CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 09/01/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 201/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
CR IU, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3993/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IO BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di BR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001229805000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6926/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 11.6.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata il 24.3.2025, concernente una cartella di pagamento portante tasse automobilistiche per l'anno
2005, per un valore di causa di €. 151,00.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo la mancata notifica della cartella di pagamento indicata e la conseguente prescrizione dei relativi debiti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale sosteneva l'infondatezza del ricorso, deducendo l'avvenuta rituale notifica della cartella di pagamento nonché quella di successivi, plurimi atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione. Deduceva anche quanto segue: “La mancata prescrizione e' sostenuta ed interrotta, tra gli altri, anche dalla Sentenza n.3489/2022, depositata in data 15/11/2022, emessa dalla
CGT di secondo grado della BR a seguito di appello n 587/2017, depositato il 08/03/2017, inerente, tra le altre, la cartella oggetto del presente ricorso.” Produceva la relativa documentazione. Effettuava litis denuntiatio nei confronti della IO BR.
Interveniva la IO BR, che chiedeva il rigetto del ricorso. Allegava documentazione relativa alla notificazione degli atti impositivi di propria competenza.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Deve preliminarmente constatarsi che manca in atti la prova della notifica alle altre parti dell'intervento volontario effettuato dalla IO BR (da quest'ultima denominato “controdeduzioni”) nel presente giudizio, notifica obbligatoriamente prevista dell'art. 14 Dlgs. N. 546/1992, con la conseguenza che tale costituzione risulta irritualmente effettuata. Pertanto di essa, e degli allegati documenti (peralto ininfluenti), non può tenersi alcun conto nel presente giudizio.
Nel merito, deve osservarsi che Agenzia Entrate Riscossione ha prodotto la sentenza di secondo grado sopra indicata, emessa in data 7.11.2022 e depositata il 15.11.2022, con la quale è stato rigettato il ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo concernente anche la cartella portata nell'intimazione impugnata, della quale la suddetta decisione – che non risulta essere stata oggetto di ricorso per cassazione - ha accertato l'avvenuta rituale notificazione. Pertanto la procedura di riscossione, concernente anche la suddetta cartella, non ha conosciuto il decorso dei termini di prescrizione fino alla data del 7.11.2022, dalla quale hanno cominciato a decorrere nuovamente i suddetti termini.
L'eccezione di prescrizione è pertanto infondata, non essendo decorso il relativo termine dalla data del
7.11.2022 a quella della notifica dell'odierno provvedimento (24.3.2025).
Il ricorso pertanto è da ritenersi infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere, in favore di Agenzia Entrate Riscossione, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00, oltre oneri di legge, se dovuti. Spese compensate con la IO BR.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
CR IU, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3993/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
IO BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di BR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259001229805000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6926/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 11.6.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata il 24.3.2025, concernente una cartella di pagamento portante tasse automobilistiche per l'anno
2005, per un valore di causa di €. 151,00.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo la mancata notifica della cartella di pagamento indicata e la conseguente prescrizione dei relativi debiti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale sosteneva l'infondatezza del ricorso, deducendo l'avvenuta rituale notifica della cartella di pagamento nonché quella di successivi, plurimi atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione. Deduceva anche quanto segue: “La mancata prescrizione e' sostenuta ed interrotta, tra gli altri, anche dalla Sentenza n.3489/2022, depositata in data 15/11/2022, emessa dalla
CGT di secondo grado della BR a seguito di appello n 587/2017, depositato il 08/03/2017, inerente, tra le altre, la cartella oggetto del presente ricorso.” Produceva la relativa documentazione. Effettuava litis denuntiatio nei confronti della IO BR.
Interveniva la IO BR, che chiedeva il rigetto del ricorso. Allegava documentazione relativa alla notificazione degli atti impositivi di propria competenza.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Deve preliminarmente constatarsi che manca in atti la prova della notifica alle altre parti dell'intervento volontario effettuato dalla IO BR (da quest'ultima denominato “controdeduzioni”) nel presente giudizio, notifica obbligatoriamente prevista dell'art. 14 Dlgs. N. 546/1992, con la conseguenza che tale costituzione risulta irritualmente effettuata. Pertanto di essa, e degli allegati documenti (peralto ininfluenti), non può tenersi alcun conto nel presente giudizio.
Nel merito, deve osservarsi che Agenzia Entrate Riscossione ha prodotto la sentenza di secondo grado sopra indicata, emessa in data 7.11.2022 e depositata il 15.11.2022, con la quale è stato rigettato il ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo concernente anche la cartella portata nell'intimazione impugnata, della quale la suddetta decisione – che non risulta essere stata oggetto di ricorso per cassazione - ha accertato l'avvenuta rituale notificazione. Pertanto la procedura di riscossione, concernente anche la suddetta cartella, non ha conosciuto il decorso dei termini di prescrizione fino alla data del 7.11.2022, dalla quale hanno cominciato a decorrere nuovamente i suddetti termini.
L'eccezione di prescrizione è pertanto infondata, non essendo decorso il relativo termine dalla data del
7.11.2022 a quella della notifica dell'odierno provvedimento (24.3.2025).
Il ricorso pertanto è da ritenersi infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere, in favore di Agenzia Entrate Riscossione, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00, oltre oneri di legge, se dovuti. Spese compensate con la IO BR.