Versione
12 dicembre 1962
12 dicembre 1962
Art. 13.
Il rapporto di lavoro del personale dipendente dallo Ente nazionale e' regolato dalle norme di diritto privato e su base contrattuale, collettiva e individuale; in sede giurisdizione la competenza a conoscere le relative controversie e' attribuita alla autorita' giudiziaria ordinaria.
Il Governo e' delegato ad emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri decreti aventi forza di legge, ordinaria le norme sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale di cui al precedente comma, anche mediante modifica e coordinamento delle norme vigenti, al fine di unificare i sistemi in atto, e secondo i principi ed i criteri direttivi di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 967, e 31 marzo 1956, n. 293 , nonche' secondo quelli cui si informa attualmente l'erogazione dell'assistenza e fatti salvi i diritti acquisiti.
Il personale dipendente dalle imprese da trasferire ed in servizio alla data del 1 gennaio 1962 e' mantenuto in servizio e conserva il trattamento giuridico ed economico, anche individuale, in atto a quella data contratti collettivi che siano stati stipulati entro il 26 giugno 1962.
Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano ai dipendenti che sono addetti esclusivamente all'esercizio delle attivita', di cui al primo comma:
Il rapporto di lavoro del personale dipendente dallo Ente nazionale e' regolato dalle norme di diritto privato e su base contrattuale, collettiva e individuale; in sede giurisdizione la competenza a conoscere le relative controversie e' attribuita alla autorita' giudiziaria ordinaria.
Il Governo e' delegato ad emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri decreti aventi forza di legge, ordinaria le norme sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale di cui al precedente comma, anche mediante modifica e coordinamento delle norme vigenti, al fine di unificare i sistemi in atto, e secondo i principi ed i criteri direttivi di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 967, e 31 marzo 1956, n. 293 , nonche' secondo quelli cui si informa attualmente l'erogazione dell'assistenza e fatti salvi i diritti acquisiti.
Il personale dipendente dalle imprese da trasferire ed in servizio alla data del 1 gennaio 1962 e' mantenuto in servizio e conserva il trattamento giuridico ed economico, anche individuale, in atto a quella data contratti collettivi che siano stati stipulati entro il 26 giugno 1962.
Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano ai dipendenti che sono addetti esclusivamente all'esercizio delle attivita', di cui al primo comma:
Commentario • 1
- 1. Trasferimento di aziendaMauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021 · 0.93085116
Questa voce è stata curata da Gionata Cavallini Scheda sintetica L'art. 2112 c.c. dispone, tra l'altro, che, nel caso di cessione dell'intera azienda, o di un suo ramo autonomo, i relativi rapporti di lavoro vengano trasferiti automaticamente e senza soluzione di continuità all'imprenditore acquirente, con il mantenimento delle condizioni economiche e normative godute dal lavoratore presso il precedente datore di lavoro. Si tratta di una norma di estrema garanzia per il lavoratore che, conseguentemente, non può essere licenziato per il semplice fatto che l'azienda cui è addetto è stata ceduta, né vedere modificate le condizioni del rapporto. La norma in questione, originaria del codice …
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Giurisprudenza • 56
- 1. Corte Cost., sentenza 29/12/1976, n. 261Provvedimento: […] 1. - Con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Casacalenda ha sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche), in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Secondo il pretore l'ultimo comma dell'art. 13 legge n.1643 del 1962, che prevede il trasferimento all'ENEL del personale dipendente dalle imprese alla data del 1 gennaio 1962, addetto esclusivamente all'esercizio di attività elettriche, […]Leggi di più...
- legge 6 dicembre 1962, n. 1643, art. 13, ultimo comma·
- giustificazione·
- trasferimento all'enel di dipendenti dalle imprese elettriche·
- limiti.·
- non sussiste violazione dell'art. 3 della costituzione·
- disparita' di trattamento tra categorie·
- oggetto·
- sent. n. 261/76 a. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale·
- sent. 261/76 b. energia elettrica·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.·
- nazionalizzazione