Sentenza breve 15 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 15/09/2022, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/09/2022
N. 01408/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00937/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 937 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Fabio Zecca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
del provvedimento del Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, datato 14.4.22 e senza numero di prot., notificato in data 3.5.22, con cui, ai sensi del D. Lgs. n. 66/2010 viene disposto nei confronti del ricorrente la “perdita di grado per rimozione e l ’ iscrizione d ’ ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell ’ E.I., senza alcun grado, a decorrere ai soli fini giuridici dal 13.9.16 ai sensi dell ’ art. 867, comma 5, D. Lgs. 66/2010” ;
nonché degli atti tutti del procedimento disciplinare di stato posto a carico del ricorrente ed in particolare:
- dell’ordine di inchiesta formale e contestuale nomina dell’inquirente;
- del provvedimento di contestazione degli addebiti con cui si da impulso al procedimento disciplinare;
- del rapporto finale a firma dell’ufficiale inquirente;
- del provvedimento del Comandante Regionale Puglia con il quale deferisce il ricorrente al giudizio della commissione di disciplina con contestuale nomina dei membri ai sensi del D. Lgs. n. 66/2010;
- del provvedimento del Presidente della Commissione di disciplina con il quale convoca la riunione;
- del provvedimento emanato dalla Commissione di disciplina, nonché di ogni altro atto presupposto connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. A. C. Vimborsati, in sostituzione dell’avv. G. F. Zecca, per la parte ricorrente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- il ricorrente, appuntato scelto della Guardia di Finanza, ha impugnato il provvedimento con cui gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della “perdita di grado per rimozione” ;
- a sostegno del ricorso, egli ha addotto i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere nei suoi vari profili sintomatici;
- si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, instando per il rigetto del mezzo di gravame, chiedendo inoltre che sia ordinata la soppressione o la cancellazione delle scritture offensive contenute nel libello introduttivo del giudizio, con condanna del ricorrente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno ex art. 598, comma 2, cod. pen.;
Ritenuto che i motivi di ricorso siano infondati, in quanto:
- non è ravvisabile la dedotta violazione del diritto di difesa, risultando dagli atti di causa che il ricorrente è stato informato delle sue facoltà difensive nell’atto di contestazione degli addebiti, conformemente al disposto dell’art. 1370 C.O.M. (cfr. nota dell’Ufficiale inquirente prot. -OMISSIS-);
- risulta rispettato il termine procedimentale di 270 giorni, previsto dall’art. 1392 del C.O.M., in quanto la sentenza della Corte di Cassazione risulta acquisita dall’Amministrazione in data 8 settembre 2021, mentre la determinazione di perdita del grado per rimozione è stata adottata in data 14 aprile 2022;
- non sussistono i dedotti vizi di difetto di motivazione ed erronea presupposizione, emergendo dal percorso argomentativo contenuto nel provvedimento gravato che “le responsabilità derivanti dalle suddette condotte, ascritte al militare in ambito disciplinare, risultano acclarate e confermate, in maniera incontrovertibile, solo in parte ... ” ; in tal senso, nello stesso provvedimento viene dato atto del pronunciamento di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione in relazione alla condanna inferta al ricorrente per il reato di cui all’art. 326 c.p. ( “Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio” ) e viene rimarcato che “l ’ istruttoria espletata dall ’ Ufficiale inquirente in ambito disciplinare non ha portato all ’ acquisizione di ulteriori elementi rispetto a quelli emersi dalla sentenza della Corte di Cassazione” ;
- neppure è positivamente apprezzabile l’asserita violazione dell’art. 1393 C.O.M., considerato che tale norma sancisce, in linea generale, il principio di autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale e che, in ogni caso, la sanzione de qua è stata irrogata per l’accertato esercizio abusivo, da parte del ricorrente, dell’attività di accettazione e di raccolta di scommesse ex art. 4 della legge n. 481/1989, oggetto di sentenza penale definitiva di condanna;
- in merito alla lamentata sproporzione e assenza di gradualità della sanzione adottata, è consolidato l’orientamento giurisprudenziale, in base al quale la valutazione circa la gravità dei fatti addebitati, in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di manifesta illogicità, irragionevolezza o macroscopica sproporzione tra fatti contestati e sanzione inflitta, che, nel caso di specie, non sono ravvisabili (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2019, n. 1344; Sez. VI, 20 aprile 2017, n. 1858; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 18 giugno 2019, n.697);
- infine, destituite di fondamento si appalesano le altre censure, con cui si invoca il mantenimento dello status di Finanziere e si deduce la illegittimità della retrodatazione degli effetti del provvedimento di rimozione, alla stregua delle chiare disposizioni normative contenute negli artt. 923, 861 e 867 C.O.M.; né miglior sorte spetta alla doglianza con cui si assume la disparità di trattamento, avendo la parte invocato a paragone procedimenti disciplinari riguardanti altre autorità procedenti e addebiti non assimilabili a quello in contestazione;
Ritenuto, altresì, che vada respinta la domanda, presentata invece dalla Difesa erariale ex art 598, comma 2, cod. pen., trattandosi di espressioni riconducibili al diritto di difesa, prive di intento offensivo;
Ritenuto, per quanto innanzi, che il ricorso vada rigettato, ma che le spese di lite possano essere eccezionalmente compensate, in ragione della natura della controversia e della peculiarità delle questioni trattate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Respinge, altresì, la domanda avanzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ex art 598, comma 2, c.p.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.