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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/03/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.
Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 4526/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Milano, alla via Meina n. 5, presso lo studio dell'avv.
Stefano Salvadè e Aniello Vitiello, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, CP_1
elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Stendhal, presso lo studio degli avv.ti
Giulio Gomez d'Ayala ed Emanuele Antonio Natale, da cui è rappresentata e difesa
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/04/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio la chiedendo la condanna CP_1
al pagamento delle differenze retributive maturate.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto: a) Di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 03/01/18 al 26/01/22 con mansioni di guardia giurata armata ed inquadramento nel livello VI CCNL e part-time al 75%;
b) Di aver lavorato dapprima con contratto a tempo determinato e poi con contratto a tempo indeterminato dalle 09.00 alle 15.00 o dalle 15.00 alle 22.00 per 6 giorni settimanali a ciclo continuo;
c) Di aver maturato spettanze retributive non corrisposte.
Ritualmente citato in giudizio, la resistente si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la discussione.
L'udienza di discussione, poi, è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste.
Ritenuta matura per la decisione, quindi, la causa è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti delle ragioni di seguito evidenziate.
La sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti è incontestata.
La domanda articolata è essenzialmente rivolta ad ottenere il cambiamento di livello di inquadramento al maturare di due anni di anzianità, con il conseguente pagamento delle retribuzioni aggiornate, oltre che alle maggiorazioni dovute per lo svolgimento di lavoro straordinario e del trattamento di fine rapporto.
Con riferimento allo svolgimento del rapporto con orari superiori rispetto a quelli contrattualmente previsti l'onere della prova ricade sulla parte ricorrente.
Tale prova non è stata raggiunta nel presente giudizio.
Parte ricorrente, infatti, non ha articolato prova testimoniale, limitandosi ad allegare lo svolgimento di lavoro in misura superiore a quella contrattualmente prevista ed allegando documentazione dalla quale si evincerebbero i turni di servizio: tale documentazione, disconosciuta dalla resistente, non è in ogni caso idonea a fondare il diritto del ricorrente in quanto non evidentemente riferibile alla resistente, né comunque specifica, non essendo indicato nella gran parte dei turni nemmeno il mese o l'anno a cui farebbe riferimento il turno.
Pag. 2 di 5 Può essere quindi riconosciuto solo il monte orario lavorato come risultante dalle buste paga, in quanto posto a fondamento della retribuzione corrisposta al lavoratore.
Al contrario deve essere riconosciuto al ricorrente l'inquadramento nel superiore livello V CCNL, così come richiesto.
In tal senso, infatti, il CCNL applicato al rapporto di lavoro prevede espressamente all'art. 31, che disciplina la classificazione del personale, con riferimento al personale tecnico-operativo, che svolgono le attività di cui all'art. 3 DM 269/2010 dal 25° al 48° mese di effettivo servizio.
È altresì espressamente previsto che “i periodi di lavoro svolti con contratto a tempo determinato, in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, saranno utili per i passaggi di livello previsti dal presente articolo”.
È pacifico, quindi, che parte ricorrente sia stata assunta con contratto a tempo determinato in data 03/01/2018 e che tale contratto sia stato trasformato in contratto a tempo indeterminato in data 01/11/2020, con la conseguenza che egli aveva certamente diritto al passaggio nel superiore livello V al 25esimo mese di effettivo servizio, dal momento di trasformazione del contratto: la normativa, tuttavia, prevede esclusivamente che il periodo di servizio prestato in forza di contratto a tempo determinato sia utile ad ottenere il passaggio di livello, non prevedendo, al contrario, che qualora i 24 mesi siano interamente maturati prima della trasformazione del rapporto, il datore di lavoro, una volta trasformato il contratto in contratto a tempo indeterminato, sia tenuto a corrispondere le differenze retributive maturate retroattivamente. Ne deriva che il livello
V deve essere riconosciuto esclusivamente a partire dalla data di trasformazione del rapporto con la stipula del contratto a tempo indeterminato e quindi a partire dal
01/11/2020.
In senso contrario, invece, non può avere fondamento la tesi della resistente, secondo la quale la parte avrebbe dovuto in ogni caso dimostrare che la propria tipologia di attività rientra nel superiore livello di inquadramento e non consegue automaticamente al maturare dell'anzianità: la lettura del contratto collettivo, infatti, dimostra che per il livello VI, per il livello V e per il livello IV le mansioni svolte sono le medesime, mentre ciò che cambia è proprio l'anzianità di servizio.
Pag. 3 di 5 Anche la domanda relativa al trattamento di fine rapporto deve essere accolta, trattandosi di spettanza contrattuale, non avendo parte resistente dato prova di aver provveduto al suo pagamento, avendo solo riferito di averlo “messo a disposizione”.
Venendo a quanto dovuto, quindi, deve osservarsi che non risultano maturate differenze retributive sulla base del maggiore inquadramento da riconoscere al ricorrente: come osservato dallo stesso ricorrente, infatti, la resistente ha corrisposto delle somme, quali ad esempio i rimborsi spese, che determinano un annullamento delle differenze da superiore inquadramento;
tale conclusione, peraltro, si può raggiungere anche analizzando i conteggi allegati dallo stesso ricorrente, dai quali emerge che le differenze richieste derivano principalmente dallo svolgimento di lavoro straordinario, che però non è stato riconosciuto nel presente giudizio.
Sul punto, poi, va conclusivamente chiarito che alle stesse conclusioni si giunge anche considerando il lavoro supplementare per come risultante dalle eccedenze orarie in busta paga, applicando le maggiorazioni di legge, inferiori rispetto a quelle previste dal contratto collettivo per il lavoro straordinario ed applicate dal ricorrente nei propri conteggi.
Spetta, invece, il trattamento di fine rapporto, pari ad € 3.644,20.
Le altre voci richieste non possono essere riconosciute in quanto presenti specificamente esclusivamente nei conteggi e non oggetto di specifica allegazione né di prova.
Gli importi riconosciuti, in ogni caso, risultano adeguati e proporzionati rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, nel rispetto dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2099 c.c.
Su tali somme, poi, spettano gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla cessazione del rapporto per il TFR.
Le spese di lite vengono compensate per la metà alla luce della soccombenza reciproca e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Pag. 4 di 5 - in parziale accoglimento del ricorso condanna la al pagamento in favore CP_1 del sig. della somma di € 3.644,20 a titolo di TFR, oltre interessi legali Parte_1
sul capitale annualmente rivalutato dalla cessazione del rapporto per il TFR;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite per la metà e pone la rimanente metà a carico di parte resistente che liquida in € 657,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 20.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.
Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 4526/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Milano, alla via Meina n. 5, presso lo studio dell'avv.
Stefano Salvadè e Aniello Vitiello, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, CP_1
elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Stendhal, presso lo studio degli avv.ti
Giulio Gomez d'Ayala ed Emanuele Antonio Natale, da cui è rappresentata e difesa
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/04/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio la chiedendo la condanna CP_1
al pagamento delle differenze retributive maturate.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto: a) Di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 03/01/18 al 26/01/22 con mansioni di guardia giurata armata ed inquadramento nel livello VI CCNL e part-time al 75%;
b) Di aver lavorato dapprima con contratto a tempo determinato e poi con contratto a tempo indeterminato dalle 09.00 alle 15.00 o dalle 15.00 alle 22.00 per 6 giorni settimanali a ciclo continuo;
c) Di aver maturato spettanze retributive non corrisposte.
Ritualmente citato in giudizio, la resistente si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la discussione.
L'udienza di discussione, poi, è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Nelle note di trattazione scritta parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste.
Ritenuta matura per la decisione, quindi, la causa è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti delle ragioni di seguito evidenziate.
La sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti è incontestata.
La domanda articolata è essenzialmente rivolta ad ottenere il cambiamento di livello di inquadramento al maturare di due anni di anzianità, con il conseguente pagamento delle retribuzioni aggiornate, oltre che alle maggiorazioni dovute per lo svolgimento di lavoro straordinario e del trattamento di fine rapporto.
Con riferimento allo svolgimento del rapporto con orari superiori rispetto a quelli contrattualmente previsti l'onere della prova ricade sulla parte ricorrente.
Tale prova non è stata raggiunta nel presente giudizio.
Parte ricorrente, infatti, non ha articolato prova testimoniale, limitandosi ad allegare lo svolgimento di lavoro in misura superiore a quella contrattualmente prevista ed allegando documentazione dalla quale si evincerebbero i turni di servizio: tale documentazione, disconosciuta dalla resistente, non è in ogni caso idonea a fondare il diritto del ricorrente in quanto non evidentemente riferibile alla resistente, né comunque specifica, non essendo indicato nella gran parte dei turni nemmeno il mese o l'anno a cui farebbe riferimento il turno.
Pag. 2 di 5 Può essere quindi riconosciuto solo il monte orario lavorato come risultante dalle buste paga, in quanto posto a fondamento della retribuzione corrisposta al lavoratore.
Al contrario deve essere riconosciuto al ricorrente l'inquadramento nel superiore livello V CCNL, così come richiesto.
In tal senso, infatti, il CCNL applicato al rapporto di lavoro prevede espressamente all'art. 31, che disciplina la classificazione del personale, con riferimento al personale tecnico-operativo, che svolgono le attività di cui all'art. 3 DM 269/2010 dal 25° al 48° mese di effettivo servizio.
È altresì espressamente previsto che “i periodi di lavoro svolti con contratto a tempo determinato, in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, saranno utili per i passaggi di livello previsti dal presente articolo”.
È pacifico, quindi, che parte ricorrente sia stata assunta con contratto a tempo determinato in data 03/01/2018 e che tale contratto sia stato trasformato in contratto a tempo indeterminato in data 01/11/2020, con la conseguenza che egli aveva certamente diritto al passaggio nel superiore livello V al 25esimo mese di effettivo servizio, dal momento di trasformazione del contratto: la normativa, tuttavia, prevede esclusivamente che il periodo di servizio prestato in forza di contratto a tempo determinato sia utile ad ottenere il passaggio di livello, non prevedendo, al contrario, che qualora i 24 mesi siano interamente maturati prima della trasformazione del rapporto, il datore di lavoro, una volta trasformato il contratto in contratto a tempo indeterminato, sia tenuto a corrispondere le differenze retributive maturate retroattivamente. Ne deriva che il livello
V deve essere riconosciuto esclusivamente a partire dalla data di trasformazione del rapporto con la stipula del contratto a tempo indeterminato e quindi a partire dal
01/11/2020.
In senso contrario, invece, non può avere fondamento la tesi della resistente, secondo la quale la parte avrebbe dovuto in ogni caso dimostrare che la propria tipologia di attività rientra nel superiore livello di inquadramento e non consegue automaticamente al maturare dell'anzianità: la lettura del contratto collettivo, infatti, dimostra che per il livello VI, per il livello V e per il livello IV le mansioni svolte sono le medesime, mentre ciò che cambia è proprio l'anzianità di servizio.
Pag. 3 di 5 Anche la domanda relativa al trattamento di fine rapporto deve essere accolta, trattandosi di spettanza contrattuale, non avendo parte resistente dato prova di aver provveduto al suo pagamento, avendo solo riferito di averlo “messo a disposizione”.
Venendo a quanto dovuto, quindi, deve osservarsi che non risultano maturate differenze retributive sulla base del maggiore inquadramento da riconoscere al ricorrente: come osservato dallo stesso ricorrente, infatti, la resistente ha corrisposto delle somme, quali ad esempio i rimborsi spese, che determinano un annullamento delle differenze da superiore inquadramento;
tale conclusione, peraltro, si può raggiungere anche analizzando i conteggi allegati dallo stesso ricorrente, dai quali emerge che le differenze richieste derivano principalmente dallo svolgimento di lavoro straordinario, che però non è stato riconosciuto nel presente giudizio.
Sul punto, poi, va conclusivamente chiarito che alle stesse conclusioni si giunge anche considerando il lavoro supplementare per come risultante dalle eccedenze orarie in busta paga, applicando le maggiorazioni di legge, inferiori rispetto a quelle previste dal contratto collettivo per il lavoro straordinario ed applicate dal ricorrente nei propri conteggi.
Spetta, invece, il trattamento di fine rapporto, pari ad € 3.644,20.
Le altre voci richieste non possono essere riconosciute in quanto presenti specificamente esclusivamente nei conteggi e non oggetto di specifica allegazione né di prova.
Gli importi riconosciuti, in ogni caso, risultano adeguati e proporzionati rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, nel rispetto dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2099 c.c.
Su tali somme, poi, spettano gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla cessazione del rapporto per il TFR.
Le spese di lite vengono compensate per la metà alla luce della soccombenza reciproca e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Pag. 4 di 5 - in parziale accoglimento del ricorso condanna la al pagamento in favore CP_1 del sig. della somma di € 3.644,20 a titolo di TFR, oltre interessi legali Parte_1
sul capitale annualmente rivalutato dalla cessazione del rapporto per il TFR;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite per la metà e pone la rimanente metà a carico di parte resistente che liquida in € 657,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 20.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
Pag. 5 di 5