Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/06/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini all'udienza del 12 GIUGNO 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N° 2211 /2024 R.G.
TRA
, nata l'[...] a [...], difesa dall' avv. Marcello Ajale Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.03.2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato in data 21.03.2024 , le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Ha dedotto la parte ricorrente che non sono state adeguatamente valutate le incidenze invalidanti delle patologie da cui è affetta parte ricorrente. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'assegno mensile di assistenza con vittoria delle spese del giudizio.
L' resistente si è costituito contestando con varie argomentazioni il fondamento della CP_2
domanda.
***
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Osserva il giudicante che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento.
Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale - emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte.
Ed invero, le doglianze espresse dalla parte ricorrente si sostanziano in un mero dissenso percentualistico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. Basti considerare che in nessun punto del ricorso che si sta esaminando risulta segnalata l'omessa valutazione della certificazione medica già versata agli atti. Invero le censure non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte. (Trib. Roma, sez. lav., 2 maggio 2017; Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass. 3519/2001; (Cass, n. 2151/2004,
Cass. 7273/2011).
Tutto ciò in contrasto con la puntuale perizia svolta dal consulente tecnico in sede di ATP, dott.ssa in cui si valutano adeguatamente tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente. Persona_1
Dalla lettura dell'elaborato peritale si evince che il consulente medico, con motivazione logica ed articolata, sulla base della documentazione versata in atti dalla parte, nonché dando atto dell'effettuazione di un accurato esame obiettivo della periziata, si sofferma sulle ragioni che devono indurre a ritenerla, pur avendo riguardo alle patologie di cui è affetta, non invalida ex lege n.
118/1971.
In particolare, il CTU ha adeguatamente applicato i codici tabellari e valutato tutte le patologie da cui la ricorrente è affetta e ha evidenziato come la stessa sia affetta da: “esiti di paralisi ostetrica in arto superiore destro con deficit di forza medio;
modico atteggiamento scoliotico con curva dorso- lombare sinistro-convessa in soggetto portatore di busto ortopedico;
affetto da sindrome del tunnel carpale;
; insufficienza venosa cronica degli arti inferiori, e, pertanto, invalida nella percentuale del
65% dalla domanda amministrativa.
Con riferimento alle citate patologie, il Ctu ha correttamente applicato, anche in via analogica, i codici tabellari, tenendo conto del carattere permanente di alcune di esse, giacché trattasi anche di patologie risalenti nel tempo, come nel caso di “esiti di paralisi ostetrica in arto superiore destro”, e della loro naturale evoluzione cronica in peius. Con riferimento, invece, alla sindrome ansioso-depressiva, essa risulta essere di grado medio ( cfr Consulenza psichiatrica del 07.06.2021 presso D.S.M. – U.O.S.M.
Pollena-Cercola: “Disturbo depressivo, episodio ricorrente lieve…”) e in trattamento farmacologico, mentre l'insufficienza venosa cronica degli arti inferiori” non ha ripercussioni funzionali di rilievo a carico dell'apparato cardiovascolare, tanto da non poter essere valutabile in quanto non raggiunge la soglia invalidante del 10%.
Infine, la parte ricorrente non depositando documentazione medica successiva all'espletamento della
CTU, non ha comprovato un significativo peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente così da incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di ATP, in modo tale da comportare un quadro invalidante che comporti il riconoscimento del requisito sanitario richiesto.
Da ciò discende che un eventuale approfondimento istruttorio a mezzo di una ctu o una integrazione della ctu già esistente avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri della parte.
Alla luce di quanto esposto, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio. Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP, e condivisibilmente con essa, parte ricorrente non ha diritto all'assegno mensile di assistenza.
Visto l'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla per spese. CP_ Le spese di CTU vengono poste a carico dell' e liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese;
CP_
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Nola, lì 13 giugno 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmen Maria Pigrini