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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 13/03/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Perlini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 567 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
La iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. , con il Parte_1 P.IVA_1
medesimo numero di Codice Fiscale e di Partita Iva, e per essa, Controparte_1
(Codice Fiscale, Partita Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. ) , P.IVA_2
rappresentata da (Codice Fiscale e Partita IVA , Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti ALDO BISSI e MONICA GIACOMETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Pietro Colletta in virtù di procura in calce all'atto di riassunzione,
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. ) rapp.to e difeso dall'Avv. Sergio Controparte_3 C.F._1
GABRIELLI e con lo stesso elett.te dom.to tramite e secondo PEC all'indirizzo Pec:
giusta procura speciale ex art. 83 cpc allegata e congiunta all'atto Email_1
di costituzione e risposta in riassunzione;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: cessione del credito, contratto di fideiussione;
CONCLUSIONI: come precisate dell'udienza a trattazione scritta del 05.11.24; -
-per l'attore: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
pagina 1 di 20 1) Condannare il sig. al pagamento in favore di della somma di Controparte_3 Parte_1
Euro 386.005,94 oltre ad interessi dal 19.07.2018 sino al saldo, oltre successive occorse ed occorrende;
2) Pronunziare ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c., ordinando al sig. il CP_3
pagamento in favore di della somma di Euro 386.005,94, oltre ad interessi dal Parte_1
19.07.2018 sino al saldo, oltre successive occorse ed occorrende;
3) Con vittoria di spese e competenze”.
- per il convenuto: “Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutte le ragioni sopra esposte
I)- In via preliminare: Voglia accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 186 ter cpc e rigettare la relativa richiesta di condanna provvisoriamente esecutiva per mancanza dei requisiti della liquidità e certezza del credito in relazione al contratto di conto corrente menzionati nel ricorso monitorio e nella citazione e comunque per mancata determinazione degli interessi ultra legali applicati in concreto e per mancata indicazione del periodo di riferimento degli interessi e dei tassi ed altri elementi passivi applicati, oltre che per mancanza di idonea prova scritta del credito e per invalidità della dichiarazione unilaterale non contenente gli elementi intrinseci di estratto conto di cui all'art.50 del Tub.
II)- In via preliminare ed in rito: voglia accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente procedimento per mancato esperimento della mediazione che è obbligatoria in materia di contratti bancati.
Voglia accertare e dichiarare la nullità dell'atto di riassunzione, dell'atto di costituzione della opposta nel giudizio di opposizione e per quanto possa occorrere anche del decreto ingiuntivo seppure già revocato dal precedente Giudice, per difetto di legitimatio ad processum, per carenza di potere della rappresentante della procuratrice speciale di assumere la decisione unipersonale di promuovere
l'azione giudiziaria e per carenza di potere della rappresentante della procuratrice speciale di attribuire a se stessa il potere di proporre l'azione, nonché per mancata attribuzione alla rappresentante della procuratrice speciale del potere di rappresentanza sostanziale che rende invalida
l'attribuzione del solo potere di rappresentanza processuale.
III)- In via principale e nel merito:
a)- Voglia accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della per difetto di Parte_1
prova della cessione del credito in relazione ai rapporti intercorsi tra la debitrice principale ON
SH RL e la Banca RE di AN e conseguentemente voglia rigettare la domanda attorea poiché proposta da società che non è titolare del preteso credito per il quale era stato a suo tempo richiesto il decreto ingiuntivo revocato.
pagina 2 di 20 b)- Voglia rigettare la domanda avversaria accertando e dichiarando la estinzione dell'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 comma 1 cod.civ. per omessa proposizione nel termine di sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni e comunque dalla data di fallimento, di istanze contro la debitrice principale per salvaguardare i diritti di credito nei confronti del fideiussore e/o la scadenza della obbligazione fideiussoria anche ex art.1956 cod.civ.
In ogni caso voglia accertare e dichiarare la prescrizione del credito e dell'azione nei confronti del fideiussore con riferimento ai crediti scaduti nel decennio antecedente alla proposizione del ricorso monitorio.
c)- Voglia accertare e dichiarare la nullità totale della fideiussione attribuita all'opponente per nullità dei suoi articoli 2-6-8 per violazione dell'art.2 L.n.287/1990 e conseguentemente voglia rigettare la domanda avversaria.
Voglia in via subordinata accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione per nullità dei suoi articoli 2-6-8 per violazione dell'art.2 L.n.287/1990, e la nullità ex art.33 e 36 del codice del consumo dell'art.6 della fideiussione e la conseguente decadenza ex art.1957 c.c. della opposta dal diritto di essere garantita dal fideiussore per l'adempimento dell'obbligazione principale, rigettando conseguentemente la domdana avversaria.
d)- Voglia accertare e dichiarare la invalidità e nullità del contratto di conto corrente e/o dei contratti di apertura di credito menzionati nel ricorso monitorio e nella citazione e/o delle clausole di tali contratti relative agli interessi passivi e spese per superamento del tasso soglia in conseguenza dei costi complessivamente posti a carico della debitrice principale ON SH RL, e pertanto voglia accertare e dichiarare la illegittimità e non debenza da parte dell'opponente delle somme pagate dalla
ON SH RL sino alla data del fallimento a titolo di interessi passivi, moratori, e commissioni di ogni genere e spese di gestione conto, e voglia disporre la compensazione giudiziale, delle stesse nella misura che risulterà dovuta e Voglia accertare e dichiarare non dovute, perchè mai validamente pattuite e dunque indebite, le somme corrisposte dalla società debitrice principale alla banca dante causa della società opposta per tutti i titoli relativi alle superiori richieste, e voglia disporre la compensazione giudiziale di tali somme con quanto risultasse eventualmente dovuto alla opposta.
Voglia altresì dichiarare la nullità ex art.1815 c.c. delle clausole contrattuali relative agli interessi compensativi e moratori.
Voglia comunque rigettare la domanda avversaria nonché accertare e dichiarare che la società opponente non deve le somme richieste con il ricorso monitorio e con la citazione.
pagina 3 di 20 e)- Voglia accertare e dichiarare la nullità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito ai sensi dell'art.117 TUB e 1346 c.c. e la nullità per indeterminatezza del tasso di interesse rispetto al canone di certezza previsto dall'art.1284 c.c.
Voglia altresì accertare e dichiarare la illegittima applicazione e richiesta di interessi anatocististi.
Conseguentemente voglia rigettare anche per queste ragioni la domanda avversaria.
f)- In estremo subordine, voglia rideterminare il saldo effettivo del rapporto di conto corrente in oggetto al momento del fallimento del debitore principale ed alla data di notifica della citazione e riliquidando lo stesso, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni anche occulte e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni.
In subordine, nella non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse il rapporto di conto corrente e quelli di apertura di credito intercorsi regolati da condizioni contrattualmente determinate, applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B.
In conseguenza di quanto sopra, all'esito della Ctu che si chiede venga disposta al riguardo, voglia disporre la compensazione giudiziale delle somme incassate sine titulo e comunque addebitate in eccesso per tutti i titoli sopra dedotti, con le somme che risultassero dovute alla odierna attrice Pt_1
oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo nella misura che risulterà accertata dal Tribunale.
g)- Voglia ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di conto corrente bancario ed a tutti i rapporti bancari posti dalla banca dante causa della opposta e richiesti col ricorso monitorio e con la citazione, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società senza pattuizione sottoscritta dalla società e senza alcuna preventiva comunicazione.
h)- Voglia ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di conto corrente ed a tutti i contratti e rapporti intrattenuti dalla debitrice principale con la banca opposta e comunque di quelli posti a base del ricorso monitorio e della successiva citazione in riassunzione, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alla società e quindi al fideiussore.
l)- Voglia ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perchè prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto
pagina 4 di 20 calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente e di tutti i rapporti intercorsi tra la
[...]
e la banca e comunque di tutti i rapporti bancari posti a base del ricorso monitorio e del CP_4
successivo atto di riassunzione, in aggiunta agli interessi passivi.
m)- Voglia ritenere e dichiarare non dovute, perchè mai pattuite e dunque indebite, le somme corrisposte dalla società alla banca per tutti i titoli relativi alle superiori richieste. Controparte_4
n)- Voglia in ogni caso rigettare ogni domanda avversaria per tutte le ragioni esposte nel presente atto
e nell'originario atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
o)- Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente procedimento ed anche di quelli maturati nella fase dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno conclusasi con la revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del Giudice che lo ha emesso”.
Antefatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione e per essa rappresentata da Parte_1 Controparte_1
, ha riassunto il giudizio presso l'intestato ufficio giudiziario a seguito di Controparte_2
sentenza dichiarativa di incompetenza territoriale n. 806/2021 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno con la quale veniva revocato il decreto ingiuntivo n. 27/2021 perché emesso da ufficio giudiziario incompetente.
La società, qui attrice in riassunzione, aveva infatti ottenuto dal Tribunale di Ascoli Piceno il citato decreto ingiuntivo in danno di , fideiussore della ON SH RL (dichiarata Controparte_3 fallita il 24.4.2013), al quale era stata proposta opposizione dall'ingiunto sollevando eccezione CP_3
di incompetenza territoriale del Tribunale di Ascoli Piceno in favore di quello di AN (foro esclusivo).
L'attrice in riassunzione domanda la condanna di al pagamento della somma di Controparte_3
euro 386.005,94, per essersi costituito fideiussore della società NL AS RL fino alla concorrenza di euro 795.000,00 con contratto sottoscritto in data 16.7.2009 (doc. 7 fasc. monitorio).
Il diritto dell'attrice trae origine dalla cessione di crediti in blocco e pro soluto effettuata in data
20.07.2018 -ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999
n. 130 e dall'art. 58 del D.P.R. 1 settembre 1993 n. 38- da (cui era stata fusa per Controparte_5
incorporazione la con atto del 02.02.2017, doc.8 fasc. monitorio) a Controparte_6
ed il cui avviso di cessione risulta pubblicato in G.U. del 26.07.2018 (doc. 9 Parte_1
monitorio).
I rapporti ceduti, originariamente in capo a , sono i seguenti: Controparte_6
1) Contratto di conto corrente n. 6928 aperto dalla società ON SH RL presso la Banca
RE di AN (doc. n. 1)
pagina 5 di 20 2) Apertura di credito in conto corrente a decorrere dal 30.9.2008 (doc. n. 2)
3) Apertura di credito in conto corrente del 24.9.2010 (doc. n. 3)
4) Apertura di credito in conto corrente con concessione di linea di credito promiscua del
26.10.2010 (doc. n. 4)
5) Apertura di credito in conto corrente con anticipi all'importazione del 8.11.2010 (doc. n. 5)
6) Apertura di credito in conto corrente con anticipi all'importazione e linea di credito promiscua con scadenza al 30.11.2012 (doc.6),
e risultano così identificati:
- c/anticipi euro Rapp. 30-6474-10741;
- c/c ordinari Rapp. 1-6474-10743;
- insoluti Rapp. 210-6474-6928;
- c/c ordinari Rapp. 1-6474-6928.
A conforto della domanda allega tutti i contratti sottoscritti dalla società (conto corrente e Pt_1
aperture di credito in conto corrente sottoscritte tempo per tempo - docc. 1 - 6 fasc. monitorio), gli estratti di salda conto ex art. 50 TUB di ogni rapporto (docc. 13 – 16 fasc. monitorio), atto di riconoscimento di debito da parte di ON SH RL con cui la società, dichiaratasi debitrice della
Banca RE di AN della somma di euro 461.107,81, ha autorizzato la Banca predetta ad iscrivere ipoteca volontaria per euro 462.000,00 (cfr. doc. n. 18 della . Il riconoscimento di Pt_1
debito fa riferimento a n. 5 RI.BA scadute (ultima in settembre 2011 per euro 96.101,50), al saldo debitore di conto corrente alla data del 18.7.2012 per euro 98.357,49, a linea di credito promiscua euro
166.836,00, ad assegno impagato per euro 2.576,82, ad apertura di credito import al luglio 2012 per euro 97.236,00, rapporti tutti regolati nel conto corrente n. 6928.
Si è costituito il convenuto formulando una serie di eccezioni, che qui di Controparte_3
seguito si sintetizzano:
1-carenza del potere della rappresentante di proporre l'azione giudiziaria: il convenuto contesta che la
, in quanto rappresentante della (a sua volta Controparte_2 Controparte_1 procuratrice speciale di , avesse il potere di promuovere l'odierna azione giudiziaria. Parte_1
2- difetto di prova della cessione del credito in favore di Parte_1
3- inidoneità dei documenti prodotti a fondare la richiesta di pagamento: gli estratti salda conto ex art. 50 TUB non costituiscono prova idonea del credito in assenza degli estratti conto relativi alla posizione debitoria.
4- invalidità che attengono ai rapporti negoziali intrattenuti con la banca dal debitore principale: nullità dei contratti per vizio di forma (mancata consegna di copia dei contratti), assenza di pattuizione scritta pagina 6 di 20 dei tassi di interesse, di quelli ultralegali e loro indeterminatezza, modifica sfavorevole ed unilaterale delle condizioni economiche ad opera della Banca, applicazione di tassi usurari, anatocismo, nullità delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto per indeterminatezza,
5- estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c. e scadenza della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1956 c.c.: rileva il convenuto che a seguito del fallimento della società garantita (ON SH
RL) l'obbligazione del debitore principale doveva intendersi scaduta e la Banca avrebbe dovuto proporre azione per il recupero del credito, cosa che non ha fatto. Rileva altresì nullità di talune clausole della fideiussione per asserita violazione di vietate intese antitrust.
Chiede il rigetto della domanda.
All'udienza del 05.11.2024, precisate le conclusioni a causa istruita documentalmente, il giudizio veniva trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono, dovendosi tuttavia preliminarmente affrontare le questioni afferenti l'eccepito difetto di legittimazione attiva e di titolarità sostanziale del diritto di credito di nonché il difetto di legittimazione Parte_1
processuale di . Controparte_2
- Sulla carenza di legittimazione attiva di o, più precisamente, sulla carenza Parte_1
di titolarità sostanziale del credito.
Parte convenuta formula, in realtà, una duplice eccezione: al difetto di legittimazione ad agire - quale eccezione preliminare di rito che si appunta sull' assenza di una condizione dell'azione - si affianca il riferimento all' assenza di titolarità del credito, eccezione di merito, volta ad evidenziare sotto il profilo sostanziale l'insussistenza del credito nella sfera giuridica della attrice . Parte_1
I due aspetti, a ben vedere, sono differenziati, come evidenziato altresì dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite, “emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi.” (Cass. civ., Sez. Un., 16/02/2016, n.2951)
Nondimeno, la statuizione di rigetto sull'eccezione di titolarità sostanziale assorbe quella in rito, come si dirà.
Sul punto, va osservato che la più recente giurisprudenza di legittimità si attesta nel distinguere tra la contestazione afferente alla mera inclusione dello specifico credito controverso tra quelli oggetto di cessione e la contestazione afferente, in radice, all'inesistenza del contratto di cessione (cfr. Cass., 22
pagina 7 di 20 giugno 2023, n. 17944, in motivazione par. 1.2, e da ultimo Cass. 12818/2024). Segnatamente, la S.C. ha chiarito che:
- qualora sia negata la sola inclusione del credito tra quelli ceduti, senza contestazione sull'esistenza del contratto di cessione, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
- qualora, invece, sia negata in radice l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo deve essere provato dal cessionario, fermo restando che l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può essere valutato dal giudice come indizio probante la cessione, unitamente ad altri elementi, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (il che, ad avviso della S.C., può avvenire, esemplificativamente, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione).
Ancora più nel dettaglio ha poi precisato che: “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non e', di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B..
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e
pagina 8 di 20 consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto,
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione)” (Cass., 22 giugno 2023, n. 17944).
Per quanto qui interessa la contestazione di riguarda nella sostanza l'inclusione Controparte_3
dei crediti tra quelli oggetto di cessione.
A ben vedere la copia della Gazzetta Ufficiale del 26.7.2018 prodotta dalla (cfr. doc. n. 9 fasc. Pt_1
monitorio) a pag. 25 indica la cessione dei crediti in blocco da a e reca CP_5 Parte_1
l'individuazione dei crediti oggetto della cessione, indicati in tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_7
derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017, i cui debitori sono stati classificati a sofferenza.
Inoltre nel documento si dà atto che i crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione ed individuati in apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto debitore ceduto e il codice identificativo linea ceduta (con indicazione della categoria del rapporto, filiale e numero rapporto) e che tale lista è depositata presso il
Notaio , avente sede in Gambara (Distretto Notarile di Brescia), con atto in data 23 Persona_1
luglio 2018 n. 5996 di Repertorio – n. 3764 di Raccolta e pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della pagina 9 di 20 Legge 130, sul seguente sito internet https://www.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-Banca.aspx fino alla loro estinzione.
In allegato alla comparsa di riassunzione risulta anche depositata la lista dei rapporti ceduti con codice identificativo identico a quello indicato in atti dall'attore ed alla pag. 79 dell'elenco è possibile rilevare i codici identificativi del cliente ON SH RL ( ), della filiale (6474) e dei rapporti P.IVA_4
(nn. 6928, 6928, 10741 e 10743), esattamente corrispondenti a quelli indicati nella lettera di messa in mora (all.17 fasc. monitorio) e negli estratti di salda conto (all.13-16 monitorio).
Applicando i principi su richiamati al caso di specie, si ha che, come risulta dal tenore dell'avviso di cessione in G.U., il credito vantato nei confronti della ON SH RL (derivante dai rapporti indicati) era chiaramente identificabile, sia perché rientrante nelle categorie indicate, sia perché era stato segnalato a sofferenza prima dell'anno 2017 (lettera messa in mora del 27.8.2013), sia perché la lista dei rapporti ceduti era stata pubblicata sul sito internet della come segnalato in G.U e CP_5
dunque chiaramente fruibile.
L'eccezione è infondata e va respinta.
- Sul difetto di legittimazione processuale di Controparte_2
Contesta il convenuto che possa godere del potere di stare in giudizio in Controparte_2
rappresentanza di per asserito difetto di rappresentanza sostanziale. Controparte_1
L'eccezione non ha pregio posto che agli atti risulta la procura conferita da a favore di Parte_1
con il conferimento dei poteri di cui all'art. 77 cpc (doc. n. 10 fasc. Controparte_1
monitorio), che prevede anche il diritto del rappresentante di subdelega;
altresì risulta depositata la procura notarile (all.11 fasc, monitorio) conferita da a Controparte_1 Controparte_2
da cui è possibile rilevare la sussistenza dei poteri rappresentativi conferiti a norma
[...] dell'art.77 cpc (si veda sul punto Cass. civ. n. 10438/2021).
Anche tale eccezione deve essere rigettata.
-nel merito
In virtù del principio della “ragione più liquida”, ricavabile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata. Tale principio, rispondendo ad esigenze di economia processuale, si sostituisce alla regola posta dall'art. 276 c.p.c. relativa all'ordine delle questioni da trattare.
In disparte quindi le eccezioni sollevate dall'opponente con riguardo al contratto di fideiussione, giova preliminarmente porre il focus direttamente sul rapporto obbligatorio che lega il debitore principale alla cessionaria del credito, per le rilevate criticità che esso rappresenta, criticità che in sé sono in grado di consumare la questione agitata tra le parti, come più diffusamente spiegato infra.
pagina 10 di 20 Come dianzi esposto nella parte in fatto, i contratti stipulati tra le parti sono molteplici e devono essere analizzati partitamente a seguito delle eccezioni sollevate dal fideiussore.
Da premettere che talune delle eccezioni formulate non colgono nel segno, o perché estremamente generiche o perché contrastanti con quanto emerge ex actis dall'analisi della documentazione contrattuale.
Parte convenuta invoca la nullità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito per cui è giudizio per mancata consegna di esemplare del documento al correntista.
Al riguardo occorre innanzitutto dare atto del principio di diritto che governa la subiecta materia, impartito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sentenza 16.01.2018 n. 898) in materia di intermediazione finanziaria, ma con considerazioni in toto estensibili ai contratti bancari disciplinati dall'art. 117 T.U.B.: "Il vincolo di forma imposto dal legislatore (tra l'altro composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativa, anche la consegna del documento contrattuale), nell'ambito di quel che è stato definito come neoformalismo o formalismo negoziale, va inteso infatti secondo quella che è la funzione propria della norma e non automaticamente richiamando la disciplina generale sulla nullità."
Le S.U. hanno quindi, con l'espressione "composito" nella definizione del vincolo formale, trasferito all'interno della nozione della forma di cui all'art. 117 del Tub anche la consegna della copia del contratto al cliente.
La pronuncia in questione ha in proposito chiarito che -posta la natura di nullità cd. “di protezione” della invalidità prevista dalla normativa di settore- il requisito della forma di cui all'art. 1325 n. 4 c.c. va inteso nella specie non già in senso strutturale, bensì funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa di riferimento.
Ed infatti in tale ambito la forma, lungi dall'essere un mero requisito strutturale, costituisce piuttosto il veicolo di una completa informazione dell'investitore in relazione al contenuto ed all'oggetto del contratto: "Si coglie quindi la chiara finalità della previsione della nullità, volta ad assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione, ed altro come specificamente indicato, considerandosi che è l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto, che è proprio dello specifico settore del mercato finanziario."
pagina 11 di 20 La verifica nel corso del rapporto della regolarità nella estrinsecazione dei rapporti è presidiata appunto dalla consegna di copia del contratto al cliente.
Le S.U. hanno così seguito la tesi della forma informativa propria dei contratti di investimento (e nel caso di specie) bancari volta al superamento delle c.d "asimmetrie informative" (cfr. Cassazione n.
7896/20).
Il principio sancito dalle Sezioni Unite appare chiaro nella congiunzione "e" che lega gli obblighi di redazione per iscritto e consegna di copia ai fini del rispetto del requisito di forma: "Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti", e proprio in ragione di tale chiarezza del decisum questo Tribunale non condivide il recente e diverso assunto di cui alla pronuncia della Sezione I della
Suprema Corte n.18230/2024, che ha distinto la veste formale del contratto dal dovere di consegna.
Date queste preliminari e necessarie premesse e venendo al caso concreto portato all'attenzione di questo giudice, occorre rilevare come con riguardo al contratto di conto corrente del 25.5.2001 (doc.1 fasc. monitorio) il motivo di censura si appalesa oggettivamente infondato alla luce delle produzioni documentali in atti, ove si rileva la firma del correntista, ON SH RL, per presa consegna di copia del contratto (firmato da , amministratore unico). Controparte_3
Per quanto attiene agli altri contratti, ove non compare identica dicitura di presa consegna, valgano le seguenti osservazioni.
Come illustrato in premessa trattando della 'procedimentalizzazione' della forma nel contratto bancario delineata dalla pronuncia delle S.U. n. 898/2018, da intendersi nel senso di comprendere nella cd. forma composita anche la consegna di un esemplare del contratto al cliente, il fatto-consegna è espressione di un facere, di un comportamento della banca che, se contestato, deve essere provato.
Ebbene deve ritenersi che unico soggetto abilitato a contestare il fatto storico in questione (la consegna) non possa che essere il destinatario stesso a cui beneficio è posto il precetto normativo, il correntista cliente a cui tutela è rivolta la nullità di protezione, e non di certo un terzo, come nel caso specifico il fideiussore, che non è destinatario di quel facere.
A nulla peraltro vale il fatto che la medesima persona, , sia nel contempo Controparte_3 fideiussore e legale rappresentante della ON SH RL, soggetto giuridico quest'ultimo che è e resta distinto e unico destinatario del fatto-consegna della copia del contratto.
pagina 12 di 20 Altresì vale rilevare come la società debitrice avrebbe ben potuto intervenire in giudizio ed eccepire, essa sì, il fatto storico della mancata consegna di copia dei contratti, avendovi interesse, individuabile nella riduzione del proprio debito per un'eventuale azione di regresso del fideiussore una volta tornata in bonis.
L'eccezione è da reputarsi infondata.
Quanto alla censura concernente l'esercizio dello ius variandi la stessa risulta inficiata da carenze in punto di allegazione, non essendo concretamente specificato a quali modifiche contrattuali venga fatto riferimento.
Lo ius variandi costituisce, come noto, una facoltà esercitabile a valle di una preventiva pattuizione delle condizioni contrattuali, rispettosa dei requisiti formali prescritti dalla legge sulla trasparenza bancaria.
Tale facoltà presuppone, anche concettualmente, la stipulazione di un contratto contenente l'indicazione delle condizioni economiche applicabili al rapporto, in assenza della quale non può ritenersi validamente operante il meccanismo di modifica unilaterale previsto dall'art. 118 T.U.B.
Posta, quindi, la regolarità, a monte, della previsione di tale facoltà in capo alla banca, si osserva come parte opponente non abbia in alcun modo allegato ed indicato quali sarebbero state le specifiche proposte di modifica in peius da ritenersi illegittime né il motivo della ritenuta illegittimità, tanto più che agli atti non risultano neppure gli estratti conto per poter avere informazione a riguardo.
In ordine, poi, alle censure in punto di capitalizzazione trimestrale degli interessi si osserva come le stesse si appalesino infondate alla luce delle risultanze documentali in atti.
Dalla modulistica contrattuale si evince come il contratto di conto corrente per cui è causa, unico sul quale è possibile indicare i tassi creditori essendo gli altri contratti di apertura di credito e conto anticipi
(e per loro natura e funzione indicanti soltanto interessi debitori), è stato stipulato successivamente all'entrata a regime della nuova disciplina dell'anatocismo bancario (D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, recante disposizioni integrative e correttive del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
e prevede la pari reciprocità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.
Ed infatti dall'esame della relativa modulistica contrattuale (cfr. doc. 1 a corredo del ricorso monitorio) si riscontra l'espressa previsione che i rapporti di dare-avere debbano essere chiusi con identica periodicità trimestrale e siano produttivi di interessi, attivi o passivi con capitalizzazione trimestrale:
TAN creditore 2,250 % , TAE creditore 2,269 %.
La disciplina negoziale che ne risulta è pertanto pienamente rispettosa del principio della pari periodicità di cui agli artt. 120, comma 2, T.U.B. e 2 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, siccome interpretato dalla recente pronuncia di Cass. Sez. 1, n. 18664/2023 che evidenzia la necessità della pagina 13 di 20 espressa indicazione del tasso annuo effettivo dell'interesse creditore, in misura maggiore rispetto a quello nominale: “In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo”.
Ciò posto, anche le doglianze concernenti la sostanziale carenza di effettiva reciprocità risultano infondate.
Parimenti infondate risultano le censure riguardanti l'indeterminatezza dei tassi di interesse e la non pattuizione scritta degli interessi ultralegali, posto che tutti i contratti, sia il contratto di conto corrente che i contratti di apertura di credito in contestazione, recano espressa pattuizione scritta degli interessi applicati, sia intra fido sia oltre fido (docc.
1-6 fasc. monitorio).
In ordine, poi, alle doglianze in tema di usura le stesse risultano formulate in maniera del tutto generica, tanto da non poter essere prese in alcuna considerazione dal giudicante.
Sul punto giova ricordare che la S.C. ha precisato che la contestazione in tema di usura deve essere specifica ed analitica, non potendosi genericamente riferire all'indicazione del tasso di interesse, essendo necessario indicare la pattuizione originaria e le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, diversamente, la genericità della tesi della parte non consente di ritenere pacifica l'esistenza della usurarietà, risolvendosi nella sollecitazione allo svolgimento di una CTU esplorativa (Cass. ord. n.
2311/2018).
Al contrario merita accoglimento la censura riguardante la invalidità delle clausole che prevedono la
Part commissione di massimo scoperto apposta sia al contratto di c/c 6928 del 25.5.2001 (doc. 1 fasc. monitorio) sia al contratto conto di apertura di credito regolato in c/c del 30.09.2008 (doc. 2 fasc. monitorio) per le ragioni di seguito esposte.
Occorre rilevare che con la generica dizione di commissione di massimo scoperto, le banche, prima delle modifiche normative del 2009 (art. 2 bis DL n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009 e DL n.78/2009 conv. in L. n. 102/2009) e del 2012 (DL n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, DL n. 1/2012 conv. in L.
pagina 14 di 20 n. 27/2012, DL n. 29/2012 conv. in L. n. 62/2012) hanno per molti anni utilizzato diversi modelli che spaziavano dal pagamento di una somma percentuale calcolata sul fido accordato e non utilizzato
(commissione mancato utilizzo), al pagamento di una somma percentuale sull'ammontare massimo del fido utilizzato (commissione massimo scoperto), alla combinazione di entrambi i modelli, parametrando l'utilizzo od il mancato utilizzo talvolta ad una durata minima e talvolta no, e ciò con riferimento talvolta anche ai fidi di fatto, cd. scoperture o sconfinamenti di conto corrente.
In altre parole la CMS non era riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, e trattandosi di un autonomo elemento retributivo non regolato da specifiche norme di legge, era necessaria non solo una espressa pattuizione scritta, ma ai sensi dell'art. 1346 c.c. come ogni obbligazione contrattuale era necessario che la stessa fosse determinata o quantomeno determinabile.
In tal senso si è espressamente pronunciata la Suprema Corte con le sentenze n. 870 del 18/1/2006 e n.
11772 del 6/8/2002.
In un contesto nel quale era carente una disciplina legale dell'istituto, parte della giurisprudenza aveva perfino sposato la testi della nullità radicale della commissione in ragione della mancanza di causa mentre altre pronunce, pur ammettendo la teorica legittimità della clausola, esigeva che la clausola stessa, per essere valida, dovesse risultare determinata o determinabile, ed, a tal fine, richiedeva che nel contratto fossero previsti quanto meno la percentuale della commissione, i criteri di calcolo, la periodicità di tale calcolo.
Così anche la giurisprudenza di merito che, con riguardo alle pattuizioni anteriori al 2011, ha chiarito che “In astratto la commissione di massimo scoperto ha una sua giustificazione causale, avendo una funzione compensativa del costo che la banca sopporta per il rischio del totale utilizzo del credito accordato al cliente, onde non sussiste alcuna nullità della pattuizione;
in concreto, la cms deve essere frutto di specifica pattuizione, con indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo, in modo da consentire al cliente di comprenderne la reale entità e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca” , confermata, infine, dalla giurisprudenza di legittimità per cui “ la commissione di massimo scoperto, applicata fino all'entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, art.
2- bis, deve ritenersi in tesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il TEGM - dal 1997 al dicembre del
2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario, dato atto che ciò è avvenuto solo dal 1 gennaio 2010, nelle rilevazioni trimestrali del TEGM” (cfr. Cass. Civ. sez. I, 22/06/2016, n. 12965).
Per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 2 bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2, la commissione di massimo scoperto va riconosciuta soltanto in presenza delle condizioni indicate dalla pagina 15 di 20 norma, dovendo altrimenti essere considerata nulla e disapplicata (art. 2 bis: 1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido).
Inoltre, il quarto comma dell'art. 117 TUB impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere richiesto dalla banca, disposizione questa sicuramente riferibile anche alla CMS.
Analizzando i contratti allegati si nota come il contratto in c/c del 25.5.01 riporta la dicitura “CMS
01,875 per mille, assoluta” senza alcuna definizione esplicativa contenuta all'interno del testo contrattuale che dia conto del metodo di calcolo e della base di calcolo applicata per la sua quantificazione, menzionandosene soltanto la misura percentuale;
stessa cosa può dirsi circa il contratto conto anticipi del 30.09.2008 che riporta la sola mera dicitura “CMS 0,1250 % ”.
E' evidente come siffatta previsione contrasta con il principio di determinatezza e specificità che consente al correntista di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca.
Le conclusioni raggiunte trovano ampia conferma nella giurisprudenza di legittimità che ha espressamente affermato: “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (cfr. Cass. ord. n. 19825 del 20/06/2022).
A riguardo questo Tribunale rileva che assurge a principio di diritto consolidato quello per cui detta commissione costituisce la remunerazione dell'istituto di credito per il costo sostenuto per la messa a disposizione di una certa somma in favore del correntista a prescindere dalla concreta utilizzazione, con conseguente indisponibilità per la banca della somma concessa (cfr. Cass. sent. n. 870 del 18/1/2006).
Risulta tuttavia altresì consolidato il principio per cui la relativa previsione negoziale è valida ex artt.
1346 e 1418 c.c. solo allorché sia determinato l'ammontare di quanto dovuto per il relativo servizio mediante l'indicazione non solo del valore percentuale da applicare, bensì anche la previsione del criterio di calcolo, rendendo cioè determinabile il concreto criterio di computo della commissione e lo specifico impatto sui saldi di chiusura periodica del conto corrente bancario.
Come sopra già rilevato le condizioni pattuite si limitano a prevedere la percentuale della commissione da applicare, ma nulla invece dicono sul criterio di calcolo da adoperare in concreto, e come tali si reputano nulle.
Logica conseguenza della loro invalidità è quella di epurare dal conteggio finale del saldo dovuto le spese addebitate a tale titolo, in quanto derivanti da clausole nulle.
pagina 16 di 20 A tal proposito giova però osservare che parte creditrice ha omesso di allegare al fascicolo telematico gli estratti conto relativi ai contratti di conto corrente e anticipi, per cui ha agito in via monitoria, limitandosi a produrre i soli estratti di salda conto ex art. 50 TUB.
Va a questo punto dato conto dell'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito che ammette la sufficienza dell'estratto di saldaconto ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, richiedendosi, in ogni caso, in fase di opposizione, la produzione degli estratti conto completi attestanti l'operatività del rapporto di conto corrente, poiché infatti in sede di giudizio di opposizione l'indagine del Tribunale non è limitata alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto ma si estende al complessivo accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione facendo all'uopo riferimento a tutti gli elementi conoscitivi apportati dalle parti e così per tutte: “In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca.
Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente” (Cassazione civile, sez. III, 19/10/2016, n. 21092, Cass. 9695 del 3.5.2011, Cassazione civile, sez. I, 20 agosto 2003, n.
12233).
Ed ancora: “ La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca
(o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di
pagina 17 di 20 quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (Sez. 1 -
, Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018 (Rv. 649121 - 01).
Sarebbe stato dunque onere della cessionaria del credito produrre la serie integrale degli estratti Pt_1
conto relativi al conto corrente di corrispondenza nonché degli altri contratti di apertura credito e anticipi, dalla loro apertura fino al passaggio a sofferenza, al fine di provarne dell'andamento complessivo.
La rilevata omissione documentale impedisce di reputare assolto l'onere probatorio gravante sul cessionario del credito, non consentendo di ricostruire le effettive poste dovute. Parte_1
Le eccezioni del fideiussore infatti non attengono ai movimenti contabili registrati nell'estratto di salda conto ex art. 50 tub bensì a clausole contrattuali che si pongono 'a monte' e dalle quali discende 'a valle' la contabilità stessa che risente necessariamente del vizio originario, ragione per la quale vale richiamare la pronuncia della Suprema Corte n. 12818/2024 “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nella valutazione dell'idoneità probatoria dell'estratto, aveva rilevato la genericità delle obiezioni mosse dai fideiussori e la presenza di una valida clausola contrattuale con la quale il cliente aveva riconosciuto ai libri e alle altre scritture contabili della banca il valore di piena prova, nei suoi confronti, del debito garantito)”. (Cass. 12818/2024).
Nella specie come già indicato, le contestazioni del convenuto attengono non alle scritture contabili della banca o cessionaria bensì alle nullità delle clausole contrattuali che le hanno prodotte.
Deve pertanto concludersi che l'estratto di salda conto è incontestabile dal lato delle operazioni contabilizzate in conto corrente, ma non permette di depurare la contabilità dalle poste generate dalle clausole delle quali è stata accertata la nullità essendo un saldo meramente riassuntivo.
Imprescindibile sarebbe stata la produzione degli estratti conto, anche nella versione non integrale, posta nel caso di specie la possibilità di utilizzare la tecnica del c.d saldo zero in caso di saldo a debito per il cliente del primo estratto disponibile.
In assenza di tale documentazione la domanda va integralmente respinta.
A nulla possono valere le considerazioni dell'attrice in merito al riconoscimento di debito effettuato in data 20.7.2012 dal debitore principale, ON SH s.r.l., in favore della Banca RE di AN,
pagina 18 di 20 per un importo complessivo di euro 461.107,81 (atto a rogito del Notaio Dott. in Persona_2
Grottammare rep. n. 33.730 racc. n. 12.233, doc. 18 fascicolo monitorio).
In disparte il dato che il riconoscimento in questione è antecedente al deteriorarsi dei rapporti tra debitore principale e creditore -precede la dichiarazione di fallimento della ON SH RL del
24.4.2013- e dunque affatto aggiornato nel quantum rispetto alle pretese creditorie azionate, vale qui in ogni caso osservare che la fattispecie della ricognizione del debito opera in modo tale da ribaltare l'onere probatorio, sollevando la creditrice dall'obbligo di provare il rapporto fondamentale, ma non impedisce al debitore di fornire prova della nullità affliggente i rapporti contrattuali sottostanti la dichiarazione: “La ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto”. (Cass. sez.3 Ordinanza n. 31818 del 10/12/2024).
A ciò si aggiunga che un'eventuale rinuncia ad eccepire nullità che inficiano il rapporto sottostante la ricognizione di debito sarebbe priva di valore non rientrando nel potere dispositivo delle parti “Non può ammettersi una rinuncia a far valere la nullità negoziale, in quanto l'effetto invalidante assoluto deriva direttamente dalla legge e non è disponibile dai privati” ( Cassazione civile sez. II, 18/10/2018,
n.26168).
Tracciate tali coordinate e considerato che a norma dell'art. 1945 c.c. il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale ed a maggior ragione le nullità afferenti al contratto (Cass.Sez. 1 - , Ordinanza n. 31653 del 04/12/2019), le eccezioni formulate dal fideiussore e relative alla invalidità delle clausole che hanno previsto la CSM nei due contratti sopra esaminati, hanno attitudine a paralizzare la pretesa creditoria per la ragione già esplicata.
Part La nullità delle predette clausole contrattuali relative alla ha informato la contabilità tra il cliente e la banca originaria creditrice e l'assenza degli estratti conto, sia in versione integrale sia parziale, impedisce di epurare le poste generate dalle clausole delle quali è stata accertata la nullità.
In assenza di tale documentazione la domanda va integralmente respinta.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, determinata in applicazione di un valore compreso tra i parametri minimi e medi previsti dal D.M. n. 55/2014, per come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, relativi al valore della domanda (scaglione
€260.001 – 520.000) ed in ragione delle fasi effettivamente svolte con esclusione di quella istruttoria.
Posto che la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno ha rimesso a questo giudice la determinazione pagina 19 di 20 delle spese di lite del precedente giudizio e considerata l'identità delle fasi di studio ed introduttiva con il presente giudizio, tali voci debbono essere escluse, residuando dovuta la sola fase di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g. 567/2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) rigetta la domanda proposta da (Codice Fiscale e di Partita Iva n. Parte_1
) e per essa, (Codice Fiscale, Partita Iva e iscrizione P.IVA_1 Controparte_1
al Registro delle Imprese di Milano al n. ), rappresentata da P.IVA_2 [...]
(Codice Fiscale e Partita IVA;
Controparte_2 P.IVA_3
2) condanna (Codice Fiscale e di Partita Iva n. ) e per essa, Parte_1 P.IVA_1
(Codice Fiscale, Partita Iva e iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_1
di Milano al n. ), rappresentata da (Codice Fiscale e P.IVA_2 Controparte_2
Partita IVA alla refusione, in favore di (C.F. P.IVA_3 Controparte_3
) delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 22.458,00 per C.F._1
compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in AN il 12.3.2025
Il Giudice
Francesca Perlini
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Perlini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 567 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
La iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. , con il Parte_1 P.IVA_1
medesimo numero di Codice Fiscale e di Partita Iva, e per essa, Controparte_1
(Codice Fiscale, Partita Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. ) , P.IVA_2
rappresentata da (Codice Fiscale e Partita IVA , Controparte_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti ALDO BISSI e MONICA GIACOMETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Via Pietro Colletta in virtù di procura in calce all'atto di riassunzione,
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. ) rapp.to e difeso dall'Avv. Sergio Controparte_3 C.F._1
GABRIELLI e con lo stesso elett.te dom.to tramite e secondo PEC all'indirizzo Pec:
giusta procura speciale ex art. 83 cpc allegata e congiunta all'atto Email_1
di costituzione e risposta in riassunzione;
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: cessione del credito, contratto di fideiussione;
CONCLUSIONI: come precisate dell'udienza a trattazione scritta del 05.11.24; -
-per l'attore: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
pagina 1 di 20 1) Condannare il sig. al pagamento in favore di della somma di Controparte_3 Parte_1
Euro 386.005,94 oltre ad interessi dal 19.07.2018 sino al saldo, oltre successive occorse ed occorrende;
2) Pronunziare ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c., ordinando al sig. il CP_3
pagamento in favore di della somma di Euro 386.005,94, oltre ad interessi dal Parte_1
19.07.2018 sino al saldo, oltre successive occorse ed occorrende;
3) Con vittoria di spese e competenze”.
- per il convenuto: “Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutte le ragioni sopra esposte
I)- In via preliminare: Voglia accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 186 ter cpc e rigettare la relativa richiesta di condanna provvisoriamente esecutiva per mancanza dei requisiti della liquidità e certezza del credito in relazione al contratto di conto corrente menzionati nel ricorso monitorio e nella citazione e comunque per mancata determinazione degli interessi ultra legali applicati in concreto e per mancata indicazione del periodo di riferimento degli interessi e dei tassi ed altri elementi passivi applicati, oltre che per mancanza di idonea prova scritta del credito e per invalidità della dichiarazione unilaterale non contenente gli elementi intrinseci di estratto conto di cui all'art.50 del Tub.
II)- In via preliminare ed in rito: voglia accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente procedimento per mancato esperimento della mediazione che è obbligatoria in materia di contratti bancati.
Voglia accertare e dichiarare la nullità dell'atto di riassunzione, dell'atto di costituzione della opposta nel giudizio di opposizione e per quanto possa occorrere anche del decreto ingiuntivo seppure già revocato dal precedente Giudice, per difetto di legitimatio ad processum, per carenza di potere della rappresentante della procuratrice speciale di assumere la decisione unipersonale di promuovere
l'azione giudiziaria e per carenza di potere della rappresentante della procuratrice speciale di attribuire a se stessa il potere di proporre l'azione, nonché per mancata attribuzione alla rappresentante della procuratrice speciale del potere di rappresentanza sostanziale che rende invalida
l'attribuzione del solo potere di rappresentanza processuale.
III)- In via principale e nel merito:
a)- Voglia accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della per difetto di Parte_1
prova della cessione del credito in relazione ai rapporti intercorsi tra la debitrice principale ON
SH RL e la Banca RE di AN e conseguentemente voglia rigettare la domanda attorea poiché proposta da società che non è titolare del preteso credito per il quale era stato a suo tempo richiesto il decreto ingiuntivo revocato.
pagina 2 di 20 b)- Voglia rigettare la domanda avversaria accertando e dichiarando la estinzione dell'obbligazione fideiussoria ex art. 1957 comma 1 cod.civ. per omessa proposizione nel termine di sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni e comunque dalla data di fallimento, di istanze contro la debitrice principale per salvaguardare i diritti di credito nei confronti del fideiussore e/o la scadenza della obbligazione fideiussoria anche ex art.1956 cod.civ.
In ogni caso voglia accertare e dichiarare la prescrizione del credito e dell'azione nei confronti del fideiussore con riferimento ai crediti scaduti nel decennio antecedente alla proposizione del ricorso monitorio.
c)- Voglia accertare e dichiarare la nullità totale della fideiussione attribuita all'opponente per nullità dei suoi articoli 2-6-8 per violazione dell'art.2 L.n.287/1990 e conseguentemente voglia rigettare la domanda avversaria.
Voglia in via subordinata accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione per nullità dei suoi articoli 2-6-8 per violazione dell'art.2 L.n.287/1990, e la nullità ex art.33 e 36 del codice del consumo dell'art.6 della fideiussione e la conseguente decadenza ex art.1957 c.c. della opposta dal diritto di essere garantita dal fideiussore per l'adempimento dell'obbligazione principale, rigettando conseguentemente la domdana avversaria.
d)- Voglia accertare e dichiarare la invalidità e nullità del contratto di conto corrente e/o dei contratti di apertura di credito menzionati nel ricorso monitorio e nella citazione e/o delle clausole di tali contratti relative agli interessi passivi e spese per superamento del tasso soglia in conseguenza dei costi complessivamente posti a carico della debitrice principale ON SH RL, e pertanto voglia accertare e dichiarare la illegittimità e non debenza da parte dell'opponente delle somme pagate dalla
ON SH RL sino alla data del fallimento a titolo di interessi passivi, moratori, e commissioni di ogni genere e spese di gestione conto, e voglia disporre la compensazione giudiziale, delle stesse nella misura che risulterà dovuta e Voglia accertare e dichiarare non dovute, perchè mai validamente pattuite e dunque indebite, le somme corrisposte dalla società debitrice principale alla banca dante causa della società opposta per tutti i titoli relativi alle superiori richieste, e voglia disporre la compensazione giudiziale di tali somme con quanto risultasse eventualmente dovuto alla opposta.
Voglia altresì dichiarare la nullità ex art.1815 c.c. delle clausole contrattuali relative agli interessi compensativi e moratori.
Voglia comunque rigettare la domanda avversaria nonché accertare e dichiarare che la società opponente non deve le somme richieste con il ricorso monitorio e con la citazione.
pagina 3 di 20 e)- Voglia accertare e dichiarare la nullità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito ai sensi dell'art.117 TUB e 1346 c.c. e la nullità per indeterminatezza del tasso di interesse rispetto al canone di certezza previsto dall'art.1284 c.c.
Voglia altresì accertare e dichiarare la illegittima applicazione e richiesta di interessi anatocististi.
Conseguentemente voglia rigettare anche per queste ragioni la domanda avversaria.
f)- In estremo subordine, voglia rideterminare il saldo effettivo del rapporto di conto corrente in oggetto al momento del fallimento del debitore principale ed alla data di notifica della citazione e riliquidando lo stesso, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni anche occulte e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni.
In subordine, nella non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse il rapporto di conto corrente e quelli di apertura di credito intercorsi regolati da condizioni contrattualmente determinate, applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B.
In conseguenza di quanto sopra, all'esito della Ctu che si chiede venga disposta al riguardo, voglia disporre la compensazione giudiziale delle somme incassate sine titulo e comunque addebitate in eccesso per tutti i titoli sopra dedotti, con le somme che risultassero dovute alla odierna attrice Pt_1
oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo nella misura che risulterà accertata dal Tribunale.
g)- Voglia ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di conto corrente bancario ed a tutti i rapporti bancari posti dalla banca dante causa della opposta e richiesti col ricorso monitorio e con la citazione, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società senza pattuizione sottoscritta dalla società e senza alcuna preventiva comunicazione.
h)- Voglia ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di conto corrente ed a tutti i contratti e rapporti intrattenuti dalla debitrice principale con la banca opposta e comunque di quelli posti a base del ricorso monitorio e della successiva citazione in riassunzione, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alla società e quindi al fideiussore.
l)- Voglia ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perchè prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto
pagina 4 di 20 calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente e di tutti i rapporti intercorsi tra la
[...]
e la banca e comunque di tutti i rapporti bancari posti a base del ricorso monitorio e del CP_4
successivo atto di riassunzione, in aggiunta agli interessi passivi.
m)- Voglia ritenere e dichiarare non dovute, perchè mai pattuite e dunque indebite, le somme corrisposte dalla società alla banca per tutti i titoli relativi alle superiori richieste. Controparte_4
n)- Voglia in ogni caso rigettare ogni domanda avversaria per tutte le ragioni esposte nel presente atto
e nell'originario atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
o)- Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente procedimento ed anche di quelli maturati nella fase dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno conclusasi con la revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del Giudice che lo ha emesso”.
Antefatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione e per essa rappresentata da Parte_1 Controparte_1
, ha riassunto il giudizio presso l'intestato ufficio giudiziario a seguito di Controparte_2
sentenza dichiarativa di incompetenza territoriale n. 806/2021 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno con la quale veniva revocato il decreto ingiuntivo n. 27/2021 perché emesso da ufficio giudiziario incompetente.
La società, qui attrice in riassunzione, aveva infatti ottenuto dal Tribunale di Ascoli Piceno il citato decreto ingiuntivo in danno di , fideiussore della ON SH RL (dichiarata Controparte_3 fallita il 24.4.2013), al quale era stata proposta opposizione dall'ingiunto sollevando eccezione CP_3
di incompetenza territoriale del Tribunale di Ascoli Piceno in favore di quello di AN (foro esclusivo).
L'attrice in riassunzione domanda la condanna di al pagamento della somma di Controparte_3
euro 386.005,94, per essersi costituito fideiussore della società NL AS RL fino alla concorrenza di euro 795.000,00 con contratto sottoscritto in data 16.7.2009 (doc. 7 fasc. monitorio).
Il diritto dell'attrice trae origine dalla cessione di crediti in blocco e pro soluto effettuata in data
20.07.2018 -ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999
n. 130 e dall'art. 58 del D.P.R. 1 settembre 1993 n. 38- da (cui era stata fusa per Controparte_5
incorporazione la con atto del 02.02.2017, doc.8 fasc. monitorio) a Controparte_6
ed il cui avviso di cessione risulta pubblicato in G.U. del 26.07.2018 (doc. 9 Parte_1
monitorio).
I rapporti ceduti, originariamente in capo a , sono i seguenti: Controparte_6
1) Contratto di conto corrente n. 6928 aperto dalla società ON SH RL presso la Banca
RE di AN (doc. n. 1)
pagina 5 di 20 2) Apertura di credito in conto corrente a decorrere dal 30.9.2008 (doc. n. 2)
3) Apertura di credito in conto corrente del 24.9.2010 (doc. n. 3)
4) Apertura di credito in conto corrente con concessione di linea di credito promiscua del
26.10.2010 (doc. n. 4)
5) Apertura di credito in conto corrente con anticipi all'importazione del 8.11.2010 (doc. n. 5)
6) Apertura di credito in conto corrente con anticipi all'importazione e linea di credito promiscua con scadenza al 30.11.2012 (doc.6),
e risultano così identificati:
- c/anticipi euro Rapp. 30-6474-10741;
- c/c ordinari Rapp. 1-6474-10743;
- insoluti Rapp. 210-6474-6928;
- c/c ordinari Rapp. 1-6474-6928.
A conforto della domanda allega tutti i contratti sottoscritti dalla società (conto corrente e Pt_1
aperture di credito in conto corrente sottoscritte tempo per tempo - docc. 1 - 6 fasc. monitorio), gli estratti di salda conto ex art. 50 TUB di ogni rapporto (docc. 13 – 16 fasc. monitorio), atto di riconoscimento di debito da parte di ON SH RL con cui la società, dichiaratasi debitrice della
Banca RE di AN della somma di euro 461.107,81, ha autorizzato la Banca predetta ad iscrivere ipoteca volontaria per euro 462.000,00 (cfr. doc. n. 18 della . Il riconoscimento di Pt_1
debito fa riferimento a n. 5 RI.BA scadute (ultima in settembre 2011 per euro 96.101,50), al saldo debitore di conto corrente alla data del 18.7.2012 per euro 98.357,49, a linea di credito promiscua euro
166.836,00, ad assegno impagato per euro 2.576,82, ad apertura di credito import al luglio 2012 per euro 97.236,00, rapporti tutti regolati nel conto corrente n. 6928.
Si è costituito il convenuto formulando una serie di eccezioni, che qui di Controparte_3
seguito si sintetizzano:
1-carenza del potere della rappresentante di proporre l'azione giudiziaria: il convenuto contesta che la
, in quanto rappresentante della (a sua volta Controparte_2 Controparte_1 procuratrice speciale di , avesse il potere di promuovere l'odierna azione giudiziaria. Parte_1
2- difetto di prova della cessione del credito in favore di Parte_1
3- inidoneità dei documenti prodotti a fondare la richiesta di pagamento: gli estratti salda conto ex art. 50 TUB non costituiscono prova idonea del credito in assenza degli estratti conto relativi alla posizione debitoria.
4- invalidità che attengono ai rapporti negoziali intrattenuti con la banca dal debitore principale: nullità dei contratti per vizio di forma (mancata consegna di copia dei contratti), assenza di pattuizione scritta pagina 6 di 20 dei tassi di interesse, di quelli ultralegali e loro indeterminatezza, modifica sfavorevole ed unilaterale delle condizioni economiche ad opera della Banca, applicazione di tassi usurari, anatocismo, nullità delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto per indeterminatezza,
5- estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c. e scadenza della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1956 c.c.: rileva il convenuto che a seguito del fallimento della società garantita (ON SH
RL) l'obbligazione del debitore principale doveva intendersi scaduta e la Banca avrebbe dovuto proporre azione per il recupero del credito, cosa che non ha fatto. Rileva altresì nullità di talune clausole della fideiussione per asserita violazione di vietate intese antitrust.
Chiede il rigetto della domanda.
All'udienza del 05.11.2024, precisate le conclusioni a causa istruita documentalmente, il giudizio veniva trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono, dovendosi tuttavia preliminarmente affrontare le questioni afferenti l'eccepito difetto di legittimazione attiva e di titolarità sostanziale del diritto di credito di nonché il difetto di legittimazione Parte_1
processuale di . Controparte_2
- Sulla carenza di legittimazione attiva di o, più precisamente, sulla carenza Parte_1
di titolarità sostanziale del credito.
Parte convenuta formula, in realtà, una duplice eccezione: al difetto di legittimazione ad agire - quale eccezione preliminare di rito che si appunta sull' assenza di una condizione dell'azione - si affianca il riferimento all' assenza di titolarità del credito, eccezione di merito, volta ad evidenziare sotto il profilo sostanziale l'insussistenza del credito nella sfera giuridica della attrice . Parte_1
I due aspetti, a ben vedere, sono differenziati, come evidenziato altresì dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite, “emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi.” (Cass. civ., Sez. Un., 16/02/2016, n.2951)
Nondimeno, la statuizione di rigetto sull'eccezione di titolarità sostanziale assorbe quella in rito, come si dirà.
Sul punto, va osservato che la più recente giurisprudenza di legittimità si attesta nel distinguere tra la contestazione afferente alla mera inclusione dello specifico credito controverso tra quelli oggetto di cessione e la contestazione afferente, in radice, all'inesistenza del contratto di cessione (cfr. Cass., 22
pagina 7 di 20 giugno 2023, n. 17944, in motivazione par. 1.2, e da ultimo Cass. 12818/2024). Segnatamente, la S.C. ha chiarito che:
- qualora sia negata la sola inclusione del credito tra quelli ceduti, senza contestazione sull'esistenza del contratto di cessione, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
- qualora, invece, sia negata in radice l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo deve essere provato dal cessionario, fermo restando che l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può essere valutato dal giudice come indizio probante la cessione, unitamente ad altri elementi, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (il che, ad avviso della S.C., può avvenire, esemplificativamente, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione).
Ancora più nel dettaglio ha poi precisato che: “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non e', di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B..
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e
pagina 8 di 20 consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto,
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione)” (Cass., 22 giugno 2023, n. 17944).
Per quanto qui interessa la contestazione di riguarda nella sostanza l'inclusione Controparte_3
dei crediti tra quelli oggetto di cessione.
A ben vedere la copia della Gazzetta Ufficiale del 26.7.2018 prodotta dalla (cfr. doc. n. 9 fasc. Pt_1
monitorio) a pag. 25 indica la cessione dei crediti in blocco da a e reca CP_5 Parte_1
l'individuazione dei crediti oggetto della cessione, indicati in tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_7
derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017, i cui debitori sono stati classificati a sofferenza.
Inoltre nel documento si dà atto che i crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione ed individuati in apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto debitore ceduto e il codice identificativo linea ceduta (con indicazione della categoria del rapporto, filiale e numero rapporto) e che tale lista è depositata presso il
Notaio , avente sede in Gambara (Distretto Notarile di Brescia), con atto in data 23 Persona_1
luglio 2018 n. 5996 di Repertorio – n. 3764 di Raccolta e pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della pagina 9 di 20 Legge 130, sul seguente sito internet https://www.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-Banca.aspx fino alla loro estinzione.
In allegato alla comparsa di riassunzione risulta anche depositata la lista dei rapporti ceduti con codice identificativo identico a quello indicato in atti dall'attore ed alla pag. 79 dell'elenco è possibile rilevare i codici identificativi del cliente ON SH RL ( ), della filiale (6474) e dei rapporti P.IVA_4
(nn. 6928, 6928, 10741 e 10743), esattamente corrispondenti a quelli indicati nella lettera di messa in mora (all.17 fasc. monitorio) e negli estratti di salda conto (all.13-16 monitorio).
Applicando i principi su richiamati al caso di specie, si ha che, come risulta dal tenore dell'avviso di cessione in G.U., il credito vantato nei confronti della ON SH RL (derivante dai rapporti indicati) era chiaramente identificabile, sia perché rientrante nelle categorie indicate, sia perché era stato segnalato a sofferenza prima dell'anno 2017 (lettera messa in mora del 27.8.2013), sia perché la lista dei rapporti ceduti era stata pubblicata sul sito internet della come segnalato in G.U e CP_5
dunque chiaramente fruibile.
L'eccezione è infondata e va respinta.
- Sul difetto di legittimazione processuale di Controparte_2
Contesta il convenuto che possa godere del potere di stare in giudizio in Controparte_2
rappresentanza di per asserito difetto di rappresentanza sostanziale. Controparte_1
L'eccezione non ha pregio posto che agli atti risulta la procura conferita da a favore di Parte_1
con il conferimento dei poteri di cui all'art. 77 cpc (doc. n. 10 fasc. Controparte_1
monitorio), che prevede anche il diritto del rappresentante di subdelega;
altresì risulta depositata la procura notarile (all.11 fasc, monitorio) conferita da a Controparte_1 Controparte_2
da cui è possibile rilevare la sussistenza dei poteri rappresentativi conferiti a norma
[...] dell'art.77 cpc (si veda sul punto Cass. civ. n. 10438/2021).
Anche tale eccezione deve essere rigettata.
-nel merito
In virtù del principio della “ragione più liquida”, ricavabile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata. Tale principio, rispondendo ad esigenze di economia processuale, si sostituisce alla regola posta dall'art. 276 c.p.c. relativa all'ordine delle questioni da trattare.
In disparte quindi le eccezioni sollevate dall'opponente con riguardo al contratto di fideiussione, giova preliminarmente porre il focus direttamente sul rapporto obbligatorio che lega il debitore principale alla cessionaria del credito, per le rilevate criticità che esso rappresenta, criticità che in sé sono in grado di consumare la questione agitata tra le parti, come più diffusamente spiegato infra.
pagina 10 di 20 Come dianzi esposto nella parte in fatto, i contratti stipulati tra le parti sono molteplici e devono essere analizzati partitamente a seguito delle eccezioni sollevate dal fideiussore.
Da premettere che talune delle eccezioni formulate non colgono nel segno, o perché estremamente generiche o perché contrastanti con quanto emerge ex actis dall'analisi della documentazione contrattuale.
Parte convenuta invoca la nullità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito per cui è giudizio per mancata consegna di esemplare del documento al correntista.
Al riguardo occorre innanzitutto dare atto del principio di diritto che governa la subiecta materia, impartito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sentenza 16.01.2018 n. 898) in materia di intermediazione finanziaria, ma con considerazioni in toto estensibili ai contratti bancari disciplinati dall'art. 117 T.U.B.: "Il vincolo di forma imposto dal legislatore (tra l'altro composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativa, anche la consegna del documento contrattuale), nell'ambito di quel che è stato definito come neoformalismo o formalismo negoziale, va inteso infatti secondo quella che è la funzione propria della norma e non automaticamente richiamando la disciplina generale sulla nullità."
Le S.U. hanno quindi, con l'espressione "composito" nella definizione del vincolo formale, trasferito all'interno della nozione della forma di cui all'art. 117 del Tub anche la consegna della copia del contratto al cliente.
La pronuncia in questione ha in proposito chiarito che -posta la natura di nullità cd. “di protezione” della invalidità prevista dalla normativa di settore- il requisito della forma di cui all'art. 1325 n. 4 c.c. va inteso nella specie non già in senso strutturale, bensì funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa di riferimento.
Ed infatti in tale ambito la forma, lungi dall'essere un mero requisito strutturale, costituisce piuttosto il veicolo di una completa informazione dell'investitore in relazione al contenuto ed all'oggetto del contratto: "Si coglie quindi la chiara finalità della previsione della nullità, volta ad assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione, ed altro come specificamente indicato, considerandosi che è l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto, che è proprio dello specifico settore del mercato finanziario."
pagina 11 di 20 La verifica nel corso del rapporto della regolarità nella estrinsecazione dei rapporti è presidiata appunto dalla consegna di copia del contratto al cliente.
Le S.U. hanno così seguito la tesi della forma informativa propria dei contratti di investimento (e nel caso di specie) bancari volta al superamento delle c.d "asimmetrie informative" (cfr. Cassazione n.
7896/20).
Il principio sancito dalle Sezioni Unite appare chiaro nella congiunzione "e" che lega gli obblighi di redazione per iscritto e consegna di copia ai fini del rispetto del requisito di forma: "Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti", e proprio in ragione di tale chiarezza del decisum questo Tribunale non condivide il recente e diverso assunto di cui alla pronuncia della Sezione I della
Suprema Corte n.18230/2024, che ha distinto la veste formale del contratto dal dovere di consegna.
Date queste preliminari e necessarie premesse e venendo al caso concreto portato all'attenzione di questo giudice, occorre rilevare come con riguardo al contratto di conto corrente del 25.5.2001 (doc.1 fasc. monitorio) il motivo di censura si appalesa oggettivamente infondato alla luce delle produzioni documentali in atti, ove si rileva la firma del correntista, ON SH RL, per presa consegna di copia del contratto (firmato da , amministratore unico). Controparte_3
Per quanto attiene agli altri contratti, ove non compare identica dicitura di presa consegna, valgano le seguenti osservazioni.
Come illustrato in premessa trattando della 'procedimentalizzazione' della forma nel contratto bancario delineata dalla pronuncia delle S.U. n. 898/2018, da intendersi nel senso di comprendere nella cd. forma composita anche la consegna di un esemplare del contratto al cliente, il fatto-consegna è espressione di un facere, di un comportamento della banca che, se contestato, deve essere provato.
Ebbene deve ritenersi che unico soggetto abilitato a contestare il fatto storico in questione (la consegna) non possa che essere il destinatario stesso a cui beneficio è posto il precetto normativo, il correntista cliente a cui tutela è rivolta la nullità di protezione, e non di certo un terzo, come nel caso specifico il fideiussore, che non è destinatario di quel facere.
A nulla peraltro vale il fatto che la medesima persona, , sia nel contempo Controparte_3 fideiussore e legale rappresentante della ON SH RL, soggetto giuridico quest'ultimo che è e resta distinto e unico destinatario del fatto-consegna della copia del contratto.
pagina 12 di 20 Altresì vale rilevare come la società debitrice avrebbe ben potuto intervenire in giudizio ed eccepire, essa sì, il fatto storico della mancata consegna di copia dei contratti, avendovi interesse, individuabile nella riduzione del proprio debito per un'eventuale azione di regresso del fideiussore una volta tornata in bonis.
L'eccezione è da reputarsi infondata.
Quanto alla censura concernente l'esercizio dello ius variandi la stessa risulta inficiata da carenze in punto di allegazione, non essendo concretamente specificato a quali modifiche contrattuali venga fatto riferimento.
Lo ius variandi costituisce, come noto, una facoltà esercitabile a valle di una preventiva pattuizione delle condizioni contrattuali, rispettosa dei requisiti formali prescritti dalla legge sulla trasparenza bancaria.
Tale facoltà presuppone, anche concettualmente, la stipulazione di un contratto contenente l'indicazione delle condizioni economiche applicabili al rapporto, in assenza della quale non può ritenersi validamente operante il meccanismo di modifica unilaterale previsto dall'art. 118 T.U.B.
Posta, quindi, la regolarità, a monte, della previsione di tale facoltà in capo alla banca, si osserva come parte opponente non abbia in alcun modo allegato ed indicato quali sarebbero state le specifiche proposte di modifica in peius da ritenersi illegittime né il motivo della ritenuta illegittimità, tanto più che agli atti non risultano neppure gli estratti conto per poter avere informazione a riguardo.
In ordine, poi, alle censure in punto di capitalizzazione trimestrale degli interessi si osserva come le stesse si appalesino infondate alla luce delle risultanze documentali in atti.
Dalla modulistica contrattuale si evince come il contratto di conto corrente per cui è causa, unico sul quale è possibile indicare i tassi creditori essendo gli altri contratti di apertura di credito e conto anticipi
(e per loro natura e funzione indicanti soltanto interessi debitori), è stato stipulato successivamente all'entrata a regime della nuova disciplina dell'anatocismo bancario (D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, recante disposizioni integrative e correttive del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
e prevede la pari reciprocità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.
Ed infatti dall'esame della relativa modulistica contrattuale (cfr. doc. 1 a corredo del ricorso monitorio) si riscontra l'espressa previsione che i rapporti di dare-avere debbano essere chiusi con identica periodicità trimestrale e siano produttivi di interessi, attivi o passivi con capitalizzazione trimestrale:
TAN creditore 2,250 % , TAE creditore 2,269 %.
La disciplina negoziale che ne risulta è pertanto pienamente rispettosa del principio della pari periodicità di cui agli artt. 120, comma 2, T.U.B. e 2 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, siccome interpretato dalla recente pronuncia di Cass. Sez. 1, n. 18664/2023 che evidenzia la necessità della pagina 13 di 20 espressa indicazione del tasso annuo effettivo dell'interesse creditore, in misura maggiore rispetto a quello nominale: “In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo”.
Ciò posto, anche le doglianze concernenti la sostanziale carenza di effettiva reciprocità risultano infondate.
Parimenti infondate risultano le censure riguardanti l'indeterminatezza dei tassi di interesse e la non pattuizione scritta degli interessi ultralegali, posto che tutti i contratti, sia il contratto di conto corrente che i contratti di apertura di credito in contestazione, recano espressa pattuizione scritta degli interessi applicati, sia intra fido sia oltre fido (docc.
1-6 fasc. monitorio).
In ordine, poi, alle doglianze in tema di usura le stesse risultano formulate in maniera del tutto generica, tanto da non poter essere prese in alcuna considerazione dal giudicante.
Sul punto giova ricordare che la S.C. ha precisato che la contestazione in tema di usura deve essere specifica ed analitica, non potendosi genericamente riferire all'indicazione del tasso di interesse, essendo necessario indicare la pattuizione originaria e le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, diversamente, la genericità della tesi della parte non consente di ritenere pacifica l'esistenza della usurarietà, risolvendosi nella sollecitazione allo svolgimento di una CTU esplorativa (Cass. ord. n.
2311/2018).
Al contrario merita accoglimento la censura riguardante la invalidità delle clausole che prevedono la
Part commissione di massimo scoperto apposta sia al contratto di c/c 6928 del 25.5.2001 (doc. 1 fasc. monitorio) sia al contratto conto di apertura di credito regolato in c/c del 30.09.2008 (doc. 2 fasc. monitorio) per le ragioni di seguito esposte.
Occorre rilevare che con la generica dizione di commissione di massimo scoperto, le banche, prima delle modifiche normative del 2009 (art. 2 bis DL n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009 e DL n.78/2009 conv. in L. n. 102/2009) e del 2012 (DL n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, DL n. 1/2012 conv. in L.
pagina 14 di 20 n. 27/2012, DL n. 29/2012 conv. in L. n. 62/2012) hanno per molti anni utilizzato diversi modelli che spaziavano dal pagamento di una somma percentuale calcolata sul fido accordato e non utilizzato
(commissione mancato utilizzo), al pagamento di una somma percentuale sull'ammontare massimo del fido utilizzato (commissione massimo scoperto), alla combinazione di entrambi i modelli, parametrando l'utilizzo od il mancato utilizzo talvolta ad una durata minima e talvolta no, e ciò con riferimento talvolta anche ai fidi di fatto, cd. scoperture o sconfinamenti di conto corrente.
In altre parole la CMS non era riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, e trattandosi di un autonomo elemento retributivo non regolato da specifiche norme di legge, era necessaria non solo una espressa pattuizione scritta, ma ai sensi dell'art. 1346 c.c. come ogni obbligazione contrattuale era necessario che la stessa fosse determinata o quantomeno determinabile.
In tal senso si è espressamente pronunciata la Suprema Corte con le sentenze n. 870 del 18/1/2006 e n.
11772 del 6/8/2002.
In un contesto nel quale era carente una disciplina legale dell'istituto, parte della giurisprudenza aveva perfino sposato la testi della nullità radicale della commissione in ragione della mancanza di causa mentre altre pronunce, pur ammettendo la teorica legittimità della clausola, esigeva che la clausola stessa, per essere valida, dovesse risultare determinata o determinabile, ed, a tal fine, richiedeva che nel contratto fossero previsti quanto meno la percentuale della commissione, i criteri di calcolo, la periodicità di tale calcolo.
Così anche la giurisprudenza di merito che, con riguardo alle pattuizioni anteriori al 2011, ha chiarito che “In astratto la commissione di massimo scoperto ha una sua giustificazione causale, avendo una funzione compensativa del costo che la banca sopporta per il rischio del totale utilizzo del credito accordato al cliente, onde non sussiste alcuna nullità della pattuizione;
in concreto, la cms deve essere frutto di specifica pattuizione, con indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo, in modo da consentire al cliente di comprenderne la reale entità e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca” , confermata, infine, dalla giurisprudenza di legittimità per cui “ la commissione di massimo scoperto, applicata fino all'entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, art.
2- bis, deve ritenersi in tesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il TEGM - dal 1997 al dicembre del
2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario, dato atto che ciò è avvenuto solo dal 1 gennaio 2010, nelle rilevazioni trimestrali del TEGM” (cfr. Cass. Civ. sez. I, 22/06/2016, n. 12965).
Per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 2 bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2, la commissione di massimo scoperto va riconosciuta soltanto in presenza delle condizioni indicate dalla pagina 15 di 20 norma, dovendo altrimenti essere considerata nulla e disapplicata (art. 2 bis: 1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido).
Inoltre, il quarto comma dell'art. 117 TUB impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere richiesto dalla banca, disposizione questa sicuramente riferibile anche alla CMS.
Analizzando i contratti allegati si nota come il contratto in c/c del 25.5.01 riporta la dicitura “CMS
01,875 per mille, assoluta” senza alcuna definizione esplicativa contenuta all'interno del testo contrattuale che dia conto del metodo di calcolo e della base di calcolo applicata per la sua quantificazione, menzionandosene soltanto la misura percentuale;
stessa cosa può dirsi circa il contratto conto anticipi del 30.09.2008 che riporta la sola mera dicitura “CMS 0,1250 % ”.
E' evidente come siffatta previsione contrasta con il principio di determinatezza e specificità che consente al correntista di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca.
Le conclusioni raggiunte trovano ampia conferma nella giurisprudenza di legittimità che ha espressamente affermato: “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (cfr. Cass. ord. n. 19825 del 20/06/2022).
A riguardo questo Tribunale rileva che assurge a principio di diritto consolidato quello per cui detta commissione costituisce la remunerazione dell'istituto di credito per il costo sostenuto per la messa a disposizione di una certa somma in favore del correntista a prescindere dalla concreta utilizzazione, con conseguente indisponibilità per la banca della somma concessa (cfr. Cass. sent. n. 870 del 18/1/2006).
Risulta tuttavia altresì consolidato il principio per cui la relativa previsione negoziale è valida ex artt.
1346 e 1418 c.c. solo allorché sia determinato l'ammontare di quanto dovuto per il relativo servizio mediante l'indicazione non solo del valore percentuale da applicare, bensì anche la previsione del criterio di calcolo, rendendo cioè determinabile il concreto criterio di computo della commissione e lo specifico impatto sui saldi di chiusura periodica del conto corrente bancario.
Come sopra già rilevato le condizioni pattuite si limitano a prevedere la percentuale della commissione da applicare, ma nulla invece dicono sul criterio di calcolo da adoperare in concreto, e come tali si reputano nulle.
Logica conseguenza della loro invalidità è quella di epurare dal conteggio finale del saldo dovuto le spese addebitate a tale titolo, in quanto derivanti da clausole nulle.
pagina 16 di 20 A tal proposito giova però osservare che parte creditrice ha omesso di allegare al fascicolo telematico gli estratti conto relativi ai contratti di conto corrente e anticipi, per cui ha agito in via monitoria, limitandosi a produrre i soli estratti di salda conto ex art. 50 TUB.
Va a questo punto dato conto dell'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito che ammette la sufficienza dell'estratto di saldaconto ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, richiedendosi, in ogni caso, in fase di opposizione, la produzione degli estratti conto completi attestanti l'operatività del rapporto di conto corrente, poiché infatti in sede di giudizio di opposizione l'indagine del Tribunale non è limitata alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto ma si estende al complessivo accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione facendo all'uopo riferimento a tutti gli elementi conoscitivi apportati dalle parti e così per tutte: “In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca.
Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente” (Cassazione civile, sez. III, 19/10/2016, n. 21092, Cass. 9695 del 3.5.2011, Cassazione civile, sez. I, 20 agosto 2003, n.
12233).
Ed ancora: “ La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca
(o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di
pagina 17 di 20 quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (Sez. 1 -
, Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018 (Rv. 649121 - 01).
Sarebbe stato dunque onere della cessionaria del credito produrre la serie integrale degli estratti Pt_1
conto relativi al conto corrente di corrispondenza nonché degli altri contratti di apertura credito e anticipi, dalla loro apertura fino al passaggio a sofferenza, al fine di provarne dell'andamento complessivo.
La rilevata omissione documentale impedisce di reputare assolto l'onere probatorio gravante sul cessionario del credito, non consentendo di ricostruire le effettive poste dovute. Parte_1
Le eccezioni del fideiussore infatti non attengono ai movimenti contabili registrati nell'estratto di salda conto ex art. 50 tub bensì a clausole contrattuali che si pongono 'a monte' e dalle quali discende 'a valle' la contabilità stessa che risente necessariamente del vizio originario, ragione per la quale vale richiamare la pronuncia della Suprema Corte n. 12818/2024 “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nella valutazione dell'idoneità probatoria dell'estratto, aveva rilevato la genericità delle obiezioni mosse dai fideiussori e la presenza di una valida clausola contrattuale con la quale il cliente aveva riconosciuto ai libri e alle altre scritture contabili della banca il valore di piena prova, nei suoi confronti, del debito garantito)”. (Cass. 12818/2024).
Nella specie come già indicato, le contestazioni del convenuto attengono non alle scritture contabili della banca o cessionaria bensì alle nullità delle clausole contrattuali che le hanno prodotte.
Deve pertanto concludersi che l'estratto di salda conto è incontestabile dal lato delle operazioni contabilizzate in conto corrente, ma non permette di depurare la contabilità dalle poste generate dalle clausole delle quali è stata accertata la nullità essendo un saldo meramente riassuntivo.
Imprescindibile sarebbe stata la produzione degli estratti conto, anche nella versione non integrale, posta nel caso di specie la possibilità di utilizzare la tecnica del c.d saldo zero in caso di saldo a debito per il cliente del primo estratto disponibile.
In assenza di tale documentazione la domanda va integralmente respinta.
A nulla possono valere le considerazioni dell'attrice in merito al riconoscimento di debito effettuato in data 20.7.2012 dal debitore principale, ON SH s.r.l., in favore della Banca RE di AN,
pagina 18 di 20 per un importo complessivo di euro 461.107,81 (atto a rogito del Notaio Dott. in Persona_2
Grottammare rep. n. 33.730 racc. n. 12.233, doc. 18 fascicolo monitorio).
In disparte il dato che il riconoscimento in questione è antecedente al deteriorarsi dei rapporti tra debitore principale e creditore -precede la dichiarazione di fallimento della ON SH RL del
24.4.2013- e dunque affatto aggiornato nel quantum rispetto alle pretese creditorie azionate, vale qui in ogni caso osservare che la fattispecie della ricognizione del debito opera in modo tale da ribaltare l'onere probatorio, sollevando la creditrice dall'obbligo di provare il rapporto fondamentale, ma non impedisce al debitore di fornire prova della nullità affliggente i rapporti contrattuali sottostanti la dichiarazione: “La ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto”. (Cass. sez.3 Ordinanza n. 31818 del 10/12/2024).
A ciò si aggiunga che un'eventuale rinuncia ad eccepire nullità che inficiano il rapporto sottostante la ricognizione di debito sarebbe priva di valore non rientrando nel potere dispositivo delle parti “Non può ammettersi una rinuncia a far valere la nullità negoziale, in quanto l'effetto invalidante assoluto deriva direttamente dalla legge e non è disponibile dai privati” ( Cassazione civile sez. II, 18/10/2018,
n.26168).
Tracciate tali coordinate e considerato che a norma dell'art. 1945 c.c. il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale ed a maggior ragione le nullità afferenti al contratto (Cass.Sez. 1 - , Ordinanza n. 31653 del 04/12/2019), le eccezioni formulate dal fideiussore e relative alla invalidità delle clausole che hanno previsto la CSM nei due contratti sopra esaminati, hanno attitudine a paralizzare la pretesa creditoria per la ragione già esplicata.
Part La nullità delle predette clausole contrattuali relative alla ha informato la contabilità tra il cliente e la banca originaria creditrice e l'assenza degli estratti conto, sia in versione integrale sia parziale, impedisce di epurare le poste generate dalle clausole delle quali è stata accertata la nullità.
In assenza di tale documentazione la domanda va integralmente respinta.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, determinata in applicazione di un valore compreso tra i parametri minimi e medi previsti dal D.M. n. 55/2014, per come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, relativi al valore della domanda (scaglione
€260.001 – 520.000) ed in ragione delle fasi effettivamente svolte con esclusione di quella istruttoria.
Posto che la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno ha rimesso a questo giudice la determinazione pagina 19 di 20 delle spese di lite del precedente giudizio e considerata l'identità delle fasi di studio ed introduttiva con il presente giudizio, tali voci debbono essere escluse, residuando dovuta la sola fase di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g. 567/2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) rigetta la domanda proposta da (Codice Fiscale e di Partita Iva n. Parte_1
) e per essa, (Codice Fiscale, Partita Iva e iscrizione P.IVA_1 Controparte_1
al Registro delle Imprese di Milano al n. ), rappresentata da P.IVA_2 [...]
(Codice Fiscale e Partita IVA;
Controparte_2 P.IVA_3
2) condanna (Codice Fiscale e di Partita Iva n. ) e per essa, Parte_1 P.IVA_1
(Codice Fiscale, Partita Iva e iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_1
di Milano al n. ), rappresentata da (Codice Fiscale e P.IVA_2 Controparte_2
Partita IVA alla refusione, in favore di (C.F. P.IVA_3 Controparte_3
) delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 22.458,00 per C.F._1
compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in AN il 12.3.2025
Il Giudice
Francesca Perlini
(atto sottoscritto digitalmente)
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