d.i., è stato ritenuto che l'opponente non ha fornito la prova del fatto estintivo della sua obbligazione di pagamento.
Avverso la decisione è stato proposto appello da Controparte_1
e dai soci e con atto di citazione Controparte_1 CP_1
articolato in quattro motivi con i quali ha ribadito la propria domanda svolta in primo grado nei confronti della 3 CP_2
di revoca del decreto ingiuntivo.
L'appellata 3 costituendosi, ha chiesto il rigetto del CP_2
gravame sostenendo la correttezza delle valutazioni eseguite dal tribunale.
Costituendosi a sua volta ha ribadito quanto già CP_3
indicato in primo grado circa i pagamenti eseguiti a sue mani da parte de da lui poi riversati nelle casse della 3 Controparte_1
svolgendo argomentazioni che avvalorano le tesi CP_2
difensive dell'appellante.
Ha inoltre evidenziato che con l'atto d'appello non è stata reiterata da parte de la domanda di manleva Controparte_1
formulata in primo grado nei suoi confronti, con la conseguenza che su di essa si è formato il giudicato costituito dall'implicito rigetto dell'istanza derivante dal rigetto dell'opposizione a d.i..
pagina 9 di 21 Per tale ragione è stata sostenuta la correttezza della condanna de alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1
CP_3
In conseguenza di ciò è stato chiesto il totale rigetto del gravame, peraltro in modo non molto coerente con le precedenti argomentazioni esposte in favore dell'appellante.
Con ordinanza del 15 dicembre 2021 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata decisione.
All'udienza del 3 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di giorni quaranta per il deposito di conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo (SULLA FONDATEZZA DELL'ECCEZIONE DI PAGAMENTO
SOLLEVATA DAGLI OPPONENTI;
VIZIATA, CARENTE ED ILLOGICA MOTIVAZIONE
DELLA SENTENZA, ANCHE IN PUNTO DI OMESSA VALUTAZIONE DI TUTTE LE
RISULTANZE PROCESSUALI;
MANCATA AMMISSIONE DELLE PROVE ORALI
(PAGG. 13-20 DELLA SENTENZA APPELLATA).
Con il primo motivo la sentenza viene censurata nella parte in cui è stato ritenuto che da parte de non sia stata Controparte_1
eseguita istanza di verificazione delle scritture disconosciute dalla 3 CP_2
Nello specifico si argomenta sostenendo che l'istanza di verificazione non richiede l'uso di formule sacramentali e può essere fatta anche con il ricorso alla richiesta di prove orali volte a dimostrare la fondatezza e veridicità di quanto contenuto nelle pagina 10 di 21 scritture disconosciute.
Ci si duole, quindi, della mancata ammissione delle prove che erano state formulate al fine suddetto.
Secondo motivo (SULLA FONDATEZZA DELL'ECCEZIONE SOLLEVATA DAGLI
OPPONENTI IN PUNTO ACCORDO DI NON DEBENZA DELLA FATTURA N. 187 DEL
21/01/2017; VIZIATA, CARENTE ED ILLOGICA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA,
ANCHE IN PUNTO DI OMESSA VALUTAZIONE DI TUTTE LE RISULTANZE
PROCESSUALI; MANCATA AMMISSIONE DELLE PROVE ORALI (PAGG. 20-22
DELLA SENTENZA APPELLATA).
Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'opposizione a d.i. anche per quanto riguarda la fattura n. 187/17, sostenendo l'erroneità della decisione anche sotto il profilo della mancata ammissione delle prove che erano state richieste al fine di fornire la dimostrazione della non debenza degli importi portati da detta fattura.
Terzo motivo (SULLA CONDANNA ALLE SPESE LEGALI E, IN VIA DEL TUTTO
SUBORDINATA, SULLA RIMESSIONE DELLA CAUSA IN ISTRUTTORIA).
Con il terzo motivo, come logica conseguenza della richiesta di integrale accoglimento dell'opposizione a d.i., viene chiesta la riforma della sentenza per quanto riguarda la condanna alla rifusione delle spese in favore della 3 CP_2
Quarto motivo (SULL'ERRATA CONDANNA ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE
PROCESSUALI ANCHE NEI CONFRONTI DEL TERZO CHIAMATO CP_3
(PAG. 23 DELLA SENTENZA APPELLATA)
Con il quarto motivo, con argomentazioni analoghe a quelle indicate per il terzo, viene chiesta la riforma della sentenza per pagina 11 di 21 quanto riguarda la condanna alla rifusione delle spese in favore di . CP_3
* * *
Possono essere trattati congiuntamente i primi due motivi di gravame, stante la loro connessione.
Il tribunale ha ritenuto che vi sia stato valido disconoscimento delle quietanze rilasciate da e che, non essendo stata CP_3
proposta istanza di verificazione, il credito azionato deve ritenersi provato non essendo stata fornita, da parte dell'opponente a d.i., la prova che i pagamenti erano stati eseguiti.
Deve preliminarmente rilevarsi che le quietanze agli atti sono di due tipi.
Vi sono quelle rilasciate dal sulle fatture per le quali egli CP_3
riceveva il pagamento in contanti e le tre “generali” datate 1 febbraio 2018 intestate a ciascuno dei locali gestiti dalla società
, recanti in calce il timbro (con inchiostro blu) della CP_1
3Emme sovrastato da una sigla a penna.
Quest'ultime, già prodotte in originale in primo grado, sono state nuovamente depositate anche in appello previa apposita autorizzazione in tal senso.
Vanno valutati partitamente i disconoscimenti asseritamente eseguiti dalla 3Emme nei confronti delle quietanze rilasciate dal e nei confronti di quelle “generali” ad essa riconducibili. CP_3
pagina 12 di 21 Gli articoli del codice di rito che regolano le modalità con cui va fatto il disconoscimento (214 - 215) prevedono che la scrittura prodotta in giudizio si ha per riconosciuta "se la parte comparsa non la disconosce ... nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione".
Le tre quietanze del primo febbraio 2018 sono state allegate all'atto di citazione in opposizione a d.i. come documenti 7, 8 e 9.
La prima difesa utile della è la comparsa di CP_4
costituzione e risposta con contestuale istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di terzo avente n. 1 di istanza dep.
16/01/2019.
A pag. 5, verso la fine, si legge: "discorso diverso vale per le 3 dichiarazioni datate 1.2.2018 da ex adverso prodotte sub. docc.
7 - 8 e 9, che non sono mai state formate e/o sottoscritte nè dal legale rappresentante di è da nè da alcun altro CP_2 CP_3
soggetto munito di procura. Di esse si contesta sia la conformità della copia all'originale, sia la veridicità. Non sembra per il momento - salva produzione dell'originale - necessario invece procedere a disconoscimento ex art. 214 cpc, posto che controparte, non indica nemmeno chi ne sarebbe il sottoscrittore e costui non può essere i posto che lo stesso ha cessato il CP_3
rapporto di lavoro con lla fine del 2017". CP_2
Risulta quindi ex actis che la 3 per sua stessa CP_2
ammissione, non ha disconosciuto i documenti, che poi sono stati prodotti in originale e sono ora nel fascicolo dell'appello per pagina 13 di 21 essere stati qui depositati su apposita autorizzazione in tal senso.
Si aggiunga che il rilievo dato dalla stessa 3Emme al fatto che il aveva cessato il rapporto con detta società a fine 2017 è CP_3
elemento che depone più a favore della genuinità delle quietanze che recano in calce il timbro della società, piuttosto che della tesi contraria della sua contraffazione, apparendo piuttosto improbabile che soggetti non appartenenti alla società o aventi rapporti di dipendenza con la stessa avessero la disponibilità del suo timbro.
Con la conseguenza che dette quietanze hanno valore di dimostrazione che le forniture di cui è stato chiesto il pagamento sono state saldate.
Per quanto riguarda, invece, le quietanze rilasciate dal CP_3
sulle varie fatture pagate a sue mani ritiene la Corte che il disconoscimento fatto dalla 3Emme non sia stato correttamente eseguito e che da esso non possano trarsi le conseguenze ritenute dal tribunale.
Il soggetto che ha rilasciato le quietanze non è persona che rivestiva un ruolo nella non essendo stato né socio CP_4
né amministratore della stessa.
La costante giurisprudenza di legittimità statuisce che per avere validità e, soprattutto, per richiedere la proposizione di istanza di verificazione per annullarne gli effetti, è necessario che il pagina 14 di 21 disconoscimento di scritture riferibili ad una società sia fatto da soggetto che ne ha la rappresentanza organica (ex multis: Cass.
Civ. sez. terza 17 marzo / 19 luglio 2004 n. 13357).
Ove, invece, come nel caso di specie, la scrittura che si intende disconoscere provenga da soggetto che della società ha la sola rappresentanza commerciale, e quindi non ne sia il legale rappresentante, il relativo disconoscimento può essere liberamente valutato dal giudice (Cass. civ. sez. terza 1 luglio /
31 ottobre 2014 n. 23155).
è, quindi, soggetto terzo rispetto alle parti cui si CP_3
riferiscono le quietanze.
Questi, nelle sue difese ha sempre confermato sia di essere l'autore delle sottoscrizioni rilasciate in calce alle quietanze sia di avere effettivamente ricevuto i pagamenti cui esse si riferiscono e di avere sempre regolarmente provveduto a consegnare il denaro incassato alla CP_4
L'appellante nel corso del giudizio di primo grado ha chiesto l'ammissione di prove volte a fornire la dimostrazione dell'avvenuta corresponsione delle somme relative alle quietanze rilasciate da . CP_3
Ciò comporta innanzitutto che così facendo la parte CP_1
ha implicitamente indicato di volersi avvalere del
[...]
documento del quale è stata disconosciuta l'autenticità (Cass. civ. sez. terza 22 maggio / 24 luglio 2012 n. 12892).
pagina 15 di 21 La formulazione dei capitoli 7, 10 e 11 indicati in primo grado nella memoria ex art. 183 comma sesto n. 2 c.p.c. è stata articolata proprio al fine di dimostrare le modalità operative di in ordine alle giornate in cui egli si recava nei vari CP_3
esercizi commerciali, alle modalità con cui venivano eseguiti i pagamenti (in contanti) e a quelle con le quali egli rilasciava le quietanze.
A ciò si aggiunga il comportamento processuale tenuto in primo grado dalla CP_4
Costituendosi in giudizio a seguito della sua chiamata in causa da parte dell'appellante il terzo ha chiaramente ed CP_3
inequivocabilmente dichiarato che i pagamenti cui si riferiscono le quietanze da lui sottoscritte sono stati effettivamente eseguiti.
A fronte di tali chiare ammissioni la nella sua CP_4
prima difesa utile successiva alla costituzione del non ha CP_3
minimamente contestato le affermazioni di quest'ultimo, che devono ritenersi ammesse ex art. 115 c.p.c..
Si osserva, peraltro, che le stesse, per la loro particolarità, devono essere valutate con particolare attenzione ai fini del decidere.
, infatti, nel dichiarare la veridicità di quanto CP_3
risultante dalle quietanze da lui rilasciate si è esposto al rischio che gli contestasse di non avere riversato nelle sue CP_4
pagina 16 di 21 casse le somme volta per volta incassate dai vari acquirenti la sua merce.
Rischio poi avveratosi in quanto detta società ha presentato atto di querela nei suoi confronti per l'ipotesi di reato di appropriazione indebita.
La vicenda risulta, tuttavia, essersi risolta positivamente per il in quanto egli, con sentenza del Tribunale di Bergamo in CP_3
datata 11 maggio 2023, divenuta irrevocabile, risulta essere stato assolto dal reato a lui contestato.
Circostanza che costituisce ulteriore conferma dell'avvenuto pagamento dei vari debiti de in favore della 3 Controparte_1
CP_2
A ciò si aggiunga, infine, quanto emerso dalla prova per testi esperita.
S'intende fare riferimento alla deposizione della teste _1
, sentita all'udienza del 29 gennaio 2020, che ha
[...]
confermato di avere visto il OT sottoscrivere le quietanze.
Analoga indicazione è stata data dal teste Testimone_2
all'udienza del 7 ottobre 2020 e dal teste Testimone_3
all'udienza del 17 novembre 2020.
Ulteriore elemento da considerare è l'epoca alla quale si riferiscono le fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo.
Esse sono circa una cinquantina, suddivise per le forniture eseguite ai tre locali gestiti da , delle quali nove si CP_1
pagina 17 di 21 riferiscono al 2018 (anno in cui la società appellante ha deciso di rivolgersi ad altro fornitore) e le altre suddivise pressoché equamente fra il 2016 ed il 2017.
Si consideri che a febbraio 2017, da parte della è CP_4
stato riconosciuto ai suoi clienti il c.d. “premio fedeltà” che era riservato a quelli che erano in regola con i pagamenti delle fatture dell'anno precedente.
Ciò a significare che, per l'anno 2016, non vi erano fatture insolute.
Non è da escludere che la stessa cosa possa essersi verificata anche per l'anno 2017, ma l'avvenuta interruzione del rapporto commerciale fra e la 3Emme, avvenuta nel 2018, CP_1
anche per questioni temporali ne ha forse precluso il riconoscimento.
Nel contesto così delineato deve, quindi, ritenersi che le quietanze rilasciate da nelle varie fatture per le CP_3
quali egli ha incassato il corrispettivo hanno valore liberatorio in favore dei soggetti ai quali sono state rilasciate e che il credito azionato dalla 3Emme s.r.. è stato integralmente estinto.
Ciò anche in ragione del mancato disconoscimento, per quanto indicato in precedenza, delle tre quietanze “generali” dell' 1 febbraio 2018.
Al che consegue l'accoglimento dei primi due motivi.
* * * pagina 18 di 21 Ovvio corollario dell'accoglimento dei primi due motivi è la ritenuta fondatezza anche del terzo.
Per quanto riguarda il quarto se ne rileva la parziale fondatezza alla luce delle argomentazioni esposte in prosieguo.
* * *
L'accoglimento del gravame comporta il venir meno della necessità di disporre l'ammissione dei mezzi di prova formulati in via residuale dall'appellante.
* * *
All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellata 3
a rimborsare agli appellanti CP_2 Controparte_1
, e
[...] Controparte_1 Controparte_1 CP_1
ed al terzo chiamato le spese di entrambi i
[...] CP_3
gradi del giudizio alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore fra €. *26.000,01* ed €. *52.000,00*).
Sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese fra , Controparte_1
e ed il terzo chiamato Controparte_1 Controparte_1 CP_3
[...]
L' esposizione di tesi ed argomentazioni fatta dal del tutto CP_3
favorevoli agli appellanti, ribadite anche in fase d'appello, è stata tuttavia inficiata dalla richiesta di rigetto dell'appello per pagina 19 di 21 quanto riguarda la condanna alle spese disposta dal tribunale a carico degli appellanti.
La chiamata in garanzia svolta da quest'ultimi era stata fatta, inoltre, solo in via tuzioristica per l'ipotesi di mancato accoglimento dell'opposizione a d.i..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in totale riforma dell'impugnata decisione:
- accoglie l'opposizione proposta dagli appellanti nei confronti del decreto ingiuntivo n. 3327/2018 del 28 luglio / 2 agosto 2018 del Tribunale di Bergamo che viene revocato;
- condanna 3 e a restituire a CP_2 CP_3 [...]
, e Controparte_1 Controparte_1
gli importi da questi corrisposti a ciascuna Controparte_1
delle due suddette parti in esecuzione della condanna contenuta nella sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo;
- condanna 3 a rimborsare a CP_2 [...]
, e Controparte_1 Controparte_1 CP_1
le spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida
[...]
(cumulativamente per i tre soggetti), quanto al primo, in complessivi euro *7.616,00* di cui euro *1.701,00* per la “fase di studio”, euro *1.204,00* per la “fase introduttiva”, euro
*1.806,00* per la “fase istruttoria” ed euro *2.905,00* per la pagina 20 di 21 “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e, quanto al secondo, in complessivi euro *6.946,00* di cui euro
*2.058,00* per la “fase di studio”, euro *1.418,00* per la “fase introduttiva” ed euro *3.470,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario e del C.U. ed accessori di legge;
- condanna 3 a rimborsare a le spese di CP_2 CP_3
entrambi i gradi del giudizio che liquida, quanto al primo, in complessivi euro *7.616,00* di cui euro *1.701,00* per la “fase di studio”, euro *1.204,00* per la “fase introduttiva”, euro
*1.806,00* per la “fase istruttoria” ed euro *2.905,00* per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e, quanto al secondo, in complessivi euro *6.946,00* di cui euro
*2.058,00* per la “fase di studio”, euro *1.418,00* per la “fase introduttiva” ed euro *3.470,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario e del C.U. ed accessori di legge;
- compensa integralmente fra Controparte_1
, e e
[...] Controparte_1 Controparte_1
le spese di entrambi i gradi del giudizio. CP_3
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 luglio 2024
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
Massimo Aprile
IL PRESIDENTE
Daniela Fedele
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