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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/05/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2696/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr. Aponte Roberto Presidente
dr.ssa Silvia Maria Russo Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 27.9.2024
DA
[Cod. Fisc. – P. iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Antonio Tripodi del Foro di Palmi (C.F. ), con studio secondario in Milano C.F._1 (MI) alla Galleria San Babila n. 4/A e domiciliata digitalmente presso l'indirizzo pec del nominato difensore Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. , Controparte_1 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. PIER CARLO CAJANI (C.F. ) del Foro di C.F._2
Monza, domiciliata presso il suo studio in Via San Pietro n. 16 - 20831 Seregno (MB) e digitalmente presso l'indirizzo PEC del difensore Email_2
APPELLATA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI;
1 PER L'APPELLANTE
“IN VIA PRELIMINARE: disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c. per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di appello cui si rinvia;
ULTERIORMENTE IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la tempestività dell'introduzione del presente giudizio di gravame in tal senso respingendo le avversarie difese sul punto e decidendo conseguentemente nel merito dei motivi esposti;
IN VIA PRINCIPALE: accogliere i motivi esposti nell'atto di appello nel loro ordine logico-giuridico e per l'effetto riformando la sentenza di primo grado n. 1923/2024 Reg. Sent. emessa dal Tribunale di Monza – Sezione Terza Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Patrizia Fantin in data 23.06.2024, pubblicata in data 05.07.2024 nell'ambito del giudizio rubricato al n. R.G. 4104/2024, notificata a mezzo Pec presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del sottoscritto difensore in data 29.07.2024.
IN VIA ISTRUTTORIA: disporre consulenza tecnica di ufficio volta a dirimere le questioni tecniche sottoposte al vaglio del primo giudice e dallo stesso ignorate ovvero erroneamente interpretate ricostruendo l'esatto rapporto dare/avere tra le parti in accoglimento dei motivi di gravame esposti nel presente atto. IN OGNI CASO: con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”;
PER L'APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE
-dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da per tardività dello stesso;
Parte_1
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE
-respingere l'avversa istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di 1° grado;
NEL MERITO
-per la denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di inammissibilità, rigettare comunque l'appello in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1923/24 emessa dal Tribunale di Monza, Giudice Dott.ssa
Fantin, in data 23/06/24 e pubblicata in data 05/07/24;
IN OGNI CASO
-con condanna alla rifusione delle spese di lite anche del secondo grado, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge”;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La società ha impugnato, con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 27.9.2024, Parte_2 la sentenza n. 1923/2024, notificata in data 29.7.2024, con cui il Tribunale di Monza ha rigettato l'opposizione a precetto da essa proposta nei confronti della condannando Controparte_1 l'opponente alla rifusione delle spese di lite. L'appellata si è costituita con comparsa depositata il 5.12.2024 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello proposto da controparte per tardività, in quanto notificato in data 27.9.2024 dopo il decorso del termine breve di 30 giorni dalla notifica della sentenza impugnata. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato. All'udienza del 29.4.2025, il consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
********
Deve rilevarsi, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello in oggetto in quanto tardivamente proposto.
2 Va invero osservato:
a) che nella specie, trattandosi di controversia avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ai sensi degli art. 615-617 c.p.c., come stabilito dall'art. 92 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) i relativi termini processuali, compresi quelli di decadenza di cui agli art. 325 ss. c.p.c., non sono soggetti alla sospensione in periodo feriale ex art. 1 L. n. 742 del 1969 (v., tra le altre: Cass.
17328/2018, Cass. 21568/2017, Cass. 25856/2013, Cass. 12250/2007);
b) che la sentenza appellata è stata pubblicata in data 5.7.2024 ed è stata notificata via Pec all'appellante in data 29.7.2024; c) che occorre fare riferimento al c.d. termine breve per proporre appello previsto dal comma 1 dell'art. 325 c.p.c., ovvero al termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica della sentenza di primo grado;
d) che nel caso di specie, non dovendosi applicare la sospensione feriale dei termini per il periodo dal 1° al 31 agosto di cui all'art. 1 della Legge n. 742/1969, la citazione in appello avrebbe dovuto essere notificata entro il 28.8.2024;
e) che invece la citazione è stata notificata solo il 27.9.2024, e dunque ben oltre il termine "breve" di giorni trenta previsto a tal fine dall'art. 325 c.p.c.. L'appellante, in sede di comparsa conclusionale, ha chiesto il rigetto dell'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame richiamando una sentenza della Suprema Corte (n. 95/2017) che tuttavia non ha alcuna attinenza con il caso in esame, riguardando l'ipotesi in cui in un giudizio di opposizione all'esecuzione il debitore svolga anche una specifica domanda di accertamento di un proprio controcredito che ecceda quello per cui il creditore sta procedendo in via esecutiva, così da comportare un cumulo di cause e l'applicazione della sospensione feriale dei termini processuali. Nel caso di specie la società opponente, odierna appellante, non ha però svolto alcuna autonoma e specifica domanda di accertamento di un proprio controcredito, ma si è limitata ad eccepire la nullità dei contratti di mutuo fondiario azionati in via esecutiva perché privi dei requisiti di cui all'art. 474
c.p.c. e a sostenere altresì che gli importi dovuti alla procedente sarebbero inferiori a quelli CP_1 precettati. La società appellante ha pertanto sollevato mere eccezioni volte a paralizzare (parzialmente) le pretese della e non già autonome domande di accertamento. CP_1
Il gravame proposto da deve in definitiva essere dichiarato inammissibile per tardività. Parte_2
*******
La società appellante va condannata alla refusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, letta la nota spese dell'appellata, tenuto conto del valore della causa – da euro 520.001,00 ad euro 1.000.000,00, considerato l'importo del credito precettato – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria.
Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1923/2024, notificata in data 29.7.2024, così provvede:
- DICHIARA inammissibile l'appello;
3 - CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle Controparte_1 spese del grado, liquidate in complessivi euro 22.333,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.
- Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Del Corvo Alessandra Dott. Aponte Roberto
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr. Aponte Roberto Presidente
dr.ssa Silvia Maria Russo Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 27.9.2024
DA
[Cod. Fisc. – P. iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Antonio Tripodi del Foro di Palmi (C.F. ), con studio secondario in Milano C.F._1 (MI) alla Galleria San Babila n. 4/A e domiciliata digitalmente presso l'indirizzo pec del nominato difensore Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. , Controparte_1 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. PIER CARLO CAJANI (C.F. ) del Foro di C.F._2
Monza, domiciliata presso il suo studio in Via San Pietro n. 16 - 20831 Seregno (MB) e digitalmente presso l'indirizzo PEC del difensore Email_2
APPELLATA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI;
1 PER L'APPELLANTE
“IN VIA PRELIMINARE: disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c. per i motivi esposti nella narrativa dell'atto di appello cui si rinvia;
ULTERIORMENTE IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la tempestività dell'introduzione del presente giudizio di gravame in tal senso respingendo le avversarie difese sul punto e decidendo conseguentemente nel merito dei motivi esposti;
IN VIA PRINCIPALE: accogliere i motivi esposti nell'atto di appello nel loro ordine logico-giuridico e per l'effetto riformando la sentenza di primo grado n. 1923/2024 Reg. Sent. emessa dal Tribunale di Monza – Sezione Terza Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Patrizia Fantin in data 23.06.2024, pubblicata in data 05.07.2024 nell'ambito del giudizio rubricato al n. R.G. 4104/2024, notificata a mezzo Pec presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del sottoscritto difensore in data 29.07.2024.
IN VIA ISTRUTTORIA: disporre consulenza tecnica di ufficio volta a dirimere le questioni tecniche sottoposte al vaglio del primo giudice e dallo stesso ignorate ovvero erroneamente interpretate ricostruendo l'esatto rapporto dare/avere tra le parti in accoglimento dei motivi di gravame esposti nel presente atto. IN OGNI CASO: con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”;
PER L'APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE
-dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da per tardività dello stesso;
Parte_1
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE
-respingere l'avversa istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di 1° grado;
NEL MERITO
-per la denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di inammissibilità, rigettare comunque l'appello in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1923/24 emessa dal Tribunale di Monza, Giudice Dott.ssa
Fantin, in data 23/06/24 e pubblicata in data 05/07/24;
IN OGNI CASO
-con condanna alla rifusione delle spese di lite anche del secondo grado, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge”;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La società ha impugnato, con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 27.9.2024, Parte_2 la sentenza n. 1923/2024, notificata in data 29.7.2024, con cui il Tribunale di Monza ha rigettato l'opposizione a precetto da essa proposta nei confronti della condannando Controparte_1 l'opponente alla rifusione delle spese di lite. L'appellata si è costituita con comparsa depositata il 5.12.2024 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello proposto da controparte per tardività, in quanto notificato in data 27.9.2024 dopo il decorso del termine breve di 30 giorni dalla notifica della sentenza impugnata. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato. All'udienza del 29.4.2025, il consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
********
Deve rilevarsi, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello in oggetto in quanto tardivamente proposto.
2 Va invero osservato:
a) che nella specie, trattandosi di controversia avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ai sensi degli art. 615-617 c.p.c., come stabilito dall'art. 92 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) i relativi termini processuali, compresi quelli di decadenza di cui agli art. 325 ss. c.p.c., non sono soggetti alla sospensione in periodo feriale ex art. 1 L. n. 742 del 1969 (v., tra le altre: Cass.
17328/2018, Cass. 21568/2017, Cass. 25856/2013, Cass. 12250/2007);
b) che la sentenza appellata è stata pubblicata in data 5.7.2024 ed è stata notificata via Pec all'appellante in data 29.7.2024; c) che occorre fare riferimento al c.d. termine breve per proporre appello previsto dal comma 1 dell'art. 325 c.p.c., ovvero al termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica della sentenza di primo grado;
d) che nel caso di specie, non dovendosi applicare la sospensione feriale dei termini per il periodo dal 1° al 31 agosto di cui all'art. 1 della Legge n. 742/1969, la citazione in appello avrebbe dovuto essere notificata entro il 28.8.2024;
e) che invece la citazione è stata notificata solo il 27.9.2024, e dunque ben oltre il termine "breve" di giorni trenta previsto a tal fine dall'art. 325 c.p.c.. L'appellante, in sede di comparsa conclusionale, ha chiesto il rigetto dell'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame richiamando una sentenza della Suprema Corte (n. 95/2017) che tuttavia non ha alcuna attinenza con il caso in esame, riguardando l'ipotesi in cui in un giudizio di opposizione all'esecuzione il debitore svolga anche una specifica domanda di accertamento di un proprio controcredito che ecceda quello per cui il creditore sta procedendo in via esecutiva, così da comportare un cumulo di cause e l'applicazione della sospensione feriale dei termini processuali. Nel caso di specie la società opponente, odierna appellante, non ha però svolto alcuna autonoma e specifica domanda di accertamento di un proprio controcredito, ma si è limitata ad eccepire la nullità dei contratti di mutuo fondiario azionati in via esecutiva perché privi dei requisiti di cui all'art. 474
c.p.c. e a sostenere altresì che gli importi dovuti alla procedente sarebbero inferiori a quelli CP_1 precettati. La società appellante ha pertanto sollevato mere eccezioni volte a paralizzare (parzialmente) le pretese della e non già autonome domande di accertamento. CP_1
Il gravame proposto da deve in definitiva essere dichiarato inammissibile per tardività. Parte_2
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La società appellante va condannata alla refusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, letta la nota spese dell'appellata, tenuto conto del valore della causa – da euro 520.001,00 ad euro 1.000.000,00, considerato l'importo del credito precettato – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria.
Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1923/2024, notificata in data 29.7.2024, così provvede:
- DICHIARA inammissibile l'appello;
3 - CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle Controparte_1 spese del grado, liquidate in complessivi euro 22.333,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.
- Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Del Corvo Alessandra Dott. Aponte Roberto
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