Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 10/03/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01914/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03188/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3188 del 2021, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Cialella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore , rappresentanti e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici, in Napoli alla via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
per l’annullamento
- della sanzione disciplinare, di cui al decreto del Dirigente DPR 737/81 proc. Disciplinare n. 21/3099 e notificato in data 20 maggio 2021, della pena pecuniaria, nella misura di 1/30° (1/trentesimo) di una mensilità dello stipendio e degli assegni a carattere fisso e continuativo, per la mancanza compendiata nella seguente motivazione: in data 18 gennaio 2021 si constatava che una pratica a lui affidata in data 16 dicembre 2021 più volte sollecitata era rimasta inevasa, inoltre in data 22 gennaio 2021 invitato dal superiore gerarchico a fornire chiarimenti circa la mancata trattazione di altre due pratiche contestava, con tono alterato, l’assegnazione e le responsabilità del ritardo, spingendo il raccoglitore della posta verso il suo addome, colpendolo in modo lieve”.
- di ogni altro eventuale atto presupposto, connesso e conseguente, se esistente, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1.- Con ricorso notificato il 15 luglio 2021 e depositato il successivo 24 luglio, il ricorrente, vice Sovrintendente della Polizia di Stato, impugnava il provvedimento (decreto del Dirigente DPR 737/81 proc. Disciplinare n. 21/3099 e notificato in data 20 maggio 2021), con cui, successivamente alla contestazione di addebito del 13 marzo 2021 (rinnovata l’8 aprile 2021), gli era stata irrogata la sanzione disciplinare pecuniaria della decurtazione di 1/30° (un/trentesimo) di una mensilità dello stipendio e degli assegni a carattere fisso e continuativo; irrogazione avvenuta in ragione della constatazione, in data 18 gennaio 2021, dell’omessa evasione di una pratica affidatagli il 16 dicembre 2020; dell’ulteriore circostanza che, il 22 gennaio 2021, invitato dal superiore gerarchico a fornire chiarimenti circa la mancata trattazione di altre due pratiche aveva contestato “con tono alterato, l’assegnazione e le responsabilità del ritardo, spingendo il raccoglitore della posta verso il suo addome, colpendolo in modo lieve”.
2.- A sostegno del ricorso, il ricorrente articolava tre ordini di censure, con cui, in sintesi: 1) eccepiva la tardività dell’esercizio del potere disciplinare, tenuto conto della data della segnalazione (23 gennaio 2021), della data della prima contestazione, poi ritenuta nulla (13 marzo 2021) e della data della seconda (adottata l’8 aprile 2021 e notificata il 24 aprile 2021); 2) rilevava, in proposito, il lasso temporale di novantadue giorni intervenuto tra la segnalazione e la sanzione (primo motivo); contestava la veridicità degli addebiti rilevando la carenza di motivazione/istruttoria alla base dell’adottata sanzione (secondo e terzo motivo).
3. - Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata (13 settembre 2024), successivamente depositando memoria con cui resisteva al ricorso (21 settembre 2024) chiedendone l’integrale rigetto.
4. - All’udienza di smaltimento del 29 gennaio 2025, tenutasi in collegamento via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
5. – Viene all’esame del Collegio il provvedimento (decreto del Dirigente DPR 737/81 proc. Disciplinare n. 21/3099) con cui l’Amministrazione resistente ha adottato nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare pecuniaria della decurtazione di 1/30° (un/trentesimo) di una mensilità dello stipendio e degli assegni a carattere fisso (art. 4 del D.P.R. n. 737/1981), sulla scorta di quanto contenuto nella contestazione di addebito del 13 marzo 2021 (rinnovata l’8 aprile 2021) in narrativa sinteticamente riportato e ricondotto dall’Amministrazione alle fattispecie di cui al medesimo art. 4 D.P.R. n. 737/1981, comma 1, ai nn. 10) e 18), i.e. alla “grave negligenza in servizio” ed a “qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza” (cfr., norme richiamate nel provvedimento impugnato).
5.1. – Tanto riepilogato in fatto, ritiene il Collegio doversi anzitutto disattendere la prima censura, con cui il ricorrente lamenta l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione dall’esercizio del potere disciplinare, per violazione dei termini perentori ex D.P.R. 737/1981 e, comunque, per sproporzione del lasso di tempo trascorso (indicato in complessivi novantadue giorni) tra la segnalazione e la contestazione, “rispetto alla reale necessità dell’attualità prevista dalla legge”. In proposito va anzitutto chiarito che nel caso di specie la norma di riferimento sono gli artt. 1353. 1393 e 1396 del d.lgs. 66/2010 richiamati nella rubrica della censura, bensì l’art. 17 del D.P.R. 737/1981 il quale, nel disciplinare il procedimento “per l’irrogazione del richiamo scritto e della pena pecuniaria” nei confronti del personale della Polizia di Stato, non prevede alcun termine per la conclusione di ciascuna delle fasi in cui è articolato. Del resto, per come affermato a più riprese dalla giurisprudenza amministrativa, nell’ambito dei procedimenti disciplinari dell’ordinamento della pubblica sicurezza, salvo eccezioni (Cons. Stato, VI, 11 ottobre 2005, n. 5648), tutti i termini sono ordinatori e non perentori (vd., in proposito, T.A.R. Palermo, Sez. I, 11 febbraio 2019, n. 365; T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 18/03/2019, n. 583 per cui: “in tema di procedimenti disciplinari degli agenti di polizia, la normativa non tende a vincolare l’amministrazione all’osservanza di un termine prestabilito e puntuale, tale da comportare col suo decorso la decadenza dell’azione disciplinare, bensì indica una regola di ragionevole prontezza e tempestività, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti preliminari, nonché allo svolgimento effettivo dell’ iter procedimentale. Invero, la normativa in questione tende da un lato a salvaguardare la certezza del rapporto tra l’impiegato e l’amministrazione, che resterebbe inficiata ove il dipendente restasse esposto sine die alla possibile attribuzione di rilevanza disciplinare a determinati suoi comportamenti per l’ingiustificata inerzia della stessa amministrazione, e, dall’altro lato, a tutelare l’esigenza di quest’ultima di procedere agli accertamenti preliminari ed effettuare una ponderata valutazione della complessità e gravità dei fatti”; vd. anche T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, Sentenza, 22/08/2014, n. 9245; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, Sentenza, 22/01/2015, n. 250). Inoltre, pur ritenuta l’applicabilità del termine di cui all’art. 120 del D.P.R. n. 3 del 1957, citato dal ricorrente anche agli appartenenti alla Polizia di Stato, pur dotato di una disciplina ad hoc (cfr., in proposito T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 10/07/2022, n. 649), rileva il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, a fronte di condotte omissive accertate in data il 23 gennaio 2021, l’Amministrazione ha formulato una prima contestazione di addebiti il 13 marzo 2021, rinnovato la stessa l’8 aprile 2021 (notifica del 24 aprile) e adottato il provvedimento sanzionatorio in data 20 maggio 2021, così avviando e concludendo il procedimento – tenuto conto della rinnovata contestazione – ampiamente entro il termine invocato e prescritto dall’art. 120 del D.P.R. 3/1957, per come declinato dalla giurisprudenza amministrativa in materia (cfr., in proposito, T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 20/05/2021, n. 1269, per cui: “Il termine di 90 giorni previsto dall'art. 120 del D.P.R. n. 3 del 1957 previsto per l’estinzione del procedimento disciplinare per inattività, s'interrompe ogniqualvolta viene compiuto “un atto proprio del procedimento, anche di carattere interno, che esprime in maniera inequivocabile la volontà dell’amministrazione di portare a conclusione il procedimento disciplinare in itinere ”). V’è da dire, in aggiunta e conclusivamente sul punto, che il lasso di tempo impiegato dall’Amministrazione per la conclusione del procedimento disciplinare, una volta accertata la condotta sanzionabile, è stato, nel caso di specie, del tutto adeguato e proporzionato all’istruttoria svolta (comprensiva della raccolta delle dichiarazioni dei colleghi) ed al contraddittorio procedimentale instaurato con il ricorrente.
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il primo motivo di ricorso va pertanto respinto.
5.2. – Da respingersi anche il secondo ed il terzo motivo di gravame, con cui il ricorrente lamenta, evidenziando plurime e presunte criticità (e, di fatto, sostenendo la non veridicità degli addebiti) la carenza istruttoria alla base dell’irrogazione della sanzione e l’assenza di riscontri in ordine alle condotte ascritte. In proposito osserva il Collegio che le note del Comandante di prot. n. 124/104A11 e prot. n. 125/104A11 inviate dal Comandante del distaccamento di polizia stradale di Cellole (cui, per brevità, si rinvia, all.1-4 al deposito dell’Amministrazione), si presentano dettagliate e puntuali nell’individuare l’esatta sequenza degli accadimenti e nell’evidenziare le plurime mancanze ed i ritardi nell’evasione delle pratiche affidate al ricorrente nel dicembre 2020, all’origine dell’irrogazione della sanzione disciplinare: vengono infatti descritti compiutamente le prassi dell’ufficio, i reiterati errori nella compilazione delle note ufficiali, la catena di solleciti all’evasione delle richieste, l’assenza di diligenza nel reperire la documentazione di cui corredare le informative, la necessità del subentro dei colleghi (anche del superiore) nel disbrigo dei compiti assegnati. Circostanze tutte che non sono inficiate – ad avviso del Collegio – dalle allegazioni, contenute in ricorso, relative all’aver “diligentemente assolto” ai doveri d’ufficio (cfr., p. 6), ed alla riferita indisponibilità materiale della documentazione necessaria per proseguire l’ iter procedimentale (cfr., ricorso p. 8), trattandosi di affermazioni al più riferibili ad un mero segmento/passaggio dell’intera vicenda e, quindi, del tutto marginali (la prima) e, comunque, smentite dalle dichiarazioni in atti (la seconda, cfr., dichiarazione del collega -OMISSIS- del 30 gennaio 2021). Del resto, lo stesso episodio dell’alterco con il superiore trova una conferma indiretta proprio nelle deposizioni dei colleghi -OMISSIS- e -OMISSIS-. E tanto basta – tenuto conto dello standard probatorio normalmente richiesto dalla giurisprudenza in sede disciplinare - a ritenere il provvedimento adottato sorretto da adeguati elementi a sostegno (cfr., in proposito, T.A.R. Lazio Roma, Sez. stralcio, Sent., (data ud. 20/09/2024) 30/09/2024, n. 16960, per cui: “anche nel procedimento disciplinare deve essere applicato il principio dell’onere della prova secondo cui ai fini della legittimità della sanzione è ineludibile la necessità di un adeguato riscontro probatorio degli specifici fatti addebitati (cfr., Cons. Stato Sez. III, 12 settembre 2016, n. 3843). Se è pur vero che l’accertamento della responsabilità disciplinare non deve raggiungere il grado di assoluta certezza (al di là di ogni ragionevole dubbio) propria della responsabilità penale, potendo attestarsi sul “più probabile che non”, è pur tuttavia indispensabile che i fatti addebitati siano sufficientemente e precisamente delineati […] (Cons. Stato, Sez. II, 4 luglio 2023, n. 6254)”).
Anche il secondo ed il terzo motivo vanno quindi respinti.
5.3. - Conclusivamente, il ricorso è infondato e va respinto.
5.4. – Data la natura della controversia e avuto riguardo a tutte le circostanze del caso sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.