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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2024, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
Tribunale di Roma
XII Sezione civile
N. 38514 / 2023 R.G.
Verbale di udienza
All'udienza tenutasi il giorno 15.01.2024 dinanzi la dott.ssa Romana Di Giangiacomo
Del Frate sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Francesco Vignoli e per parte resistente l'avv. Francesco Maso, in sostituzione dell'avv. Pototschnig.
I procuratori delle parti chiedono di poter discutere la causa ex art. 281 sexies cpc.
Il G.I. invita le parti alla discussione.
L'avv. Maso rileva che il petitum rimane ancora indeterminato tenuto anche conto che nelle note conclusive parte ricorrente ha chiesto somme ancora diverse e che non sono state contestate le affermazioni della resistente circa la domanda di condanna ex art. 96 cpc ed i rilievi sulla estraneità dei rapporti della GN con i loro avvocati fiduciari. Rileva che i provvedimenti depositati da controparte sono in realtà articoli di giornale, di cui uno anche incompleto e che la sentenza della Cassazione citata riguarda una fattispecie diversa da quella esaminata nel presente giudizio.
Esibisce ricevute delle dichiarazioni IVA depositate in atti e chiede di essere rimessa nei termini per la loro produzione in giudizio.
L'avv. Vignoli si riporta innanzitutto alle note conclusive di cui chiede l'accoglimento. Rileva che parte resistente non ha prodotto le fatture dei fiduciari e pertanto le somme versate a titolo di IVA sono ancora senza giustificazione. Deduce che la fa più di un'attività e pertanto non tutte sono esenti da IVA. Si CP_1
oppone alla richiesta di rimessioni in termini in quanto i documenti potevano essere depositati completi già con la costituzione in giudizio. Si riporta a quanto dedotto per quanto riguarda la questione relativa agli onorari dei fiduciari. L'avv. Maso rileva che la GN per quanto riguarda le operazioni non caratteristiche può scegliere di operare in regime di esenzione e così ha fatto la
. Insiste nella carenza di legittimazione passiva della Controparte_2
ricorrente per la richiesta di restituzione delle somme versati agli avvocati fiduciari.
Insiste nella richiesta di condanna della controparte ex art. 96 cpc.
L'avv. Vignoli si riporta a quanto già dedotto.
L'avv. Maso conclude come da atti depositati di cui chiede l'accoglimento.
L'avv.to Vignoli conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come precisate nelle note conclusive depositate.
Il Giudice
dato atto di quanto sopra, rigetta l'istanza di rimessione in termini di parte resistente e visto l'art. 281 sexies cpc pronuncia a fine udienza la sentenza che segue, facente parte integrante del verbale di udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate ha pronunciato la seguente
SENTENZAex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38514 / 2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Maresca e Francesco Vignoli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in a via Tuscolana n. 1390 Pt_1
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pototschnig ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in , Foro Pt_1 Controparte_3
Traiano 1/A
RESISTENTE
All'udienza odierna, udita la discussione orale delle parti e le conclusioni riportate a verbale, si da atto che evocava in giudizio la Parte_1 [...]
al fine di accertare e dichiarare non dovuti gli importi corrisposti Controparte_2
dalla ricorrente in suo favore a titolo di rimborso IVA e, per l'effetto, condannarla alla restituzione di € 1.804,83 nonché di accertare e dichiarare non dovuti gli importi corrisposti dalla ricorrente in suo favore a titolo di rimborso delle spese di lite e, per l'effetto, condannarla alla restituzione di € 11.218,46 (€ 9.379,97 + € 1.838,49 per le spese di assistenza legale come indicate nell'invito a negoziazione assistita) o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre alla vittoria delle spese di lite del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio la sostenendo che controparte Controparte_2
aveva versato correttamente gli importi come liquidati dai giudici e che non aveva, quindi, diritto ad alcuna restituzione.
In particolare evidenziava come l'IVA rappresentasse per la GN un costo non detraibile in base alla normativa applicabile e che controparte, per quanto riguardava il pagamento degli onorari agli avvocati fiduciari, confondesse due piani distinti e cioè da un lato la statuizione del giudice di condanna alla rifusione delle spese di lite e dall'altro il rapporto di prestazione professionale intercorrente tra la GN
(cliente) ed i propri avvocati rispetto al quale l'odierna ricorrente era priva di legittimazione attiva. Chiedeva, quindi, la condanna di parte resistente ex art. 96 cpc per l'evidente temerarietà della causa.
La causa è stata istruita con i soli documenti prodotti dalle parti, avendo questo giudice ritenuto di non accogliere l'istanza di ordine di esibizione in quanto ininfluente ai fini della decisione e non avendo concesso i termini di cui all'art. 281 duodecies, comma IV, cpc ritenendo non giustificata la richiesta alla luce della posizione di parte ricorrente che non aveva evidenziato la necessità di precisare o modificare la domanda né di produrre ulteriore documentazione ma solo di allegare giurisprudenza e dottrina che pertanto che ben poteva essere indicata o allegata alle note conclusive.
Alla luce della rinnovata richiesta, questo giudice conferma il rigetto dell'istanza di esibizione ex art. 210 cpc delle fatture dei legali della GN in quanto richiesta meramente esplorativa e priva anche di utilità per la decisione alla luce del distinto piano in cui opera la statuizione del giudice rispetto al rapporto cliente – avvocato come sarà evidenziato più avanti. Le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere rigettate.
Ai sensi dell'art. 10, comma I, n. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del
26.10.1972 n. 633 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto” le operazioni di assicurazione, riassicurazione e di vitalizio - costituenti l'attività tipica e prevalente esercitata dalle Compagnie di Assicurazione - sono esenti dall'imposta e ai sensi dell'art. 19, in relazione a tali operazioni, l'IVA non è detraibile a valere sull'acquisto o sull'importazione di beni e servizi.
Inoltre ai sensi dell'art. 36 bis del medesimo decreto, in caso di prevalenza di attività esenti IVA, le Compagnie assicuratrici possono scegliere il regime di esonero dagli adempimenti fiscali comunque previsti anche per le operazioni esenti (scelta effettuata dalla come da modelli versati in atti) con Controparte_2
conseguente totale indetraibilità dell'imposta. Pertanto per la Controparte_2
l'IVA rappresenta un costo che nei rapporti con i propri fornitori (compresi i
[...]
legali fiduciari) resta a carico esclusivo della stessa e che pertanto deve essere sostenuto dalla parte soccombente.
Anche la domanda di restituzione degli importi corrisposti dall'attuale ricorrente a titolo di spese legali è infondata. Parte ricorrente ha adempiuto alla statuizione del giudice mentre il successivo passaggio – meramente supposto – di mancato pagamento al legale dell'intero importo liquidato a fine giudizio riguarda esclusivamente il rapporto GN – cliente con il proprio avvocato, rispetto al quale è del tutto estranea la Parte_1
Costituisce, infatti, principio consolidato quello per cui “… la misura delle competenze professionali dovute dal cliente all'avvocato prescinde dalla liquidazione contenuta nella sentenza, che condanna l'altra parte al pagamento delle spese e degli onorari di causa, e ciò in ragione del diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari, che riposa, per il cliente, nel contratto di prestazione d'opera, e, per la parte soccombente, nel principio di causalità e dell'inefficacia nei confronti dell'avvocato della sentenza che ha provveduto alla liquidazione delle spese, in quanto non parte del giudizio …” Cass. n. 25992/2018. Viene rigettata anche la domanda di condanna della parte ricorrente ex art. 96 cpc non ravvisandone, questo giudice, i presupposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 147 / 2022 tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte da nei confronti della Parte_1 [...]
in quanto infondate;
Controparte_2
- rigetta la domanda di condanna di parte ricorrente ex art. 96 cpc;
- condanna alla rifusione delle spese di lite di Parte_1 [...]
che liquida in € 5.077,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso Controparte_2
spese forfettario come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale del 15.01.2024 alle ore 14.45.
Il Giudice
Dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate
XII Sezione civile
N. 38514 / 2023 R.G.
Verbale di udienza
All'udienza tenutasi il giorno 15.01.2024 dinanzi la dott.ssa Romana Di Giangiacomo
Del Frate sono comparsi per parte ricorrente l'avv. Francesco Vignoli e per parte resistente l'avv. Francesco Maso, in sostituzione dell'avv. Pototschnig.
I procuratori delle parti chiedono di poter discutere la causa ex art. 281 sexies cpc.
Il G.I. invita le parti alla discussione.
L'avv. Maso rileva che il petitum rimane ancora indeterminato tenuto anche conto che nelle note conclusive parte ricorrente ha chiesto somme ancora diverse e che non sono state contestate le affermazioni della resistente circa la domanda di condanna ex art. 96 cpc ed i rilievi sulla estraneità dei rapporti della GN con i loro avvocati fiduciari. Rileva che i provvedimenti depositati da controparte sono in realtà articoli di giornale, di cui uno anche incompleto e che la sentenza della Cassazione citata riguarda una fattispecie diversa da quella esaminata nel presente giudizio.
Esibisce ricevute delle dichiarazioni IVA depositate in atti e chiede di essere rimessa nei termini per la loro produzione in giudizio.
L'avv. Vignoli si riporta innanzitutto alle note conclusive di cui chiede l'accoglimento. Rileva che parte resistente non ha prodotto le fatture dei fiduciari e pertanto le somme versate a titolo di IVA sono ancora senza giustificazione. Deduce che la fa più di un'attività e pertanto non tutte sono esenti da IVA. Si CP_1
oppone alla richiesta di rimessioni in termini in quanto i documenti potevano essere depositati completi già con la costituzione in giudizio. Si riporta a quanto dedotto per quanto riguarda la questione relativa agli onorari dei fiduciari. L'avv. Maso rileva che la GN per quanto riguarda le operazioni non caratteristiche può scegliere di operare in regime di esenzione e così ha fatto la
. Insiste nella carenza di legittimazione passiva della Controparte_2
ricorrente per la richiesta di restituzione delle somme versati agli avvocati fiduciari.
Insiste nella richiesta di condanna della controparte ex art. 96 cpc.
L'avv. Vignoli si riporta a quanto già dedotto.
L'avv. Maso conclude come da atti depositati di cui chiede l'accoglimento.
L'avv.to Vignoli conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come precisate nelle note conclusive depositate.
Il Giudice
dato atto di quanto sopra, rigetta l'istanza di rimessione in termini di parte resistente e visto l'art. 281 sexies cpc pronuncia a fine udienza la sentenza che segue, facente parte integrante del verbale di udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate ha pronunciato la seguente
SENTENZAex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38514 / 2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Maresca e Francesco Vignoli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in a via Tuscolana n. 1390 Pt_1
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pototschnig ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in , Foro Pt_1 Controparte_3
Traiano 1/A
RESISTENTE
All'udienza odierna, udita la discussione orale delle parti e le conclusioni riportate a verbale, si da atto che evocava in giudizio la Parte_1 [...]
al fine di accertare e dichiarare non dovuti gli importi corrisposti Controparte_2
dalla ricorrente in suo favore a titolo di rimborso IVA e, per l'effetto, condannarla alla restituzione di € 1.804,83 nonché di accertare e dichiarare non dovuti gli importi corrisposti dalla ricorrente in suo favore a titolo di rimborso delle spese di lite e, per l'effetto, condannarla alla restituzione di € 11.218,46 (€ 9.379,97 + € 1.838,49 per le spese di assistenza legale come indicate nell'invito a negoziazione assistita) o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre alla vittoria delle spese di lite del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio la sostenendo che controparte Controparte_2
aveva versato correttamente gli importi come liquidati dai giudici e che non aveva, quindi, diritto ad alcuna restituzione.
In particolare evidenziava come l'IVA rappresentasse per la GN un costo non detraibile in base alla normativa applicabile e che controparte, per quanto riguardava il pagamento degli onorari agli avvocati fiduciari, confondesse due piani distinti e cioè da un lato la statuizione del giudice di condanna alla rifusione delle spese di lite e dall'altro il rapporto di prestazione professionale intercorrente tra la GN
(cliente) ed i propri avvocati rispetto al quale l'odierna ricorrente era priva di legittimazione attiva. Chiedeva, quindi, la condanna di parte resistente ex art. 96 cpc per l'evidente temerarietà della causa.
La causa è stata istruita con i soli documenti prodotti dalle parti, avendo questo giudice ritenuto di non accogliere l'istanza di ordine di esibizione in quanto ininfluente ai fini della decisione e non avendo concesso i termini di cui all'art. 281 duodecies, comma IV, cpc ritenendo non giustificata la richiesta alla luce della posizione di parte ricorrente che non aveva evidenziato la necessità di precisare o modificare la domanda né di produrre ulteriore documentazione ma solo di allegare giurisprudenza e dottrina che pertanto che ben poteva essere indicata o allegata alle note conclusive.
Alla luce della rinnovata richiesta, questo giudice conferma il rigetto dell'istanza di esibizione ex art. 210 cpc delle fatture dei legali della GN in quanto richiesta meramente esplorativa e priva anche di utilità per la decisione alla luce del distinto piano in cui opera la statuizione del giudice rispetto al rapporto cliente – avvocato come sarà evidenziato più avanti. Le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere rigettate.
Ai sensi dell'art. 10, comma I, n. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del
26.10.1972 n. 633 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto” le operazioni di assicurazione, riassicurazione e di vitalizio - costituenti l'attività tipica e prevalente esercitata dalle Compagnie di Assicurazione - sono esenti dall'imposta e ai sensi dell'art. 19, in relazione a tali operazioni, l'IVA non è detraibile a valere sull'acquisto o sull'importazione di beni e servizi.
Inoltre ai sensi dell'art. 36 bis del medesimo decreto, in caso di prevalenza di attività esenti IVA, le Compagnie assicuratrici possono scegliere il regime di esonero dagli adempimenti fiscali comunque previsti anche per le operazioni esenti (scelta effettuata dalla come da modelli versati in atti) con Controparte_2
conseguente totale indetraibilità dell'imposta. Pertanto per la Controparte_2
l'IVA rappresenta un costo che nei rapporti con i propri fornitori (compresi i
[...]
legali fiduciari) resta a carico esclusivo della stessa e che pertanto deve essere sostenuto dalla parte soccombente.
Anche la domanda di restituzione degli importi corrisposti dall'attuale ricorrente a titolo di spese legali è infondata. Parte ricorrente ha adempiuto alla statuizione del giudice mentre il successivo passaggio – meramente supposto – di mancato pagamento al legale dell'intero importo liquidato a fine giudizio riguarda esclusivamente il rapporto GN – cliente con il proprio avvocato, rispetto al quale è del tutto estranea la Parte_1
Costituisce, infatti, principio consolidato quello per cui “… la misura delle competenze professionali dovute dal cliente all'avvocato prescinde dalla liquidazione contenuta nella sentenza, che condanna l'altra parte al pagamento delle spese e degli onorari di causa, e ciò in ragione del diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari, che riposa, per il cliente, nel contratto di prestazione d'opera, e, per la parte soccombente, nel principio di causalità e dell'inefficacia nei confronti dell'avvocato della sentenza che ha provveduto alla liquidazione delle spese, in quanto non parte del giudizio …” Cass. n. 25992/2018. Viene rigettata anche la domanda di condanna della parte ricorrente ex art. 96 cpc non ravvisandone, questo giudice, i presupposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 147 / 2022 tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte da nei confronti della Parte_1 [...]
in quanto infondate;
Controparte_2
- rigetta la domanda di condanna di parte ricorrente ex art. 96 cpc;
- condanna alla rifusione delle spese di lite di Parte_1 [...]
che liquida in € 5.077,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso Controparte_2
spese forfettario come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale del 15.01.2024 alle ore 14.45.
Il Giudice
Dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate