Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/05/2024, n. 11853
CASS
Sentenza 2 maggio 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, emessa il 24 aprile 2024, con numero di registro generale 33644/2018. La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento per la TARSU, relativo a un pontile galleggiante per l'ormeggio di imbarcazioni, per gli anni 2007-2012. La parte ricorrente, una società, contestava la legittimità della richiesta di pagamento della TARSU da parte dell'Unione dei Comuni dell'Alto Cilento, sostenendo che l'ente impositore non avesse competenza per le annualità precedenti al 2010 e che gli specchi d'acqua non fossero soggetti a tale tassa.

Il giudice ha rigettato il ricorso, affermando che l'Unione dei Comuni potesse legittimamente riscuotere la TARSU anche per gli anni antecedenti l'affidamento del servizio, in quanto la normativa non prevede limitazioni temporali per l'imposizione tributaria. Inoltre, ha stabilito che gli specchi d'acqua rientrano nella nozione di "aree scoperte" ai fini della TARSU, confermando la validità dell'atto impositivo. La Corte ha argomentato che la gestione dei rifiuti nelle aree portuali è di competenza comunale in assenza di un'Autorità portuale, e che la tassazione è giustificata dalla produzione di rifiuti urbani, indipendentemente dalla forma dell'area (terrestre o acquatica).

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Massime1

In tema di TARSU, la nozione di aree scoperte di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993 si riferisce a tutte le estensioni o superfici spaziali, comunque utilizzabili e concretamente utilizzate, indipendentemente dal supporto, solido o liquido, di cui l'estensione medesima è composta e dal mezzo, terrestre o navale, utilizzato per fruirvi, sicché è irrilevante, ai fini della tassazione delle aree comprese nell'ambito portuale, l'omessa previsione, nel regolamento comunale, tra le superfici tassabili, di una specifica categoria comprendente gli ormeggi o gli spazi acquei. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valido l'atto impositivo del Comune relativo alla concessione demaniale di un pontile galleggiante per l'ormeggio e la manovra di imbarcazioni nello specchio d'acqua antistante la banchina del porto, sul presupposto che gli specchi d'acqua erano ricompresi nel territorio comunale ai fini della soggezione alla TARSU sin da epoca antecedente l'espressa previsione di tale categoria nel regolamento dell'Unione di Comuni).

Commentario1

  • 1Raccolta rifiuti, se c'è l'Autorità portuale il Comune non interviene
    Gruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 13 giugno 2024

    La Corte di cassazione, sezione tributaria, con Sentenza n. 11853 del 2 maggio 2024 ha stabilito che i comuni non possono svolgere l'attività di raccolta e smaltimento rifiuti nei territori dove è istituita l'autorità portuale. Negli altri porti, invece, svolgono il servizio in regime di privativa. E' confermato che sono soggetti al pagamento della TARI anche gli specchi acquei.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/05/2024, n. 11853
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11853
Data del deposito : 2 maggio 2024

Testo completo