Ordinanza cautelare 22 luglio 2022
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00497/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00347/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 347 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Teofilo Migliaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Dante, 23;
per l'annullamento
del decreto a firma del Direttore pro tempore della Polizia di Stato – Centro Addestramento e Istruzione Professionale (in seguito C.A.I.P.) di Abbasanta (OR), adottato il 15 aprile 2022, di applicazione della sanzione disciplinare della pena pecuniaria ex art. 4 n. 18 del d.P.R. 737/1981.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, -OMISSIS- della Polizia di Stato, ha impugnato il decreto del Direttore del Centro Addestramento e Istruzione Professionale (C.A.I.P.) della Polizia di Stato di Abbasanta (OR) del 15.4.2022, con il quale è stata inflitta a suo carico la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 5/30 (cinque/trentesimi) di mensilità dello stipendio e degli assegni a carattere fisso e continuativo, ai sensi dell’art. 4 n. 18 del d.P.R. n. 737/1981, per la seguente motivazione: “ mentre usufruiva di un periodo di malattia, veniva trovato assente dal proprio domicilio, alla visita fiscale disposta dall'ufficio, nella fascia oraria di reperibilità pomeridiana ”.
1.1. In fatto il ricorrente espone:
- di avere comunicato al proprio ufficio, in data 31.10.2021, lo stato di malattia, dopo essersi presentato al pronto soccorso dell’Ospedale di Sassari con dolori acuti al piede sinistro, per i quali gli è stata diagnosticata una “algia in sede calcaneare”;
- di avere comunicato all’ufficio i cinque giorni di riposo prescritti dal pronto soccorso e confermati dal medico curante (riposo assoluto fino al 5.11.2021), eleggendo il proprio domicilio fiscale in Sassari per l’eventuale visita di controllo;
- di avere comunicato all’ufficio, in data 4.11.2021, il nuovo recapito domiciliare in caso di visita fiscale presso il comune di Tresnuraghes e di essere venuto a conoscenza, nella medesima circostanza, che il giorno precedente, alle ore 16:00 circa, il medico principale dell’Ufficio sanitario del C.A.I.P. si era recato presso il suo domicilio a Sassari per una visita di controllo e, non riuscendo a trovarlo, aveva lasciato un avviso nella cassetta delle lettere con cui lo invitava a presentarsi presso l’Ufficio sanitario del C.A.I.P. il giorno successivo alle ore 10:30;
- di avere avuto conferma della prognosi del pronto soccorso in seguito alla visita, con la prescrizione di ulteriori tre giorni di riposo medico e riconvocazione a visita per il giorno 9.11.2021;
- di avere ricevuto in data 21.2.2022 un foglio di addebito disciplinare, di contestazione dell’assenza dalla propria abitazione in occasione della visita di controllo del funzionario medico, nel quale, peraltro, in risposta alle giustificazioni trasmesse dall’interessato in data 9.11.2021 (secondo cui la mancata risposta al campanello sarebbe dipesa da un malfunzionamento del citofono), si contesta che “ Ella non si è preoccupata di verificare il funzionamento del campanello nonché di indicare ben visibile quale fosse la sua abitazione atteso che non risultava in nessuna delle porte dello stabile sito in Sassari alla via -OMISSIS--a la targhetta identificativa dove poterla reperire ”;
- infine, di avere ricevuto in data 15.4.2022 il decreto del Direttore del C.A.I.P di irrogazione della sanzione disciplinare della pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 4, n. 18, del d.P.R. n. 737/1981, nella misura di 5/30 dello stipendio.
1.2. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
I) “ Violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 22 l. 241/90 in relazione all’art. 24 Costituzione – Violazione del diritto di difesa tanto da concretizzare una manifesta ingiustizia – Eccesso di potere ”, in quanto:
- il diritto di difesa del ricorrente sarebbe stato compromesso dalla mancata messa a disposizione dei documenti sui quali si basa la contestazione disciplinare;
- il ricorrente, infatti, in data 29.1.2022 ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento disciplinare, ma l’Amministrazione non avrebbe fornito alcuna risposta nel termine di legge, prorogando irritualmente e illegittimamente di ulteriori dieci giorni il termine delle difese e trasmettendo solo in data 10.2.2022 la richiesta relazione del medico principale della Polizia di Stato (dopo che l’interessato, in data 9.2.2022, aveva già presentato le proprie memorie difensive);
II) “ Violazione e falsa applicazione delle norme e principi sul procedimento disciplinare D.P.R. n. 737/81 - Violazione del principio di immediatezza – Tardività degli addebiti – Arbitrarietà - Violazione e falsa applicazione dell’art. 103 D.P.R. 10.01.1957 n. 3 ”, in quanto:
- l’Amministrazione avrebbe violato il requisito dell’immediatezza, fondamentale per qualsiasi contestazione disciplinare, avendo avuto conoscenza della dinamica dei fatti contestati al ricorrente sin dal 4.11.2021, ovvero dal momento della ricezione della relazione del funzionario medico incaricato di effettuare la visita di controllo presso il domicilio del ricorrente in data 3.11.2021;
- la contestazione disciplinare, infatti, sarebbe stata notificata al ricorrente solo in data 21.2.2022, ossia dopo oltre due mesi dalla conoscenza dei fatti, senza che sia emersa dagli atti la necessità di svolgere ulteriori accertamenti;
III) “ Violazione e falsa applicazione delle norme sulla procedura da osservare per il rilevamento delle infrazioni in relazione alla contestazione di addebito non sufficientemente specifica – Violazione del principio di specificità - Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 12, 13, 14 e 17 del D.P.R. n. 737/81 – Eccesso di potere, perplessità e difetto di motivazione – Contraddittorietà difetto assoluto del presupposto ”, in quanto:
- l’Amministrazione, prima di procedere alla contestazione degli addebiti, avrebbe avuto l’obbligo di verificare la notizia disciplinarmente rilevante per poi, solo di conseguenza, contestare gli addebiti;
- tuttavia, si sarebbe limitata, in sede di contestazione degli addebiti, a fare un asettico riferimento alla presunta assenza del ricorrente in occasione della visita di controllo;
- peraltro, in sede di irrogazione della sanzione disciplinare, l’infrazione risulterebbe diversa da quella originariamente contestata senza che la medesima sia stata oggetto di una preventiva e specifica contestazione;
IV) “ Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 13 e 4 n. 18 del D.P.R. 737/81 in relazione all’art. 3 della legge 241/90) - Violazione dei principi generali in tema di procedimenti sanzionatori - Eccesso di potere (Sviamento - Arbitrarietà - Erroneità e difetto del presupposto) ”, in quanto lo strumento disciplinare sarebbe stato immotivatamente utilizzato per perseguire finalità diverse e atipiche rispetto a quelle previste dalla legge e dalle istruzioni ministeriali.
V) “ Eccesso di potere per travisamento dei fatti in relazione alla condotta contestata che non rientra nelle previsioni dell’art. 4 n. 18 D.P.R. 731/1981 ”, in quanto nella condotta del ricorrente non sarebbe ravvisabile un comportamento non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli di Pubblica Sicurezza;
VI) “ Illegittimità per violazione degli artt. 1 e 13 del D.P.R. 737/1981 - per aver violato il principio di proporzionalità nell'irrogazione della sanzione ”, in quanto l’Amministrazione, nella comminazione della sanzione disciplinare, non avrebbe considerato né l’anzianità di servizio del ricorrente, né i suoi rapporti informativi, così come non sarebbe stata presa in debita considerazione la scarsa gravità dei fatti, dai quali non sarebbe derivato alcun danno all’Amministrazione.
1.3. Si è costituita l’Amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del ricorso.
1.4. Alla camera di consiglio del 21 luglio 2022 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare.
1.5. All’udienza pubblica del 5 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Con riguardo al primo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di difesa, osserva il Collegio che l’Amministrazione, seppur tardivamente, ha comunque soddisfatto l’istanza di accesso dell’interessato, come affermato dallo stesso. Non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa, considerato che l’Amministrazione, riconoscendo la tardività della sua risposta all’istanza di accesso, ha concesso al ricorrente un ulteriore termine di 10 giorni per presentare le sue difese, e ciò a prescindere dal fatto che l’interessato abbia deciso di non avvalersi di tale ulteriore termine.
La censura, dunque, non merita accoglimento.
2.2. Con riguardo al secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione del principio di immediatezza, per avere l’Amministrazione notificato la contestazione disciplinare dopo oltre due mesi dalla conoscenza dei fatti di causa, occorre muovere dal dato normativo di cui all’art. 103 del d.P.R. n. 3 del 1957, il quale così dispone:
“ Il capo dell’ufficio che a norma dell’art. 100 è competente ad irrogare la censura deve compiere gli accertamenti del caso e, ove ritenga che sia da irrogare una sanzione più grave della censura, rimette gli atti all’ufficio del personale. L’ufficio del personale che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare commessa da un impiegato svolge gli opportuni accertamenti preliminari e, ove ritenga che il fatto sia punibile con la sanzione della censura, rimette gli atti al competente capo ufficio; negli altri casi contesta subito gli addebiti all’impiegato invitandolo a presentare le giustificazioni ”.
Al riguardo la giurisprudenza costante ha chiarito che la locuzione “subito” prevista dal richiamato dettato normativo va interpretata come termine ordinatorio e non perentorio.
Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare va inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell’organizzazione del datore di lavoro, per un adeguato accertamento e una precisa valutazione dei fatti. La norma generale (art. 103 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) presenta, infatti, una mera valenza sollecitatoria, che non vincola l’Amministrazione all’osservanza di un termine rigido e ciò non può ritenersi lesivo del diritto di difesa, in quanto è preordinato a consentire la maturazione di una ponderata decisione in ordine all’ an dell’esercizio dell’azione disciplinare.
Ne deriva che nel procedimento disciplinare - che ha inizio con la contestazione degli addebiti e termina con l’adozione del provvedimento sanzionatorio o con il proscioglimento dell’incolpato - vanno distinti i termini inderogabili, che sono quelli posti a garanzia dell’inquisito (presentazione delle giustificazioni, presa di visione degli atti, preavviso di trattazione davanti alla Commissione) da quelli ordinatori o sollecitatori, che sono tutti gli altri termini (T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I, 11.11.2022, n. 3161; TAR Sardegna, I, n. 756 del 2024).
La giurisprudenza ha affermato anche che ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, nei procedimenti preordinati all’applicazione di sanzioni disciplinari a carico del personale della Polizia di Stato, il termine, pur sollecito, per la contestazione degli addebiti ha carattere ordinatorio. In particolare, il Regolamento di Disciplina per il personale appartenente alla Polizia di Stato non prevede uno specifico termine per l’avvio del procedimento disciplinare; in forza del rinvio previsto dall’art. 31 del D.P.R. n. 737 del 1981, si applica l’art. 103 del T.U. n. 3/1957, il quale prevede che la contestazione degli addebiti avvenga “subito”, ponendo così un principio di ordine generale, che lascia impregiudicata, a favore dell’Amministrazione, la sequenza temporale necessaria per la valutazione delle singole situazioni secondo la gravità dell’infrazione e la complessità degli accertamenti e il tempo occorrente per gli accertamenti non può ritenersi lesivo del diritto di difesa, essendo, altresì, preordinato a consentire all’Amministrazione di maturare una ponderata decisione sul “se” esercitare, o meno, l’azione disciplinare ( ex multis , T.A.R. Campania, Sez. II, 12.2.2025, n. 1163; T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 10.10.2024, n. 1142; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 8.07.2022, n. 1644; Sez. III, 30.3.2020, n. 579; T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I, 11.2.2019, n. 365; T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. I, 26.8.2019, n. 936; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 4.06.2019, n. 371; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 29.12.2018, n. 7428; Sez. VI, 8.02.2018, n. 885).
Ai sensi dell’art. 103, comma 2, del d.P.R. n. 3 del 1957, l’Amministrazione è tenuta a provvedere subito alla contestazione degli addebiti, utilizzando una ragionevole prontezza e tempestività, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti preliminari, nonché allo svolgimento effettivo dell’iter procedurale; il fine perseguito dalla norma è infatti quello di salvaguardare la certezza del rapporto tra l’impiegato e l’Amministrazione, la quale verrebbe inficiata se il dipendente restasse esposto, per ingiustificata inerzia dell’Amministrazione stessa, alla qualificazione negativa di determinati comportamenti (Consiglio di Stato, Sez. III, 20.6.2018, n. 3779; di ragionevole distanza di tempo tra la verificazione del fatto e la contestazione degli addebiti parla anche il Cons.Giust.Amm. Sicilia, 5.4.2023, n. 263).
Nel caso di specie, l’Amministrazione risulta essersi conformata al dettato dell’art. 103 del d.P.R. n. 3 del 1957, applicabile ai sensi del rinvio formulato dall’art. 31 del d.P.R. 737 del 1981, come dimostrato dall’esiguità del lasso temporale intercorso tra la verificazione dei fatti contestati al ricorrente e la contestazione disciplinare.
In ogni caso, come riconosciuto dalla costante giurisprudenza, l’avverbio temporale “subito” posto all’interno della disposizione di cui si contesta la violazione non deve intendersi in senso perentorio, bensì in senso relativo e meramente ordinatorio. Ciò rappresenta un’ulteriore tutela per il soggetto nei cui confronti è intentato il singolo procedimento disciplinare, il quale, tutelato dall’accertamento specifico e caso per caso compiuto dall’Amministrazione vedrà una garanzia ulteriore del suo diritto di difesa.
A ciò deve aggiungersi, a titolo di mera precisazione, che l’Amministrazione, nel caso di specie, ha comunicato la contestazione dell’addebito al ricorrente in data 21.2.2022 anche in ragione dell’ulteriore termine a difesa garantito allo stesso.
La censura, dunque, non merita accoglimento.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del principio di specificità della contestazione, sostenendo che l’Amministrazione, nel gravato provvedimento disciplinare, avrebbe compiuto un asettico riferimento all’assenza dell’interessato dall’abitazione nell’orario di reperibilità previsto in materia di malattia e visite fiscali, oltre ad avere indicato una infrazione differente rispetto a quella originariamente riportata nella contestazione di addebiti.
La censura non coglie nel segno, come emerge dal confronto fra l’atto di contestazione degli addebiti e il provvedimento finale di applicazione della sanzione.
Con il primo atto, in data 21.2.2022, l’Amministrazione ha contestato al ricorrente l’assenza dalla propria abitazione nell’orario di reperibilità, aggiungendo che “ Ella non si è preoccupata di verificare il funzionamento del campanello nonché di indicare ben visibile quale fosse la sua abitazione atteso che non risultava in nessuna delle porte dello stabile (...) la targhetta identificativa dove poterla reperire ”, e prefigurando la mancanza disciplinare di cui all’art. 4, n. 18, del d.P.R. n. 737/1981. Con il provvedimento disciplinare definitivo, notificato in data 15.4.2022, l’Amministrazione ha applicato la sanzione disciplinare pecuniaria di cui all’art. 4, n. 18, del d.P.R. n. 737/1981, contestando al dipendente di aver “ comunque tenuto un comportamento censurabile sotto il profilo disciplinare perché non si è preoccupato di verificare il funzionamento del campanello nonché di indicare ben visibile quale fosse la sua abitazione atteso che non risultava in nessuna porta dello stabile la targhetta identificativa dove poterlo reperire, adottando una condotta non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza ”.
Ora, ponendo a confronto i due testi, traspare con chiarezza che:
- il contenuto dell’infrazione contestata al ricorrente è il medesimo sia in sede di contestazione dell’addebito sia in sede di irrogazione della sanzione;
- l’Amministrazione, con riferimento all’assenza del ricorrente dal proprio domicilio durante l’orario di reperibilità, ha chiarito che il ricorrente avrebbe dovuto adoperarsi al fine di segnalare o aggiustare il citofono malfunzionante, a maggior ragione se del malfunzionamento si aveva contezza, come sostenuto dallo stesso ricorrente, o quantomeno segnalare la porta dell’abitazione.
Il ricorrente, del resto, non ha dato prova alcuna della sua effettiva presenza nello stabile sito in Sassari, ma si è limitato ad invocare a sua discolpa il malfunzionamento del campanello.
La censura, pertanto, è infondata.
2.4. Il quarto e il quinto motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Il ricorrente lamenta che l’Amministrazione avrebbe utilizzato lo strumento disciplinare di cui all’art. 4, n. 18, del d.P.R. n. 737/1981 immotivatamente e per perseguire finalità diverse e atipiche rispetto a quelle previste per legge, non potendosi ravvisare nella condotta tenuta dal ricorrente alcun comportamento non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli di Pubblica Sicurezza.
Le censure non hanno pregio.
L’art. 4 del d.P.R. n. 737 del 1981 costituisce, a ben vedere, una vera e propria norma di chiusura, prevedendo la sanzionabilità di “ qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza ”.
L’espressione “decoro delle funzioni” indicata nella disposizione, che non a caso fa espresso riferimento anche alle condotte poste in essere al di fuori dal servizio, va intesa in un’accezione alquanto ampia (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 15.7.2022, n. 6080).
Viene in rilievo, dunque, una fattispecie aperta in grado di ricomprendere anche condotte poste in essere al di fuori del servizio, che non risultino conformi al decoro delle funzioni che caratterizza il ruolo rivestito dagli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.
Tale disposizione, proprio quale norma di chiusura, può legittimamente ricomprendere anche una condotta come quella censurata dall’Amministrazione nel caso di specie, considerato, da un lato, che il ricorrente non ha fornito alcuna prova della sua effettiva presenza nell’abitazione al momento della verifica del medico fiscale, e, dall’altro, che gli appartenenti ai ruoli di Pubblica Sicurezza, per le funzioni svolte e per il grado rivestito, devono tenere un comportamento diligente e ancor più rispettoso delle regole, così come previsto a carico di tutti i dipendenti, pubblici e privati, che si trovino in stato di malattia.
2.5. È infondato anche il sesto motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione del principio di proporzionalità in quanto l’Amministrazione non avrebbe tenuto in considerazione né la sua anzianità di servizio, né i rapporti informativi, né la effettiva gravità dei fatti contestati, i quali non avrebbero arrecato alcun danno all’Amministrazione.
I consolidati principi giurisprudenziali, qui condivisi, riconoscono all’Amministrazione ampia discrezionalità sia in ordine alla valutazione della gravità dei fatti addebitati sia sull’entità della sanzione irrogata, profili questi in via generale non sindacabili in sede di legittimità salvo che nelle ipotesi di violazione di norme procedurali o di eccesso di potere nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità o il travisamento dei fatti (cfr. C.d.S., n. 6080/2022, cit.).
La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice amministrativo, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali – come detto sopra - la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento. In particolare, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all’Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità ( ex multis , C.d.S., Sez. IV, 29.3.2021, n. 2629; Consiglio di Stato, Sez. II, 14.6.2022, n. 4858).
Il principio di proporzionalità consiste in un canone legale di raffronto che, anche dopo la sua espressa codificazione a livello comunitario in considerazione di orientamenti già seguiti in alcuni Stati membri (art. 5, ultimo comma, del Trattato CE, e ora art. 5, comma 4, del Trattato UE), non consente di per sé di sindacare il merito dell’azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20 ottobre 2016, n. 4381). Di conseguenza, il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, ed il suo corollario in campo disciplinare rappresentato dal c.d. gradualismo sanzionatorio , non consentono al giudice amministrativo di sostituirsi alle valutazioni discrezionali compiute dall’autorità disciplinare, che possono essere sindacate esclusivamente ab externo , qualora trasmodino nell’abnormità o comunque evidenzino profili di eccesso di potere (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 2017, n. 5053; id., 23.04.2020, n. 2568).
Nel caso di specie, la sanzione disciplinare applicata dall’Amministrazione non risulta in contrasto con il principio di proporzionalità. In particolare, non si evidenzia alcun profilo di manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzionalità o travisamento dei fatti nella valutazione che ha condotto l’Amministrazione, a fronte dell’infrazione contestata al ricorrente, come sopra descritta e correttamente ricondotta all’alveo di cui al n. 18 dell’art. 4 del d.P.R. n. 737/1981, alla comminazione della sanzione corrispondente alla pena pecuniaria nella misura di 5/30 di una mensilità dello stipendio e degli assegni a carattere fisso e continuativo.
Peraltro, dai documenti depositati dall’Avvocatura dello Stato (v. all.ti 8, 9, 10, 11, 12) e dallo stesso provvedimento sanzionatorio impugnato (all. 1) emerge che la sanzione contestata è stata preceduta da altre cinque sanzioni disciplinari, comminate a carico del ricorrente nel corso degli anni di servizio, e ciò ulteriormente comprova che l’Amministrazione ha esercitato il potere disciplinare nel rispetto del principio di proporzionalità.
2.6. In definitiva, il ricorso va respinto siccome infondato.
2.7. La peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone fisiche menzionate in sentenza.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.