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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 8679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8679 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 23004/2022 R.Gen.Aff.Cont.
Il Giudice
premesso che con decreto del 5/09/25 veniva disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022 con effetto dal 1° gennaio 2023, dell'udienza del 29/09/2025 dell'udienza del
29/09/2025;
lette le note di udienza depositate dal procuratore di parte attrice il Giudice
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c nella causa iscritta al n.
23004/2022 r.g.a.c.
TRA
(C.F./ P.IVA , con sede legale in VIA Parte_1 P.IVA_1
MEDINA 5 - NAPOLI (NA) – 80133, in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Muscariello (C.F.
) e TO LI (C.F. ) con i C.F._1 C.F._2
quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Nazionale n.66, PEC:
Email_1
Email_2
- ATTRICE-
- 2 -
E
( C.F. ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
ed ivi residente a[...] -80126-
- CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Mediazione.
CONCLUSIONI: come da atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che con atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato, la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale per sentir: “In via principale 1. Accertare e dichiarare, per le Controparte_1
ragioni di cui in parte motiva, l'evidente diritto della in Parte_1
persona del legale rapp.te p.t., a percepire la provvigione legittimamente
maturata dal sig. (C.F. nato a [...] C.F._3
Napoli il 03/11/1953 ed ivi residente a[...] -80126-
in considerazione dell'impegno al pagamento della provvigione ovvero in
subordine a titolo risarcitorio di € 5.000,00 oltre IVA e pertanto per
complessivi € 6.100,00 ovvero quella diversa somma, maggiore o minore,
- 3 -
ritenuta conforme a Giustizia, oltre interessi ex art. 1284, comma IV, c.c.
dalla data di notifica della presente citazione e sino al soddisfo;
2. Accertare e
dichiarare,per le ragioni di cui in parte motiva, che il Sig. Controparte_1
è debitore della della somma, a titolo di provvigione Parte_1
contrattualmente determinata ovvero in subordine a titolo risarcitorio di €
5.000,00 oltre iva e pertanto per complessivi € 6.100,00, ovvero quella
diversa somma, maggiore o minore, ritenuta conforme a Giustizia, oltre
interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla data di notifica della presente
citazione e sino al soddisfo;
3. Per l'effetto condannare, per le ragioni di cui in
parte motiva, a pagare in favore della la Controparte_1 Parte_1
somma di € 5.000,00 oltre iva e pertanto per complessivi € 6.100,00 ovvero
quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta conforme a Giustizia,
oltre interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla data di notifica della
presente citazione e sino al soddisfo;
4. Condannare al Controparte_1
pagamento dei compensi e spese di lite con attribuzione in favore dei
sottoscritti procuratori antistatari”.
ritualmente citato parte convenuta non si costituiva rimanendo CP_2
contumace.
Venivano, pertanto, su richiesta di parte attrice concessi i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie e, all'esito veniva ammessa ed espletata prova testimoniale.
- 4 -
All'udienza del 24/10/2024 venivano ascoltati i testi dopodichè la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
29/05/2025 da tenersi in modalità cartolare.
Con successive ordinanze la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. fino all'udienza dell'29/09/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, alla luce delle deduzioni formulate da parte attrice nonché
dall'esame della documentazione prodotta in atti e dall'istruttoria complessivamente considerata, questo tribunale ritiene che la domanda così
come proposta dalla debba essere accolta per le motivazioni Parte_1
di seguito riportate.
Occorre rilevare come il diritto del mediatore alla provvigione appaia nella fattispecie evidente, risultando all'esito dell'istruttoria provata l'attività di intermediazione prestata dall'istante ai fini della conclusione dell'affare successivamente realizzato tra le parti.
Ed invero appare incontestato che in data 20/12/2021, Controparte_1
conferiva incarico, di mediazione in esclusiva ed irrevocabile alla società
con scadenza 30/06/2022, per la vendita dell' unità Parte_1
immobiliare sita in Cicciano alla Via Marconi n. 8 composta da cucina
- 5 -
abitabile, salone, 2 camere, bagno , cantina, Box auto id. cat. Foglio 8
particella 1731 sub 5 Cat. A/3 e che per tale mediazione veniva stabilita una provvigione, a carico di esso , pari ad € 6.100,00 comprensiva di Iva. CP_1
Che detto incarico affidato alla società istante consisteva nel reperire acquirenti interessati all'immobile sopra indicato;
incarico che attraverso l'espletata attività si concretizzava nei giorni successivi, quando l'istante agenzia immobiliare veniva contattata dal sig. il quale Parte_2
manifestava un concreto interesse all'acquisto dell'immobile oggetto dell'incarico e che veniva, in data 15/01/2022, visionato dallo stesso e che,
nella circostanza, provvedeva anche a sottoscrivere apposita scheda visita immobile (così come documentato).
Successivamente, in data 19/01/2022, il sig. concretizzava l'interesse Pt_2
mostrato sottoscrivendo una proposta d'acquisto per l'importo di €
115.000,00 presso la sede dell'agenzia immobiliare;
proposta che veniva comunicata al convenuto e che prevedeva su accordo delle parti per la data di stipula del rogito notarile, da effettuarsi entro e non oltre il 30/06/2022,
ma, nonostante i ripetutiti solleciti da parte della società attrice, nulla veniva comunicato in merito alla data prescelta per l'atto di compravendita.
Successivamente, la provvedeva a richiedere un ispezione Parte_1
ipotecaria sull' immobile di cui all' incarico di vendita e veniva a conoscenza
- 6 -
che lo stesso era stato compravenduto, in data 11/04/022, con atto intercorso tra i sigg , e Controparte_1 CP_3 Persona_1
(parte venditrice) e i sigg. ed (parte Parte_2 Persona_2
acquirente), riportato al rep.n. 8901, racc. 5184 a firma del Notaio Dr.
per l'importo complessivo di € 115.000,00. Persona_3
Le circostanze di cui sopra, emerse chiaramente dall'esito complessivo dell'istruttoria, confermano che l'attività espletata dall'attrice sia stata quella di essersi adoperata fattivamente alla gestione delle trattative sfociate poi nella formulazione della proposta di acquisto da parte del sig. Parte_2
sottoposta all'attenzione del sig. . Controparte_1
Orbene si ritiene che, nonostante l'affare tra le parti si sia concluso dopo la scadenza dell'incarico, il mediatore abbia diritto a vedersi riconosciuta la provvigione, così come pattuita, essendosi in ogni caso l'affare stesso concluso proprio grazie all'interposizione dello stesso.
Sul punto, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità riconosce il diritto alla provvigione ogni qualvolta l'attività del mediatore sia da riconoscersi come causa efficiente per il buon esito dell'affare, e ciò a prescindere sia dalla continuità con cui tale attività si svolge nel periodo che passa dal contatto iniziale tra le parti (procurato dall'intermediario)
- 7 -
all'accordo definitivo, sia dall'attività concretamente svolta dall'agente: “Il
diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione
dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non
richiedendosi che tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare
sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo;
è sufficiente, infatti, che, la
“messa in relazione” delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per
pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto.
La prestazione del mediatore, pertanto, può ben esaurirsi nel ritrovamento e
nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento
nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la
prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o
remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non
sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata” (Cass. n.
3438 del 2002; conf. Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 23438 del 2004).
Pertanto, a nulla rileva che l'atto definitivo sia stato stipulato dopo la scadenza dell'incarico né che le parti abbiano raggiunto l'accordo definitivo in autonomia.
Si ritiene infatti che l'attività inizialmente svolta dalla possa Parte_1
ritenersi antecedente causale necessario alla conclusione dell'affare, e ciò
basta a far maturare il diritto al compenso per il mediatore.
- 8 -
Risulta infatti incontestato che la abbia consentito al sig. Parte_1 Pt_2
di visionare l'immobile di proprietà del sig. e quindi di mettere in CP_1
relazione le parti tra di loro agevolando così le trattative funzionali al successivo acquisto dell'immobile.
Si ritiene quindi che l'attività profusa dalla agenzia, abbia rappresentato un antecedente causale adeguato al successivo perfezionamento dell'affare.
Anche la cronologia dei fatti di causa, peraltro non contestata stante la contumacia del convenuto, porta a ritenere fondata la ricostruzione degli eventi, così come operata da parte attrice.
Questo giudice, pertanto, ritiene di dover riconoscere alla Parte_1
l'importo della provvigione spettante alla società attrice, in virtù dell'atto di conferimento dell'incarico del 20/12/2021, comunemente concordata nell'importo di € 6.100,00 comprensiva di Iva, oltre interessi al tasso legale a far data dalla proposizione della presente domanda e sino all'effettivo pagamento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale svolta e della natura e del valore della controversia, di esse va disposta l'attribuzione in favore degli
Avv.ti Marco Muscariello e TO LI che ne hanno fatta esplicita richiesta.
- 9 -
PQM
il Tribunale di Napoli - XII Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da parte attrice, per l'effetto, condanna al pagamento in favore della in persona Controparte_1 Parte_3
del legale rappresentante p.t., dell'importo di € 6.100,00 comprensiva di Iva,
oltre interessi al tasso legale a far data dalla proposizione della presente domanda e sino all'effettivo pagamento.
- condanna esso convenuto al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 4.227,00 per compensi ed € 247,00 per spese, oltre rimborso spese forfettario 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Marco Muscariello e TO LI
Così deciso in Napoli il 2 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Alfonso Tinto
- 10 -
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n.
82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15
ottobre 2012 n. 209.
- 11 -
Il Giudice
premesso che con decreto del 5/09/25 veniva disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022 con effetto dal 1° gennaio 2023, dell'udienza del 29/09/2025 dell'udienza del
29/09/2025;
lette le note di udienza depositate dal procuratore di parte attrice il Giudice
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c nella causa iscritta al n.
23004/2022 r.g.a.c.
TRA
(C.F./ P.IVA , con sede legale in VIA Parte_1 P.IVA_1
MEDINA 5 - NAPOLI (NA) – 80133, in persona del legale rapp.te p.t.,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Muscariello (C.F.
) e TO LI (C.F. ) con i C.F._1 C.F._2
quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Nazionale n.66, PEC:
Email_1
Email_2
- ATTRICE-
- 2 -
E
( C.F. ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
ed ivi residente a[...] -80126-
- CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Mediazione.
CONCLUSIONI: come da atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che con atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato, la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale per sentir: “In via principale 1. Accertare e dichiarare, per le Controparte_1
ragioni di cui in parte motiva, l'evidente diritto della in Parte_1
persona del legale rapp.te p.t., a percepire la provvigione legittimamente
maturata dal sig. (C.F. nato a [...] C.F._3
Napoli il 03/11/1953 ed ivi residente a[...] -80126-
in considerazione dell'impegno al pagamento della provvigione ovvero in
subordine a titolo risarcitorio di € 5.000,00 oltre IVA e pertanto per
complessivi € 6.100,00 ovvero quella diversa somma, maggiore o minore,
- 3 -
ritenuta conforme a Giustizia, oltre interessi ex art. 1284, comma IV, c.c.
dalla data di notifica della presente citazione e sino al soddisfo;
2. Accertare e
dichiarare,per le ragioni di cui in parte motiva, che il Sig. Controparte_1
è debitore della della somma, a titolo di provvigione Parte_1
contrattualmente determinata ovvero in subordine a titolo risarcitorio di €
5.000,00 oltre iva e pertanto per complessivi € 6.100,00, ovvero quella
diversa somma, maggiore o minore, ritenuta conforme a Giustizia, oltre
interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla data di notifica della presente
citazione e sino al soddisfo;
3. Per l'effetto condannare, per le ragioni di cui in
parte motiva, a pagare in favore della la Controparte_1 Parte_1
somma di € 5.000,00 oltre iva e pertanto per complessivi € 6.100,00 ovvero
quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta conforme a Giustizia,
oltre interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla data di notifica della
presente citazione e sino al soddisfo;
4. Condannare al Controparte_1
pagamento dei compensi e spese di lite con attribuzione in favore dei
sottoscritti procuratori antistatari”.
ritualmente citato parte convenuta non si costituiva rimanendo CP_2
contumace.
Venivano, pertanto, su richiesta di parte attrice concessi i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie e, all'esito veniva ammessa ed espletata prova testimoniale.
- 4 -
All'udienza del 24/10/2024 venivano ascoltati i testi dopodichè la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
29/05/2025 da tenersi in modalità cartolare.
Con successive ordinanze la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. fino all'udienza dell'29/09/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, alla luce delle deduzioni formulate da parte attrice nonché
dall'esame della documentazione prodotta in atti e dall'istruttoria complessivamente considerata, questo tribunale ritiene che la domanda così
come proposta dalla debba essere accolta per le motivazioni Parte_1
di seguito riportate.
Occorre rilevare come il diritto del mediatore alla provvigione appaia nella fattispecie evidente, risultando all'esito dell'istruttoria provata l'attività di intermediazione prestata dall'istante ai fini della conclusione dell'affare successivamente realizzato tra le parti.
Ed invero appare incontestato che in data 20/12/2021, Controparte_1
conferiva incarico, di mediazione in esclusiva ed irrevocabile alla società
con scadenza 30/06/2022, per la vendita dell' unità Parte_1
immobiliare sita in Cicciano alla Via Marconi n. 8 composta da cucina
- 5 -
abitabile, salone, 2 camere, bagno , cantina, Box auto id. cat. Foglio 8
particella 1731 sub 5 Cat. A/3 e che per tale mediazione veniva stabilita una provvigione, a carico di esso , pari ad € 6.100,00 comprensiva di Iva. CP_1
Che detto incarico affidato alla società istante consisteva nel reperire acquirenti interessati all'immobile sopra indicato;
incarico che attraverso l'espletata attività si concretizzava nei giorni successivi, quando l'istante agenzia immobiliare veniva contattata dal sig. il quale Parte_2
manifestava un concreto interesse all'acquisto dell'immobile oggetto dell'incarico e che veniva, in data 15/01/2022, visionato dallo stesso e che,
nella circostanza, provvedeva anche a sottoscrivere apposita scheda visita immobile (così come documentato).
Successivamente, in data 19/01/2022, il sig. concretizzava l'interesse Pt_2
mostrato sottoscrivendo una proposta d'acquisto per l'importo di €
115.000,00 presso la sede dell'agenzia immobiliare;
proposta che veniva comunicata al convenuto e che prevedeva su accordo delle parti per la data di stipula del rogito notarile, da effettuarsi entro e non oltre il 30/06/2022,
ma, nonostante i ripetutiti solleciti da parte della società attrice, nulla veniva comunicato in merito alla data prescelta per l'atto di compravendita.
Successivamente, la provvedeva a richiedere un ispezione Parte_1
ipotecaria sull' immobile di cui all' incarico di vendita e veniva a conoscenza
- 6 -
che lo stesso era stato compravenduto, in data 11/04/022, con atto intercorso tra i sigg , e Controparte_1 CP_3 Persona_1
(parte venditrice) e i sigg. ed (parte Parte_2 Persona_2
acquirente), riportato al rep.n. 8901, racc. 5184 a firma del Notaio Dr.
per l'importo complessivo di € 115.000,00. Persona_3
Le circostanze di cui sopra, emerse chiaramente dall'esito complessivo dell'istruttoria, confermano che l'attività espletata dall'attrice sia stata quella di essersi adoperata fattivamente alla gestione delle trattative sfociate poi nella formulazione della proposta di acquisto da parte del sig. Parte_2
sottoposta all'attenzione del sig. . Controparte_1
Orbene si ritiene che, nonostante l'affare tra le parti si sia concluso dopo la scadenza dell'incarico, il mediatore abbia diritto a vedersi riconosciuta la provvigione, così come pattuita, essendosi in ogni caso l'affare stesso concluso proprio grazie all'interposizione dello stesso.
Sul punto, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità riconosce il diritto alla provvigione ogni qualvolta l'attività del mediatore sia da riconoscersi come causa efficiente per il buon esito dell'affare, e ciò a prescindere sia dalla continuità con cui tale attività si svolge nel periodo che passa dal contatto iniziale tra le parti (procurato dall'intermediario)
- 7 -
all'accordo definitivo, sia dall'attività concretamente svolta dall'agente: “Il
diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione
dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non
richiedendosi che tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare
sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo;
è sufficiente, infatti, che, la
“messa in relazione” delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per
pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto.
La prestazione del mediatore, pertanto, può ben esaurirsi nel ritrovamento e
nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento
nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la
prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o
remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non
sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata” (Cass. n.
3438 del 2002; conf. Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 23438 del 2004).
Pertanto, a nulla rileva che l'atto definitivo sia stato stipulato dopo la scadenza dell'incarico né che le parti abbiano raggiunto l'accordo definitivo in autonomia.
Si ritiene infatti che l'attività inizialmente svolta dalla possa Parte_1
ritenersi antecedente causale necessario alla conclusione dell'affare, e ciò
basta a far maturare il diritto al compenso per il mediatore.
- 8 -
Risulta infatti incontestato che la abbia consentito al sig. Parte_1 Pt_2
di visionare l'immobile di proprietà del sig. e quindi di mettere in CP_1
relazione le parti tra di loro agevolando così le trattative funzionali al successivo acquisto dell'immobile.
Si ritiene quindi che l'attività profusa dalla agenzia, abbia rappresentato un antecedente causale adeguato al successivo perfezionamento dell'affare.
Anche la cronologia dei fatti di causa, peraltro non contestata stante la contumacia del convenuto, porta a ritenere fondata la ricostruzione degli eventi, così come operata da parte attrice.
Questo giudice, pertanto, ritiene di dover riconoscere alla Parte_1
l'importo della provvigione spettante alla società attrice, in virtù dell'atto di conferimento dell'incarico del 20/12/2021, comunemente concordata nell'importo di € 6.100,00 comprensiva di Iva, oltre interessi al tasso legale a far data dalla proposizione della presente domanda e sino all'effettivo pagamento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale svolta e della natura e del valore della controversia, di esse va disposta l'attribuzione in favore degli
Avv.ti Marco Muscariello e TO LI che ne hanno fatta esplicita richiesta.
- 9 -
PQM
il Tribunale di Napoli - XII Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da parte attrice, per l'effetto, condanna al pagamento in favore della in persona Controparte_1 Parte_3
del legale rappresentante p.t., dell'importo di € 6.100,00 comprensiva di Iva,
oltre interessi al tasso legale a far data dalla proposizione della presente domanda e sino all'effettivo pagamento.
- condanna esso convenuto al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 4.227,00 per compensi ed € 247,00 per spese, oltre rimborso spese forfettario 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Marco Muscariello e TO LI
Così deciso in Napoli il 2 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Alfonso Tinto
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L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n.
82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15
ottobre 2012 n. 209.
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