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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/05/2025, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
In persona del Giudice dott.ssa Claudia Spiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al N. 14394 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Monaco Parte_1
ATTORE IN OPPOSIZIONE
E nella qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi
CONVENUTA
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dell'8.11.2024
MOTIVI della DECISIONE
Il giudizio ha ad oggetto il decreto ingiuntivo n. 3976/2021 con il quale è stato intimato a Pt_1 il pagamento della somma di €. 16.886,00 in favore di a titolo di
[...] Controparte_2 saldo del contratto di finanziamento concluso dall'opponente con Parte_2
L'opponente ha dedotto a fondamento dell'opposizione: 1) la mancanza di prova del credito ingiunto;
2) la mancata notifica della cessione del credito in favore di 3) la Controparte_2
prescrizione del credito;
4) nullità della pattuizione determinativa degli interessi per indeterminatezza del costo e per violazione dell'art. 1815 c.c. si è costituita in giudizio resistendo ai motivi di opposizione e chiedendone Controparte_2
il rigetto.
1 ***
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e mancanza di prova dell'avvenuta cessione del credito.
L'opposta ha infatti depositato l'atto di cessione da parte di e estratto dell'allegato Parte_2
nel quale risulta menzionato il credito scaturente dal finanziamento concluso da Parte_1
con la banca cedente, con indicazione del numero (n.31126661) della posizione riferibile al che coincide con quella indicata nella comunicazione di cessione del credito del Pt_1
9.12.2019.
Risulta altresì che il cessionario ha proceduto alla notifica dell'avvenuta cessione al debitore ceduto con lettera del 9.12.2019 notificata per compiuta giacenza presso l'indirizzo indicato dallo stesso contraente all'atto di conclusione del contratto.
In ogni caso va osservato come la notificazione della cessione non costituisce elemento necessario per il perfezionamento della cessione, ma assolve alla sola funzione di verificare l'effetto liberatorio del pagamento effettuato dal debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c.
ha altresì depositato in giudizio il contratto del 2.10.2007 sottoscritto da CP_2 Parte_1
e nel quale sono indicate le condizioni del concesso finanziamento dell'importo di € 15.000,00 e segnatamente la previsione di un piano di restituzione in 80 rate al tasso di interesse di 12,74%
(taeg 13,91%), il tasso di mora (tasso BCE + maggiorazione di 10 punti), il costo dell'istruttoria (€.
150,00) e spese di assicurazione facoltativa (€ 530,25.
Va quindi anche respinta l'eccezione di nullità del contratto per indeterminatezza del suo contenuto, così come delle clausole determinative degli interessi.
Parte attrice ha altresì allegato la violazione della disciplina di cui alla L.109/1996.
Al riguardo va osservato come anche alla luce del tenore dell'art. 1 d.l. 394/00, ai fini della determinazione del tasso d'interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito.
L'ampia formulazione della norma incriminatrice dettata dall'art. 644 cp impone, infatti, di verificare l'usurarietà del corrispettivo per la dazione del denaro in esso ricomprendendo non la sola misura dell'interesse nominale, ma ogni commissione o remunerazione a qualsiasi titolo collegata all'erogazione del credito e ancora le spese, escluse solo quelle per imposte e tasse.
Con riferimento poi alla verifica relativa agli interessi di mora, va rilevato come anche questi ultimi assolvono a una funzione essenzialmente remunerativa dell'uso del denaro di proprietà altrui, al pari di quelli compensativi di cui all'art. 1282 c.c., in coerenza con quanto previsto dall'art. 820 co. 2^
2 c.c. Ne discende la necessità di un trattamento omogeneo ai fini della disciplina dell'usura che non opera in proposito alcuna distinzione.
Alla luce di quanto osservato, deve dunque ritenersi che l'unico contratto di finanziamento preveda due distinti e autonomi paradigmi negoziali destinati ad applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l'uno preordinato a regolamentare la fisiologica restituzione rateale delle somme mutuate, l'altro destinato a disciplinare solo l'ipotesi patologica di inadempimento del mutuatario, che di fatto comporta un differimento nel tempo dell'adempimento dell'obbligo restitutorio.
Se dunque gli interessi compensativi, convenuti entro il tasso soglia, continuano a essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale, l'invalidità della clausola contrattuale concernente la mora determina, in rigorosa applicazione della sanzione posta dall'art. 1815 comma II c.c., che non saranno dovuti solo gli interessi moratori.
La nullità parziale comminata dall'art. 1815 comma c.c., con conseguente trasformazione del contratto da oneroso a gratuito, si applicherà dunque solo al complesso delle disposizioni convenzionali predisposto dalle parti per l'eventualità della mora.
Nel computo deve però tenersi a mente che la sanzione penale, e conseguentemente anche quella civile di cui all'art. 1815 c.c., operano in relazione al profilo genetico del rapporto e quindi i costi diversi da quelli modulati come costi periodici da corrispondersi sul capitale, quali le spese di assicurazione (laddove non aventi autonoma causa e destinate quindi a realizzate un autonomo interesse del mutuatario) le spese di estinzione anticipata, hanno una attitudine ad incidere in termini economici sul rapporto, variabile in ragione dell'effettiva durata e della diversa conseguente incidenza che spiegano quale costo di erogazione del credito.
Ed invero, acclarato il principio per cui il tasso soglia ex L. 108/1996 deve trovare applicazione anche agli interessi di mora, e che in ipotesi di superamento del tasso soglia per detti soli interessi, la sanzione di nullità non colpisce gli interessi corrispettivi, va osservato come la Corte di cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 19597/2020) ha affermato che, quando i decreti di rilevazione rechino l'indicazione della maggiorazione media degli interessi di mora, il tasso-soglia sarà dato dal Tegm, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'articolo 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (Teg) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il Tegm così come rilevato nei suddetti decreti. Occorre, quindi, distinguere il calcolo del tasso moratorio per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del Dm 25 marzo 2003, e quelli stipulati
3 successivamente a tale data e per i soli secondi prevedere l'applicazione del tasso moratorio per la prima volta oggetto di disciplina normativa, con il Dm 2003, cioè la maggiorazione del 2,1%; per quelli stipulati antecedentemente il rilievo del tasso usura andrà effettuato con la comparazione tra il tasso effettivo globale del singolo rapporto e il Tegm rilevato nei suddetti decreti.
Ciò posto, l'eccezione di nullità per superamento del tasso soglia antiusura non risulta fondata.
Il tasso di interesse pattuito, come sopra indicato (pari a 13,91%), risulta infatti inferiore al tasso soglia usura vigente per l'operazione conclusa tra le parti e pari a 15,46%, anche computando le spese di istruttoria. Nel computo non si tiene poi conto delle spese di assicurazione che risultano ricollegate a contratto proposto in modo facoltativo da parte della banca, e per il quale, in assenza di alcuna allegazione ad opera dell'opponente, non può verificarsi la natura di effettivo costo del finanziamento nei termini sopra esposti.
Parimenti, applicando i criteri elaborati dalla Cass.S.U.19597/2020 in relazione alla verifica del superamento del tasso soglia per gli interessi di mora e la prevista maggiorazione del 2,1%, anche il tasso di mora non risulta superare il tasso soglia.
Quanto poi all'esatta determinazione del credito, parte opposta ha depositato prospetto del calcolo degli interessi di mora applicati a decorrere dalla decadenza dal beneficio del termine sulla somma capitale dovuta (€ 9.428,51) alla data del 5.7.2013, senza che l'opposto abbia comprovato o allegato pagamenti nelle more intervenuti ed idonei quindi in astratto ad incedere sulla quantificazione delle somme dovute.
Risulta infine infondata anche l'eccezione di prescrizione (così rivedendo le precedenti conclusioni poste a fondamento dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di provvisoria esecutività del decreto opposto).
L'azione restitutoria esercitata dalla creditrice a seguito della decadenza dal beneficio del termine, è infatti soggetta alla prescrizione decennale decorrente dal momento di esigibilità del credito, da individuarsi quindi non nella data di scadenza dell'originario piano di restituzione, ma dal momento della decadenza dal beneficio del termine.
Nella specie il termine deve quindi farsi decorrere dalla data dell'1.2.2011 indicata nell'estratto conto depositato, come momento di passaggio a sofferenza del rapporto.
Va poi riconosciuta efficacia interruttiva alla lettera di notifica della cessione e contestuale richiesta di restituzione delle somme erogate, del 9.12.2019.
Ed infatti l'indicazione del domicilio contenuta nel contratto concluso e sottoscritto da Pt_1
costituisce una elezione di domicilio che vale a privare di rilevanza il diverso indirizzo di
[...]
residenza, avendo la parte inteso onerare la banca di inviare le comunicazione relative al rapporto al diverso indirizzo ivi indicato.
4 La richiesta di pagamento risulta pertanto correttamente inoltrata all'indirizzo eletto, con notifica che risulta essere stata restituita al mittente per compiuta giacenza.
A fronte di tale notifica costituiva onere del destinatario eventualmente dimostrare sia l'inidoneità dell'indirizzo di destinazione, sia la mancata ricezione della stessa, non potendo invece porsi a carico del contraente ulteriori verifiche sia in relazione all'indirizzo di residenza, sia in relazione ai motivi della mancata ricezione a mani del destinatario.
In conclusione l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod. tenuto conto del valore della controversia, in € 5.077,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Pqm
Rigetta l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 3976/2021; Parte_1
Condanna l'opponente al pagamento a parte opposta delle spese di lite che si liquidano in €
5.077,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Palermo, lì 3.5.2024
Il Giudice
dott.ssa Claudia Spiga
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
In persona del Giudice dott.ssa Claudia Spiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al N. 14394 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Monaco Parte_1
ATTORE IN OPPOSIZIONE
E nella qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi
CONVENUTA
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dell'8.11.2024
MOTIVI della DECISIONE
Il giudizio ha ad oggetto il decreto ingiuntivo n. 3976/2021 con il quale è stato intimato a Pt_1 il pagamento della somma di €. 16.886,00 in favore di a titolo di
[...] Controparte_2 saldo del contratto di finanziamento concluso dall'opponente con Parte_2
L'opponente ha dedotto a fondamento dell'opposizione: 1) la mancanza di prova del credito ingiunto;
2) la mancata notifica della cessione del credito in favore di 3) la Controparte_2
prescrizione del credito;
4) nullità della pattuizione determinativa degli interessi per indeterminatezza del costo e per violazione dell'art. 1815 c.c. si è costituita in giudizio resistendo ai motivi di opposizione e chiedendone Controparte_2
il rigetto.
1 ***
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e mancanza di prova dell'avvenuta cessione del credito.
L'opposta ha infatti depositato l'atto di cessione da parte di e estratto dell'allegato Parte_2
nel quale risulta menzionato il credito scaturente dal finanziamento concluso da Parte_1
con la banca cedente, con indicazione del numero (n.31126661) della posizione riferibile al che coincide con quella indicata nella comunicazione di cessione del credito del Pt_1
9.12.2019.
Risulta altresì che il cessionario ha proceduto alla notifica dell'avvenuta cessione al debitore ceduto con lettera del 9.12.2019 notificata per compiuta giacenza presso l'indirizzo indicato dallo stesso contraente all'atto di conclusione del contratto.
In ogni caso va osservato come la notificazione della cessione non costituisce elemento necessario per il perfezionamento della cessione, ma assolve alla sola funzione di verificare l'effetto liberatorio del pagamento effettuato dal debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c.
ha altresì depositato in giudizio il contratto del 2.10.2007 sottoscritto da CP_2 Parte_1
e nel quale sono indicate le condizioni del concesso finanziamento dell'importo di € 15.000,00 e segnatamente la previsione di un piano di restituzione in 80 rate al tasso di interesse di 12,74%
(taeg 13,91%), il tasso di mora (tasso BCE + maggiorazione di 10 punti), il costo dell'istruttoria (€.
150,00) e spese di assicurazione facoltativa (€ 530,25.
Va quindi anche respinta l'eccezione di nullità del contratto per indeterminatezza del suo contenuto, così come delle clausole determinative degli interessi.
Parte attrice ha altresì allegato la violazione della disciplina di cui alla L.109/1996.
Al riguardo va osservato come anche alla luce del tenore dell'art. 1 d.l. 394/00, ai fini della determinazione del tasso d'interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito.
L'ampia formulazione della norma incriminatrice dettata dall'art. 644 cp impone, infatti, di verificare l'usurarietà del corrispettivo per la dazione del denaro in esso ricomprendendo non la sola misura dell'interesse nominale, ma ogni commissione o remunerazione a qualsiasi titolo collegata all'erogazione del credito e ancora le spese, escluse solo quelle per imposte e tasse.
Con riferimento poi alla verifica relativa agli interessi di mora, va rilevato come anche questi ultimi assolvono a una funzione essenzialmente remunerativa dell'uso del denaro di proprietà altrui, al pari di quelli compensativi di cui all'art. 1282 c.c., in coerenza con quanto previsto dall'art. 820 co. 2^
2 c.c. Ne discende la necessità di un trattamento omogeneo ai fini della disciplina dell'usura che non opera in proposito alcuna distinzione.
Alla luce di quanto osservato, deve dunque ritenersi che l'unico contratto di finanziamento preveda due distinti e autonomi paradigmi negoziali destinati ad applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l'uno preordinato a regolamentare la fisiologica restituzione rateale delle somme mutuate, l'altro destinato a disciplinare solo l'ipotesi patologica di inadempimento del mutuatario, che di fatto comporta un differimento nel tempo dell'adempimento dell'obbligo restitutorio.
Se dunque gli interessi compensativi, convenuti entro il tasso soglia, continuano a essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale, l'invalidità della clausola contrattuale concernente la mora determina, in rigorosa applicazione della sanzione posta dall'art. 1815 comma II c.c., che non saranno dovuti solo gli interessi moratori.
La nullità parziale comminata dall'art. 1815 comma c.c., con conseguente trasformazione del contratto da oneroso a gratuito, si applicherà dunque solo al complesso delle disposizioni convenzionali predisposto dalle parti per l'eventualità della mora.
Nel computo deve però tenersi a mente che la sanzione penale, e conseguentemente anche quella civile di cui all'art. 1815 c.c., operano in relazione al profilo genetico del rapporto e quindi i costi diversi da quelli modulati come costi periodici da corrispondersi sul capitale, quali le spese di assicurazione (laddove non aventi autonoma causa e destinate quindi a realizzate un autonomo interesse del mutuatario) le spese di estinzione anticipata, hanno una attitudine ad incidere in termini economici sul rapporto, variabile in ragione dell'effettiva durata e della diversa conseguente incidenza che spiegano quale costo di erogazione del credito.
Ed invero, acclarato il principio per cui il tasso soglia ex L. 108/1996 deve trovare applicazione anche agli interessi di mora, e che in ipotesi di superamento del tasso soglia per detti soli interessi, la sanzione di nullità non colpisce gli interessi corrispettivi, va osservato come la Corte di cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 19597/2020) ha affermato che, quando i decreti di rilevazione rechino l'indicazione della maggiorazione media degli interessi di mora, il tasso-soglia sarà dato dal Tegm, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'articolo 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (Teg) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il Tegm così come rilevato nei suddetti decreti. Occorre, quindi, distinguere il calcolo del tasso moratorio per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del Dm 25 marzo 2003, e quelli stipulati
3 successivamente a tale data e per i soli secondi prevedere l'applicazione del tasso moratorio per la prima volta oggetto di disciplina normativa, con il Dm 2003, cioè la maggiorazione del 2,1%; per quelli stipulati antecedentemente il rilievo del tasso usura andrà effettuato con la comparazione tra il tasso effettivo globale del singolo rapporto e il Tegm rilevato nei suddetti decreti.
Ciò posto, l'eccezione di nullità per superamento del tasso soglia antiusura non risulta fondata.
Il tasso di interesse pattuito, come sopra indicato (pari a 13,91%), risulta infatti inferiore al tasso soglia usura vigente per l'operazione conclusa tra le parti e pari a 15,46%, anche computando le spese di istruttoria. Nel computo non si tiene poi conto delle spese di assicurazione che risultano ricollegate a contratto proposto in modo facoltativo da parte della banca, e per il quale, in assenza di alcuna allegazione ad opera dell'opponente, non può verificarsi la natura di effettivo costo del finanziamento nei termini sopra esposti.
Parimenti, applicando i criteri elaborati dalla Cass.S.U.19597/2020 in relazione alla verifica del superamento del tasso soglia per gli interessi di mora e la prevista maggiorazione del 2,1%, anche il tasso di mora non risulta superare il tasso soglia.
Quanto poi all'esatta determinazione del credito, parte opposta ha depositato prospetto del calcolo degli interessi di mora applicati a decorrere dalla decadenza dal beneficio del termine sulla somma capitale dovuta (€ 9.428,51) alla data del 5.7.2013, senza che l'opposto abbia comprovato o allegato pagamenti nelle more intervenuti ed idonei quindi in astratto ad incedere sulla quantificazione delle somme dovute.
Risulta infine infondata anche l'eccezione di prescrizione (così rivedendo le precedenti conclusioni poste a fondamento dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di provvisoria esecutività del decreto opposto).
L'azione restitutoria esercitata dalla creditrice a seguito della decadenza dal beneficio del termine, è infatti soggetta alla prescrizione decennale decorrente dal momento di esigibilità del credito, da individuarsi quindi non nella data di scadenza dell'originario piano di restituzione, ma dal momento della decadenza dal beneficio del termine.
Nella specie il termine deve quindi farsi decorrere dalla data dell'1.2.2011 indicata nell'estratto conto depositato, come momento di passaggio a sofferenza del rapporto.
Va poi riconosciuta efficacia interruttiva alla lettera di notifica della cessione e contestuale richiesta di restituzione delle somme erogate, del 9.12.2019.
Ed infatti l'indicazione del domicilio contenuta nel contratto concluso e sottoscritto da Pt_1
costituisce una elezione di domicilio che vale a privare di rilevanza il diverso indirizzo di
[...]
residenza, avendo la parte inteso onerare la banca di inviare le comunicazione relative al rapporto al diverso indirizzo ivi indicato.
4 La richiesta di pagamento risulta pertanto correttamente inoltrata all'indirizzo eletto, con notifica che risulta essere stata restituita al mittente per compiuta giacenza.
A fronte di tale notifica costituiva onere del destinatario eventualmente dimostrare sia l'inidoneità dell'indirizzo di destinazione, sia la mancata ricezione della stessa, non potendo invece porsi a carico del contraente ulteriori verifiche sia in relazione all'indirizzo di residenza, sia in relazione ai motivi della mancata ricezione a mani del destinatario.
In conclusione l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod. tenuto conto del valore della controversia, in € 5.077,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Pqm
Rigetta l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 3976/2021; Parte_1
Condanna l'opponente al pagamento a parte opposta delle spese di lite che si liquidano in €
5.077,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Palermo, lì 3.5.2024
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