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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2658 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] il CP_1 Parte_1 C.F._1
24/03/1968,
e
C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
4/05/1966,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo CARTA
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili matrimonio concordatario
contratto da e in Montecchio Precalcino Parte_2 Controparte_2
(VI) in data 16.12.1989, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Montecchio Precalcino (VI) dell'anno 1989, al n. 35, Parte II, Serie
A.
2. Nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento personale essendo entrambi i
coniugi economicamente autosufficienti ed in grado, allo stato, di provvedere
al proprio sostentamento. I coniugi danno atto di aver già provveduto a
risolvere ogni questione patrimoniale tra di essi in sede di separazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate
dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Montecchio
Precalcino (VI) in data 16/12/1989.
All'esito dell'udienza del 26/11/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento
2 delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 15/05/2015 e la data di deposito del ricorso;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
3 - nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Montecchio Precalcino Parte_2 Controparte_2
(VI) il 16/12/1989 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montecchio Precalcino (VI)
al n. 35, parte II, serie A, anno 1989;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.1.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2658 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] il CP_1 Parte_1 C.F._1
24/03/1968,
e
C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
4/05/1966,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo CARTA
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili matrimonio concordatario
contratto da e in Montecchio Precalcino Parte_2 Controparte_2
(VI) in data 16.12.1989, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Montecchio Precalcino (VI) dell'anno 1989, al n. 35, Parte II, Serie
A.
2. Nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento personale essendo entrambi i
coniugi economicamente autosufficienti ed in grado, allo stato, di provvedere
al proprio sostentamento. I coniugi danno atto di aver già provveduto a
risolvere ogni questione patrimoniale tra di essi in sede di separazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate
dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Montecchio
Precalcino (VI) in data 16/12/1989.
All'esito dell'udienza del 26/11/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento
2 delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 15/05/2015 e la data di deposito del ricorso;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
3 - nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Montecchio Precalcino Parte_2 Controparte_2
(VI) il 16/12/1989 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montecchio Precalcino (VI)
al n. 35, parte II, serie A, anno 1989;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 21.1.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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