Articolo 867 del Codice civile
Articolo 866Articolo 868
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19 aprile 1942
Art. 867.

(Sistemazione e rimboschimento dei terreni vincolati).

Al fine del rimboschimento e del rinsaldamento i terreni vincolati possono essere assoggettati a espropriazione, a occupazione temporanea o a sospensione dell'esercizio del pascolo, nei modi e con le forme stabiliti dalle leggi in materia.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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