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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/11/2025, n. 4246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4246 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
25 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1590 / 2025 R.G. promossa da c.f. rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
RZ come da procura come in atti;
-ricorrente-
contro
, con sede centrale in Roma, Controparte_1 in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26 presso l' Avvocatura Sede Distrettuale CP_1
e rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 18/02/2025 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva:
- di essere stata riconosciuta, in seguito a domanda amministrativa del 26.02.2024 dalla
Commissione Medica ASL/INPS di Paternò, in data 20.03.2024 (definizione
20.03.2024)“invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 50%” con disconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, in quanto affetto dalle seguenti patologie: “K vulva nel 2019 in follow up esiti di frattura sottocanterica sx osteosintetizzata”;
- di avere proposto avverso gli esiti di tale accertamento innanzi al Tribunale di Catania ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c ;
- che il CTU nominato nel procedimento per ATP, all'esito delle operazioni peritali, concludeva ritenendo che “ la SI.ra , è invalida con riduzione permanente della capacità Parte_2 lavorativa in misura del 63 % (sessantatrè ): L.118/71, a far data dal 26 Febbraio duemilaventiquattro;
epoca della domanda amministrativa”;
- di avere proposto formale dissenso avverso le conclusioni del CTU;
- che, infatti, le risultanze della consulenza dovevano ritenersi erronee in quanto volte a sottostimare il quadro patologico complessivo della ricorrente e, in particolare come rilevato dal CTP, mentre doveva concordarsi con il CTU quanto alla valutazione della patologia diabete mellito, vi era disaccordo quanto alla valutazione oncologica (rectius: esiti della patologia neoplastica).
1. codice 9322, invalidità fissa dell'11 % nonché quanto alla valutazione dell'apparato locomotore “ 3. non tabellata. Per analogia al codice 7217, diamo il 30 %; perché senza rilevanti reliquati e con coxartrosi a modesta incidenza funz.”;
- che, nel dettaglio il CTU aveva sottostimato la valutazione oncologica (rectius: esiti della patologia neoplastica) ritenendo che il processo neoplastico era da considerare spento, non essendosi ripresentato o metastatizzato entro cinque anni dall'intervento e dalla radioterapia (dal
2019);
- che, come obiettato, non doveva ritenersi corretta la valutazione della compromissione funzionale e, pertanto il codice da applicare doveva correttamente ritenersi “ 9323 Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale /70” tenuto conto della grave compromissione funzionale quale esito della malattia neoplastica con asportazione chirurgica ( VULVECTOMIA) con incontinenza urinaria aggiungendo che “ tale grave esito è accompagnato dall'attribuzione dei presidi “pannoloni mutandina assorbenti” quale ausilio alla disabilità, modello PUL UP (cfr certificazione in atti)”;
- che il CTU aveva, altresì, sottostimato la entità dell'incidenza funzionale del fenomeno spondiloartrosico, quali esiti di frattura femore e coxartrosi che riducono la capacità deambulazione autonoma ritenendo peraltro che a carico della periziata sussisterebbe un quadro clinico funzionale di “modesta incidenza funzionale” nonostante la ricorrente sia costretta alla deambulazione con l'ausilio di bastone canadese;
- che l'elaborato peritale era carente dell'insieme delle manovre compiute dal CTU (per la determinazione dell'esame obiettivo) per la valutazione della funzionalità dell'apparato locomotore e “ Invero, l'insieme di manovre diagnostiche effettuate dal medico per verificare la presenza o assenza, nel paziente, dei segni (o sintomi obiettivi) indicativi di una deviazione dalla condizione di normalità fisiologica, sono di fatti mancati. Pertanto ove si decidesse di applicare una patologia per analogia, siccome fatto dal CTU, non si concorda con la riduzione applicata
(al 30%) che appare ingiustificata, e troverà applicazione il seguente codice nosologico, seppur non mutando il complessivo calcolo”;
- Che tali rilievi, già oggetto di osservazioni critiche di parte alla CTU, non erano stati adeguatamente valutati dal consulente che, all'esito, aveva confermato il giudizio precedentemente espresso negando la sussistenza in capo a parte ricorrente del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente rassegnava, da ultimo, le seguenti conclusioni “ Accogliere, previa comparizione delle parti, la presente domanda e per l'effetto ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra , Parte_1 all'assegno mensile di assistenza previsto per gli invalidi parziali con invalidità pari o superiore al
74%, in quanto le minorazioni sopra indicate raggiungono la misura prevista dalla legge e sussistono i requisiti soggettivi di legge, dalla domanda amministrativa o da quella accertata in corso di lite, o ex art. 149 disp. att. c.p.c., più ratei maturandi, più interessi legali dal 121° giorno successivo a tale data sino al soddisfo e rivalutazione monetaria”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso e CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ Voglia l'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania:
In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6.
-previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma
2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003.
-ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009;
In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata.
Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge.
In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmen-te contestata dall' ricorrente, venga operata dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. CP_2 CP_1
445 bis C.P.C.”. La causa veniva istruita in via documentale e con rinnovo della CTU medico legale.
Sostituita l'udienza del 25 novembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione richiesta .
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni del tutto analoghe ritenendo che “ La SI.ra , nata a [...]_1 il 13.12.1961, di anni 64, è affetta da: “Esiti di vulvectomia e linfoadenectomia inguinale bilaterale
(2019) per carcinoma della vulva successivamente radio trattato in soggetto obeso (BMI 38,39) affetto da diabete mellito di tipo II NID e coxartrosi sinistra su pregresso focolaio fratturativo sottotrocanterico osteosintetizzato”. Dall'analisi della documentazione sanitaria prodotta e dall'obiettività emersa nel corso delle oo.pp. si ritiene che le patologie sofferte dalla ricorrente determinano un quadro invalidante in misura pari al 68%, confermando sostanzialmente la precedente valutazione medico legale. Il summenzionato requisito deve essere riconosciuto dalla data della domanda amministrativa e non è soggetto allo strumento della revisione atteso che le patologie accertate non possono evolvere verso un miglioramento clinico e/o funzionale”.
Nel formulare tale valutazione conclusiva il CTU ha rilevato “ In data 20.03.2024 la SI.ra
[...]
veniva sottoposta a visita medico legale presso la Commissione Medica per l'accertamento Pt_1 dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, dell'ASL di Paternò, che esprimeva il seguente giudizio medico legale “K vulva nel 2019 in follow up. Esiti di frattura sottocanterica sx osteosintetizzata”. La Commissione Medica riconosce l'interessata: INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art.9 DL. 509/88).
Percentuale 50%”. Avverso tale giudizio il legale della sig.ra proponeva istanza di Pt_1 accertamento tecnico preventivo. Il CTU nominato (Dott. ), in sede di ATP così Per_1 concludeva: “…Applicando quindi il calcolo riduzionistico. come d1 norma, risulta un'invalidità aritmetica del 63 %. Pertanto in conclusione, la SI.ra , è invalida con riduzione Parte_1 permanente della capacità lavorativa in misura del 63 % (sessantatrè): L. 118. 71. a far data dal 26
Febbraio duemilaventiquattro. epoca della domanda amministrativa...”.
Tale giudizio si presta ad essere sostanzialmente confermato atteso che la ricorrente allo stato di questi accertamenti medico-legali risulta essere affetta da: “Esiti di vulvectomia e linfoadenectomia inguinale bilaterale (2019) per carcinoma della vulva successivamente radio trattato in soggetto obeso (BMI 38,39) affetto da diabete mellito di tipo II NID e coxartrosi sinistra su pregresso focolaio fratturativo sottotrocanterico osteosintetizzato”. Pertanto possono essere utilizzate le seguenti voci tabellari per l'invalidità civile (DM 5/02/92) in riferimento alla patologia riconosciuta e certificata, secondo criterio di analogia:
• Cod. 9322 (Patologia neoplastica) neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale 11%;
• Cod. 9309 (apparato endocrino) diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe III) 41-50%;
• Cod. 7105 (apparato endocrino) obesità con complicanze artrosiche 31-40%;
Quindi preso atto delle summenzionate voci tabellari che, anche secondo criterio analogico includono tutte le patologie patite dalla ricorrente, nonché sulla scorta dell'obiettività emersa nel corso delle oo.pp. è possibile considerare un quadro invalidante in misura pari al 68% confermando sostanzialmente la precedente valutazione medico legale. Il summenzionato requisito deve essere riconosciuto dalla data della domanda amministrativa e non
è soggetto allo strumento della revisione atteso che le patologie accertate non possono evolvere verso un miglioramento clinico e/o funzionale”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
3.Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il presente ricorso va rigettato
Avuto riguardo alla dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c in atti le spese di entrambe le fasi devono dichiararsi irripetibili.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso accertando e dichiarando che è soggetto invalido al 68% dalla Parte_1 domanda amministrativa;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone a carico dell' le spese della consulenza espletata nel corso dell'accertamento tecnico CP_1 preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio che liquida come da separati decreti.
Catania, 26/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
25 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1590 / 2025 R.G. promossa da c.f. rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
RZ come da procura come in atti;
-ricorrente-
contro
, con sede centrale in Roma, Controparte_1 in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26 presso l' Avvocatura Sede Distrettuale CP_1
e rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 18/02/2025 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva:
- di essere stata riconosciuta, in seguito a domanda amministrativa del 26.02.2024 dalla
Commissione Medica ASL/INPS di Paternò, in data 20.03.2024 (definizione
20.03.2024)“invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 50%” con disconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, in quanto affetto dalle seguenti patologie: “K vulva nel 2019 in follow up esiti di frattura sottocanterica sx osteosintetizzata”;
- di avere proposto avverso gli esiti di tale accertamento innanzi al Tribunale di Catania ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c ;
- che il CTU nominato nel procedimento per ATP, all'esito delle operazioni peritali, concludeva ritenendo che “ la SI.ra , è invalida con riduzione permanente della capacità Parte_2 lavorativa in misura del 63 % (sessantatrè ): L.118/71, a far data dal 26 Febbraio duemilaventiquattro;
epoca della domanda amministrativa”;
- di avere proposto formale dissenso avverso le conclusioni del CTU;
- che, infatti, le risultanze della consulenza dovevano ritenersi erronee in quanto volte a sottostimare il quadro patologico complessivo della ricorrente e, in particolare come rilevato dal CTP, mentre doveva concordarsi con il CTU quanto alla valutazione della patologia diabete mellito, vi era disaccordo quanto alla valutazione oncologica (rectius: esiti della patologia neoplastica).
1. codice 9322, invalidità fissa dell'11 % nonché quanto alla valutazione dell'apparato locomotore “ 3. non tabellata. Per analogia al codice 7217, diamo il 30 %; perché senza rilevanti reliquati e con coxartrosi a modesta incidenza funz.”;
- che, nel dettaglio il CTU aveva sottostimato la valutazione oncologica (rectius: esiti della patologia neoplastica) ritenendo che il processo neoplastico era da considerare spento, non essendosi ripresentato o metastatizzato entro cinque anni dall'intervento e dalla radioterapia (dal
2019);
- che, come obiettato, non doveva ritenersi corretta la valutazione della compromissione funzionale e, pertanto il codice da applicare doveva correttamente ritenersi “ 9323 Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale /70” tenuto conto della grave compromissione funzionale quale esito della malattia neoplastica con asportazione chirurgica ( VULVECTOMIA) con incontinenza urinaria aggiungendo che “ tale grave esito è accompagnato dall'attribuzione dei presidi “pannoloni mutandina assorbenti” quale ausilio alla disabilità, modello PUL UP (cfr certificazione in atti)”;
- che il CTU aveva, altresì, sottostimato la entità dell'incidenza funzionale del fenomeno spondiloartrosico, quali esiti di frattura femore e coxartrosi che riducono la capacità deambulazione autonoma ritenendo peraltro che a carico della periziata sussisterebbe un quadro clinico funzionale di “modesta incidenza funzionale” nonostante la ricorrente sia costretta alla deambulazione con l'ausilio di bastone canadese;
- che l'elaborato peritale era carente dell'insieme delle manovre compiute dal CTU (per la determinazione dell'esame obiettivo) per la valutazione della funzionalità dell'apparato locomotore e “ Invero, l'insieme di manovre diagnostiche effettuate dal medico per verificare la presenza o assenza, nel paziente, dei segni (o sintomi obiettivi) indicativi di una deviazione dalla condizione di normalità fisiologica, sono di fatti mancati. Pertanto ove si decidesse di applicare una patologia per analogia, siccome fatto dal CTU, non si concorda con la riduzione applicata
(al 30%) che appare ingiustificata, e troverà applicazione il seguente codice nosologico, seppur non mutando il complessivo calcolo”;
- Che tali rilievi, già oggetto di osservazioni critiche di parte alla CTU, non erano stati adeguatamente valutati dal consulente che, all'esito, aveva confermato il giudizio precedentemente espresso negando la sussistenza in capo a parte ricorrente del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza;
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente rassegnava, da ultimo, le seguenti conclusioni “ Accogliere, previa comparizione delle parti, la presente domanda e per l'effetto ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra , Parte_1 all'assegno mensile di assistenza previsto per gli invalidi parziali con invalidità pari o superiore al
74%, in quanto le minorazioni sopra indicate raggiungono la misura prevista dalla legge e sussistono i requisiti soggettivi di legge, dalla domanda amministrativa o da quella accertata in corso di lite, o ex art. 149 disp. att. c.p.c., più ratei maturandi, più interessi legali dal 121° giorno successivo a tale data sino al soddisfo e rivalutazione monetaria”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso e CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ Voglia l'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania:
In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6.
-previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma
2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003.
-ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009;
In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata.
Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge.
In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmen-te contestata dall' ricorrente, venga operata dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. CP_2 CP_1
445 bis C.P.C.”. La causa veniva istruita in via documentale e con rinnovo della CTU medico legale.
Sostituita l'udienza del 25 novembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione richiesta .
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni del tutto analoghe ritenendo che “ La SI.ra , nata a [...]_1 il 13.12.1961, di anni 64, è affetta da: “Esiti di vulvectomia e linfoadenectomia inguinale bilaterale
(2019) per carcinoma della vulva successivamente radio trattato in soggetto obeso (BMI 38,39) affetto da diabete mellito di tipo II NID e coxartrosi sinistra su pregresso focolaio fratturativo sottotrocanterico osteosintetizzato”. Dall'analisi della documentazione sanitaria prodotta e dall'obiettività emersa nel corso delle oo.pp. si ritiene che le patologie sofferte dalla ricorrente determinano un quadro invalidante in misura pari al 68%, confermando sostanzialmente la precedente valutazione medico legale. Il summenzionato requisito deve essere riconosciuto dalla data della domanda amministrativa e non è soggetto allo strumento della revisione atteso che le patologie accertate non possono evolvere verso un miglioramento clinico e/o funzionale”.
Nel formulare tale valutazione conclusiva il CTU ha rilevato “ In data 20.03.2024 la SI.ra
[...]
veniva sottoposta a visita medico legale presso la Commissione Medica per l'accertamento Pt_1 dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, dell'ASL di Paternò, che esprimeva il seguente giudizio medico legale “K vulva nel 2019 in follow up. Esiti di frattura sottocanterica sx osteosintetizzata”. La Commissione Medica riconosce l'interessata: INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art.9 DL. 509/88).
Percentuale 50%”. Avverso tale giudizio il legale della sig.ra proponeva istanza di Pt_1 accertamento tecnico preventivo. Il CTU nominato (Dott. ), in sede di ATP così Per_1 concludeva: “…Applicando quindi il calcolo riduzionistico. come d1 norma, risulta un'invalidità aritmetica del 63 %. Pertanto in conclusione, la SI.ra , è invalida con riduzione Parte_1 permanente della capacità lavorativa in misura del 63 % (sessantatrè): L. 118. 71. a far data dal 26
Febbraio duemilaventiquattro. epoca della domanda amministrativa...”.
Tale giudizio si presta ad essere sostanzialmente confermato atteso che la ricorrente allo stato di questi accertamenti medico-legali risulta essere affetta da: “Esiti di vulvectomia e linfoadenectomia inguinale bilaterale (2019) per carcinoma della vulva successivamente radio trattato in soggetto obeso (BMI 38,39) affetto da diabete mellito di tipo II NID e coxartrosi sinistra su pregresso focolaio fratturativo sottotrocanterico osteosintetizzato”. Pertanto possono essere utilizzate le seguenti voci tabellari per l'invalidità civile (DM 5/02/92) in riferimento alla patologia riconosciuta e certificata, secondo criterio di analogia:
• Cod. 9322 (Patologia neoplastica) neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale 11%;
• Cod. 9309 (apparato endocrino) diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe III) 41-50%;
• Cod. 7105 (apparato endocrino) obesità con complicanze artrosiche 31-40%;
Quindi preso atto delle summenzionate voci tabellari che, anche secondo criterio analogico includono tutte le patologie patite dalla ricorrente, nonché sulla scorta dell'obiettività emersa nel corso delle oo.pp. è possibile considerare un quadro invalidante in misura pari al 68% confermando sostanzialmente la precedente valutazione medico legale. Il summenzionato requisito deve essere riconosciuto dalla data della domanda amministrativa e non
è soggetto allo strumento della revisione atteso che le patologie accertate non possono evolvere verso un miglioramento clinico e/o funzionale”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
3.Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il presente ricorso va rigettato
Avuto riguardo alla dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c in atti le spese di entrambe le fasi devono dichiararsi irripetibili.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso accertando e dichiarando che è soggetto invalido al 68% dalla Parte_1 domanda amministrativa;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone a carico dell' le spese della consulenza espletata nel corso dell'accertamento tecnico CP_1 preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio che liquida come da separati decreti.
Catania, 26/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso