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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/09/2025, n. 3843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3843 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 1276/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. D'ALOISIO SILVIA)
- ricorrente -
CONTRO
CP
(avv.ti ODORIZZI MARTA, CERNIGLIARO DELIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: assegno - pensione
A seguito dell'udienza del 24/09/2025, per la quale si dà atto che parte resistente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- dichiara la sussistenza del requisito sanitario prescritto per beneficiare della pensione di inabilità a partire dal mese di marzo 2025;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 28/01/2025, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per la pensione di inabilità;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei prescritti requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione (pensione di inabilità) a far data dal mese di marzo 2025;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- considerata la decorrenza del requisito sanitario, le spese di lite vanno compensate;
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 24.09.2025
La Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 1276/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. D'ALOISIO SILVIA)
- ricorrente -
CONTRO
CP
(avv.ti ODORIZZI MARTA, CERNIGLIARO DELIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: assegno - pensione
A seguito dell'udienza del 24/09/2025, per la quale si dà atto che parte resistente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- dichiara la sussistenza del requisito sanitario prescritto per beneficiare della pensione di inabilità a partire dal mese di marzo 2025;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già CP liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 28/01/2025, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per la pensione di inabilità;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei prescritti requisiti sanitari;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione (pensione di inabilità) a far data dal mese di marzo 2025;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- considerata la decorrenza del requisito sanitario, le spese di lite vanno compensate;
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 24.09.2025
La Giudice del Lavoro
Santina Bruno