Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/01/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 16 gennaio 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4931/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
130, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio C.F._1
Anselmi, per procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò giusta procura generale alle liti in Notar Persona_1 di Roma del 22/03/2024 (rep n.. 37875/ 7313 );
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21-24/07/2023 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della indennità di accompagnamento nonché per la pensione di invalidità civile (100%), nonchè la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992), richiesti con domanda amministrativa (di aggravamento) del 23/12/2022, essendo l'invalidità nella misura del 75% già riconosciuta dalla data della domanda amministrativa nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo ATP (procedimento n. 11733/2023 R.G.).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva l' contestando il CP_1 contenuto del ricorso.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 16 gennaio 2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
______________
1
99%: 75%, senza diritto alla pensione di Invalidità Civile né all'Indennità accessoria di Accompagnamento, dal dicembre 2022 (epoca della domanda amministrativa).
Il ricorrente è altresì, soggetto portatore di handicap in situazione di non gravità (L.
104/92 Art. 3 Comma 1), dal dicembre 2022 (epoca della domanda amministrativa del 23/12/2022), come ritenuto dalla Commissione Medica per l'accertamento degli stati di Invalidità Civile.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla percentuale di invalidità riconosciuta.
Le spese di lite, sia della fase di ATP che della presente fase, in considerazione del riconoscimento della invalidità utile al beneficio dell'assegno rispetto a quanto riconosciuto in via amministrativa, e tuttavia della parziale infondatezza della pretesa fatta valere dal ricorrente, possono essere compensate tra le parti nella misura della metà. Per la restante parte (metà) le stesse, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell' , con distrazione in favore del CP_1
Procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Le spese della consulenza tecnica del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' avuto riguardo altresì alla dichiarazione ex CP_1 art. 152 disp att. c.p.c. in atti.
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.4931/2024 R.G.
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, dichiara che è invalido nella misura del 75% senza necessità Parte_1 dell'aiuto permanente di un accompagnatore, nonché soggetto portatore di handicap in situazione di non gravità (art. 3 comma 1 della legge 104/92) dal dicembre 2022); compensa tra le parti le spese di lite della fase di ATP e della presente fase, nella misura della metà; condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, della restante CP_1 parte (1/2) delle spese, sia della fase di ATP che della presente fase, che si liquidano
– in parte qua - in complessivi € 1932,00 (ossia € 584, 25 + € 1347,75), oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione, ex art. 93 C.P.C., a favore dell'avv. Vittorio Anselmi, dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, espletata CP_1 nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, il 16 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
2