Decreto cautelare 16 luglio 2021
Decreto presidenziale 16 luglio 2021
Ordinanza cautelare 29 luglio 2021
Ordinanza collegiale 11 gennaio 2022
Sentenza 21 giugno 2023
Parere interlocutorio 27 giugno 2024
Parere definitivo 13 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 18 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 20 marzo 2025
Decreto collegiale 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/03/2025, n. 2285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2285 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02285/2025REG.PROV.COLL.
N. 08506/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8506 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ruscigno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gioia del Colle, Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi E.R.P. di Bari, non costituiti in giudizio;
Arca Puglia Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Carlucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sez. III, n. 00374/2023, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arca Puglia Centrale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2024 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Ruscigno e Giovanna Carlucci.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso innanzi al T.a.r. per la Puglia il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento dell'Arca Puglia centrale, prot. n. -OMISSIS- del 27.3.2018, recante diffida al rilascio di immobile E.R.P e la determinazione del responsabile di settore del Comune di Gioia del Colle, nr. gen. -OMISSIS- – nr. sett. 69 del 13.3.2018, recante “annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 16 della L.R. dell'assegnazione di alloggio E.R.P. disposta con decreto sindacale n. 24/2014 ”.
2. Al ricorrente veniva infatti assegnato un immobile E.R.P. una prima volta con decreto sindacale -OMISSIS-/2011 adottato vista la “situazione socio economica fortemente disagiata ” in cui versava l’interessato, considerato che “ la graduatoria definitiva formulata in esecuzione della delibera di G.M. n. 77//2003 non è più confacente ai reali nuovi bisogni della città ” e in considerazione del rilievo che l’unita immobiliare de qua “ risultava a forte rischio di occupazione abusiva” e, successivamente, con altro decreto sindacale n. -OMISSIS-, anch’esso adottato in via straordinaria e temporanea in ragione - tra l’altro- del grave disagio socio economico in cui seguitava a versare il sig. -OMISSIS-, nonché del “ forte rischio di occupazione abusiva ”.
2.1. L’immobile de quo veniva infine assegnato in via definitiva al ricorrente con provvedimento sindacale n. 24 del 30.7.2014, sulla base del rilievo che lo stesso era stato inserito “ regolarmente nella vigente graduatoria per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. ”.
2.2. Detto provvedimento veniva quindi annullato in autotutela con l’indicata determinazione del responsabile di settore del Comune di Gioia del Colle, cui seguiva la diffida al rilascio dell’Arca Puglia Centrale.
2.2.1. Il provvedimento di autotutela è stato adottato in ragione del duplice vizio cui era affetto il provvedimento di assegnazione, ovvero l’incompetenza del sindaco – stante la competenza gestionale del responsabile del settore – e il mancato rispetto dell’ordine di graduatoria (approvata con determinazione dirigenziale n. 714 del 5.8.2013) di assegnazione degli alloggi E.R.P..
Nel provvedimento de quo si motivava anche in ordine alla formazione del silenzio assenso relativamente al parere vincolante richiesto alla commissione alloggi - che aveva dedotto la propria incompetenza in ordine al procedimento avviato per l’autotutela - ed in ordine alla non applicabilità alla fattispecie de qua del termine di diciotto mesi per l’intervento in autotutela, ex art. 21 nonies, introdotto solo con la l’art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015, essendo l’atto oggetto di annullamento intervenuto nel 2014.
2.3. Il ricorrente impugnava pertanto in prime cure la determinazione di annullamento in autotutela dell’assegnazione dell’alloggio, disposta dal Comune di Gioia del Colle e la conseguente diffida dell’Arca Puglia al rilascio, deducendo la violazione di legge (l.r. 10/2014 ed art. 54, comma 1, del T.U.E.L., art. 21 nonies l. 241/9) e vari profili di eccesso di potere.
2.4. Le Amministrazioni intimate si costituivano in giudizio, instando per il rigetto del ricorso.
3. Con la sentenza in epigrafe indicata il giudice di prime cure ha respinto il ricorso.
3.1. In particolare ha ritenuto destituito di fondamento il primo motivo di ricorso, con cui la parte lamentava l’insussistenza del rilevato vizio di incompetenza relativa, atteso da un lato che il provvedimento di assegnazione definitiva era stato adottato dal sindaco anche nell’esercizio delle funzioni demandategli dall’ art. 54, comma 1, del T.U.E.L., a salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica - siccome finalizzato ad ovviare all’emergenza abitativa di un uomo privo di dimora nonché a scongiurare l’occupazione sine titulo dell’immobile pubblico da parte di terzi – dall’altro risultava sottoscritto anche dal responsabile dell’ufficio case dell’epoca, sulla base del rilievo che “ La sottoscrizione del responsabile dell’Ufficio Casa è costituita da un mero visto e quindi non può essere considerata quale espressione di amministrazione attiva. In ogni caso, non trattandosi di atto complesso, l’autorità emittente come da intestazione risulta essere palesemente il Sindaco, organo sicuramente incompetente sia perché non si versa nella situazione prevista dalla suddetta norma invocata da parte ricorrente sia perché l’assegnazione di un alloggio ERP rientra indiscutibilmente nel novero degli atti di gestione”.
3.2. Il T.a.r. ha inoltre respinto anche il motivo con cui la parte assumeva che la graduatoria cui faceva riferimento il comune riguardava il bando di concorso n. 1/2012 finalizzato all’assegnazione di alloggi ERP “ che si renderanno disponibili nel comune ”; sicché tra questi ultimi - da assegnare in base alla ridetta graduatoria - non poteva annoverarsi l’unità abitativa controversa, in quanto non disponibile al momento della pubblicazione del bando come anche in epoca successiva, essendo stata l’assegnazione disposta ai sensi del citato 54, comma 1, del T.U.E.L. in materia di ordine e sicurezza pubblica, giacché mirava ad alleviare il grave disagio socio economico in cui versava il ricorrente nonché ad elidere il “ forte rischio di occupazione abusiva ” a cui era esposto l’immobile assegnato. Al riguardo ha osservato che le succitate precedenti assegnazioni avevano natura provvisoria e pertanto al termine delle stesse l’alloggio era tornato disponibile e quindi assegnabile secondo la graduatoria di cui al bando n. 1/2012, come definitivamente approvata con determinazione del responsabile del settore n. 714 del 05.08.2013, nella quale il ricorrente era collocato solo al 74esimo posto.
3.3 Il primo giudice ha disatteso infine anche le ultime censure con cui si lamentava che era stato omesso il parere della Commissione di cui all’art. 16 della l.r. n. 10/2014 – avendo quest’ultima ritenuto di non avere alcuna competenza “in materia di annullamento e di determinazione di vizi presenti nel provvedimento di assegnazione” (cfr. verbale n. 12 della seduta dell’08.06.2018) – e che il procedimento si era concluso a distanza di oltre tre anni dal provvedimento annullato in autotutela, ingenerando un legittimo affidamento degno di tutela giuridica.
Ha al riguardo osservato che l’art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015, che aveva determinato il termine massimo per intervenire in autotutela in diciotto mesi, non era applicabile alla fattispecie de qua e che comunque la dilazione aveva trovato adeguata giustificazione nell’atteggiamento assunto dalla Commissione Provinciale Assegnazione E.R.P. di Bari, la cui manifestazione di estraneità era stata infine correttamente valutata quale silenzio-assenso, ai sensi dell’art.17 bis della l. n. 241/1990.
3.3.1. Ha inoltre ritenuto che il ricorrente non potesse vantare alcun legittimo affidamento, atteso il motivo sostanziale di annullamento in autotutela - non rispetto dell'ordine della graduatoria approvata – e quindi l’interesse pubblico al ripristino della situazione di legalità, mediante riacquisizione di un immobile illegittimamente sottratto alla disponibilità dei cittadini aventi diritto.
4. Avverso la sentenza di prime cure, con il presente atto di appello, il sig. -OMISSIS- ha articolato tre motivi, recanti l’identica rubrica “ Error in judicando, difetto di istruttoria; insufficiente motivazione; travisamento; ingiustizia manifesta; erronea interpretazione delle norme di legge. Omessa considerazione di interessi privati incisi ”.
5. Si è costituita la sola Arca Puglia, legittimata passiva solo rispetto alla diffida al rilascio dell’alloggio, mentre il Comune di Gioia del Colle non si è costituito.
6. In vista dell’udienza di discussione, parte appellante ha prodotto memoria difensiva, instando per l’accoglimento dell’appello anche per motivi non ritualmente riproposti con l’atto di appello, in particolare quello relativo al superamento del termine di diciotto mesi per l’adozione dell’atto di autotutela, rispetto al quale il Tar aveva precisato come detto termine non fosse applicabile alla fattispecie de qua, con argomentazione non sottoposta ad alcuna critica, avendo parte appellante criticato in parte qua solo il passaggio motivazionale con il quale il Tar aveva precisato che la tardività nell’adozione del provvedimento era dipesa dall’atteggiamento assunto dalla Commissione alloggi.
7. Sulla base di tali rilievi pertanto all’udienza di discussione del 17 ottobre 2024 il collegio ha dato avviso alle parti, ex art. 73 comma 3 c.p.a., della sussistenza di possibili profili di inammissibilità della censura riferita alla tardività dell’atto di autotutela, in quanto dedotta solo con memoria difensiva.
8. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito di tale udienza.
9. In limine litis va confermato quanto già preannunciato in sede di udienza di discussione, dovendosi ritenere tardiva la censura, contenuta nella sola memoria di discussione e non anche nell’atto di appello, riferita alla tardività dell’atto di autotutela impugnato in prime cure per violazione dell’art. 21 nonies l. 241/90.
9.1. Ed invero il collegio non ignora come il tema relativo all’applicabilità del termine di diciotto mesi – introdotto con la novella di cui all’art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015 – per l’annullamento d’ufficio ex art. 21 nonie s l. 241/90 dei provvedimenti adottati prima della sua entrata in vigore sia stato oggetto di dibattito in giurisprudenza.
Infatti secondo la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, 20 febbraio 2023, n. 1706, 8 maggio 2019 n. 2974, sez. V, 19 gennaio 2017 n. 250; sez. VI, 13 luglio 2017 n. 3462; 10 dicembre 2015 n. 5625) detto termine si applica all’annullamento dei soli provvedimenti adottati successivamente alla entrata in vigore della l. n. 124 del 2015 (avutasi in data 28 agosto 2015); è fatta comunque salva l'operatività del "termine ragionevole", secondo la formulazione del testo previsto dall'originaria versione del citato art. 21- nonies, potendo a tali fini la novella valere come prezioso indice ermeneutico ai fini dello scrutinio dell'osservanza della regola di condotta in questione (in quest’ultimo senso Cons. Stato, sez. VI, 20 febbraio 2023, n. 1706 e 10 dicembre 2015 n. 5625 cit.).
9.2. Peraltro la questione de qua è fuori dal thema decidendum, non avendo l’appellante, come da avviso ex art. 73 comma 3 c.p.a., sottoposto con l’atto di appello a specifica censura il capo della sentenza che aveva ritenuto infondata la doglianza, avendo riguardo alla non applicabilità alla fattispecie di cui è causa della novella normativa, per cui il motivo non poteva essere introdotto, in violazione dei termini di rito per l’impugnativa, solo con la memoria difensiva.
9.2.1. Non essendo stata in parte qua la motivazione resa dal primo giudice specificamente criticata dall’appellante, la doglianza espressa solo con la memoria di discussione risulta inammissibile, atteso che ai sensi dell'art. 101, comma 1, c.p.a. l'appello deve prospettare " specifiche censure contro i capi della sentenza gravata ", il che implica la deduzione di specifici motivi di contestazione della correttezza del percorso logico-argomentativo sul quale si fonda la decisione impugnata, poiché l'oggetto del giudizio di appello è costituito dalla decisione appellata e non dal provvedimento gravato in primo grado (ex multis Cons. Stato, sez. V, 18 luglio 2024, n. 6449; 22 febbraio 2024, n. 1774; sez. VII, 14 marzo 2024, n. 2493; sez. III, 1 marzo 2024, n. 2035; Cons. giust. amm. Sicilia, 4 marzo 2024, n. 172).
Detto disposto peraltro, al pari del disposto dell’art. 40 comma 1 lett. d) c.p.a., riferito al ricorso di primo grado, secondo il quale il ricorso deve contenere i motivi specifici su cui si fonda, è volto ad evitare l’elusione dei termini di impugnativa, con la conseguenza che con le memorie difensive è precluso alla parte allargare il thema decidendum.
Difatti, nel processo amministrativo sono inammissibili le censure dedotte in memoria (con preclusione alla loro valutazione in quanto domande nuove), sia nell'ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità di ampliare il thema decidendum (così Cons. Stato, sez. III, 13 giugno 2014, n. 3026).
10. Ciò posto, può passarsi alla disamina dei motivi di appello.
11. Con il primo motivo la parte assume come la sentenza di prime cure sia erronea ed ingiusta nella parte in cui aveva ritenuto, in tesi apoditticamente, che il provvedimento di assegnazione definitiva dell’alloggio de quo , del 30.7.2014, fosse affetto da incompetenza relativa, in quanto riconducibile al sindaco e non (anche) al responsabile dell’ufficio case dell’epoca, il quale si premurò di apporre la propria sottoscrizione accanto a quella del sindaco, non potendo la sottoscrizione del funzionario relegarsi ad un mero visto.
Peraltro ad avviso di parte appellante il Tar non avrebbe neanche esaminato la nota di controdeduzioni del responsabile di settore del 2017, che nell’ambito dell’avviato procedimento di autotutela, aveva esternato l’illegittimità dello stesso, sia perché non ravvisava alcun vizio di competenza, vista la sottoscrizione del provvedimento di assegnazione definitiva dell’alloggio da parte del responsabile di area dell’epoca; sia perché non scorgeva ragioni di interesse pubblico che potessero giustificare l’adozione di un provvedimento di secondo grado, considerato anche il lungo lasso temporale trascorso dall’atto di assegnazione in favore del sig. -OMISSIS-.
Il motivo è destituito di fondamento, atteso che la motivazione della sentenza di prime cure , per quanto succinta, resiste alle articolate censure, dovendo l’atto oggetto di ritiro in autotutela ritenersi atto sindacale, come desumibile sia dell’intestazione, che dalla motivazione, e non potendo peraltro assegnarsi alcun valore alla firma del responsabile del settore, essendo l’atto atipico, non riferibile a quelli adottabili dal medesimo responsabile, che presuppongono il rispetto dell’iter procedurale previsto per l’assegnazione alloggi .,R.P. ed in primis il rispetto della graduatoria, oltre che la richiesta di parere alla commissione alloggi, chiamata a valutare la sussistenza dei presupposti di carattere tecnico per detta assegnazione, laddove con il provvedimento oggetto di ritiro in autotutela è stato pretermesso il rispetto di tali regole.
Né, a fronte della motivazione contenuta nell’atto di autotutela, ritenuta corretta dal primo giudice, lo stesso era tenuto a vagliare il contenuto di un atto endoprocedimentale, superato dall’atto definitivo oggetto di impugnativa.
12. Con il secondo motivo l’appellante critica la sentenza di prime cure nel punto in cui aveva disatteso la censura riferita alla circostanza che l’immobile de quo non poteva rientrare fra quelli assegnabili mediante il bando di concorso del 2012, sulla base del rilievo che le succitate precedenti assegnazioni avevano natura provvisoria, al termine della quale l’alloggio era tornato disponibile e quindi assegnabile secondo detta graduatoria.
In tesi di parte appellante il fatto che le precedenti assegnazioni avessero natura provvisoria e cioè che esse fossero “ a tempo ” non costituiva fattore idoneo a far ritenere l’alloggio disponibile, afferendo la “ provvisorietà ” e la “ disponibilità ” a categorie ontologicamente distinte tra loro.
Donde, l’alloggio de quo , sebbene assegnato temporaneamente (in forza dei citati provvedimenti) all’odierno appellante, al momento dell’approvazione della graduatoria di cui al bando n. 1/2012 era da considerarsi indisponibile.
12.1. Anche tale motivo è destituito di fondamento, stante la correttezza del ragionamento seguito dal primo giudice, non potendosi assegnare rilievo all’indisponibilità dell’alloggio dedotta dalla parte, in quanto al momento della scadenza delle assegnazioni provvisorie l’alloggio non poteva che essere rientrato nella disponibilità del Comune, per cui non poteva essere suscettibile di assegnazione in via definitiva se non con il rispetto della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi E.R.P. e del procedimento previsto ex lege per detta assegnazione, laddove si è proceduto alla stessa con un atipico e illegittimo atto sindacale, in spregio alle regole che governano l’assegnazione degli immobili E.R.P., finalizzate alla verifica della sussistenza dei presupposti normativamente previsti e al rispetto della par condicio .
13. Con il terzo motivo l’appellante critica la sentenza di prime cure, assumendo che il Tar sarebbe stato sommario anche nel momento in cui aveva disatteso le censure di carattere procedimentale, omettendo di pronunciarsi sulle censure sollevate nella rubrica n. 2 del ricorso di primo grado, in tesi da intendersi riproposte, e volte ad evidenziare la carenza della condizione sub a) dell’art. 16, comma 1, della l.r. n. 10/2014, sulla scorta della legittimità della assegnazione definitiva disposta nel 2014, in favore del sig. -OMISSIS-.
Nel contempo il primo giudice aveva erroneamente ritenuto reso il parere (vincolante) della Commissione provinciale assegnazione E.R.P., chiamata a pronunciarsi sulla questione, pur essendosi determinata a non rendere alcun parere in merito, assumendo di non avere alcuna competenza “ in materia di annullamento e di determinazione di vizi presenti nel provvedimento di assegnazione .” (cfr. verbale n. 12 della seduta dell’08.06.2018 – all. n. 9 fascicolo di parte di primo grado). Erroneo e intrinsecamente contraddittorio, sarebbe poi, in tesi di parte appellante, il passaggio argomentativo reso dal Tar per giustificare il ritardo nell’adozione del provvedimento di autotutela, addebitato all’atteggiamento assunto dalla predetta commissione, omettendo di considerare, tra l’altro, che l’annullamento contestato era stato assunto dopo sei anni dalla prima assegnazione provvisoria in favore del sig. -OMISSIS- e dopo tre anni da quella definitiva, indipendentemente dalla citata richiesta di parere.
13.1. Le censure de quibus devono ritenersi inammissibili per genericità.
13.1.1. Ed invero, quanto alla prima censura, fondata sul vizio di omessa pronuncia, l’appellante si è limitato a richiamare il motivo formulato in prime cure , laddove, a norma dell’art. 101 comma 2 c.p.a. era suo onere riformularlo compiutamente, dovendo l’atto di appello essere autosufficiente e in grado di far comprendere al giudice le doglianze articolate.
Infatti, l'art. 101, comma 2, c.p.a. dispone che: " Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell'atto di appello… ".
Nel giudizio di appello non è pertanto sufficiente la riproposizione dei motivi di impugnazione non esaminati attraverso un mero richiamo per relationem al ricorso introduttivo e agli atti del giudizio di primo grado, privo della precisazione del loro contenuto, poiché il citato art. 101, comma 2, utilizzando il termine "espressamente", ha evidentemente inteso pretendere che la parte specifichi l'ambito della devoluzione al giudice di secondo grado, sì da mettere questi nelle condizioni di avere una conoscenza compiuta delle questioni e le controparti a contraddire sulle stesse (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, 25 ottobre 2023, n. 9215; Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2023, n. 1585; Cons. Stato, sez. II, 12 dicembre 2022, n. 10841).
Ciò comunque in disparte dalla considerazione che il primo giudice ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l’annullamento dell’atto di assegnazione, in quanto adottato in spregio alla graduatoria per l’assegnazione degli alloggi E.R.P., per cui alla stregua del mero richiamo contenuto nell’atto di appello all’art. 16 comma 1 lett. b) l.r. ed in assenza di alcuna specifica argomentazione a supporto, non appare ravvisabile il vizio di omessa pronuncia.
13.1.2. Parimenti generica - in quanto non calibrata sul ragionamento seguito dal primo giudice – è la censura riferita alla parte di sentenza che si è pronunciata sul vizio di mancato rilascio del parere vincolante della commissione alloggi, posto che il primo giudice ha evidenziato che la commissione era stata interpellata, ma non aveva inteso pronunciarsi, ritenendo che il ritiro in autotutela dei provvedimenti di assegnazione viziati non rientrasse nelle proprie competenze e che comunque non occorresse il parere espresso della commissione, potendosi applicare l’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 17 bis l. 241/90 sulla proposta dell’organo procedente anche ai pareri vincolanti, come da giurisprudenza puntualmente richiamata (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4098/2022)
L’appellante non ha infatti sottoposto a critica la sentenza, né nella parte in cui aveva evidenziato che la commissione si fosse ritenuta incompetente al rilascio del parere rispetto alla fattispecie de qua, né nella parte in cui ha ritenuto come in ogni caso potesse prescindersi dal rilascio parere, stante l’applicabilità dell’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 17 bis l. 241/90.
14. Parimenti inammissibile è la censura con cui si critica il ragionamento seguito dal primo giudice, nel punto in cui aveva disatteso il motivo riferito al ritardo nell’adozione dell’atto di autotutela, posto che la doglianza è stata disattesa sulla base di un duplice rilievo, ovvero per un verso avendo riguardo all’atteggiamento dilatorio della commissione alloggi – profilo motivazionale questo sottoposto a critica, avuto riguardo alla ritenuta non necessità del rilascio del parere – per altro verso in ragione della non applicabilità del termine di diciotto mesi introdotto dalla l. 124 del 2015, profilo questo non sottoposto ad alcuna critica con l’atto di appello, a nulla rilevando, come innanzi evidenziato, la censura esposta solo con la memoria di discussione finale.
Ed invero anche rispetto alle sentenze plurimotivate può applicarsi il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale, a fronte di atti plurimotivati, deve intendersi inammissibile la censura volta a contestare solo una delle motivazioni, rimanendo sorretto il provvedimento sulla motivazione non oggetto di contestazione [ex multis, T.ar. Umbria. sez. I, 13 dicembre 2022, n. 929, secondo cui l'eventuale riconoscimento della fondatezza delle doglianze proposte non esclude l'esistenza e la validità della restante causa giustificatrice dell'atto (con richiamo a T.ar. Campania, sez. V, 14 luglio 2022, n.4783), in ragione della quale il provvedimento impugnato continuerebbe a produrre i suoi effetti perché mantenuto in vita dal motivo non contestato e da solo sufficiente a giustificare la determinazione in esso contenuta (con richiamo in termini a T.a.r. Lazio, sez. III, 14 ottobre 2010, n. 32810)].
14.1. Né, a fronte di quanto osservato dal primo giudice e non oggetto di puntale contestazione, può valere il generico richiamo al ritardo nell’adozione del provvedimento di autotutela senza alcun riferimento, neanche nella rubrica del motivo, alla norma ritenuta applicabile, posto che nel giudizio amministrativo non basta dedurre genericamente un vizio, ma bisogna precisare il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto e, ancora, indicare tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussiste, pena l'inammissibilità per genericità della censura proposta (ex multis Cons, Stato, sez. VI, 27 ottobre 2021, n. 7199).
15. L’appello va dunque respinto.
16. Le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo per un verso alla particolarità della materia trattata, e per altro verso alle ragioni parzialmente in rito della decisione, nonché alla circostanza che si è costituita la sola Arca Puglia, che aveva adottato l’atto consequenziale di rilascio, non oggetto di alcuna contestazione, e non anche il Comune di Gioia del Colle.
17. Nonostante l’infondatezza del gravame può peraltro confermarsi l’ammissione al gratuito patrocinio non versandosi in ipotesi di manifesta infondatezza atta a determinare la revoca del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Conferma l’ammissione al gratuito patrocinio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diana Caminiti | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.