Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 23/06/2025, n. 12279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12279 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12279/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04872/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4872 del 2022, proposto da
Azienda Agricola Bedino AN e RA S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Botasso, Chiara Ambrosino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Agea – Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-a) della comunicazione Agea 10.2.2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.4706, avente ad oggetto: “Regime delle quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 2003/04, inviata al ricorrente a mezzo posta raccomandata il 14.2.2022;
-b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la ridistribuzione del prelievo in eccesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 7 aprile 2022 e depositato il successivo 3 maggio, l’Azienda Agricola Bedino AN e RA s.s. ha impugnato la comunicazione Agea 10.2.2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.4706, avente ad oggetto: “Regime delle quote latte – esecuzione sentenza/e dell’Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 2003/04, inviata al ricorrente a mezzo posta raccomandata il 14.2.2022.
Detto provvedimento è stato assunto da AGEA in dichiarata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 699 del 28 gennaio 2020, emessa nel giudizio d’appello n. 6485\2012 r.g. proposto avverso la sentenza del TAR del Lazio n. 1036\2012, che aveva invece respinto l’impugnazione di numerose aziende agricole avverso i provvedimenti con i quali l’Agea aveva effettuato la compensazione nazionale per il periodo 2003/2004 e a redigere gli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo mediante i criteri di priorità stabiliti nell’art. 9 del d.l. 28.3.2003 n. 49 e dell’art. 2 del d.l. 24.6.2004 n. 157.
2. - Di tali norme nazionali, in quel giudizio, le aziende ricorrenti avevano invocato la disapplicazione, assumendone il contrasto con la normativa comunitaria, secondo le indicazioni di alcune sentenze della Corte di Giustizia delle UE, la quale aveva affermato che “L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale per effetto della quale beneficiano in via prioritaria della restituzione del prelievo supplementare riscosso in eccesso i produttori con riferimento ai quali gli acquirenti abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile di tale prelievo” (ad esempio, sentenza 13 gennaio 2022 in C-377/19; 11 settembre 2019 in C‑46/18).
3. – Nella sentenza n. 699\2020, pertanto, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza n. 1036\2012 di questo TAR, ha affermato:
“20. In sintesi, la peculiarità dell’annata lattiera 2003/2004, cui non si applica per sua esplicita previsione il reg. CE n. 1783/2003, in quanto efficace a partire dalla sua definizione, impone che il vaglio delle disposizioni peraltro antecedenti pure la sua entrata in vigore venga effettuato con riferimento alla normativa sovranazionale con la quale è incompatibile. Di tale compatibilità si è già occupata la Corte di giustizia, ribadendone l’insussistenza anche con riferimento alla novella del 2004, continuando ad assumere a parametro di riferimento il reg. CE n. 3950/1992.
21. Tutte le considerazioni sin qui esposte rivestono valenza assorbente rispetto agli ulteriori motivi di impugnazione dedotti dagli appellanti, ivi compresi quelli aventi ad oggetto gli atti della conseguente procedura esecutiva.
Conclusivamente, in dipendenza di quanto sopra esposto e in riforma della sentenza qui impugnata, la disciplina contenuta nell’art. 9 del d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, nella l. 30 maggio 2003, n. 119 e 2, comma 3, del d.l. 26 giugno 2004, n. 154, convertito in l. 3 agosto 2004, n. 204, va pertanto disapplicata agli effetti della risoluzione della presente controversia, e - conseguentemente - i provvedimenti impugnati in primo grado devono essere annullati, salve e riservate restando le ulteriori determinazioni di competenza dell’Amministrazione appellata. Inevitabilmente, infatti, il meccanismo di compensazione-riassegnazione applicato dall’Amministrazione italiana risulta alterato dall’applicazione di un criterio non conforme al dettato comunitario, secondo quella che è stata l’ultima interpretazione resa dalla Corte di giustizia.”
4. – L’azienda ricorrente, che è stata parte del giudizio su ricordato, propone contro la determinazione di AGEA i seguenti motivi.
1) Violazione di legge in relazione all’art. 2 del reg. CEE 3950/1992 e all’art. 9 del reg. CE 1392/2001 e dei principi fissati dalla Corte di Giustizia U.E. Violazione di legge in relazione all’art 9 del d.l. 49/2003, convertito in legge 119/2003. Violazione ed elusione del giudicato. Nullità in relazione all’art. 21-septies della legge 7.8.1990 n. 241. Violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale con frustrazione dell'utilità riconosciuta dal giudicato. Violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241 e del principio di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 2946 e 2948, comma 1, n. 4, c.c. Intervenuta prescrizione del preteso credito di Agea.
Il motivo è incentrato sulla asserita violazione del giudicato formatosi su Cons. Stato n. 699\2020 da parte dell’atto impugnato.
Peraltro, a dire della ricorrente, il credito di AGEA, risalente agli anni 2003 e 2004, sarebbe oramai prescritto, tanto ex art. 2948, n. 4, c.c. (trattandosi di debito da pagarsi periodicamente di anno in anno), quanto ex art. 2946 c.c.
2) Violazione di legge in relazione all’art. 1282 c.c Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 3 e 21-bis della legge 7.8.1990 n. 241, del principio di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. e del principio di irretroattività del provvedimento amministrativo. Violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale con frustrazione dell'utilità riconosciuta dal giudicato. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta. Violazione dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. Intervenuta prescrizione del preteso credito di Agea.
Il motivo torna a soffermarsi sulla asserita violazione del giudicato amministrativo formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 699\2020; viene ripetuta anche l’eccezione di prescrizione quinquennale, ma questa volta con riferimento al credito di AGEA per interessi.
3) Violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 8 del reg. CEE 3950/1992 ed al reg. CE 1392/2001. Violazione di legge in relazione all’art 9 del d.l. 49/2003, convertito in legge 119/2003. Violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241 e del principio di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità, contraddittorietà con precedenti atti ed ingiustizia manifesta.
Il prelievo supplementare operato da AGA verso i produttori sarebbe eccessivo per una quota del 5% dello stesso, che non troverebbe giustificazione nelle norme comunitarie in epigrafe.
4) Violazione ed elusione del giudicato penale e comunitario. Nullità in relazione all’art. 21-septies della legge 7.8.1990 n. 241. Violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241 e del principio di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità, contraddittorietà con precedenti atti ed ingiustizia manifesta.
I dati sui quali AGEA ha calcolato i nuovi prelievi non sarebbero veritieri, come attestato dall’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma 5.6.2019, nonché dal Tribunale dell’Unione Europa nella sentenza emessa il 2.12.2014 nella causa T-661/11 tra Repubblica italiana e Commissione europea in sede di procedura di infrazione.
5) Violazione dell’art. 8-ter della legge 9.4.2009 n. 33 e dei principi di buon andamento e trasparenza della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta.
Il provvedimento impugnato violerebbe, inoltre, anche le norme nazionali in rubrica, peraltro disapplicate nel precedente citato in principio.
5. – AGEA non si è costituita in giudizio.
6. – In vista della trattazione del ricorso nel merito la ricorrente ha depositato una istanza di passaggio in decisione sugli scritti nella quale ha evidenziato la persistenza del proprio interesse alla decisione del ricorso nel merito, al fine di vedere consumare il potere di AGEA di attuare il giudicato sulla sentenza d’appello su richiamata.
7. – Il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 6 giugno 2025, previa rilevazione d’ufficio, a verbale, da parte del Collegio, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., di una possibile causa di parziale improcedibilità del ricorso.
8. – Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, salvo quanto appresso si dirà in punto di prescrizione.
Sulla rilevazione d’ufficio di tale causa di parziale chiusura in rito del giudizio il Collegio ritiene opportuno evidenziare, in via preliminare, che (sul punto di veda TAR Sicilia, Catania, n. 2166\2024) “ sotto il profilo letterale, l’art. 73, comma 3, c.p.a. prevede che tale questione sia semplicemente indicata in udienza dal Giudice, e che di ciò si dia atto a verbale, senza altre formalità; la necessità di darne avviso alle parti con ordinanza e di dar loro un termine per dedurre in proposito è prevista solo per la diversa ipotesi in cui la questione stessa sia rilevata dopo il passaggio in decisione, e non è evidentemente possibile estendere questa formalità, che comporta un apprezzabile aggravio dei tempi del processo, a casi non previsti. Sotto il profilo sistematico, l’avviso in questione ha lo scopo di evitare la sorpresa processuale, ovvero la situazione in cui la parte veda decidere la controversia in modo per essa imprevedibile, perdendo quindi senza propria colpa la possibilità di far valere il proprio punto di vista in proposito. Questa logica non sussiste nel momento in cui la parte, ritualmente avvisata, non si presenti all’udienza, accettando quindi il rischio che un avviso siffatto venga pronunciato in sua assenza. ”
Quest’ultima è la situazione che si è palesata nel caso del presente giudizio, nella quale la parte ricorrente ha ritenuto di affidare il passaggio in decisione della controversia alla prevista richiesta scritta; nella quale, peraltro, ha espressamente preso posizione sulla questione relativa alla procedibilità del ricorso, correlandola alla –ritenuta- impossibilità dell’Amministrazione di provvedere nuovamente (dopo il giudizio d’ottemperanza, e dopo il richiesto annullamento dell’atto di riedizione del potere auspicato dall’Azienda in questa sede) in senso difforme da quanto stabilito in sede di ottemperanza.
Tanto premesso, osserva il Collegio che, come noto, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a., secondo cui “il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso: (…) c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito”.
La ricorrente, che nella sua istanza di passaggio in decisone sugli scritti sostiene la procedibilità del ricorso, non tiene conto del fatto (dirimente anche rispetto alla prospettazione dell’Azienda) che, nelle more del giudizio, è intervenuta una sopravvenienza normativa idonea a definire il contenzioso, costituita dall’art. 10 bis (“Disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Procedura di infrazione n. 2013/2092”), comma 4, del D.L. 13 giugno 2023 n. 69 (“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”), convertito con legge 10 agosto 2023 n. 103, secondo cui “4. Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti” (in questo senso si veda TAR Lazio, sez. IV quater, n. 07408/2025).
Trattandosi qui di provvedimento emesso prima dell’entrata in vigore della su citata novella, il ricorso va dichiarato improcedibile.
9. – A fronte della intervenuta inefficacia ex lege del provvedimento gravato, residua però da esaminare l’eccezione di prescrizione quinquennale del diritto al prelievo da parte di AGEA sollevata dalla ricorrente sia per a sorte capitale che per gli interessi, sulla scorta della deduzione che si tratterebbe di prestazioni periodiche.
Le deduzioni della ricorrente non possono trovare accoglimento, in quanto, come già affermato dal Tribunale (ad esempio, tra tante, Sez. IV Quater, sentenza n. 7405\2025), “ Il credito di Agea per il prelievo supplementare è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 del codice civile. Infatti, come evidenziato in più occasioni dalla giurisprudenza nazionale, conformatasi sul punto alle decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), il prelievo di cui è causa non è una sanzione amministrativa (o, come talora viene erroneamente indicato, una “multa”) ma una misura di politica economica, volta a garantire un adeguato prezzo del latte (cfr. TAR BA – Milano, 16 novembre 2005, n. 4051; id., 17 maggio 2006, n. 1218). Non possono, quindi, trovare applicazione le norme (art. 28 della legge n. 689/1981) sulla prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative pecuniarie, né può invocarsi a sostegno della prescrizione di cinque anni l’art. 2948 n. 4) del codice civile, giacché per ogni annata lattiero-casearia sussiste una autonoma obbligazione (cfr. TAR BA - Milano, 16 marzo 2023, n. 677). Sulla prescrizione decennale dei crediti relativi ai prelievi supplementari risulta essersi pronunciato anche questo Tribunale (cfr. sentenza 20 marzo 2019, n. 3709), nonché il TAR BA – ES (cfr. sentenza 19 maggio 2020, n. 379, secondo cui “gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali. La prescrizione rilevante è quindi quella decennale”; confermata da Consiglio di Stato, sez. III, 21 dicembre 2022, n. 11145).”
Nel caso in esame la prescrizione non era maturata al momento della notifica dell’atto di recupero impugnato, avvenuta nel 2022, mentre la ricorrente dichiara di agire in forza della sentenza del Consiglio di Stato n. 699/2020, concernente la contestata annata 2003/2004.
Sempre per la citata e condivisibile giurisprudenza del Tribunale, “ Orbene, se si considera che il termine di prescrizione è interrotto in pendenza di giudizio (cfr. l’art. 2943 del codice civile) e che decorre nuovamente dal passaggio in giudicato della sentenza che chiude il giudizio stesso (cfr. l’art. 2945 del codice civile), deve escludersi che il credito di Agea sia prescritto. In ordine all’applicazione del citato art. 2943 preme rilevare che, se è pur vero che il giudizio di primo grado davanti al giudice amministrativo è stato promosso dal debitore contro la richiesta di pagamento, quindi contro un atto proveniente dal creditore, tuttavia la costituzione in giudizio di quest’ultimo vale ad interrompere la prescrizione .”
Se è vero che non vi è stata costituzione di AGEA nel presente giudizio, è altrettanto vero che la creditrice era costituita nel giudizio che ha dato luogo alla sentenza suddetta del Consiglio di Stato, intervenuta nel 2020.
Tanto spoglia ulteriormente di fondatezza il motivo in esame.
10. – In conclusione, il ricorso è in parte improcedibile e in parte infondato.
Nulla va disposto sulle spese, non essendosi costituita AGEA.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), in parte dichiara improcedibile e in parte respinge, come da motivazione, il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Achille Sinatra | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO