Art. 3. Misure di semplificazione normativa in materia di apparecchi di accensione 1. All' articolo 3, settimo comma, del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376 , i primi due periodi sono soppressi. Note all'art. 3:
- Si riporta l' articolo 3 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376 , recante «Regime fiscale degli apparecchi di accensione», come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Licenza per la fabbricazione, per l'importazione, per la distribuzione all'ingrosso e per la vendita al pubblico). - La fabbricazione, anche come semplice montaggio di accenditori, l'importazione, la distribuzione all'ingrosso e la vendita al pubblico degli apparecchi di accensione, delle relative parti o pezzi di ricambio principali, possono esercitarsi soltanto previo rilascio di apposita licenza fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria, per lo stabilimento, per la ditta o per la persona cui viene rilasciata.
Tali licenze sono valide per l'anno solare di emissione e sono rinnovate automaticamente con il pagamento dei relativi diritti-annuali, ove dovuti.
Oltre che nei casi di revoca previsti dai successivi articoli 7 e 8 i titolari delle licenze che non effettuino entro i termini prescritti il versamento dei diritti dovuti decadono dal rinnovo della licenza stessa. Essi tuttavia potranno ottenere tale rinnovo qualora effettuino il pagamento entro i successivi quindici giorni; in tal caso sono assoggettati alla pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 100.000.
Per il rilascio della licenza per la fabbricazione, per la distribuzione all'ingrosso e per la vendita al pubblico e' dovuto un diritto annuale nelle seguenti misure:
a) lire 100.000 per la fabbricazione di tutti gli apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio principali, ad eccezione degli accendigas domestici e degli accendisigari per autovetture;
b) lire 50.000 per la fabbricazione degli accendisigari per autovetture;
c) lire 25.000 per la distribuzione all'ingrosso dei prodotti indicati alle precedenti lettere a) e b);
d) lire 10.000 per la vendita al pubblico dei prodotti indicati alle precedenti lettere a) e b).
I fabbricanti che provvedono direttamente alla vendita all'ingrosso o al minuto non sono tenuti al pagamento del diritto di cui alle lettere c) e d).
I rivenditori di generi di monopolio non sono soggetti al pagamento del diritto di cui alla lettera d).
La vendita al pubblico di tutti gli apparecchi di accensione tascabili, esclusi quelli in metalli preziosi ovvero con ornamentazioni o rivestimento in metalli preziosi, e' effettuata esclusivamente dalle rivendite di generi di monopolio.
Gli apparecchi di accensione non compresi nella riserva di cui al precedente comma possono essere venduti al pubblico anche da privati esercenti in possesso della licenza, di cui alla lettera d).»
- Si riporta l' articolo 3 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376 , recante «Regime fiscale degli apparecchi di accensione», come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Licenza per la fabbricazione, per l'importazione, per la distribuzione all'ingrosso e per la vendita al pubblico). - La fabbricazione, anche come semplice montaggio di accenditori, l'importazione, la distribuzione all'ingrosso e la vendita al pubblico degli apparecchi di accensione, delle relative parti o pezzi di ricambio principali, possono esercitarsi soltanto previo rilascio di apposita licenza fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria, per lo stabilimento, per la ditta o per la persona cui viene rilasciata.
Tali licenze sono valide per l'anno solare di emissione e sono rinnovate automaticamente con il pagamento dei relativi diritti-annuali, ove dovuti.
Oltre che nei casi di revoca previsti dai successivi articoli 7 e 8 i titolari delle licenze che non effettuino entro i termini prescritti il versamento dei diritti dovuti decadono dal rinnovo della licenza stessa. Essi tuttavia potranno ottenere tale rinnovo qualora effettuino il pagamento entro i successivi quindici giorni; in tal caso sono assoggettati alla pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 100.000.
Per il rilascio della licenza per la fabbricazione, per la distribuzione all'ingrosso e per la vendita al pubblico e' dovuto un diritto annuale nelle seguenti misure:
a) lire 100.000 per la fabbricazione di tutti gli apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio principali, ad eccezione degli accendigas domestici e degli accendisigari per autovetture;
b) lire 50.000 per la fabbricazione degli accendisigari per autovetture;
c) lire 25.000 per la distribuzione all'ingrosso dei prodotti indicati alle precedenti lettere a) e b);
d) lire 10.000 per la vendita al pubblico dei prodotti indicati alle precedenti lettere a) e b).
I fabbricanti che provvedono direttamente alla vendita all'ingrosso o al minuto non sono tenuti al pagamento del diritto di cui alle lettere c) e d).
I rivenditori di generi di monopolio non sono soggetti al pagamento del diritto di cui alla lettera d).
La vendita al pubblico di tutti gli apparecchi di accensione tascabili, esclusi quelli in metalli preziosi ovvero con ornamentazioni o rivestimento in metalli preziosi, e' effettuata esclusivamente dalle rivendite di generi di monopolio.
Gli apparecchi di accensione non compresi nella riserva di cui al precedente comma possono essere venduti al pubblico anche da privati esercenti in possesso della licenza, di cui alla lettera d).»