TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 8421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8421 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15302/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI 8 SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15302/2022 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata, presso lo studio degli Avv. Parte_1 C.F._1
Pierlorenzo Catalano, Avv. Michele Francesco Sorrentino e Avv. Filippo Castaldo
RICORRENTE contro
, con sede in Napoli alla via S. Pansini n. 5 (P. IVA Controparte_1
), in persona del Direttore Generale Dott. , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1 CP_2
Luca Fabrizio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali per l'udienza del 15.05.2025 e memorie conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso ex art. 702bis c.p.c. notificato in data 13.10.2022 conveniva in giudizio la Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. al fine di ottenerne Controparte_1 la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a causa della non corretta esecuzione della prestazione medico sanitaria ricevuta dalla ricorrente. In particolare, la ricorrente premetteva che:
- in data 16.02.2011, presso l'AOU Federico II, la paziente veniva sottoposta all'intervento di tiroidectomia, da cui derivava una condizione menomativa quantificata dal C.T.P. in un biologico permanente pari al 30%, con I.T.T. di 10 giorni, I.T.P. al 75% di 60 giorni, I.T.P. al 50% di 60 giorni e I.T.P. al 25% di 60 giorni;
- l'intervento non appariva necessario, infatti, i sanitari, ad opinione della ricorrente, avrebbero dovuto approfondire la fattispecie al fine di valutare l'opportunità di escluderlo in quanto non vi fu una preliminare valutazione scintigrafica, un esame citologico mediante agoaspirato eco guidato, una indagine FNAC ecoguidata ed una accurata indagine cellulare;
- la negligenza dei sanitari risultava grave per non aver fatto ciò che era doveroso fare, ovverosia studiare attentamente il gozzo della paziente prima di rimuovere inutilmente tiroidi e paratiroidi;
pagina 1 di 10 - pertanto, l'intervento non doveva eseguito, oltre che per l'assenza di necessità di rimozione chirurgica e di corretto studio preoperatorio, anche per la mancanza di un valido consenso informato;
- in sintesi, il modulo di consenso informato veniva lasciato totalmente in bianco senza annotazione alcuna, ad eccezione della firma della paziente, apposta su un modello bianco;
- la paziente se debitamente informata avrebbe evitato l'intervento poiché per rimuovere un nodulo che non le recava alcun fastidio respiratorio né alla deglutizione, la stessa si trovava attualmente a patire le conseguenze derivanti delle gravi condizioni di ipotiroidismo ed ipoparatiroidismo;
- a seguito del sinistro vive un grave disagio interiore che non le consente né di Parte_1 avere una vita normale né di svolgere le attività della vita quotidiana che in passato aveva sempre svolto con facilità (attività fisica, intrattenersi con amici e parenti e andare in bicicletta);
- pertanto, la stessa è passata dall'avere una vita attiva a trascorre intere giornate a letto o sul divano di casa, incontrando enormi difficoltà nelle relazioni sociali, essendo sempre stanca, affaticata, spossata e debole;
- con ricorso 696bis c.p.c., depositato innanzi all'intestato Tribunale di Napoli con giudice Dott.ssa Sassi Ivana (R.G. N. 29630/2020), l'istante chiedeva di accertarsi la natura e Parte_1
l'entità delle lesioni subite nonché il nesso di causa tra l'evento e la condotta dei sanitari ritenuto a negligente, imprudente ed imperita. Tanto premesso, la ricorrente concludeva chiedendo di accertarsi e dichiararsi la responsabilità della resistente A.O.U. Federico II, nella causazione del danno biologico permanente oltre che dell'invalidità temporanea totale e parziale a carico di e per l'effetto condannarla al risarcimento dei Parte_1 danni tutti, patiti e patendi entro lo scaglione di valore compreso fino ad euro 52.000,00; in via subordinata, la ricorrente chiedeva, ove la condotta dei sanitari risulti essere ritenuta non colposa, di accertare e dichiarare la totale assenza di consenso informato e condannare quindi la struttura al risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, per importo pari ad euro 20.000,00, e del danno biologico differenziale per importo pari ad euro 42 .788,00 comunque entro il compenso di 52.000,00. La ricorrente chiedeva, altresì, di condannare il resistente ex art. 96 c.p.c.. In data 21.11.2022, si costituiva in giudizio l' la quale Controparte_1 chiedeva in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. attesa la complessità della fattispecie;
nel merito rigettarsi il presente ricorso e per l'effetto condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio. Il precedente istruttore, in data 30.03.2023 disponeva il mutamento del rito ex art 702 bis comma 3 e fissava udienza ex art 183 c.p.c., disponendo l'acquisizione del fascicolo di ATP. In data 4.03.2024 il GU ammetteva la prova per testi di parte attrice al 6.06.2024. All'udienza del 27.06.2024 escussi i testi, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviata ex art 281 sexies all'udienza del 15.05.2025; in detta data la causa veniva introitata a sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda ex art. 702bis c.p.c.; ciò attesa la complessità del giudizio che era tale da necessitare di un ordinario procedimento civile, da attivarsi con atto di citazione. In merito non ignora la Scrivente che il procedimento ex 702bis c.p.c. prevede che il mutamento del rito rientra nella discrezionalità del giudice, il quale è tenuto a verificare, in relazione all'intero complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibile con un'istruttoria semplificata;
istruttoria che non impone di pagina 2 di 10 decidere in base alle sole prove documentali, potendo essere articolate anche prove costituende, da assumersi con modalità deformalizzate, che, se non ammesse ingiustificatamente in primo grado, devono essere disposte nel processo d'appello, al fine di evitare che il rito prescelto pregiudichi le ragioni sostanziali del ricorrente (cfr. Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 14734 del 10/05/2022). Tuttavia, il mutamento del rito disposto con ordinanza del 30.3.2023 dal precedente istruttore determina la non necessità di esaminare nel merito detta eccezione. La decisione nel merito richiede il preventivo inquadramento della natura e dei presupposti della responsabilità medica rispetto alle fattispecie anteriori alla legge n. 24/2017. Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (Cfr. per tutte Cass. 28994/2019), l'applicazione della disciplina di cui alla legge Gelli va confinata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vigore. Depongono in tal senso il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi ad essa posteriori. La legge n. 24/2017, com'è noto, ha innovato la qualificazione della responsabilità del personale operante nel quadro di una struttura sanitaria, con importanti ricadute in materia di prescrizione e ripartizione degli oneri probatori in punto di responsabilità del sanitario. Ma nel caso in esame, come innanzi osservato la disciplina più favorevole al sanitario non può trovare applicazione dovendo essere richiamati in questa sede i principi espressi in sede di legittimità prima dell'entrata in vigore della disciplina de qua. Per l'effetto, la eccezione di prescrizione pur sollevata dal dottore deve essere rigettata. Ebbene, prima del menzionato intervento legislativo, la giurisprudenza di legittimità riconduceva la responsabilità professionale medica al genus di quella contrattuale, sia per l'ente sanitario, sia per i professionisti inseriti nella relativa organizzazione o, a maggior ragione, operanti privatamente. Infatti, un primo indirizzo inquadrava l'accettazione del paziente presso un ente sanitario quale conclusione di un contratto di prestazione d'opera, al quale restavano estranei i sanitari che effettuassero la prestazione, i quali, pertanto, potevano essere chiamati a rispondere solo a titolo extracontrattuale (cfr. Cass. 1716/1979). Un secondo orientamento argomentava invece l'estensione al professionista, operante nell'ente sanitario, della responsabilità contrattuale facente capo alla struttura per il caso di inadempimento della prestazione, sulla base del rapporto di immedesimazione organica e del dettato dell'art. 28, cost. (cfr. Cass. 2144/1988). In tempi più recenti, emerse un filone interpretativo incentrato sugli obblighi di protezione scaturiti dal contatto con il paziente, relativi alla salvaguardia degli interessi emergenti in occasione della prestazione sanitaria. A partire da tali obblighi di protezione, si argomentava la sussistenza di un rapporto contrattuale di fatto, con conseguente attivazione dei presidi di tutela corrispondenti (cfr. Cass. 589/1999). Proprio tale tesi, fondata sulla figura del “contatto sociale”, risultò prevalente, con la conseguenza di modulare sia la prescrizione, sia gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, secondo il modello della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 1547/2004, Cass. 9085/2006, Cass. 4792/2013). Ancora, ne fu conseguenza l'adozione, quanto alla diligenza e al grado della colpa, dei principi in materia di obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale (Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv.). Per l'effetto al sanitario operante ante Gelli si applicava e si applica lo statuto della responsabilità contrattuale. Sotto il profilo della responsabilità dell'ente sanitario, non si pongono particolari atteso che ove essa consegua ad una non diligente esecuzione della prestazione medica la natura contrattuale è stata stabilita da giurisprudenza risalente quanto monolitica (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 pagina 3 di 10 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). In particolare, era principio già consolidato che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente, l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I, 3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr. Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass. n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272). L'orientamento in parola ha poi ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7 c. 1 della c.d. legge Gelli, che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”. Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”. La qualificazione in termini contrattuali, sia del rapporto ente sanitario – paziente, che del rapporto medico
– paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio. In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia pagina 4 di 10 l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio 1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario e/o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio 2008, n. 576, Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata pagina 5 di 10 dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali. In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica. Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili.
E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento).
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''. Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: P. Estensore: ha CP_3 Testimone_1 confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario per effetto del contratto stipulato o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia, l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973. Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte pagina 6 di 10 asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008. Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass. 26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente. Inoltre, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno. Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo pagina 7 di 10 dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento;
conformi Cassazione civile sez. III, 29/03/2022, n.10050; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017;; in sede di merito Corte appello , Napoli , sez. VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sul sanitario la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale;
in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198)
A mente di quanto in epigrafe esposto, è da esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione tecnica di ufficio. In particolare il precedente istruttore ammetteva la prova testimoniale del teste di parte attrice e per l'effetto all'udienza del 27.6.2024 veniva escusso fratello della ricorrente, il quale Testimone_2 dichiarava che la paziente era stata vittima di negligenza da parte dei sanitari e che attualmente veniva sottoposta a terapia (da svolgersi per tutta la vita) (cfr. verbale ud del 27.6.2024). La prova pur espletata non può ritenersi di peso istruttorio. Diverso peso istruttorio assume la relazione peritale resa in sede di accertamento tecnico preventivo, essa nper la sua completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice e pertanto non necessitava di rinnovazione. In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue:
- il caso concerne una lamentata responsabilità professionale dei chirurghi della AOU cui CP_1 si addebita l'ingiustificata asportazione chirurgica della tiroide in assenza di indicazioni diagnostiche, nonché l'inadeguata ricezione di un valido consenso informato all'atto terapeutico di tiroidectomia cui fu sottoposta , 53enne all'epoca dei fatti, in data 16.2.11 (cfr. pg 5 ctu); Parte_1
- dall'esame della documentazione disponibile, emergeva che la paziente era affetta da un gozzo multinodulare non tossico che determinava una deviazione del lume tracheale verso destra (cfr. pg 5 ctu);
- tale condizione risultava adeguatamente descritta in anamnesi, nonché accertata alla visita anestesiologica preoperatoria ed al tavolo operatorio (cfr. pg 5 ctu);
- dalla raccolta anamnestica riportata in cartella clinica si evinceva la presenza di un nodulo di 36x30 mm, che era risultato notevolmente accresciuto, con dimensioni di 52x33 mm, all'ultima ecografia (probabilmente praticata in occasione della preospedalizzazione), il tutto in presenza di una condizione ormonale preoperatoria nella norma (cfr. pg. 15 ctu);
- dalle linee guida della American Association of Endocrine Surgeons Guidelines for the Definitive Surgical Management si evinceva che molti chirurghi considerano indicato il trattamento chirurgico in presenza di compressione tracheale (cfr. pg 16 ctu)
- allo stesso tempo va considerato che la terapia soppressiva dei noduli tiroidei benigni non risultava raccomandata in regioni iodo-sufficienti, condizione sovrapponibile a quella del caso in esame (cfr. pg 17 ctu);
- in definitiva, può concludersi che l'indicazione all'intervento di tiroidectomia totale praticato dai C Sanitari della AOU Federico era strutturata su adeguati principi clinici e scientifici (cfr. pg 16 CTU);
pagina 8 di 10 - ciò nonostante, va evidenziato che, in opposizione al corretto comportamento tecnico, si pone quello deontologico adottato dai Sanitari nell'acquisizione di un adeguato consenso informato all'intervento (cfr. pg 16 CTU);
- il modulo di consenso allegato in cartella risulta, difatti, privo di alcuni importanti requisiti formali e sostanziali, tra i quali i dati anagrafici della paziente e la sottoscrizione del modulo da parte dei Sanitari, la diagnosi specifica e l'intervento proposto (cfr. pg 18 CTU).
In conclusione, in base alla perizia di ufficio - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice - non si possono riscontrare condotte colpose di danno da addebitare ai sanitari operanti presso l' Inoltre, del Controparte_1 tutto esaustiva è la relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate;
ad esse, pertanto, integralmente si rinvia (cfr. pg. 18 e ss CTU). In merito alla domanda di risarcimento per lesione del diritto di autodeterminazione per mancanza di informazione circa l'intervento a cui doveva essere sottoposta la paziente. Nello specifico, parte ricorrente lamentava che modulo di consenso informato risultava essere generico e privo di indicazioni dei dati, del tipo di intervento nonchè possibili rischi (cfr. pg. 11 ricorso). Ebbene, non ignora questo Giudice che sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito (cfr. Cass. 28985/2012 e 28985/2019) come il consenso informato costituisca, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario nonché un diritto fondamentale della persona. Questo, infatti, ha come correlato la facoltà, non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche, nell'eventualità, di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla;
e ciò in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale (v. per tutte Cass. 16.10.2007 n. 21748). In particolare, la definizione della Corte costituzionale (sentenza n. 438 del 2008) il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono rispettivamente che la libertà personale è inviolabile e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Tuttavia, la Corte di cassazione, ha altresì chiarito che nel caso in cui un soggetto agisca in giudizio sul presupposto che l'atto medico sia stato compiuto senza un consenso consapevolmente prestato, richiedendo il risarcimento del danno alla salute, deve allegare e dimostrare che egli avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato (cfr. Cass. 31234/2018 e Ord. Cass. n. 9887/2020, da ultimo, Cass. n. 1936/23 e Cass. n. 5631/23). Inoltre, in ossequio al principio generale della causalità giuridica, solo i danni effettivamente subìti e specificamente dimostrati dal danneggiato sono risarcibili: la violazione dell'obbligo di informazione medica (ossia la lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente) non costituisce un danno risarcibile in sé (cfr. cass. 17649/2024). Per l'effetto, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, la mera assenza o l'incompletezza del consenso informato non è di per sé sufficiente a determinare un diritto al risarcimento del danno in caso di esito negativo dell'intervento chirurgico, ma deve dimostrarsi anche che la persona, se correttamente informata, avrebbe negato il proprio consenso al trattamento sanitario e vanno allegati i danni asseritamente subiti. Dal sin qui detto deriva il rigetto della domanda di risarcimento di tale voce di danno non essendo nulla convincentemente stato allegato e provato in merito in questa sede.
pagina 9 di 10 In punto di governo delle spese, nonostante la soccombenza integrale di parte ricorrente, sussistono eccezionali ragioni per disporne la compensazione tra questa e parte convenuta: la peculiarità della vicenda umana trattata renderebbe ingiustificata la condanna al pagamento delle stesse, non risultando possibile disgiungere la valutazione di soccombenza dalla considerazione della piena legittimità e umana comprensibilità dell'iniziativa processuale degli attori, finalizzata all'accertamento delle cause della gravissima lesione patita dalla ricorrente e delle relative responsabilità (cfr. Cass. 26/06/2018, n. 16828 e da ultimo Cass 3/4/23, n. 17240 che fa riferimento alla obiettiva drammaticità della vicenda umana quale ragione sufficiente per operare la compensazione delle spese).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande attore;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. spese di CTU definitivamente a carico di parte ricorrente.
Napoli, 18/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI 8 SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15302/2022 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata, presso lo studio degli Avv. Parte_1 C.F._1
Pierlorenzo Catalano, Avv. Michele Francesco Sorrentino e Avv. Filippo Castaldo
RICORRENTE contro
, con sede in Napoli alla via S. Pansini n. 5 (P. IVA Controparte_1
), in persona del Direttore Generale Dott. , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1 CP_2
Luca Fabrizio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusionali per l'udienza del 15.05.2025 e memorie conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso ex art. 702bis c.p.c. notificato in data 13.10.2022 conveniva in giudizio la Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. al fine di ottenerne Controparte_1 la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti a causa della non corretta esecuzione della prestazione medico sanitaria ricevuta dalla ricorrente. In particolare, la ricorrente premetteva che:
- in data 16.02.2011, presso l'AOU Federico II, la paziente veniva sottoposta all'intervento di tiroidectomia, da cui derivava una condizione menomativa quantificata dal C.T.P. in un biologico permanente pari al 30%, con I.T.T. di 10 giorni, I.T.P. al 75% di 60 giorni, I.T.P. al 50% di 60 giorni e I.T.P. al 25% di 60 giorni;
- l'intervento non appariva necessario, infatti, i sanitari, ad opinione della ricorrente, avrebbero dovuto approfondire la fattispecie al fine di valutare l'opportunità di escluderlo in quanto non vi fu una preliminare valutazione scintigrafica, un esame citologico mediante agoaspirato eco guidato, una indagine FNAC ecoguidata ed una accurata indagine cellulare;
- la negligenza dei sanitari risultava grave per non aver fatto ciò che era doveroso fare, ovverosia studiare attentamente il gozzo della paziente prima di rimuovere inutilmente tiroidi e paratiroidi;
pagina 1 di 10 - pertanto, l'intervento non doveva eseguito, oltre che per l'assenza di necessità di rimozione chirurgica e di corretto studio preoperatorio, anche per la mancanza di un valido consenso informato;
- in sintesi, il modulo di consenso informato veniva lasciato totalmente in bianco senza annotazione alcuna, ad eccezione della firma della paziente, apposta su un modello bianco;
- la paziente se debitamente informata avrebbe evitato l'intervento poiché per rimuovere un nodulo che non le recava alcun fastidio respiratorio né alla deglutizione, la stessa si trovava attualmente a patire le conseguenze derivanti delle gravi condizioni di ipotiroidismo ed ipoparatiroidismo;
- a seguito del sinistro vive un grave disagio interiore che non le consente né di Parte_1 avere una vita normale né di svolgere le attività della vita quotidiana che in passato aveva sempre svolto con facilità (attività fisica, intrattenersi con amici e parenti e andare in bicicletta);
- pertanto, la stessa è passata dall'avere una vita attiva a trascorre intere giornate a letto o sul divano di casa, incontrando enormi difficoltà nelle relazioni sociali, essendo sempre stanca, affaticata, spossata e debole;
- con ricorso 696bis c.p.c., depositato innanzi all'intestato Tribunale di Napoli con giudice Dott.ssa Sassi Ivana (R.G. N. 29630/2020), l'istante chiedeva di accertarsi la natura e Parte_1
l'entità delle lesioni subite nonché il nesso di causa tra l'evento e la condotta dei sanitari ritenuto a negligente, imprudente ed imperita. Tanto premesso, la ricorrente concludeva chiedendo di accertarsi e dichiararsi la responsabilità della resistente A.O.U. Federico II, nella causazione del danno biologico permanente oltre che dell'invalidità temporanea totale e parziale a carico di e per l'effetto condannarla al risarcimento dei Parte_1 danni tutti, patiti e patendi entro lo scaglione di valore compreso fino ad euro 52.000,00; in via subordinata, la ricorrente chiedeva, ove la condotta dei sanitari risulti essere ritenuta non colposa, di accertare e dichiarare la totale assenza di consenso informato e condannare quindi la struttura al risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, per importo pari ad euro 20.000,00, e del danno biologico differenziale per importo pari ad euro 42 .788,00 comunque entro il compenso di 52.000,00. La ricorrente chiedeva, altresì, di condannare il resistente ex art. 96 c.p.c.. In data 21.11.2022, si costituiva in giudizio l' la quale Controparte_1 chiedeva in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. attesa la complessità della fattispecie;
nel merito rigettarsi il presente ricorso e per l'effetto condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio. Il precedente istruttore, in data 30.03.2023 disponeva il mutamento del rito ex art 702 bis comma 3 e fissava udienza ex art 183 c.p.c., disponendo l'acquisizione del fascicolo di ATP. In data 4.03.2024 il GU ammetteva la prova per testi di parte attrice al 6.06.2024. All'udienza del 27.06.2024 escussi i testi, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviata ex art 281 sexies all'udienza del 15.05.2025; in detta data la causa veniva introitata a sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda ex art. 702bis c.p.c.; ciò attesa la complessità del giudizio che era tale da necessitare di un ordinario procedimento civile, da attivarsi con atto di citazione. In merito non ignora la Scrivente che il procedimento ex 702bis c.p.c. prevede che il mutamento del rito rientra nella discrezionalità del giudice, il quale è tenuto a verificare, in relazione all'intero complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibile con un'istruttoria semplificata;
istruttoria che non impone di pagina 2 di 10 decidere in base alle sole prove documentali, potendo essere articolate anche prove costituende, da assumersi con modalità deformalizzate, che, se non ammesse ingiustificatamente in primo grado, devono essere disposte nel processo d'appello, al fine di evitare che il rito prescelto pregiudichi le ragioni sostanziali del ricorrente (cfr. Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 14734 del 10/05/2022). Tuttavia, il mutamento del rito disposto con ordinanza del 30.3.2023 dal precedente istruttore determina la non necessità di esaminare nel merito detta eccezione. La decisione nel merito richiede il preventivo inquadramento della natura e dei presupposti della responsabilità medica rispetto alle fattispecie anteriori alla legge n. 24/2017. Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (Cfr. per tutte Cass. 28994/2019), l'applicazione della disciplina di cui alla legge Gelli va confinata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vigore. Depongono in tal senso il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi ad essa posteriori. La legge n. 24/2017, com'è noto, ha innovato la qualificazione della responsabilità del personale operante nel quadro di una struttura sanitaria, con importanti ricadute in materia di prescrizione e ripartizione degli oneri probatori in punto di responsabilità del sanitario. Ma nel caso in esame, come innanzi osservato la disciplina più favorevole al sanitario non può trovare applicazione dovendo essere richiamati in questa sede i principi espressi in sede di legittimità prima dell'entrata in vigore della disciplina de qua. Per l'effetto, la eccezione di prescrizione pur sollevata dal dottore deve essere rigettata. Ebbene, prima del menzionato intervento legislativo, la giurisprudenza di legittimità riconduceva la responsabilità professionale medica al genus di quella contrattuale, sia per l'ente sanitario, sia per i professionisti inseriti nella relativa organizzazione o, a maggior ragione, operanti privatamente. Infatti, un primo indirizzo inquadrava l'accettazione del paziente presso un ente sanitario quale conclusione di un contratto di prestazione d'opera, al quale restavano estranei i sanitari che effettuassero la prestazione, i quali, pertanto, potevano essere chiamati a rispondere solo a titolo extracontrattuale (cfr. Cass. 1716/1979). Un secondo orientamento argomentava invece l'estensione al professionista, operante nell'ente sanitario, della responsabilità contrattuale facente capo alla struttura per il caso di inadempimento della prestazione, sulla base del rapporto di immedesimazione organica e del dettato dell'art. 28, cost. (cfr. Cass. 2144/1988). In tempi più recenti, emerse un filone interpretativo incentrato sugli obblighi di protezione scaturiti dal contatto con il paziente, relativi alla salvaguardia degli interessi emergenti in occasione della prestazione sanitaria. A partire da tali obblighi di protezione, si argomentava la sussistenza di un rapporto contrattuale di fatto, con conseguente attivazione dei presidi di tutela corrispondenti (cfr. Cass. 589/1999). Proprio tale tesi, fondata sulla figura del “contatto sociale”, risultò prevalente, con la conseguenza di modulare sia la prescrizione, sia gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, secondo il modello della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 1547/2004, Cass. 9085/2006, Cass. 4792/2013). Ancora, ne fu conseguenza l'adozione, quanto alla diligenza e al grado della colpa, dei principi in materia di obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale (Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv.). Per l'effetto al sanitario operante ante Gelli si applicava e si applica lo statuto della responsabilità contrattuale. Sotto il profilo della responsabilità dell'ente sanitario, non si pongono particolari atteso che ove essa consegua ad una non diligente esecuzione della prestazione medica la natura contrattuale è stata stabilita da giurisprudenza risalente quanto monolitica (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 pagina 3 di 10 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1 settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). In particolare, era principio già consolidato che l'ente sanitario avesse una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e più in generale di coloro che operano nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. Difatti, si è chiarito, in taluni arresti, che la responsabilità dell'ente gestore era di natura diretta per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente, l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n. 589, in Foro It., 1999, I, 3332; in senso diverso, per la configurazione di una responsabilità, sia pure contrattuale, avente però natura indiretta ex art. 1228 c.c.; cfr. Trib. Lucca., 18 gennaio 1992, in Foro It., 1993, I, 264, la quale, appunto, non concorda, così come alcuna dottrina, sulla ricostruzione del rapporto ente – paziente in termini di esecuzione di contratto d'opera professionale). Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con sentenza n. 577/2008, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c. (sul punto v. anche Cass. n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III, 08/06/2023, n.16272). L'orientamento in parola ha poi ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7 c. 1 della c.d. legge Gelli, che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”. Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”. La qualificazione in termini contrattuali, sia del rapporto ente sanitario – paziente, che del rapporto medico
– paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio. In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia pagina 4 di 10 l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso (Cass., 9 gennaio 1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario e/o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio 2008, n. 576, Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata pagina 5 di 10 dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell''oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali. In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica. Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili.
E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento ( cfr amplius Cassazione civile , sez. III , 22/08/2024 , n. 23028 per cui : la condotta colposa del medico deve essere verificata ex ante , ossia sulla base di un giudizio prognostico che porta a valutare l'adeguatezza delle condotte (omissive) concretamente tenute, rispetto all'evoluzione della patologia del paziente, senza che sia necessario accertare quale specifica condotta avrebbe evitato l'evento).
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''. Ora, Cass. n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: P. Estensore: ha CP_3 Testimone_1 confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario per effetto del contratto stipulato o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia, l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973. Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte pagina 6 di 10 asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 5777 del 11 gennaio 2008. Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da Cass. 26 marzo 2010 n. 7352 e da ultimo da Cass. 15 dicembre 2011 n. 27000 come a carico del paziente. Inoltre, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno. Più recentemente, i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, v. Cass. n. 18392/2017 e Cass. n. 26824/2017; v. anche Cass. n. 29853/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/02/2023, n.5808).
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742 per la quale in materia di responsabilità sanitaria, l'onere della prova è circoscritto ai fatti conosciuti e conoscibili dalla parte, in base alle informazioni accessibili e alle conoscenze tecniche esigibili. Non è necessario specificare dettagli tecnici di responsabilità professionale noti solo agli esperti del settore, ma è sufficiente contestare l'aspetto colposo pagina 7 di 10 dell'attività medica secondo le conoscenze ordinarie del momento;
conformi Cassazione civile sez. III, 29/03/2022, n.10050; Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 26700/2018; Cass. n. 18392/2017;; in sede di merito Corte appello , Napoli , sez. VIII , 20/11/2024 , n. 4700 che ribadisce come ai fini della responsabilità, grava sull'attore l'onere di allegare e provare la relazione materiale tra la condotta medica e il danno subito, mentre incombe sul sanitario la dimostrazione del nesso eziologico con una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Se il nesso causale non è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale;
in tema cfr anche Cassazione civile , sez. III , 08/04/2024 , n. 9198)
A mente di quanto in epigrafe esposto, è da esaminare l'esito dell'istruttoria e, specificamente, le risultanze della relazione tecnica di ufficio. In particolare il precedente istruttore ammetteva la prova testimoniale del teste di parte attrice e per l'effetto all'udienza del 27.6.2024 veniva escusso fratello della ricorrente, il quale Testimone_2 dichiarava che la paziente era stata vittima di negligenza da parte dei sanitari e che attualmente veniva sottoposta a terapia (da svolgersi per tutta la vita) (cfr. verbale ud del 27.6.2024). La prova pur espletata non può ritenersi di peso istruttorio. Diverso peso istruttorio assume la relazione peritale resa in sede di accertamento tecnico preventivo, essa nper la sua completezza argomentativa e linearità logica, è tale da essere ritenuta attendibile negli esiti da questo Giudice e pertanto non necessitava di rinnovazione. In particolare, la perizia ha chiarito quanto segue:
- il caso concerne una lamentata responsabilità professionale dei chirurghi della AOU cui CP_1 si addebita l'ingiustificata asportazione chirurgica della tiroide in assenza di indicazioni diagnostiche, nonché l'inadeguata ricezione di un valido consenso informato all'atto terapeutico di tiroidectomia cui fu sottoposta , 53enne all'epoca dei fatti, in data 16.2.11 (cfr. pg 5 ctu); Parte_1
- dall'esame della documentazione disponibile, emergeva che la paziente era affetta da un gozzo multinodulare non tossico che determinava una deviazione del lume tracheale verso destra (cfr. pg 5 ctu);
- tale condizione risultava adeguatamente descritta in anamnesi, nonché accertata alla visita anestesiologica preoperatoria ed al tavolo operatorio (cfr. pg 5 ctu);
- dalla raccolta anamnestica riportata in cartella clinica si evinceva la presenza di un nodulo di 36x30 mm, che era risultato notevolmente accresciuto, con dimensioni di 52x33 mm, all'ultima ecografia (probabilmente praticata in occasione della preospedalizzazione), il tutto in presenza di una condizione ormonale preoperatoria nella norma (cfr. pg. 15 ctu);
- dalle linee guida della American Association of Endocrine Surgeons Guidelines for the Definitive Surgical Management si evinceva che molti chirurghi considerano indicato il trattamento chirurgico in presenza di compressione tracheale (cfr. pg 16 ctu)
- allo stesso tempo va considerato che la terapia soppressiva dei noduli tiroidei benigni non risultava raccomandata in regioni iodo-sufficienti, condizione sovrapponibile a quella del caso in esame (cfr. pg 17 ctu);
- in definitiva, può concludersi che l'indicazione all'intervento di tiroidectomia totale praticato dai C Sanitari della AOU Federico era strutturata su adeguati principi clinici e scientifici (cfr. pg 16 CTU);
pagina 8 di 10 - ciò nonostante, va evidenziato che, in opposizione al corretto comportamento tecnico, si pone quello deontologico adottato dai Sanitari nell'acquisizione di un adeguato consenso informato all'intervento (cfr. pg 16 CTU);
- il modulo di consenso allegato in cartella risulta, difatti, privo di alcuni importanti requisiti formali e sostanziali, tra i quali i dati anagrafici della paziente e la sottoscrizione del modulo da parte dei Sanitari, la diagnosi specifica e l'intervento proposto (cfr. pg 18 CTU).
In conclusione, in base alla perizia di ufficio - che per il carattere completo ed esaustivo e per la sua chiarezza argomentativa è fatta propria da questo Giudice - non si possono riscontrare condotte colpose di danno da addebitare ai sanitari operanti presso l' Inoltre, del Controparte_1 tutto esaustiva è la relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate;
ad esse, pertanto, integralmente si rinvia (cfr. pg. 18 e ss CTU). In merito alla domanda di risarcimento per lesione del diritto di autodeterminazione per mancanza di informazione circa l'intervento a cui doveva essere sottoposta la paziente. Nello specifico, parte ricorrente lamentava che modulo di consenso informato risultava essere generico e privo di indicazioni dei dati, del tipo di intervento nonchè possibili rischi (cfr. pg. 11 ricorso). Ebbene, non ignora questo Giudice che sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito (cfr. Cass. 28985/2012 e 28985/2019) come il consenso informato costituisca, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario nonché un diritto fondamentale della persona. Questo, infatti, ha come correlato la facoltà, non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche, nell'eventualità, di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla;
e ciò in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale (v. per tutte Cass. 16.10.2007 n. 21748). In particolare, la definizione della Corte costituzionale (sentenza n. 438 del 2008) il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono rispettivamente che la libertà personale è inviolabile e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Tuttavia, la Corte di cassazione, ha altresì chiarito che nel caso in cui un soggetto agisca in giudizio sul presupposto che l'atto medico sia stato compiuto senza un consenso consapevolmente prestato, richiedendo il risarcimento del danno alla salute, deve allegare e dimostrare che egli avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato (cfr. Cass. 31234/2018 e Ord. Cass. n. 9887/2020, da ultimo, Cass. n. 1936/23 e Cass. n. 5631/23). Inoltre, in ossequio al principio generale della causalità giuridica, solo i danni effettivamente subìti e specificamente dimostrati dal danneggiato sono risarcibili: la violazione dell'obbligo di informazione medica (ossia la lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente) non costituisce un danno risarcibile in sé (cfr. cass. 17649/2024). Per l'effetto, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, la mera assenza o l'incompletezza del consenso informato non è di per sé sufficiente a determinare un diritto al risarcimento del danno in caso di esito negativo dell'intervento chirurgico, ma deve dimostrarsi anche che la persona, se correttamente informata, avrebbe negato il proprio consenso al trattamento sanitario e vanno allegati i danni asseritamente subiti. Dal sin qui detto deriva il rigetto della domanda di risarcimento di tale voce di danno non essendo nulla convincentemente stato allegato e provato in merito in questa sede.
pagina 9 di 10 In punto di governo delle spese, nonostante la soccombenza integrale di parte ricorrente, sussistono eccezionali ragioni per disporne la compensazione tra questa e parte convenuta: la peculiarità della vicenda umana trattata renderebbe ingiustificata la condanna al pagamento delle stesse, non risultando possibile disgiungere la valutazione di soccombenza dalla considerazione della piena legittimità e umana comprensibilità dell'iniziativa processuale degli attori, finalizzata all'accertamento delle cause della gravissima lesione patita dalla ricorrente e delle relative responsabilità (cfr. Cass. 26/06/2018, n. 16828 e da ultimo Cass 3/4/23, n. 17240 che fa riferimento alla obiettiva drammaticità della vicenda umana quale ragione sufficiente per operare la compensazione delle spese).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande attore;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. spese di CTU definitivamente a carico di parte ricorrente.
Napoli, 18/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 10 di 10