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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/09/2025, n. 3299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3299 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Paola Caserta, ha pronunciato la seguente
~ S E N T E N Z A ~ nella causa civile iscritta, in grado d'appello, al n. 13344/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto: appello a sentenza del giudice di pace, vertente
TRA
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Crispo (C.F.
, presso il cui studio, in Napoli alla Via Scipione Bobbio n.15, C.F._1 elettivamente domicilia in virtù di procura in atti;
appellante
E
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2 appellato contumace
E
(C.F. ); Controparte_2 C.F._3 appellato contumace
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla
G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1 giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, nonché l'odierna Controparte_2 appellante al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti alla fiancata sinistra della sua auto a seguito dell'urto ad opera dell'autocarro tg. CP298GY, di proprietà di ed assicurato con HDI Ass.ni SpA, avvenuto in Napoli in Controparte_2 data 25.05.2016, alle ore 15.30 circa, mentre era in sosta lungo il Corso Secondigliano
1 all'altezza della III Traversa.
La causa veniva iscritta a ruolo dinanzi al Giudice di Pace di Marano, i convenuti rimanevano contumaci e dopo l'espletamento della prova testimoniale, il giudizio si concludeva con la sentenza n. 3042/2022 del 24.11.2021, con la quale, il Giudice di Pace di
Marano di Napoli accoglieva la domanda attorea e condannava al Parte_1 pagamento in favore dell'attore della somma di € 750,00 all'attualità, oltre interessi.
3. Avverso detta sentenza, la proponeva appello deducendo la Parte_1 nullità ex art. 164, co. 1, c.p.c. dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio per vizio della vocatio in ius, consistito nella errata indicazione del Tribunale davanti al quale la domanda era proposta;
la violazione da parte del Giudice del disposto di cui all'art. 164, c.
2, c.p.c. per non aver disposto la rinnovazione della citazione nonostante la mancata costituzione dei convenuti e la conseguente nullità di tutti gli atti del processo compresa la sentenza.
3.1. Gli appellati e non si costituivano, Controparte_2 Controparte_1 nonostante la rituale notifica dell'atto di appello nei loro confronti, per cui ne veniva dichiarata la contumacia dal Giudice precedente titolare del ruolo.
4. Tanto premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento per le motivazioni che seguono.
L'appellante ha dedotto che tanto nell'intestazione dell'atto di citazione quanto nel corpo dell'atto e nella vocatio in ius veniva indicato come foro adito sempre e solo il Giudice di
Pace di Napoli, ma inspiegabilmente il giudizio veniva iscritto a ruolo presso il Giudice di
Pace di Marano di Napoli, impedendo così ai convenuti di avere conoscenza del processo e, quindi, di poter spiegare le proprie difese;
che, pertanto, la citazione era nulla per l'errata indicazione dell'autorità davanti alla quale la domanda è proposta ai sensi dell'art. 164 c.p.c. in relazione al di cui all'art. 163 n. 1 c.p.c;, che il Giudice di pace aveva violato l'art. 164, co. 2 c.p.c. in quanto, nonostante la mancata costituzione dei convenuti, non aveva rilevata la nullità e disposto la rinnovazione del giudizio entro un termine perentorio;
che conseguentemente la nullità non sanata della citazione si era estesa a tutti gli atti del processo da essa dipendenti e aveva comportato la nullità della sentenza stessa.
Orbene, il motivo è fondato.
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di citazione del primo grado di giudizio e dagli atti del primo grado, si evince che effettivamente l'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio è nullo per errata indicazione dell'autorità davanti alla quale la domanda, giacché sia nell'intestazione dell'atto sia in tutto il corpo e nella vocatio dello stesso, viene indicato sempre ed unicamente il Giudice di Pace di Napoli;
che tale nullità non è stata sanata dalla costituzione dei convenuti e che il Giudice di Pace di Marno di
Napoli innanzi al quale la causa veniva iscritta non ha disposto la rinnovazione della citazione come previsto dall'art. 164, co. 2, c.p.c..
Ciò detto, al riguardo la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 2258/2022 e Cass.
S.U. N. 36596/2021) ha avuto modo di precisare:
- che la nullità della citazione introduttiva del primo grado di giudizio per vizi della vocatio in ius, riguardando l'atto preordinato all'instaurazione del contraddittorio, ove non il convenuto non si costituisca e non sia rilevata d'ufficio dal giudice (art. 164 c.p.c.), si
2 estende a tutti gli atti del processo che ne sono dipendenti (art. 159 co. 1 c.p.c.), ovvero agli atti che devono compiersi nel contraddittorio delle parti;
- che tale nullità, non sanata della costituzione del convenuto né rilevata d'ufficio, non operando per essa il regime di impugnazione di cui all'art. 157, co. 2, c.p.c. si converte in motivo di impugnazione e deve perciò essere fatta valere dal contumace mediante appello, contemporaneamente spiegato, a pena di inammissibilità, anche in rapporto alle statuizioni di merito;
- che la proposizione dell'appello non sana ex se la nullità degli atti successivi dipendenti dalla citazione viziata ed il giudice d'appello, preso atto della nullità del giudizio di primo grado e della stessa sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, deve trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli;
- che, quindi, il giudice d'appello deve disporre la rinnovazione degli atti nulli espletati in primo grado, dipendenti dalla nullità della citazione, mediante ripetizione degli stessi nel contraddittorio delle parti, così riattribuendo al convenuto, che era rimasto contumace, quei poteri difensivi inesercitati.
Ebbene, in applicazione di tali principi, deve dichiararsi la nullità della sentenza impugnata e deve disporsi la rimessione della causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la rinnovazione degli atti nulli da compiersi nel contraddittorio delle parti.
5. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza di primo grado n. 3042/2022 emessa il 24.11.2021 dal
Giudice di Pace di Marano di Napoli;
2. dispone l'ulteriore corso del giudizio, come da separata ordinanza;
3. spese al definitivo.
Così deciso in Aversa, il 29.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta
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