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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 26/07/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta presso l'intestato Tribunale al n. 1677 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2021, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Quirino Grillo del foro di Rieti, presso il quale è elettivamente domiciliata giusta procura in atti esecutata opponente nella fase sommaria dinanzi il G.E. attrice nella fase del presente giudizio di merito
E
C.F. (di Controparte_1 P.IVA_1 seguito anche ), CP_1
rappresentata nel presente giudizio, in virtù di procura speciale con atto in autentica del Notaio di Milano del 4.2.2021 rep. 49.792 racc. Persona_1
22.942, dalla procuratrice speciale “ ” (già , C.F. e Controparte_2 Controparte_3
P.IVA in persona del procuratore speciale dott. P.IVA_2 [...]
CP_4
rappresentata e difesa nella presente procedura, in forza di procura in atti, dall'avv. Gianluca Graziani del Foro di Rieti presso cui è elettivamente domiciliata
1 - creditore intervenuto nella procedura esecutiva quale successore nel credito di Controparte_5
(originario creditore procedente)
- opposto nella fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione
-
- convenuto nella fase del presente giudizio di merito
E
C.F. , Controparte_5 P.IVA_3
- originario creditore procedente nella procedura esecutiva
- opposto all'atto dell'introduzione della fase sommaria dell'opposizione dinanzi il G.E.
- convenuto nella fase del presente giudizio di merito
- contumace
E
nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_6 CodiceFiscale_2
E
nata a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_7 C.F._3
esecutati nel procedimento di esecuzione convenuti nel procedimento di opposizione all'esecuzione contumaci sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
come da note scritte depositate dalle parti nel termine perentorio del 9 aprile
2025
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto, ex artt. 615, comma 2 e 619 cpc, Parte_1 opposizione in seno al procedimento di esecuzione immobiliare rubricato sub
2 RGE. n. 37/2019 e della quale il presente giudizio costituisce la fase di merito ora introdotta ex art. 618, comma 2 cpc e 619 cpc dalla stessa parte.
A sostegno di tale opposizione la ha dedotto: Pt_1
- che, con contratto di mutuo del 06 dicembre 2006 i coniugi Parte_2
e nonché i figli di costoro e
[...] Parte_1 Controparte_6
avevano stipulato con la Banca Antonveneta S.p.a. un Parte_3 contratto di finanziamento fondiario in virtù del quale avevano ottenuto la erogazione di un mutuo di 360.000.00 euro, garantito da ipoteca concessa sull'immobile di esclusiva proprietà di sito in Rieti, via Parte_2
Belvedere, 32, censito al N.C.E.U. del comune di Rieti al foglio 9, particella 97, subalterno 5;
- che in tale fabbricato i coniugi avevano fissato la loro residenza CP_6 familiare;
- che in data 15 novembre 2015 decedeva di talché, in Parte_2 applicazione dell'art. 540 c.c. si consolidava nella sfera giuridica della consorte di lui, , condebitrice, il diritto di abitazione sulla casa familiare Parte_1 suddetta;
- che il diritto di abitazione è oggetto di legato ex lege che viene immediatamente acquisito dal coniuge superstite al momento dell'apertura della successione secondo la regola di cui all'art 649, comma 2 c.c.;
- che, in particolare, esso si costituisce per effetto normativo indipendentemente dalla sua pubblicità nei registri immobiliari, al cui regime di opponibilità resta sottratto di talché esso prevale ed è opponibile, ancorché non trascritto, anche all'acquirente in executivis;
- che la mutuante BA NE spa si fondeva per incorporazione nella Controparte_5
- che , intendendo esigere il Controparte_5 capitale mutuato a seguito della risoluzione del contratto di mutuo e procedendo quindi in via esecutiva, invece di circoscrivere il pignoramento alla sola nuda proprietà del bene staggito, pignorava la piena proprietà (così introducendo la procedura esecutiva immobiliare n. 37 /2019 dinanzi al
Tribunale di Rieti), senza tener conto dell'esistenza dell'indicato diritto di abitazione in capo ad essa opponente che era oggetto di legato ex lege, il quale era insuscettibile di pignoramento;
- che, proposta opposizione per far valere la nullità del pignoramento o comunque la non pignorabilità del diritto di abitazione, all'esito della fase sommaria svoltasi dinanzi il G.E. l'esecuzione non veniva sospesa.
3 Ha quindi introdotto la presente fase di merito dell'opposizione, rassegnando, per le ragioni sopra esposte, le seguenti conclusioni:
“Voglia, l'Ecc.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza e eccezione disattese, accogliere le conclusioni dispiegate nel ricorso presentato innanzi al Giudice dell'esecuzione e, quindi, accertare e dichiarare la sussistenza in capo all'opponente del diritto di abitazione ex art. 540 c.c. sull'immobile staggito sito in Rieti, via Belvedere, 32/A, secondo piano, censito al catasto fabbricati del comune di Rieti al foglio 9, particella 97, subalterno 5 e, per l'effetto, dichiarare nullo il pignoramento suindicato ovvero, in subordine, ridurre e circoscrivere il diritto sottoposto ad esecuzione forzata, alla sola nuda proprietà del bene staggito, con ogni conseguenza di legge;
con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre IVA e CPA. Si è costituita in giudizio la Controparte_1 quale ha contestato le avverse deduzioni, chiedendo rigettarsi l'opposizione.
Il procedimento è stato istruito documentalmente.
Il 26 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Emerge dai documenti - o comunque è pacifico tra le parti - che prima che la successione si aprisse con la morte di sull'immobile Parte_2 era stata da lui costituita un'ipoteca a garanzia di un credito a favore dell'allora
BA NE s.p.a. (fusa per incorporazione nella
[...] di cui l'odierna opposta Controparte_5 CP_1
è avente causa).
[...] CP_1
Poi, ai fini della sua riscossione Controparte_5 coattiva ha sottoposto a pignoramento la piena ed intera proprietà dello stesso immobile in confronto di tutti i soggetti che ne erano divenuti proprietari iure successionis pro quota per effetto del decesso dello stesso Parte_2 ovvero così Parte_1 Controparte_6 Parte_3 introducendo il procedimento di esecuzione immobiliare rubricato sub R.G.E.
37/2019 dinanzi questo Tribunale. In tale procedimento esecutivo è poi intervenuta quale nuova titolare Controparte_1 del diritto di credito, con conseguente estromissione automatica di
[...]
Controparte_5
È pacifico tra le parti, poi, che tale immobile era stato adibito a casa familiare e che insieme ad vivesse con lui, fino al momento del Parte_2 decesso, la coniuge odierna opponente. Parte_1
L'odierna opponente dunque, al momento del decesso del Parte_1 debitore era essa stessa condebitrice (essendo ella, insieme ad Pt_2
4 e mutuataria), Pt_2 Controparte_6 Parte_3 comproprietaria dell'immobile unitamente agli altri eredi ( Controparte_6
e e, al contempo, titolare di diritto di abitazione gravante Parte_3 sull'intera proprietà dell'immobile ex art. 540 cpc stante il legato ex lege di cui era beneficiaria.
Tanto premesso in fatto, la questione cui bisogna fornire una risposta nel presente giudizio è se il diritto di abitazione acquisito iure successionis dal coniuge del debitore deceduto sia opponibile o meno al creditore che, a garanzia del proprio credito, abbia iscritto ipoteca sull'immobile prima del decesso del debitore.
Orbene, il dato normativo positivo indica chiaramente che l'ipoteca dà diritto ai creditori di espropriare i beni su cui è stata iscritta, e ciò anche se questi pervengono per effetto della successione a soggetto diverso dall'erede, in quanto oggetto di legato (art. 756 cod. civ. che recita: “il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato e l'esercizio del diritto di separazione;
ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi “). Ciò posto, il problema posto dalla opposizione in esame è se questa disciplina operi anche quando l'immobile abbia ricevuto in vita dell'ereditando una destinazione a casa coniugale.
Va anzitutto precisato, al fine di sgombrare il campo da fattori suscettibili di sviare il percorso logico da seguire, va subito indicato che non rileva ai fini della soluzione della questione in esame se il diritto parziale (diritto di abitazione) costituisca oggetto di legato disposto dalla legge a favore del coniuge superstite, secondo un'opinione espressa in dottrina e seguita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. Cass. 6 aprile 2000 n. 4329) oppure vada ricondotto nel novero dei diritti oggetto di riserva a favore dei legittimari:
l'una o l'altra prospettazione non fa differenza rispetto al dato costituito dal fatto che l'immobile su cui il diritto in questione insiste entra a far parte dell'eredità (già) gravato da ipoteca a favore di un creditore ereditario, con conseguente applicabilità della disciplina sopra ricordata.
In ogni caso, al di là del dato positivo normativo sopra richiamato e che fissa un principio generale che pare abbracciare anche il caso in esame, va evidenziato anche che, nello stabilire l'esistenza e il contenuto del diritto di abitazione di cui all'art. 540 cc la giurisprudenza ha conferito rilevanza non solo alla pre-esistenza di altri diritti che comprimono il diritto di proprietà (ad es. il
5 diritto reale di garanzia che è l'ipoteca) il quale come tale e per come è, allora, cade in successione, ma anche alla stessa coesistenza di altri diritti di proprietà pro quota di altri comproprietari sul bene adibito a casa familiare, arrivando ad affermare che “la titolarità del diritto di abitazione riconosciuto dall'art. 540 c.c. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, che, costituendo "ex lege" oggetto di un legato, viene acquisita immediatamente da detto coniuge, secondo la regola dei legati di specie (art. 649 comma 2 c.c.) al momento dell'apertura della successione, ha necessario riferimento al diritto dominicale spettante sull'abitazione del "de cuius". Pertanto, nel caso in cui la residenza familiare del "de cuius" sia sita in un immobile in comproprietà, il diritto di abitazione del coniuge superstite trova limite ed attuazione in ragione della quota di proprietà del coniuge defunto, con la conseguenza che ove, per l'indivisibilità dell'immobile non possa attuarsi il materiale distacco della porzione dell'immobile spettante e l'immobile stesso venga assegnato per intero ad altro condividente, deve farsi luogo all'attribuzione dell'equivalente monetario di quel diritto senza che - non ricorrendo l'ipotesi di legato di prestazione obbligatoria - possa verificarsi l'effetto estintivo per impossibilità della prestazione, previsto dal comma 2 dell'art. 673 c.c.” (Cassazione civile sez. II, 10/03/1987, n. 2474). L'ancor più radicale sentenza della Cassazione civile sez. II, 23/05/2000, n. 6691 ha negato la stessa configurabilità in radice del diritto di abitazione quando coesistono più diritti di proprietà: “a norma dell'art. 540 c.c., il presupposto perché sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano è che la suddetta casa e il relativo arredamento siano di proprietà del "de cuius" o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell'ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo”. Tutto ciò dà il senso, allora, di come nel nostro ordinamento il diritto di abitazione di cui all'art. 540 cc non sia un diritto del coniuge superstite che sorge indipendentemente dall'esistenza e dal contenuto degli altri diritti reali insistenti sul bene, tanto da comprimere gli stessi, ma sia necessariamente conformato dai già esistenti limiti che caratterizzano o comprimono il diritto di proprietà caduto in successione.
Dunque, se alla morte dell'ereditando sulla proprietà dell'immobile persiste un'ipoteca, siccome ciò consente al creditore ipotecario di assoggettare ad espropriazione forzata tale diritto, l'azione esecutiva e la successiva vendita non
6 possono risultare impedite dai diritti attribuiti al coniuge superstite dall'art. 540 cod. civ., comma 2.
A questo spetterà, invece, all'esito del processo esecutivo, in corrispondenza del valore del diritto rimasto estinto, l'eventuale residuo.
Questo Tribunale condivide, quindi, quanto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo al rapporto tra ipoteca iscritta precedentemente e diritto di abitazione che sorge successivamente per effetto del decesso del coniuge. Per tale giurisprudenza, “se alla morte del "de cuius" sulla proprietà di un immobile oggetto di eredità persiste un'ipoteca, l'azione esecutiva già intrapresa e la successiva vendita non possono risultare impedite dai diritti attribuiti ex art. 540 comma 2 c.c. al coniuge superstite, al quale spetta solo l'eventuale residuo alla fine del processo esecutivo, in corrispondenza del valore dei diritti rimasti estinti” (Cassazione civile sez. III, 13/01/2009, n. 463). Conseguentemente, infondata è la contestazione, mossa dall'opponente, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata sul bene ipotecato mediante espropriazione del pieno diritto di proprietà di cui sono titolari gli eredi del debitore deceduto, non essendo opponibile il diritto di abitazione di cui è titolare.
Pertanto l'opposizione deve essere rigettata.
3. Le spese di lite inerenti la presente fase di merito dell'opposizione, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa dato dall'entità del credito (art. 17 cpc) – tenuto conto che è stato contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata (v. domanda proposta dall'opponente in via principale, con la quale ha chiesto dichiararsi la nullità del pignoramento) - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) rigetta, in quanto infondata, l'opposizione introdotta dinanzi il G.E. da e proseguita dalla stessa con l'introduzione della presente Parte_1 fase di merito;
2) condanna a rifondere ad Parte_1 [...]
rappresentata nel presente giudizio dalla Controparte_1 procuratrice speciale , le spese della presente fase di merito Controparte_2 dell'opposizione, che liquida in € 6.023,00 per compenso professionale, oltre
7 IVA, CPA, rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014, ferme le spese già liquidate – e per come liquidate - nella fase sommaria dell'opposizione;
3) nulla sulle spese quanto al rapporto processuale tra l'opponente Parte_1
e le altre parti rimaste contumaci.
[...]
Dato in Rieti il 25 luglio 2025 IL GIUDICE
dott. Roberto Colonnello
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta presso l'intestato Tribunale al n. 1677 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2021, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Quirino Grillo del foro di Rieti, presso il quale è elettivamente domiciliata giusta procura in atti esecutata opponente nella fase sommaria dinanzi il G.E. attrice nella fase del presente giudizio di merito
E
C.F. (di Controparte_1 P.IVA_1 seguito anche ), CP_1
rappresentata nel presente giudizio, in virtù di procura speciale con atto in autentica del Notaio di Milano del 4.2.2021 rep. 49.792 racc. Persona_1
22.942, dalla procuratrice speciale “ ” (già , C.F. e Controparte_2 Controparte_3
P.IVA in persona del procuratore speciale dott. P.IVA_2 [...]
CP_4
rappresentata e difesa nella presente procedura, in forza di procura in atti, dall'avv. Gianluca Graziani del Foro di Rieti presso cui è elettivamente domiciliata
1 - creditore intervenuto nella procedura esecutiva quale successore nel credito di Controparte_5
(originario creditore procedente)
- opposto nella fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione
-
- convenuto nella fase del presente giudizio di merito
E
C.F. , Controparte_5 P.IVA_3
- originario creditore procedente nella procedura esecutiva
- opposto all'atto dell'introduzione della fase sommaria dell'opposizione dinanzi il G.E.
- convenuto nella fase del presente giudizio di merito
- contumace
E
nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_6 CodiceFiscale_2
E
nata a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_7 C.F._3
esecutati nel procedimento di esecuzione convenuti nel procedimento di opposizione all'esecuzione contumaci sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
come da note scritte depositate dalle parti nel termine perentorio del 9 aprile
2025
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto, ex artt. 615, comma 2 e 619 cpc, Parte_1 opposizione in seno al procedimento di esecuzione immobiliare rubricato sub
2 RGE. n. 37/2019 e della quale il presente giudizio costituisce la fase di merito ora introdotta ex art. 618, comma 2 cpc e 619 cpc dalla stessa parte.
A sostegno di tale opposizione la ha dedotto: Pt_1
- che, con contratto di mutuo del 06 dicembre 2006 i coniugi Parte_2
e nonché i figli di costoro e
[...] Parte_1 Controparte_6
avevano stipulato con la Banca Antonveneta S.p.a. un Parte_3 contratto di finanziamento fondiario in virtù del quale avevano ottenuto la erogazione di un mutuo di 360.000.00 euro, garantito da ipoteca concessa sull'immobile di esclusiva proprietà di sito in Rieti, via Parte_2
Belvedere, 32, censito al N.C.E.U. del comune di Rieti al foglio 9, particella 97, subalterno 5;
- che in tale fabbricato i coniugi avevano fissato la loro residenza CP_6 familiare;
- che in data 15 novembre 2015 decedeva di talché, in Parte_2 applicazione dell'art. 540 c.c. si consolidava nella sfera giuridica della consorte di lui, , condebitrice, il diritto di abitazione sulla casa familiare Parte_1 suddetta;
- che il diritto di abitazione è oggetto di legato ex lege che viene immediatamente acquisito dal coniuge superstite al momento dell'apertura della successione secondo la regola di cui all'art 649, comma 2 c.c.;
- che, in particolare, esso si costituisce per effetto normativo indipendentemente dalla sua pubblicità nei registri immobiliari, al cui regime di opponibilità resta sottratto di talché esso prevale ed è opponibile, ancorché non trascritto, anche all'acquirente in executivis;
- che la mutuante BA NE spa si fondeva per incorporazione nella Controparte_5
- che , intendendo esigere il Controparte_5 capitale mutuato a seguito della risoluzione del contratto di mutuo e procedendo quindi in via esecutiva, invece di circoscrivere il pignoramento alla sola nuda proprietà del bene staggito, pignorava la piena proprietà (così introducendo la procedura esecutiva immobiliare n. 37 /2019 dinanzi al
Tribunale di Rieti), senza tener conto dell'esistenza dell'indicato diritto di abitazione in capo ad essa opponente che era oggetto di legato ex lege, il quale era insuscettibile di pignoramento;
- che, proposta opposizione per far valere la nullità del pignoramento o comunque la non pignorabilità del diritto di abitazione, all'esito della fase sommaria svoltasi dinanzi il G.E. l'esecuzione non veniva sospesa.
3 Ha quindi introdotto la presente fase di merito dell'opposizione, rassegnando, per le ragioni sopra esposte, le seguenti conclusioni:
“Voglia, l'Ecc.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza e eccezione disattese, accogliere le conclusioni dispiegate nel ricorso presentato innanzi al Giudice dell'esecuzione e, quindi, accertare e dichiarare la sussistenza in capo all'opponente del diritto di abitazione ex art. 540 c.c. sull'immobile staggito sito in Rieti, via Belvedere, 32/A, secondo piano, censito al catasto fabbricati del comune di Rieti al foglio 9, particella 97, subalterno 5 e, per l'effetto, dichiarare nullo il pignoramento suindicato ovvero, in subordine, ridurre e circoscrivere il diritto sottoposto ad esecuzione forzata, alla sola nuda proprietà del bene staggito, con ogni conseguenza di legge;
con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre IVA e CPA. Si è costituita in giudizio la Controparte_1 quale ha contestato le avverse deduzioni, chiedendo rigettarsi l'opposizione.
Il procedimento è stato istruito documentalmente.
Il 26 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Emerge dai documenti - o comunque è pacifico tra le parti - che prima che la successione si aprisse con la morte di sull'immobile Parte_2 era stata da lui costituita un'ipoteca a garanzia di un credito a favore dell'allora
BA NE s.p.a. (fusa per incorporazione nella
[...] di cui l'odierna opposta Controparte_5 CP_1
è avente causa).
[...] CP_1
Poi, ai fini della sua riscossione Controparte_5 coattiva ha sottoposto a pignoramento la piena ed intera proprietà dello stesso immobile in confronto di tutti i soggetti che ne erano divenuti proprietari iure successionis pro quota per effetto del decesso dello stesso Parte_2 ovvero così Parte_1 Controparte_6 Parte_3 introducendo il procedimento di esecuzione immobiliare rubricato sub R.G.E.
37/2019 dinanzi questo Tribunale. In tale procedimento esecutivo è poi intervenuta quale nuova titolare Controparte_1 del diritto di credito, con conseguente estromissione automatica di
[...]
Controparte_5
È pacifico tra le parti, poi, che tale immobile era stato adibito a casa familiare e che insieme ad vivesse con lui, fino al momento del Parte_2 decesso, la coniuge odierna opponente. Parte_1
L'odierna opponente dunque, al momento del decesso del Parte_1 debitore era essa stessa condebitrice (essendo ella, insieme ad Pt_2
4 e mutuataria), Pt_2 Controparte_6 Parte_3 comproprietaria dell'immobile unitamente agli altri eredi ( Controparte_6
e e, al contempo, titolare di diritto di abitazione gravante Parte_3 sull'intera proprietà dell'immobile ex art. 540 cpc stante il legato ex lege di cui era beneficiaria.
Tanto premesso in fatto, la questione cui bisogna fornire una risposta nel presente giudizio è se il diritto di abitazione acquisito iure successionis dal coniuge del debitore deceduto sia opponibile o meno al creditore che, a garanzia del proprio credito, abbia iscritto ipoteca sull'immobile prima del decesso del debitore.
Orbene, il dato normativo positivo indica chiaramente che l'ipoteca dà diritto ai creditori di espropriare i beni su cui è stata iscritta, e ciò anche se questi pervengono per effetto della successione a soggetto diverso dall'erede, in quanto oggetto di legato (art. 756 cod. civ. che recita: “il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato e l'esercizio del diritto di separazione;
ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi “). Ciò posto, il problema posto dalla opposizione in esame è se questa disciplina operi anche quando l'immobile abbia ricevuto in vita dell'ereditando una destinazione a casa coniugale.
Va anzitutto precisato, al fine di sgombrare il campo da fattori suscettibili di sviare il percorso logico da seguire, va subito indicato che non rileva ai fini della soluzione della questione in esame se il diritto parziale (diritto di abitazione) costituisca oggetto di legato disposto dalla legge a favore del coniuge superstite, secondo un'opinione espressa in dottrina e seguita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. Cass. 6 aprile 2000 n. 4329) oppure vada ricondotto nel novero dei diritti oggetto di riserva a favore dei legittimari:
l'una o l'altra prospettazione non fa differenza rispetto al dato costituito dal fatto che l'immobile su cui il diritto in questione insiste entra a far parte dell'eredità (già) gravato da ipoteca a favore di un creditore ereditario, con conseguente applicabilità della disciplina sopra ricordata.
In ogni caso, al di là del dato positivo normativo sopra richiamato e che fissa un principio generale che pare abbracciare anche il caso in esame, va evidenziato anche che, nello stabilire l'esistenza e il contenuto del diritto di abitazione di cui all'art. 540 cc la giurisprudenza ha conferito rilevanza non solo alla pre-esistenza di altri diritti che comprimono il diritto di proprietà (ad es. il
5 diritto reale di garanzia che è l'ipoteca) il quale come tale e per come è, allora, cade in successione, ma anche alla stessa coesistenza di altri diritti di proprietà pro quota di altri comproprietari sul bene adibito a casa familiare, arrivando ad affermare che “la titolarità del diritto di abitazione riconosciuto dall'art. 540 c.c. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, che, costituendo "ex lege" oggetto di un legato, viene acquisita immediatamente da detto coniuge, secondo la regola dei legati di specie (art. 649 comma 2 c.c.) al momento dell'apertura della successione, ha necessario riferimento al diritto dominicale spettante sull'abitazione del "de cuius". Pertanto, nel caso in cui la residenza familiare del "de cuius" sia sita in un immobile in comproprietà, il diritto di abitazione del coniuge superstite trova limite ed attuazione in ragione della quota di proprietà del coniuge defunto, con la conseguenza che ove, per l'indivisibilità dell'immobile non possa attuarsi il materiale distacco della porzione dell'immobile spettante e l'immobile stesso venga assegnato per intero ad altro condividente, deve farsi luogo all'attribuzione dell'equivalente monetario di quel diritto senza che - non ricorrendo l'ipotesi di legato di prestazione obbligatoria - possa verificarsi l'effetto estintivo per impossibilità della prestazione, previsto dal comma 2 dell'art. 673 c.c.” (Cassazione civile sez. II, 10/03/1987, n. 2474). L'ancor più radicale sentenza della Cassazione civile sez. II, 23/05/2000, n. 6691 ha negato la stessa configurabilità in radice del diritto di abitazione quando coesistono più diritti di proprietà: “a norma dell'art. 540 c.c., il presupposto perché sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano è che la suddetta casa e il relativo arredamento siano di proprietà del "de cuius" o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell'ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo”. Tutto ciò dà il senso, allora, di come nel nostro ordinamento il diritto di abitazione di cui all'art. 540 cc non sia un diritto del coniuge superstite che sorge indipendentemente dall'esistenza e dal contenuto degli altri diritti reali insistenti sul bene, tanto da comprimere gli stessi, ma sia necessariamente conformato dai già esistenti limiti che caratterizzano o comprimono il diritto di proprietà caduto in successione.
Dunque, se alla morte dell'ereditando sulla proprietà dell'immobile persiste un'ipoteca, siccome ciò consente al creditore ipotecario di assoggettare ad espropriazione forzata tale diritto, l'azione esecutiva e la successiva vendita non
6 possono risultare impedite dai diritti attribuiti al coniuge superstite dall'art. 540 cod. civ., comma 2.
A questo spetterà, invece, all'esito del processo esecutivo, in corrispondenza del valore del diritto rimasto estinto, l'eventuale residuo.
Questo Tribunale condivide, quindi, quanto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo al rapporto tra ipoteca iscritta precedentemente e diritto di abitazione che sorge successivamente per effetto del decesso del coniuge. Per tale giurisprudenza, “se alla morte del "de cuius" sulla proprietà di un immobile oggetto di eredità persiste un'ipoteca, l'azione esecutiva già intrapresa e la successiva vendita non possono risultare impedite dai diritti attribuiti ex art. 540 comma 2 c.c. al coniuge superstite, al quale spetta solo l'eventuale residuo alla fine del processo esecutivo, in corrispondenza del valore dei diritti rimasti estinti” (Cassazione civile sez. III, 13/01/2009, n. 463). Conseguentemente, infondata è la contestazione, mossa dall'opponente, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata sul bene ipotecato mediante espropriazione del pieno diritto di proprietà di cui sono titolari gli eredi del debitore deceduto, non essendo opponibile il diritto di abitazione di cui è titolare.
Pertanto l'opposizione deve essere rigettata.
3. Le spese di lite inerenti la presente fase di merito dell'opposizione, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa dato dall'entità del credito (art. 17 cpc) – tenuto conto che è stato contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata (v. domanda proposta dall'opponente in via principale, con la quale ha chiesto dichiararsi la nullità del pignoramento) - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) rigetta, in quanto infondata, l'opposizione introdotta dinanzi il G.E. da e proseguita dalla stessa con l'introduzione della presente Parte_1 fase di merito;
2) condanna a rifondere ad Parte_1 [...]
rappresentata nel presente giudizio dalla Controparte_1 procuratrice speciale , le spese della presente fase di merito Controparte_2 dell'opposizione, che liquida in € 6.023,00 per compenso professionale, oltre
7 IVA, CPA, rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014, ferme le spese già liquidate – e per come liquidate - nella fase sommaria dell'opposizione;
3) nulla sulle spese quanto al rapporto processuale tra l'opponente Parte_1
e le altre parti rimaste contumaci.
[...]
Dato in Rieti il 25 luglio 2025 IL GIUDICE
dott. Roberto Colonnello
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