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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 6838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6838 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 30.09.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 4351/2025 R.G., cui è stata riunita la n. 5530/2025
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese, giusta mandato in calce al ricorso C.F._2 introduttivo, dall'avv. Antonio Panico, presso il cui studio elettivamente domicilia;
Ricorrenti
E
Controparte_1
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa, in virtù di mandato in atti, all'avv. Alessandro Librino, con il quale elettivamente domicilia.
Resistente
Oggetto: retribuzione giorni festivi infrasettimanali
Conclusioni: conformi a quelle versate in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi, successivamente riuniti per identità di materia, le ricorrenti in epigrafe hanno dedotto di lavorare alle dipendenze dalla ciascuno Controparte_1
con il profilo e nella categoria indicata in ricorso, con turnazione regolare mattina/pomeriggio/notte; di aver prestato lavoro, per i periodi rispettivamente indicati in ricorso (dall'1.11.2019 al 31.05.2023 per dall'1.11.2019 al Parte_1
1 31.05.3023, nonché dal 1.05.2024 al 30.11.2024 per ), in giorni festivi Parte_2 infrasettimanali nei giorni e secondo gli orari indicati nei “cartellini sanitari” allegati ai ricorsi.
Tanto premesso, lamentando di non aver mai goduto, in relazione al lavoro prestato nei giorni festivi suddetti, del riposo compensativo, né di aver ricevuto il compenso per il lavoro straordinario effettuato, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, hanno concluso per sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34, commi 7 e 8, del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20.09.2001, cosi come sostituiti dagli artt. 2, comma 6, e 31, commi 7 e 8, del C.C.N.L 2016-2018, la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% in relazione all'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni indicati in ricorso, e per l'effetto condannare l' CP_1 convenuta al pagamento dell'importo di € 2.930,23 in favore di Parte_1 dell'importo di € 4.194,32 in favore di , oltre interessi e rivalutazione Parte_2
monetaria; spese vinte.
Si è costituita l' convenuta che ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità della domanda per carenza assertiva e documentale, nonché la decadenza dal diritto azionato, per non aver formulato i ricorrenti la richiesta di cui all'art. 9 del CCNL integrativo comparto sanità del 20.09.2001 nel termine di giorni 30 in esso indicato;
infine la prescrizione dei crediti azionati.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle domande, affermando che, la cumulabilità degli istituti di cui agli artt. 9 CCNL 20.09.2001 e 44 CCNL 1.09.1995 implica che il lavoratore turnista abbia prestato la propria attività nelle giornate festive infrasettimanali in eccedenza ai limiti orari fissati per la generalità dei lavoratori, ossia che abbia prestato lavoro straordinario;
che per il lavoro prestato nelle giornate festive/festive infrasettimanali è stata corrisposta ai ricorrenti, oltre alla retribuzione ordinaria globale giornaliera, l'indennità festiva di cui all'art. 106, comma 4, del CCNL 2019-2021; che agli stessi è stata altresì riconosciuta l'indennità di turno di cui al precitato art. 106, comma 2 (precedentemente disciplinata dall'art. 86 comma 3, del CCNL 2016-2018 e, ancor prima, dall'art 44, comma 3 , del CCNL 1994-1995); che ai ricorrenti è stato altresì regolarmente erogato il compenso per il lavoro straordinario, feriale o festivo, eventualmente autorizzato e prestato;
che, pertanto, null'altro è dovuto agli istanti;
ha evidenziato, inoltre, la mancata dimostrazione circa l'effettivo superamento dell'orario di lavoro contrattualmente previsto, per effetto della prestazione resa nei giorni festivi
2 infrasettimanali;
ha dedotto, altresì, che gli istanti hanno goduto di riposi compensativi in misura maggiore a quella dovuta, sicché non hanno alcun diritto all'alternativa maggiorazione per lavoro straordinario;
infine, ha contestato i conteggi formulati dai ricorrenti. Ha concluso per il rigetto delle domande, con vittoria di spese.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata decisa all'udienza del 30.09.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
***
Si dispone preliminarmente la riunione al presente giudizio del procedimento avente r.g.
n. 5530/2025.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità formulata dalla convenuta.
Com'è noto l'art. 414 c.p.c. richiede, tra i requisiti dell'atto introduttivo del giudizio, la formulazione delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto posti a base della domanda. Tale prescrizione, con specifico riferimento ai fatti da dedurre, è finalizzata a consentire alla controparte di prendere posizione in maniera precisa e non generica in ordine all'oggetto del contendere, ed al giudicante di essere in condizione, sin dall'inizio della controversia, di conoscere tutti gli elementi della stessa onde poter esercitare l'attività istruttoria che si dovesse rendere necessaria ai fini dell'indagine di merito. Pertanto, la violazione della disposizione in esame viene integrata ogni qualvolta, dall'esame complessivo del ricorso, risultino del tutto omessi, ovvero articolati in maniera assolutamente generica, i fatti rilevanti posti a base della domanda.
Nel caso in esame, le ricorrenti hanno allegato in modo dettagliato, nel ricorso introduttivo, le circostanze di fatto (sede di appartenenza, qualifica, turni di lavoro) e delle ragioni di diritto discendenti dalle norme nazionali e dalla contrattazione collettiva, a sostegno della domanda formulata. In tal guisa articolato, l'atto introduttivo del giudizio ha consentito sia alla controparte di difendersi nel merito senza limitarsi a generiche contestazioni, sia a questo Giudice di esercitare consapevolmente i poteri istruttori ai fini dell'indagine della fondatezza della pretesa azionata in giudizio.
Risulta parimenti infondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla resistente.
Sul punto, si rileva che, a mente dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001 riprodotto dall'art. 29, co. 6, C.C.N.L di categoria 2016-2018, al lavoratore che abbia prestato attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale è rimessa la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore
3 aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. Tale scelta non è tuttavia soggetta ad un termine decadenziale tale da dar luogo alla perenzione del diritto di esercitare l'opzione, come erroneamente sostenuto dalla Azienda convenuta. E, invero, la decadenza è istituto eccezionale, nonché di stretta applicazione e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato.
Nel caso in esame, la locuzione “da effettuarsi entro 30 gg” introduce, invece, un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie, se non il decorso del tempo a fini prescrizionali.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le ricorrenti hanno invocato l'applicazione dell'art. 9 del CCNL del 20.9.2001, riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL 2016/2018, per i periodi indicati nei rispettivi ricorsi, ossia dall'1.11.2019 al 31.05.2023, quanto a e Parte_1 dall'1.11.2019 al 31.05.3023, nonché dal 1.05.2024 al 30.11.2024, per . Parte_2
Circa il periodo oggetto di domanda, si rileva l'infondatezza dell'eccezione dell' secondo la quale per il periodo Controparte_1 Parte_1 dall'1.05.2020 al 31.10.2020, non avrebbe lavorato per la resistente, atteso che detta ricorrente è stata assunta dell' nel mese di ottobre del 1989 e da allora, come CP_1
risulta dai cedolini paga allegati, è stata sempre alle dipendenze della resistente.
Ciò premesso, si osserva che, in fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui “l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi
3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (cfr. Cass. n. 1505/2021; Cass. n. 6716/2021; Cass. n.
33126/2021; Cass. n. 20743/2023).
La scrivente ritiene di uniformarsi a tale orientamento, recepito anche in diverse pronunce dell'adito Tribunale, sulla base di una condivisibile interpretazione sistematica e letterale delle fonti normative applicabili alla fattispecie ed in merito alla quale si richiama, per tutte, per la particolare dovizia argomentativa, la sentenza n. 4085 del
4 2022, G. M.R. Lombardi, le cui motivazioni vengono di seguito riportate.
I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore.
La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”.
La seconda invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla legge n. 520 del 1952, mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il “diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita”, o, in alternativa, a ricevere il “pagamento doppio della giornata festiva”.
Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre
1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III (Struttura del rapporto), ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore”.
Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità
5 integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma
8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è
“pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo”.
In ultimo, con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che “Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20,
e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale, quindi, ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
Il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016-2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari
o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore”).
Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a
35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
6 L' convenuta persevera - anche dopo l'intervento ermeneutico della Suprema CP_1
Corte - nella negazione del diritto invocato dalle ricorrenti, assumendo che nulla è dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale, solo laddove esso espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro, giacché, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9, anche laddove la prestazione festiva fosse svolta entro l'orario ordinario, si creerebbe una disparità di trattamento con il personale non turnista.
La prospettata tesi difensiva risulta infondata.
Il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, è solo parametrato alle aliquote retributive previste per il lavoro straordinario, ma non è correlato alla prestazione resa oltre l'orario ordinario, potendo escludersi tale condizione sia in base al tenore testuale della norma, sia in base alla sua finalità, considerato altresì - sotto il profilo sistematico - che la clausola contrattuale è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo.
La cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9, riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità, per cui può senz'altro ritenersi che l'art.9 riprodotto è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è senz'altro cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
7 La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro, negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
La convenuta sostiene di avere fatto fruire alle ricorrenti Controparte_1
molteplici riposi compensativi ed anche di avere remunerato le ore di lavoro straordinario prestato. In realtà, si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro e di lavoro straordinario prestato durante l'esecuzione dei turni di lavoro.
Del resto, le ricorrenti hanno dedotto di non aver mai optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9) né, di contro, l' ha allegato prima ancora CP_1
che provato, che sia stata presentata una siffatta istanza, o che sia stata inoltrata - prima della presente sede giudiziaria - la richiesta del compenso contrattuale.
D'altro canto, non è ragionevole ipotizzare che l' pur avendo Controparte_1 formalmente e fermamente negato l'applicabilità dell'art. 29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista, sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia invece spontaneamente dato corso alla sua esecuzione, riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta da parte dei dipendenti turnisti, o li abbia remunerati con le prescritte maggiorazioni spontaneamente per la prestazione resa nelle festività infrasettimanali.
Un tale comportamento pregiudiziale e giudiziale evidenzia, quindi, che non viene in discussione la verifica dell'ammontare dei riposi compensativi goduti e/o la remunerazione del lavoro straordinario prestato in base ai turni di lavoro, bensì la loro imputazione che, per le ragioni sopra enunciate, non risulta avvenuta per effetto dell'art. 8 29 cit. in quanto l' ne nega il diritto, ove la prestazione lavorativa resa nella CP_1 giornata festiva infrasettimanale resti nei limiti dell'orario ordinario.
I principi affermati dalla Suprema Corte portano in definitiva a superare la prospettazione della resistente, secondo cui l'articolazione oraria ordinaria dei turnisti consente di assicurare che il monte ore lavorabili da parte del dipendente turnista sia esattamente identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente aziendale.
Sostiene, in particolare, l'Azienda pubblica che dall'esame dei turni mensili osservati dalle ricorrenti emergerebbe che, laddove hanno lavorato nei giorni festivi infrasettimanali, avrebbero goduto poi di riposi pari ed anche maggiori di quelli che avrebbero dovuto fruire. Tuttavia, tale modulazione oraria rientra nella turnazione e l'eventuale diverso monte orario non ha carattere satisfattorio dell'obbligazione alternativa sancita dalla clausola contrattuale in ipotesi di svolgimento della prestazione in giornata festiva, pur senza considerare - come già evidenziato - che non è dato comprendere per quale ragione l' avrebbe riconosciuto il giorno di riposo “in CP_1 più” nel mese in cui ricorre la festività infrasettimanale in assenza di espressa scelta del lavoratore e soprattutto non ritenendo applicabile al turnista la maggiorazione di cui si controverte.
Non da ultimo va considerato che dai prospetti paga versati agli atti non si comprende quali siano i riposi compensativi fruiti;
non vi è prova che siano connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa in una specifica giornata festiva, né che siano stati riconosciuti proprio in applicazione della normativa contrattuale riportata così come qui correttamente interpretata. Pertanto, detti documenti non risultano dirimenti.
In altri termini, dai documenti di cui si dispone e, in particolare, dai cedolini, così come dai “cartellini sanitari”, non emerge alcun dato specifico che consenta di imputare i riposi alle previsioni dell'art. 29, 6° comma che si sta scrutinando, posto che l'opzione attribuita dalla clausola contrattuale al lavoratore/creditore tra riposo compensativo o maggiorazione retributiva, può essere legittimamente espressa entro 30 giorni.
Conclusivamente, deve affermarsi che le eccezioni di merito dell' si poggiano CP_1
su di una tesi interpretativa delle clausole contrattuali scrutinate che, di contro, deve ritenersi infondata, giacché la resistente - giova ribadirlo - afferma che il riposo de quo vada riconosciuto solo in presenza di una prestazione oraria eccedente l'orario ordinario, mentre la norma contrattuale lo ricollega unicamente allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale, a prescindere dal superamento o meno del monte ore giornaliero settimanale o mensile, posto che, quanto alla durata
9 esigibile da parte del datore di lavoro, l'orario di lavoro va a ridursi per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
Nella fattispecie in esame, in cui risulta per tabulas, dall'esame della documentazione depositata, che l' ospedaliera resistente abbia regolarmente utilizzato la CP_1
prestazione lavorativa delle ricorrenti anche nei giorni festivi oggetto del presente giudizio, per quanto sopra argomentato, deve trovare applicazione la clausola contrattuale, per il solo fatto che la prestazione lavorativa del turnista che sia stato impegnato nella giornata festiva non abbia potuto fruire – a differenza del non turnista – della fisiologica riduzione dell'orario lavorativo settimanale, che costituisce la normale conseguenza della festività in una giornata infrasettimanale.
Va ancora evidenziato che l'opzione attribuita dalla clausola contrattuale al lavoratore/creditore tra riposo compensativo o maggiorazione retributiva, può essere legittimamente espressa entro 30 giorni, con la conseguenza che, in assenza di opzione per il riposo compensativo, l'Azienda avrebbe dovuto erogare in busta paga la maggiorazione qui rivendicata. Di contro, nella fattispecie in esame è negato in radice il diritto alla remunerazione con compenso aggiuntivo.
Sulla scorta della ricostruita normativa e della infondatezza delle eccezioni della resistente, per come ampiamente argomentato, va dichiarato il diritto delle ricorrenti a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del CCNL del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituito dagli artt. 29, comma, 6 e 31, commi, 7-8 del CCNL 2016-2021, il compenso per l'attività svolta, per i periodi indicati
(dall'1.11.2019 al 31.05.2023 per dall'1.11.2019 al 31.05.3023, Parte_1
nonché dal 1.05.2024 al 30.11.2024 per , nelle giornate festive Parte_2
infrasettimanali nei giorni di cui ai rispettivi ricorsi, in cui non hanno goduto del riposo compensativo. Invero, l'attività lavorativa delle ricorrenti e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nei fogli di servizio in atti.
In ordine alla quantificazione del credito, corretti appaiono i conteggi elaborati nel ricorso introduttivo, solo genericamente contestati dalla convenuta.
Non risulta invero fondata l'eccezione della convenuta circa l'avvenuto pagamento per il lavoro festivo infrasettimanale prestato dalla nelle giornate del 15.08.2020 e Pt_1 dell'8.12.2020 e dalla nelle giornate del 19.09.2022 e 25.04.2023, atteso che Pt_2
dai cedolini paga allegati nulla risulta corrisposto a tale titolo. Invero, la retribuzione eventualmente percepita per il lavoro straordinario prestato ovvero per la reperibilità
10 costituisce emolumento di diversa natura e con diversa funzione rispetto a quello di cui il ricorrente chiede il pagamento nel presente giudizio. Ne consegue che le somme corrisposte per il lavoro straordinario svolto durante i turni festivi infrasettimanali, non fa venire meno il diritto del dipendente a percepire l'indennità di cui al citato art. 9, anche – e soprattutto – per il lavoro prestato in eccedenza rispetto a quello ordinario.
In altri termini, la maggiorazione del 30 % prevista dal CCNL per il lavoro festivo infrasettimanale si applica non solo alla paga oraria corrisposta per le ore di lavoro ordinario, ma anche su quella da corrispondere per il lavoro straordinario espletato nelle medesime giornate.
In merito alla eccepita prescrizione, deve osservarsi che le ricorrenti hanno documentato l'esistenza di atti interruttivi rispettivamente del 30.10.2024 ( ) e 15.11.2024 Pt_1
( ); pertanto, risultano prescritte esclusivamente le pretese azionate da Pt_2 Pt_2
anteriormente al 15 novembre 2019, ossia quelle relative alla giornate del 1°
[...]
novembre 2019.
Conclusivamente, l' Controparte_1
va pertanto condannata al pagamento di € 2.930,23, in favore di
[...] [...]
e dell'importo di € 4.056,59 – ottenuto decurtando dalla somma richiesta i Parte_1
crediti prescritti – in favore di , oltre interessi legali oltre interessi legali Parte_2
dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94, da calcolare sugli importi netti da erogare, secondo il seguente principio: “In caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati sulla somma dovuta al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, come previsto dall'art. 3, comma 2, del d.m. n.
352 del 1998, senza che possa configurarsi in tale disciplina un eccesso di delega dell'autorità amministrativa, costituendo l'individuazione della base di computo una tra le possibili modalità applicative del divieto di cumulo ex art. 22, comma 36, della l. n.
724 del 1994 ( cfr;
Cass SU 14429/ 2017; conf Cass 20765/2018).
Le spese del giudizio possono essere compensate nella misura di un terzo in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico della resistente nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso , dichiara il diritto di e Parte_1 Pt_2
a percepire il compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive
[...]
infrasettimanali così come documentate e secondo la vigente disciplina contrattuale;
2) per l'effetto, condanna l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di €
[...]
2.930,23, in favore di e dell'importo di €4.056,59, in favore di Parte_1
, oltre agli interessi legali, con decorrenza dalla data di messa in mora Parte_2
della datrice di lavoro (dal 30.10.2024 per e dal 15.11.2024 per Parte_1
) sino al saldo;
Parte_2
3) compensa per un terzo le spese del giudizio e condanna la resistente l'
[...]
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida di € 1339,00 oltre CU, IVA, CPA e spese forfettarie con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 30.09.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Liguori
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 30.09.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 4351/2025 R.G., cui è stata riunita la n. 5530/2025
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese, giusta mandato in calce al ricorso C.F._2 introduttivo, dall'avv. Antonio Panico, presso il cui studio elettivamente domicilia;
Ricorrenti
E
Controparte_1
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa, in virtù di mandato in atti, all'avv. Alessandro Librino, con il quale elettivamente domicilia.
Resistente
Oggetto: retribuzione giorni festivi infrasettimanali
Conclusioni: conformi a quelle versate in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi, successivamente riuniti per identità di materia, le ricorrenti in epigrafe hanno dedotto di lavorare alle dipendenze dalla ciascuno Controparte_1
con il profilo e nella categoria indicata in ricorso, con turnazione regolare mattina/pomeriggio/notte; di aver prestato lavoro, per i periodi rispettivamente indicati in ricorso (dall'1.11.2019 al 31.05.2023 per dall'1.11.2019 al Parte_1
1 31.05.3023, nonché dal 1.05.2024 al 30.11.2024 per ), in giorni festivi Parte_2 infrasettimanali nei giorni e secondo gli orari indicati nei “cartellini sanitari” allegati ai ricorsi.
Tanto premesso, lamentando di non aver mai goduto, in relazione al lavoro prestato nei giorni festivi suddetti, del riposo compensativo, né di aver ricevuto il compenso per il lavoro straordinario effettuato, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, hanno concluso per sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34, commi 7 e 8, del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20.09.2001, cosi come sostituiti dagli artt. 2, comma 6, e 31, commi 7 e 8, del C.C.N.L 2016-2018, la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% in relazione all'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni indicati in ricorso, e per l'effetto condannare l' CP_1 convenuta al pagamento dell'importo di € 2.930,23 in favore di Parte_1 dell'importo di € 4.194,32 in favore di , oltre interessi e rivalutazione Parte_2
monetaria; spese vinte.
Si è costituita l' convenuta che ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità della domanda per carenza assertiva e documentale, nonché la decadenza dal diritto azionato, per non aver formulato i ricorrenti la richiesta di cui all'art. 9 del CCNL integrativo comparto sanità del 20.09.2001 nel termine di giorni 30 in esso indicato;
infine la prescrizione dei crediti azionati.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle domande, affermando che, la cumulabilità degli istituti di cui agli artt. 9 CCNL 20.09.2001 e 44 CCNL 1.09.1995 implica che il lavoratore turnista abbia prestato la propria attività nelle giornate festive infrasettimanali in eccedenza ai limiti orari fissati per la generalità dei lavoratori, ossia che abbia prestato lavoro straordinario;
che per il lavoro prestato nelle giornate festive/festive infrasettimanali è stata corrisposta ai ricorrenti, oltre alla retribuzione ordinaria globale giornaliera, l'indennità festiva di cui all'art. 106, comma 4, del CCNL 2019-2021; che agli stessi è stata altresì riconosciuta l'indennità di turno di cui al precitato art. 106, comma 2 (precedentemente disciplinata dall'art. 86 comma 3, del CCNL 2016-2018 e, ancor prima, dall'art 44, comma 3 , del CCNL 1994-1995); che ai ricorrenti è stato altresì regolarmente erogato il compenso per il lavoro straordinario, feriale o festivo, eventualmente autorizzato e prestato;
che, pertanto, null'altro è dovuto agli istanti;
ha evidenziato, inoltre, la mancata dimostrazione circa l'effettivo superamento dell'orario di lavoro contrattualmente previsto, per effetto della prestazione resa nei giorni festivi
2 infrasettimanali;
ha dedotto, altresì, che gli istanti hanno goduto di riposi compensativi in misura maggiore a quella dovuta, sicché non hanno alcun diritto all'alternativa maggiorazione per lavoro straordinario;
infine, ha contestato i conteggi formulati dai ricorrenti. Ha concluso per il rigetto delle domande, con vittoria di spese.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata decisa all'udienza del 30.09.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
***
Si dispone preliminarmente la riunione al presente giudizio del procedimento avente r.g.
n. 5530/2025.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità formulata dalla convenuta.
Com'è noto l'art. 414 c.p.c. richiede, tra i requisiti dell'atto introduttivo del giudizio, la formulazione delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto posti a base della domanda. Tale prescrizione, con specifico riferimento ai fatti da dedurre, è finalizzata a consentire alla controparte di prendere posizione in maniera precisa e non generica in ordine all'oggetto del contendere, ed al giudicante di essere in condizione, sin dall'inizio della controversia, di conoscere tutti gli elementi della stessa onde poter esercitare l'attività istruttoria che si dovesse rendere necessaria ai fini dell'indagine di merito. Pertanto, la violazione della disposizione in esame viene integrata ogni qualvolta, dall'esame complessivo del ricorso, risultino del tutto omessi, ovvero articolati in maniera assolutamente generica, i fatti rilevanti posti a base della domanda.
Nel caso in esame, le ricorrenti hanno allegato in modo dettagliato, nel ricorso introduttivo, le circostanze di fatto (sede di appartenenza, qualifica, turni di lavoro) e delle ragioni di diritto discendenti dalle norme nazionali e dalla contrattazione collettiva, a sostegno della domanda formulata. In tal guisa articolato, l'atto introduttivo del giudizio ha consentito sia alla controparte di difendersi nel merito senza limitarsi a generiche contestazioni, sia a questo Giudice di esercitare consapevolmente i poteri istruttori ai fini dell'indagine della fondatezza della pretesa azionata in giudizio.
Risulta parimenti infondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla resistente.
Sul punto, si rileva che, a mente dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001 riprodotto dall'art. 29, co. 6, C.C.N.L di categoria 2016-2018, al lavoratore che abbia prestato attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale è rimessa la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore
3 aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. Tale scelta non è tuttavia soggetta ad un termine decadenziale tale da dar luogo alla perenzione del diritto di esercitare l'opzione, come erroneamente sostenuto dalla Azienda convenuta. E, invero, la decadenza è istituto eccezionale, nonché di stretta applicazione e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato.
Nel caso in esame, la locuzione “da effettuarsi entro 30 gg” introduce, invece, un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie, se non il decorso del tempo a fini prescrizionali.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le ricorrenti hanno invocato l'applicazione dell'art. 9 del CCNL del 20.9.2001, riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL 2016/2018, per i periodi indicati nei rispettivi ricorsi, ossia dall'1.11.2019 al 31.05.2023, quanto a e Parte_1 dall'1.11.2019 al 31.05.3023, nonché dal 1.05.2024 al 30.11.2024, per . Parte_2
Circa il periodo oggetto di domanda, si rileva l'infondatezza dell'eccezione dell' secondo la quale per il periodo Controparte_1 Parte_1 dall'1.05.2020 al 31.10.2020, non avrebbe lavorato per la resistente, atteso che detta ricorrente è stata assunta dell' nel mese di ottobre del 1989 e da allora, come CP_1
risulta dai cedolini paga allegati, è stata sempre alle dipendenze della resistente.
Ciò premesso, si osserva che, in fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui “l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi
3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (cfr. Cass. n. 1505/2021; Cass. n. 6716/2021; Cass. n.
33126/2021; Cass. n. 20743/2023).
La scrivente ritiene di uniformarsi a tale orientamento, recepito anche in diverse pronunce dell'adito Tribunale, sulla base di una condivisibile interpretazione sistematica e letterale delle fonti normative applicabili alla fattispecie ed in merito alla quale si richiama, per tutte, per la particolare dovizia argomentativa, la sentenza n. 4085 del
4 2022, G. M.R. Lombardi, le cui motivazioni vengono di seguito riportate.
I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore.
La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”.
La seconda invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla legge n. 520 del 1952, mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il “diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita”, o, in alternativa, a ricevere il “pagamento doppio della giornata festiva”.
Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre
1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III (Struttura del rapporto), ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore”.
Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità
5 integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma
8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è
“pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo”.
In ultimo, con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che “Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20,
e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale, quindi, ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
Il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016-2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari
o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore”).
Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a
35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
6 L' convenuta persevera - anche dopo l'intervento ermeneutico della Suprema CP_1
Corte - nella negazione del diritto invocato dalle ricorrenti, assumendo che nulla è dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale, solo laddove esso espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro, giacché, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9, anche laddove la prestazione festiva fosse svolta entro l'orario ordinario, si creerebbe una disparità di trattamento con il personale non turnista.
La prospettata tesi difensiva risulta infondata.
Il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, è solo parametrato alle aliquote retributive previste per il lavoro straordinario, ma non è correlato alla prestazione resa oltre l'orario ordinario, potendo escludersi tale condizione sia in base al tenore testuale della norma, sia in base alla sua finalità, considerato altresì - sotto il profilo sistematico - che la clausola contrattuale è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo.
La cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9, riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità, per cui può senz'altro ritenersi che l'art.9 riprodotto è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è senz'altro cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
7 La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro, negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
La convenuta sostiene di avere fatto fruire alle ricorrenti Controparte_1
molteplici riposi compensativi ed anche di avere remunerato le ore di lavoro straordinario prestato. In realtà, si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro e di lavoro straordinario prestato durante l'esecuzione dei turni di lavoro.
Del resto, le ricorrenti hanno dedotto di non aver mai optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9) né, di contro, l' ha allegato prima ancora CP_1
che provato, che sia stata presentata una siffatta istanza, o che sia stata inoltrata - prima della presente sede giudiziaria - la richiesta del compenso contrattuale.
D'altro canto, non è ragionevole ipotizzare che l' pur avendo Controparte_1 formalmente e fermamente negato l'applicabilità dell'art. 29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista, sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia invece spontaneamente dato corso alla sua esecuzione, riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta da parte dei dipendenti turnisti, o li abbia remunerati con le prescritte maggiorazioni spontaneamente per la prestazione resa nelle festività infrasettimanali.
Un tale comportamento pregiudiziale e giudiziale evidenzia, quindi, che non viene in discussione la verifica dell'ammontare dei riposi compensativi goduti e/o la remunerazione del lavoro straordinario prestato in base ai turni di lavoro, bensì la loro imputazione che, per le ragioni sopra enunciate, non risulta avvenuta per effetto dell'art. 8 29 cit. in quanto l' ne nega il diritto, ove la prestazione lavorativa resa nella CP_1 giornata festiva infrasettimanale resti nei limiti dell'orario ordinario.
I principi affermati dalla Suprema Corte portano in definitiva a superare la prospettazione della resistente, secondo cui l'articolazione oraria ordinaria dei turnisti consente di assicurare che il monte ore lavorabili da parte del dipendente turnista sia esattamente identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente aziendale.
Sostiene, in particolare, l'Azienda pubblica che dall'esame dei turni mensili osservati dalle ricorrenti emergerebbe che, laddove hanno lavorato nei giorni festivi infrasettimanali, avrebbero goduto poi di riposi pari ed anche maggiori di quelli che avrebbero dovuto fruire. Tuttavia, tale modulazione oraria rientra nella turnazione e l'eventuale diverso monte orario non ha carattere satisfattorio dell'obbligazione alternativa sancita dalla clausola contrattuale in ipotesi di svolgimento della prestazione in giornata festiva, pur senza considerare - come già evidenziato - che non è dato comprendere per quale ragione l' avrebbe riconosciuto il giorno di riposo “in CP_1 più” nel mese in cui ricorre la festività infrasettimanale in assenza di espressa scelta del lavoratore e soprattutto non ritenendo applicabile al turnista la maggiorazione di cui si controverte.
Non da ultimo va considerato che dai prospetti paga versati agli atti non si comprende quali siano i riposi compensativi fruiti;
non vi è prova che siano connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa in una specifica giornata festiva, né che siano stati riconosciuti proprio in applicazione della normativa contrattuale riportata così come qui correttamente interpretata. Pertanto, detti documenti non risultano dirimenti.
In altri termini, dai documenti di cui si dispone e, in particolare, dai cedolini, così come dai “cartellini sanitari”, non emerge alcun dato specifico che consenta di imputare i riposi alle previsioni dell'art. 29, 6° comma che si sta scrutinando, posto che l'opzione attribuita dalla clausola contrattuale al lavoratore/creditore tra riposo compensativo o maggiorazione retributiva, può essere legittimamente espressa entro 30 giorni.
Conclusivamente, deve affermarsi che le eccezioni di merito dell' si poggiano CP_1
su di una tesi interpretativa delle clausole contrattuali scrutinate che, di contro, deve ritenersi infondata, giacché la resistente - giova ribadirlo - afferma che il riposo de quo vada riconosciuto solo in presenza di una prestazione oraria eccedente l'orario ordinario, mentre la norma contrattuale lo ricollega unicamente allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale, a prescindere dal superamento o meno del monte ore giornaliero settimanale o mensile, posto che, quanto alla durata
9 esigibile da parte del datore di lavoro, l'orario di lavoro va a ridursi per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
Nella fattispecie in esame, in cui risulta per tabulas, dall'esame della documentazione depositata, che l' ospedaliera resistente abbia regolarmente utilizzato la CP_1
prestazione lavorativa delle ricorrenti anche nei giorni festivi oggetto del presente giudizio, per quanto sopra argomentato, deve trovare applicazione la clausola contrattuale, per il solo fatto che la prestazione lavorativa del turnista che sia stato impegnato nella giornata festiva non abbia potuto fruire – a differenza del non turnista – della fisiologica riduzione dell'orario lavorativo settimanale, che costituisce la normale conseguenza della festività in una giornata infrasettimanale.
Va ancora evidenziato che l'opzione attribuita dalla clausola contrattuale al lavoratore/creditore tra riposo compensativo o maggiorazione retributiva, può essere legittimamente espressa entro 30 giorni, con la conseguenza che, in assenza di opzione per il riposo compensativo, l'Azienda avrebbe dovuto erogare in busta paga la maggiorazione qui rivendicata. Di contro, nella fattispecie in esame è negato in radice il diritto alla remunerazione con compenso aggiuntivo.
Sulla scorta della ricostruita normativa e della infondatezza delle eccezioni della resistente, per come ampiamente argomentato, va dichiarato il diritto delle ricorrenti a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del CCNL del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituito dagli artt. 29, comma, 6 e 31, commi, 7-8 del CCNL 2016-2021, il compenso per l'attività svolta, per i periodi indicati
(dall'1.11.2019 al 31.05.2023 per dall'1.11.2019 al 31.05.3023, Parte_1
nonché dal 1.05.2024 al 30.11.2024 per , nelle giornate festive Parte_2
infrasettimanali nei giorni di cui ai rispettivi ricorsi, in cui non hanno goduto del riposo compensativo. Invero, l'attività lavorativa delle ricorrenti e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nei fogli di servizio in atti.
In ordine alla quantificazione del credito, corretti appaiono i conteggi elaborati nel ricorso introduttivo, solo genericamente contestati dalla convenuta.
Non risulta invero fondata l'eccezione della convenuta circa l'avvenuto pagamento per il lavoro festivo infrasettimanale prestato dalla nelle giornate del 15.08.2020 e Pt_1 dell'8.12.2020 e dalla nelle giornate del 19.09.2022 e 25.04.2023, atteso che Pt_2
dai cedolini paga allegati nulla risulta corrisposto a tale titolo. Invero, la retribuzione eventualmente percepita per il lavoro straordinario prestato ovvero per la reperibilità
10 costituisce emolumento di diversa natura e con diversa funzione rispetto a quello di cui il ricorrente chiede il pagamento nel presente giudizio. Ne consegue che le somme corrisposte per il lavoro straordinario svolto durante i turni festivi infrasettimanali, non fa venire meno il diritto del dipendente a percepire l'indennità di cui al citato art. 9, anche – e soprattutto – per il lavoro prestato in eccedenza rispetto a quello ordinario.
In altri termini, la maggiorazione del 30 % prevista dal CCNL per il lavoro festivo infrasettimanale si applica non solo alla paga oraria corrisposta per le ore di lavoro ordinario, ma anche su quella da corrispondere per il lavoro straordinario espletato nelle medesime giornate.
In merito alla eccepita prescrizione, deve osservarsi che le ricorrenti hanno documentato l'esistenza di atti interruttivi rispettivamente del 30.10.2024 ( ) e 15.11.2024 Pt_1
( ); pertanto, risultano prescritte esclusivamente le pretese azionate da Pt_2 Pt_2
anteriormente al 15 novembre 2019, ossia quelle relative alla giornate del 1°
[...]
novembre 2019.
Conclusivamente, l' Controparte_1
va pertanto condannata al pagamento di € 2.930,23, in favore di
[...] [...]
e dell'importo di € 4.056,59 – ottenuto decurtando dalla somma richiesta i Parte_1
crediti prescritti – in favore di , oltre interessi legali oltre interessi legali Parte_2
dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94, da calcolare sugli importi netti da erogare, secondo il seguente principio: “In caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati sulla somma dovuta al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, come previsto dall'art. 3, comma 2, del d.m. n.
352 del 1998, senza che possa configurarsi in tale disciplina un eccesso di delega dell'autorità amministrativa, costituendo l'individuazione della base di computo una tra le possibili modalità applicative del divieto di cumulo ex art. 22, comma 36, della l. n.
724 del 1994 ( cfr;
Cass SU 14429/ 2017; conf Cass 20765/2018).
Le spese del giudizio possono essere compensate nella misura di un terzo in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico della resistente nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso , dichiara il diritto di e Parte_1 Pt_2
a percepire il compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive
[...]
infrasettimanali così come documentate e secondo la vigente disciplina contrattuale;
2) per l'effetto, condanna l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di €
[...]
2.930,23, in favore di e dell'importo di €4.056,59, in favore di Parte_1
, oltre agli interessi legali, con decorrenza dalla data di messa in mora Parte_2
della datrice di lavoro (dal 30.10.2024 per e dal 15.11.2024 per Parte_1
) sino al saldo;
Parte_2
3) compensa per un terzo le spese del giudizio e condanna la resistente l'
[...]
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida di € 1339,00 oltre CU, IVA, CPA e spese forfettarie con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 30.09.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Liguori
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