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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 11/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2762/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2762/2021
Oggi 11 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Elena Scotti, è comparso per Parte_1
l'avv. OBERTI DANIELE.
Il Giudice invita l'avv. Oberti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Oberti precisa come da foglio di p.c. depositato telematicamente;
quanto alla discussione, si riporta agli atti di causa, evidenziando che si è proceduto a notifica per pubblici proclami sussistendone i presupposti e che i testi escussi hanno confermato il possesso ultraventennale del terreno per cui è causa.
All'esito della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio, pronunciando poi la sentenza che segue.
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 1 di 6 N. R.G. 2762/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2762/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Oberti Parte_1 C.F._1
Daniele ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carlotta Ballarè,
PARTE ATTRICE
contro
, fu , in persona degli eredi Controparte_1 Persona_1
impersonalmente e collettivamente,
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: usucapione
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
Voglia il Tribunale ill.mo, previi gli accertamenti e le declaratorie del caso,
pagina 2 di 6 Nel Merito, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in capo all'attore
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. residente Parte_1 CodiceFiscale_2
in Borgolavezzaro (NO), Via Vittorio Veneto n. 12, del terreno sito in Comune di Borgolavezzaro,
censito a Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 12, particella n. 38 di are 16 e centiare 60
reddito dominicale € 14,15, reddito agrario € 9,86, ordinando al competente conservatore dei RR.II.
la trascrizione dell'emananda sentenza a favore dell'attore e contro gli intestatari catastali sopra
meglio identificati, con esonero da ogni responsabilità ed autorizzando la voltura catastale in capo
all' attore;
Con vittoria di spese e competenze di causa nel solo caso di resistenza dei convenuti.
In Via Istruttoria si chiede si d'ora ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui
seguenti capitoli:
1) Vero che il Sig. possiede il terreno meglio descritto in atti, di cui al Parte_1
certificato catastale e mappa che mi si rammostrano (doc. n. 1 e 2), coltivandolo e facendone
propri i frutti, senza soluzione di continuità, da oltre venti anni.
2) Se sia vero che alcuno all'infuori dell'attore Sig. abbia rivendicato Parte_1
pretese sul fondo per cui è causa da oltre venti anni.
Si indicano fin d'ora a testi il Sig. residente a [...]
il Sig. residente a [...]. Testimone_2
Con le più ampie riserve istruttorie e di meglio e altro capitolare dedurre, produrre, indicare testi.
Produzioni da 1 a 4 di narrativa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
fu , nonché gli eredi, impersonalmente e Controparte_1 Persona_1
collettivamente, tramite notifica per pubblici proclami ai sensi dell'articolo 150 c.p.c.,
giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di Novara, per sentire accertare pagina 3 di 6 l'acquisto per usucapione del terreno sito in Borgolavezzaro (NO), censito al Catasto dei
Terreni al foglio 12, particella 38, seminativo irriguo, classe 2, di are 16, centiare 60, con reddito dominicale di euro Euro 14,15 e reddito agrario di euro 9,86 (doc. 2).
Nessuno si è costituito in giudizio per la parte convenuta.
La causa è stata istruita tramite l'escussione dei testimoni introdotti da parte attrice e, a seguito di discussione orale, viene decisa con la presente sentenza.
***
Deve preliminarmente confermarsi la sussistenza dei presupposti per effettuare la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. Infatti, dalla visura catastale prodotta sub
doc. 2, risulta che gli immobili in questione sono nella titolarità fu Controparte_1
, di cui non sono indicati il codice fiscale e i dati anagrafici. Persona_1
Non sono stati rinvenuti in archivio storico dati anagrafici utili all'identificazione di e l'identificazione non è stata possibile nemmeno sulla scorta della Controparte_1
data del decesso, tramite la consultazione dei dati dei servizi cimiteriali (doc.3).
Dalle certificazioni della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Novara non risultano successive note di trascrizione/annotazione/iscrizione utili alla verifica di eventuali chiamati all'eredità.
Ricorre, pertanto, un'ipotesi di difficoltà nell'identificazione dei destinatari prevista dall'articolo 150 c.p.c., quale presupposto per la notifica per pubblici proclami, che nel caso di specie risulta essere stata regolarmente effettuata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
All'esito dell'istruttoria è risultata provata la sussistenza di un valido possesso ad
usucapionem in capo a parte attrice, possesso che, come noto, presuppone l'accertamento di un esercizio continuo ed ininterrotto sulla cosa di un potere di fatto del tutto analogo a quello posto in essere dal proprietario nell'esercizio delle facoltà corrispondenti al suo diritto (corpus), nonché della volontà del possessore di comportarsi ed agire quale titolare pagina 4 di 6 del diritto corrispondente al potere di fatto esercitato sulla cosa (animus rem sibi habendi).
Dalle risultanze dell'istruttoria condotta è emerso che , coltivatore Parte_1
diretto, da oltre vent'anni occupa il terreno in esame in qualità di possessore uti dominus.
In questo senso si sono concordemente espressi i testi escussi, i quali hanno individuato in modo puntuale il terreno oggetto di causa.
In particolare, il teste ha dichiarato di conoscere il terreno per cui è causa e Tes_1
di essere andato sui luoghi;
ha confermato che questo è stato oggetto di utilizzo da parte di per un arco temporale di oltre trent'anni, dichiarando, altresì, di non Parte_1
aver mai visto altri soggetti coltivare il fondo all'infuori di parte attrice.
Parimenti, il teste ha confermato tutte le circostanze oggetto dei capitoli di Testimone_2
prova ed ha altresì dichiarato di aver fornito il proprio supporto all'attore in relazione alla cura del terreno per oltre trent'anni.
I testi escussi, inoltre, hanno confermato che l'attore ha compiuto specifiche attività
espressione del pieno possesso del terreno e, cioè, coltivazione e manutenzione del medesimo.
Nessuno dei testimoni sentiti è legato a parte attrice da vincoli di parentela, sicché non vi sono motivi per dubitare della loro attendibilità, a maggior ragione considerato che gli stessi hanno reso dichiarazioni precise e tra loro convergenti, per cui devono ritenersi pienamente credibili.
Quanto al potere di fatto sul terreno, corrispondente al diritto di proprietà, esso è stato esercitato in via ininterrotta, non essendo stata provata in giudizio la sussistenza di validi atti interruttivi posti in essere dai convenuti, i quali, per contro, hanno scelto di non costituirsi in giudizio e di non proporre dunque alcuna difesa in proposito.
Per questi motivi
deve essere dichiarata l'usucapione in favore di della Parte_1
proprietà del terreno sito in Borgolavezzaro (NO) e censito al Catasto dei Terreni al foglio
12, particella 38, seminativo irriguo, classe 2, di are 16, centiare 60, con reddito dominicale di euro Euro 14,15 e reddito agrario di euro 9,86 (doc. 2).
Non è necessario ordinare all'Agenzia del Territorio di Novara di procedere alla pagina 5 di 6 trascrizione della presente sentenza, esonerando il conservatore tenutovi per legge.
Infatti, secondo il principio espresso in materia dalla S.C. (v. la motivazione di Cass.
11.8.2005, n. 16853), la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c. costituisce un obbligo del Conservatore e, in caso di suo rifiuto, il diritto alla trascrizione è diversamente tutelato dalla procedura prevista dagli artt. 2674 e 2674 bis c.c. ovvero da un ordinario giudizio contenzioso del quale il Conservatore sia parte.
Infine, quanto alle spese processuali anticipate da parte attrice, queste, essendo state sostenute nel suo esclusivo interesse e senza opposizione alcuna da parte dei convenuti,
dovranno rimanere a carico della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara l'acquisto per usucapione, in favore di , della Parte_1
piena proprietà del terreno sito in Borgolavezzaro (NO) e censito al Catasto dei
Terreni di Borgolavezzaro (NO) al foglio 12, particella 38, di are 16, centiare 60, con reddito dominicale di euro 14,15 e reddito agrario di euro 9,86;
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso i Pubblici Registri
Immobiliari;
3) spese irripetibili.
Novara, 11 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2762/2021
Oggi 11 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Elena Scotti, è comparso per Parte_1
l'avv. OBERTI DANIELE.
Il Giudice invita l'avv. Oberti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Oberti precisa come da foglio di p.c. depositato telematicamente;
quanto alla discussione, si riporta agli atti di causa, evidenziando che si è proceduto a notifica per pubblici proclami sussistendone i presupposti e che i testi escussi hanno confermato il possesso ultraventennale del terreno per cui è causa.
All'esito della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio, pronunciando poi la sentenza che segue.
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 1 di 6 N. R.G. 2762/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2762/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Oberti Parte_1 C.F._1
Daniele ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carlotta Ballarè,
PARTE ATTRICE
contro
, fu , in persona degli eredi Controparte_1 Persona_1
impersonalmente e collettivamente,
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: usucapione
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
Voglia il Tribunale ill.mo, previi gli accertamenti e le declaratorie del caso,
pagina 2 di 6 Nel Merito, accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in capo all'attore
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. residente Parte_1 CodiceFiscale_2
in Borgolavezzaro (NO), Via Vittorio Veneto n. 12, del terreno sito in Comune di Borgolavezzaro,
censito a Catasto Terreni del predetto Comune al foglio 12, particella n. 38 di are 16 e centiare 60
reddito dominicale € 14,15, reddito agrario € 9,86, ordinando al competente conservatore dei RR.II.
la trascrizione dell'emananda sentenza a favore dell'attore e contro gli intestatari catastali sopra
meglio identificati, con esonero da ogni responsabilità ed autorizzando la voltura catastale in capo
all' attore;
Con vittoria di spese e competenze di causa nel solo caso di resistenza dei convenuti.
In Via Istruttoria si chiede si d'ora ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui
seguenti capitoli:
1) Vero che il Sig. possiede il terreno meglio descritto in atti, di cui al Parte_1
certificato catastale e mappa che mi si rammostrano (doc. n. 1 e 2), coltivandolo e facendone
propri i frutti, senza soluzione di continuità, da oltre venti anni.
2) Se sia vero che alcuno all'infuori dell'attore Sig. abbia rivendicato Parte_1
pretese sul fondo per cui è causa da oltre venti anni.
Si indicano fin d'ora a testi il Sig. residente a [...]
il Sig. residente a [...]. Testimone_2
Con le più ampie riserve istruttorie e di meglio e altro capitolare dedurre, produrre, indicare testi.
Produzioni da 1 a 4 di narrativa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
fu , nonché gli eredi, impersonalmente e Controparte_1 Persona_1
collettivamente, tramite notifica per pubblici proclami ai sensi dell'articolo 150 c.p.c.,
giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di Novara, per sentire accertare pagina 3 di 6 l'acquisto per usucapione del terreno sito in Borgolavezzaro (NO), censito al Catasto dei
Terreni al foglio 12, particella 38, seminativo irriguo, classe 2, di are 16, centiare 60, con reddito dominicale di euro Euro 14,15 e reddito agrario di euro 9,86 (doc. 2).
Nessuno si è costituito in giudizio per la parte convenuta.
La causa è stata istruita tramite l'escussione dei testimoni introdotti da parte attrice e, a seguito di discussione orale, viene decisa con la presente sentenza.
***
Deve preliminarmente confermarsi la sussistenza dei presupposti per effettuare la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. Infatti, dalla visura catastale prodotta sub
doc. 2, risulta che gli immobili in questione sono nella titolarità fu Controparte_1
, di cui non sono indicati il codice fiscale e i dati anagrafici. Persona_1
Non sono stati rinvenuti in archivio storico dati anagrafici utili all'identificazione di e l'identificazione non è stata possibile nemmeno sulla scorta della Controparte_1
data del decesso, tramite la consultazione dei dati dei servizi cimiteriali (doc.3).
Dalle certificazioni della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Novara non risultano successive note di trascrizione/annotazione/iscrizione utili alla verifica di eventuali chiamati all'eredità.
Ricorre, pertanto, un'ipotesi di difficoltà nell'identificazione dei destinatari prevista dall'articolo 150 c.p.c., quale presupposto per la notifica per pubblici proclami, che nel caso di specie risulta essere stata regolarmente effettuata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
All'esito dell'istruttoria è risultata provata la sussistenza di un valido possesso ad
usucapionem in capo a parte attrice, possesso che, come noto, presuppone l'accertamento di un esercizio continuo ed ininterrotto sulla cosa di un potere di fatto del tutto analogo a quello posto in essere dal proprietario nell'esercizio delle facoltà corrispondenti al suo diritto (corpus), nonché della volontà del possessore di comportarsi ed agire quale titolare pagina 4 di 6 del diritto corrispondente al potere di fatto esercitato sulla cosa (animus rem sibi habendi).
Dalle risultanze dell'istruttoria condotta è emerso che , coltivatore Parte_1
diretto, da oltre vent'anni occupa il terreno in esame in qualità di possessore uti dominus.
In questo senso si sono concordemente espressi i testi escussi, i quali hanno individuato in modo puntuale il terreno oggetto di causa.
In particolare, il teste ha dichiarato di conoscere il terreno per cui è causa e Tes_1
di essere andato sui luoghi;
ha confermato che questo è stato oggetto di utilizzo da parte di per un arco temporale di oltre trent'anni, dichiarando, altresì, di non Parte_1
aver mai visto altri soggetti coltivare il fondo all'infuori di parte attrice.
Parimenti, il teste ha confermato tutte le circostanze oggetto dei capitoli di Testimone_2
prova ed ha altresì dichiarato di aver fornito il proprio supporto all'attore in relazione alla cura del terreno per oltre trent'anni.
I testi escussi, inoltre, hanno confermato che l'attore ha compiuto specifiche attività
espressione del pieno possesso del terreno e, cioè, coltivazione e manutenzione del medesimo.
Nessuno dei testimoni sentiti è legato a parte attrice da vincoli di parentela, sicché non vi sono motivi per dubitare della loro attendibilità, a maggior ragione considerato che gli stessi hanno reso dichiarazioni precise e tra loro convergenti, per cui devono ritenersi pienamente credibili.
Quanto al potere di fatto sul terreno, corrispondente al diritto di proprietà, esso è stato esercitato in via ininterrotta, non essendo stata provata in giudizio la sussistenza di validi atti interruttivi posti in essere dai convenuti, i quali, per contro, hanno scelto di non costituirsi in giudizio e di non proporre dunque alcuna difesa in proposito.
Per questi motivi
deve essere dichiarata l'usucapione in favore di della Parte_1
proprietà del terreno sito in Borgolavezzaro (NO) e censito al Catasto dei Terreni al foglio
12, particella 38, seminativo irriguo, classe 2, di are 16, centiare 60, con reddito dominicale di euro Euro 14,15 e reddito agrario di euro 9,86 (doc. 2).
Non è necessario ordinare all'Agenzia del Territorio di Novara di procedere alla pagina 5 di 6 trascrizione della presente sentenza, esonerando il conservatore tenutovi per legge.
Infatti, secondo il principio espresso in materia dalla S.C. (v. la motivazione di Cass.
11.8.2005, n. 16853), la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c. costituisce un obbligo del Conservatore e, in caso di suo rifiuto, il diritto alla trascrizione è diversamente tutelato dalla procedura prevista dagli artt. 2674 e 2674 bis c.c. ovvero da un ordinario giudizio contenzioso del quale il Conservatore sia parte.
Infine, quanto alle spese processuali anticipate da parte attrice, queste, essendo state sostenute nel suo esclusivo interesse e senza opposizione alcuna da parte dei convenuti,
dovranno rimanere a carico della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara l'acquisto per usucapione, in favore di , della Parte_1
piena proprietà del terreno sito in Borgolavezzaro (NO) e censito al Catasto dei
Terreni di Borgolavezzaro (NO) al foglio 12, particella 38, di are 16, centiare 60, con reddito dominicale di euro 14,15 e reddito agrario di euro 9,86;
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso i Pubblici Registri
Immobiliari;
3) spese irripetibili.
Novara, 11 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
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