Decreto cautelare 6 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 21 gennaio 2022
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 07/07/2025, n. 13342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13342 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13342/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12251/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12251 del 2021, proposto da
RI FI, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Ministero della Salute, Universita' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato Regioni ed Unificata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Cineca, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, non costituiti in giudizio;
nei confronti
TA OL, SC O', non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata in data 28/09/2021 nella parte in cui la ricorrente risulta collocato in posizione n. 16695 con punti 34,50 in riferimento al sostenuto esame per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi dentaria della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” a.a. 2021/2022, svolto il 03/09/2021 presso la Scuola Specialisti dell'Aeronautica Militare sito al viale Giulio Douhet n. 2 Caserta, e, quindi, in posizione non utile ai fini dell'immatricolazione al corso di laurea, nonché di tutti gli altri atti presupposti, preordinati alla formazione della graduatoria impugnata connessi e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli e di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato Regioni ed Unificata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2025 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto depositato in data 21 ottobre 2024 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul ricorso in esame, con richiesta di compensazione tra le parti delle spese di lite;
Ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex plurimis, da ultimo: Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 14 marzo 2022, n. 1781; 10 febbraio 2022, n. 968), non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo;
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
Ritenuto che le spese di lite possano essere equamente compensate tra le parti tenuto conto della natura della controversia e dell’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
lo dichiara improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Referendario
Marco Savi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO