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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 19/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 1295/2024 RGL
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, alla odierna udienza del 19 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nel procedimento iscritto al n. 1295/2024 R.G.L., promosso da
, entrambe rappresentate e difese Parte_1 dall'avv. Massimo Pistilli, come da mandati in atti;
RICORRENTI contro
, in persona del - legale Controparte_1 CP_2
rappresentante p.t.;
CONVENUTO CONTUMACE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13 dicembre 2024, le parti ricorrenti, dopo aver premesso di aver prestato servizio alle dipendenze del come docenti in forza di contratti Controparte_1
a tempo determinato, hanno dedotto, rispettivamente, quanto segue:
- di aver svolto l'attività di docente per l'annualità scolastica 2022/2023 e Parte_1
di svolgerla per il corrente anno scolastico 2024/2025, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato;
: - di aver svolto l'attività di docente per l'annualità scolastica 2019/2020, Parte_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 sempre in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato.
Entrambe le docenti hanno, inoltre, dedotto: - di aver compiuto e di compiere, in virtù degli incarichi ricevuti, tutta l'attività funzionale all'insegnamento, al pari dei docenti di ruolo;
- che,
1 tuttavia, il non ha mai accordato loro il contributo annuale di € 500 previsto invece, CP_1 in favore del personale docente di ruolo, come sostegno all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (fruibile mediante la cosiddetta “Carta
Elettronica del Docente”); - che la legge n. 107/2015 e i DPCM 24.09.2015 e D.P.C.M.
28.11.2016, di essa attuativi, sono illegittimi nella parte in cui introducono un discrimen tra personale di ruolo e non di ruolo ai fini della individuazione dei destinatari del beneficio;
- che tale trattamento viola sia la normativa costituzionale (artt. 3, 11, 35, 97, 117 cost.) sia la normativa comunitaria (clausola 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato allegato dalla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 nonché l'art.14 della CDFUE, l'art. 10 della Carta Sociale Europea e la clausola 6 dell'accordo quadro sul diritto dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio); - che il diritto al contributo trova fondamento nell'obbligo di formazione che, nella contrattazione collettiva, è posto a carico di tutto il personale docente, senza distinzione;
- che i DPCM sopra richiamati sono stati annullati dal CdS, che con sentenza n. 1842/2022 ne ha dichiarato l'illegittimità per contrasto con le norme costituzionali in tema di buon andamento della pubblica amministrazione e di non discriminazione;
hanno concluso chiedendo la condanna dell'amministrazione all'attribuzione del beneficio.
Nessuno si è costituito per l'amministrazione convenuta per cui il giudice, verificata la regolarità della notifica nei confronti del convenuto , perfezionatasi a mezzo pec in CP_1
data 9 gennaio 2025, ne dichiara in questa sede la contumacia.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa per la decisione alla odierna udienza del
19 febbraio 2025.
Nel merito, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Il contributo di cui qui si discute è stato introdotto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 secondo cui “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi ….
Omissis…”.
Le concrete modalità attuative sono state poi disciplinate dai DPCM 24.09.2015 e D.P.C.M.
28.11.2016, sui quali si è pronunciato il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842/2022, ha accertato e dichiarato l'illegittimità dell'art. 2 del DPCM del 2015 nella parte in cui ha limitato il beneficio in discussione ai soli docenti di ruolo.
2 Lamentano le ricorrenti che, pur avendo svolto attività didattica del tutto sovrapponibile a quella di un docente in ruolo, non hanno avuto il riconoscimento dello strumento formativo in discussione, esclusivamente in ragione della natura “a tempo determinato” dei contratti da loro sottoscritti.
L'operato dell'amministrazione è stato stigmatizzato dal Consiglio di Stato nella sopra citata sentenza, in quanto il sistema così delineato introduce un trattamento “a doppia trazione”, che viola il principio costituzionale di buon andamento della Pubblica Amministrazione;
invero, dice il giudice amministrativo, “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti…. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.”.
Da ultimo, la stessa Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione con la sentenza n.
29961/2023, nella quale ha affermato i seguenti principi di diritto, che sono condivisi da questo
Giudice e posti alla base della presente decisione:
1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione,
3 ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi con riferimento alla posizione della ricorrente che ella, nell'anno scolastico 2022/2023, ha lavorato dal Parte_1
24.10.2022 al 30.06.2023, per 12 ore settimanali presso la scuola primaria di Orvieto-Baschi
“L. Barzini” e dal 07.11.2022 al 30.06.2023, per 12 ore settimanali presso la scuola primaria
I.C. Orvieto-Montecchio; ha inoltre lavorato dal 28/9/2022 al 5/10/2022 per 25 ore settimanali presso l'Istituto comprensivo di Allerona, in sostituzione di docente assente;
nell'annualità scolastica corrente, 2024/2025, sta lavorando con contratto stipulato per il periodo dall'11/09/2024 e fino al 30/06/2025, per 12 ore settimanali, presso la scuola primaria dell'I.C.
“G. Fanciulli” di Arrone.
La ricorrente, quindi, per tali annualità ha svolto e sta svolgendo, attività di docenza sulla base di incarichi almeno fino al termine delle attività didattiche, attività comparabile a quella dei docenti in ruolo, avendo ella svolto attività di insegnamento di durata almeno pari al 50% dell'orario di lavoro settimanale di un docente a tempo indeterminato (25 ore per docenti della
4 scuola dell'infanzia, 24 ore per i docenti della scuola primaria, 18 per quelli della scuola secondaria). Ha lavorato, infatti, per 24/24 ore settimanali per l'annualità scolastica 2022/2023
e 12/24 ore per l'annualità scolastica in corso.
Con riferimento alla ricorrente ella, nell'anno scolastico 2019/2020, ha lavorato Parte_1
dal 21/09/2019 al 30/06/2020 per 8 ore settimanali presso la scuola secondaria di II grado Licei
Statali “F. Angeloni” di Terni e dall'11.09.2019 al 30.06.2020 per ulteriori 8 ore settimanali presso la scuola secondaria di II grado presso l'IPIA di Orvieto;
nell'anno scolastico 2020/2021 ha lavorato dal 15.10.2020 fino al termine delle attività didattiche, per 18 ore settimanali, presso l'Istituto Superiore I.I.S. Classico e Artistico di Terni;
nell'anno scolastico 2021/2022 ha lavorato dal 07.09.2021 al 30.06.2022, per 18 ore settimanali sempre presso l'Istituto Superiore
I.I.S. Classico e Artistico di Terni;
per l'annualità 2022/2023 ha lavorato dal 02.09.2022 al
31.08.2023 per 18 ore settimanali presso la scuola secondaria di II grado l'Istituto Tecnico
Industriale “Allievi-Sangallo” di Terni e nell'annualità 2023/2024, dal 01.09.2023 al
30.06.2024, per 18 ore settimanali, presso l'Istituto Tecnico Industriale “Allievi-Sangallo” di
Terni.
Anch'ella, quindi, ha svolto attività comparabile a quella dei docenti in ruolo, per le ragioni già sopra esposte.
Inoltre, per quanto riguarda la condizione delle odierne istanti, di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla carta (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso), occorre osservare che entrambe le ricorrenti possono considerarsi “interne” al sistema scolastico;
infatti, ha Parte_1 stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dall'11.09.2024 e scadenza al 30.06.2025 e ha stipulato un contratto a tempo determinato per l'anno Parte_1
scolastico in corso, per 18 ore settimanali, dal 12 settembre 2024 al 31 agosto 2025.
Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso e documentato come in atti, deve dichiararsi il diritto delle ricorrenti ad ottenere il beneficio economico richiesto, con conseguente condanna del all'attribuzione in loro favore della c.d. Carta docente secondo il sistema proprio CP_1
di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (2 annualità per e 5 Parte_1
annualità per ). Parte_1
Va tuttavia precisato che l'importo di € 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale,
5 senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Segue la pronuncia di cui in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con applicazione dei valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 1.101,00 ed €
5.200,00 tenuto conto del basso livello di difficoltà della controversia, della serialità del contenzioso e del fatto che non è stata svolta attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Terni, pronunciando sul ricorso promosso da e Parte_1 nei confronti del , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio della carta elettronica Parte_1 previsto e disciplinato dall'art. 1 comma 121 della l. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici
2022/2023 e 2024/2025 e condanna parte resistente al riconoscimento del predetto beneficio per le suddette annualità, per il complessivo valore di € 1.000,00;
- dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio della carta elettronica Parte_1 previsto e disciplinato dall'art. 1 comma 121 della l. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l'effetto, condanna parte resistente al riconoscimento del predetto beneficio per le suddette annualità, per il complessivo valore di € 2.500,00;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parti ricorrenti, delle spese di lite che si liquidano nel complessivo importo di € 1.300,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, iva e cassa come per legge e della somma di euro 49,00 per rimborso C.U., con distrazione in favore dell'avv. Massimo Pistilli, dichiaratosi antistatario.
Terni, 19 febbraio 2025
Il giudice dott. Luciana Nicolì
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