Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 24/06/2025, n. 12442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12442 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12442/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03970/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3970 del 2022, proposto da
Azienda Agricola Galliano F.Lli NO e NC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Botasso, Chiara Ambrosino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
GE – Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-a) della comunicazione GE 10.2.2022, prot. n. AG.AGA.2022.4691, avente ad oggetto: “Regime delle quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 2003/04, inviata al ricorrente a mezzo PEC l'11.2.2022;
-b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'GE per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la ridistribuzione del prelievo in eccesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 maggio 2025 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Azienda Agricola Galliano f.lli NO e NC ha impugnato e chiesto l’annullamento della comunicazione GE del 10.2. 2022, prot. n. AG.AGA.2022.4691, avente ad oggetto “Regime delle quote latte – esecuzione sentenza/e dell’Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 2003/2004.
In sintesi è accaduto che con riferimento al (contestato) periodo lattiero 2003/2004 l’AG ha provveduto ad effettuare la compensazione nazionale e a “ redigere gli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo (articolati per regione, provincia e caseificio acquirente) ed a comunicare l’elenco dei produttori assoggettati a prelievo supplementare ai (soli) primi acquirenti ” ed ha, pertanto, emesso – sia nei confronti della ricorrente, sia nei confronti di altre aziende – l’intimazione al pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento della “quota latte” (QRI); che tali aziende hanno impugnato l’intimazione innanzi a questo Tribunale nel giudizio iscritto al RG 11043/2004, definito con sentenza n. 1036/2012, con cui è stato respinto il ricorso.
Le medesime aziende hanno appellato tale sentenza innanzi al Consiglio di Stato, che, con sentenza n. 699/ 2020, richiamata la pronuncia della Corte di Giustizia U.E. 11.9.2019 (resa nella causa C-46/18) – statuiva:
“ Conclusivamente … in riforma della sentenza qui impugnata, la disciplina contenuta nell’art. 9 del d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, nella l. 30 maggio 2003, n. 119 e 2, comma 3, del d.l. 26 giugno 2004, n. 154, convertito in l. 3 agosto 2004, n. 204, va pertanto disapplicata agli effetti della risoluzione della presente controversia, e - conseguentemente - i provvedimenti impugnati in primo grado devono essere annullati, salve e riservate restando le ulteriori determinazioni di competenza dell’Amministrazione appellata. Inevitabilmente, infatti, il meccanismo di compensazione riassegnazione applicato dall’Amministrazione italiana risulta alterato dall’applicazione di un criterio non conforme al dettato comunitario, secondo quella che è stata l’ultima interpretazione resa dalla Corte di giustizia”.
La ricorrente ha soggiunto che in asserita ottemperanza alla sentenza del giudice di seconde cure, con l’impugnato provvedimento “ GE ha ricalcolato il prelievo supplementare a carico della ricorrente in euro 607.621,91, oltre agli interessi con decorrenza dal 1°.9.2004, per ulteriori euro 225.036,82”
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1°) “ violazione di legge in relazione all’art. 2 del reg. CEE 3950/1992 e all’art. 9 del reg. CE 1392/2001 e dei principi fissati dalla Corte di Giustizia U.E. Violazione di legge in relazione all’art 9 del d.l. 49/2003, convertito in legge 119/2003. Violazione ed elusione del giudicato. Nullità in relazione all’art. 21-septies della legge 7.8.1990 n. 241. Violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale con frustrazione dell'utilità riconosciuta dal giudicato. Violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241 e del principio di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 2946 e 2948, comma 1, n. 4, c.c. Intervenuta prescrizione del preteso credito di GE ”.
In prima battuta, la ricorrente ha contestato la violazione del giudicato formatosi per effetto della sentenza n. 699/2020, sostenendo che “ la formulazione dell’art. 9, paragrafo 1, del Reg. 1392/2001 è infatti molto chiara: uno Stato membro che decida di ripartire il prelievo in eccesso fra i produttori può farlo solamente in favore di precise “categorie prioritarie” da determinare sulla base dei criteri oggettivi ivi elencati “in ordine di priorità” ; laddove, a suo dire, AG avrebbe “ nuovamente operato la c.d. “compensazione-riassegnazione” non già nel rispetto dei criteri “tassativi” fissati “in ordine di priorità” dall’art. 9, paragrafo 1, del Reg. CE 1392/2001, bensì: - ignorando il primo criterio oggettivo indicato dalla norma alla lettera “a) il riconoscimento ufficiale, da parte dell’autorità competente dello Stato membro, che la totalità o una parte del prelievo è indebitamente riscossa”; - e partendo direttamente dal secondo criterio dettato dalla lettera “b) la situazione geografica dell’azienda e in primo luogo le zone di montagna” ”
Ha, quindi, lamentato di rientrare “ a pieno titolo nel primo e principale criterio oggettivo fissato sia dalla norma interna, sia dalla norma unionale, ossia tra coloro “per i quali tutto o parte del prelievo loro applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto” (art. 9, comma 3, lett. a, della legge 119/2003) a seguito del “riconoscimento ufficiale, da parte dell’autorità competente dello Stato membro, che la totalità o una parte del prelievo è indebitamente riscossa” (art. 9, paragrafo 1, lett. a, del Reg. CE 1392/2001). E’ stata infatti accertata l’originaria sua illegittima esclusione dalla compensazione nazionale eseguita dall’GE nel luglio 2004, in virtù dell’applicazione di un criterio di ridistribuzione dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione ”
Senza contare che “ GE ha comunicato alla ricorrente il provvedimento impositivo del prelievo per l’annata 2003/04 a distanza di oltre 17 anni dal sorgere del (supposto) debito, ossia da quando l’GE ha accertato le produzioni eccedentarie per tale campagna. Il (presunto) diritto di credito risulta quindi ampiamente prescritto, tanto ex art. 2948, n. 4, c.c. (trattandosi di debito da pagarsi periodicamente di anno in anno), quanto ex art. 2946 c.c .”.
2°) “ Violazione di legge in relazione all’art. 1282 c.c Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 3 e 21-bis della legge 7.8.1990 n. 241, del principio di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. e del principio di irretroattività del provvedimento amministrativo. Violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale con frustrazione dell'utilità riconosciuta dal giudicato. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta. Violazione dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. Intervenuta prescrizione del preteso credito di GE ”.
Con tale motivo la ricorrente ha contestato che “ fino all’effettiva adozione del “valido” provvedimento di determinazione del prelievo ed alla sua comunicazione, nessuna obbligazione poteva ritenersi perfezionata in capo alla ricorrente, suscettibile di generare gli obblighi accessori. Da ciò consegue la (eventuale) debenza dei soli interessi a far data dalla liquidazione del (corretto) prelievo, trattandosi di debito di valuta, in conformità alla regola ordinaria di cui all’art. 1282 c.c., come effetto di un credito liquido ed esigibile di somme di denaro ” (cfr. pag. 15); e che “ la pretesa dell’GE relativa alle somme accessorie non può trovare fondamento nemmeno nel giudicato, formatosi unicamente in ordine all’annullamento del provvedimento impositivo del prelievo per illegittimità comunitaria delle norme applicate dall’Amministrazione ”
3°) “ Violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 8 del reg. CEE 3950/1992 ed al reg. CE 1392/2001. Violazione di legge in relazione all’art 9 del d.l. 49/2003, convertito in legge 119/2003. Violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241 e del principio di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità, contraddittorietà con precedenti atti ed ingiustizia manifesta ”.
La ricorrente ha, ancora, dedotto che dall’esame della relazione illustrativa al provvedimento impugnato “ emerge che, ai fini del ricalcolo del prelievo supplementare, l’GE ha utilizzato dati produttivi molto diversi rispetto a quelli pubblicati all’esito delle operazioni di compensazione nazionale effettuate nel 2004 e riassunti nella “Sintesi Nazionale delle Operazioni di Restituzione” del 21.7.2004, diffuso da GE per l’annata 2003/04 ”, e ciò sia per il quantitativo consegnato, sia per l’esubero nazionale, sia, altresì, per il quantitativo non confermato, nonché con riguardo all’aumento dell’esubero nazionale
4°) “ Violazione ed elusione del giudicato penale e comunitario. Nullità in relazione all’art. 21-septies della legge 7.8.1990 n. 241. Violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241 e del principio di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità, contraddittorietà con precedenti atti ed ingiustizia manifesta ”.
La ricorrente ha, inoltre, contestato – con richiamo alle risultanze delle “ indagini penali svolte dal Comando dei Carabinieri delle Politiche Agricole a partire dal 20 10” – che “ gli accertamenti effettuati a livello europeo conducono quindi ad una sostanziale inattendibilità dei dati della produzione nazionale, da cui deriva che non è possibile ritenere certo né il prelievo supplementare dichiarato dallo Stato italiano, né il prelievo imputato ai singoli produttori ”.
5°) “ Violazione dell’art. 8-ter della legge 9.4.2009 n. 33 e dei principi di buon andamento e trasparenza della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta ”.
Da ultimo, la ricorrente ha dedotto che “ GE ha indicato nella comunicazione di ricalcolo che nulla sarebbe stato riscosso dal 2004 al 2021 per il (supposto) debito della ricorrente per il prelievo supplementare dell’annata 2003/04, in tal modo dimostrando di non tenere conto delle somme recuperate mediante la trattenuta degli aiuti agricoli. Nella comunicazione di ricalcolo non risultano infatti detratte dall’ammontare del prelievo le somme già trattenute e riscosse, con conseguente erroneità del calcolo anche degli interessi imputati ”.
L’AG non si è costituita in giudizio.
All’udienza pubblica di smaltimento dell’arretrato del 30 maggio 2025 la causa è stata trattenuta per in decisione.
Le questioni agitate in giudizio sono state esaminate da questo Tribunale con le sentenze n. 7405/2025, 7408/2025, 12279/2025 dalle quali questo Collegio non ha motivo di discostarsi.
Il ricorso, quindi, dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse – ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a., secondo cui “ il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso: (…) c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito ” – in quanto, nelle more del giudizio, è intervenuta una sopravvenienza normativa idonea a definire il contenzioso, costituita dall’art. 10 bis (“ Disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Procedura di infrazione n. 2013/2092 ”), comma 4, del D.L. 13 giugno 2023 n. 69 (“ Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano ”), convertito con legge 10 agosto 2023 n. 103, secondo cui “ 4. Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AG prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti ”.
Osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., la cessazione della materia del contendere presuppone che “ la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta ” in conseguenza dell’operato della parte pubblica successivo all’introduzione del giudizio (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 3 febbraio 2023, n.1196).
Nel caso di specie, non si può sostenere che la vicenda si sia conclusa con la piena soddisfazione della pretesa avanzata dall’erede del titolare dell’azienda agricola mezzo del ricorso, avuto riguardo al tenore letterale dell’art. 10 bis del DL 69/2023, che non dispone la liberazione dei debitori del prelievo latte dall’obbligazione pecuniaria cui sono tenuti, ma che si limita ad annullare gli atti di imputazione di prelievo adottati prima della data di entrata in vigore della legge n. 103/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 2023 n. 103 e, ai sensi dell’art. 1, comma 2, in vigore dal giorno successivo.
Tanto premesso, la notifica della comunicazione di ricalcolo è intervenuta in data 10.02.2022, abbondantemente prima dell’entrata in vigore della predetta novella.
Di conseguenza, la normativa sopravvenuta di cui all’art. 10 bis del decreto legge n. 69/2023 non ha inciso sull’ an del debito dell’azienda agricola, ma solo sul quantum , oggetto di contestazione nel presente giudizio, con la sola esclusione dell’eccezione di prescrizione, che ad avviso del Collegio è, però, infondata.
Il credito di GE per il prelievo supplementare è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 del codice civile.
Infatti, come evidenziato in più occasioni dalla giurisprudenza nazionale, conformatasi sul punto alle decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), il prelievo di cui è causa non è una sanzione amministrativa (o, come talora viene erroneamente indicato, una “multa”) ma una misura di politica economica, volta a garantire un adeguato prezzo del latte (cfr. TAR Lombardia – Milano, 16 novembre 2005, n. 4051; id., 17 maggio 2006, n. 1218).
Non possono, quindi, trovare applicazione le norme (art. 28 della legge n. 689/1981) sulla prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative pecuniarie, né può invocarsi a sostegno della prescrizione di cinque anni l’art. 2948 n. 4) del codice civile, giacché per ogni annata lattiero-casearia sussiste una autonoma obbligazione (cfr. TAR Lombardia - Milano, 16 marzo 2023, n. 677).
Sulla prescrizione decennale dei crediti relativi ai prelievi supplementari risulta essersi pronunciato anche questo Tribunale (cfr. sentenza 20 marzo 2019, n. 3709), nonché il TAR Lombardia – Brescia (cfr. sentenza 19 maggio 2020, n. 379, secondo cui “ gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali. La prescrizione rilevante è quindi quella decennale ”; confermata da Consiglio di Stato, sez. III, 21 dicembre 2022, n. 11145).
A ciò va aggiunto che la ricorrente ha depositato in giudizio la sentenza del Consiglio di Stato n. 699/2020, concernente la contestata annata 2003/2004.
Orbene, se si considera che il termine di prescrizione è interrotto in pendenza di giudizio (cfr. l’art. 2943 del codice civile) e che decorre nuovamente dal passaggio in giudicato della sentenza che chiude il giudizio stesso (cfr. l’art. 2945 del codice civile), deve escludersi che il credito di GE sia prescritto.
In ordine all’applicazione del citato art. 2943 preme rilevare che, se è pur vero che il giudizio di primo grado davanti al giudice amministrativo è stato promosso dal debitore contro la richiesta di pagamento, quindi contro un atto proveniente dal creditore, tuttavia la costituzione in giudizio di quest’ultimo vale ad interrompere la prescrizione.
Si tratta di una situazione analoga a quella dell’opposizione a decreto ingiuntivo (art. 645 del c.p.c.) per la quale la Corte di Cassazione è pacifica nell’affermare che “ quando il creditore sia convenuto in un giudizio oppositivo (ad es., opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione), la sua richiesta di rigetto dell'opposizione ha effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., comma 2, con gli effetti permanenti di cui all'art. 2945 c.c., comma 2, (così Cass. 19 settembre 2014, n. 19738; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 9638 del 19/04/2018; Sez. L, Sentenza n. 17412 del 30/08/2016; Sez. 3, Sentenza n. 16408 del 17/07/2014; Cass. 29 marzo 2007, n. 7737, in tema di opposizione a precetto; Cass. 29 maggio 2013, n. 13438, in tema di resistenza rispetto ad un'impugnativa per revocazione; Sez. L -, Ordinanza n. 5369 del 22/02/2019, in tema di opposizione a sanzione amministrativa) ” (cfr. Corte di Cassazione, sez. III, 22 dicembre 2021, n. 41201).
Deve, pertanto, escludersi quindi ogni prescrizione del credito vantato da AG.
In conclusione, il ricorso è in parte improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e, in parte, va respinto, nei sensi espressi in motivazione.
Non si fa luogo alla pronuncia sulle spese processuali in ragione della mancata costituzione di AG.
.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e in parte lo respinge, nei sensi espressi in motivazione.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Emiliano Raganella, Presidente FF, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
Matthias Viggiano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Emiliano Raganella |
IL SEGRETARIO