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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/07/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 4857/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. RM EL Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. LA RO Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4857/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04.02.1957 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Maria Florinda Di Leva ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Torre
Annunziata, Via Roma n. 171, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
AN NI (MI) Via Tagliabue n. 12, resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Giattini
LE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Paderno Dugnano, Via
Cottolengo n. 9, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso all'udienza del 25 giugno 2025 alle seguenti condizioni:
“A modifica della sentenza di divorzio n. 479/2005 del Tribunale di Milano le parti convengono che con decorrenza dal mese di luglio 2025 verserà a la somma Parte_1 Controparte_1 mensile di € 550,00 a titolo di assegno divorzile, il tutto fino al momento della effettiva percezione da parte della della pensione sociale;
a tal fine al momento del compimento CP_1 Controparte_1 dei 67 anni di età dovrà tempestivamente presentare domanda all'INPS competente, domanda che dovrà essere trasmessa anche a per conoscenza. Parte_1
Per quanto riguarda gli arretrati degli importi dovuti a titolo di assegno divorzile e non versati, le parti convengono che versi a la somma di € 15.000,00 che Parte_1 Controparte_1 dovrà essere corrisposta come segue: la somma di € 5.000,00 entro il giorno 15 luglio 2025; quindi la somma residua sarà versata mediante n. 5 rate di € 2.000,00 ciascuna da versare con cadenza trimestrale (15 ottobre 2025, 15 gennaio 2026, 15 aprile 2026, 15 luglio 2026, 15 ottobre 2026);
Le parti convengono che il presente accordo dovrà intendersi risolto a fronte del mancato puntuale adempimento delle previsioni di cui precede.” MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. II. Le spese del giudizio, considerata la condotta processuale delle parti e l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di con ricorso depositato in data 12.07.2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la modifica della sentenza n. 479/2005 emessa dal Tribunale di Monza in data 22.12.2004
e pubblicata in data 17.01.2005 dal Tribunale di Monza, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 26 giugno 2025
Il Giudice est.
LA RO
Il Presidente
RM EL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. RM EL Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. LA RO Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4857/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04.02.1957 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Maria Florinda Di Leva ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Torre
Annunziata, Via Roma n. 171, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
AN NI (MI) Via Tagliabue n. 12, resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Giattini
LE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Paderno Dugnano, Via
Cottolengo n. 9, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso all'udienza del 25 giugno 2025 alle seguenti condizioni:
“A modifica della sentenza di divorzio n. 479/2005 del Tribunale di Milano le parti convengono che con decorrenza dal mese di luglio 2025 verserà a la somma Parte_1 Controparte_1 mensile di € 550,00 a titolo di assegno divorzile, il tutto fino al momento della effettiva percezione da parte della della pensione sociale;
a tal fine al momento del compimento CP_1 Controparte_1 dei 67 anni di età dovrà tempestivamente presentare domanda all'INPS competente, domanda che dovrà essere trasmessa anche a per conoscenza. Parte_1
Per quanto riguarda gli arretrati degli importi dovuti a titolo di assegno divorzile e non versati, le parti convengono che versi a la somma di € 15.000,00 che Parte_1 Controparte_1 dovrà essere corrisposta come segue: la somma di € 5.000,00 entro il giorno 15 luglio 2025; quindi la somma residua sarà versata mediante n. 5 rate di € 2.000,00 ciascuna da versare con cadenza trimestrale (15 ottobre 2025, 15 gennaio 2026, 15 aprile 2026, 15 luglio 2026, 15 ottobre 2026);
Le parti convengono che il presente accordo dovrà intendersi risolto a fronte del mancato puntuale adempimento delle previsioni di cui precede.” MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. II. Le spese del giudizio, considerata la condotta processuale delle parti e l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di con ricorso depositato in data 12.07.2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la modifica della sentenza n. 479/2005 emessa dal Tribunale di Monza in data 22.12.2004
e pubblicata in data 17.01.2005 dal Tribunale di Monza, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 26 giugno 2025
Il Giudice est.
LA RO
Il Presidente
RM EL