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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/10/2025, n. 4281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4281 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. UL MA in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5308/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. TAGLIABUE MAURO presso lo studio del quale in Milano Via Lamarmora n. 44 ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE
e contro
29 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. TONELLI ALESSANDRO CP_2 P.IVA_2
IR AR presso lo studio del quale in Milano Via Benvenuto Cellini 21 ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
e nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. CECI GIANFRANCO presso lo Controparte_3 P.IVA_3 studio del quale in Milano via F. Sforza, 23 ha eletto domicilio come da procura in atti
RZ AM
e nei confronti di
P.I. rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Maria Controparte_4 P.IVA_4
Zigni presso lo studio del quale in Melzo (MI), via Monte Rosa, 15 ha eletto domicilio come da procura in atti pagina 1 di 22 RZ AM
pagina 2 di 22
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 26.4.2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, il datore di lavoro, 29 CP_1
e la committente per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...] Controparte_2
“in via principale, accertare e dichiarare, eventualmente anche ai sensi dell'art. 29, comma 3-bis
D.Lgs. 276/03, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra il ricorrente e in persona del legale Parte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, a decorrere dal 1° febbraio 2020 ovvero dalla diversa data che risulterà in corso di causa, con conseguente natura simulata del rapporto di lavoro intercorso con
[...]
Controparte_5
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente – sia in caso di accoglimento della domanda di cui alla precedente lettera a) che in caso di ritenuta genuina assunzione presso - ad CP_5 essere inquadrato nei seguenti livelli del CCNL GI, trasporto merci e spedizioni: in via principale nel 3° livello, in subordine nel 4° livello, in estremo subordine nel livello 4°J, ciò dal
1°.2.2020, in subordine dal 1°.
2.2021 ex art. 8 comma 2 CCNL ovvero in estremo subordine dalla diversa data che risulterà in corso di causa;
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 reintegrare il ricorrente mediante ripristino del rapporto, alle condizioni che verranno accertate in forza di quanto richiesto alle precedenti lettere a) e b) e con applicazione degli aumenti periodici di anzianità ex art. 17 CCNL nella misura di cinque,
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire:
tredicesima e quattordicesima mensilità in misura piena;
la maggiorazione del 20% ex art. 9 CCNL per tutte le ore lavorate nelle giornate di sabato;
l'incidenza sul calcolo di tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e indennità di ferie delle somme continuativamente corrisposte nelle buste paga alle voci “Straordinario 30%”, “maggior. turno notturno” e “straord. nott. 50%”, nonché delle somme che verranno accertate essere continuativamente spettanti a titolo di maggiorazione per lavoro ordinario di sabato, come è stato chiesto accertarsi al precedente alinea due;
pagina 3 di 22 il pagamento della retribuzione per le giornate di festività ex art. 71 CCNL, della maggiorazione del 50% per le ore di lavoro rese nella giornata del Santo Patrono (art. 71 comma 4) e della maggiorazione del 65% per le ore di lavoro straordinario festivo (inserite
STRAORD. FEST. 50%”) ex art. 13 comma 6 CCNL;
l'EAR ex art. 52 CCNL;
la retribuzione delle ore di ferie indicate nella busta paga di marzo 2022 e mai liquidate;
in ogni caso di ritenuta cessazione del rapporto al 30.4.2022, il TFR in misura piena e calcolato includendo tutte le voci indicate all'art. 37 CCNL;
il pagamento di 30 minuti di pausa ex art. 9 comma 11 CCNL ovvero in subordine il pagamento di 15 minuti di riduzione oraria ex art. 9 comma 10 CCNL;
accertare e dichiarare la violazione degli artt.li 36 c. 3 Cost., 24 comma 1bis CCNL e 10
D.Lgs. 66/2003 con riferimento all'illegittimo impedimento alla fruizione delle ferie, degli artt.li 5, commi 1 e 3, D.Lgs. 66/2003 e 9 commi 1, 1bis e 1ter CCNL con riferimento al superamento del limite massimo di ore di lavoro straordinario e dell'art. 13 D.Lgs. 66/2003 con riferimento al limite del lavoro per i “lavoratori notturnisti”, con conseguente danno da inadempimento delle predette norme, da quantificarsi anche in via equitativa sotto il profilo del danno da usura psico fisica anche ex art. 2087 c.c.
in via principale, ove accolta la domanda di cui alla precedente lettera a), condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente le Controparte_2 somme conseguenti agli accertamenti di cui alle precedenti lettere b), d) ed e), per i titoli di cui al presente atto e per gli importi indicati nei conteggi prodotti ed inclusi nel presente atto, per l'importo complessivo di € 28.045,00, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, anche a seguito dell'accoglimento solamente di alcuni degli accertamenti richiesti nel presente atto, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile.
in subordine, in caso di ritenuta liceità dell'appalto, condannare 29 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente le somme
[...] conseguenti agli accertamenti di cui alle precedenti lettere b), d) ed e), per i titoli di cui al presente atto e per gli importi indicati nei conteggi prodotti ed inclusi nel presente atto, per l'importo complessivo di € 28.045,00 in solido con uale committente ex art. 29 c. 2 D. Lgs. Controparte_2
276/2003 per la minor somma di € 23.374,00, ovvero le diverse somme che risulteranno dovute, anche a seguito dell'accoglimento solamente di alcuni degli accertamenti richiesti nel presente atto, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile.
pagina 4 di 22 Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo” con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il ricorrente ha esposto:
- di essere stato assunto da 29 Servizi s.r.l., dall' 1-2-20 al 30-4-22, con inquadramento nel
5°livello del c.c.n.l. logistica trasporto merci e spedizioni;
- di aver svolto la sua attività lavorativa presso il magazzino della committente in CP_2
LO, interagendo direttamente ed in via esclusiva con personale in particolare CP_2 era di a impartirgli specifiche direttive;
Tes_1 CP_2
- di aver svolto fin dall'inizio del rapporto ed in via prevalente la mansione di caposquadra di magazzino coordinando sei operai, controllando le fatture, organizzando i turni di lavoro degli operai
- di aver sempre reso la sua prestazione in turno notturno dalle 21.00 alle 7.00 con mezz'ora di pausa non retribuita per sei giorni a settimana da lunedì a sabato.
Il ricorrente lamenta:
- l'esistenza di una ipotesi di illiceità dell'appalto rivendicando un rapporto di lavoro direttamente un capo alla committente CP_2
- l'erroneo inquadramento contrattuale, rivendicando il diritto a vedersi riconoscere il 3° livello, in subordine il 4° livello del CCNL applicato al rapporto o, in ulteriore subordine, il 4J nonché il pagamento delle relative differenze di retribuzione per superiore livello e relativa incidenza sui singoli istituti contrattuali derivanti dall'accertamento dell'anzidetto superiore livello,
- la sussistenza di ulteriori differenze retributive per la maggiorazione per le ore di lavoro ordinarie prestate nelle giornate del sabato, per l'erroneo calcolo di 13^, 14^ mensilità e della incidenza di talune voci retributive continuativamente corrisposte sul calcolo di 13°, 14° e ferie;
mancato pagamento delle festività e della maggiorazione per lavoro festivo diurno;
mancato Contr pagamento dell' ex art. 52 CCNL;
erroneo pagamento del TFR;
mancato pagamento di ferie maturate e non godute;
omessa retribuzione della pausa ex art. 9 CCNL;
- di aver diritto ad un risarcimento del danno in via equitativa per mancata fruizione delle ferie e per lo svolgimento di un numero di ore di lavoro straordinario superiori al limite imposto dalla legge e per violazione delle norme sul lavoro notturno.
La , pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita ed il Controparte_5
Giudice ne ha pertanto dichiarato la contumacia.
Costituendosi ritualmente in giudizio, ha contestato la fondatezza delle pretese Controparte_2 avversarie, di cui ha chiesto il rigetto. pagina 5 di 22 Su richiesta di il Giudice ha autorizzato la chiamata in garanzia di e, su Controparte_2 Controparte_3 richiesta di quest'ultima, ha autorizzato altresì la chiamata in causa di entrambe Controparte_4 costituitesi in giudizio.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ammessa ed espletata la prova testimoniale dedotta, il Giudice ha invitato le parti alla discussione orale.
All'udienza del 9.10.2025 il procuratore di parte ricorrente, munito dei necessari poteri, ha rinunciato alla domanda di accertamento della illiceità dell'appalto nei confronti di e, quindi, ai punti CP_2
a), c) ed f) delle conclusioni di cui al ricorso. ha accettato detta rinuncia. CP_2
All'esito della discussione la causa è stata decisa come da sentenza parziale contestuale.
*
Il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento, nei limiti e con le precisazioni di seguito esposte. Co Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di dal 1.2.2020 al 30.4.2022 con contratto di CP_1 lavoro a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno, inquadramento nel 5^ livello del ccnl
Trasporti Merci GI (doc. 2, fascicolo ricorrente). Il lavoratore ha dedotto di avere lavorato presso lo stabilimento di in Limito di LO a far data dal 2010 alle dipendenze delle diverse CP_2 società appaltatrici occupandosi di “controllo fatture”: verificava che nel magazzino fossero presenti tutte le merci (prevalentemente prodotti alimentari) ordinate dai vari punti vendita di CP_2 sparsi nel territorio del Nord Italia” (cap. 13 ricorso).
Chiede, quindi, l'accertamento dell'illiceità dell'appalto per aver sempre ricevuto direttive da parte di e il riconoscimento del 3° livello, in subordine, il 4° livello o in ulteriore Parte_2 CP_2 subordine del 4°J, di inquadramento del ccnl logistica a far data dal 01.02.2020 e nonché il pagamento delle relative differenze di retribuzione per superiore livello e relativa incidenza sui singoli istituti contrattuali derivanti dall'accertamento dell'anzidetto superiore livello.
*
Sulle mansioni e sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente sono stati escussi i testimoni, le cui deposizioni vengono di seguito riportate.
Il teste , collega del ricorrente, ha dichiarato: Tes_2
“Io conosco perché abbiamo lavorato insieme lui è il capo squadra dal 2016 presso il deposito Pt_1 di a LO come ancora oggi. CP_2
Ho una causa in corso con AGI non ricordo di averla con le altre società che mi vengono lette dal giudice.
pagina 6 di 22 Sia io che lui ci occupavamo del controllo fatture, praticamente controlliamo che il prelievo che fa il pickerista corrisponda all'ordine effettuato dal punto vendita in questione. Lui poi si occupa di segnare quotidianamente le ore che noi abbiamo fatto e che gli comunichiamo telefonicamente o a voce. E lui le gira all'ufficio contabilità della società 29 Servizi. Gestisce le nostre ferie, praticamente compiliamo il foglio, lo diamo a lui che li raccoglie e poi lui ci comunica l'autorizzazione dell'ufficio di 29 Servizi.
I turni di lavoro sono fissi, se poi ci sono assenze per malattie è lui che si occupa di trovare le persone e i sostituti.
Nel magazzino di per la 29 Servizi noi abbiamo parlato sempre con , io quando sono CP_2 Pt_1 arrivato mi avevano detto che era capo squadra, me lo aveva detto la società uscente Pt_1 CP_7
era il direttore di magazzino, non lo vedevo parlare con ma era a dirmi che Tes_1 Pt_1 Pt_1 erano arrivate istruzioni per la tipologia del lavoro richiesto, ad esempio di controllare di più l'ordine di un punto vendita/ negozio specifico. Non ricordo di altre istruzioni. Noi consegnavamo il verbale dei Tes_ nostri controlli ad che poi li consegnava ad . Non ho mai sentito richiamare Pt_1 CP_2
. Pt_1
Facevamo gli stessi turni, era quello dalle 21 alle 7.00 dal lunedì al sabato compreso, anche il sabato questo orario.
Non so dire se era assente o doveva chiedere permessi a chi dovesse chiedere o chi dovesse Pt_1 avvisare.
Per lavorare usavamo un palmare di proprietà di . CP_2
ADR avv. Ceccarelli: noi facevamo turno unico quello che ho detto prima, altri turni non ne ricordo”.
Il teste ha riferito: Tes_1
“Io nel periodo 2020/2022 ero assegnato al magazzino di LO.
me lo ricordo, perché si occupava del controllo fatture per conto di 29 Servizi che era un Pt_1 subappalto . Non faceva altre cose. CP_3
Non so dire se si occupasse dei turni di lavoro dei colleghi a me lui non era stato indicato come preposto della 29 quando io dovevo interfacciarmi per dare informazioni sull'attività parlavo CP_1 con della . Testimone_3 CP_3
Quotidianamente io girando per il magazzino passavo anche per dove svolgevano l'attività però non c'era un rapporto di lavoro, loro sapevano il lavoro che dovevano svolgere perché gli era stato indicato dai loro responsabili, io chiedevo come va come non va.
Non ricordo di aver dato istruzioni particolari ad se non quello di lasciare un resoconto al Pt_1 capo turno di a fine giornata. CP_2
pagina 7 di 22 Se doveva stare assente o chiedere permessi non informava me o a meno che non ci Pt_1 CP_2 informasse il sig. per dirci che non sarebbero venuti a lavoro alcuni operatori, ma non Tes_3 avvisavano noi di . CP_2
Non conosco il turno di ma posso dire che i turni che avevamo richiesto come servizio erano un Pt_1 serale e un notturno, ipotizzo dalle 17 fino alle 7 del mattino successivo, però non spettava a noi decidere chi doveva esserci. Questo all'inizio, poi non so dire quando, l'orario del servizio è stato anticipato sempre attraverso una richiesta al e non al personale dipendente dell'appalto. Non Tes_3 ho mai ripreso o richiamato . Pt_1
Adr Avv. Passaquindici: AD non usava alcuno strumento perché effettuava la verifica su carta.
Poteva far stampare al proposto dell'altro appaltatore addetto al servizio di prelievo il foglio con la missione, per poi fare controllo incrociato. Se fossero emersi errori avrebbe dovuto contattare l'appaltatore dell'operatore controllato e segnalarlo per fargli vedere l'evidenza dell'errore e recuperarlo, però non veniva seguito da noi tale operatività ma era svolto tra di loro. Tutti gli addetti al controllo fatture operavano come ho detto, non solo . Pt_1
si limitava a chiedere che il servizio di controllo fatture fosse svolto in determinati orari ma CP_2 quanto alle modalità esecutive del lavoro, quindi turni, orari e ferie, se ne occupava che io sapessi
, ma non . Testimone_3 CP_2
Non ho mai chiesto io ad di ricoprire il ruolo di caposquadra, né l'ho mai contattato al Pt_1 telefono, io come orario di lavoro a LO ero presente in magazzino dalle 8 fino alle 19.00, circa, e una volta al mese qualche supervisione notturna”.
Il teste , collega del ricorrente ed indifferente ai fatti di causa, ha dichiarato: Testimone_4
“Io lavoro con dal 2016 presso il magazzino di LO, anche io con la 29 servizi. Pt_1 CP_2
Facevo anche io controllo fatture, come lui. non ricordo di altre cose che faceva. Pt_1
Io lavoravo dalle 21 fino alle 7 del mattino con lui, dal lunedì al sabato.
A domanda del giudice: era un caposquadra, vuol dire che gestisce lui quello che dobbiamo Pt_1 fare, orari e turni, io non ho mai visto parlare con . A dire a noi come organizzare il Tes_1 Pt_1 lavoro era sempre lui e a dire ad cosa fare non so chi fosse. In turno dalle 21 alle 7 al Pt_1 Pt_1 controllo fatture eravamo quattro in tutto, compreso . Era lui a dirci se c'erano degli ordini da Pt_1 lavorare prima o controllare gli ordini di un determinato negozio, era lui a dirlo a noi, non so se c'era qualcuno a dirlo a lui.
ADR avv. Ceccarelli: per fare controllo fatture usavamo penna e carta”.
Il teste , anche lui collega del ricorrente ed indifferente ai fatti di causa, ha Testimone_5 riferito: pagina 8 di 22 “Io lavoro con dal febbraio 2020 presso il magazzino di LO come ancora oggi. Pt_1 CP_2
Io e ci occupiamo del controllo fatture, il controllo lo facciamo solo con carta e penna. Pt_1
è il nostro capo squadra, lui comunica con altri capi e con , ci dice che cosa Pt_1 CP_2 controllare e a dire ad cosa fare è , prima Io li ho visti a volte parlare, ed ho Pt_1 CP_2 Tes_1
Tes_ sentito dire ad fate questo fate quello, l'ho sentito dire “solo controlla per favore quel Pt_1 negozio” ma non tutti i giorni, non ricordo quante volte, però io lavoro da un'altra parte Io al magazzino 49 e in drogheria e volte ci scambiamo e a volte insieme. Pt_1
Io e facciamo gli stessi turni dalle 21 fino alle 7, in turno siamo solo noi due in tutto al Pt_1 controllo fatture. Tes_ Non ho mai sentito richiamare o rimproverare , se non veniva a lavoro avvisava Pt_1 Pt_1
Tes_
, sempre , e lo so perché me lo diceva . CP_2 Pt_1
ADR avv. Ceccarelli: della 29 Servizi oltre ad c'erano altre due persone addetti a controllare Pt_1 le fatture, facevano le nostre stesse attività.
All'esito dell'istruttoria posso trarsi le seguenti conclusioni.
*
Quanto alla domanda di superiore inquadramento, si osserva quanto segue.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass. Sez. L. Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 - 01).
Sicché, “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile;
ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata” (Cass. Civ., Sez. Lav.,
13 novembre 2001, n. 14088).
È onere esclusivo del lavoratore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata, confrontandoli con quelli concernenti i compiti che egli deduce di aver in concreto svolto
(ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025). pagina 9 di 22 Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. “condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16200 del 10/07/2009, Rv. 610161 - 01).
Ciò detto, occorre esaminare le declaratorie contrattuali che vengono in rilievo nel caso di specie.
Le declaratorie della contrattazione collettiva di settore che vengono in considerazione (CCNL
GI, trasporto e spedizione, doc. 6, fascicolo ricorrente) sono le seguenti.
Al Livello 5°, contrattualmente riconosciuto al ricorrente, appartengono “i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva.”
Al 3° livello rivendicato in via principale dal ricorrente appartengono: “lavoratori che svolgono attività richiedenti preparazione risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole entità degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in di-pendenza delle riparazione stesse. I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnico-amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro”. Il ricorrente valorizza il fatto che tra i profili esemplificativi degli operai di tale livello vi sono “capisquadra di magazzino e ribalta che coordinino più di 3 operai”.
Al 4° livello, rivendicato in subordine dal lavoratore, appartengono “i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia.”.
pagina 10 di 22 Il 4^ Livello Junior, rivendicato in subordine dal ricorrente, appartengono “i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche. Gli addetti alle attività di movimentazione merci che, fermi restando i requisiti professionali di cui sopra, impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida prevista per le aree pubbliche e con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori di cui ai livelli superiori.”.
Sulla base delle deposizioni testimoniali deve ritenersi che il ricorrente non abbia fornito prova adeguata e sufficiente a dimostrare di aver svolto mansioni riconducibili ai superiori livelli di inquadramento richiesti.
Lo stesso infatti si occupava, insieme ad altri tre operai, di controllare le fatture, controllo che veniva effettuato con carta e penna e che aveva ad oggetto la mera corrispondenza tra la merce prelevata dal pickerista e quella contenuta nell'ordine effettuato dal punto vendita.
Rispetto a tale attività non si rinviene quale sarebbero le “attività esecutive di natura tecnico- amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situa-zioni di lavoro”. Né è emersa alcuna autonomia nello svolgimento di tali mansioni visto che, i testimoni hanno riferito che se fossero sorti problemi o fossero stati rilevati errori, non sarebbe stato a risolverli ma lui si limitava unicamente a riportarli a chi Pt_1
Tes_ di dovere (teste “Se fossero emersi errori avrebbe dovuto contattare l'appaltatore dell'operatore controllato e segnalarlo per fargli vedere l'evidenza dell'errore e recuperarlo, però non veniva seguito da noi tale operatività ma era svolto tra di loro. Tutti gli addetti al controllo fatture operavano come ho detto, non solo ”.). Pt_1
Né è emerso che svolgesse il ruolo di caposquadra nel senso preteso dall'attore.
Rispetto ai suoi colleghi aveva un mero ruolo di referente più che di caposquadra, a lui Pt_1 riferivano i colleghi per le ore lavorate o per i giorni di ferie o permesso che lui si limitava a riportare all'ufficio di 29 Servizi affinché potessero essere sostituiti, ma, come ammesso dallo stesso teste Tes_2 non era a predisporre i loro turni che erano fissi, loro segnalavano a lui unicamente eventuali Pt_1 assenze per eventuali sostituzioni. Del tutto irrilevante poi che i colleghi nel corso dell'istruttoria lo abbiano definito “caposquadra” atteso che a tale denominazione deve poi corrispondere l'effettivo svolgimento di attività di coordinamento e gestione di un gruppo di almeno tre operai che, nel caso di specie, non è emerso.
Le mansioni svolte dal ricorrente non sono riconducibili né al 4° livello come neppure al livello 4 junior. pagina 11 di 22 Quanto al primo, manca del tutto lo svolgimento da parte di di operazioni delicate e complesse, Pt_1 la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche come pure manca la prova di una seppur limitata responsabilità ed autonomia.
Quanto al secondo, basti dire che il ricorrente operava un mero controllo su carta verificando che vi fosse corrispondenza tra la merce prelevata dal pickerista e quella contenuta nell'ordine effettuato dal punto vendita, alcuna attività di movimentazione merce di magazzino, men che meno mediante l'utilizzo di attrezzature e mezzi di sollevamento complessi era svolta dal ricorrente.
*
Sulle maggiorazioni per le ore di lavoro ordinario prestate nelle giornate di sabato.
L'attore, che ha dedotto e provato documentalmente e per testi di aver sempre lavorato dal lunedì al sabato (sei giorni settimanali), ha diritto al pagamento delle maggiorazioni previste dall'art. 9, comma
2, ultimo periodo del CCNL, che riconosce alle ore ordinarie rese di sabato una maggiorazione del 20%
(come da accordo di rinnovo del 3.12.2017 sub. doc. 8) e la maggiorazione del 50% prevista dall'art. 13, comma 6, CCNL per le ore straordinarie prestate di sabato.
Il ricorrente ha dedotto che nelle buste paga dette maggiorazioni non gli sono mai state applicate o no sono state applicate nella misura corretta, tanto basta per l'accoglimento della domanda attorea.
*
Il ricorrente ha inoltre diritto al calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilità che tenga conto degli scatti di anzianità ex art. 17 del CCNL.
La datrice di lavoro ha infatti calcolato e liquidato la retribuzione a titolo di tredicesima e quattordicesima, senza includere, come avrebbe dovuto, gli scatti di anzianità, in talune buste paga addirittura neppure corrisposto.
*
Il ricorrente invoca poi il diritto a vedersi riconoscere l'incidenza delle voci retributive continuativamente corrispostegli in busta paga, segnatamente, le somme a titolo di “Straordinario
30%”, “maggior. turno notturno 25%” e “strard. notturno 50%” sul calcolo della 13° , 14° mensilità
e ferie.
pagina 12 di 22 La domanda va accolta certamente con riferimento alle somme versate al ricorrente per la maggiorazione per il lavoro notturno, atteso che lo stesso era assegnato sempre al turno dalle 21.00 alle
7.00 e come già riconosciuto da precedente di questo Tribunale (“i ricorrenti invocano il diritto di vedersi corrisposta l'incidenza sugli istituti retributivi indiretti, e in particolare su 13° e 14° mensilità, delle somme continuativamente corrisposte a titolo di maggiorazione per il lavoro notturno (…). (…) la domanda deve essere accolta – tenuto conto delle differenti maggiorazioni contrattualmente dovute e specificamente indicate nelle buste paga – in ossequio al principio per cui “la maggiorazione per lavoro notturno a turni non avvicendati nella misura del 25%, prevista dall'art. 18 del c.c.n.l. autotrasporti, ha natura retributiva, costituendo la compensazione di una prestazione che in sé è caratterizzata da un maggior disagio;
ne consegue la sua inclusione tra gli elementi che compongono la retribuzione globale mensile e la sua incidenza in tutti gli istituti contrattuali che per la loro determinazione richiamano tale ultimo concetto” (Cass. Civ., Sez. Lav., 23 ottobre 2017, n. 25000)”
(Tribunale di Milano (sent. 725/2021 est. Colosimo).
Analogamente, anche le maggiorazioni per il lavoro straordinario continuativamente prestato vanno incidere sul calcolo della 13°, 14° mensilità e ferie.
Le buste paga prodotte documentano che sono state applicate continuativamente, nel corso del rapporto di lavoro, le maggiorazioni per il lavoro straordinario e il lavoro notturno (v. voci nelle buste paga
“magg.turno notturno 25%”; “Straordinario 30%” e “straord. notturno 50%”).
Si tratta di voci che hanno carattere retributivo, normalmente erogate dalla datrice di lavoro nell'ambito del rapporto di lavoro. Non sono voci che sono state erogate occasionalmente né presentano natura indennitaria.
Le prestazioni notturne e di lavoro straordinario, dunque, sono state rese in maniera sistematica nell'ambito del rapporto di lavoro, come è evincibile dalle buste paga, a prescindere dalla variabilità dell'importo erogato al ricorrente (come espresso da Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 04/07/2017, n.
16394).
pagina 13 di 22 In tal senso una recente sentenza della Corte d'Appello di Brescia (sent. del 24.11.22, est. la Per_1 quale proprio con riferimento al CCNL GI applicabile al caso di specie ha affermato: “Il credito
è senz'altro fondato: il compenso per lavoro straordinario non è altro che retribuzione maggiorata e, sempre che sia pagato con carattere di continuità (circostanza pacifica nel caso di specie, visto che era pagato tutti i mesi), va sicuramente inserito nella base di calcolo delle mensilità aggiuntive. In altre parole: si tratta di retribuzione pura, che si distingue da quella ordinaria solo sotto il profilo quantitativo perché maggiorata rispetto ai minimi contrattuali e quindi sicuramente rientra nella retribuzione globale mensile prevista dall'art. 61, comma 1, considerato che l'elenco degli elementi ivi previsto non è tassativo”. Nello stesso senso che Corte d'Appello di Milano n. 468 del 26.7.2023 e
Corte di Cassazione, sent. 10 ottobre 2023, n. 28320.
Ed ancora, sempre in tema, si richiama altro precedente di questo Tribunale che chiarisce come gli istituti di 13°, 14° e delle ferie facciano riferimento ad un concetto di retribuzione globale di fatto:
“ricorrente lavorava sempre nel turno notturno.
Come si è prima visto, la tredicesima e la quattordicesima fanno riferimento ad una nozione di retribuzione globale;
per tale ragione il loro calcolo va effettuato anche sulla base della maggiorazione ricevuta per il lavoro notturno.
Altrettanto è a dirsi per quanto attiene alle ferie.
L'Art. 24 del CCNL dispone che il lavoratore ha diritto per ogni anno solare ad un periodo di riposo retribuito pari a 22 giorni lavorativi;
e l'articolo 61 del CCNL dispone che la retribuzione giornaliera del personale si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22.
Per quanto riguarda la nozione e la misura della retribuzione da ricevere a titolo di ferie annuali la
Corte di Giustizia, con la sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C- 257/04, Per_2
(punto 50) ha precisato che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, nr. 1, della
[...] direttiva nr. 88 del 2003 deve essere intesa nel senso che per tutta la durata delle ferie “deve essere mantenuta” la retribuzione vale a dire che il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria (così anche la sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58) nel Persona_3 senso che durante il godimento delle ferie il lavoratore deve trovarsi in una situazione paragonabile ai periodi di lavoro.
pagina 14 di 22 Con la sentenza 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) la Corte di Giustizia Per_4 ha poi affermato che la “retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”; pertanto “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (punto 24); vanno altresì compresi nella retribuzione nel corso delle ferie annuali gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” (punto 28 della stessa sentenza); invece devono essere esclusi dal calcolo “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (punto 25).
La Corte di Giustizia poi con la sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, , ha precisato CP_8 che possono essere individuati, quali elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale, quelli riconosciuti per la qualità di superiore gerarchico, o per l'anzianità, o per le qualifiche professionali.
La Corte di Cassazione recependo le indicazioni della Corte di Giustizia, con la sentenza 17.5.2019 n.
13425 ha da ultimo affermato che:
“16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a «ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. pagina 15 di 22 19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità ( id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011,
e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la Per_4 retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE” (cfr nello stesso senso la sentenza della Suprema Corte n. 22401 del
15.10.2020).
Proprio in quanto l'indennità per il lavoro notturno è strettamente connessa alla prestazione dei lavoratori i quali hanno prestato integralmente la loro attività in orario notturno, nel calcolo del riposo retribuito deve senz'altro essere compresa la retribuzione che normalmente percepisce il lavoratore nel corso della sua normale attività lavorativa (che è comprensiva dell'indennità di lavoro notturno). (Trib. Milano, sez. lav., sent. n. 1895 del 9.12.2021, est. Atanasio).
*
Il ricorrente rivendica il proprio diritto al pagamento delle festività ai sensi dell'art. 71 comma 1 e 2 del CCNL, rilevando come detto istituto non compaia mai nelle buste paga, nonché della corretta maggiorazione per lavoro festivo diurno pari al 65% in luogo del 50% applicato dal datore di lavoro, per le ore di “ . FEST. 50%” come previsto dall'art. 13 comma 6 CCNL. Pt_3
Il lavoratore ha diritto, quindi, al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate per tali titoli sulla base delle buste paga per i 12 giorni di festività, meglio specificati in ricorso, e per l'applicazione della corretta maggiorazione del 65% per lavoro festivo diurno corrisposti nella minor misura del 50%.
*
pagina 16 di 22 Il ricorrente rivendica il pagamento dell'elemento aggiuntivo della retribuzione ex art. 52 del CCNL, ai sensi del quale “1. Le Parti hanno convenuto di istituire un Ente Bilaterale Nazionale per il settore
GI, Trasporto Merci e Spedizione (Ebilog) con il compito di svolgere le seguenti attività (...) 2.
Al finanziamento dell'Ente Bilaterale è destinata, a partire dal 1° luglio 2011, una distinta e specifica contribuzione mensile (riferita a 12 mensilità) di 2 euro a carico delle imprese per ciascun lavoratore in forza e di 0,50 euro a carico dei lavoratori, che le imprese verseranno in rate mensili ovvero nei modi e tempi che saranno definiti dal Consiglio Direttivo dell'Ente.
3. Le imprese non aderenti alle associazioni firmatarie il presente CCNL e che non aderiscono al sistema della bilateralità e non versano il relativo contributo all'Ente Bilaterale (Euro 2 per dodici mensilità) devono erogare una quota di retribuzione ad ogni singolo lavoratore (EAR “elemento aggiuntivo della retribuzione”) pari ad Euro 5 mensili per dodici mensilità.
Il ricorrente ha pure diritto al pagamento del conseguente importo.
*
Al ricorrente spetta pure il corretto pagamento del TFR in quanto quello liquidato dal datore di lavoro non ha tenuto conto delle incidenze su tale istituto delle differenze richieste a titolo di festività, maggiorazione per le ore di lavoro ordinario rese il sabato, differenze su 13ma, 14ma e ferie per effetto delle incidenze delle voci continuative.
*
Il ricorrente ha diritto, come da domanda, al pagamento delle ferie maturate e non godute come da busta paga di marzo 2022 che indica 194,14 ore di ferie accantonate AP (anno precedente) e 102,67 ore di ferie accantonate AC (anno corrente), per un totale di 296,81 ore di ferie maturate e non godute.
Non vi è prova che le stesse siano state pagate né con la busta paga di aprile 2022 né con quella di maggio 2022, che indica il solo TFR.
*
Il ricorrente ha poi diritto alla corresponsione dei trenta minuti di pausa ai sensi dell'art. 9 comma 11
CCNL, come da ultimo modificato dall'ipotesi di accordo del 3.12.2017, il quale prevede che: “Ai lavoratori che effettuano turni continuativi, avvicendati e/o sfalsati con orario continuato, ferma restando la durata dell'orario settimanale, viene accordata per ciascun turno di 8 ore una pausa retribuita di 30 minuti”.
È pacifico che il lavoro presso il magazzino di LO fosse organizzato su tre turni continuativi e che il ricorrente ha sempre svolto turni continuativi di non meno di 8 ore (dalle 21.00 alle 7.00) senza che gli sia stata retribuita mezz'ora di pausa, e dunque ha diritto al pagamento di detta pausa ex art. 9 comma 11 CCNL. pagina 17 di 22 In tale senso anche il Tribunale di Milano (sent. n. 2143 del 27.7.2018, est. confermata dalla Per_5 sent. n. 1562 del 3.12.2019 Corte d'Appello di Milano) ha infatti affermato: “il turno lavorato comportava il diritto ad una pausa retribuita di 30 minuti secondo le previsioni dell'articolo 9
C.C.N.L. settore, non essendo certamente corretta l'interpretazione della parte datoriale secondo cui la norma si applicherebbe solo nel caso di turni avvicendati, in quanto la disposizione letteralmente estende il diritto alla pausa di 30 minuti anche per i turni continuativi ovvero proprio quelli per cui è causa”.
*
Sulla domanda di risarcimento del danno per mancata fruizione delle ferie.
Il ricorrente rivendica il proprio diritto al risarcimento del danno per mancata fruizione delle ferie, rilevando come “Il rapporto di lavoro per cui è causa ha una durata di complessivi 27 mesi e dunque il lavoratore ha maturato complessivamente:
168 ore primo anno (febbraio 2020 – gennaio 2021)
168 ore secondo anno (febbraio 2021 – gennaio 2022)
168 : 12 mesi x 3 mesi = 42 ore ultimi tre mesi (febbraio 2022 – aprile 2022)
totale 378 ore .
A fronte di ciò, il ricorrente alla cessazione del rapporto non ne aveva godute (lo attesta la stessa busta paga di marzo 2022) 296,81, e dunque aveva beneficiato per due anni e tre mesi di rapporto di sole 81,19 ore, pari al solo 21,48% del monte ore contrattuale (378 ore x 21,48% = 81,19 ore)”.
Sulla base di tale dato chiede la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in via equitativa.
La domanda va rigettata.
Come di recente ribadito anche dalla Suprema Corte di Cassazione, la indennità sostitutiva delle ferie ha natura mista, in parte retributiva e in parte risarcitoria, proprio la natura risarcitoria di tale indennità porta a ritenere che il danno lamentato dal ricorrente resti di fatto assorbito dalla indennità stessa nel caso, come quelle di specie, nel quale il ricorrente neppure allega elementi di fatto che possano anche solo lasciare presumere che il datore di lavoro si sia reso reiteratamente inadempiente al fargliele fruire.
In assenza anche solo di tali allegazioni, si ritiene che tale preteso danno possa essere già ristorato dalla natura, anche risarcitoria, della indennità per i giorni di ferie maturati e non goduti.
*
Sul risarcimento del danno per lo svolgimento di un numero di ore di lavoro straordinario superiori al limite imposto da legge e contratto collettivo e per violazione delle norme sul lavoro notturno. pagina 18 di 22 Il ricorrente, infine, ha dedotto che per tutta la durata del rapporto di lavoro “di complessivi 27 mesi
…avrebbe potuto svolgere il seguente numero massimo di ore di lavoro straordinario:
- 165 ore primo anno (febbraio 2020 – gennaio 2021)
- 165 ore secondo anno (febbraio 2021 – gennaio 2022)
- 165 : 12 mesi x 3 mesi = 41,25 ore ultimi tre mesi (febbraio 2022 – aprile 2022) un totale 371,25 ore.”.
Il lavoratore lamenta di aver reso invece complessivamente “come si evince dalle buste paga in atti,
1.598 ore di lavoro straordinario” superando “il limite massimo imposto del 430% (371,25 ore massime x 430% = 1.598 ore effettivamente rese)”.
Come pure lamenta la violazione dell'art. 13 del D. Lgs. n. 66/2003 essendo il ricorrente un lavoratore notturno.
La doglianza è fondata.
Le ore di lavoro straordinario svolte dal ricorrente sono in contrasto sia con l'art. 5 D.Lgs. 66/2003 (“1.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali”) sia con l'art. 9 del CCNL (““1. Il lavoro straordinario ha carattere saltuario o eccezionale, e non può superare il limite massimo complessivo di 165 ore annuali individuali.
1 bis. Per le ore di straordinario prestate tra il limite di 165 ore e sino al limite massimo annuale di
250 ore, il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi mediante versamento in una "banca ore" individuale, ferma restando, in tal caso, la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti.
1 ter. L'eventuale superamento del limite massimo annuale di cui al punto precedente darà luogo - ferma restando la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti - alla conseguente trasformazione in riposi compensativi delle ore eccedenti mediante versamento in una "banca ore" individuale”.
Il ricorrente ha dedotto di non aver mai fruito di riposi compensativi, e la datrice di lavoro, nel rimanere contumace, non ha provato che tali riposi siano stati fruiti dal ricorrente.
In ogni caso, deve osservarsi che le esorbitanti ore di lavoro straordinario svolte dal ricorrente (1.598 nel corso del rapporto come risultanti delle buste paga in atti, nei soli mesi di agosto e settembre 2020 è documentale che il ricorrente abbia reso 213 ore di lavoro straordinario) porta a ritenere fondata la domanda risarcitoria. pagina 19 di 22 Si richiama l'insegnamento di legittimità per il quale la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'articolo 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass.
14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540; Cass. 29.09.2021, n. 26450).
Pertanto, il lavoratore è sollevato dall'onere della prova della lesione patita in occasione dello svolgimento dello straordinario eccedente i limiti legali, essendo questa presunta allorquando il numero di ore di lavoro svolto, come nel caso di specie, sia stato sensibilmente superiore al massimo consentito.
A conclusioni non dissimili si perviene attraverso la valorizzazione del carattere contrattuale dell'illecito consistente nella violazione dei limiti massimi individuali di lavoro straordinario, cosicché deve riconoscersi che il danno biologico da usura psico-fisica fatto valere nel caso di specie deriva da un inadempimento e soggiace al criterio riparto dell'onere probatorio, (Cass. SS.UU. n. 13533 del
2001) per il quale al creditore spetta soltanto l'allegazione della violazione della lex contractus, gravando sul debitore la prova dell'adempimento o della sua impossibilità.
Come, peraltro, accertato in precedenti arresti di legittimità inerenti a fattispecie sovrapponibili a quella qui esaminata, con riguardo al principio sopra esposto, nessun difetto di allegazione e prova è ravvisabile nello specifico, essendo stati prospettati dal ricorrente sia il numero delle ore straordinarie svolte che il periodo di riferimento, il tutto supportato dalle buste paga, elementi dai quali può lecitamente desumersi la "abnormità'" della prestazione eseguita e, quindi, tale di per se' da compromettere l'integrità psico-fisica e la vita di relazione del lavoratore, secondo un corretto ragionamento logico giuridico (in termini, vedi Cass. cit. n. 12540/2019, Cass.10.5.2019 n. 12538,
Cass. 10.5.2019 n. 12539).
Appurata la spettanza nell'an del risarcimento del danno da usura psico-fisica, è appena il caso di rammentare che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, ex artt. 1226
e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa.
Premesso che la contrattazione collettiva di settore pacificamente nulla prevede per l'ipotesi squisitamente risarcitoria ma unicamente, una maggiorazione del 30% nel caso di superamento dell'orario ordinario per l'orario diurno. pagina 20 di 22 Si reputa che tale criterio, come pure fatto dal ricorrente, possa essere adottato per il giudizio equitativo, per il quale, tenuto conto di tale parametro base, concorre la valutazione della gravosità delle prestazioni rese.
E la gravosità, nella specie, assume connotati particolarmente rilevanti in ragione di plurimi aspetti concorrenti: la protrazione continuativa per oltre due anni dello svolgimento di lavoro straordinario e la cadenza sistematica;
ma, soprattutto, il superamento del tetto contrattuale sempre in misura rilevante del suddetto limite. A ciò deve aggiungersi la sempre crescente attitudine lesiva del lavoro straordinario.
Dalle predette considerazioni inferisce che, secondo un criterio puramente equitativo, il risarcimento possa quantificarsi nella misura della maggiorazione prevista dalla contrattazione collettiva, ovvero nel riconoscimento della ulteriore maggiorazione del 30%, prevista per lo straordinario diurno, della retribuzione oraria giornaliera. Trattandosi di complessive 1.523 ore e tenuto conto che la paga oraria ammonta ad € 10,226, si quantifica il danno in € 10,226 x 30% x 1.226,75 ore = € 3.763,42. Di tale danno non risponderà la committente, non rientrando l'obbligo risarcitorio nella responsabilità solidale di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003.
*
Rilevato che i conteggi elaborati dal ricorrente (doc. 9), per talune voci retributive, tengono conto del preteso superiore livello di inquadramento (3° livello) non riconosciuto, si ritiene necessario che la causa sia decisa con sentenza parziale disponendo la prosecuzione del giudizio ai fini del calcolo e della liquidazione di quanto eventualmente spettante al ricorrente in ragione dei suddetti accertamenti, con rinvio alla sentenza definitiva per le conseguenti statuizioni di condanna e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, non definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni diversa istanza o eccezione, così dispone:
pagina 21 di 22 - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire: la tredicesima e quattordicesima mensilità in misura piena;
la maggiorazione del 20% ex art. 9 CCNL per tutte le ore lavorate nelle giornate di sabato;
l'incidenza sul calcolo di tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e indennità di ferie delle somme continuativamente corrisposte nelle buste paga alle voci “Straordinario 30%”, “maggior. turno notturno” e “straord. nott. 50%” e delle somme spettanti al ricorrente a titolo di maggiorazione per lavoro ordinario di sabato;
il pagamento della retribuzione per le giornate di festività ex art. 71 CCNL, della maggiorazione del 50% per le ore di lavoro rese nella giornata del Santo Patrono (art. 71 comma 4) e della maggiorazione del 65% per le ore di lavoro straordinario festivo (inserite nelle buste paga alla voce
STRAORD. FEST. 50%”) ex art. 13 comma 6 CCNL;
l'EAR ex art. 52 CCNL;
la retribuzione delle ore di ferie indicate nella busta paga di marzo 2022; il TFR in misura piena e calcolato includendo tutte le voci indicate all'art. 37 CCNL;
il pagamento di 30 minuti di pausa ex art. 9 comma 11 CCNL;
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da usura psico – fisica per violazione degli artt. 5, commi 1 e 3, D.Lgs. 66/2003 e 9 commi 1, 1bis e 1ter CCNL con riferimento al superamento del limite massimo di ore di lavoro straordinario e dell'art. 13
D.Lgs. 66/2003 con riferimento al limite del lavoro per i “lavoratori notturnisti”;
- rigetta nel resto il ricorso;
- dispone la prosecuzione del giudizio ai fini del calcolo e della liquidazione di quanto spettante al ricorrente in ragione dei suddetti accertamenti,
- rinvia al definitivo la liquidazione delle spese di lite;
Così deciso in Milano, in data 9 ottobre 2025.
Il giudice del Lavoro
UL MA
pagina 22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
La dr. UL MA in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5308/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. TAGLIABUE MAURO presso lo studio del quale in Milano Via Lamarmora n. 44 ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE
e contro
29 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. TONELLI ALESSANDRO CP_2 P.IVA_2
IR AR presso lo studio del quale in Milano Via Benvenuto Cellini 21 ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
e nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. CECI GIANFRANCO presso lo Controparte_3 P.IVA_3 studio del quale in Milano via F. Sforza, 23 ha eletto domicilio come da procura in atti
RZ AM
e nei confronti di
P.I. rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Maria Controparte_4 P.IVA_4
Zigni presso lo studio del quale in Melzo (MI), via Monte Rosa, 15 ha eletto domicilio come da procura in atti pagina 1 di 22 RZ AM
pagina 2 di 22
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 26.4.2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, il datore di lavoro, 29 CP_1
e la committente per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...] Controparte_2
“in via principale, accertare e dichiarare, eventualmente anche ai sensi dell'art. 29, comma 3-bis
D.Lgs. 276/03, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra il ricorrente e in persona del legale Parte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, a decorrere dal 1° febbraio 2020 ovvero dalla diversa data che risulterà in corso di causa, con conseguente natura simulata del rapporto di lavoro intercorso con
[...]
Controparte_5
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente – sia in caso di accoglimento della domanda di cui alla precedente lettera a) che in caso di ritenuta genuina assunzione presso - ad CP_5 essere inquadrato nei seguenti livelli del CCNL GI, trasporto merci e spedizioni: in via principale nel 3° livello, in subordine nel 4° livello, in estremo subordine nel livello 4°J, ciò dal
1°.2.2020, in subordine dal 1°.
2.2021 ex art. 8 comma 2 CCNL ovvero in estremo subordine dalla diversa data che risulterà in corso di causa;
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 reintegrare il ricorrente mediante ripristino del rapporto, alle condizioni che verranno accertate in forza di quanto richiesto alle precedenti lettere a) e b) e con applicazione degli aumenti periodici di anzianità ex art. 17 CCNL nella misura di cinque,
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire:
tredicesima e quattordicesima mensilità in misura piena;
la maggiorazione del 20% ex art. 9 CCNL per tutte le ore lavorate nelle giornate di sabato;
l'incidenza sul calcolo di tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e indennità di ferie delle somme continuativamente corrisposte nelle buste paga alle voci “Straordinario 30%”, “maggior. turno notturno” e “straord. nott. 50%”, nonché delle somme che verranno accertate essere continuativamente spettanti a titolo di maggiorazione per lavoro ordinario di sabato, come è stato chiesto accertarsi al precedente alinea due;
pagina 3 di 22 il pagamento della retribuzione per le giornate di festività ex art. 71 CCNL, della maggiorazione del 50% per le ore di lavoro rese nella giornata del Santo Patrono (art. 71 comma 4) e della maggiorazione del 65% per le ore di lavoro straordinario festivo (inserite
STRAORD. FEST. 50%”) ex art. 13 comma 6 CCNL;
l'EAR ex art. 52 CCNL;
la retribuzione delle ore di ferie indicate nella busta paga di marzo 2022 e mai liquidate;
in ogni caso di ritenuta cessazione del rapporto al 30.4.2022, il TFR in misura piena e calcolato includendo tutte le voci indicate all'art. 37 CCNL;
il pagamento di 30 minuti di pausa ex art. 9 comma 11 CCNL ovvero in subordine il pagamento di 15 minuti di riduzione oraria ex art. 9 comma 10 CCNL;
accertare e dichiarare la violazione degli artt.li 36 c. 3 Cost., 24 comma 1bis CCNL e 10
D.Lgs. 66/2003 con riferimento all'illegittimo impedimento alla fruizione delle ferie, degli artt.li 5, commi 1 e 3, D.Lgs. 66/2003 e 9 commi 1, 1bis e 1ter CCNL con riferimento al superamento del limite massimo di ore di lavoro straordinario e dell'art. 13 D.Lgs. 66/2003 con riferimento al limite del lavoro per i “lavoratori notturnisti”, con conseguente danno da inadempimento delle predette norme, da quantificarsi anche in via equitativa sotto il profilo del danno da usura psico fisica anche ex art. 2087 c.c.
in via principale, ove accolta la domanda di cui alla precedente lettera a), condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente le Controparte_2 somme conseguenti agli accertamenti di cui alle precedenti lettere b), d) ed e), per i titoli di cui al presente atto e per gli importi indicati nei conteggi prodotti ed inclusi nel presente atto, per l'importo complessivo di € 28.045,00, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, anche a seguito dell'accoglimento solamente di alcuni degli accertamenti richiesti nel presente atto, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile.
in subordine, in caso di ritenuta liceità dell'appalto, condannare 29 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente le somme
[...] conseguenti agli accertamenti di cui alle precedenti lettere b), d) ed e), per i titoli di cui al presente atto e per gli importi indicati nei conteggi prodotti ed inclusi nel presente atto, per l'importo complessivo di € 28.045,00 in solido con uale committente ex art. 29 c. 2 D. Lgs. Controparte_2
276/2003 per la minor somma di € 23.374,00, ovvero le diverse somme che risulteranno dovute, anche a seguito dell'accoglimento solamente di alcuni degli accertamenti richiesti nel presente atto, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile.
pagina 4 di 22 Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo” con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il ricorrente ha esposto:
- di essere stato assunto da 29 Servizi s.r.l., dall' 1-2-20 al 30-4-22, con inquadramento nel
5°livello del c.c.n.l. logistica trasporto merci e spedizioni;
- di aver svolto la sua attività lavorativa presso il magazzino della committente in CP_2
LO, interagendo direttamente ed in via esclusiva con personale in particolare CP_2 era di a impartirgli specifiche direttive;
Tes_1 CP_2
- di aver svolto fin dall'inizio del rapporto ed in via prevalente la mansione di caposquadra di magazzino coordinando sei operai, controllando le fatture, organizzando i turni di lavoro degli operai
- di aver sempre reso la sua prestazione in turno notturno dalle 21.00 alle 7.00 con mezz'ora di pausa non retribuita per sei giorni a settimana da lunedì a sabato.
Il ricorrente lamenta:
- l'esistenza di una ipotesi di illiceità dell'appalto rivendicando un rapporto di lavoro direttamente un capo alla committente CP_2
- l'erroneo inquadramento contrattuale, rivendicando il diritto a vedersi riconoscere il 3° livello, in subordine il 4° livello del CCNL applicato al rapporto o, in ulteriore subordine, il 4J nonché il pagamento delle relative differenze di retribuzione per superiore livello e relativa incidenza sui singoli istituti contrattuali derivanti dall'accertamento dell'anzidetto superiore livello,
- la sussistenza di ulteriori differenze retributive per la maggiorazione per le ore di lavoro ordinarie prestate nelle giornate del sabato, per l'erroneo calcolo di 13^, 14^ mensilità e della incidenza di talune voci retributive continuativamente corrisposte sul calcolo di 13°, 14° e ferie;
mancato pagamento delle festività e della maggiorazione per lavoro festivo diurno;
mancato Contr pagamento dell' ex art. 52 CCNL;
erroneo pagamento del TFR;
mancato pagamento di ferie maturate e non godute;
omessa retribuzione della pausa ex art. 9 CCNL;
- di aver diritto ad un risarcimento del danno in via equitativa per mancata fruizione delle ferie e per lo svolgimento di un numero di ore di lavoro straordinario superiori al limite imposto dalla legge e per violazione delle norme sul lavoro notturno.
La , pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita ed il Controparte_5
Giudice ne ha pertanto dichiarato la contumacia.
Costituendosi ritualmente in giudizio, ha contestato la fondatezza delle pretese Controparte_2 avversarie, di cui ha chiesto il rigetto. pagina 5 di 22 Su richiesta di il Giudice ha autorizzato la chiamata in garanzia di e, su Controparte_2 Controparte_3 richiesta di quest'ultima, ha autorizzato altresì la chiamata in causa di entrambe Controparte_4 costituitesi in giudizio.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ammessa ed espletata la prova testimoniale dedotta, il Giudice ha invitato le parti alla discussione orale.
All'udienza del 9.10.2025 il procuratore di parte ricorrente, munito dei necessari poteri, ha rinunciato alla domanda di accertamento della illiceità dell'appalto nei confronti di e, quindi, ai punti CP_2
a), c) ed f) delle conclusioni di cui al ricorso. ha accettato detta rinuncia. CP_2
All'esito della discussione la causa è stata decisa come da sentenza parziale contestuale.
*
Il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento, nei limiti e con le precisazioni di seguito esposte. Co Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di dal 1.2.2020 al 30.4.2022 con contratto di CP_1 lavoro a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno, inquadramento nel 5^ livello del ccnl
Trasporti Merci GI (doc. 2, fascicolo ricorrente). Il lavoratore ha dedotto di avere lavorato presso lo stabilimento di in Limito di LO a far data dal 2010 alle dipendenze delle diverse CP_2 società appaltatrici occupandosi di “controllo fatture”: verificava che nel magazzino fossero presenti tutte le merci (prevalentemente prodotti alimentari) ordinate dai vari punti vendita di CP_2 sparsi nel territorio del Nord Italia” (cap. 13 ricorso).
Chiede, quindi, l'accertamento dell'illiceità dell'appalto per aver sempre ricevuto direttive da parte di e il riconoscimento del 3° livello, in subordine, il 4° livello o in ulteriore Parte_2 CP_2 subordine del 4°J, di inquadramento del ccnl logistica a far data dal 01.02.2020 e nonché il pagamento delle relative differenze di retribuzione per superiore livello e relativa incidenza sui singoli istituti contrattuali derivanti dall'accertamento dell'anzidetto superiore livello.
*
Sulle mansioni e sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente sono stati escussi i testimoni, le cui deposizioni vengono di seguito riportate.
Il teste , collega del ricorrente, ha dichiarato: Tes_2
“Io conosco perché abbiamo lavorato insieme lui è il capo squadra dal 2016 presso il deposito Pt_1 di a LO come ancora oggi. CP_2
Ho una causa in corso con AGI non ricordo di averla con le altre società che mi vengono lette dal giudice.
pagina 6 di 22 Sia io che lui ci occupavamo del controllo fatture, praticamente controlliamo che il prelievo che fa il pickerista corrisponda all'ordine effettuato dal punto vendita in questione. Lui poi si occupa di segnare quotidianamente le ore che noi abbiamo fatto e che gli comunichiamo telefonicamente o a voce. E lui le gira all'ufficio contabilità della società 29 Servizi. Gestisce le nostre ferie, praticamente compiliamo il foglio, lo diamo a lui che li raccoglie e poi lui ci comunica l'autorizzazione dell'ufficio di 29 Servizi.
I turni di lavoro sono fissi, se poi ci sono assenze per malattie è lui che si occupa di trovare le persone e i sostituti.
Nel magazzino di per la 29 Servizi noi abbiamo parlato sempre con , io quando sono CP_2 Pt_1 arrivato mi avevano detto che era capo squadra, me lo aveva detto la società uscente Pt_1 CP_7
era il direttore di magazzino, non lo vedevo parlare con ma era a dirmi che Tes_1 Pt_1 Pt_1 erano arrivate istruzioni per la tipologia del lavoro richiesto, ad esempio di controllare di più l'ordine di un punto vendita/ negozio specifico. Non ricordo di altre istruzioni. Noi consegnavamo il verbale dei Tes_ nostri controlli ad che poi li consegnava ad . Non ho mai sentito richiamare Pt_1 CP_2
. Pt_1
Facevamo gli stessi turni, era quello dalle 21 alle 7.00 dal lunedì al sabato compreso, anche il sabato questo orario.
Non so dire se era assente o doveva chiedere permessi a chi dovesse chiedere o chi dovesse Pt_1 avvisare.
Per lavorare usavamo un palmare di proprietà di . CP_2
ADR avv. Ceccarelli: noi facevamo turno unico quello che ho detto prima, altri turni non ne ricordo”.
Il teste ha riferito: Tes_1
“Io nel periodo 2020/2022 ero assegnato al magazzino di LO.
me lo ricordo, perché si occupava del controllo fatture per conto di 29 Servizi che era un Pt_1 subappalto . Non faceva altre cose. CP_3
Non so dire se si occupasse dei turni di lavoro dei colleghi a me lui non era stato indicato come preposto della 29 quando io dovevo interfacciarmi per dare informazioni sull'attività parlavo CP_1 con della . Testimone_3 CP_3
Quotidianamente io girando per il magazzino passavo anche per dove svolgevano l'attività però non c'era un rapporto di lavoro, loro sapevano il lavoro che dovevano svolgere perché gli era stato indicato dai loro responsabili, io chiedevo come va come non va.
Non ricordo di aver dato istruzioni particolari ad se non quello di lasciare un resoconto al Pt_1 capo turno di a fine giornata. CP_2
pagina 7 di 22 Se doveva stare assente o chiedere permessi non informava me o a meno che non ci Pt_1 CP_2 informasse il sig. per dirci che non sarebbero venuti a lavoro alcuni operatori, ma non Tes_3 avvisavano noi di . CP_2
Non conosco il turno di ma posso dire che i turni che avevamo richiesto come servizio erano un Pt_1 serale e un notturno, ipotizzo dalle 17 fino alle 7 del mattino successivo, però non spettava a noi decidere chi doveva esserci. Questo all'inizio, poi non so dire quando, l'orario del servizio è stato anticipato sempre attraverso una richiesta al e non al personale dipendente dell'appalto. Non Tes_3 ho mai ripreso o richiamato . Pt_1
Adr Avv. Passaquindici: AD non usava alcuno strumento perché effettuava la verifica su carta.
Poteva far stampare al proposto dell'altro appaltatore addetto al servizio di prelievo il foglio con la missione, per poi fare controllo incrociato. Se fossero emersi errori avrebbe dovuto contattare l'appaltatore dell'operatore controllato e segnalarlo per fargli vedere l'evidenza dell'errore e recuperarlo, però non veniva seguito da noi tale operatività ma era svolto tra di loro. Tutti gli addetti al controllo fatture operavano come ho detto, non solo . Pt_1
si limitava a chiedere che il servizio di controllo fatture fosse svolto in determinati orari ma CP_2 quanto alle modalità esecutive del lavoro, quindi turni, orari e ferie, se ne occupava che io sapessi
, ma non . Testimone_3 CP_2
Non ho mai chiesto io ad di ricoprire il ruolo di caposquadra, né l'ho mai contattato al Pt_1 telefono, io come orario di lavoro a LO ero presente in magazzino dalle 8 fino alle 19.00, circa, e una volta al mese qualche supervisione notturna”.
Il teste , collega del ricorrente ed indifferente ai fatti di causa, ha dichiarato: Testimone_4
“Io lavoro con dal 2016 presso il magazzino di LO, anche io con la 29 servizi. Pt_1 CP_2
Facevo anche io controllo fatture, come lui. non ricordo di altre cose che faceva. Pt_1
Io lavoravo dalle 21 fino alle 7 del mattino con lui, dal lunedì al sabato.
A domanda del giudice: era un caposquadra, vuol dire che gestisce lui quello che dobbiamo Pt_1 fare, orari e turni, io non ho mai visto parlare con . A dire a noi come organizzare il Tes_1 Pt_1 lavoro era sempre lui e a dire ad cosa fare non so chi fosse. In turno dalle 21 alle 7 al Pt_1 Pt_1 controllo fatture eravamo quattro in tutto, compreso . Era lui a dirci se c'erano degli ordini da Pt_1 lavorare prima o controllare gli ordini di un determinato negozio, era lui a dirlo a noi, non so se c'era qualcuno a dirlo a lui.
ADR avv. Ceccarelli: per fare controllo fatture usavamo penna e carta”.
Il teste , anche lui collega del ricorrente ed indifferente ai fatti di causa, ha Testimone_5 riferito: pagina 8 di 22 “Io lavoro con dal febbraio 2020 presso il magazzino di LO come ancora oggi. Pt_1 CP_2
Io e ci occupiamo del controllo fatture, il controllo lo facciamo solo con carta e penna. Pt_1
è il nostro capo squadra, lui comunica con altri capi e con , ci dice che cosa Pt_1 CP_2 controllare e a dire ad cosa fare è , prima Io li ho visti a volte parlare, ed ho Pt_1 CP_2 Tes_1
Tes_ sentito dire ad fate questo fate quello, l'ho sentito dire “solo controlla per favore quel Pt_1 negozio” ma non tutti i giorni, non ricordo quante volte, però io lavoro da un'altra parte Io al magazzino 49 e in drogheria e volte ci scambiamo e a volte insieme. Pt_1
Io e facciamo gli stessi turni dalle 21 fino alle 7, in turno siamo solo noi due in tutto al Pt_1 controllo fatture. Tes_ Non ho mai sentito richiamare o rimproverare , se non veniva a lavoro avvisava Pt_1 Pt_1
Tes_
, sempre , e lo so perché me lo diceva . CP_2 Pt_1
ADR avv. Ceccarelli: della 29 Servizi oltre ad c'erano altre due persone addetti a controllare Pt_1 le fatture, facevano le nostre stesse attività.
All'esito dell'istruttoria posso trarsi le seguenti conclusioni.
*
Quanto alla domanda di superiore inquadramento, si osserva quanto segue.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass. Sez. L. Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 - 01).
Sicché, “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile;
ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata” (Cass. Civ., Sez. Lav.,
13 novembre 2001, n. 14088).
È onere esclusivo del lavoratore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata, confrontandoli con quelli concernenti i compiti che egli deduce di aver in concreto svolto
(ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025). pagina 9 di 22 Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. “condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16200 del 10/07/2009, Rv. 610161 - 01).
Ciò detto, occorre esaminare le declaratorie contrattuali che vengono in rilievo nel caso di specie.
Le declaratorie della contrattazione collettiva di settore che vengono in considerazione (CCNL
GI, trasporto e spedizione, doc. 6, fascicolo ricorrente) sono le seguenti.
Al Livello 5°, contrattualmente riconosciuto al ricorrente, appartengono “i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva.”
Al 3° livello rivendicato in via principale dal ricorrente appartengono: “lavoratori che svolgono attività richiedenti preparazione risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole entità degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in di-pendenza delle riparazione stesse. I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnico-amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro”. Il ricorrente valorizza il fatto che tra i profili esemplificativi degli operai di tale livello vi sono “capisquadra di magazzino e ribalta che coordinino più di 3 operai”.
Al 4° livello, rivendicato in subordine dal lavoratore, appartengono “i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia.”.
pagina 10 di 22 Il 4^ Livello Junior, rivendicato in subordine dal ricorrente, appartengono “i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche. Gli addetti alle attività di movimentazione merci che, fermi restando i requisiti professionali di cui sopra, impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida prevista per le aree pubbliche e con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori di cui ai livelli superiori.”.
Sulla base delle deposizioni testimoniali deve ritenersi che il ricorrente non abbia fornito prova adeguata e sufficiente a dimostrare di aver svolto mansioni riconducibili ai superiori livelli di inquadramento richiesti.
Lo stesso infatti si occupava, insieme ad altri tre operai, di controllare le fatture, controllo che veniva effettuato con carta e penna e che aveva ad oggetto la mera corrispondenza tra la merce prelevata dal pickerista e quella contenuta nell'ordine effettuato dal punto vendita.
Rispetto a tale attività non si rinviene quale sarebbero le “attività esecutive di natura tecnico- amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situa-zioni di lavoro”. Né è emersa alcuna autonomia nello svolgimento di tali mansioni visto che, i testimoni hanno riferito che se fossero sorti problemi o fossero stati rilevati errori, non sarebbe stato a risolverli ma lui si limitava unicamente a riportarli a chi Pt_1
Tes_ di dovere (teste “Se fossero emersi errori avrebbe dovuto contattare l'appaltatore dell'operatore controllato e segnalarlo per fargli vedere l'evidenza dell'errore e recuperarlo, però non veniva seguito da noi tale operatività ma era svolto tra di loro. Tutti gli addetti al controllo fatture operavano come ho detto, non solo ”.). Pt_1
Né è emerso che svolgesse il ruolo di caposquadra nel senso preteso dall'attore.
Rispetto ai suoi colleghi aveva un mero ruolo di referente più che di caposquadra, a lui Pt_1 riferivano i colleghi per le ore lavorate o per i giorni di ferie o permesso che lui si limitava a riportare all'ufficio di 29 Servizi affinché potessero essere sostituiti, ma, come ammesso dallo stesso teste Tes_2 non era a predisporre i loro turni che erano fissi, loro segnalavano a lui unicamente eventuali Pt_1 assenze per eventuali sostituzioni. Del tutto irrilevante poi che i colleghi nel corso dell'istruttoria lo abbiano definito “caposquadra” atteso che a tale denominazione deve poi corrispondere l'effettivo svolgimento di attività di coordinamento e gestione di un gruppo di almeno tre operai che, nel caso di specie, non è emerso.
Le mansioni svolte dal ricorrente non sono riconducibili né al 4° livello come neppure al livello 4 junior. pagina 11 di 22 Quanto al primo, manca del tutto lo svolgimento da parte di di operazioni delicate e complesse, Pt_1 la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche come pure manca la prova di una seppur limitata responsabilità ed autonomia.
Quanto al secondo, basti dire che il ricorrente operava un mero controllo su carta verificando che vi fosse corrispondenza tra la merce prelevata dal pickerista e quella contenuta nell'ordine effettuato dal punto vendita, alcuna attività di movimentazione merce di magazzino, men che meno mediante l'utilizzo di attrezzature e mezzi di sollevamento complessi era svolta dal ricorrente.
*
Sulle maggiorazioni per le ore di lavoro ordinario prestate nelle giornate di sabato.
L'attore, che ha dedotto e provato documentalmente e per testi di aver sempre lavorato dal lunedì al sabato (sei giorni settimanali), ha diritto al pagamento delle maggiorazioni previste dall'art. 9, comma
2, ultimo periodo del CCNL, che riconosce alle ore ordinarie rese di sabato una maggiorazione del 20%
(come da accordo di rinnovo del 3.12.2017 sub. doc. 8) e la maggiorazione del 50% prevista dall'art. 13, comma 6, CCNL per le ore straordinarie prestate di sabato.
Il ricorrente ha dedotto che nelle buste paga dette maggiorazioni non gli sono mai state applicate o no sono state applicate nella misura corretta, tanto basta per l'accoglimento della domanda attorea.
*
Il ricorrente ha inoltre diritto al calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilità che tenga conto degli scatti di anzianità ex art. 17 del CCNL.
La datrice di lavoro ha infatti calcolato e liquidato la retribuzione a titolo di tredicesima e quattordicesima, senza includere, come avrebbe dovuto, gli scatti di anzianità, in talune buste paga addirittura neppure corrisposto.
*
Il ricorrente invoca poi il diritto a vedersi riconoscere l'incidenza delle voci retributive continuativamente corrispostegli in busta paga, segnatamente, le somme a titolo di “Straordinario
30%”, “maggior. turno notturno 25%” e “strard. notturno 50%” sul calcolo della 13° , 14° mensilità
e ferie.
pagina 12 di 22 La domanda va accolta certamente con riferimento alle somme versate al ricorrente per la maggiorazione per il lavoro notturno, atteso che lo stesso era assegnato sempre al turno dalle 21.00 alle
7.00 e come già riconosciuto da precedente di questo Tribunale (“i ricorrenti invocano il diritto di vedersi corrisposta l'incidenza sugli istituti retributivi indiretti, e in particolare su 13° e 14° mensilità, delle somme continuativamente corrisposte a titolo di maggiorazione per il lavoro notturno (…). (…) la domanda deve essere accolta – tenuto conto delle differenti maggiorazioni contrattualmente dovute e specificamente indicate nelle buste paga – in ossequio al principio per cui “la maggiorazione per lavoro notturno a turni non avvicendati nella misura del 25%, prevista dall'art. 18 del c.c.n.l. autotrasporti, ha natura retributiva, costituendo la compensazione di una prestazione che in sé è caratterizzata da un maggior disagio;
ne consegue la sua inclusione tra gli elementi che compongono la retribuzione globale mensile e la sua incidenza in tutti gli istituti contrattuali che per la loro determinazione richiamano tale ultimo concetto” (Cass. Civ., Sez. Lav., 23 ottobre 2017, n. 25000)”
(Tribunale di Milano (sent. 725/2021 est. Colosimo).
Analogamente, anche le maggiorazioni per il lavoro straordinario continuativamente prestato vanno incidere sul calcolo della 13°, 14° mensilità e ferie.
Le buste paga prodotte documentano che sono state applicate continuativamente, nel corso del rapporto di lavoro, le maggiorazioni per il lavoro straordinario e il lavoro notturno (v. voci nelle buste paga
“magg.turno notturno 25%”; “Straordinario 30%” e “straord. notturno 50%”).
Si tratta di voci che hanno carattere retributivo, normalmente erogate dalla datrice di lavoro nell'ambito del rapporto di lavoro. Non sono voci che sono state erogate occasionalmente né presentano natura indennitaria.
Le prestazioni notturne e di lavoro straordinario, dunque, sono state rese in maniera sistematica nell'ambito del rapporto di lavoro, come è evincibile dalle buste paga, a prescindere dalla variabilità dell'importo erogato al ricorrente (come espresso da Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 04/07/2017, n.
16394).
pagina 13 di 22 In tal senso una recente sentenza della Corte d'Appello di Brescia (sent. del 24.11.22, est. la Per_1 quale proprio con riferimento al CCNL GI applicabile al caso di specie ha affermato: “Il credito
è senz'altro fondato: il compenso per lavoro straordinario non è altro che retribuzione maggiorata e, sempre che sia pagato con carattere di continuità (circostanza pacifica nel caso di specie, visto che era pagato tutti i mesi), va sicuramente inserito nella base di calcolo delle mensilità aggiuntive. In altre parole: si tratta di retribuzione pura, che si distingue da quella ordinaria solo sotto il profilo quantitativo perché maggiorata rispetto ai minimi contrattuali e quindi sicuramente rientra nella retribuzione globale mensile prevista dall'art. 61, comma 1, considerato che l'elenco degli elementi ivi previsto non è tassativo”. Nello stesso senso che Corte d'Appello di Milano n. 468 del 26.7.2023 e
Corte di Cassazione, sent. 10 ottobre 2023, n. 28320.
Ed ancora, sempre in tema, si richiama altro precedente di questo Tribunale che chiarisce come gli istituti di 13°, 14° e delle ferie facciano riferimento ad un concetto di retribuzione globale di fatto:
“ricorrente lavorava sempre nel turno notturno.
Come si è prima visto, la tredicesima e la quattordicesima fanno riferimento ad una nozione di retribuzione globale;
per tale ragione il loro calcolo va effettuato anche sulla base della maggiorazione ricevuta per il lavoro notturno.
Altrettanto è a dirsi per quanto attiene alle ferie.
L'Art. 24 del CCNL dispone che il lavoratore ha diritto per ogni anno solare ad un periodo di riposo retribuito pari a 22 giorni lavorativi;
e l'articolo 61 del CCNL dispone che la retribuzione giornaliera del personale si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22.
Per quanto riguarda la nozione e la misura della retribuzione da ricevere a titolo di ferie annuali la
Corte di Giustizia, con la sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C- 257/04, Per_2
(punto 50) ha precisato che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, nr. 1, della
[...] direttiva nr. 88 del 2003 deve essere intesa nel senso che per tutta la durata delle ferie “deve essere mantenuta” la retribuzione vale a dire che il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria (così anche la sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58) nel Persona_3 senso che durante il godimento delle ferie il lavoratore deve trovarsi in una situazione paragonabile ai periodi di lavoro.
pagina 14 di 22 Con la sentenza 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) la Corte di Giustizia Per_4 ha poi affermato che la “retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”; pertanto “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (punto 24); vanno altresì compresi nella retribuzione nel corso delle ferie annuali gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” (punto 28 della stessa sentenza); invece devono essere esclusi dal calcolo “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (punto 25).
La Corte di Giustizia poi con la sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, , ha precisato CP_8 che possono essere individuati, quali elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale, quelli riconosciuti per la qualità di superiore gerarchico, o per l'anzianità, o per le qualifiche professionali.
La Corte di Cassazione recependo le indicazioni della Corte di Giustizia, con la sentenza 17.5.2019 n.
13425 ha da ultimo affermato che:
“16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a «ferie retribuite» nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. pagina 15 di 22 19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità ( id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011,
e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la Per_4 retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE” (cfr nello stesso senso la sentenza della Suprema Corte n. 22401 del
15.10.2020).
Proprio in quanto l'indennità per il lavoro notturno è strettamente connessa alla prestazione dei lavoratori i quali hanno prestato integralmente la loro attività in orario notturno, nel calcolo del riposo retribuito deve senz'altro essere compresa la retribuzione che normalmente percepisce il lavoratore nel corso della sua normale attività lavorativa (che è comprensiva dell'indennità di lavoro notturno). (Trib. Milano, sez. lav., sent. n. 1895 del 9.12.2021, est. Atanasio).
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Il ricorrente rivendica il proprio diritto al pagamento delle festività ai sensi dell'art. 71 comma 1 e 2 del CCNL, rilevando come detto istituto non compaia mai nelle buste paga, nonché della corretta maggiorazione per lavoro festivo diurno pari al 65% in luogo del 50% applicato dal datore di lavoro, per le ore di “ . FEST. 50%” come previsto dall'art. 13 comma 6 CCNL. Pt_3
Il lavoratore ha diritto, quindi, al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate per tali titoli sulla base delle buste paga per i 12 giorni di festività, meglio specificati in ricorso, e per l'applicazione della corretta maggiorazione del 65% per lavoro festivo diurno corrisposti nella minor misura del 50%.
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pagina 16 di 22 Il ricorrente rivendica il pagamento dell'elemento aggiuntivo della retribuzione ex art. 52 del CCNL, ai sensi del quale “1. Le Parti hanno convenuto di istituire un Ente Bilaterale Nazionale per il settore
GI, Trasporto Merci e Spedizione (Ebilog) con il compito di svolgere le seguenti attività (...) 2.
Al finanziamento dell'Ente Bilaterale è destinata, a partire dal 1° luglio 2011, una distinta e specifica contribuzione mensile (riferita a 12 mensilità) di 2 euro a carico delle imprese per ciascun lavoratore in forza e di 0,50 euro a carico dei lavoratori, che le imprese verseranno in rate mensili ovvero nei modi e tempi che saranno definiti dal Consiglio Direttivo dell'Ente.
3. Le imprese non aderenti alle associazioni firmatarie il presente CCNL e che non aderiscono al sistema della bilateralità e non versano il relativo contributo all'Ente Bilaterale (Euro 2 per dodici mensilità) devono erogare una quota di retribuzione ad ogni singolo lavoratore (EAR “elemento aggiuntivo della retribuzione”) pari ad Euro 5 mensili per dodici mensilità.
Il ricorrente ha pure diritto al pagamento del conseguente importo.
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Al ricorrente spetta pure il corretto pagamento del TFR in quanto quello liquidato dal datore di lavoro non ha tenuto conto delle incidenze su tale istituto delle differenze richieste a titolo di festività, maggiorazione per le ore di lavoro ordinario rese il sabato, differenze su 13ma, 14ma e ferie per effetto delle incidenze delle voci continuative.
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Il ricorrente ha diritto, come da domanda, al pagamento delle ferie maturate e non godute come da busta paga di marzo 2022 che indica 194,14 ore di ferie accantonate AP (anno precedente) e 102,67 ore di ferie accantonate AC (anno corrente), per un totale di 296,81 ore di ferie maturate e non godute.
Non vi è prova che le stesse siano state pagate né con la busta paga di aprile 2022 né con quella di maggio 2022, che indica il solo TFR.
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Il ricorrente ha poi diritto alla corresponsione dei trenta minuti di pausa ai sensi dell'art. 9 comma 11
CCNL, come da ultimo modificato dall'ipotesi di accordo del 3.12.2017, il quale prevede che: “Ai lavoratori che effettuano turni continuativi, avvicendati e/o sfalsati con orario continuato, ferma restando la durata dell'orario settimanale, viene accordata per ciascun turno di 8 ore una pausa retribuita di 30 minuti”.
È pacifico che il lavoro presso il magazzino di LO fosse organizzato su tre turni continuativi e che il ricorrente ha sempre svolto turni continuativi di non meno di 8 ore (dalle 21.00 alle 7.00) senza che gli sia stata retribuita mezz'ora di pausa, e dunque ha diritto al pagamento di detta pausa ex art. 9 comma 11 CCNL. pagina 17 di 22 In tale senso anche il Tribunale di Milano (sent. n. 2143 del 27.7.2018, est. confermata dalla Per_5 sent. n. 1562 del 3.12.2019 Corte d'Appello di Milano) ha infatti affermato: “il turno lavorato comportava il diritto ad una pausa retribuita di 30 minuti secondo le previsioni dell'articolo 9
C.C.N.L. settore, non essendo certamente corretta l'interpretazione della parte datoriale secondo cui la norma si applicherebbe solo nel caso di turni avvicendati, in quanto la disposizione letteralmente estende il diritto alla pausa di 30 minuti anche per i turni continuativi ovvero proprio quelli per cui è causa”.
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Sulla domanda di risarcimento del danno per mancata fruizione delle ferie.
Il ricorrente rivendica il proprio diritto al risarcimento del danno per mancata fruizione delle ferie, rilevando come “Il rapporto di lavoro per cui è causa ha una durata di complessivi 27 mesi e dunque il lavoratore ha maturato complessivamente:
168 ore primo anno (febbraio 2020 – gennaio 2021)
168 ore secondo anno (febbraio 2021 – gennaio 2022)
168 : 12 mesi x 3 mesi = 42 ore ultimi tre mesi (febbraio 2022 – aprile 2022)
totale 378 ore .
A fronte di ciò, il ricorrente alla cessazione del rapporto non ne aveva godute (lo attesta la stessa busta paga di marzo 2022) 296,81, e dunque aveva beneficiato per due anni e tre mesi di rapporto di sole 81,19 ore, pari al solo 21,48% del monte ore contrattuale (378 ore x 21,48% = 81,19 ore)”.
Sulla base di tale dato chiede la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in via equitativa.
La domanda va rigettata.
Come di recente ribadito anche dalla Suprema Corte di Cassazione, la indennità sostitutiva delle ferie ha natura mista, in parte retributiva e in parte risarcitoria, proprio la natura risarcitoria di tale indennità porta a ritenere che il danno lamentato dal ricorrente resti di fatto assorbito dalla indennità stessa nel caso, come quelle di specie, nel quale il ricorrente neppure allega elementi di fatto che possano anche solo lasciare presumere che il datore di lavoro si sia reso reiteratamente inadempiente al fargliele fruire.
In assenza anche solo di tali allegazioni, si ritiene che tale preteso danno possa essere già ristorato dalla natura, anche risarcitoria, della indennità per i giorni di ferie maturati e non goduti.
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Sul risarcimento del danno per lo svolgimento di un numero di ore di lavoro straordinario superiori al limite imposto da legge e contratto collettivo e per violazione delle norme sul lavoro notturno. pagina 18 di 22 Il ricorrente, infine, ha dedotto che per tutta la durata del rapporto di lavoro “di complessivi 27 mesi
…avrebbe potuto svolgere il seguente numero massimo di ore di lavoro straordinario:
- 165 ore primo anno (febbraio 2020 – gennaio 2021)
- 165 ore secondo anno (febbraio 2021 – gennaio 2022)
- 165 : 12 mesi x 3 mesi = 41,25 ore ultimi tre mesi (febbraio 2022 – aprile 2022) un totale 371,25 ore.”.
Il lavoratore lamenta di aver reso invece complessivamente “come si evince dalle buste paga in atti,
1.598 ore di lavoro straordinario” superando “il limite massimo imposto del 430% (371,25 ore massime x 430% = 1.598 ore effettivamente rese)”.
Come pure lamenta la violazione dell'art. 13 del D. Lgs. n. 66/2003 essendo il ricorrente un lavoratore notturno.
La doglianza è fondata.
Le ore di lavoro straordinario svolte dal ricorrente sono in contrasto sia con l'art. 5 D.Lgs. 66/2003 (“1.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali”) sia con l'art. 9 del CCNL (““1. Il lavoro straordinario ha carattere saltuario o eccezionale, e non può superare il limite massimo complessivo di 165 ore annuali individuali.
1 bis. Per le ore di straordinario prestate tra il limite di 165 ore e sino al limite massimo annuale di
250 ore, il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi mediante versamento in una "banca ore" individuale, ferma restando, in tal caso, la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti.
1 ter. L'eventuale superamento del limite massimo annuale di cui al punto precedente darà luogo - ferma restando la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti - alla conseguente trasformazione in riposi compensativi delle ore eccedenti mediante versamento in una "banca ore" individuale”.
Il ricorrente ha dedotto di non aver mai fruito di riposi compensativi, e la datrice di lavoro, nel rimanere contumace, non ha provato che tali riposi siano stati fruiti dal ricorrente.
In ogni caso, deve osservarsi che le esorbitanti ore di lavoro straordinario svolte dal ricorrente (1.598 nel corso del rapporto come risultanti delle buste paga in atti, nei soli mesi di agosto e settembre 2020 è documentale che il ricorrente abbia reso 213 ore di lavoro straordinario) porta a ritenere fondata la domanda risarcitoria. pagina 19 di 22 Si richiama l'insegnamento di legittimità per il quale la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura - psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'articolo 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass.
14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540; Cass. 29.09.2021, n. 26450).
Pertanto, il lavoratore è sollevato dall'onere della prova della lesione patita in occasione dello svolgimento dello straordinario eccedente i limiti legali, essendo questa presunta allorquando il numero di ore di lavoro svolto, come nel caso di specie, sia stato sensibilmente superiore al massimo consentito.
A conclusioni non dissimili si perviene attraverso la valorizzazione del carattere contrattuale dell'illecito consistente nella violazione dei limiti massimi individuali di lavoro straordinario, cosicché deve riconoscersi che il danno biologico da usura psico-fisica fatto valere nel caso di specie deriva da un inadempimento e soggiace al criterio riparto dell'onere probatorio, (Cass. SS.UU. n. 13533 del
2001) per il quale al creditore spetta soltanto l'allegazione della violazione della lex contractus, gravando sul debitore la prova dell'adempimento o della sua impossibilità.
Come, peraltro, accertato in precedenti arresti di legittimità inerenti a fattispecie sovrapponibili a quella qui esaminata, con riguardo al principio sopra esposto, nessun difetto di allegazione e prova è ravvisabile nello specifico, essendo stati prospettati dal ricorrente sia il numero delle ore straordinarie svolte che il periodo di riferimento, il tutto supportato dalle buste paga, elementi dai quali può lecitamente desumersi la "abnormità'" della prestazione eseguita e, quindi, tale di per se' da compromettere l'integrità psico-fisica e la vita di relazione del lavoratore, secondo un corretto ragionamento logico giuridico (in termini, vedi Cass. cit. n. 12540/2019, Cass.10.5.2019 n. 12538,
Cass. 10.5.2019 n. 12539).
Appurata la spettanza nell'an del risarcimento del danno da usura psico-fisica, è appena il caso di rammentare che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, ex artt. 1226
e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa.
Premesso che la contrattazione collettiva di settore pacificamente nulla prevede per l'ipotesi squisitamente risarcitoria ma unicamente, una maggiorazione del 30% nel caso di superamento dell'orario ordinario per l'orario diurno. pagina 20 di 22 Si reputa che tale criterio, come pure fatto dal ricorrente, possa essere adottato per il giudizio equitativo, per il quale, tenuto conto di tale parametro base, concorre la valutazione della gravosità delle prestazioni rese.
E la gravosità, nella specie, assume connotati particolarmente rilevanti in ragione di plurimi aspetti concorrenti: la protrazione continuativa per oltre due anni dello svolgimento di lavoro straordinario e la cadenza sistematica;
ma, soprattutto, il superamento del tetto contrattuale sempre in misura rilevante del suddetto limite. A ciò deve aggiungersi la sempre crescente attitudine lesiva del lavoro straordinario.
Dalle predette considerazioni inferisce che, secondo un criterio puramente equitativo, il risarcimento possa quantificarsi nella misura della maggiorazione prevista dalla contrattazione collettiva, ovvero nel riconoscimento della ulteriore maggiorazione del 30%, prevista per lo straordinario diurno, della retribuzione oraria giornaliera. Trattandosi di complessive 1.523 ore e tenuto conto che la paga oraria ammonta ad € 10,226, si quantifica il danno in € 10,226 x 30% x 1.226,75 ore = € 3.763,42. Di tale danno non risponderà la committente, non rientrando l'obbligo risarcitorio nella responsabilità solidale di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003.
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Rilevato che i conteggi elaborati dal ricorrente (doc. 9), per talune voci retributive, tengono conto del preteso superiore livello di inquadramento (3° livello) non riconosciuto, si ritiene necessario che la causa sia decisa con sentenza parziale disponendo la prosecuzione del giudizio ai fini del calcolo e della liquidazione di quanto eventualmente spettante al ricorrente in ragione dei suddetti accertamenti, con rinvio alla sentenza definitiva per le conseguenti statuizioni di condanna e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, non definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni diversa istanza o eccezione, così dispone:
pagina 21 di 22 - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire: la tredicesima e quattordicesima mensilità in misura piena;
la maggiorazione del 20% ex art. 9 CCNL per tutte le ore lavorate nelle giornate di sabato;
l'incidenza sul calcolo di tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e indennità di ferie delle somme continuativamente corrisposte nelle buste paga alle voci “Straordinario 30%”, “maggior. turno notturno” e “straord. nott. 50%” e delle somme spettanti al ricorrente a titolo di maggiorazione per lavoro ordinario di sabato;
il pagamento della retribuzione per le giornate di festività ex art. 71 CCNL, della maggiorazione del 50% per le ore di lavoro rese nella giornata del Santo Patrono (art. 71 comma 4) e della maggiorazione del 65% per le ore di lavoro straordinario festivo (inserite nelle buste paga alla voce
STRAORD. FEST. 50%”) ex art. 13 comma 6 CCNL;
l'EAR ex art. 52 CCNL;
la retribuzione delle ore di ferie indicate nella busta paga di marzo 2022; il TFR in misura piena e calcolato includendo tutte le voci indicate all'art. 37 CCNL;
il pagamento di 30 minuti di pausa ex art. 9 comma 11 CCNL;
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno da usura psico – fisica per violazione degli artt. 5, commi 1 e 3, D.Lgs. 66/2003 e 9 commi 1, 1bis e 1ter CCNL con riferimento al superamento del limite massimo di ore di lavoro straordinario e dell'art. 13
D.Lgs. 66/2003 con riferimento al limite del lavoro per i “lavoratori notturnisti”;
- rigetta nel resto il ricorso;
- dispone la prosecuzione del giudizio ai fini del calcolo e della liquidazione di quanto spettante al ricorrente in ragione dei suddetti accertamenti,
- rinvia al definitivo la liquidazione delle spese di lite;
Così deciso in Milano, in data 9 ottobre 2025.
Il giudice del Lavoro
UL MA
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