CASS
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Massime • 1
La mancata o tardiva riassunzione - a seguito della cassazione con rinvio della decisione del Consiglio Nazionale Forense sull'impugnazione della sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio distrettuale di disciplina - comporta l'estinzione del giudizio e, conseguentemente, determina la definitività della sanzione inflitta, poiché innanzi al C.N.F. è impugnato un atto amministrativo, sicché la caducazione della decisione implica la piena reviviscenza del provvedimento sanzionatorio e il suo consolidamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/03/2025, n. 7405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7405 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14040/2024 R.G. proposto da: AD.RP., rappresentato e difeso dall’avvocato POLI ROBERTO ([...]) e dall’avvocato ESPOSITO MARIO ([...]), con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Bruno Buozzi n. 99 (Studio Avv. Carmine Punzi) e pec -ricorrente-
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato LECCISI GIORGIO Civile Sent. Sez. U Num. 7405 Anno 2025 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 20/03/2025 2 di 13 ([...]), con domicilio digitale pec -controricorrente- avverso la sentenza del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE n. 168/2024 depositata il 07/05/2024. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 04/02/2025 dal Consigliere GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi, per il ricorrente, gli Avv.ti Roberto Poli e Mario Esposito, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso. Udito, per il controricorrente, l’Avv. Giorgio Leccisi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina (hinc: CDD) di Roma con deliberazione n. 151 dell’11 dicembre 2018-8 febbraio 2019 irrogava nei confronti dell’avvocato AD.RP. la sanzione disciplinare della radiazione dell’Albo.
2. Il Consiglio Nazionale Forense, in parziale accoglimento dell’impugnazione dell’avvocato AD.RP., con sentenza n. 65 del 31 marzo 2021, comminava la diversa sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tre anni.
3. La sentenza del Consiglio Nazionale Forense era impugnata con ricorso per cassazione dal Procuratore Generale della Corte di cassazione e dall’avvocato AD.RP.. Le Sezioni Unite civili, con sentenza del 31 dicembre 2021, n. 42090, dichiaravano inammissibile il ricorso di quest’ultimo, mentre 3 di 13 accoglievano il ricorso della Procura Generale cassando con rinvio innanzi al Consiglio Nazionale Forense la decisione impugnata.
4. La causa, tuttavia, non veniva riassunta nel termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza ex art. 392 cod. proc. civ. e, pertanto, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (hinc: COA) in data 21 luglio 2022, dava esecuzione al provvedimento di radiazione originariamente inflitto dal CDD con la deliberazione n. 151 del 2019. 5. L’odierno ricorrente chiedeva l’annullamento (e/o la revoca) in autotutela della deliberazione del 21 luglio 2022, ritenendo che la decisione del CDD dovesse ritenersi caducata a seguito dell’effetto estintivo per la mancata riassunzione del giudizio. Il COA, in via immediata e interinale, deliberava l’oscuramento dal sito istituzionale del dato relativo alla radiazione dell’avvocato AD.RP. e, in data 16 novembre 2023, rigettava l’istanza, posto che l’effetto estintivo conseguente alla mancata riassunzione del giudizio riguardava esclusivamente i procedimenti di natura giurisdizionale e non anche la fase amministrativa innanzi al CDD, la cui decisione “riassume efficacia”.
6. Il ricorso con cui era impugnata la suddetta deliberazione - deducendo che la mancata riassunzione del giudizio determinava l’estinzione anche della decisione disciplinare adottata dal CDD, nonché, in via subordinata, chiedendo l’applicazione delle norme del codice di procedura penale e sollevando questione di legittimità costituzionale dell’art. 393 cod. proc. civ. – era rigettato dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza in epigrafe.
7. L’avvocato AD.RP. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, cui resiste con controricorso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
7. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. 4 di 13 7. In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 393 cod. proc. civ. “e delle altre norme regolanti l’effetto dell’estinzione del giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione” “con conseguente inesistenza e/o nullità e/o, comunque, inefficacia della deliberazione n. 151/2018 in data 11 dicembre 2018/8 febbraio 2019 del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma e delle deliberazioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in data 22 luglio 2022 e 16 novembre 2023”.
1.1. Il ricorrente lamenta, in primo luogo, che il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 168 del 2024, nel rigettare il ricorso con cui si contestava la sopravvivenza del provvedimento disciplinare in esito all’estinzione del giudizio per mancata riassunzione a seguito della cassazione con rinvio, aveva trattato gli argomenti ivi sollevati: a) “senza adeguata motivazione”; b) “apoditticamente”; c) limitandosi a richiamare “il contenuto di Cass., sez. un., 6 luglio 2023, n. 19103”.
1.2. Deduce, inoltre, che l’effetto estintivo derivante dall’art. 393 cod. proc. civ., in caso di omessa o tardiva riassunzione della causa, deve ritenersi esteso, contrariamente a quanto statuito dal Consiglio Nazionale Forense, anche al provvedimento del CDD in quanto: a) la sentenza del Consiglio Nazionale Forense è di secondo grado ed ha effetto sostitutivo del provvedimento del CDD, da ritenersi quindi definitivamente eliminato;
b) per effetto della mancata riassunzione anche la sentenza del Consiglio Nazionale Forense doveva ritenersi venuta meno. 5 di 13 1.3. Sostiene, in ogni caso, che il provvedimento emesso dal CDD, per effetto dell’impugnazione innanzi al Consiglio Nazionale Forense, assuma “natura e funzioni propriamente giurisdizionali”, analogamente a quanto avviene per il lodo arbitrale e in materia di reclamo fallimentare ex art. 18 legge fall., per cui il provvedimento disciplinare del CDD pur “originariamente di natura amministrativa, resta definitivamente ed irreversibilmente attratto nel circuito giurisdizionale”, con applicazione anche ad esso dell’art. 393 cod. proc. civ. A sostegno della tesi invoca la sentenza n. 494 del 2003 di questa Corte – relativa a provvedimento disciplinare irrogato dal Consiglio nazionale degli architetti - secondo la quale l’art. 393 cod. proc. civ. avrebbe efficacia estintiva anche del provvedimento adottato dall’organo amministrativo.
1.4. Eccepisce, infine, l’irrilevanza del precedente richiamato dal Consiglio Nazionale Forense – la sentenza n. 19103 del 2023 della Corte di cassazione –, la cui statuizione di inapplicabilità dell’art. 393 cod. proc. civ. alla sanzione disciplinare irrogata dal CDD costituiva un mero obiter, fondato su una presunta analogia rispetto al sistema delle impugnazioni nella materia tributaria, in sé non condivisibile per le peculiarità del procedimento disciplinare e la natura giustiziale della funzione svolta dall’organo distrettuale di disciplina, caratterizzata da elementi di terzietà e garanzie di imparzialità.
1.5. Da ultimo, in via subordinata, solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 393 cod. proc. civ., non sussistendo ragioni per differenziare la disciplina tra provvedimento emesso dal CDD e decisione del Consiglio Nazionale Forense.
2. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.
2.1. Sotto il primo versante, la doglianza, neppure ricondotta ad una delle ipotesi tipiche e tassative previste dall’art. 360, primo 6 di 13 comma, cod. proc. civ., insiste, e in termini accentuati, su asserite carenze motivazionali, neppure bene individuate in evidente carenza di specificità, o, addirittura, su un ritenuto carattere apodittico delle affermazioni della decisione impugnata. Occorre ricordare, sul punto, che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014; Cass. n. 7090 del 03/03/2022). Più in particolare, a) ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete – come nella specie - il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. U, n. 22232 del 03/11/2016; Cass. n. 13977 del 23/05/2019; Cass. n. 6758 del 01/03/2022); b) sotto altro profilo, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha 7 di 13 condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 14/02/2020).
2.2. Orbene, il motivo, in parte qua, si risolve, in piena evidenza in una contestazione sulla motivazione, il cui percorso argomentativo non viene condiviso, come tale è inammissibile trattandosi di censura non consentita neppure ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Inoltre, la sentenza impugnata non è sicuramente suscettibile di essere tacciata di apparenza, fondandosi, anzi, su una chiara e ben individuabile ratio, arricchita da un’ampia e circostanziata disamina delle argomentazioni del ricorrente.
3. Ciò detto, nell’alveo del motivo è enucleabile la denunciata violazione dell’art. 393 cod. proc. civ., per aver il Consiglio Nazionale Forense ritenuto la mancata riassunzione priva di effetti estintivi quanto alla decisione emessa in sede disciplinare dal CDD. Per tale aspetto, la censura, contrariamente a quanto eccepito in controricorso, attinge l’effettiva ratio della decisione, ma è infondata.
4. La doglianza si fonda su un presupposto logico e giuridico, la natura giurisdizionale del procedimento innanzi al CDD e del provvedimento disciplinare ivi adottato, non condivisibile.
4.1. Il suddetto procedimento e la decisione emessa dal CDD, ossia la sanzione disciplinare inflitta agli appartenenti all’ordine forense, infatti, come ripetutamente e condivisibilmente affermato da queste Sezioni Unite, hanno “natura amministrativa”, sicché “il principio, di carattere generale, che regola gli effetti dell’estinzione del processo di impugnazione sull’efficacia dell’atto impugnato, alla stregua del quale l’estinzione travolge l’intero processo” “determina la caducazione delle sole sentenze emesse nel corso dello stesso” e 8 di 13 “non dell’atto amministrativo oggetto del giudizio di impugnazione, e, quindi, della sanzione disciplinare, che, non avendo natura processuale, diviene definitiva a seguito dell’estinzione” (v., da ultimo, oltre a Sez. U, n. 19103 del 06/07/2023, Sez. U, n. 22986 del 21/08/2024 e Sez. U, n. 30886 del 03/12/2024; in precedenza v. Sez. U, n. 6295 del 18/04/2003, Sez. U, n. 9097 del 03/05/2005; Sez. U, n. 20843 del 05/10/2007, Sez. U, n. 23593 del 27/10/2020, Sez. U, n. 8777 del 30/03/2021). Né diverse conclusioni si traggono dall’invocata sentenza di questa Corte n. 494 del 15/01/2003, la quale, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, ha affermato che “in caso di mancata riassunzione della causa a seguito della cassazione con rinvio della sentenza con la quale il Consiglio Nazionale degli Architetti abbia rigettato la impugnazione proposta dal professionista avverso il provvedimento di cancellazione dall'Albo, adottato dal Consiglio dell'Ordine, se non possono trovare applicazione gli artt. 392 e 393 del codice di rito civile, che dispongono la estinzione del processo in mancanza di tempestiva riassunzione, nemmeno può ritenersi caducato il provvedimento impugnato, in assenza di una pronuncia giurisdizionale in tal senso”.
4.2. Su tali aspetti, del resto, si è sottolineato che “i Consigli locali svolgono i relativi compiti nei confronti dei professionisti che formano l'ordine forense, quindi all'interno del gruppo che essi costituiscono e per la tutela della classe professionale, cosicché la funzione disciplinare che a tali organi compete è, dunque, manifestazione di un potere amministrativo attribuito dalla legge per l'attuazione del rapporto che si instaura con l'appartenenza all'ordine, il quale stabilisce comportamenti conformi ai fini che intende perseguire” (Sez. U, n. 10688 del 22/07/2002). 9 di 13 4.3. L'organo distrettuale di disciplina, dunque, ha una funzione sicuramente amministrativa che, seppure di natura «giustiziale» in quanto caratterizzata da elementi di terzietà per il peculiare sistema elettorale e le specifiche garanzie d'incompatibilità, astensione e ricusazione (v., in particolare, artt.
6-9 Reg. 21 febbraio 2014, n. 2), non è giurisdizionale (v. Sez. U, n. 16993 del 10/07/2017 e Sez. U, n. 19030 del 06/07/2021). La riforma forense, infatti, ha accentuato, in questa prospettiva, “la separazione tra il COA, quale organo di vigilanza deontologica e di esecuzione delle sanzioni, e il CDD, quale organo titolare del potere disciplinare”. Il Consiglio Nazionale Forense, per contro, quando pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale - istituito con il d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382 e tuttora legittimamente operante giusta la previsione della sesta disposizione transitoria della Costituzione – la cui disciplina, quale giudice terzo, trova copertura negli artt. 108, comma 2, e 111, comma 2, Cost.
5. A fronte di ciò, non è neppure condivisibile la tesi, proposta dal ricorrente, per la quale, a seconda dell’avvenuta impugnazione o meno della sanzione disciplinare irrogata dal CDD, il procedimento verrebbe attratto alla sfera della giurisdizione ovvero conserverebbe natura amministrativa e, di conseguenza, la decisione, a seconda della scelta della parte, assumerebbe natura di provvedimento giurisdizionale ovvero di atto amministrativo. Si tratta di una soluzione, di per sé carente sul piano logico poiché subordina la qualificazione della natura giurisdizionale ovvero amministrativa di un procedimento e di un atto alla mera successiva scelta della parte, che è comunque priva di ogni riscontro normativo.
5.1. Né può ritenersi pertinente una omologia rispetto al lodo arbitrale e al reclamo fallimentare. 10 di 13 Nel primo caso, infatti, il lodo arbitrale, nell’originaria previsione di cui all’art. 825, comma quinto, cod. proc. civ., una volta dichiarato esecutivo perdeva la natura e l’efficacia di atto negoziale, assumendo valore di sentenza;
nella disciplina attualmente vigente, tale efficacia è esplicitamente affermata dall’art. 824-bis cod. proc. civ. (“il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria”); l’eventuale estinzione ex art. 393 cod. proc. civ. travolge dunque la decisione degli arbitri, ormai di natura esclusivamente giurisdizionale (v., da ultimo, Cass. n. 196 del 04/01/2024). Parimenti con riguardo al reclamo ex art. 18 legge fall. posto che, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 e al d.lgs. n. 169 del 2007, esso costituisce “un procedimento caratterizzato da un effetto devolutivo pieno e attinente ad un procedimento decisorio emesso all’esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio, suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata” sicché “nel caso in cui sia mancata la riassunzione del giudizio di cui all'art. 18 legge fall. a seguito della cassazione della sentenza di rigetto del reclamo fallimentare, l'oggetto dell'estinzione non può essere scisso dal processo nell'ambito del quale era stata adottata la sentenza” (Cass. n. 3022 del 10/02/2020). Si tratta dunque di situazioni ben diverse da quella qui in rilievo. Il giudizio innanzi al Consiglio Nazionale Forense, infatti, ha natura impugnatoria della sanzione disciplinare irrogata dal CDD, risultando quest’ultima non un atto processuale ma l’oggetto dell’impugnazione, sicché, come già precisato da queste Sezioni Unite (v. Sez. U, n. 19103 del 2023 cit.), è sicuramente pertinente e congruo il riferimento agli orientamenti di questa Corte in materia tributaria, per cui dal venir meno dell'intero procedimento non può che derivare la definitività dell’atto amministrativo già impugnato (v. 11 di 13 in materia tributaria, tra le tante, Cass. n. 9521 del 12/04/2017; Cass. n. 32276 del 13/12/2018; Cass. n. 5223 del 21/02/2019; da ultimo Cass. n. 35907 del 22/12/2023) quali siano le decisioni intervenute nelle more del giudizio, salvo solo, per quest’ultimo aspetto (qui non rilevante), che sia intervenuto un giudicato parziale. Occorre sottolineare, sul punto, che tale conclusione è condivisa anche dalla stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato, che, con la decisione n. 3040 del 13 maggio 2020, ha specificamente ritenuto che l’estinzione del giudizio avverso la sanzione irrogata dal CDD non fa venire meno quest’ultima e la determinazione del Consiglio disciplinare.
5.2. In questa prospettiva, è poi del tutto inconferente l’asserita natura sostitutiva della decisione del Consiglio Nazionale Forense rispetto al provvedimento del CDD. In realtà, anche tale nozione appare non esattamente invocata posto che il giudizio innanzi al Consiglio Nazionale Forense, per quanto sopra detto, non è un giudizio “di secondo grado” ma è un giudizio di impugnazione di un atto amministrativo che ha ad oggetto la cognizione, anche di merito, della misura di irrogazione della sanzione da parte del CDD, sicché la caducazione della decisione emessa dall’organo giurisdizionale (il Consiglio Nazionale Forense), e, comunque, dell’intero giudizio, non può che determinare una piena reviviscenza del provvedimento amministrativo già adottato e il suo definitivo consolidamento.
5.3. Da quanto esposto deriva altresì l’insussistenza di ragioni per ritenere la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale in ordine alla mancata estensione dell’art. 393 cod. proc. civ. al procedimento amministrativo innanzi al CDD. L’art. 393 cod. proc. civ. afferma una regola processuale, ossia del processo, e non costituisce un principio generale poiché non 12 di 13 integra un precetto che costituisca la traduzione di orientamenti e direttive di ordine generale e fondamentale, da desumere in connessione sistematica con altri concorrenti principi tesi a formare il tessuto dell’ordinamento vigente in un determinato momento storico (v. Corte cost. n. 6 del 1956). La sua estensione ad ambiti extra processuali, dunque, può derivare da una scelta esplicita del legislatore (nella specie, assente) o da una evidente irragionevolezza della mancata estensione. Orbene, l’assetto su delineato risponde a criteri di ragionevolezza posto che, diversamente, si assisterebbe all’incongruo risultato di fare venire meno la decisione assunta in sede amministrativa, con un vulnus delle prerogative proprie dell’amministrazione, in dipendenza non di una statuizione giudiziale, ma, contraddittoriamente, in ragione della carenza di una decisione in sede giurisdizionale. Né incidono su tali conclusioni i dedotti caratteri “giustiziale” del giudizio disciplinare innanzi al CDD e di “imparzialità” dell’organo di disciplina, trattandosi di aspetto, il primo, proprio dell’esercizio delle funzioni e dei poteri amministrativi, mentre il secondo va ricondotto, più congruamente, come sopra osservato, al principio della terzietà dell’organo disciplinare, come si desume anche dall’art. 50, comma 3, l. n. 247 del 2012, secondo il quale “non possono far parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all’ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere”. Del resto, neppure è invocabile, per il procedimento disciplinare, una violazione dei parametri convenzionali relativi alla tutela invece apprestata alle persone che sono parte di un procedimento nel quale è loro contestato un'accusa penale, che la stessa giurisprudenza della Corte edu ritiene non applicabili ai procedimenti disciplinari nei confronti di avvocati (CEDU, 19 febbraio 2013, Múller-Hartburg c. 13 di 13 Austria (ric. n. 47195/06); Sez. U, n. 9558 del 18 aprile 2018; Sez. U, n. 9547 del 12 aprile 2021).
6. In conclusione, correttamente la decisione impugnata ha ritenuto che l’estinzione del processo impugnatorio ex art. 393 cod. proc. civ. per effetto della mancata riassunzione del giudizio di rinvio, a seguito di cassazione con rinvio della decisione del Consiglio Nazionale Forense del 2021 con sentenza di questa Corte n. 42090 del 2021, non ha travolto l’atto amministrativo di irrogazione della sanzione, il quale, per effetto dell’estinzione del giudizio, si è definitivamente consolidato.
7. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, sono regolate per soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del controricorrente, che liquida in complessive € 8.000,00, oltre al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00), alle spese forfettarie nella misura del 15%, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 04/02/2025.
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato LECCISI GIORGIO Civile Sent. Sez. U Num. 7405 Anno 2025 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 20/03/2025 2 di 13 ([...]), con domicilio digitale pec -controricorrente- avverso la sentenza del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE n. 168/2024 depositata il 07/05/2024. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 04/02/2025 dal Consigliere GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi, per il ricorrente, gli Avv.ti Roberto Poli e Mario Esposito, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso. Udito, per il controricorrente, l’Avv. Giorgio Leccisi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina (hinc: CDD) di Roma con deliberazione n. 151 dell’11 dicembre 2018-8 febbraio 2019 irrogava nei confronti dell’avvocato AD.RP. la sanzione disciplinare della radiazione dell’Albo.
2. Il Consiglio Nazionale Forense, in parziale accoglimento dell’impugnazione dell’avvocato AD.RP., con sentenza n. 65 del 31 marzo 2021, comminava la diversa sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tre anni.
3. La sentenza del Consiglio Nazionale Forense era impugnata con ricorso per cassazione dal Procuratore Generale della Corte di cassazione e dall’avvocato AD.RP.. Le Sezioni Unite civili, con sentenza del 31 dicembre 2021, n. 42090, dichiaravano inammissibile il ricorso di quest’ultimo, mentre 3 di 13 accoglievano il ricorso della Procura Generale cassando con rinvio innanzi al Consiglio Nazionale Forense la decisione impugnata.
4. La causa, tuttavia, non veniva riassunta nel termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza ex art. 392 cod. proc. civ. e, pertanto, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (hinc: COA) in data 21 luglio 2022, dava esecuzione al provvedimento di radiazione originariamente inflitto dal CDD con la deliberazione n. 151 del 2019. 5. L’odierno ricorrente chiedeva l’annullamento (e/o la revoca) in autotutela della deliberazione del 21 luglio 2022, ritenendo che la decisione del CDD dovesse ritenersi caducata a seguito dell’effetto estintivo per la mancata riassunzione del giudizio. Il COA, in via immediata e interinale, deliberava l’oscuramento dal sito istituzionale del dato relativo alla radiazione dell’avvocato AD.RP. e, in data 16 novembre 2023, rigettava l’istanza, posto che l’effetto estintivo conseguente alla mancata riassunzione del giudizio riguardava esclusivamente i procedimenti di natura giurisdizionale e non anche la fase amministrativa innanzi al CDD, la cui decisione “riassume efficacia”.
6. Il ricorso con cui era impugnata la suddetta deliberazione - deducendo che la mancata riassunzione del giudizio determinava l’estinzione anche della decisione disciplinare adottata dal CDD, nonché, in via subordinata, chiedendo l’applicazione delle norme del codice di procedura penale e sollevando questione di legittimità costituzionale dell’art. 393 cod. proc. civ. – era rigettato dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza in epigrafe.
7. L’avvocato AD.RP. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, cui resiste con controricorso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
7. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. 4 di 13 7. In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 393 cod. proc. civ. “e delle altre norme regolanti l’effetto dell’estinzione del giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione” “con conseguente inesistenza e/o nullità e/o, comunque, inefficacia della deliberazione n. 151/2018 in data 11 dicembre 2018/8 febbraio 2019 del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma e delle deliberazioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in data 22 luglio 2022 e 16 novembre 2023”.
1.1. Il ricorrente lamenta, in primo luogo, che il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 168 del 2024, nel rigettare il ricorso con cui si contestava la sopravvivenza del provvedimento disciplinare in esito all’estinzione del giudizio per mancata riassunzione a seguito della cassazione con rinvio, aveva trattato gli argomenti ivi sollevati: a) “senza adeguata motivazione”; b) “apoditticamente”; c) limitandosi a richiamare “il contenuto di Cass., sez. un., 6 luglio 2023, n. 19103”.
1.2. Deduce, inoltre, che l’effetto estintivo derivante dall’art. 393 cod. proc. civ., in caso di omessa o tardiva riassunzione della causa, deve ritenersi esteso, contrariamente a quanto statuito dal Consiglio Nazionale Forense, anche al provvedimento del CDD in quanto: a) la sentenza del Consiglio Nazionale Forense è di secondo grado ed ha effetto sostitutivo del provvedimento del CDD, da ritenersi quindi definitivamente eliminato;
b) per effetto della mancata riassunzione anche la sentenza del Consiglio Nazionale Forense doveva ritenersi venuta meno. 5 di 13 1.3. Sostiene, in ogni caso, che il provvedimento emesso dal CDD, per effetto dell’impugnazione innanzi al Consiglio Nazionale Forense, assuma “natura e funzioni propriamente giurisdizionali”, analogamente a quanto avviene per il lodo arbitrale e in materia di reclamo fallimentare ex art. 18 legge fall., per cui il provvedimento disciplinare del CDD pur “originariamente di natura amministrativa, resta definitivamente ed irreversibilmente attratto nel circuito giurisdizionale”, con applicazione anche ad esso dell’art. 393 cod. proc. civ. A sostegno della tesi invoca la sentenza n. 494 del 2003 di questa Corte – relativa a provvedimento disciplinare irrogato dal Consiglio nazionale degli architetti - secondo la quale l’art. 393 cod. proc. civ. avrebbe efficacia estintiva anche del provvedimento adottato dall’organo amministrativo.
1.4. Eccepisce, infine, l’irrilevanza del precedente richiamato dal Consiglio Nazionale Forense – la sentenza n. 19103 del 2023 della Corte di cassazione –, la cui statuizione di inapplicabilità dell’art. 393 cod. proc. civ. alla sanzione disciplinare irrogata dal CDD costituiva un mero obiter, fondato su una presunta analogia rispetto al sistema delle impugnazioni nella materia tributaria, in sé non condivisibile per le peculiarità del procedimento disciplinare e la natura giustiziale della funzione svolta dall’organo distrettuale di disciplina, caratterizzata da elementi di terzietà e garanzie di imparzialità.
1.5. Da ultimo, in via subordinata, solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 393 cod. proc. civ., non sussistendo ragioni per differenziare la disciplina tra provvedimento emesso dal CDD e decisione del Consiglio Nazionale Forense.
2. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.
2.1. Sotto il primo versante, la doglianza, neppure ricondotta ad una delle ipotesi tipiche e tassative previste dall’art. 360, primo 6 di 13 comma, cod. proc. civ., insiste, e in termini accentuati, su asserite carenze motivazionali, neppure bene individuate in evidente carenza di specificità, o, addirittura, su un ritenuto carattere apodittico delle affermazioni della decisione impugnata. Occorre ricordare, sul punto, che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014; Cass. n. 7090 del 03/03/2022). Più in particolare, a) ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete – come nella specie - il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. U, n. 22232 del 03/11/2016; Cass. n. 13977 del 23/05/2019; Cass. n. 6758 del 01/03/2022); b) sotto altro profilo, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha 7 di 13 condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 14/02/2020).
2.2. Orbene, il motivo, in parte qua, si risolve, in piena evidenza in una contestazione sulla motivazione, il cui percorso argomentativo non viene condiviso, come tale è inammissibile trattandosi di censura non consentita neppure ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Inoltre, la sentenza impugnata non è sicuramente suscettibile di essere tacciata di apparenza, fondandosi, anzi, su una chiara e ben individuabile ratio, arricchita da un’ampia e circostanziata disamina delle argomentazioni del ricorrente.
3. Ciò detto, nell’alveo del motivo è enucleabile la denunciata violazione dell’art. 393 cod. proc. civ., per aver il Consiglio Nazionale Forense ritenuto la mancata riassunzione priva di effetti estintivi quanto alla decisione emessa in sede disciplinare dal CDD. Per tale aspetto, la censura, contrariamente a quanto eccepito in controricorso, attinge l’effettiva ratio della decisione, ma è infondata.
4. La doglianza si fonda su un presupposto logico e giuridico, la natura giurisdizionale del procedimento innanzi al CDD e del provvedimento disciplinare ivi adottato, non condivisibile.
4.1. Il suddetto procedimento e la decisione emessa dal CDD, ossia la sanzione disciplinare inflitta agli appartenenti all’ordine forense, infatti, come ripetutamente e condivisibilmente affermato da queste Sezioni Unite, hanno “natura amministrativa”, sicché “il principio, di carattere generale, che regola gli effetti dell’estinzione del processo di impugnazione sull’efficacia dell’atto impugnato, alla stregua del quale l’estinzione travolge l’intero processo” “determina la caducazione delle sole sentenze emesse nel corso dello stesso” e 8 di 13 “non dell’atto amministrativo oggetto del giudizio di impugnazione, e, quindi, della sanzione disciplinare, che, non avendo natura processuale, diviene definitiva a seguito dell’estinzione” (v., da ultimo, oltre a Sez. U, n. 19103 del 06/07/2023, Sez. U, n. 22986 del 21/08/2024 e Sez. U, n. 30886 del 03/12/2024; in precedenza v. Sez. U, n. 6295 del 18/04/2003, Sez. U, n. 9097 del 03/05/2005; Sez. U, n. 20843 del 05/10/2007, Sez. U, n. 23593 del 27/10/2020, Sez. U, n. 8777 del 30/03/2021). Né diverse conclusioni si traggono dall’invocata sentenza di questa Corte n. 494 del 15/01/2003, la quale, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, ha affermato che “in caso di mancata riassunzione della causa a seguito della cassazione con rinvio della sentenza con la quale il Consiglio Nazionale degli Architetti abbia rigettato la impugnazione proposta dal professionista avverso il provvedimento di cancellazione dall'Albo, adottato dal Consiglio dell'Ordine, se non possono trovare applicazione gli artt. 392 e 393 del codice di rito civile, che dispongono la estinzione del processo in mancanza di tempestiva riassunzione, nemmeno può ritenersi caducato il provvedimento impugnato, in assenza di una pronuncia giurisdizionale in tal senso”.
4.2. Su tali aspetti, del resto, si è sottolineato che “i Consigli locali svolgono i relativi compiti nei confronti dei professionisti che formano l'ordine forense, quindi all'interno del gruppo che essi costituiscono e per la tutela della classe professionale, cosicché la funzione disciplinare che a tali organi compete è, dunque, manifestazione di un potere amministrativo attribuito dalla legge per l'attuazione del rapporto che si instaura con l'appartenenza all'ordine, il quale stabilisce comportamenti conformi ai fini che intende perseguire” (Sez. U, n. 10688 del 22/07/2002). 9 di 13 4.3. L'organo distrettuale di disciplina, dunque, ha una funzione sicuramente amministrativa che, seppure di natura «giustiziale» in quanto caratterizzata da elementi di terzietà per il peculiare sistema elettorale e le specifiche garanzie d'incompatibilità, astensione e ricusazione (v., in particolare, artt.
6-9 Reg. 21 febbraio 2014, n. 2), non è giurisdizionale (v. Sez. U, n. 16993 del 10/07/2017 e Sez. U, n. 19030 del 06/07/2021). La riforma forense, infatti, ha accentuato, in questa prospettiva, “la separazione tra il COA, quale organo di vigilanza deontologica e di esecuzione delle sanzioni, e il CDD, quale organo titolare del potere disciplinare”. Il Consiglio Nazionale Forense, per contro, quando pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale - istituito con il d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382 e tuttora legittimamente operante giusta la previsione della sesta disposizione transitoria della Costituzione – la cui disciplina, quale giudice terzo, trova copertura negli artt. 108, comma 2, e 111, comma 2, Cost.
5. A fronte di ciò, non è neppure condivisibile la tesi, proposta dal ricorrente, per la quale, a seconda dell’avvenuta impugnazione o meno della sanzione disciplinare irrogata dal CDD, il procedimento verrebbe attratto alla sfera della giurisdizione ovvero conserverebbe natura amministrativa e, di conseguenza, la decisione, a seconda della scelta della parte, assumerebbe natura di provvedimento giurisdizionale ovvero di atto amministrativo. Si tratta di una soluzione, di per sé carente sul piano logico poiché subordina la qualificazione della natura giurisdizionale ovvero amministrativa di un procedimento e di un atto alla mera successiva scelta della parte, che è comunque priva di ogni riscontro normativo.
5.1. Né può ritenersi pertinente una omologia rispetto al lodo arbitrale e al reclamo fallimentare. 10 di 13 Nel primo caso, infatti, il lodo arbitrale, nell’originaria previsione di cui all’art. 825, comma quinto, cod. proc. civ., una volta dichiarato esecutivo perdeva la natura e l’efficacia di atto negoziale, assumendo valore di sentenza;
nella disciplina attualmente vigente, tale efficacia è esplicitamente affermata dall’art. 824-bis cod. proc. civ. (“il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria”); l’eventuale estinzione ex art. 393 cod. proc. civ. travolge dunque la decisione degli arbitri, ormai di natura esclusivamente giurisdizionale (v., da ultimo, Cass. n. 196 del 04/01/2024). Parimenti con riguardo al reclamo ex art. 18 legge fall. posto che, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 e al d.lgs. n. 169 del 2007, esso costituisce “un procedimento caratterizzato da un effetto devolutivo pieno e attinente ad un procedimento decisorio emesso all’esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio, suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata” sicché “nel caso in cui sia mancata la riassunzione del giudizio di cui all'art. 18 legge fall. a seguito della cassazione della sentenza di rigetto del reclamo fallimentare, l'oggetto dell'estinzione non può essere scisso dal processo nell'ambito del quale era stata adottata la sentenza” (Cass. n. 3022 del 10/02/2020). Si tratta dunque di situazioni ben diverse da quella qui in rilievo. Il giudizio innanzi al Consiglio Nazionale Forense, infatti, ha natura impugnatoria della sanzione disciplinare irrogata dal CDD, risultando quest’ultima non un atto processuale ma l’oggetto dell’impugnazione, sicché, come già precisato da queste Sezioni Unite (v. Sez. U, n. 19103 del 2023 cit.), è sicuramente pertinente e congruo il riferimento agli orientamenti di questa Corte in materia tributaria, per cui dal venir meno dell'intero procedimento non può che derivare la definitività dell’atto amministrativo già impugnato (v. 11 di 13 in materia tributaria, tra le tante, Cass. n. 9521 del 12/04/2017; Cass. n. 32276 del 13/12/2018; Cass. n. 5223 del 21/02/2019; da ultimo Cass. n. 35907 del 22/12/2023) quali siano le decisioni intervenute nelle more del giudizio, salvo solo, per quest’ultimo aspetto (qui non rilevante), che sia intervenuto un giudicato parziale. Occorre sottolineare, sul punto, che tale conclusione è condivisa anche dalla stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato, che, con la decisione n. 3040 del 13 maggio 2020, ha specificamente ritenuto che l’estinzione del giudizio avverso la sanzione irrogata dal CDD non fa venire meno quest’ultima e la determinazione del Consiglio disciplinare.
5.2. In questa prospettiva, è poi del tutto inconferente l’asserita natura sostitutiva della decisione del Consiglio Nazionale Forense rispetto al provvedimento del CDD. In realtà, anche tale nozione appare non esattamente invocata posto che il giudizio innanzi al Consiglio Nazionale Forense, per quanto sopra detto, non è un giudizio “di secondo grado” ma è un giudizio di impugnazione di un atto amministrativo che ha ad oggetto la cognizione, anche di merito, della misura di irrogazione della sanzione da parte del CDD, sicché la caducazione della decisione emessa dall’organo giurisdizionale (il Consiglio Nazionale Forense), e, comunque, dell’intero giudizio, non può che determinare una piena reviviscenza del provvedimento amministrativo già adottato e il suo definitivo consolidamento.
5.3. Da quanto esposto deriva altresì l’insussistenza di ragioni per ritenere la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale in ordine alla mancata estensione dell’art. 393 cod. proc. civ. al procedimento amministrativo innanzi al CDD. L’art. 393 cod. proc. civ. afferma una regola processuale, ossia del processo, e non costituisce un principio generale poiché non 12 di 13 integra un precetto che costituisca la traduzione di orientamenti e direttive di ordine generale e fondamentale, da desumere in connessione sistematica con altri concorrenti principi tesi a formare il tessuto dell’ordinamento vigente in un determinato momento storico (v. Corte cost. n. 6 del 1956). La sua estensione ad ambiti extra processuali, dunque, può derivare da una scelta esplicita del legislatore (nella specie, assente) o da una evidente irragionevolezza della mancata estensione. Orbene, l’assetto su delineato risponde a criteri di ragionevolezza posto che, diversamente, si assisterebbe all’incongruo risultato di fare venire meno la decisione assunta in sede amministrativa, con un vulnus delle prerogative proprie dell’amministrazione, in dipendenza non di una statuizione giudiziale, ma, contraddittoriamente, in ragione della carenza di una decisione in sede giurisdizionale. Né incidono su tali conclusioni i dedotti caratteri “giustiziale” del giudizio disciplinare innanzi al CDD e di “imparzialità” dell’organo di disciplina, trattandosi di aspetto, il primo, proprio dell’esercizio delle funzioni e dei poteri amministrativi, mentre il secondo va ricondotto, più congruamente, come sopra osservato, al principio della terzietà dell’organo disciplinare, come si desume anche dall’art. 50, comma 3, l. n. 247 del 2012, secondo il quale “non possono far parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all’ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere”. Del resto, neppure è invocabile, per il procedimento disciplinare, una violazione dei parametri convenzionali relativi alla tutela invece apprestata alle persone che sono parte di un procedimento nel quale è loro contestato un'accusa penale, che la stessa giurisprudenza della Corte edu ritiene non applicabili ai procedimenti disciplinari nei confronti di avvocati (CEDU, 19 febbraio 2013, Múller-Hartburg c. 13 di 13 Austria (ric. n. 47195/06); Sez. U, n. 9558 del 18 aprile 2018; Sez. U, n. 9547 del 12 aprile 2021).
6. In conclusione, correttamente la decisione impugnata ha ritenuto che l’estinzione del processo impugnatorio ex art. 393 cod. proc. civ. per effetto della mancata riassunzione del giudizio di rinvio, a seguito di cassazione con rinvio della decisione del Consiglio Nazionale Forense del 2021 con sentenza di questa Corte n. 42090 del 2021, non ha travolto l’atto amministrativo di irrogazione della sanzione, il quale, per effetto dell’estinzione del giudizio, si è definitivamente consolidato.
7. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, sono regolate per soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del controricorrente, che liquida in complessive € 8.000,00, oltre al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00), alle spese forfettarie nella misura del 15%, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 04/02/2025.