Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/03/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
2820/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 2820/2024 R.V.G. promossa da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marily Bux ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto - cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra ed il Sig. , in Parte_2 Parte_1 data 16/05/2021, in Adria – frazione Bellombra (RO), ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza. Le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 18-7-2024 avanti il Tribunale di Rovigo, Pt_1
e chiedevano ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51
[...] Parte_2
c.p.c. la pronuncia di separazione personale e successivamente di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 16-5-2021 ad Adria (RO), località Bellombra, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Adria (RO) al n. 4, Parte II, Serie A, anno 2021, e dalla cui unione non erano nati figli.
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Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio congiunto e, a seguito del deposito di note conclusive in sostituzione dell'udienza del 25-3-2025, il giudice relatore rimetteva la causa al collegio.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 179/2024, depositata il 21-8-2024 e passata in giudicato, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio dà atto che le parti hanno dato esecuzione agli accordi economici indicati nel ricorso.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 2820/2024 R.G. promossa da Pt_1
e da , con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in data 16-5-2021 ad Adria (RO), località Bellombra,
[...] Parte_2 trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Adria (RO) al n. 4, Parte II, Serie A, anno 2021;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 25 marzo 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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